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riassunto del libro nuovo codice deontologico dell'assistente sociale, Appunti di Metodi E Tecniche Del Servizio Sociale

nuovo codice deontologico dell'assistente sociale: le responsabilità professionale. edizione 2020

Tipologia: Appunti

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Scarica riassunto del libro nuovo codice deontologico dell'assistente sociale e più Appunti in PDF di Metodi E Tecniche Del Servizio Sociale solo su Docsity! NUOVO CODICE DEONTOLOGICO CAP 1: PREAMBOLO IL PERCORSO DI REVISIONE Il nuovo codice dell’assistente sociale è stato approvato il 21 febbrai 2020 dal Consiglio nazionale degli assistenti sociali, a distanza di oltre 10 anni dall’ultima versione. Emerse la necessità di modificare delle regole deontologiche in quanto sono state rilevate nel vecchio regolamento diverse difficoltà: - di applicazione delle regole - di interpretazione di alcune delle norme contenute Le modifiche sono state fatte dalla Commissione etica deontologica, la quale ha una funzione di coordinamento, sono state accordate con gli altri organi locali. L’art. 69 del vecchio Codice ha istituito l’Osservatorio nazionale permanente, che prevede la partecipazione dei consigli regionali. La Commissione e l’Osservatorio hanno ritenuto necessario guardare anche i codici delle altre professioni e delle altre nazioni. Il confronto con le altre nazioni ha evidenziato 2 temi: - le responsabilità verso la professione: quindi la necessità di garantire a tutti gli scritti del paese un trattamento omogeneo - l’uso dei social da parte dei professionisti: ovvero l’utilizzo della comunicazione digitale nel 2018 è stata aperta una casella email, con l’obiettivo di far contribuire altri enti quali: consigli regionali, professionisti, docenti universitari ecc. Tale iniziativa fu stata diffusa tramite il sito e i social. Emersero diversi temi: - come ancora i professionisti siano alla ricerca di un’identità e di un riconoscimento sociale della professione, evidenziando le principali norme di riferimento. - la necessità di continua formazione degli assistenti sociali. - La necessità di indicazioni di comportamento più precise. - La funzione della professione rispetto alle politiche del servizio sociale. Ogni decisione presa, è stata esaminata dalla Commissione e dall’Osservatorio. È stato necessario delineare i valori e principi della professione, in modo che risultassero riconoscibili e condivisi. IL PREAMBOLO Il Preambolo del Codice è una novità, una sorta di mappa che orienta il lettore. Il filo conduttore del Preambolo è il rimando tra utilità sociale della professione e i requisiti per il suo corretto esercizio, è in sintesi il modo di essere assistenti sociali oggi. Il Preambolo offre una chiave di lettura e di interpretazione dell’intero codice, racchiude il quadro generale degli orientamenti e dei valori. La definizione di servizio sociale fa riferimento a obiettivi di cambiamento, emancipazione sociale e tutela dei diritti umani. Le funzioni di controllo sul corretto esercizio delle professioni è disciplinato da delle norme deontologiche, le quali vincolano i comportamenti dei professionisti per una corretta condotta professionale. Nel preambolo:  si dà una nuova concezione del termine “responsabilità”, che indica delle condotte consapevoli, la consapevolezza del professionista sta anche nel continuo aggiornamento delle sue competenze.  vengono anche puntualizzate alcune definizioni riguardo al lessico, ad esempio non sono più utilizzati i termini utente/cliente, ma il termine “persona”, In quanto le parole che usiamo per descrivere coloro che usano questi servizi, indicano come li concepiamo. La relazione con la persona, anche in presenza di asimmetria informativa, si fonda sulla fiducia e si esprime attraverso un comportamento trasparente e cooperativo. Il professionista si impegna con le persone affinché esse possano raggiungere il miglior livello di benessere. Il concetto di asimmetria informativa indica quando una o più persone dispongono di informazioni più precise di altri. Nonostante la presenza di una condizione di asimmetria informativa, è necessario che l’assistente sociale operi con trasparenza, includendo tutte le risposte disponibili, affinché la persona possa scegliere quale sia il percorso che le corrisponde di più. L’espressione “giustizia sociale” richiama il diritto di ogni individuo a realizzare la propria personalità e che si possa avvalere di tutti i beni e servizi giudicati essenziali da una società giusta. CAP 2: DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI L’ETICA Il Codice non deve dire solo “cosa fare” ma anche spiegare “perché si deve fare”, per cui quali sono le finalità generali della professione, una sorta di cornice etica. Il termine etica (dal greco ethos) fa riferimento al costume, al comportamento e al modo di agire dell’uomo. L’etica si interroga sul significato e valore delle azioni umane. Qui entrano in gioco altri 2 fattori storico-antropologici: - Il movimento di popoli migranti - I profondi mutamenti nella fisonomia della famiglia e nelle relazioni sessuali Deontologia dal greco dèon-ontos, “ciò che è necessario fare” e logos, “discorso”. La Deontologia professionale dell’assistente sociale è quindi l’insieme di doveri e di regole di comportamento che devono essere eticamente fondati. Doveri e regole che impegnano i professionisti nei confronti della società. La responsabilità dell’assistente sociale è definita dalle norme deontologiche, viene suddivisa in 4 aree specifiche, responsabilità verso: - La persona Art.8: “l’assistente sociale riconosce la centralità e l’unicità della persona in ogni intervento; considera ogni individuo dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, in rapporto al suo contesto di vita e di relazione.” Tale articolo conferma che la persona debba essere considerata nella propria globalità e nella sua unicità. Da ciò l’importanza di sostenere gli assistenti sociali, garantendo ai servizi strumenti e risorse adeguate alla complessità della domanda sociale, assicurando ai professionisti informazione e aggiornamento. IL DOVERE DI NON DISCRIMINARE E DI ASTENERSI DA GIUDIZI Art.9: “l’assistente sociale svolge la propria azione professionale senza far discriminazioni… di qualsiasi differenza che caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità. Consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti, e non impone il proprio sistema di valori.” In tale articolo il valore e la dignità della persona devono concretizzarsi nell’azione professionale dell’assistente sociale. Si devono distinguere le responsabilità personali e professionali del singolo assistente sociale e quelle che sono proprie di altri soggetti (ex: l’ente). Non si può attribuire al singolo assistente sociale la responsabilità di risolvere le criticità delle politiche. Nel lavoro il professionista entra in gioco anche con i suoi personali modelli culturali e valori, per cui il modo in cui si affronta il problema è inevitabilmente diverso per ogni professionista. LE FAMIGLIE COME LUOGO PRIVILEGIATO DI RELAZIONI SIGNIFICATIVE Art.10: “l’assistente sociale riconosce le famiglie, nelle loro diverse e molteplici forme…” La struttura della famiglia è cambiata, oggi non esiste più un unico modello, in specie la legge del 20 maggio 2016, n. 76 “regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ha avuto un forte impatto culturale. L’assistente sociale deve necessariamente riconoscere il valore che, per le persone, assumono le famiglie, nelle loro diverse forme, considerando utile risorsa qualsiasi “altro” a cui la persona sia legata da relazioni significative. LA RESPONSABILITA’ POSITIVA DELL’ASSISTENTE SOCIALE Art.11: “l’assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona… ne valorizza l’autonomia… per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione.” Tale articolo parla della responsabilità positiva dell’assistente sociale, ovvero la promozione di opportunità che consentono il miglioramento delle condizioni di vita della persona. Per l’assistente sociale che intende contribuire concretamente a una maggiore inclusione per coloro che vivono in condizioni di disagio e marginalità sociale, attivando nelle persone processi di consapevolezza della propria posizione sociale dei propri diritti e della propria forza. IL DOVERE DI PREVENIRE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE Art.12: “l’assistente sociale, nell’esercizio della professione, previene e contrata tutte le forme di violenza e di discriminazione.” Il dovere dell’assistente sociale è quello di creare una linea di azione, conoscitiva e operativa. Relativamente alle diverse forme di violenza, quella in ambito familiare è l’area di intervento che presenta maggiori difficoltà per gli assistenti sociali. Tale are area richiede azioni non solo di contrasto, ma anche di prevenzione, collaborazione fra servizi e interventi multi disciplinari. Relativamente alla discriminazione, si è parlato di “discriminazione istituzionale”, soprattutto nei confronti degli immigrati, in quanto vi siano discriminazioni delle procedure amministrative. LA RESPONSABILITA’ VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE Art.13: “l’assistente sociale concorre alla produzione di modelli di sviluppo rispettosi dell’ambiente…” Tale articolo introduce il dovere dell’assistente sociale di concorrere a modelli di sviluppo della sopravvivenza ambientale. Si parla di sostenibilità: la sostenibilità sociale ruota attorno alla consapevolezza che; non è solamente l’ambiente che può mettere a repentaglio la sicurezza, ma anche la durabilità del consorzio umano. CAP 3: DOVERI E RESPONSABILITA’ GENERALI DEI PROFESSIONISTI Il tema delle responsabilità generali dei professionisti viene definito in termini di doveri. Il Titolo 3° del Codice si compone di 12 articoli. Le responsabilità indicate sono auto ed etero dirette: si rivolgono cioè sia a responsabilità rivolte verso sé stessi che verso le persone. Verranno in oltre indicate le varie strategie per fronteggiare le eventuali difficoltà. 2 sono i temi principali: 1) I dilemmi etici 2) Il rapporto con i social media DILEMMI ETICI Art.14: “I dilemmi etici sono connessi all’esercizio della professione. L’assistente sociale li individua e li affronta, evidenziando i valori e i principi in contrasto.” L’assistente sociale è sottoposto a continue questioni morali ed etiche. Si dice dilemma etico ogni situazione nella quale si deve assumere una decisione alla base della quale vi è un contrasto tra valori. È necessario distinguere fra: - ASPETTI ETICI: si ritrovano in tutti i compiti del servizio sociale - PROBLEMI ETICI: quando in una data situazione implica difficili decisioni morali - DILEMMI ETICI: quando l’assistente sociale si trova di fronte ad una scelta tra due alternative, ugualmente spiacevoli e non è chiaro quale sia la scelta giusta. Bauman sostiene che “l’accettazione della responsabilità non è compito facile”. Assumere decisioni comporta spesso confusione, ansia e paura. Vengono distinte 5 differenti paure: 1) Di sbagliare 2) Di non essere all’altezza 3) Di esporsi 4) Di perdere il controllo 5) Di risultare impopolari I principali dilemmi etici sono:  Contrapposizione fra autodeterminazione e protezione delle persone.  Conflitto tra i desideri della persona e dei suoi familiari. (volontà diverse all’interno della famiglia)  Contrapposizione tra riservatezza ed esigenza di comunicare con gli altri professionisti.  Opposizione tra autodeterminazione e interesse della comunità.  Contrasto tra autodeterminazione e dovere degli operatori di rispettare le regole del Welfare.  Dualismo tra rispetto delle differenze culturali e bisogni della persona.  Utilizzo del tempo.  Allocazione delle risorse.  Conflitto fra mandati. (l’assistente sociale opera sulla base di 3 mandati: istituzionale, professionale e sociale)  Bilanciare le esigenze della persona con i rischi per l’assistente sociale. Non ci sono risposte standardizzate o soluzioni semplice ad un dilemma etico, ma solo soluzioni specifiche. Tuttavia vi sono 4 strategie generali di fronteggiamento di un dilemma etico: 1) RIFLESSIVITA’: la riflessività può essere supportata da specifici strumenti. Ad esempio la “check list”, una lista di domande che può aiutare il professionista a prendere una decisione ed orientare la condotta professionale. 2) UTILIZZARE IL CODICE: può dare una direzione metodologica. 3) ATTENZIONE AI 5 CRITERI: - Il confronto con i propri pregiudizi - Il rispetto per la libertà di scelta delle persone - Conseguire il minor svantaggio possibile per le persone coinvolte da un dilemma etico - La consapevolezza del potere della propria professione - Il coraggio di argomentare agli interlocutori 4) CONDIVIDE I DILEMMI: nella propria comunità professionale, per avere un confronto. LA CHIUSURA DEI PROGETTI DI AIUTO 4) Confrontarsi coni colleghi 5) Riferirsi agli strumenti contrattuali e normativi 6) Segnalare all’Ordine la situazione in cui si ritiene compromesso l’esercizio corretto della professione. CONDIZIONI DI LAVORO Art.19: “l’assistente sociale si adopera affinché l’azione professionale si realizzi in condizioni e tempi idonei a garantire la dignità, la tutela e i diritti della persona…” Questo articolo evidenzia le responsabilità dei professionisti nella gestione del proprio ruolo. Il ruolo determina lo status che un soggetto assume, il ruolo non è fisso ma è mutabile. I fattori che determinano i comportamenti di ruolo possono avere un carattere: - Prescrittivo (una disposizione normativa) - Discrezionale (l’approccio professionale) Questo articolo sottolinea il dovere di porre attenzione alle condizioni in cui si realizza l’azione professionale, la disposizione degli spazi di accoglienza deve essere pensata chiedendosi quale tipo di messaggio si sta inviando a coloro che accedono ai servizi. la relazione è fortemente condizionata dallo spazio. Affinché il tempo e lo spazio risultino idonei, è necessario garantire pratiche organizzative finalizzate al “benessere organizzativo”. Alcuni indicatori di benessere organizzativo sono: - Confortevolezza dell’ambiente lavorativo - Ascolto dei dipendenti - Equità nel trattamento del personale I CONFINI NEL RAPPORTO PROFESSIONALE Art.20: “l’assistente sociale riconosce i confini tra vita provata e professionale… non intrattiene relazioni di natura sentimentale o sessuale con i destinatari degli interventi…” Art.22: “l’assistente sociale non usa la propria posizione per ottenere vantaggi personali, anche nella forma di beni materiali; valuta l’opportunità di accedere a doni simbolici o di modico valore nell’ambito in cui si svolge l’intervento.” Questi due articoli trattando due temi fondamentali:  la definizione di confini  la gestione del potere L’art 20 esorta la consapevolezza personale, per un adeguato agire professionale, consapevole e competente. L’assistente sociale è anche tenuto ad adottare comportamenti che non rechino danno all’immagine professionale. Vi è in oltre il divieto di costruire relazioni affettive o sessuali con le persone che si rivolgono al servizio sociale. L’art. 22 esplica il rapporto con il potere e con il suo esercizio. L’assistente sociale ha diverse forme di potere: - Potere istituzionale (la posizione del ruolo dell’operatore) - Potere legale (l’insieme di norme e leggi) - Potere personale-professionale (capacità dell’assistente sociale di esprimere fiducia e disponibilità) - Potere teorico (le conoscenze dell’assistente sociale) L’assistente sociale dispone di un certo grado di potere che può consentire di influenzare la vita delle persone, tale potere arriva dalla conoscenza di essere esperti. Altra circostanza che esplica tale articolo è volta ai casi in cui le persone desiderano mostrare gratitudine per l’aiuto ricevuto, l’assistente può valutare di accettare riconoscimenti simbolici (ex: lettere), ma non è mai opportuno accettare regali di valore. LE REGOLE PER COMUNICARE NEI SOCIAL Art.21: “l’assistente sociale agisce in coerenza con i principi etici i valori della professione… anche nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione e di massa e, in particolare, dei social network e dei social media.” Lo sviluppo di nuove tecnologie ha contribuito a modificare la circolazione delle informazioni e l’opportunità di accesso ai servizi. più in generale i social network possono ora essere utilizzati per approfondire le conoscenze su delle tematiche specifiche. Grazie ai social si sono create nuove modalità di comunicazione, di creare relazione, dando al servizio sociale nuove opportunità. Tuttavia al contempo emergono anche molteplici questioni in merito, come quello della privacy. A seguito del Lockdown si è sviluppata la modalità di lavoro agile (lo smartworking), il servizio sociale ha così creato modalità innovative di gestione dei colloqui attraverso piattaforme social, costatando che, in specie i colloqui con gli adolescenti siano molto più efficaci, e in generale le persone si mostrino maggiormente a loro agio e siano più disponibili a raccontarsi. I messaggi una volta postati producono una serie di reazioni, per questo è importante avere una certa consapevolezza rispetto alla propria presenza nei social e adottare buone condotte da mantenere sul web. A livello internazionale, nel 2018, la British Association of Social Work (BASW) ha prodotto una “policy” per chiarire le responsabilità degli assistenti sociali e dei studenti del servizio sociale, nell’utilizzo sei social media. IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE E INCLUSIVA: 1) Virtuale è reale 2) Si è ciò che si comunica 3) Le parole danno forma al pensiero (scelta dei termini) 4) Prima di parlare bisogna ascoltare 5) Le parole sono un ponte 6) Le parole hanno conseguenze 7) Condividere è una responsabilità 8) Le idee si possono discutere – le persone si devono rispettare 9) Gli insulti non sono argomenti 10) Anche il silenzio comunica REMUNERAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Art.23: “l’esercizio della professione in forma gratuita non è ammesso.” Una giusta remunerazione della prestazione è condizione per garantire la qualità degli interventi, l’efficacia dei servizi, ma soprattutto la dignità del lavoro dei professionisti. È quindi vietato accettare forme gratuite di esercizio dell’attività professionale. Pur tenendo conto della situazione di difficoltà a livello economico in cui si trovano molti enti locali, è ritenuto lesivo della dignità del professionista un incarico che richieda un alto livello di professionalità è il cui svolgimento venga proposto a titolo gratuito. Aderire a una proposta così sarebbe anche una mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi. Questo articolo esplica le principali differenze fra attività volontaria e attività lavorativa, elencando 3 condizioni: 1) Interventi pro bono: le attività intraprese nel pubblico interesse 2) Attività a titolo volontario: scolte all’interno di attività di volontariato 3) Tirocini gratuiti svolti sotto la supervisione di un collega: terminata la formazione di base, il curriculum formativo prevede l’obbligo di svolgere dei tirocini, per consolidare le proprie competenze L’IMPEGNO PER FOMAZIONE, SUPERVISIONE E RICERCA Art.24: “l’assistente sociale è tenuto responsabile dalla propria formazione continua, al fine di garantire prestazioni qualificate… a tal fine, contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche.” Art.25: “la corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell’Ordine, costituisce obbligo deontologico per l’assistente sociale.” Entrambi gli articoli riguardano la formazione continua. Il Regolamento per la formazione continua esplica che “per formazione continua si intende ogni attività organizzata volta all’aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali.” La formazione continua viene per tanto intesa come valore e responsabilità etica. Il D.P.R. 137/2012 prevede che tutte le professioni siano soggette all’obbligo della formazione continua. La formazione continua va percepita come un’occasione di crescita, le forme di formazione sono molteplici e non esiste una formazione più utile rispetto ad un’altra. L’articolo chiede anche all’assistente sociale di impegnarsi a divulgare la propria esperienza e contribuire alla ricerca, in oltre deve contribuire allo sviluppo della cultura della supervisione professionale, come strumento di crescita e sostegno. 2) La necessità di informare: - Fornendo informazioni nell’attività di sostegno sociale - Attivando interventi di consulenza Più un assistente sociale è costantemente informato e aggiornato, maggiori saranno le indicazioni che potrà fornire. Tale articolo ricorda, in fine, che il dovere di segretezza prevale sul dovere di informazione. Art.30: “l’assistente sociale si adopera per condividere con la persona il progetto e gli interventi che saranno necessari per il percorso di aiuto…” L’assistente sociale ha 3 livelli di attività: 1) Accoglienza della persona 2) Analisi della domanda 3) Valutazione della situazione Per stabilire una buona relazione professionale d’aiuto gli assunti di fondo sono: - La persona va ascoltata, in quanto esperta della propria esperienza di vita - Le persone devono essere aiutate a raccontare e a raccontarsi - Per poter sviluppare un rapporto di fiducia è necessario avere atteggiamenti non giudicanti - Deve essere garantita la libertà di scelta in tutte le fasi Uno strumento fondamentale identificato da Lerma è il “contratto collaborativo”, se si costruisce progetti d’aiuto partecipati è più probabile costruire rapporti fondati sulla fiducia. L’acquisizione formale del consenso potrà avvenire attraverso la sottoscrizione del contratto collaborativo. Tale articolo prevede anche alcune situazioni specifiche nelle quali è possibile attivare interventi professionali, 4 sono le fattispecie previste: 1) Interventi indifferibili 2) Esigenze di protezione della persona 3) In forza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria 4) Nei casi previsti dalle normative vigenti Art.31: “l’assistente sociale che, nell’esercizio delle proprie finzioni, incorra in un’omissione o in un errore che possano danneggiare la persona, informa l’interessato e attua ogni opportuna azione professionale di riparazione.” Un operatore competente non è infallibile, ma sa come gestire l’errore. Tale articolo richiama le doverosità di attivarsi per porre rimedio alle omissioni o agli errori che potrebbero danneggiare le persone. CAPO 2: RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE Gli articoli del Capo 2 sono 7. Art.34: “Il professionista informa coloro con i quali collabora o che possano accedere a informazioni di riservatezza e del segreto professionale. Richiede il consenso dell’interessato a trasmettere le informazioni che lo riguardano, in tutti i casi previsti dalla legge...” L’articolo popone 4 situazioni: 1) Riguarda il rapporto che l’assistente sociale può sviluppare con le persone 2) Riguarda la necessità di richiedere il consenso dei diretti interessati a trasmettere le informazioni che li riguardano 3) L’assistente sociale deve selezionale le informazioni strettamente necessarie, fra tutte quelle in suo possesso 4) L’assistente sociale deve acquisire il consenso dei diretti interessati, per far partecipare tirocinanti o terzi Art.35: “l’assistente sociale agevola la persona, o i suoi legali rappresentanti, nell’accesso della documentazione che la riguarda, nel rispetto delle norme in materia. Il professionista assicura che siano protette le eventuali informazioni relative ai terzi e quelle che potrebbero danneggiare gli interessati.” L’argomento dell’accesso alla documentazione professionale è molto complesso, la documentazione prodotta dall’assistente sociale deve rispondere a 2 esigenze divere: - Includere aspetti metodologici e professionali - Svolgere funzioni amministrative e burocratiche Per aiutare le persone nell’accesso alla documentazione che le riguarda è necessario che l’assistente sociale abbia una buona conoscenza delle normative. Non è l’assistente sociale a decidere sul diritto degli accessi agli atti, la responsabilità è dell’ente pubblico. Mentre la responsabilità dell’assistente sociale ha 3 livelli: 1) Informare l’ente dei dati contenuti nella documentazione 2) Collaborare con l’ente per costruire accessi adeguati 3) Adoperarsi per far rispettare le limitazioni dell’accesso ai dati È dovere dell’assistente sociale assicurarsi che siano protettele informazioni relative a terzi, o che potrebbero rivelarsi dannose. Art.37: “l’assistete sociale, oltre ad aspirarsi a criteri di equilibrio e misura, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa… in ogni caso, assicura l’anonimato dei minorenni e delle persone con ridotte capacità.” Questo articolo tratta del rispetto della riservatezza e del segreto professionale nell’utilizzo dei social network. I criteri principali sono:  Equilibrio: capacità individuali di padroneggiare i propri impulsi e di giudicare con obbiettività  Misura: individuare ciò che sia adatto e tollerabile comunicare Tuttavia il rapporto con i mezzi di comunicazione andrebbe rafforzato per contribuire a far conoscere problematiche sociali e strategie di fronteggiamento. CAP 5: RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENTE SOCIALE VERSO LA SOCIETA’ Il titolo 5° del codice si compone di un unico Capo, diviso in 4 articoli: dal 39 al 42. SVILUPPARE E SOSTENRE POLITICHE SOCIALI INTEGRATE Art.39: “l’assistente sociale contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate…” L’impegno dell’assistente sociale è finalizzato a rendere le poiché sociali sempre più rispondenti alle necessità della popolazione, attraverso 3 importanti tematiche: - Programmazione - Progettazione - Organizzazione dei servizi Lo strumento che consente un approccio alla comunità per la costruzione partecipata del welfare è il piano di zona, il quale permette una maggiore conoscenza della realtà locale. Keyes definisce il benessere sociale come la “valutazione delle proprie condizioni di vita e del proprio funzionamento nella società”, suddiviso in 5 dimensioni: - L’integrazione sociale - L’accettazione sociale - Lo sviluppo sociale - La coerenza sociale Il lavoro di comunità include un insieme di valori e di tecniche legate a tali valori. Si tratta di trovare un modo per “aiutare le persone ad aiutarsi”, promuovere iniziatiche orientate alla collettività anzi che ai singoli utenti. Il servizio sociale ha l’obiettivo di rendere le persone capaci di sviluppare a pieno le proprie potenzialità. Gli assistenti sociali hanno la responsabilità di promuovere la giustizia sociale, per cui: lavorare in modo anti discriminatorio, non fidarsi degli stereotipi, mettere al centro la dignità degli individui ecc. In tema di diritti, il riferimento principale è la Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Fra i principali obiettivi degli assistenti sociali abbiamo:  L’empowement: che mira al rafforzamento della capacità delle risorse autonome  Il ruolo di advocacy: si fa riferimento alla tutela dei diritti delle fasce deboli di popolazione, è l’insieme di azioni e di difesa dei diritti collettivi. 2. Il secondo fronte può essere inteso verso l’esterno e si sviluppa nel rapporto con altre professioni tramite trasparenza, correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. Chiarire i rispettivi campi di responsabilità e azione facilita il lavoro in équipe. Art. 44 Il professionista non registra né divulga conversazioni con i colleghi senza il loro consenso, ad eccezione delle situazioni disciplinate tra le cause di giustificazione previste dall’ordinamento giuridico. In caso di diffusione di audio è necessario il consenso di tutti i partecipanti. Nelle comunicazioni a distanza, l’assistente sociale rende nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione a terzi. Il professionista è invitato a non registrare né divulgare conversazioni con i colleghi senza il loro consenso. L’ordinamento vieta all’esigenza di difendere un proprio diritto o che la pubblicazione o l’ascolto da parte di terzi sia stato autorizzato da tutti i soggetti che hanno preso parte alla conversazione registrata. L’art. 44 non vieta solo la diffusione ma anche la registrazione all’insaputa dei colleghi. Art. 45 L’assistente sociale sostiene e supporta nello svolgimento della professione i colleghi, in particolare i neoscritti e coloro che, nell’ambito della propria attività, vedano compromessa la propria autonomia e la possibilità di rispettare le norme deontologiche. Il codice sollecita ogni assistente ad assumere le responsabilità di sostenere e supportare i colleghi, in particolare i neo scritti che fanno fatica a orientarsi nei complessi processi organizzativi. Art. 47 L’assistente sociale segnala al consiglio territoriale di disciplina le condizioni soggettive, le omissioni o i comportamenti dei colleghi contrari alle norme deontologiche, all’ordinamento professionale o che configurino forme di oppressione istituzionale. L’articolo presenta una chiara disposizione sull’obbligo deontologico, per ogni iscritto, di segnalare condotte professionali scorrette tenute da colleghi che rechino pregiudizio sia a persone, istituzioni, comunità sia al decoro professionale. Ogni assistente ha responsabilità soggettive, non delegabili ad altri, che si riversano nel comportamento rispetto alla dignità professionale, al senso collettivo di decoro e all’immagine pubblica della categoria. È dovere di ogni assistente garantire ai cittadini e istituzioni che la comunità professionale sia capace di intervenire qualora venga riscontrato un comportamento contrario ai principi del codice. Art. 48 L’assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti dei tirocinanti, nei limiti dell’organizzazione in cui opera. Il professionista agisce per: a. Favorire la maggiore integrazione del tirocinante nel proprio gruppo di lavoro. b. Salvaguardare il tirocinante da situazioni che possano minacciare la sicurezza. c. Rinforzare nel tirocinante la consapevolezza del valore delle norme deontologiche, dell’ordine e della partecipazione alla vita della comunità professionale. d. Stimolare nel tirocinante lo sviluppo del senso critico, impegnandosi a condividere le proprie valutazioni. Il codice sollecita i professionisti nella funzione di supervisione dei colleghi. Esso conferisce valore alla funzione di tutor supervisore a patto che tale ruolo sia esercitato nei limiti del funzionamento del servizio in cui opera. La responsabilità deontologica dell’art. 48 può essere esplicata in 2 fronti: 1. La cura della costruzione dell’identità professionale del futuro assistente. 2. Riguarda lo sviluppo del senso critico, che il supervisore è chiamato a stimolare. CAPITOLO 7 – RESPONSABILITA’ NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Il titolo VII apre la dimensione operativa del Codice, dei suoi principi e valori e declina le differenti forme di svolgimento della professione dedicando a ciascuna un capo.  Capo I (artt. 49 al 54 esercizio della professione in regime subordinato)  Capo II (art. 55 esercizio della professione in ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento)  Capo III (artt.56 al 67 esercizio della professione in società tra professionisti, in società multiprofessionale e in regime di libertà)  Capo IV (artt. 68 e 69 esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d’ufficio o di parte) CAPO I Ci sono significative differenze tra chi svolge attività in enti pubblici o in enti privati o del terzo settore. Nei diversi settori si possono trovare almeno 5 differenti posizioni che presentano altrettante differenze di rapporto con l’organizzazione: 1. Dipendenti da enti pubblici o nazionali o territoriali. 2. Dipendenti da organizzazioni che svolgono attività in appalto di enti pubblici. 3. Dipendenti da agenzie internazionali operanti in organizzazioni pubbliche. 4. Dipendenti da agenzie internazionali operanti in organizzazioni private. 5. Dipendenti da organizzazioni del terzo settore, cooperative, onlus. Alcune delle più importanti differenze fra questi enti si ritrovano nel contratto di lavoro e nella collocazione all’interno della stessa organizzazione. Art. 49 L’assistente sociale che esercita la professione in forma subordinata richiede al proprio datore di lavoro il corretto inquadramento giuridico delle proprie funzioni, e condizioni di esercizio della professione che tutelino il segreto professionale e il segreto d’ufficio e garantiscono l’adempimento dell’obbligo formativo. L’articolo si concentra su 3 aspetti da considerare irrinunciabili: 1. Il corretto inquadramento giuridico. Garanzia delle funzioni e delle responsabilità che l’esercizio della professione implica. Fa riferimento al livello di autonomia e gli obblighi a cui l’assistente è tenuto a rispondere. 2. La tutela del segreto professionale. Queste condizioni fanno riferimento a diverse situazioni e dimensioni. Le prime che vengono prese in considerazione sono gli ambienti nei quali vengono svolti i colloqui che devono avere caratteristiche tali da impedire la conoscenza da parte di terzi dei contenuti delle conversazioni. Le seconde riguardano la conversazione della documentazione contenente informazioni che ricadono nel segreto professionale. Le ultime riguarda la circolazione la circolazione di informazioni necessarie per gli adempimenti burocratici. Grazie a ciò l’assistente può richiedere di essere dotato di strumenti necessari a impedire l’acceso a chi non dispone di titoli necessari. 3. L’adempimento dell’obbligo formativo. Art. 50 L’assistente sociale contribuisce all’appartenenza, all’efficacia e all’efficienza, all’economicità, all’equità e alla qualità degli interventi nonché al miglioramento delle politiche e delle procedure della propria organizzazione di lavoro. Contribuisce i funzione delle proprie 2. Valorizzare le funzioni del servizio sociale, concorrendo al mantenimento delle posizioni funzionali e giuridiche attribuite agli assistenti sociali all’interno dell’organizzazioni di lavoro. 3. Favorire le condizioni organizzative per l’applicazione delle norme deontologiche, per la formazione continua e per lo sviluppo di percorsi di supervisione professionale. 4. Portare all’attenzione di chi ne ha la responsabilità l’esigenza di ambienti di lavori idonei. In particolare, si adopera affinché l’organizzazione adotto e mantenga misure efficaci per la prevenzione di aggressioni ai danni degli operatori. 5. Favorire il confronto tra professionisti di aree, enti o istituzioni differenti, al fine di creare i presupposti per sinergie e progetti condivisi. 6. Favorire le condizioni per identificare sistemi di valutazione della qualità e delle performance equi ed efficaci e promuovendo la cultura dell’apprendimento dagli errori. 7. Favorire la partecipazione dei portatori di interesse ai processi di valutazione, tutte le volte che è opportuno. In un unico articolo il Codice declina le attività dei superiori gerarchici quali dirigenziali, apicali e di coordinamento. Il primo punto fa riferimento a concetti e azioni che richiedono approfondimenti specifici. Il secondo punto impegna gli assistenti sociali sovraordinati a valorizzare le funzioni dell’esercizio sociale con una particolare specifica riguardante le posizioni funzionali e giuridiche. Il terzo punto mette in evidenza uno dei compiti dei superiori gerarchici, definendo alcuni elementi fondamentali dell’esercizio della professione. L’assistente sociale è l’unico che può svolgere la supervisione professionale. Il quarto punto si riferisce all’obbligo dell’organizzazione di adottare misure idonee per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il quinto punto mette in evidenza che la figura del dirigente assume su di sé la responsabilità di promuovere l’identità dell’assistente sociale attraverso il rapporto con l’attività a diretto contatto con le persone e la loro rappresentazione con l’organizzazione. Il sesto punto dice che la responsabilità dirigenziale, apicale e di coordinamento implica un’attività di valutazione della qualità e delle performance che il Codice qualifica come equi ed efficaci. Il punto sette prende in esame l’applicazione in ambito dirigenziale dei principi e dei valori del servizio sociale. La partecipazione è un valore fondamentale della carta costituzionale. CAPO III La libera professione consiste in un’attività lavorativa che procura piacere, appassiona e capacità reddituale, nell’ambito della quale viene espresso il proprio pensiero, basato su conoscenze e competenze pratiche e teoriche. L’esercizio del professionista è vincolato dal rispetto e conoscenza del Codice. Il sito del Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali (CNOAS) dice che l’esercizio della professione in modo autonomo richiede l’apertura della partita IVA, la sottoscrizione di una assicurazione professionale e il rispetto di altri adempimenti amministrativi, per il cui assolvimento è utile avvalersi della consulenza di un commercialista. Art. 56 La società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale è iscritta. Il socio che è stato cancellato dal proprio albo professionale con provvedimento definitivo è escluso dalla società, salvo che non gli sia demandato un ruolo non riconducibile all’esercizio della professione qui disciplinata. Art. 57 La società risponde per le eventuali violazioni del Codice, e può rispondere solidamente con il socio che abbia violato il Codice adempiendo a direttive specifiche della società stessa. Quando la violazione riguarda la società e una pluralità di soci che rispondono a norme deontologiche differenti, la potestà disciplinare spetta agli organismi di disciplina istituiti presso i rispettivi consigli dell’Ordine, salvo i casi previsti dalla legge. Art. 58 Il committente è informato su eventuali situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, che possono essere determinate dal professionista e, per quanto riguarda le società, dai soci professionisti e dai soci finanziari. Il committente è inoltre informato dall’essenza delle presenti norme deontologiche e delle eventuali implicazioni circa l’incarico. Un assistente sociale che decide di operare autonomamente può decidere di costruire un STP con soli colleghi assistenti sociali o con professionisti di altri campi. Può anche esercitare in un rapporto con enti pubblici o organizzazioni private come cooperative, associazioni e aziende. O può svolgere un lavoro all’interno di un’azienda dove può offrire una specifica consulenza nella definizione di piani di welfare aziendale o nella progettazione di percorsi personalizzati per promuovere il benessere dei dipendenti. L’art. 58 inoltre richiama il libero professionista a informare la committenza nel caso in cui si dovessero presentare situazioni di conflitto d’interesse. Art. 59 Il professionista si qualifica chiaramente e utilizza i segni distintivi (marchio, ditta, insegna e nomi a domino) del proprio studio professionale o della società in modo da rendere perfettamente identificabile la titolarità. I liberi professionisti o STP (società tra professionisti) devono adottare forme di qualificazioni che lo rendano identificabile per questioni di trasparenza. Art. 60 Il professionista adegua la quantità e la qualità degli incarichi che accetta alle proprie effettive possibilità di intervento e ai mezzi di chi può disporre; per questo motivo declina gli incarichi che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza. Il rifiuto di un incarico pone il professionista in posizione scomoda in quanto teme di deludere le aspettative del committente che in futuro potrebbe non chiamarlo per un’altra collaborazione. Ma è altrettanto sconveniente accettare un incarico quando si è già carichi di lavoro perché si corre il rischio di non soddisfare il livello di qualità. Art. 61 La stipula del contratto avviene in forma scritta; lo stesso è sottoscritto dalle parti e indica gli estremi della polizza assicurativa del professionista. il contratto, che prende il nome di incarico professionale, va redatto in forma scritta e va firmato dalle parti. Esso stabilisce l’oggetto dell’incarico, la durata, i modi di attuazione, le ore complessive per lo svolgimento delle attività e il compenso orario, il codice di comportamento, i reciproci obblighi, le modalità di trattamento dei dati e di risoluzione del contratto. Art. 62 Il professionista rifiuta l0incarico e non presta la propria attività quando ritiene che possa concorrere a operazioni illecite o illegittime. L’assistente sociale libero professionista anche se non svolge un attività in rapporto con un pubblico ufficio deve rispettare il principio di legalità. Art. 63 Il professionista si avvale della collaborazione dei dipendenti di aziende, istituzioni ed enti pubblici o privati per svolgere gli incarichi, esclusivamente se coloro con cui collabora sono allo scopo espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro e dopo aver informato il committente. L’Ordine professionale è un ente pubblico non economico di autogoverno della professione. Ciò significa che si amministra per mezzo di organi proprio (il consiglio ne è l’organo direttivo), i cui componenti sono eletti direttamente dal corpo elettorale degli iscritti. Gli ordini sono anche dotati di una propria autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto sono esclusivamente sempre finanziati dai contribuenti degli iscritti. Questa autonomia insieme a quelle regolamentare e disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del ministero della Giustizia. in Italia l’Ordine degli assistenti sociali è articolato su base territoriale ed è costituito da 20 ordini regionali e dal Consiglio nazionale. Le funzioni istituzionali dell’Ordine sono rivolte sia alla tutela delle persone che hanno il diritto di ricevere prestazioni sociali da professionisti qualificati e iscritti all’albo professionale, sia alla tutela degli assistenti sociali, di cui è tenuto a garantire la professionalità. Inoltre l’Ordine non è un sindacato, infatti la missione dell’Ordine è la garanzia della qualità della professione a tutela del cittadino, mentre il sindacato mira alla tutela degli interessi privati del lavoratore-professionista e ha potere e competenze in materia contrattuale. Art. 70 È opportuno che l’iscrizione all’albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente, al fine di agevolare l’accessibilità alla funzione disciplinare da parte dei cittadini e le funzioni di controllo attribuite all’Ordine, fermo restando quanto disposto in merito dal Consiglio nazionale dell’Ordine. L’iscrizione all’albo è suddivisa in 2 sezioni, A e B. Art. 71 L’assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell’albo. A tal fine obbligatoriamente: 1. Richiede il tempestivo trasferimento alla albo dell’Ordine regionale competente secondo le norme vigenti. 2. Adempie al pagamento della quota annuale d’iscrizione entro i termini e con le modalità previste. 3. Si dota di una casella personale di posta elettronica certificata (p.e.c.) e la utilizza per le comunicazioni con l’Ordine. 4. Adempie all’obbligo assicurativo come disciplinato dalle norme vigenti. 5. Fornisce e aggiorna i propri dati, sia quelli previsti dalle normative vigenti, sia tutti quelli che il Consiglio dell’Ordine ritiene necessari per la costruzione, l’aggiornamento e il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla formazione continua. Le violazioni di tali obblighi sono considerati comportamenti da sanzionare secondo l’art.26 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare. Art. 72 Il professionista si adopera di ogni sede per la promozione, il rispetto e la tutela dell’immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi, garantendone l’integrità e il decoro anche nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e in particolare dei social network e dei social media. Questo articolo è dedicato ad una dimensione dell’identità professionale dell’integrità e del decoro, associati alla tutela dell’immagine della professione nella comunicazione di massa e in particolar modo nell’uso dei social media. Il presupposto da cui bisogna partire è che i social media sono di dominio pubblico: i professionisti devono sempre considerare che quando sono online, per le persone che hanno in carico, per i colleghi, per l’ente o per la propria organizzazione possono rappresentare la professione, perciò essi devono essere consapevoli di come potrebbero essere visti o interpretare i loro giudizi e dell’eventualità che possano influenzare le persone prese in carico quanto di poter essere strumentalizzati al fine di riprodurre un’immagine negativa della professione. È importante aver chiaro quali informazioni, anche personali, si vogliano condividere. Art.73 L’attività professionale esercitata in mancanza d’iscrizione all’albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta alle relative sanzioni. L’assistente sociale deve segnalare per iscritto all’ordine l’esercizio abusivo della professioni di cui sia a conoscenza. Art.74 Lo svolgimento dell’attività in periodo di sospensione dell’esercizio professionale si configura come illecito disciplinare. Dell’infrazione risponde anche l’assistente sociale che abbia eventualmente reso possibile l’attività irregolare o che, essendone a conoscenza, non l’abbia segnalata all’Ordine. Art. 75 L’assistente sociale segnala all’Ordine le situazioni in cui è compromessa la possibilità di corretto esercizio della professione in relazione alle condizioni organizzative, alle eventuali disposizioni illegittime impartite dal datore di lavoro e agli effetti delle politiche in contrasto con i principi del Codice o con la salvaguardia dei diritti della persona e della propria sicurezza. La segnalazione è resa in modo preciso, circostanziato e in forma scritta. In questi articoli il Codice esorta i professionisti a tutelare la professione dal suo esercizio abusivo, prevedendone le diverse circostanze. Vale per tutti e 3 gli articoli il dovere del professionista di denunciare l’abuso all’Ordine in modo preciso, circostanziato e in forma scritta. L’Ordine è legittimato ad intervenire solo in quelle situazioni in cui si presenta un’intrusione illegittima nell’ambito delle attività professionali ritenute proprie dell’assistente sociale. CAPO II – ASSISTENTI SOCIALI ELETTI NEI CONSIGLI DELL’ORDINE E NOMINATI NEL CONSIGLI DI DISCIPLINA Gli artt. 76, 77 e 78 si riferiscono a chi riveste il ruolo di consigliere all’interno dell’Ordine e del Consiglio di disciplina. Art. 76 L’assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio nazionale, regionale o internazionale dell’Ordine adempie all’incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell’interesse della comunità professionale ad essere parte rappresentata ed attiva nelle politiche regionali e nazionali. Art.77 L’assistente sociale impegnato nel Consiglio dell’Ordine nazionale o degli Ordini regionali o internazionali rende conto alla comunità professionale del suo operato. Art. 78 Rivestire il ruolo di consigliere dell’Ordine nazionale, regionale o internazionale o di consigliere di disciplina costituisce circostanze aggravante nell’eventuale procedimento disciplinare riferito al mancato rispetto dei precetti del Codice, ed in particolare di quelli riferiti ai rapporti con la professione e l’Ordine professionale. Il Codice esorta il consigliere a coniugare l’attività amministrativa con impegno costante, con una condotta corretta guidata dall’imparzialità delle proprie decisioni. previsto dalla legge. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinate dal Consiglio nazionale dell’Ordine. I due articoli sottolineano che tali adempimenti amministrativi garantiscono la professionalità dei professionisti di cui l’Ordine si fa a sua volta garante nei confronti dei cittadini. Art. 83 L’assistente sociale rispetta le norme deontologiche del paese in cui esercita, osservando le leggi che regolano l’esercizio della professione all’estero. L’assistente sociale straniero che eserciti in Italia è tenuto al possesso dei requisiti di legge e ha l’obbligo di conoscere e osservare i precetti contenuti nel presente Codice. Art. 84 Il Consiglio nazionale dell’Ordine si adopera per mantenere rapporti con le organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale, attraverso un confronto costruttivo sui principali aspetti dell’identità professionale e sui temi etici e sociali connaturati all’esercizio della professione. Si adopera, inoltre, per favorire l’interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale. Art. 85 Il Consiglio nazionale dell’Ordine provvede alla revisione e all’aggiornamento del Codice anche per il tramite dell’Osservatorio deontologico nazionale. Art. 86 Il presente Codice è approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine il 21 febbraio 2020 con delibera n.17, abroga e sostituisce quello approvato nella seduta del 17 luglio 2019, così come modificato con delibera n.180 del 17 dicembre 2016. Il Codice entra in vigore il 1 giugno 2020 ed è pubblicato sul sito www.cnoas.it. Queste norme finali fanno riferimento all’idea di una professione che cambia, si muove e muta in un contesto globalizzato e sempre più interdipendente, dove i confini fra nazionale e internazionale si riducono. L’art.83 prevede il rispetto di norme deontologiche e dei requisiti previsti dalle norme istitutive della professione nei vari paesi. L’art.84 sostiene lo sviluppo di connessioni con le organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale. Il Codice si chiude con il riferimento alle norme deontologiche che sono mutevoli e situazionali. CAPITOLO 9 – RESPONSABILITA’ GIURIDICHE Il concetto di responsabilità giuridiche implica l’obbligo disposto dalla legge di rispondere delle conseguenze di una condotta che ha leso, in senso lato, un diritto o un interesse protetto e rilevante per l’ordinamento. Essendo assistente sociale è possibile declinare i seguenti tipi di responsabilità: 1. Civile: essa individua l’obbligo di risarcire il danno ingiustamente subito da un soggetto a causa di un comportamento doloso, colposo o comunque adottato in violazione di una norma. Esistono due forme di questa responsabilità:  Contrattuale -> sorge tra persone vincolate da un rapporto contrattuale e deriva dall’inadempimento dell’obbligazione sottesa dal contratto.  Extracontrattuale (o aquiliana) -> deriva dal generale obbligo gravante su ciascuno di non arrecare ad altri un danno ingiusto. 2. Penale: si configura in caso di violazione di una norma contenente un precetto penale e si realizza nella commissione di un reato, a titolo di dolo, colpa o preterintenzionale, per il quale si andrà soggetti a una pena che incide sulla libertà personale. Secondo il codice penale il delitto è:  Doloso, o secondo l’intenzione -> quando l’evento è dannoso o pericoloso è previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione.  Preterintenzionale, o oltre l’intenzione -> quando l’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto.  Colposo, o contro l’intenzione -> quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti o ordini. 3. Disciplinare: quando avviene una violazione degli obblighi lavorativi contrattualmente assunti con il datore di lavoro. Per le professioni come l’assistente sociale, l’avvocato e il medico c’è l’obbligo di responsabilità verso il codice deontologico. 4. Amministrativa: si configura nel rapporto di servizio con un ente pubblico e determina l’obbligo di risarcire la pubblica amministrazione per danni causati dalle proprie azioni o omissioni. 5. Dirigenziale: è una responsabilità specifica riferita ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, si tratta di responsabilità per il mancato conseguimento degli obbliettivi. LA RESPONSABILITA’ CIVILE Chi intende agire in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno da responsabilità extracontrattuale è tenuto a provare tutti gli elementi che vengono elencati nell’art. 2043 del c.c. e in particolare: 1. Di aver subito un danno ingiusto. 2. Il nesso di causalità fra la condotta dell’agente e il danno. 3. Il dolo o la colpa del danneggiatore. Mentre chi intende agire in giudizio per ottenere il risarcimento dal danno da responsabilità contrattuale dovrà, secondo l’art. 1218, provare: 1. I danni subiti. 2. Il nesso causale tra l’inadempimento dell’agente e il danno. LA RESPONSABILITA’ PENALE Gli argomenti che riguardano di più l’assistente sociale sono: 1. Omissione di denuncia: Si distingue due categorie di soggetti:  I privati cittadini -> denunciare è una facoltà.  I pubblici uffici e incaricati di un pubblico servizio -> la denuncia è un obbligo. Le pene per chi omette o ritarda la denuncia, sono previste dagli artt. 361 e 362 del c. p. L’obbligo scatta quando:  Vi è una notizia di reato.  Essa è stata acquisita nell’esercizio o causa delle funzioni o del servizio.  Riguarda un reato procedibile d’ufficio. 2. Omissione o rifiuto di atti d’ufficio: l’art. 328 c. p. prevede due fatti distinti:  La prima si configura nel rifiuto indebito di compiere senza ritardo un atto dovuto per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica.  La seconda si realizza nella condotta consistente nel non compiere l’atto dovuto entro 30 gg. Dalla richiesta di chi abbia interesse, omettendo di esporre le ragioni del ritardo. 3. Rivelazione di segreto professionale: nell’art. 32 la riservatezza e il segreto professionale vengono evidenziati. Questi due concetti non vanno confusi, il primo è molto più amplio del secondo. Essi sono infatti disciplinati da normative differenti.  Il diritto alla riservatezza -> si configura come il diritto a mantenere la sfera intima e privata della persona al riparo da invasioni e intrusioni illecite, sia da parte di soggetti privati che pubblici. L’assistente deve utilizzare con discrezione le informazioni dei soggetti con cui entra in contatto.  Il diritto al segreto professionale -> viene garantito a certe condizioni per proteggere notizie che sono state acquisite in un contesto professionale connotato da un rapporto di fiducia e che potrebbero esporre il soggetto a un danno.