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Risposte domande aperte diritto tributario avanziato anno accademico 2021/2022, Panieri di Diritto Tributario

Tutte le risposte aperte delle domande di diritto tributario avanzato.

Tipologia: Panieri

2021/2022

In vendita dal 25/06/2022

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Scarica Risposte domande aperte diritto tributario avanziato anno accademico 2021/2022 e più Panieri in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity! LEZ 2 Cosa è il criterio di competenza? Modalità di imputazione di componenti positivi e negativi di reddito che individua il momento della loro tassazione in quello (nell'esercizio, nell'anno) in cui avviene la loro maturazione economica, a prescindere dalla manifestazione numeraria (incasso o pagamento). Lez.3 Le componenti positive di reddito sono ... L'articolo 85 del Tuir definisce, in ambito Ires, i componenti positivi di reddito che devono essere qualificati come ricavi. In particolare, la norma stabilisce che sono considerati ricavi: a. i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa b. i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione c. i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti soggetti all'Ires, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87 (in materia di plusvalenze esenti), anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono in società o enti non residenti, si applica il comma 2 dell'articolo 44(1) d. i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni previsti dall'articolo 44 del Tuir emessi da società ed enti soggetti all'Ires, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e. i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa f. le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere g. i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto h. i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni sopra elencati assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'elenco sopra riportato non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio. Contributi Rientrano nel concetto di ricavi:  i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto  i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. Ai fini della loro qualificazione, i contributi si suddividono in varie categorie a seconda della loro provenienza, motivazione per la quale vengono erogati e destinazione. In genere, si distingue tra:  contributi in conto esercizio  contributi in conto impianti  contributi in conto capitale. Dal punto di vista fiscale, la suddivisione ha una grande importanza, in quanto, a seconda della qualificazione dei contributi, cambiano anche le modalità di imputazione al reddito. Contributi in conto esercizio I contributi in conto esercizio, in genere, sono erogati in base a contratto o su previsione legislativa con la finalità di diminuire l'incidenza di costi generali o specifici di natura ordinaria. Pertanto si tratta di contributi che vengono erogati a supporto della gestione aziendale. Tale tipologia di contributi, che possono rientrare sia nell'ipotesi di cui alla lettera f) che g) dell'articolo 85 del Tuir, costituiscono ricavi da iscriversi, ai fini del bilancio, nella voce A.5 Altri ricavi e proventi del Conto economico, con separata indicazione nella voce E.20 se l'erogazione avviene in conseguenza di fatti eccezionali. Per quanto riguarda il criterio di valutazione, sia ai fini fiscali che civilistici, si applica il principio della competenza. Inoltre, i contributi in conto esercizio, in base alle regole generali, sono soggetti a tassazione diretta in quanto componenti positivi di reddito, mentre, possono costituire sopravvenienza attiva quando siano relativi a fatti gestionali di precedenti esercizi. In quest'ultimo caso si applica, però, il principio di cassa. Per i contributi in natura si applica il principio del valore normale così come indicato nell'articolo 9, comma 3, del Tuir. Contributi in conto impianti I contributi in conto impianti sono quelli erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per l'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali. 3.4 Plusvalenze esenti (participation exemption) L'articolo 87 del Tuir, introdotto a seguito della riforma Ires, ha previsto una particolare esenzione per alcune plusvalenze relative ad azioni o quote di partecipazione in società che rispettano determinati requisiti. La nuova norma tra origine dall' articolo 4, comma 1, lettera e), della legge delega n. 80/2003, laddove viene prevista l'esenzione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle condizioni previste nella medesima lettera c), ossia la riconducibilità delle partecipazioni alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie con un periodo di ininterrotto possesso delle stesse non inferiore a un anno, l'esercizio di una effettiva attività commerciale da parte della società partecipata e la residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello individuato nella disciplina delle Cfc. Come detto, le plusvalenze, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, devono riferirsi ad azioni (comprese le azioni proprie, anche se cedute obbligatoriamente a norma degli articoli 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2 e 2359-ter, codice civile e a norma dell'articolo 121 del Dlgs n. 58/1998) o quote di partecipazioni in società di persone, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e in società di capitali ed enti equiparati, comprese quelle non rappresentate da titoli. Per il calcolo si applicano gli stessi principi espressi nell'articolo 86, sopra individuati e a cui si rimanda. 3.4.1 Condizioni per l'esenzione Ai fini dell'esenzione devono essere rispettati i seguenti requisiti: a. possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente b. classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso c. residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale d. esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. Con riferimento alle suddette condizioni vanno fatte le seguenti precisazioni. Il requisito del possesso ininterrotto di cui al punto a) va interpretato in tal senso:  il possesso ininterrotto deve interessare i dodici mesi completi che precedono quello in cui la partecipazione è stata ceduta. Pertanto, si qualifica per l'esenzione la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione effettuata nel mese di marzo dell'anno n, se la stessa era posseduta almeno dal 1° marzo dell'anno n-1, mentre non è esente la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione effettuata nel mese di marzo dell'anno n, se la stessa era posseduta solo dal 2 marzo dell'anno n-1. In tal caso, infatti, per godere dell'esenzione, la cessione deve avvenire a partire dal 1° aprile dell'anno n.  nel caso di cessione di una partecipazione acquisita in date differenti, occorre utilizzare il criterio Lifo per individuare quale partecipazione sia stata ceduta per prima, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. Relativamente alla seconda condizione (la partecipazione deve risultare classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso) va precisato che:  per le banche e gli istituti finanziari che redigono il bilancio ai sensi del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 87, in mancanza di una specifica voce di Stato patrimoniale che indichi l'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni o tra il circolante, la classificazione deve essere desunta dalla nota integrativa. In conformità a tale principio, anche per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio ai sensi del Dlgs n. 173/1997, la classificazione va desunta dalla nota integrativa  per i soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile, dal Dlgs 27 gennaio 1992, n. 87, e dal Dlgs n. 173/1997, la condizione dell'iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità. Riguardo alla terza condizione (società partecipata residente in un Paese non black list, salvo interpello) va detto che la stessa (al pari dell'ultima condizione relativa all'esercizio d'impresa commerciale), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. Inoltre, con riferimento all'ultima condizione (esercizio di impresa commerciale), senza possibilità di prova contraria si presume che la stessa non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola. Altri aspetti L'esenzione si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle azioni(3) e ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da opere e servizi(4). Nei casi di cui all'articolo 47, comma 5(5), alle somme e al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, si applica quanto detto in precedenza. Inoltre, nei casi di cui all'articolo 47, comma 7(6), l'esenzione si applica, alle stesse condizioni, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Sopravvenienze attive L'articolo 88 del Tuir definisce le sopravvenienze attive stabilendo che sono tali:  i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi  i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi  le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85(7) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86(8)  i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto e i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge(9) e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali ultimi proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Dpr 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli In tal caso il sistema di tassazione è uguale a quello previsto per i soggetti imprenditori. Pertanto, trovano applicazione le regole innanzi esposte. 3.8.2.3 Utili percepiti da persone fisiche non imprenditori per partecipazioni non qualificate Nel caso in cui il soggetto non imprenditore detenga partecipazioni non qualificate viene assoggettato a imposta con cedolare secca. In altre parole, sull'importo dei dividendi si applica una ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,5 per cento. Rispetto a quanto previsto in precedenza, non è possibile per il percettore optare per il regime di tassazione ordinaria. Esempio Dividendo erogato = 1.000 Imposta dovuta = 1.000 x 12,5% = 125 3.8.3 Distribuzione a ente non commerciale Fino a quando non verrà attuato il principio della legge delega che prevede l'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito (Ire), gli utili percepiti dagli enti non commerciali, nel limite del 95 per cento del relativo ammontare, non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa. Sul 5 per cento dell'ammontare degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50 per cento. Esempio Dividendo erogato = 1.000 Imponibile = 1.000 x 5% = 50 Imposta dovuta = 50 x 12,5% = 6,25 3.8.4 Distribuzione da parte di società ed enti non residenti Come anticipato, le nuove norme consentono di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera al medesimo trattamento consistente. Pertanto, per i dividendi distribuiti da società ed enti non residenti valgono le regole descritte di seguito. 3.8.4.1 Dividendi erogati a società E' tassabile il 5 per cento del dividendo, però, al verificarsi delle seguenti due condizioni: 1. gli utili devono derivare da partecipazioni similari alle azioni o alle quote di Srl 2. l'utile non deve essere distribuito da società che risiedono in Stati o territori a fiscalità privilegiata ("paradisi fiscali"), salvo che non vi sia stato interpello favorevole ex articolo 167, comma 5, lettera b), del Tuir. 3.8.4.2 Dividendi erogati a persone fisiche Nel caso in cui i dividendi siano percepiti da persone fisiche occorre distinguere tra diverse ipotesi.  dividendi erogati da società non residenti in paradisi fiscali: o a persone fisiche non imprenditori:  partecipazioni qualificate: si applica la ritenuta d'acconto del 12,5 per cento sul 40 per cento dei dividendi  partecipazioni non qualificate: si applica la ritenuta d'imposta del 12,5 per cento sull'intero importo o a persone fisiche imprenditori:  partecipazioni qualificate e non qualificate: concorrono nella misura del 40 per cento alla formazione del reddito imponibile  dividendi erogati da società residenti in paradisi fiscali (non imputati per trasparenza in virtù della legislazione in materia di Cfc): o a persone fisiche non imprenditori:  partecipazioni qualificate: si applica la ritenuta d'acconto del 12,5 per cento sull'intero importo  partecipazioni non qualificate: si applica la ritenuta d'imposta del 12,5 per cento sull'intero importo. o a persone fisiche imprenditori:  partecipazioni qualificate e non qualificate: concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito imponibile. Le sopravvenienze sono: Le sopravvenienze possono essere positive o negative e sono generate da: spese, perdite, oneri e comunque passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che vengono meno; o ,ancora, ricavi maggiori rispetto a quanto concordato e contabilizzato in precedenti esercizi, o infine dalla sopravvenuta insussistenza di componenti negative dedotte in precedenti esercizi (art.88T.U.I.R.). Le soppravvenienze possono essere: in senso stretto o ovvero derivanti dalla normale attività gestionale; e ci sono le sopravvenienze attive che derivano da fatti estranei alla normale gestione dell’impresa. Tra esse si possono annoverare: le indennità risarcitorie per danni su beni che non generano ricavi oppure i proventi conseguiti a titolo di contributi o liberalità, con esclusione dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuate dai soci in società in quanto essi hanno natura di conferimenti di capitale. Lez. 4 L’imputazione dei costi al conto economico: E’ un principio contabile per contabilizzazione dei componenti negativi di reddito. In base a tale principio, un costo è deducibile se è imputato al conto economico dell’esercizio di competenza. Tale principio trae origine dal fatto che un costo, solo transitando nel conto economico, può correttamente concorrere alla determinazione del risultato d’esercizio. Esistono una serie di deroghe, quali quella in base alla quale può essere dedotto un costo dell’esercizio precedente quando esso è stato rinviato all’esercizio successivo in base a norme che lo consentono. Un’ulteriore deroga riguarda i compensi ai soci promotori e fondatori, deducibili anche se non transitati per il conto economico. Ancora, è prevista una deroga per i costi quali ammortamenti ed accantonamenti ed infine un’ulteriore deroga è prevista per i costi correlati a ricavi anch’essi non transitati nel conto economico (ricavi non dichiarati ma accertati per i quali sono riconosciute talune spese di produzione). Le componenti negative di reddito sono … I componenti negativi di reddito sono: ammortamenti, minusvalenze, spese per prestazioni di lavoro, interessi passivi, Le minusvalenze, le sopravvenienze passive. Le norme fiscali non disciplinano tutti i componenti negativi, in quanto essi possono essere dedotti se rispecchiano i requisiti generali previsti dal sistema fiscale. Tali principi sono la competenza, l’inerenza e l’imputazione nel conto economico come le perdite, i costi pluriennali. Il principio dell’inerenza sancisce che un costo può essere dedotto in quanto esso è funzionale all’attività dell’impresa (art 109 co 5 T U I R). Ciò che rileva è il solo fatto che esso è funzionale all’attività imprenditoriale e non riguarda, quindi, spese prive di un nesso di correlazione con l’attività economica. L’inerenza, dunque, rappresenta una regola generale, pertanto parziali o totali indeducibilità devono essere previste da specifiche norme (si pensi alle spese per i beni ad uso promiscuo) Vi sono, poi, una serie di disposizioni che regolano i costi che si riferiscono a ricavi non imponibili per essi è previsto che: prodotti nello Stato, con esclusione di quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. In generale, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti di soggetti non residenti, si considerano prodotti in Italia i redditi indicati dall’art 23 T U I R ossia: 1- i redditi fondiari; 2- i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e degli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e prestiti. 3- i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 4- i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; 5- i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 6- i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti; Assumono rilievo le plusvalenze e le minusvalenze che derivano da beni relativi ad attività commerciali svolte nel territorio dello Stato anche senza stabili organizzazioni e, quindi, in deroga a quanto previsto dall’art 23 T U I R è necessario, però, che il soggetto estero svolga già attività commerciale nell’ambito di una stabile organizzazione. In sostanza si considerano redditi di impresa anche le plusvalenze e le minusvalenze anche se non conseguite con una stabile organizzazione, ma ciò presuppone che l’ente consegua già un reddito di impresa nel territorio dello Stato attraverso appunto una stabile organizzazione a cui aggiungere le citate plusvalenze e minusvalenze. Il reddito complessivo degli enti non residenti commerciali, ad esclusione delle società semplici, è calcolato secondo le disposizioni che valgono per gli enti commerciali residenti sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili nello Stato (art 152 T U I R co.1 TUIR); Relativamente alle società e agli enti privi di stabile organizzazione nel territorio italiano, i singoli redditi che concorrono nella formazione del reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni IRPEF afferenti alle varie categorie cui essi appartengono. Appare evidente che nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti non residenti assume rilevo il concetto di stabile organizzazione se esercitano attività commerciale mediante tale forma nel territorio dello Stato, si applicano gli articoli 152 TUIR: il reddito è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche. Lez 8 Quali sono le operazioni straordinarie nel reddito di impresa? Tali operazioni sono regolate nel T U I R dall’art 170 all’art 177 per le nazionali e agli artt 178 181 per le internazionali. Tali operazioni possono, dunque, riguardare dalle cessioni e/o conferimenti di aziende o rami d’aziende alle cessioni di partecipazioni sociali rilevanti, fino alle trasformazioni, fusioni e scissioni. Dal punto di vista fiscale, tali operazioni possono essere ricondotte essenzialmente a due categorie, quelle che si occupano di eventi che trasformano cespiti in moneta e quelle che realizzano la conversione di cespiti in altri cespiti. E’ di tutta evidenza che, nell’ipotesi in cui vi sia la conversione in moneta di beni e, quindi, il verificarsi di plusvalenze e minusvalenze, il Legislatore fiscale non può che intervenire soprattutto in ragione degli effetti che tali operazioni generano nel patrimonio del cedente. 12. Cosa è la “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi”? La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi mira ad anticipare l’emersione della crisi d’impresa e a costituire uno strumento di sostegno diretto ad analizzare le cause della sofferenza economica e finanziaria dell’impresa. Gli strumenti di allerta si distinguono tra oneri di segnalazione posti a carico di alcuni soggetti qualificati ed obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore (art.12). Il Legislatore ha, inoltre, imposto specifici oneri informativi anche in capo all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’Agente della Riscossione delle imposte che hanno, tra l’altro, l’obbligo di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante ai fini della segnalazione. LEZ9 Le differenze tra una società non operativa e una società di comodo? Le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi. Ad esse viene obbligatoriamente attribuito, ai fini fiscali, un reddito minimo. Questa disciplina, introdotta dall’art. 30 della Legge n. 724/94, è finalizzata al contrasto dell’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni (in primis beni immobili) che, in realtà, permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari. Si tratta, principalmente, dell’imputazione di un reddito minimo determinato sulla base dei valori fiscalmente riconosciuti di determinati beni ed anche una limitazione all’utilizzo dei crediti Iva eventualmente risultanti dalla dichiarazione. Tali ultime società sono state battezzate dalla prassi “società in perdita sistematica”. Possiamo dire, quindi, schematicamente che la disciplina delle società di comodo si suddivide in due ambiti. Le società non operative, ovvero quelle che non soddisfano il c.d. “test di operatività” e le società in perdita sistematica. Possiamo dire che la normativa sulle società di comodo si applica ai soggetti sotto elencati, indipendentemente dal regime contabile adottato: -Società per azioni; -Società in accomandita per azioni; -Le società a responsabilità limitata; -Società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate; -Società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia Si considerano “non operative” le società con un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi (esclusi i proventi straordinari) risultanti dal conto economico inferiori alla somma degli importi che risultano applicando: - Il 2% al valore dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del DPR n. 917/86 (azioni e quote, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli e delle quote di partecipazione in società di persone, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato dei valori dei crediti); - Il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi, anche in locazione finanziaria; - Il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. LEZ 10 Cosa sono gli indici sintetici di affidabilità (ISA)? formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 41,86% del loro ammontare, a partire dal 11°gennaio 2018). Se correlate a partecipazioni non aventi i requisiti per l’esenzione: deducibilità totale. Minusvalenze da valutazione: sempre indeducibili. La participatio exemption nasce per? - adeguare l’ordinamento tributario italiano a quello di altri Paesi industrializzati ed evitare pianificazioni con paesi in cui vige un regime agevolato; - creare una tassazione di tipo definitivo sulle società partecipate dove si è prodotta la materia imponibile; - evitare la doppia imposizione (anche se soltanto parzialmente) degli utili già conseguiti o conseguibili che dovranno essere tassati in via definitiva presso la società che li ha prodotti, incorporati nella plusvalenza ceduta. Gli effetti sono: - l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi; - l’indeducibilità (parziale per i soggetti IRPEF delle minusvalenze da realizzo); - l’abrogazione del regime di imposta sostituiva del 19% sulle plusvalenze derivanti da operazioni straordinarie (per incoraggiare cessione di partecipazioni, anziché cessione di aziende); LEZ 13 I vantaggi del regime di trasparenza - consolidamento del risultato della società partecipata in capo a tutti i soci, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta da ciascuno di essi; - percentuali di partecipazione ridotte rispetto al consolidato 10 al 50; - possibilità di compensare i risultati, siano essi positivi o negativi, all’interno del gruppo delle partecipanti; - possibilità di esercitare l’opzione anche se l’esercizio della partecipata non coincide con quello delle partecipanti (ciò potrebbe comportare uno slittamento del momento impositivo in capo alle partecipanti. Gli utili già tassati per trasparenza, qualora vengano distribuiti, non generano reddito imponibile in capo ai soci, anche se sia decaduta l’opzione per trasparenza o siano subentrati nuovi soci. Gli svantaggi del regime di trasparenza - tassazione degli utili prima che siano effettivamente percepiti; - rideterminazione del reddito in capo alle partecipanti nel caso in cui siano avvenute svalutazioni delle partecipazioni derivanti da rettifiche di valore fiscalmente indeducibili; - responsabilità solidale della società partecipata con ciascuna società partecipante per sanzioni, interessi e imposta riferiti ai redditi imputati per trasparenza (nei soli casi di omessa, infedele o incompleta dichiarazione del proprio reddito vale a dire a fattispecie riconducibili alla stessa società partecipata); lez 14 Quali sono le società non sono soggette a IRES? Le società non soggette ad Ires sono: le società di persone, le ditte individuali, le spa in regime di trasparenza in cui il reddito non viene tassato a fini ires ma in capo ai singoli soci. (solo per le società di capitali alle quali partecipano altre società di capitali) con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10% e non superiore al 50%. Le eventuali perdite della società serviranno a diminuire il reddito dei singoli soci. Quali soggetti sono esclusi dall’applicazione del regime di trasparenza? Analizzando le disposizioni previste dalla seconda parte del comma 1, dell’art. 115 del Tuir, si trovano specifici parametri oggettivi che precludono l’esercizio dell’opzione; in particolare l’accesso non è consentito nel caso in cui: a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società; b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 (consolidato nazionale) e 130 (consolidato mondiale). È esclusa quando i soci partecipanti fruiscono di IR ES agevolata ed è irrevocabile per tre esercizi sociali. Se e quando vengono meno le condizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’opzione, l’efficacia di tale regime cessa con effetto dall’esercizio sociale che è in corso e per effetto del principio all in, all out nel momento in cui una sola delle partecipanti decade dal regime, automaticamente decade anche la partecipata. LEZ 15 Secondo quanto stabilito dall'articolo 162, comma 4, del T.U.I.R., quali sono le ipotesi negative? Il comma 4 dell’art 162 del T U I R contiene una lista di ipotesi negative e prevede che una sede fissa d’affari non costituisca stabile organizzazione se e quando: a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione di consegna. c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. LEZ17 Quali principi ha introdotto la legge finanziaria 2007? La legge Finanziaria 2007 ha poi introdotto due presunzioni, la prima relativa e la seconda assoluta, di residenza fiscale del trust con chiaro intento antielusivo. La prima disposizione, inserita nel secondo periodo dell’art. 73, comma 3, del T.U.I.R., così recita: «Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato». Si tratta, in questo caso, di una presunzione relativa che ammette la prova contraria, nel senso che è possibile dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero. Sulla prova contraria da fornire si ritiene che gli elementi richiesti possono essere, per esempio, la localizzazione degli elementi istitutivi del trust, gli uffici e la struttura del trustee, ecc.. La seconda condizione prevista dalla norma è quella che il trust estero sia istituito in un paese non white-list, ovvero la lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni. La terza condizione prevista è che almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia. riferimento ritenuta adeguata (es costi, vendite, attivi, ecc) conseguiti da parti correlate ed operatori indipendenti coinvolti in attività commerciali simili. Lez 21 Delineare il principio stabilito dall'art.37-bis, del DPR 600/1973 (disciplina l'elusione). Il Legislatore nazionale disciplinava l’elusione (all’art 37 bis del D P R 600 1973 abrogato dall’art 1 co 2 del D Lgs n 128 2015) costituendo una norma antielusiva speciale, frutto di un’articolata evoluzione normativa. Nell’ordinamento fiscale italiano, per lungo tempo, non c’era stata una specifica disposizione antielusiva, pertanto, per contrastare la diffusione dei fenomeni elusivi si è ricorso a complessi schemi normativi civilistici. La normativa elusiva era speciale in quanto applicabile solo alle fattispecie di operazioni indicate nel comma 3 dell’art 37 bis. In particolare: - erano inopponibili all‘Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti; - l’Amministrazione finanziaria disconosceva i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1 applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'Amministrazione; -le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicavano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2 siano utilizzate una o più operazioni. Si ha dunque elusione fiscale qualora si vadano ad aggirare i principi fiscali, pur nel loro rispetto formale; infatti, in caso di operazioni elusive non si ha violazione di dette norme poiché la condotta tenuta dal soggetto è formalmente conforme a quanto previsto da queste. Ciò a cui tale condotta non è conforme è, invece, la ratio delle norme. Attraverso le condotte elusive il soggetto mira ad ottenere dei vantaggi fiscali: questi, proprio perché realizzati aggirando norme fiscali, saranno vantaggi indebiti. Descrivere il fenomeno del dividend washing Il contribuente, per evitare la ritenuta (varia dal 5% al 15%) sui dividendi, potrebbe far ricadere la propria fattispecie produttiva di reddito nell’ambito di un’altra disposizione convenzionale, come nel caso del cosiddetto dividend washing che si sostanzia nella ricerca dell’applicazione convenzionale della clausola sui capital gain, in base alla quale vi è assoggettamento ad imposizione solo nello Stato di residenza di chi lo realizza in tale ipotesi, l’obiettivo consiste nel percepire il valore del dividendo attraverso l’alienazione della partecipazione azionaria in un momento in cui il dividendo è già certo, ma non ancora distribuito, trasformando, in tal modo, il dividendo in plusvalenza. Il fenomeno del dividend washing può rilevare anche come forma di treaty shopping”, nella misura in cui l’alienazione delle partecipazioni (con clausola di retrocessione per il riacquisto delle stesse, dopo la distribuzione del dividendo) avviene nei confronti di una società residente in uno Stato che può beneficiare di un migliore trattamento, convenzionale o anche interno, relativamente ai dividendi percepiti. Delineare la disciplina del regime fiscale nazionale delle CFC Controlled Foreign Companies dal D.L. n. 78 del 2009: Un’importante modifica del regime fiscale nazionale delle Controlled foreign companies CFC è stata introdotta dal D L n 78 del 2009 la previgente disciplina impositiva delle CFC si differenziava notevolmente rispetto ai regimi CFC previsti da altri Paesi, specialmente quelli industrializzati ed ad elevata tassazione. Essa si basava, infatti, sull’individuazione di una serie di Stati canaglia in quanto rifiutavano lo scambio di informazioni o applicavano un prelievo ridotto sui redditi. L’attuale disciplina, con un approccio misto, si fonda ormai anche sull’attrazione a tassazione immediata di tutta una serie di redditi passivi o facilmente delocalizzabili a prescindere dal Paese in cui sono prodotti attraverso una CFC. Cosa è il “transactional approach”? Il transaction approach si fonda ormai anche sull’attrazione a tassazione immediata di tutta una serie di redditi passivi o facilmente delocalizzabili a prescindere dal Paese in cui sono prodotti attraverso una CFC. Tale sistema, peraltro già da tempo adottato anche in altri Paesi (per es negli USA), scoraggiava, inoltre, l’esterovestizione di enti o veicoli societari deputati alla percezione di redditi passivi ( interessi, royalties e plusvalenze finanziarie) o nei quali vengono concentrate funzioni aziendali facilmente delocalizzabili e che possono deprimere i redditi imponibili in capo alla casa madre, pur rispettando la disciplina del transfer pricing. LEZ 23 Quali sono i due principali effetti della nuova normativa CFC (Art. 10 della legge 212 del 2000) in Italia? E’ possibile quindi affermare che due effetti della nuova normativa CFC in Italia sono incontestabili: -il primo è che le attività operative svolte nei paradisi fiscali non sono state sanzionate dalla normativa né dalla sua applicazione concreta ad opera dell’Agenzia delle Entrate, ricevendo anzi piena legittimazione nell’ottica di una libera pianificazione fiscale; -il secondo è che molti soggetti controllanti, anziché scegliere la strada della disapplicazione, hanno percorso quella della dismissione delle proprie attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata attività che evidentemente presentavano natura elusiva non facilmente dissimulabile alla luce della vigente procedura; Quali sono le varie tipologie di esimenti? Al riguardo, il comma 5 dell'articolo 167 del Tuir prevede due condizioni di disapplicazione, operanti in modo autonomo ed indipendente l'una dall'altra. La prima condizione (c.d. prima esimente) si verifica quando il soggetto controllante residente dimostra che la partecipata estera svolge "un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento" [cfr. articolo 167, comma 5, lettera a), del Tuir]. La seconda condizione (c.d. seconda esimente) ricorre quando il soggetto controllante residente dimostra che dal possesso delle partecipazioni non consegue "…l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis" [cfr. articolo 167, comma 5, lettera b), del Tuir]. La dimostrazione di una (o entrambe) delle predette esimenti va fornita - relativamente a ciascuna partecipata estera - in sede di interpello, da presentarsi secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che disciplina il c.d. interpello ordinario. IL legislatore italiano è intervenuto con l’articolo 167, comma 5, del T.U.I.R. regolando le esimenti sulle CFC ed ha stabilito che l’imputazione del reddito non avrà luogo se il soggetto residente dimostra: il soggetto controllante dimostri all’Amministrazione finanziaria che la società o ente controllato non è stato delocalizzato allo scopo di eludere la normativa fiscale nazionale.  le operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale (articolo 6, quinto comma, Dpr n. 633/1972), come le vendite allo Stato, alle Asl, agli enti ospedalieri oppure le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti  le cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’Iva in fattura e non è debitore della relativa imposta Attenzione: i contribuenti che effettuano sia operazioni in regime speciale sia operazioni in regime ordinario possono, per queste ultime, comunque applicare l’Iva per cassa, se optano per la contabilità separata delle attività ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/1972. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio d’impresa o nell’esercizio di enti o professioni possono essere ritenute automaticamente rilevanti ai fini IVA quando vengono eseguito nel territorio dello Stato? Una cessione di beni o una prestazione di servizi non devono essere ritenute automaticamente rilevanti ai fini IVA quando vengono eseguite nel territorio dello Stato, ma si dovrà verificare di volta in volta il criterio dettato dall’articolo 7 e seguenti del D.P.R. n. 633 per quel tipo di cessione (ad esempio l’ubicazione del bene) ovvero di prestazione (luogo in cui il committente è stabilito, luogo di utilizzazione della prestazione, soggettività IVA, ecc.). A titolo d’esempio si ipotizzi, per quanto riguarda la cessione di beni, il caso di un’impresa che dopo avere acquistato degli arredamenti per l’allestimento del proprio stand in una fiera tenutasi in Russia decida al termine della stessa, di venderli all’ente organizzatore dell’esposizione. In quest’ipotesi, l’operazione è fuori campo IVA, poiché i beni oggetto della cessione, si trovano fuori del territorio dello Stato. A nulla influisce la circostanza che il cedente sia una società italiana e quindi l’operazione sia svolta nell’esercizio d’impresa e che la compravendita degli arredamenti sia considerata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, una cessione. In ogni operazione, infatti, i presupposti soggettivo oggettivo e territoriale devono sussistere contemporaneamente. LEZ 27 Definire l’aspetto territoriale ai fini IVA delle prestazioni di servizi secondo la regola generale B2B e B2C. La territorialità delle prestazioni di servizi si determina ora sulla base di due regole generali diverse a seconda che i soggetti che intervengano nelle operazioni siano entrambi soggetti passivi IVA o meno e poi di una serie di deroghe per determinate ed individuate prestazioni di servizi. Per le regole generali si distingue tra operazioni in cui entrambe le parti committente e prestatore siano soggetti passivi IVA, denominate operazioni “business to business ”(abbreviate con la sigla B 2 B) e le operazioni in cui il committente non è un soggetto passivo bensì un consumatore (cc dd operazioni business to consumer B 2 C). Premesso ciò si rileva come la regola generale valida dal 11°gennaio 2010 per le prestazioni di servizi stabilita dall’art 7 ter consideri territorialmente rilevanti: - al comma 1 lett a, le prestazioni quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato - al comma 1 lett b, le prestazioni che sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. È importante rilevare come il comma 2 dell’art 17 del D P R n.633/1972 imponga agli operatori nazionali che commissionano dei servizi a soggetti non residenti di assolvere sempre l’imposta tramite il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge indipendentemente dalla circostanza che i prestatori possiedano sul territorio nazionale un rappresentante fiscale ovvero si siano identificati direttamente. LEZ 27 Ai fini IVA e per le prestazioni di servizi qual'è la ragione per cui esistono delle deroghe ai criteri generali per specifici servizi? La ragione di tali deroghe risiede nel fatto che per taluni servizi i criteri generali sopra descritti non conducono alla tassazione nel luogo in cui avviene il consumo effettivo. Essendo questo l’obiettivo principe del Legislatore comunitario sono state introdotte norme che tendono a tale risultato derogando ai criteri generali inidonei in quei casi. Nonostante le fattispecie derogatorie appaiano eterogenee, sono accomunate da un obiettivo comune a cui tendono individuare l’impresa o la stabile organizzazione, sia essa riferibile al prestatore o al committente, situata nel Paese di consumo effettivo del servizio, e quindi correlare ad essa la territorialità dell’operazione. Che cosa è un’operazione triangolare? Si verifica quando il bene è ceduto ad un soggetto residente che lo esporta e, per sua disposizione, i beni vengono inviati direttamente all’estero dal cedente (triangolazione). In questa ipotesi non si ha l’applicazione né nel primo passaggio dal cedente al cessionario esportatore, né ovviamente sull’esportazione. Tale disposizione ha lo scopo di evitare che l’esportatore versi l’IVA al cedente maturando un credito verso lo Stato. Definire la nozione di stabile organizzazione ai fini IVA La stabile organizzazione è una struttura organizzata sia di mezzi che di persone alle dipendenze del soggetto passivo non residente. E’ importante sottolineare che per la stabile organizzazione a fini IVA occorre la contemporanea presenza sia dell’elemento materiale che di quello personale a differenza di quanto previsto per le imposte sui redditi dall’art 5 del Modello OCSE, laddove i due profili sono alternativi. Si ha stabile organizzazione ai fini IVA in un determinato Paese allorché vi sia un’attività imprenditoriale caratterizzata da un collegamento non occasionale con il territorio di quello Stato dall’effettivo impiego di beni e di attività lavorativa con la presenza di persone operanti e, infine, da un’effettiva pur se limitata autonomia funzionale. Il Regolamento comunitario riproduce la distinzione tra prestazioni di servizi rese a soggetti passivi e non, fornendo due diverse definizioni di stabile organizzazione. Per le prestazioni di servizi tra soggetti passivi (B 2 B) una stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza ed una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione. Per le prestazioni di servizi resi da un soggetto passivo ad un consumatore (B 2 C), una stabile organizzazione è qualsiasi organizzazione diversa dalla sede dell’attività economica caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione. La direttiva comunitaria individua due tipi principali di cessioni all'esportazione, quali sono? La direttiva comunitaria individua due tipi principali di cessioni all’esportazione: - le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente dal fornitore o per suo conto fuori dal territorio della Comunità; - le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente o per suo conto; La prima categoria riguarda le cessioni all’esportazione cc dd dirette che rappresentano la forma di esportazione più comune; La seconda categoria riguarda le cessioni cc dd improprie cioè quelle cessioni all’esportazione in cui il trasporto viene organizzato dall’acquirente con mezzi propri o tramite terzi L’esportazione transita attraverso gli uffici doganali dove l’operazione è registrata a nome dell’acquirente e non più del fornitore come nel caso delle cessioni dirette. Descrivere la differenza tra esportazione diretta e impropria La prima categoria riguarda le cessioni all’esportazione (cc dd dirette) che rappresentano la forma di esportazione più comune. Un soggetto fornitore cede i beni ad un altro soggetto acquirente non stabilito nel territorio dello Stato in cui si trovano i beni ed organizza con mezzi propri o tramite terzi la spedizione dei beni fuori dal territorio della Comunità. La seconda categoria riguarda le cessioni (cc dd improprie) cioè quelle Cessioni all’esportazione in cui il trasporto viene organizzato dall’acquirente con mezzi propri o tramite terzi. L’esportazione transita attraverso gli uffici doganali dove Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale prezzo dei beni che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze. Lez 35 Indica il motivo per cui il conferimento rientra tra le operazioni straordinarie. Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie, in quanto esula dai normali fatti di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria. Rientra nella fattispecie del conferimento anche la trasformazione di impresa individuale in società, in quanto la trasformazione vera e propria è ammessa per legge solo tra società. LEZ 36 Le regole stabilite dalla riforma delle operazioni di ristrutturazione aziendale del 1997 e potenziate dalla riforma fiscale in vigore dal 2004 sono caratterizzate: Le regole stabilite dalla riforma delle operazioni di ristrutturazione aziendale del 1997 ( e potenziate dalla riforma fiscale in vigore dal 2004 D Lgs n 344 2003 erano caratterizzate dalla volontà del Legislatore fiscale di rendere fiscalmente neutrali le operazioni di conferimento, cioè non produttive di risultati tassabili. A partire dal 2004 l’imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze da conferimenti aziendali è stata abolita. lez37 Vi possono essere dei conferimenti capaci di generare minusvalenza, se si quando: Vi possono essere dei conferimenti capaci di generare minusvalenze Ciò può avvenire quando: − il perito ha attribuito all’azienda un valore economico inferiore al costo fiscale riconosciuto pertanto le parti, non potendo superare il valore di perizia senza disattendere le norme dettate a tutela del patrimonio sociale, lo accoglieranno nelle proprie scritture contabili. -in assenza di stima peritale, ad es per conferimento in società di persone, le parti hanno convenzionalmente attribuito. Nell’ipotesi di minusvalenza, non si può ricorrere all’applicazione delle norme agevolative ma si ricorrerà alla disciplina ordinaria di cui all’art 9 T U I R che equipara i conferimenti alle cessioni a titolo oneroso e, quindi, considera come valore di realizzo il valore normale dell’azienda conferita. La minusvalenza sarà data dalla differenza tra il maggior costo fiscale ed il valore normale dell’azienda. Le plusvalenze realizzate con il conferimento vengono tassate, se si in quale modalità? Le plusvalenze realizzate con il conferimento vengono tassate con modalità diverse, a seconda della natura dei soggetti partecipanti, e del periodo di possesso dell’azienda. Bisogna tener presente che se l’azienda è stata posseduta per più di 3 anni il cedente ha la facoltà di frazionare la plusvalenza fino a 5 esercizi, in rate costanti. L’imprenditore individuale può optare per la tassazione separata della plusvalenza, qualora ne abbia avuto il possesso per più di 5 anni. LEZ 38 Delineare gli aspetti giuridici nella trasformazione da una società di capitali a una società di altro tipo (sempre capitali). Una società di capitali può trasformarsi in un'altra società di capitali di tipo diverso. Una tale trasformazione, il cui procedimento non è disciplinato dal codice civile, ha la caratteristica di lasciare immutata l'autonomia patrimoniale della società e di non comportare effetti particolari ai fini della responsabilità dei soci, salvo il caso di trasformazione in s.a.p.a.  Delibera di trasformazione L'assemblea straordinaria competente per le modificazioni dell'atto costitutivo, delibera la trasformazione secondo le modalità legali. La deliberazione, che deve avere la forma dell'atto pubblico quindi tramite notaio, è contraddistinta dalle regole particolari che esaminiamo di seguito. Si applicano i quorum deliberativi legali per le modificazioni dell'atto costitutivo che sono i seguenti: - Spa in Prima convocazione: più della metà del capitale sociale - Spa in Seconda convocazione: più di un terzo del capitale sociale - srl: almeno la metà del capitale sociale - sapa: quorum previsti per le spa e unanimità dei soci accomandatari Sono fatte salve le diverse disposizioni dell'atto costitutivo. La delibera deve contenere tutte le indicazioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto costitutivo del tipo di società in cui ci si trasforma (art. 2500 c. 1 c.c.). La società nata dalla trasformazione deve avere il capitale minimo richiesto dalla legge (euro 10.000 in caso di trasformazione in srl), altrimenti questo deve essere adeguatamente aumentato. Nella trasformazione in una società con azioni, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua partecipazione. Nella trasformazione di una società con azioni in s.r.l. l'assegnazione delle quote ai soci deve essere proporzionale alla loro partecipazione nella società prima della trasformazione e deve rispettare le regole prescritte per il valore della quota. II socio dissenziente o assente e, secondo la giurisprudenza, anche il socio astenuto dalla deliberazione riguardante il cambiamento del tipo di società ha diritto di recedere dalla società. Deposito delibera presso il registro delle Imprese II notaio, verificato l'adempimento delle condizioni di legge, deve provvedere entro trenta giorni dalla data delibera all'iscrizione della delibera di trasformazione presso il registro delle imprese tramite il deposito del Modello 32, del verbale di assemblea straordinaria autenticato (in bollo), di tanti intercalari P quanti sono i soci o i membri dell'organo amministrativo (riportanti i loro dati anagrafici e non firmati) e dell'intercalare S relativo ai soci. Denuncia all'Ufficio del registro Il Notaio che ha redatto il verbale dell'assemblea di delibera di trasformazione o, in alternativa, l'organo amministrativo, deve, entro venti giorni dalla data dell’atto di trasformazione, presentare la delibera presso l'Ufficio del registro per la registrazione. E’ dovuto l'imposta fissa di euro 168. . L'atto non è soggetto a valutazione da parte dell'Ufficio. Comunicazione all’agenzia delle entrate La trasformazione non è un'operazione rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), DPR 633/1972. L'art. 35 del DPR n. 633 del 1972, ha stabilito che entro trenta giorni dalla data dell’atto di trasformazione deve esserne data comunicazione all'Ufficio competente della variazione intervenuta nel soggetto d'imposta. Comunicazione agli Enti previdenziali La trasformazione comporta l'obbligo di denuncia agli Enti previdenziali competenti (I.N.P.S./I.N.A.I.L.). Delineare gli aspetti giuridici nella trasformazione da una società di persone a una società di capitali. -maggioranze: è necessario il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. E‘ comunque garantito il diritto di recesso al socio che non ha concorso alla decisione. La delibera deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale mentre il capitale sociale risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo; - assegnazione di azioni o quote ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione; - responsabilità dei soci se nella società esistevano soci con responsabilità illimitata, questi non sono liberati fino a quando non siano stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti per la trasformazione, a meno che i creditori abbiano espressamente acconsentito alla trasformazione; Il principio di neutralità fiscale si sostanzia nella continuità dei valori attribuiti, ai fini delle imposte sui redditi, ai beni delle società partecipanti alla fusione e, di conseguenza, nella mancata emersione di un reddito imponibile o di una perdita deducibile. La fusione è un’operazione straordinaria che comporta la riorganizzazione della struttura societaria a livello proprietario, e quindi non incide sul piano reddituale delle società coinvolte. LEZ 43 Delineare le fasi dell'operazione di scissione delle società Le procedure e le fasi della scissione sono simili a quelle della fusione, con riferimento a: -deposito degli atti (art 2501 septies c c) -delibera di approvazione da parte delle società partecipanti (art 2502 c c -stipula dell’atto di scissione e successiva iscrizione presso il registro delle imprese artt 2504 2505 cc LEZ44 Nell'ambito della scissione di società, quali sono i documenti contabili? Documenti contabili -situazione patrimoniale della società scissa e delle società beneficiarie preesistenti -situazione patrimoniale dei patrimoni trasferiti alle società beneficiarie -bilancio di chiusura della società scissa -bilancio di apertura delle società beneficiarie LEZ 45 Dal punto di vista delle imposte dirette, la scissione è un operazione? -fuori campo IVA ex art 2 D P R n 633 1972 - è soggetta all’imposta di registro in misura fissa LEZ 46 Cosa è la situazione dei conti nella procedura di liquidazione? Situazione dei conti consiste in una situazione contabile redatta alla data di effetto dello scioglimento, riportante i saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché dei conti d’ordine, previsti nel piano dei conti della società, senza procedere ad alcuna scrittura di assestamento valutativo in generale. Delineare le fasi della liquidazione di società. L’operazione di liquidazione può essere suddivisa in tre fasi: a) accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e relativa pubblicità (artt 2484 2485 c c). In questa fase, la gestione dell’impresa è affidata agli amministratori fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori (artt 2486 2487 bis c c) LEZ 47 Delineare gli aspetti generali della cancellazione della società: Dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, l’art 2495 c c dispone che i liquidatori in carica procedano alla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese. L’approvazione del bilancio finale di liquidazione può avvenire in modalità tacita decorsi novanta giorni in assenza di reclami, o in modalità espressa quando il socio rilascia, senza riserve, la relativa quietanza riferita all’ultima quota di riparto. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese si verifica a pieno titolo l’estinzione dell’ente, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di creditori insoddisfatti, i quali possono rivolgersi unicamente nei confronti dei soci, ed eventualmente dei liquidatori sia pure con diversi limiti e a diverse condizioni LEZ 48 Descrivere il contenuto delle sezioni del conto e:conomico Sarà un conto economico a tre sezioni di cui: -nella prima sezione vi sarà l’esposizione dei costi e dei ricavi dall’inizio dell’esercizio alla data di messa in liquidazione della società; -nella seconda sezione vi sarà l’esposizione con i costi e ricavi dalla data messa in liquidazione della società alla fine dell’esercizio; -nella terza sezione vi saranno indicati i costi e i ricavi dell’intero periodo; Definire gli elementi che differenziano le modalità di tassazione previste dal nostro ordinamento. Le modalità di tassazione previste dal nostro ordinamento si differenziano in base ai seguenti elementi: a) Riguardo al primo punto, si distingue innanzitutto a seconda che i dividendi siano percepiti da una società di capitali ovvero da una persona fisica, nonché in tale ultimo caso a seconda che la persona fisica agisca nell'esercizio di imprese commerciali (anche per il tramite di società di persone) ovvero privatamente; b) In merito al secondo punto, ciò che può determinare un diverso regime di tassazione è la percentuale della partecipazione stessa, a seconda che si tratti di una partecipazione qualificata o non qualificata;