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SUCCESSIONE-PER-CAUSA-DI-MORTE.odt.odt, Appunti di Diritto Di Famiglia

successione

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 09/06/2012

gabry_thebest
gabry_thebest 🇮🇹

4.2

(6)

15 documenti

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Scarica SUCCESSIONE-PER-CAUSA-DI-MORTE.odt.odt e più Appunti in PDF di Diritto Di Famiglia solo su Docsity! LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE Con il termine successione si designa il fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici. Con la morte non viene meno solo persona fisica, ma vengono anche meno i rapporti giuridici che facevano capo a quella persona. . Essendo queste le premesse, si è pensato di far trasferire i diritti del de cuius (cioè del defunto) ad altre persone, persone scelte nell'ambito della sua famiglia, privilegiando i parenti più vicini rispetto a quelli più lontani. I rapporti giuridici che facevano capo al defunto dovranno essere imputati ai suoi parenti più stretti o, meglio, ai membri della sua famiglia, rispettando il senso comune che vede l'affetto familiare rivolto principalmente a coniuge e ai figli e poi ai genitori, i fratelli, ai cugini e così di seguito. Questi soggetti saranno, se vorranno, gli eredi del defunto e ne continueranno la sua personalità; saranno loro, quindi, i titolari delle sue posizioni giuridiche, sia attive che passive. In merito alle posizioni giuridiche che sono trasferite ad altri soggetti abbiamo: La successione a titolo universale che si verifica quando una persona acquista tutti diritti ed obblighi del defunto o subentra in una quota degli stessi. Vi sarà, quindi un erede. La successione a titolo particolare quando una persona acquista solo uno o più diritti od obblighi determinati. Vi sarà quindi un legatario istituito in un testamento. Per quanto riguarda invece i soggetti, nell'ambito la successione a titolo universale, distinguiamo ancora due tipi di successione: La successione legittima, interamente regolata da norme di legge. Si applica quando manca un testamento o quando questo abbia disposto solo parzialmente del patrimonio del de cuius. La successione testamentaria in questo caso il de cuius ha già stabilito a chi saranno trasferiti i suoi rapporti giuridici redigendo un apposito atto, il testamento. Abbiamo poi la successione dei legittimari. Questa non è una vera e propria figura autonoma di successione e si verifica in maniera del tutto particolare in presenza di un testamento. Con il testamento il de cuius non può diseredare alcuni dei suoi parenti più vicini, ma, d'altro canto, nemmeno gli si può togliere il diritto di disporre del suo patrimonio dopo la sua morte. Per questo motivo al testatore è lasciato comunque il diritto di disporre del suo patrimonio, ma tale diritto non può spingersi fino a ledere completamente le posizioni dei suoi parenti più stretti; vi sono allora alcuni soggetti, i legittimari, ai quali spetta in ogni caso una quota dell'eredità, o una parte dei beni ereditari, anche se il de cuius con un testamento abbia diversamente stabilito. Apertura della successione Secondo l'articolo 456 del codice civile " la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto ". Aperta la successione, occorre vedere a chi spettano il patrimonio ereditario o i singoli beni. Si parla allora di: vocazione, quando si riferisce alla individuazione dei soggetti chiamati alla successione in relazione al titolo in base al quale avviene questa chiamata; delazione, che costituisce la messa a disposizione del patrimonio del defunto ai chiamati all'eredità. Patti successori Per patti successori possiamo indicare genericamente tutte quelle convenzioni in base alle quali si dispone di diritti derivanti da future successioni. perché si tratterebbe di accordi che diverrebbero efficaci dopo la morte di uno dei contraenti, sia perché il de cuius perderebbe quella libertà di testare che la legge riconosce ad ognuno sino al momento della morte. I patti successori possono essere di tre categorie: 1 Patti istitutivi 2 Patti dispositivi 3 Patti rinunciativi Giacenza dell'eredità Con la morte del de cuius colui chiamato all'eredità non la acquista subito, ma occorre una sua dichiarazione di volontà: questa dichiarazione, con la quale il chiamato all'eredità esprime la sua volontà di diventare erede, si chiama accettazione dell'eredità. L'accettazione retroagisce: l'erede si considera come titolare del patrimonio ereditario fin dal momento dell'apertura della successione (efficacia retroattiva dell'accettazione). Nell'intervallo tra la morte dell'ereditando e l'accettazione del chiamato il patrimonio ereditario rimane senza un titolare attuale dei rapporti attivi e passivi che di esso fanno parte. Per assicuare la gestione del patrimonio durante quella fase che può anche essere lunga dato che il termine di prescrizione del diritto di accettazione è di dieci anni, gli art 528 ss prevedono la speciale figura dell'eredità giacente. Capacità di succedere Qualunque persona fisica che, al momento dell'apertura della successione, sia già nata (art 462) e sia ancora in vita, è senz'altro capace di succedere. L'articolo 462 del codice civile, però, indica come capaci a succedere anche " i concepiti " al tempo dell'apertura della successione. Salvo prova contraria si presumono concepiti al tempo dell'apertura della successione coloro che sono nati entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. L'indegnità E' la situazione di chi avendo compiuto gravi atti contro il de cuius quando questi era in vita è escluso dalla successione. Passiamo, ora, all'esame dei singoli casi (tassativi) di indegnità; attentato alla volontà di testare calunnie omicidio o tentato omicidio soppressione, alterazione, falsificazione, occultamento del testamento. Diseredazione Clausola testamentaria con cui il de cuius dichiari di non volere che alla sua successione abbia a partecipare un determinato soggetto. La rappresentazione Si dice rappresentazione l'istituto in forza del quale i discendenti legittimi o naturali (rappresentanti) subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare un lascito qualora il chiamato non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. Succedono per rappresentazione: in linea retta i discendenti dei figli del defunto in linea collaterale i discendenti dei fratelli o delle sorelle del defunto L'accrescimento è un fenomeno giuridico che opera di diritto quando in caso di chiamata congiuntiva uno dei chiamati non voglia o non possa accettare; in questo caso la sua parte si accresce agli altri.. Come già accennato per aversi accrescimento non vi devono essere le condizioni per la sostituzione o la rappresentazione; di conseguenza quando il chiamato non può o non vuole accettare non si applica automaticamente l'accrescimento, ma si seguirà il seguente ordine: 1 sostituzione, in mancanza 2 rappresentazione, in mancanza Se vi sono ascendenti legittimi, fratelli e sorelle: al coniuge sono devoluti i due terzi e il resto verrà diviso tra gli altri concorrenti. Coniuge putativo (quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte del de cuius): 1. se era in buona fede, gli spetterà la normale quota che spetta al coniuge; 2. se era in mala fede non avrà diritti ereditari. Coniuge separato: (art 585) ha diritto a un assegno vitalizio, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Successione Necessaria La legge stabilisce che quando vi siano determinate categorie di successibili, una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita ai successibili. La quota che la legge riserva a costoro si chiama appunto quota di legittima o riserva; i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di legittimari o riservatari o successori necessari (perchè devono in ogni caso succedere). I legittimati e le quote loro riservate I legittimati sono il coniuge, i figli legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi. Esistenza di un solo figlio: ½ al figlio - ½ disponibile; esistenza di più figli: 2/3 ai figli - 1/3 disponibile; esistenza dei soli ascendenti legittimi: 1/3 agli ascendenti - 2/3 disponibile esistenza del solo coniuge: ½ al coniuge - ½ disponibile esistono il coniuge e il figlio: 1/3 al figlio – 1/3 al coniuge - 1/3 disponibile esistono il coniuge e più figli: 2/4 ai figli - ¼ al coniuge - ¼ disponibile esistono solo il coniuge e gli ascendenti senza figli: 2/4 al coniuge - ¼ agli ascendenti - ¼ disponibile. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. La quota legittima Azione di riduzione Se risulta che le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ciascun legittimario può agire per la riduzione delle une e delle altre con apposita azione che si chiama azione di riduzione. L'art. 557 c.c. ci indica che possono proporre l'azione: i legittimati attivi (quelli lesi in tutto o in parte nella loro quota legittima, i loro eredi o aventi causa). I legittimati passivi sono invece gli eredi, legatari o donatari, coloro cioè che sono stati beneficiari della disposizione lesiva. L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Azione di restituzione I beneficiari possono restituire spontaneamente i beni al legittimario, ma nel caso in cui ciò non avvenga, si potrà ancora agire con una nuova azione, l'azione di restituzione ( artt. 561 c.c. e ss.). Scopo dell'azione di restituzione è quello di far conseguire il pieno possesso dei beni al legittimario, ed è esperibile sia contro i beneficiari sia contro gli aventi causa da questi. Patto di famiglia è un contratto che realizza un patto successorio lecito stipulato tra un imprenditore, da un lato, e i suoi discendenti, il coniuge e gli altri legittimari, dall'altro, con il quale lo stesso imprenditore trasferisce in vita l'azienda a uno o più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, dopo la morte dell'imprenditore, rimettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione delle disposizione testamentarie La Successione Testamentaria Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Esso è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore. Il testamento può avere il contenuto tipico patrimoniale e un contenuto più atipico di carattere non patrimoniale (come il riconoscimento o legittimazioni di figli naturali e indicazione di tutori). La volontà del testatore può quindi esprimersi in maniera completa, ma solo nella disposizione del proprio patrimonio si identifica contenuto sostanziale del testamento. Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, strettamente personale e non recettizio. È sempre revocabile e modificabile dal suo autore, è negozio formale poiché richiede, a pena di nullità, determinate forme previste dalla legge. Il testamento come negozio giuridico Gli elementi essenziali del negozio giuridico sono la volontà, la causa, i soggetti e la forma. Elementi accidentali sono la condizione e il termine. La particolarità del testamento sta nel fatto che sia un atto mortis causa. Capacità di disporre per testamento Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Cause di incapacità: minore età, non può testare nemmeno il minore emancipato; interdizione di infermità mentale; incapacità anche transitoria d'intendere o di volere nel momento in cui si è fatto testamento. Capacità di ricevere per testamento Mentre l'incapacità di testare è legata allo stato psicofisico della persona, quella di ricevere scaturisce dallo stato giuridico del soggetto. Non possono ricevere per testamento: notaio e ogni altro pubblico ufficiale, testimoni e interprete che abbia ricevuto il testamento pubblico chi ha scritto il testamento segreto, salvo approvazione del testatore tutore e protutore. La conseguenza dell'inosservanza del divieto sarà la nullità delle disposizioni testamentarie a favore delle persone indicate. Gli elementi accidentali Anche al testamento, come accade per gli altri negozi giuridici, si possono apporre la condizione il termine e il modo con particolari regole dovute alla natura dell'atto; cominciamo dalla condizione. È possibile apporre condizioni sospensive o risolutive , sia all'intero testamento e sia a singole parti. Il termine nella disposizione a titolo universale si considera non apposto, sia esso finale o iniziale perchè interromperebbe la continuità della titolarità. È possibile il legato a termine. L'onere o modus consiste nell'imposizione, all'erede o al legatario, dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione. In caso di inadempimento, la risoluzione della disposizione si verifica soltanto se sia stata prevista dal testatore, o se dall'interpretazione del testamento, emerga che l'onere costituisca la sola ragione che ha indotto il testatore a compiere la disposizione. FORME DEL TESTAMENTO Testamento olografo Il testamento olografo costituisce la forma più semplice. Esso deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. I requisiti di forma sono: autografia, data, sottoscrizione. Testamento pubblico Il testamento pubblico è un documento redatto con le richieste formalità da un notaio. I requisiti specifici di forma e contenuto richiesti per il testamento pubblico sono: Testamento segreto Il testamento segreto consta di due elementi: da un lato la scheda testamentaria, predisposta dal testatore e costituita da uno o più fogli su cui vengono scritte le volontà relative alla sua successione ereditaria; dall'altro un atto di ricevimento con cui il notaio documenta che il testatore, alla presenza di due testimoni, gli ha consegnato personalmente la scheda e gli ha dichiarato che ivi sono scritte le sue volontà testamentarie. Testamento internazionale Il testamento internazionale consiste nella consegna al notaio di un documento sui cui risultano scritte le disposizioni testamentarie e nella dichiarazione, resa al notaio dal testatore in presenza di due testimoni, che il documento consegnato è il suo testamento e che egli è a conoscenza di quanto in esso contenuto. Testamenti speciali Sono testamenti fatti in particolari corcostanze: -malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni; -a bordo di navi o di aeromobili; -testamenti di militari e assimilati. Essi perdono la loro efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. Revoca del testamento Il testamento è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore. La revoca può essere espressa o tacita. Pubblicazione del testamento Morto il testatore è opportuna che sia resa possibile la conoscenza del contenuto del testamento. La pubblicazione ha luogo, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, ad opera di un notaio. Il procedimento per la pubblicazione consta delle seguenti formalità: -presenza di due testimoni -verbale redatto nella forma degli atti pubblici -sottoscrizione della persona che presenta il testamento -verbale di pubblicazione. Il Legato Il legato è una disposizione a titolo particolare che non comprende l'universalità dei beni del testatore. Il legato è di regola disposto con testamento, ma può anche derivare dalla legge. Si dice legatario la persona a cui favore è fatta la disposizione. Il legatario, quale successore a titolo particolare, non risponde dei debiti ereditari. Si dice onerata la persona che è tenuta alla prestazione, oggetto del legato. Il legato si acquista di diritto, senza bisogno di accettazione; il legatario ha però facoltà di rinunciare. Legato di cosa altrui: se il legato ha indicato come oggetto del legato una cosa che appartiene a un terzo o all'onerato il legato è nullo; se invece risulta che il testatore sapeva che la cosa era di altri, il legato è valido, in tal caso l'onerato dovrà trasferire la cosa al legatario se si trovava nel suo patrimonio, oppure procurarsi la cosa dal terzo e trasferirla al legatario. Legato di genere: comporta la nascita di un'obbligazione in capo all'onerato, avente per oggetto una quantità di cose del genere stabilito dal testatore. Legato di un credito: può avere ad oggetto un credito (e il legatario diviene il nuovo creditore) o la liberazione da un debito (e il legatario è liberato dal debito che aveva nei confronti del testatore).