Scarica Successione per causa di morte e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Parte ottava SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE a. Principi e limiti Nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditari La successione consiste nel subentro di un soggetto (successore o avente causa) ad un altro (autore o dante causa) nella titolarità di una o più situazioni giuridiche attive o passive, o anche c.d. di fatto. Essa si realizza a titolo particolare nei rapporti inter vivos; mentre la successione mortis causa è universale e si applica per evitare che situazioni giuridiche patrimoniali diventino all'improvviso prive di titolare. Ecco perché il subentro del titolare retroagisce al tempo della morte del de cuius (persona defunta che ha lasciato un'eredità), in maniera tale che i beni non possano divenire res nullius (cosa di nessuno) o dello stato. La funzione sociale della successione mortis causa è rappresentata dalla necessità della continuazione delle situazioni giuridiche del defunto, ma soprattutto dall'esigenza di realizzare la solidarietà familiare. Oggetto della successione mortis causa sono le situazioni a contenuto patrimoniale. Comunque non possono essere trasmesse le situazioni giuridiche inerenti alla identità della persona del titolare, tra le quali: - | diritti della personalità, i rapporti e gli stati familiari; - Il diritto morale (e non patrimoniale) d'autore; - Le situazioni reali di godimento legate alla vita del titolare (uso, abitazione ed usufrutto); - Il diritto agli alimenti e all'obbligo che ne consegue; - Gli assegni periodici vitalizi e rendita vitalizia; - Le sanzioni pecuniarie, penali e amministrative; - l rapporti intuito personae (contratti di lavoro subordinato, di opera, di appalto, nell'ipotesi di morte dell'appaltatore e di mandato), la procura e il potere di revocare la designazione del beneficiario dell’assicurazione sulla vita. Non possono essere trasmesse le attribuzioni aventi occasione e non cagione nella morte del de cuius. Diversamente possono essere trasmessi gli a- precontrattuali irrevocabili e quelli compiuti dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa. Successione per testamento e per legge, a titolo universale e a titolo particolare La successione mortis causa trova la sua fonte nella legge 0 nel testamento. Il testamento è l’unico atto mortis causa con il quale la persona fisica può disporre del patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla sua morte. Tuttavia poiché la persona non è obbligata a testare, le situazioni trasmissibili non disposte in vita sono regolate da norme, aventi funzione suppletiva, che 190 Apertura della successione ad eredità giacente La morte, evento naturale determinato dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, determina l'apertura della successione nel momento nel quale si verifica e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Il riferimento spaziale all'ultimo domicilio del defunto (e non al luogo della sua morte) ha rilevanza ai fini della competenza territoriale e per l'individuazione degli uffici giudiziari competenti a fissare termini e nominare gli esecutori testamentari. Si ha apertura della successione anche con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di morte presunta. In quest'ipotesi la responsabilità dell'erede per i debiti e pesi ereditari è uftra vivres hereditatis. Il procedimento, che ha inizio con la morte, determina l'acquisto dell'eredità o del legato ed è costituito da alcune fasi distinte: vocazione, delazione e acquisto. Esse possono coincidere temporalmente, come nel legato di specie: questo ha per oggetto un bene determinato appartenente al testatore al momento della redazione del testamento, che ininterrottamente resto in possesso del testatore fino alla sua morte e che è acquistato dal legatario a titolo particolare all'apertura della successione, salvo rifiuto. Nella successione a titolo universale, invece, i momenti del procedimento successorio sono identificabili, perché non coincidono temporalmente: all'apertura della successione si ha necessariamente la vacanza o la giacenza dell'eredità; ciò si verifica perché vi è incertezza sull’acquisto a favore del chiamato, o perché questi non ha ancora accettato l'eredità o perché la vocazione è condizionata, indiretta o differita. Vocazione, delazione e acquisto La vocazione consiste nella chiamata del successore (o dei successori) effettuata col testamento o, in via suppletiva, dalla legge: se il de cuius ha disposto dei suoi beni con testamento, il successore è designato già prima dell'apertura della successione; se il de cuius non ha fatto testamento, la designazione dei successibili avviene ad opera della legge, nel momento stesso della morte, con riferimento a soggetti che sono contemporaneamente designati e vocati. All'apertura della successione si verifica necessariamente la vocazione, con la quale nasce in capo al designato (per testamento o per legge) il diritto alla successione. Il nuovo articolo 448 bis (del 2012) ha reso ammissibile la clausola di diseredazione, con la quale il figlio può escludere dalla sua successione il genitore che si è reso responsabile di fatti che non integrano i casi di indegnità. Rientra nel meccanismo della condizione sospensiva potestativa la clausola di diseredazione implicita (ad esempio “istituisco erede mio nipote Tizio a condizione che si laurei in giurisprudenza” equivale a dire “diseredo Tizio se non si laurea in giurisprudenza”). Tra i vocati si distingue il chiamato di primo grado dai chiamati di grado ulteriore: soltanto il primo ha il diritto concreto e immediato all'acquisto successorio. 192 delle sorelle del defunto stesso. La rappresentazione presuppone la mancanza del testamento o la mancata previsione, in esso, di sostituzione ordinarie. Accrescimento È quel meccanismo per cui la quota di chi non può o non vuole succedere si aggiunge alle quote o alle porzioni di coloro che sono chiamate alla stessa eredità o nominati legatari dello stesso bene. L’accrescimento, che presuppone il mancato ricorso, agli istituti della sostituzione e della rappresentazione, opera di diritto, senza che sia necessaria una specifica accettazione da parte del beneficiario. Diritto di accettare l'eredità Spetta al chiamato - delato e può essere esercitato in negativo, con la rinunzia all'eredità, o in positivo con l'accettazione. Se il delato non volesse accettare l'eredità, o non potesse farlo perché morto prima del de cuius, potrebbe verificarsi rappresentazione a favore dei suoi discendenti in linea retta. c. Acquisto e perdita dell'eredità Accettazione dell'eredità Il procedimento successorio si conclude con l'acquisto dell'eredità e del legato. L'acquisto dell'eredità richiede l'accettazione espressa, tacita o presunta. L'accettazione espressa o tacita ha natura di negozio irrevocabile, unilaterale e non recettizio. È espressa quando il delato assuma il titolo di erede o dichiari di accettare l'eredità: per l'accettazione pura e semplice è richiesta la dichiarazione in atto pubblico o in scrittura privata; per l'accettazione con il beneficio di inventario occorre, invece, la dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere. Si ha accettazione tacita quando il delato pone in essere un atto (o una dichiarazione, anche negoziale) che presuppone necessariamente l'accettazione, e che non si poteva effettuare se non nella qualità di erede, Dall'accettazione tacita va distinta quella presunta, la quale si configura qualora il chiamato disponga di un diritto ereditario o di un'eredità stessa, in quanto l'acquisto non ammette la prova contraria dato che non si può disporre di un diritto per fini conservativi. L'accettazione può essere posta in essere anche dal rappresentante legale o volontario (munito di autorizzazione o di procura); dal curatore fallimentare o dal gestore di affari altrui. In particolari ipotesi previste dalla legge, il delato può acquistare l'eredità senza accettarla: queste ipotesi vengono denominate accettazioni legalmente determinate (ex lege). A seguito dell'accettazione, il delato diventa erede, cioè successore mortis causa a titolo universale. L'accettazione pura e semplice (espressa, tacita o presunta) comporta la confusione del patrimonio ereditario con quello dell’erede e l’illimitata responsabilità di questi per i debiti e i pesi ereditari. L'accettazione con il beneficio di inventario (necessariamente espressa) esclude, invece, la confusione dei patrimoni e limita la responsabilità dell’erede al valore di quanto egli abbia ereditato. 194 Per accettare l'eredità occorre la piena capacità (capacità di agire e capacità naturale): i soggetti non pienamente capaci dovranno essere rappresentati o assistiti dai loro rappresentanti legali o curatori, autorizzati a porre in essere l'accettazione. L'accettazione viziata da violenza morale o dolo può essere annullata, purché l'istanza sia proposta entro 5 anni dal giorno nel quale la violenza sia cessata o il dolo sia stato scoperto. L'errore, invece rende invalida l'accettazione quando sia ostativo (impedimento), ma non anche quando sia errore — vizio e concerna la consistenza dell'eredità. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione. Rinunzia all'eredità Il diritto all'eredità che spetta al chiamato — delato può essere esercitato in senso negativo con la rinunzia. La rinunzia, quale negozio unilaterale, non recettizio, necessariamente espresso e formale, comporta la dismissione abdicativa, e senza corrispettivo del diritto di accettare l'eredità. È inammissibile la rinunzia tacita o per comportamento concludente. La pubblicità della rinunzia si attua con l'iscrizione nel registro delle successioni e condiziona la sua efficacia nei confronti dei terzi. È da escludere la trascrizione della rinunzia. d. Successione dei legittimari | legi-mari La libertà del testatore di disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere non è illimitata: le disposizioni testamentarie, infatti, non possono pregiudicare i diritti successori degli stretti congiunti del de cuius — c.d. legittimari — ai quali, necessariamente, deve pervenire una quota del patrimonio ereditario (quota di riserva o legittima), ancorché il testatore li abbia esclusi dalla successione (cosiddetta diseredazione). | legi-mari sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti legittimi. Essi non vanno confusi con gli eredi legittimi: questi ultimi sono coloro che succedono al de cuius ove questi non abbia disposto del proprio patrimonio o ne abbia disposto solo in parte. Inoltre, la categoria degli eredi legittimi è più ampia, in quanto comprende i parenti fino al sesto grado e persino lo Stato. La quota riservata ai legittimari non è fissa, ma è destinata a variare sia con riferimento alla categoria alla quale essi appartengono, sia con riferimento al numero dei concorrenti si che, ad esempio, il coniuge avrà diritto alla metà del patrimonio ereditario solo se il de cuius non lascia figli; se, invece, il coniuge concorre con un figlio, ad ognuno spetterà 1/3 del patrimonio. L'azione di riduzione Ove le disposizioni testamentarie assegnino a un legittimario una quota inferiore a quella che la legge gli riserva, questi può agire con l’azione di riduzione, attraverso la quale può ottenere la riduzione delle altre quote degli eredi e dei legatari, fino a raggiungere la quota alla quale ha diritto. 195 Può però accadere che l'azione di riduzione esercitata contro le disposizioni testamentarie non sia sufficiente al raggiungimento della quota di legittima: in tal caso, la legge ammette la riduzione delle donazioni fatte in vita dal de cuius, cominciando dall'ultima e risalendo via via a quelle anteriori, fino a raggiungere la quota di legittima. e. Successione legi-ma Gli eredi legi-mi Se il de cuius non ha fatto testamento o lo ha fatto ma limitatamente ad una parte soltanto del suo patrimonio trovano applicazione le norme della successione legittima. Sono successori legi-mi: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti legittimi, gli altri parenti, in linea retta o collaterale fino al sesto grado e lo Stato. La legge fissa le quote spettanti agli eredi legittimi e l'ordine delle chiamate. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto valgono le seguenti regole. Ai fini della determinazione dei successibili, vengono in considerazione: a) In primo luogo, i figli, che escludono tutti gli altri successibili, eccezion fatta per il coniuge; b) Il coniuge, se non vi sono figli, concorre soltanto con gli ascendenti e con i fratelli e le sorelle del de cuius, fermo restando, in ogni caso, il suo diritto all'abitazione della casa coniugale e all’uso dei mobili in essa contenuti; c) Infine, vengono tutti gli altri parenti, a cominciare dal grado più prossimo e fino al sesto grado. Si tenga presente che con l'istituto della successione legittima può concorrere l'istituto della rappresentazione quindi, se, ad esempio, un fratello del de cuius non può o non vuole succedere, succederanno i figli di lui, eventualmente in concorso con gli altri successibili (gli altri fratelli del de cuius, i genitori ecc.). La succes: e dello Stato Quando non ci sono parenti fino al sesto grado, succede lo Stato. L'acquisto dell'eredità da parte dello Stato è automatico: non richiede accettazione né ammette rinuncia. Anche per questo lo Stato risponde dei debiti ereditari e dei legati soltanto nei limiti delle attività del patrimonio ereditario. Il testamento La successione testamentaria è quella che ha titolo nel testamento, cioè in quell’atto negoziale unilaterale revocabile, con il quale taluno dispone, per il tempo in cui ha cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. La legge conosce diversi tipi di testamento: a) Iltestamento olografo: è la forma più semplice di testamento ed è quello redatto, per intero di proprio pugno, dal testatore e da questi datato e sottoscritto; 196