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riassunti diritto amministrativo marcello clarich, Dispense di Diritto Amministrativo

riassunti integrati con sbobbinature del corso

Tipologia: Dispense

2016/2017

Caricato il 16/01/2017

martinashaki
martinashaki 🇮🇹

4.7

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Scarica riassunti diritto amministrativo marcello clarich e più Dispense in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! DIRITTO AMMINISTRATIVO PREMESSA Il diritto amministrativo ha come destinatario finale il BENESSERE DEL CITTADINO. Due definizioni di diritto amministrativo: 1. V.E. ORLANDO: sistema di principi che regolano lo Stato per il raggiungimento di uno scopo. Questa definizione pone il focus sullo stato evidenziando il LIMITE (costituito da regole) POSITIVO (orientato verso uno scopo) del diritto amministrativo; 2. CASSESE: ramo del diritto che disciplina i rapporti tra Stato e privato. Questa definizione evidenzia l’aspetto dinamico del diritto amministrativo, che guarda non solo alla macchina pubblica ma anche ai cittadini. Due profili del diritto amministrativo: 1. DINAMICO: attività dell’apparato statale 2. STATICO: organizzazione dei poteri pubblici AMMINISTRARE “ ad minus stare”: stare alle piccole cose Due concetti opposti ma che possono essere letti insieme: a. Fare qualcosa per volontà di altri, il p. esecutivo è subordinato a quello legislativo; b. Funzione d’indirizzo, svolta dall’amministrazione vista nel suo apice, quindi dal Governo. CONNOTATI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO • DIRITTO STATALE complesso di regole che assicurano all’apparato statale una posizione di sovra ordinazione rispetto ai sudditi. Weber: il potere legale è razionale, ossia è previsto dalla legge. Il diritto amministrativo è la MACCHINA DELL’OBBEDIENZA, ossia un complesso di regole che assicurano all’apparato statale una posizione di sovra ordinazione rispetto ai sudditi e, quindi, legittimando la presenza dello Stato assicurava il rispetto e l’obbedienza a questo potere. Questa visione si affievolisce con il moltiplicarsi dei centri di potere. • DIRITTO SPECIALE gli elementi di specialità sono: 1. interesse legittimo, non c’è incertezza del risultato poiché esiste un procedimento; 2. canale della doppia giurisdizione ( ≠ common law: giudice unico); 3. diritto di matrice giurisprudenziale. 1 L’interesse pubblico da astratto diventa concreto. CAP.1: INTRODUZIONE La PA svolge una FUNZIONE ETERODETERMINATA. Il legislatore, quindi, conferisce potere alle PA per il raggiungimento di un obiettivo: l’interesse pubblico e quindi più genericamente il benessere della collettività. La nascita del diritto amministrativo è coeva al passaggio da accentramento a STATO DI DIRITTO, il quale differisce dall’accentramento per: • P. di rappresentatività sovranità del Parlamento che è espressione diretta del popolo; • P. di separazione dei poteri; • Riserva di legge (art.23 Cost.) limita il potere normativo del Governo; • Tutela giurisdizionale (art.113 Cost.) giustizialità del cittadino attraverso il canale della doppia giurisdizione (giudice ordinario e giudice amministrativo). I DIVERSI MODELLI DI STATO, criterio distintivo basato sulla latitudine degli interessi curati. 1. STATO LIBERALE, “guardiano notturno” Lo stato vigila su poche cose: ordine pubblico, sicurezza e difesa e deve astenersi dal ledere e turbare i diritti dei cittadini. In concomitanza si sviluppa la struttura gerarchica delle amministrazioni. Si sviluppa una struttura verticistica con a capo i Ministri ed al di sotto un apparato piramidale con ramificazioni territoriali. 2 DIRITTO AMMINISTRATIVO e ALTRE BRANCHE DEL DIRITTO DIRITTO COSTITUZIONALE e DIRITTO AMMINISTRATIVO CONNESSIONI Werner: il d. amministrativo altro non è che il d. costituzionale reso concreto. Es. art.32: diritto alla salute, servizio sanitario nazionale; art.21: diritto di manifestazione del proprio pensiero, legislazione amministrativa sul sistema radiotelevisivo e di stampa; art.41: libertà d’iniziativa economica, rilascio concessioni e titoli. DIRITTO AMMINISTRATIVO e DIRITTO PRIVATO 1. Autonomia del diritto amministrativo art.11 l.241/90 c.1: l’amministrazione in virtù dei poteri discrezionali può concludere accordi anziché provvedere in modo autoritativo; 2. Capacità giuridica generale attitudine ad assumere la titolarità dei diritti ed obblighi in conformità a leggi ordinarie e speciali; 3. Tendenza espansiva del diritto amministrativo art.1 l.241/90 c.1 ter: i principi generali valgono anche per i soggetti privati; art. 29 c.1: le disposizioni della legge si applicano ai soggetti privati limitatamente allo svolgimento della funzione pubblica. 5 DIRITTO AMMINISTRATIVO influenzato dal DIRITTO EUROPEO Il diritto amministrativo italiano ha acquisito una dimensione europea sotto cinque profili principali: l’attività, la legislazione amministrativa, l’organizzazione,la finanza pubblica, la tutela giurisdizionale. 1. 2. 3. Organizzazione 4. Finanza pubblica 5. 6 l’art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990 include tra i principi generali dell’attività amministrativa (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità) anche “i principi generali dell’ordinamento comunitario”. L’art . 5 del Trattato sull’Unione europea enuncia, ad esempio, i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Attività amminis rativa 17, co ma 1, della Costituzione stabilisce che la potestà legisla a dello Stato e delle R gioni deve essere esercitata nel rispetto, oltre che della Costituz one, “ ei vincoli derivant dall’ordinamento comunitario”. Legislazi neil dirit o europeo condizio a l’assetto organizzativo e funz onal gli apparati pubblici, i procediment amministrativi vedono coinvolte sempr p ù spesso amministrazi ni nazionali europee. impone agli s ati m mbri stringenti vincoli al a finanza ubblic che con zionano l’ p rato dell ammin str zioni. ( art. 81 Cost: principio del pareggio di bilancio; l. 243/2012: obie tivi di stabilità). Tu ela giurisd ziona e I Codice del proc sso mm nistrativo, a ottato con l d creto o s bilisc he la giurisdizione am in str t va assicu a una tutela pi na d ffettiva econdo i p incipi della C stituzione e “del iritt europeo”. CAP.2: LA FUNZIONE DI REGOLAZIONE e LE FONTI DEL DIRITTO La legge delinea i principi che disciplinano una materia e delega alla PA il compito di porre in via sub- legislativa, con atti normativi e non (es. circolari e linee guida) le regole di dettaglio. Le PA sono: SOGGETTI REGOLATI e SOGGETTI REGOLATORI La Costituzione disciplina integralmente le FONTI DI RANGO PRIMARIO: LA LEGGE, artt. 71-74, approvata dalle Camere e promulgata dal PdR; DECRETO LEGISLATIVO, art.76, emanato dal Governo su delega del Parlamento; DECRETO LEGGE, art.77, adottato dal Governo e convertito in legge dalle Camere entro 60gg. LA RISERVA DI LEGGE, art.97 Cost, concorre a definire i rapporti tra potere esecutivo e Parlamento. • ASSOLUTA: la legge disciplina la materia integralmente; • RELATIVA: la legge definisce i principi cardine ed regolamenti esecutivi definiscono le regole di dettaglio. La riserva di legge rappresenta un limite negativo per il Governo, in quanto definisce i suoi spazi di manovra, ed anche un limite positivo poiché evidenza gli ambiti da cui il legislatore non può esimersi. 7 FONTI SULL’AMMINISTRAZIONE Costituite in base all’art.97 Cost. che disciplina la riserva di legge, sono fonti di rango primario e secondario. Disciplinano l’organizzazione, le funzioni ed i poteri delle PA e costituiscono un parametro per sindacare la legittimità dei provvedimenti. I DE F n sub-legislative, la potestà legislativa spetta al Parlamento. Utili a disciplinar il rapporto tra PA e privati si per discipli are gli apparati amministrativi e le funzioni. 5. DELEGATI/ AUTORIZZATI per le materie non coperte da riserva assoluta. Attuano la delegificazione, cioè sostituiscono la disciplina posta da una fonte primaria con una secondaria. ALTRE TIPOLOGIE 6. MINISTERIALI/INTERMINISTERIALI emanati solo se espressamente previsti dalla legge. Sono gerarchicamente subordinati a quelli governativi. Comunicati, prima di essere emanati, al PdCM ed approvati previo controllo di legittimità dalla Corte dei Conti previo parere del CdS. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; 7. NON GOVERNATIVI emanati da autorità amministrative (es. Prefetti); 8. DI RIORDINO per il periodico riassetto di disposizioni regolamentari vigenti. LE FONTI NORMATIVE REGIONALI indicate dalla Costituzione • STATUTI (art.123), determinano la forma di governo ed i principi fondamentali di funzionamento ed organizzazione. Sono approvati con procedimento aggravato: duplice approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio Regionale; • LEGGI (art.121), approvate dal Consiglio Regionale e promulgate dalla Giunta nelle materie attribuite dall’art.117 alla competenza concorrente e residuale delle Regioni; • REGOLAMENTI (art.121), adottati dalla Giunta. Sono atti formalmente amministrativi aventi forza normativa in quanto la potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie su cui hanno potestà legislativa. FONTI NORMATIVE DI PROVINCE COMUNI E CITTA’ • STATUTI, l’art.114 Cost. qualifica gli Enti Locali come “enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni” valorizzando il principio autonomistico dell’art.5; • REGOLAMENTI, art.117 Cost., emanati nelle materie di competenza nel rispetto dei principi fissati da leggi e Statuto. Disciplinano l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio delle funzioni. 10 CARATTERISTICHE DEGLI ATTI DI NATURA NORMATIVA • Generalità; • Astrattezza; • Novità, attitudine della norma a sostituire, modificare o integrare norme preesistenti. La funzione di regolazione delle PA si esplica anche attraverso ATTI DI NATURA NON NORMATIVA, tra questi si annoverano gli ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI, atti rivolti alla regolamentazione di un determinato evento giuridico (quindi non astratti) e rivolti a soggetti determinabili solo ex-post. TIPOLOGIE DI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI a. BANDI DI CONCORSO e AVVISI DI GARA I primi riguardano l’assunzione dei dipendenti della PA ed i secondi la selezione dei contraenti privati. Entrambi specificano oggetto, requisiti e modalità. Il bando di concorso esaurisce il suo effetto al completamento della procedura mentre gli avvisi di gara costituiscono la legge speciale della singola procedura di gara che vincola l’appaltante; b. ATTI DI PIANIFICAZIONE e PROGRAMMAZIONE La legge prevede un’attività di pianificazione e programmazione per uno svolgimento coerente ed ordinato dell’attività amministrativa prefigurandone limiti, obiettivi e criteri. La “pianificazione a cascata” serve, inoltre, a creare accordi con i diversi livelli dell’amministrazione. - PIANO REGOLATORE GENERALE: strumento di governo del territorio da parte dei Comuni. Esso suddivide il territorio in zone omogenee ed è sottoposto all’approvazione della Regione che ne valuta la legittimità ed appone modifiche. Si qualifica come atto complesso che prevede il coinvolgimento di Comuni e Regione. c. DIRETTIVE ed ATTI D’INDIRIZZO Le direttive sono prescrizioni puntuali e vincolanti ma si limitano ad indicare fini ed obiettivi da raggiungere ed i mezzi per farlo. Essi possono riguardare rapporti: - interorganici: adottate dai vertici della PA nei confronti dei subordinati; - intersoggettivi: hanno funzione di coordinamento tra enti dotati di reciproca autonomia. d. NORME INTERNE e CIRCOLARI (ART.26) La forma usuale di comunicazione delle norme interne è costituita dalla circolare. L’obbligo di pubblicazione descritto dall’art.26 non è il solo elemento di rilevanza esterna delle circolari, esse hanno, infatti, una rilevanza esterna indiretta in quanto se la PA emana un provvedimento esterno in violazione di una circolare esso viene annoverato tra le cause di eccesso di potere. TIPOLOGIE: - circolari interpretative rendono omogenea l’applicazione di nuove normative della PA; - circolari normative orientano l’esercizio del potere discrezionale delle PA; 11 - circolari informative diffondono informazioni e notizie tra le PA. Tra gli ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI si annoverano le ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI. Premessa: il principio di legalità è collegato a quello di tipicità, quest’ultimo svolge una funzione di garanzia del cittadino sia EX-POST, il cittadino si difende da un abuso della PA richiamando uno schema legale, sia in MEDIO TEMPORE, il cittadino può partecipare al procedimento seguendo le linee d’indirizzo tracciate dalla legge. Le ordinanze contingibili ed urgenti, contrapponendosi alla tipicità, sospendono le garanzie a favore dei privati. Esse sono provvedimenti adottati per far fronte a situazioni non solo imprevedibili ma che richiedono anche un intervento celere. In questi casi la legge non ha capacità di previsione e lascia così un vuoto che è colmato da maggiori margini di manovra da parte della PA. La necessità come fonte del diritto transita nell’art.77 Cost. Uno delle fonti più preziose è il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Art. 50 c.7: il Sindaco può utilizzare normalmente poteri di ordinanza per organizzare uffici pubblici ed esercizi commerciali; Art. 54: il Sindaco può svolgere funzioni in veste di ufficiale di Stato delegato (dal Governo). È possibile tracciare una linea di demarcazione tra un potere di ordinanza “ordinario” ed uno “extra-ordinem”: Art. 54 c.4 FOCUS SULL’URGENZA Prima della modifica 12 Dopo la sentenza 115/2001 della Corte Costituzionale, la parola “ANCHE” è stata sostituita da “con atto motivato nel rispetto dei principi generali” cercando cosi di tipizzare il potere di ordinanza. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti ANCHE contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. ANCHE svincola il potere di ordinanza dalle circostanze specifiche richiamate da questa norma. Il procedimento assolve ad una pluralità di funzioni: • assicurare il coordinamento tra PA; • garantire la partecipazione dei privati; • consentire alla PA di acquisire informazioni utili. IL RAPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO è quel rapporto che intercorre tra la PA, che esercita un potere, ed il soggetto titolare di un interesse legittimo. Il potere amministrativo può essere ricondotto allo schema del DIRITTO POTESTATIVO STRAGIUDIZIALE, potere unilaterale, contrapposto al diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale il quale presuppone un previo accertamento giudiziale. Nel caso del potere amministrativo l’accertamento giudiziale può avvenire solo ex-post su iniziativa del privato, questo per garantire l’immediata realizzazione dell’interesse pubblico. Il privato, però, trova già qualche tutela nella fase procedimentale che deve realizzarsi secondo i principi sanciti dall’art. 1 l.241/90. LA NORMA ATTRIBUTIVA DEL POTERE Le norme che si riferiscono alla PA sono di due tipi: • di AZIONE, disciplinano il potere amministrativo nell’interesse esclusivo della PA ed hanno lo scopo di assicurare che l’emanazione degli atti sia conforme a parametri determinati; 15 • di RELAZIONE, regolano i rapporti intercorrenti tra l’amministrazione e soggetti privati, a garanzia di questi ultimi. LE NORME DI AZIONE In attuazione al principio di legalità, la norma di azione individua: • SOGGETTO COMPETENTE: la norma di azione deve individuarlo precisamente. L’atto emanato da un soggetto o organo diverso è affetto da vizio d’incompetenza; • FINE PUBBLICO: è etero imposto, la norma costituisce un vincolo che orienta le scelte effettuate in concreto dall’amministrazione che condiziona la legittimità del provvedimento emanato; • PRESUPPOSTI e REQUISITI: la loro sussistenza in concreto è una delle condizioni per l’esercizio legittimo del potere. Il potere può, in base al grado di analiticità dei presupposti, essere vincolato o discrezionale; • REQUISITI DI FORMA: di regola la forma è scritta. La norma individua anche la sequenza degli atti e gli adempimenti necessari per l’emanazione del provvedimento; • ELEMENTO TEMPORALE: può individuare un termine per l’avvio del procedimento ed un termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento; • EFFETTI GIURIDIC: i provvedimenti possono avere effetti costituitivi (es. concessioni uso bene demaniale), modificativi (es. sospensione iscrizione a un albo), estintivi (es. espropriazione). DIFFERENZA TRA INTERESSE LEGITTIMO e DIRITTO SOGGETTIVO • DIRITTO SOGGETTIVO riguarda una posizione giuridica di vantaggio che l’ordinamento giuridico conferisce ad un soggetto. In sostanza, è il potere attribuito ad un soggetto di far valere la propria pretesa; (RIGUARDA NORME DI RELAZIONE) • INTERESSE LEGITTIMO rappresenta una situazione giuridica di vantaggio riconosciuta ad un soggetto che si trovi in una posizione legittimante. Posizione giuridica soggettiva riconosciuta ai privati grazie alla quale essi incidono sull’attività amministrativa condizionandola, anche attraverso la partecipazione al procedimento per tutelare un bene pertinente alla loro sfera d’interessi. (RIGUARDA NORME DI AZIONE) I parametri che configurano l’interesse legittimo sono: • Differenziazione, è titolare di un interesse legittimo colui che si trovi in una posizione differenziata rispetto alla generalità degli altri soggetti; • Qualificazione, la norma preordinata a disciplinare l’esercizio del potere della PA ha indirettamente protetto un interesse sostanziale ed individuale connesso o coincidente con quello pubblico. 16 L’interesse legittimo concreta una posizione: • Giuridica, si sostanzia in un potere giuridico che si concreta in una pretesa; • Soggettiva, in quanto riconosciuta al singolo soggetto a tutela del suo interesse materiale; • Autonoma, rispetto all’azione giurisdizionale derivante dall’eventuale lesione. TIPOLOGIE: • PRETENSIVI: pretesa del privato a che l’amministrazione adotti un determinato provvedimento o ponga in essere un determinato comportamento; • OPPOSITIVI: legittimano il privato ad opporsi all’adozione di atti o comportamenti della PA che sarebbero pregiudizievoli per la propria sfera giuridica. In base ad una dimensione superindividuale: • DIFFUSI o ADEPOSTI: sono quelli comuni a tutti gli individui, riguardano beni insuscettibili di appropriazione individuali e per questo “adeposti”, privi di titolare; • COLLETTIVI o DI CATEGORIA: hanno come portatore un ente esponenziale di un gruppo non occasionale. La lesione di questo legittima al ricorso l’organizzazione e non i singoli soggetti che ne fanno parte. POTERE VINCOLATO e POTERE DISCREZIONALE La discrezionalità è una situazione di equilibrio tra: • Libertà: scelta di più opzioni che devono avere come obiettivo l’interesse comune; • Vincoli: leggi e principi non scritti. Questi principi sono riconducibili a regole scritte e non scritte definite REGOLE DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO: ATTIVITA’ DISCREZIONALE, rappresenta una dinamica da inquadrare nel dialogo tra politica ed amministrazione. Il legislatore seleziona, in maniera astratta ed imprecisa, gli interessi e le priorità pubbliche stabilendo regole generali, rispetto alle quali la PA deve attivarsi per trovare una soluzione concreta attraverso l’attività discrezionale. Lo spazio di scelta della PA si integra con quello delineato dal legislatore. 17 - p. di logicità; - p. di correttezza; - p. di coerenza; - p. di proporzionalità; - p. di parità di trattamento. Il mancato rispetto di queste regole configura l’ECCESSO DI POTERE causato dal cattivo eserc zi d l potere. POTERE VINCOLATO NORMA FATTO EFFETTO POTER DISCREZIONALE NORMA PO E FETTO - S. DEBOLE mero controllo di ragionevolezza (utilizzato sempre); - S. FORTE il giudice può sostituire il proprio punto di vista tecnico a quello della PA. Questa tipologia di sindacato non viene mai utilizzata perché lede il principio di separazione dei poteri. PRINCIPI GENERALI SULLE FUNZIONI - ART.5 TUE: enuncia il principio di sussidiarietà con riguardo ai rapporti tra stati membri e istituzioni dell’Unione. (sussidiarietà verticale); - ART. 118 Cost.: enuncia il principio di sussidiarietà orizzontale . A volte il privato compie il primo passo e la PA interviene in via sussidiaria. PA e cittadino sono sullo stesso piano. - ART.5 TUE c.4: enuncia il principio di proporzionalità in base al quale il contenuto e la forma dell’azione non devono eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi. SULL’ATTIVITA’ - ART.1 L241/90: “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza (…) nonché dai principi dell’ordinamento comunitario” a. Principio d’imparzialità: inteso come distanza razionale dall’affare valutato che si riferisce non solo all’organizzazione (aspetto statico) ma anche all’attività (aspetto dinamico) ed in questo caso, più precisamente, alla completezza di visione nell’attività di ponderazione degli interessi; b. Principio di efficienza: pone in relazione i principi di efficacia e di economicità, rapportando la quantità di risorse impegnate con il risultato dell’azione amministrativa. 1. Principio di efficacia: mette in rapporto i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi fissati; 20 Entrambi riconducibili al principio del buon andamento 2. Principio di economicità: si riferisce alla capacità di lungo periodo di un’organizzazione di esercitare l’azione amministrativa, senza parlare degli obiettivi, con il minor dispendio di risorse disponibili. SUL PROCEDIMENTO - ART. 41 C.1 Carta di Nizza: “ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate entro un termine ragionevole”. Enuncia il principio di certezza e celerità richiamato anche dall’ART.2 L241/90 il quale disciplina il termine massimo entro il quale emanare il provvedimento. - ART. 41 C.2 Carta di Nizza: “ogni individuo ha diritto di essere ascoltato prima che venga adottato un provvedimento che gli arrechi pregiudizio”. Principio del contraddittorio che si ricollega all’istituto della partecipazione disciplinato dagli ARTT.7 e ss. L241/90; - Carta di Nizza: “ogni individuo ha diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda”. Enuncia il principio di pubblicità e trasparenza che si concreta nel diritto di accesso disciplinato dall’ART.22 L241/90. SUL PROVVEDIMENTO - ART. 41 C.2 Carta di Nizza: “obbligo per l’amministrazione di motivare la propria decisione”, riconducibile all’ART.3 L241/90 che sancisce l’obbligo di motivazione. Attraverso la motivazione il destinatario del provvedimento ed il giudice possono ricostruire le ragioni poste a fondamento della decisione finale. Tale principio può essere quindi ricollegato a quello di trasparenza ed imparzialità della decisione. - ARTT.24 e 113 Cost.: gli atti amministrativi che ledono i diritti soggettivi e gli interessi legittimi sono sempre assoggettati al controllo giurisdizionale. Questi articoli sanciscono il principio della sindacabilità. 21 CAP.4: IL PROVVEDIMENTO Il PROVVEDIMENTO è la “manifestazione del potere amministrativo volto a disciplinare un rapporto giuridico intercorrente tra PA e privato, avente per oggetto un bene della vita”. Esso rappresenta quindi l’atto con cui si dispone in modo concreto in ordine all’interesse pubblico incidendo nella sfera giuridica. Inoltre, il provvedimento rappresenta la decisione che temporalmente chiude la sequenza di atti procedimentali ed ha la capacità di modificare la condizione del destinatario (capacità di ledere). Per distinguerlo dagli altri atti amministrativi (cd. Atti prodromici) di usano due criteri: • SPAZIO TOPOGRAFICO: luogo in cui viene adottato il provvedimento, ossia cronologicamente alla fine del procedimento; • EFFICACIA: incisività nella sfera giuridica del destinatario. Il regime del provvedimento è disciplinato dalla l.241/90 che indica i caratteri fondamentali del provvedimento: TIPICITA’ La tipicità rappresenta uno dei corollari del principio di legalità in quanto i provvedimenti devono trovare un fondamento espresso nella legge, corrispondono soltanto ai tipi previsti dalla legge. Ad eccezione delle ordinanze contingibili ed urgenti che sono nominate, emanate solo in casi previsti dalla legge, ma non tipizzate. AUTORITARIETA’(art.1 c.1bis) Il provvedimento ha la capacità di produrre una modificazione positiva o negativa indipendentemente dalla volontà. Distinta è l’imperatività che indica una capacità del provvedimento di degradare la condizione del destinatario (solo il provvedimento nullo non ha carattere imperativo). Quanto ai tipi di effetti prodotti dal provvedimento essi possono essere costitutivi, modificativi o istintivi: • EFFETTI RESTRITTIVI: la volontà contraria del destinatario non preclude il verificarsi dell’effetto giuridico; • EFFETTI APMLIATIVI: nasce su istanza del privato e determina per le PA un dovere di procedere e uno di provvedere. EFFICACIA (art.21 bis) Il provvedimento limitativo acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i provvedimenti aventi carattere cautelare ed urgente poiché sono immediatamente efficaci. 22 Atti autoritativi che restringono la sfera patrimoniale e personale del destinatario, estinguendo o modificando una situazione giuridica soggettiva attraverso l’imposizione di prestazioni o di obblighi di fare e non fare. Es. provvedimenti ablatori reali ESPROPRIAZIONE Trasferimento coattivo del bene alla PA o ad un beneficiario con conseguente indennizzo al privato. PROVVEDIMENTI ORDINATORI Nelle organizzazioni improntate al principio gerarchico l’ordine è lo strumento in base al quale il titolare dell’organo o dell’ufficio sovraordinato impone la propria volontà e guida a quello subordinato. Es. DIFFIDA pratiche commerciali sconnette Ordine di cessare un determinato comportamento posto in essere in violazione di norme amministrative e fissazione di un termine per eliminare gli effetti dell’infrazione. Può essere accompagnata da sanzioni amministrative. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI Utili a reprimere illeciti amministrativi. Hanno una funzione punitiva afflittiva a valenza dissuasiva. Tipologie: a. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE: servono ad estinguere l’obbligazione tramite il pagamento di una somma di danaro; b. SANZIONI AMMINISTRATIVE DISCIPLINARI: per soggetti che hanno relazioni particolari con la PA al fine di colpire comportamenti posti in violazione di obblighi speciali, sono: - ammonizione o censura; - sospensione del servizio per un tempo determinato; - destituzione; - radiazione dall’albo. c) SANZIONI IN SENSO PROPRIO e SANZIONI RIPRISTINATORIE. Solitamente, le sanzioni amministrative sono applicate alle persone fisiche. Per le persone giuridiche rispondono in solido con il diritto di regresso nei confronti dell’autore dell’illecito. 2) Poteri il cui esercizio determina effetti ampliativi della sfera giuridica del destinatario ai quali sono correlati gli interessi legittimi pretensivi AUTORIZZAZIONE Atto con il quale l’amministrazione rimuove un limite all’esercizio di un diritto soggettivo del quale è già titolare il soggetto che presenta la domanda. Il suo rilascio presuppone una verifica di conformità dell’attività ai parametri normativi posti a tutela dell’interesse pubblico. 25 Reintegrare l’interesse pubblico leso Valenza repressiva punitiva del colpevole L’autorizzazione da origine al fenomeno dei diritti soggettivi in attesa di espansione, diritti soggettivi il cui esercizio è subordinato a una verifica preventiva del rispetto dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge in relazione alla tutela di un interesse pubblico. Sotto il profilo funzionale, è uno strumento di controllo da parte delle PA. Spesso esaurisce “uno acto”, cioè senza che s’instauri una relazione stabile con la PA. CONCESSIONE Atto con il quale la PA attribuisce ex novo o trasferisce la titolarità di un diritto soggettivo in capo a un privato. Nel rapporto giuridico che s’instaura, il privato che presenta l’istanza si presenta titolare di un interesse legittimo pretensivo e solo in seguito alla concessione sorge in capo ad esso il diritto soggettivo che può essere fatto valere nei confronti dei terzi. La concessione instaura in molti casi un rapporti di lunga durata con il concessionario, caratterizzato da diritti ed obblighi reciproci e poteri di vigilanza. Spesso strumento con il quale la PA affida al privato la gestione di beni o attività, assumendo così una valenza di tipo organizzativo. Esistono due subcategorie: • CONCESSIONI COSTITUTIVE: attribuiscono al privato un nuovo diritto (es. onorificenze); • CONCESSIONI TRASLATIVE: trasferiscono in capo al privato un diritto o un potere del quale è titolare la PA (es. concessione di un bene demaniale); Quanto all’oggetto: • CONCESSIONI di SERVIZI PUBBLICI o ATTIVITA’, assoggettate al regime del monopolio legale o di riserva di attività a favore dello Stato o di enti pubblici (es. scommesse); • CONCESSIONI di BENI PUBBLICI, in particolare di beni sui quali possono essere attribuiti diritti d’uso esclusivi; • CONCESSIONI di LAVORI o SERVIZI, predomina l’assetto contrattuale senza che ci sia corrispettivo da parte delle PA. Conferiscono il diritto a gestire l’opera o il servizio applicando un prezzo o una tariffa agli utenti per il recupero dei costi; • Rientrano nelle concessioni alcuni tipi di SOVVENZIONI,SUSSIDI e CONTRIBUTI di denaro pubblico spesso erogati con criteri discrezionali per il perseguimento d’interessi pubblici. Forme di CONCESSIONI IBRIDE: • CONCESSIONI-CONTRATTO, sdoppiato in due componenti: a. Provvedimento volto ad attribuire al concessionario il diritto a svolgere una certa attività; b. Contratto volto a regolare su base paritaria diritti ed obblighi delle parti nell’ambito di un rapporto di durata. 26 • LICENZE, riguardano attività non inerenti a preesistenti diritti soggettivi dei privati (autorizzazioni) né a settori di dominio della PA (concessioni). Il loro rilascio è subordinato a valutazioni di tipo tecnico o discrezionale o di coerenza con un quadro programmatorio che ne comporti il contingentamento (limite imposto dallo Stato inerente alle quantità massime da importare). 27 L’INVALIDITA’ difformità dell’atto rispetto alla norma che lo disciplina. FORME D’INVALIDITA’ ANNULLABILITA’= ILLEGITTIMITA’ (art.21 octies) Difformità rispetto alle norme che disciplinano il potere, cioè difformità dalle norme di azione. L’annullabilità è collegata al corretto esercizio del potere. Un atto illegittimo, quindi annullabile, è produttivo di effetti. La pronuncia di annullabilità è COSTITUTIVA e crea come conseguenza la cessazione degli effetti del provvedimento, serve una sentenza del giudice amministrativo per ottenere questo risultato. Per anticipare la cessazione degli effetti il cittadino può richiedere come misura cautelare la SOSPENSIVA. CAUSE DI ANNULLABILITA’ incompetenza relativa (quella assoluta determina nullità) Vizio che attiene all’elemento soggettivo dell’atto. Si configura quando il provvedimento è adottato da un organo o ente diverso da quello indicato dalla norma attributiva del potere. violazione di legge Raggruppa tutte le ipotesi di contrasto tra il provvedimento e le disposizioni normative contenute in una fonte di rango primario o secondario. In merito alla violazione di legge, il legislatore ha però previsto una “clausola di salvezza” nell’art.21 octies c.2: • Non è annullabile il provvedimento qualora, per la sua natura vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto, palesemente, essere diverso; • Non è annullabile il provvedimento per mancata comunicazione qualora la PA dimostrasse che, seppur vi fosse stata comunicazione, il risultato non sarebbe stato diverso, o che il privato ha comunque partecipato al provvedimento, oppure che la sua partecipazione sarebbe stata ininfluente. L’ECCESSO DI POTERE è una patologia nell’ambito dell’attività discrezionale che si esplica attraverso un cattivo esercizio del potere derivante dal mancato rispetto delle regole dell’agire amministrativo. Sintomo dell’eccesso di potere è lo SVIAMENTO DI POTERE, l’interesse per cui agisce la PA non coincide con quello attribuito dalla legge. CONFIGURAZIONI: • Errore o travisamento dei fatti; • Difetto di istruttoria; • Difetto di motivazione: NULLITA’ (art.21 septies) Conseguenza della violazione di una norma attributiva del potere. La nullità opera di diritto, la sentenza è dichiarativa, il giudice si limita a contrastare una situazione di fatto. La nullità significa che l’atto è improduttivo di effetti, tanto che in passato veniva qualificato come inesistente. CAUSE DI NULLITA’ difetto assoluto di attribuzione Quando il legislatore ha codificato nel 2005 le cause di nullità ha voluto riferirsi alla carenza di potere in astratto (totale mancanza di attribuzione del potere), rimettendo alla discrezionalità del giudice la sentenza di nullità o annullabilità in caso di carenza di potere in concreto (il potere esiste ma non viene esercitato correttamente, es. decreto di esproprio oltre il termine prescritto). mancanza degli elementi essenziali violazione o elusione di un giudicato Solo in questo caso la sentenza è rimessa al giudice amministrativo, di tutti gli altri casi di nullità si occupa quello ordinario. tutti gli altri casi previsti dalla legge, le nullità sono testuali NB. Quando si parla di norme di azione si fa riferimento al giudice amministrativo, quando ci si riferisce alle norme di relazione il giudice di riferimento è quello ordinario. ILLICEITA’ Quando si valuta la possibilità di risarcire un danno non si deve solo valutare l’illegittimità ma si deve valutare anche il fatto che l’attività dell’amministrazione è stata illecita cioè contraria al diritto. L’illiceità si preoccupa d’individuare la violazione di norme che creano a carico dei destinatari degli obblighi. 1) insufficiente, incompleta o generica (art.10 l.241/90 elementi minimi); 2) illogica, contraddittoria, incongrua; 3) perplessa o dubbiosa, non consente di individuare il potere che la PA intende esercitare. L’AUTOTUTELA (DECISORIA) Art.21 nonies La PA rimedita sull’esercizio dell’azione amministrativa o per ragioni di legittimità, rimediare a una condotta illegittima, o per ragioni di opportunità, quello che prima era opportuno ora non lo è più. Più che di autotutela si parla di provvedimenti di secondo grado di riesame poiché anche in questo caso c’è una ponderazione dell’interesse pubblico. Successivamente la PA può adottare: provvedimenti di segno conservativo Quando sussistono motivi di illegittimità, la PA invece si pronunciare l’annullamento, convalida o ratifica convertendo quindi il provvedimento. ( es. sottoscrizione di un organo incompetente). provvedimenti di segno negativo, esito eliminatorio Si configura nell’annullamento d’ufficio o nella revoca. ANNULLAMENTO D’UFFICIO Uguale a quello previsto dal giudice ma in questo caso è previsto direttamente dalla PA. I motivi sono gli stessi: violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza relativa. In sintesi, vizi di legittimità del provvedimento. Per tutelare i destinatari del provvedimento anche i contro interessati, in virtù di interessi che si consolidano, per i provvedimenti che attribuiscono un vantaggio economico, è previsto un periodo massimo di 18 mesi entro i quali si può procedere con l’annullamento d’ufficio. L’annullamento d’ufficio ha efficacia retroattiva modulabile da parte delle PA. REVOCA Intervenendo per motivi di opportunità non può che disporre per l’avvenire. La PA ritorna sui suoi passi per ragioni di opportunità e non di legittimità, quali: sopravvenuti motivi d’interesse pubblico Somiglia all’istituto degli accordi tra PA e privati (partecipazione e non semplificazione) i quali prevedono che la PA rivesti un ruolo fondamentale anche dopo che gli accordi sono stati esercitati, e cioè la possibilità di esercitare il diritto di recesso unilaterale da parte della PA per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico. Entrambi riflettono una logica procedimentale. sopravvenute circostanze fattuali nuova valutazione d’interessi pubblici Mentre, nel caso dell’istanza, il soggetto interessato, qualificato dalla legge come legittimato a richiedere l’apertura di un procedimento, può trovare sui siti della PA dei moduli dove il contenuto utile per attivare un istanza è più o meno predeterminato, la denuncia o la segnalazione non hanno una formalizzazione contenutistica . L’obbligo di procedere scatta solo quando la posizione di chi chiede sia qualificata dalla legge e che la sua richiesta trovi forma all’interno di un istanza e non di una semplice denuncia o segnalazione. Una volta scattato l’obbligo di procedere, scatta parallelamente l’obbligo di provvedere, non ci può essere l’uno senza che scatti l’altro. Una volta che apre un procedimento la PA lo deve necessariamente concludere. L’obbligo di provvedere ha due sfaccettature, la prima riguarda l’adozione di un provvedimento espresso, la seconda sfumatura prevede l’ obbligo di adottare un provvedimento entro un termine. Provvedere in modo espresso ed a tempo. Quali sono le conseguenze d’inadempimento di quest’obbligo? Ci possono essere delle conseguenze di ordine penale , conseguenze di tipo amministrativo (ad es. i funzionari vengono valutati in base alle loro performance con conseguenti procedimenti disciplinari e conseguenze di ordine amministrativo) e conseguenze di natura civilistica, in questo caso il privato può vedersi risarcito il danno causato dal ritardo nell’esercizio dell’azione amministrativa e questo è previsto dall’art 2 bis della legge 241/90. Nei procedimenti d’ufficio, l’apertura del procedimento avviene per impulso della stessa amministrazione competente a emanare il provvedimento finale. I procedimenti d’ufficio riguardano per lo più poteri amministrativi il cui esercizio determina un effetto limitativo o restrittivo nella sfera giuridica del soggetto privato destinatario (titolare di un interesse legittimo oppositivo). Nei procedimenti d’ufficio si pone il problema di individuare con più precisione il momento in cui sorge l’obbligo di procedere. Infatti, in molte situazioni l’apertura formale del procedimento avviene all’esito di una serie di attività cosiddette preistruttorie, condotte sempre d’ufficio, dai cui esiti possono emergere situazioni di fatto che rendono necessario l’esercizio di un potere (in relazione al principio di doverosità). Tra le attività preistruttorie previste dalle leggi amministrative va annoverato il potere di ispezione attribuito dalla legge ad autorità di vigilanza (come le soprintendenze dei beni culturali, la Banca d’Italia, la Consob o l’IVASS) nei confronti di soggetti allo scopo di verificare il rispetto delle normative di settore. L’ispezione (che però può essere disposta anche nella fase propriamente istruttoria del procedimento) consiste in una serie di operazioni di verifica effettuate presso un soggetto privato, in contraddittorio con quest’ultimo, delle quali si dà atto in un verbale. L’ispezione può concludersi con la constatazione che l’attività è conforme alle norme, oppure può far emergere fatti suscettibili di integrare una qualche violazione. Solo in quest’ultimo caso, sorge in capo all’amministrazione l’obbligo di aprire un procedimento d’ufficio volto a contestare la violazione e che può concludersi con l’adozione di provvedimenti ordinatori o sanzionatori. B. ISTRUTTORIA È costituita da quell’insieme di attività poste in essere dalla PA per accertare i fatti e per acquisire gli interessi rilevanti ai fini della determinazione finale. Questa fase è retta dal cd. Principio inquisitorio. Infatti, secondo l’art. 7, comma 1, lett. b) l. n. 241/1990 l’amministrazione procedente (e per essa il responsabile del procedimento) “accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari”. Essa compie dunque di propria iniziativa tutte le indagini necessarie per ricostruire in modo esatto e completo la situazione di fatto, senza essere vincolata alle allegazioni operate dai soggetti privati. Nella scelta dei mezzi istruttori da utilizzare l’amministrazione deve attenersi a un principio di efficienza e di economicità, evitando, come si è accennato, di aggravare il procedimento al di là di quanto necessario (art. 1, comma 2, l. n. 241/1990). Alcuni atti istruttori sono previsti talvolta dalle leggi che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi. ’ questo il caso dei pareri obbligatori (art. 16 l. n. 241/1990) e delle valutazioni tecniche (art. 17) di competenza amministrazioni diverse da quella procedente (organi consultivi, apparati tecnici). I pareri, espressione della funzione consultiva, possono essere obbligatori o facoltativi. I primi sono previsti per legge in relazione a singoli procedimenti e l’omessa richiesta determina un vizio procedimentale che rende illegittimo il provvedimento finale. L’amministrazione cui vengono richiesti deve rilasciarli entro un termine di venti giorni. In caso di ritardo, l’amministrazione titolare della competenza decisionale può procedere indipendentemente dall’espressione del parere (art. 18, comma 2, ma il comma 3 prevede una serie di eccezioni). I pareri facoltativi, invece, sono richiesti ove l’amministrazione procedente ritenga possano essere utili ai fini della decisione. I pareri possono essere in casi non frequenti, oltre che obbligatori, anche vincolanti: l’amministrazione che li riceve non può assumere una decisione difforme dal contenuto del parere. Il solo potere che residua talora in capo all’amministrazione procedente è quella di rinunciare a emanare l’atto finale. La tendenza più recente dell’ordinamento in tema di adempimenti istruttori è di sgravare il più possibile i soggetti privati da oneri di documentazione e di certificazione, imponendo all’amministrazione di acquisire d’ufficio i documenti attestanti atti, fatti qualità e stati soggettivi necessari per l’istruttoria (art. 18, comma 2, l. n. 241/1990). Ai privati può essere richiesta soltanto l’autocertificazione, che, come si è accennato, consiste nella possibilità per i soggetti privati di dichiarare sotto propria responsabilità il possesso di determinati stati e qualità. Esistono anche modalità informali dell’istruttoria che si concretano in: accordi integrativi e sostitutivi e conferenza di servizio. La fase istruttoria è strettamente collegata alla logica della partecipazione (collegabile al principio d’imparzialità e di buon andamento). I principali istituti della partecipazione sono: 1. Comunicazione d’avvio del procedimento amministrativo; 2. Accesso endoprocedimentale del cittadino (diritto di accesso); 3. Diritto d’intervento; 4. Comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. C. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Conclusa la fase istruttoria, l’organo competente ad emanare il provvedimento finale assume la decisione all’esito di una valutazione complessiva del materiale acquisito durante il procedimento. L’arresto procedimentale è legittimato solo in casi eccezionali. Il provvedimento finale può essere emanato da un organo individuale o collegiale. Al procedimento si applica il principio del tempus regit actum, in base al quale le modifiche legislative intervenute a procedimento avviato trovano immediata applicazione, eccetto che per situazioni giuridiche già consolidate. D. TERMINE DEL PROCEDIMENTO Il procedimento deve essere emanato nel rispetto del termine stabilito per lo specifico provvedimento. Cioè implica che il luogo in cui andare a rintracciare i singoli termini sono le singole leggi di settore. I commi 2 e seguenti dell’art.2 legge 241/90 indicano che non necessariamente sarà stata una legge ad individuare a monte il termine di conclusione del procedimento, ma in mancanza di questa, il termine potrebbe essere stato fissato da un regolamento di amministrazioni statali o di altre amministrazioni nazionali. In sintesi, sono la legge ed i regolamenti a fissare il termine; l’art.2 pone però un paletto: il termine massimo che può essere fissato da un regolamento è di 90gg ma ci possono essere dei casi in cui per la natura degli interessi pubblici trattati si giustifica l’adozione di un regolamento superiore che arrivi massimo ai 180gg. Nel caso in cui non ci siano leggi di speciali o regolamenti a disporre del termine, la PA si rivolge alla legge 241/90 ed applica il termine cd. residuale di 30gg che scatta in mancanza di diversa previsione, un termine breve che viene usato come deterrente per incentivare il legislatore a prevedere termini più ampi quando occorrono. Ma per quale ragione deve essere la legge a stabilire il termine? Per il principio di legalità, perché l’autofissazione del termine da parte della PA nel momento in cui agisce, quindi non a monte, renderebbe vana l’esigenza di predeterminare i modi di esercizio del potere che è il senso della legalità non solo formale ma sostanziale. Il mancato rispetto del termine finale può: 1. Far sorgere una responsabilità di tipo disciplinare nei confronti del funzionario o una responsabilità dirigenziale per il vertice della struttura; 2. Costituire un elemento di valutazione al fine di attribuire la retribuzione di risultato; 3. Costituire motivo per l’esercizio del potere sostitutivo da parte del dirigente sovraordinato; 4. Essere fonte di responsabilità penale nei casi più gravi. Le CONSEGUENZE PER IL RITARDO dell’amministrazione nella conclusione del procedimento sono definite dall’art.2 l.241/90, esso evidenzia l’esistenza di una sanzione per il pregiudizio economico arrecato al privato per il ritardo nella conclusione del procedimento. È, però, necessario analizzare due diverse situazioni: Il mero danno da ritardo è quello che ricorre per il solo fatto che la PA ha tardato, senza focalizzarsi sulla spettanza del bene (quindi se spetta o meno) con la conseguenza che al privato spetterà un semplice indennizzo. Essi, in sostanza, sono strumenti per semplificare i meccanismi delle amministrazioni Mentre, gli istituti quali le autocertificazioni, la SCIA ed il silenzio-assenso riguardano la semplificazione della vita del cittadino. Gli accordi tra le PA rientrano sotto il cappello della semplificazione in quanto servono a disciplinare l’esercizio per il futuro di funzioni di interesse comune, più che parlare di semplificazione in senso stretto, essi semplificano ed agevolano nella persona che coordina. In sintesi, questi accordi coordinano il rapporto tra le PA. Semplificazioni a favore dei CITTADINI SILENZIO-ASSENSO (ART.20 L.241/90) I procedimenti in questione sono solo quelli su istanza di parte, perché l’esigenza di tutelare il cittadino nei confronti dell’inerzia della PA nasce quando è appunto il cittadino a chiedere qualcosa . Nelle hp in cui i procedimenti siano d’ufficio il potere, dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento, si consuma e quindi non c’è esigenza di disciplinare un hp di inerzia come in un procedimento d’istanza di parte. Il silenzio-assenso presenta una macroscopica differenza con il silenzio – inadempimento o silenzio-rifiuto perché, il primo. appartiene alla categoria dei silenzi significativi. Ci sono, infatti, silenzi che non hanno significato e ricadono nell’inerzia e si configurano nel silenzio-inadempimento, ci sono invece silenzi che hanno un significato nel caso del silenzio- assenso, il significato del non agire può essere un si o un no. Quando è un si, e quindi c’è provvedimento di accoglimento “virtuale”, attraverso una fizio iuris (una finzione), si configura una situazione di silenzio-assenso, quando invece è un no, e quindi c’è un rigetto, si configura una situazione di silenzio-diniego. Nel 2005 sono intervenute delle modifiche circa il silenzio-assenso, è stato allargato il suo ambito di applicazione: il legislatore ha infatti previsto che scattasse il silenzio-assenso in tutti i casi di procedimenti a istanza di parte. Lo ha, quindi, generalizzato. Se il silenzio-assenso viene generalizzato per tutti i procedimenti a istanza di parte e vale come accoglimento dell’istanza, allora non c’è più l’obbligo di provvedere? Come si concilia l’art.2 (conclusione del procedimento) con l’art.20? L’obbligo di provvedere in maniera espressa ed a tempo esiste sempre e il fatto di rimanere silenti continua ad essere una patologia, solo che il silenzio-assenso è un meccanismo di garanzia per il richiedente che come risvolto ha anche una semplificazione della vita della PA perché quando non vuole adottare un provvedimento di diniego sa che il silenzio vale come accoglimento. Perché il primo inciso dell’art 20 è “fatta salva l’applicazione dell’art.19”? Perché i casi in cui può valere il silenzio-assenso sono casi diversi in cui può valere la SCIA perché questi procedimenti dell’art.20 sono caratterizzati da un tasso minimo di discrezionalità, cioè i procedimenti che vengono semplificati attraverso il meccanismo del silenzio-assenso sono procedimenti di natura discrezionale . E come funziona il meccanismo del silenzio- assenso? Il termine utile per provvedere decorre dall’inizio, cioè dal recepimento dell’istanza (nella comunicazione d’avvio è scritto non solo il giorno di recepimento dell’istanza ma anche il giorno in cui deve concludersi)? E che cosa succede? Al decorso del termine l’inerzia vale accoglimento tranne il caso in cui la PA entro 30gg dall’istanza non indica la conferenza dei servizi . Per evitare che si ricada nel silenzio-assenso la PA può , prima del termine, rigettare la richiesta oppure entro 30gg dall’inizio (e quindi dalla presentazione dell’istanza) può indire la conferenza dei servizi, che è un altro meccanismo di semplificazione, in entrambe i casi non si forma l’assenso. In caso contrario ci si troverà di fronte un accoglimento tacito che, valendo come un provvedimento, può essere impugnato. Le disposizioni dell’art.20 non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti interessi sensibili (patrimonio culturale, paesaggistico, asilo, cittadinanza ecc..) Perché questi meritano una ponderazione che non può essere liquidata con un inerzia che viene fatta valere come accoglimento, lì ci deve essere un provvedimento espresso . Cosa succede, nelle hp in cui non può essere fatto valere il silenzio-assenso (trattandosi di interessi sensibili), quando la PA non si pronuncia entro il termine? Non valendo assenso, quel silenzio è un silenzio-inadempimento, ci si può recare dal giudice amministrativo e richiedere tutela. Quindi, in questo senso, silenzio-assenso e silenzio-inadempimento si pongono su un piano di alternatività. DICHIARAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’ (DIA) IN VIGORE FINO AL 2010 Con la DIA i privati dichiaravano la volontà di voler esercitare un’attività ed allegavano un dossier con una serie di attestazioni, autocertificazioni ed osservazioni dei tecnici. La dichiarazione veniva inviata all’amministrazione competente, poi si attendevano 30gg a seguito dei quali si faceva un’altra comunicazione d’inizio attività, da questa e dall’effettivo inizio dell’attività, la PA aveva 30gg di tempo per esercitare controlli che potevano concludersi con un esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso la PA aveva 30gg di tempo per esercitare poteri inibitori, ossia interrompere l’attività intrapresa ed ove possibile ripristinare la situazione precedente. Se si trattava di una difformità rispetto ai requisiti indicati dalla legge la PA assegnava un termine, non inferiore a 30gg, per mettersi in regola. SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) ART.19 L241/90 E’ la segnalazione che consente al cittadino di poter intraprendere un’attività economica o edilizia senza dover attendere i tempi di esecuzione delle verifiche ed i controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA vale per gli atti rigidamente vincolati sui quali non sia previsto alcun limite o contingentamento complessivo, poiché dove invece esiste un numero massimo è necessario il filtro discrezionale della PA. A seguito della segnalazione il privato inizia l’attività, da qui decorrono 60gg per controlli ed eventuali azioni inibitorie da parte della PA (30gg in materia edilizia). Decorso questo periodo di tempo la PA può comunque esercitare poteri inibitoria ma solo in presenza di ulteriori requisiti propri del procedimento di secondo grado. Questi poteri inibitori non vanno confusi con quelli repressivi previsti dal legislatore, per es. in materia edilizia, in quanto si dice che l’abuso edilizio è perpetuo. Per quanto riguarda la tutela del terzo, egli può sollecitare, tramite una diffida, l’esercizio delle verifiche da parte delle PA e nel caso d’inerzia da di questa si configura un silenzio- inadempimento e quindi entro un anno il terzo può recarsi dal giudice per chiedere tutela. STATO REGIONI ENTI LOCALI STATO REG ONI ENTI Servizi econo ici d’interesse generale Riguardano beni e ser izi offerti in un determinato mercato es. trasporti, energia; rientrano nel genus dei servizi definiti come prestazioni normalmente dietro retribuzione Servizi non economic d’inter sse generale Servizi che si c llocano fuori dal mercato es. s rvizi sociali, istr zione, sanità. So o esclusi dal campo d’applicaz one d lla direttiva poiché vengono svolti di regola in ACCEZIONE AMPIA L'espressione giustizia amministrativa i clude tutti mezzi pred sti da un ordin mento giuridico per ass urare la conformità dell'azio e amminist a va all RISTRETTA co rispond nvece ll c ncezione soggettiva l a tutela. Questa tr va fondamento negli artt. 24 e 113 della Cost., i quali ongono in primo an l’es genza di u a tutela piena ed eff ttiva