Scarica Successione per causa di morte e più Appunti in PDF di Istituzioni di Diritto Privato solo su Docsity! La morte provoca l'estinzione del soggetto giuridico. Per il diritto si pone il problema di come regolare gestire le situazioni giuridiche soggettive di cui il defunto era titolare, problema che viene risolto dalla disciplina delle successioni per causa di morte, contenuta nel libro II del Codice Civile. Questa disciplina si apre con l'articolo 456 il quale dice che: “la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto”. Il diritto delle successioni per causa di morte è disciplinato dal diritto privato. Nell'ambito della successione per causa di morte si distingue la successione testamentaria, necessaria e legittima. Se il defunto non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti. La sorte del patrimonio ereditario è lasciata innanzitutto alle decisioni discrezionali dello stesso ereditando, che può disporre dei propri beni mediante testamento. Qualora al de cuius sopravvivono stretti congiunti, il legislatore limita la libertà del testatore in quanto riserva a favore di costoro una quota del patrimonio del defunto, variabile a seconda del numero e della qualità degli aventi diritto. Qualora l’ereditando non abbia provveduto a disporre mediante testamento dei propri beni e la legge stessa a detta dei criteri per la devoluzione del patrimonio. Si parla perciò di successione legittima a cui si ricorre quindi quando manca al testamento o quando il testamento c'è ma contiene un'istituzione di eredi che non esaurisce l'asse ereditario. Il completo dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi costituisce la eredità. Sono tuttavia in trasmissibili i rapporti strettamente personali come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la rendita vitalizia e il diritto alimentare. Con la morte del de cuius colui che ha chiamato all'eredità deve dichiarare volontariamente l'accettazione o l'adizione dell’eredità. Gli effetti dell'accettazione retroagiscono al momento dell'apertura della successione. Nell'intervallo tra la morte dell’ereditando e l'accettazione del chiamato il patrimonio rimane senza un titolare attuale dei rapporti attivi o passivi e per gestire il patrimonio durante questa fase viene prevista la figura dell'eredità giacente per cui deve essere nominato un curatore che amministra il patrimonio con funzioni il prevalentemente conservative. La capacità di succedere spetta a qualunque persona fisica che al momento dell'apertura della successione sia nata e ancora in vita. Il legislatore concede talvolta la capacità di succedere anche a coloro che al tempo dell'apertura della successione erano solo concepiti. Possono altresì essere chiamai alla successione, solo mediante testamento, anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell'apertura successione. Le cause delle indennità sono indicate all'articolo 463 e sono: gli atti compiuti contro la persona fisica o contro la personalità morale di cui fa parte la falsa testimonianza; gli altri diretti con violenza o dolo contro la libertà di testare del de cuius; la decadenza della responsabilità genitoriale, per cui è escluso dalla successione del figlio il genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale La diseredazione è la disposizione testamentaria con cui il the cuius dichiara di non voler che alla sua successione abbia a partecipare un determinato soggetto. La rappresentazione è l'istituto in forza del quale i discendenti subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare un lascito qualora il chiamato non posa o non voglia accettare l'eredità o il legato. La rappresentazione è esclusa se il chiamato e rispetto al de cuius un parente diverso da figlio o da un fratello, o è un estraneo. La rappresentazione inoltre esclusa nel caso li successione testamentaria quando il testatore abbia già provveduto con una sostituzione del destinatario della cito per l'ipotesi in cui il primo chiamato non posso non voglio accettare. La sostituzione fedecommissaria è quell'istituto giuridico in base al quale chi fa il testamento dispone un obbligo, in capo all'erede o al legatario, di conservare i beni ricevuti in eredità e consegnarli alla sua morte ad un altro soggetto da lui nominato. L'istituto in questione è stato poi oggetto di modifica con la riforma del diritto di famiglia nel 1975 e attualmente la sostituzione fedecommissaria è possibile unicamente ove risponda ad una ratio di protezione per i congiunti incapaci per il tempo successivo alla morte del testatore. L'ordinamento mira, dunque, all'incentivazione delle cure del soggetto incapace prevedendo la possibilità di indicare come sostituti i soggetti che gli abbia effettivamente prestato assistenza. Secondo la successione legittima le categorie dei successibili sono il coniuge, la persona unita civilmente, i discendenti virgola di ascendenti, collaterali, gli altri parenti e lo stato. A partire dal 1975 con la riforma del diritto di famiglia al coniuge è stata conferita la qualità di erede. A lui spetta la metà del patrimonio del defunto se in concorso con un solo figlio; 1/3 se concorre alla successione con più figli; 2/3 se concorre con ascendenti legittimi o fratelli e sorelle. In mancanza di tali soggetti al coniuge si devolve l'intera eredita. Il coniuge separato conserva i diritti ereditari tranne che nell'ipotesi in cui sia lui addebitata la separazione, e in tal caso ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio. Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono sempre riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. Favore dei figli legittimi e naturali se non vi è un concorso con il coniuge è riservata la metà del patrimonio. Le ascendenti legittimi, i genitori i nonni e bisnonni, sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. In tal caso essi hanno diritto ad 1/3 del patrimonio l’ereditario. In mancanza di successibili l'eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde mai dei debiti ereditari, e la sua finalità della successione non è quella di conseguire arricchimenti ma quella di assicurare la gestione dei rapporti giuridici riferibili a persone defunte. Il Codice civile riserva a determinati strettissimi congiunti una rilevante quota dell'asse ereditario che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con relazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano dimenticati o diseredati. Perciò nel redigere il proprio testamento il de cuius è pienamente libero solamente riguardo una quota del suo patrimonio e la sua volontà di destinare beni ad estranei è esprimibile ma ha compressa. Ciononostante, le donazioni e il testamento che ledono i diritti dei legittimatori non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono validi fino al momento in cui l'erede legittimario dimenticato, leso o diseredato, non agisca in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni ho delle disposizioni testamentarie lesive, al fine di conseguire la quota loro spettante. Il testamento è un atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze. E se revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore perché il testatore può sempre togliere valore al testamento modificarlo. Il testamento oltre a contenere disposizioni di carattere patrimoniale può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale come la designazione di un tutore o il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Giuridicamente il testamento è un negozio unilaterale, non recettizio, espressione della volontà del solo testatore. Inoltre, è un atto strettamente personale, perciò non è ammessa la rappresentanza né volontaria nel legale. Il testamento è un negozio solenne in quanto deve essere compiuto ad substantiam secondo forme determinate dalla legge. In ogni caso occorre lo scritto, il testamento orale non è ammesso nel nostro ordinamento. Il testamento può essere in forma ordinaria o in forma speciale. Il testamento ordinario dà luogo a due figure: il testamento olografo, che costituisce la forma più semplice dell'espressione della volontà del testatore dove tutto deve essere scritto per intero,