Scarica sintesi esami tfa enna e più Sintesi del corso in PDF di TFA Sostegno solo su Docsity! Legge 107/2015. Riforma del sistema d’istruzione e formazione La c.d legge sulla “buona scuola”, legge 107 del 2015 emanata sotto il govemo Renzi si prefissa di raggiungere le seguenti finalità: dare piena attuazione all’autonomia, contrastare le diseguaglianze, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica. Originariamente il testo si componeva di ventisei articoli, ma nella versione definitiva tale legge si presenta sotto forma di un maxi emendamento di un solo articolo di 212 commi. Una delle novità più importanti di questa legge è l’avere previsto il POF, ovvero il piano triennale dell’offerta formativa, il quale rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. Esso viene elaborato dal Collegio dei Docenti, approvato dal Consiglio d'Istituto, mentre il dirigente scolastico detta gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione, tenendo conto dei rapporti con gli enti locali, delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche e delle proposte dei genitori e, per la scuola secondaria di secondo grado, delle proposte degli studenti. Infine un’altra novità importante è la presenza dei percorsi di altemanza scuola lavoro, oggi chiamati PCTO, il cui scopo principale è quello di avvicinare lo studente al mondo del lavoro. (TOT. 19 RIGHE). Decreto legislativo 66/2017. Il decreto delinea nuove norme in materia di inclusione degli studenti disabili certificati promuovendo la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento per la realizzazione di tale processo inclusivo. Queste disposizioni si applicano solo agli studenti certificati ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 1992. L’inclusione scolastica si realizza attraverso il PEI (Piano Educativo Individualizzato) che diventa parte integrante del progetto individuale ed è elaborato da tutti i docenti curriculari (non solo il docente di sostegno) con la partecipazione della famiglia, delle figure professionali e con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva va presentata all’INPS che ne darà riscontro entro 30 giorni e dopo tale accertamento si redigerà il Profilo di Funzionamento, secondo i criteri dell’ICF e che sostituirà integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Ciascuna scuola nell’ambito della definizione del PTOF dispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori e anche le risorse per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. (TOT 18 RIGHE) Sentenza sul PEI Con la sentenza n. 9795/2021 il Tar Lazio ha dichiarato l'annullamento del decreto interministeriale n. 182 del 2020 recante l'adozione del nuovo modello nazionale di PEI e delle relative linee guida, nonché le modalità di assegnazione delle misure di sostegno degli alunni con disabilità ai sensi del d.lgs. n. 66 del 2017. Da un punto di vista sostanziale il decreto risulta illegittimo per violazione dell’art. 3 della Costituzione, in base al quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, nonché per violazione dell'art. 32 della Costituzione, con il quale la Repubblica, quindi lo Stato, s'impegna a tutelare la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e dell’art. 34 e 38 del suddetto testo costituzionale. Il Tar ha anche sottolineato la violazione degli art. 7 e 9 del d.lgs. 66 del 2017 per avere previsto una composizione del GLO diversa da quella contemplata nella normativa primaria e per avere previsto specifici poteri in capo a determinati soggetti in assenza di previsione legislativa in merito. Un motivo che ha destato particolare preoccupazione per le famiglie degli alunni con disabilità è stato l'introduzione della possibilità dell’esonero generalizzato di questi alunni da alcune discipline con conseguente riduzione dell’orario di lezione; in questo modo viene totalmente rinnegato il principio dell’inclusione scolastica e verrebbe introdotto, quasi di nascosto, un meccanismo che rimanderebbe al concetto di classe differenziale pre-legge 1977. Infine da un punto di vista formale, sussiste un evidente sconfinamento dell’originaria delega della normativa primaria contenuta nelle legge 107, secondo cui il govemo non può sunettiziamente ridisegnare la materia in modo sostanziale obliterando i principi della legge delega a monte. (TOT 23 RIGHE) Normativa sui BES Le norme che riguardano i BES sono: Direttiva ministeriale Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 27/12/2012; C.m. n.8 del 6 marzo 2013 MIUR Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Indicazioni operative; Nota MIUR n°2563 22/11/2013 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali. La scuola è il principale contesto pubblico che rappresenta il fenomeno sociale dell’eterogeneità tra gli individui che appartengono ad uno stesso gruppo ed essa realizza la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità o svantaggio. L’acronimo BES si riferisce a studenti che, con continuità o per determinati periodi, possono manifestare: disabilità (tutelate dalla Legge 104/1992), disturbi evolutivi dello sviluppo (tra cui DSA, tutelati dalla Legge 107/2010) o svantaggio familiare, culturale, linguistico e socio-economico (per i quali possono essere previste le tutele della 107/2010). Rispetto a questi le scuole devono offrire una risposta adeguata e personalizzata. Sulla base della documentazione clinica presentata dalla famiglia, i Consigli di classe devono indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato e di misure compensative o dispensative. In caso di assenza o attesa di diagnosi per DSA il CdC potrà comunque adottare un PDP se ravvisa delle carenze. È il GLI che rileva i BES e il livello di inclusività della scuola, raccoglie la documentazione sugli interventi didattico-educativi, realizza un focus/confronto sui casi e si occupa della consulenza ai colleghi su strategie/metodologie. (TOT 20 RIGHE)