Scarica La successione per causa di morte e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE: Capitolo 73: Principi Generali: Successione: con questo termine si designa il fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici( anche passivi come i debiti). La morte di un individuo determina il sorgere di quella che è stata definita: “l’esigenza negativa che un patrimonio non resti privo di titolare.”Gli interessi che vengono in considerazione rispetto alla vicenda successoria sono numerosi.In primo luogo vi è l’interesse dell’ereditando, preoccupato della sorte post mortem dei suoi beni in funzione della rete di legami affettivi in cui ogni persona si colloca.In secondo luogo vi è da tenere presente l’interesse dei familiari del de cuius, ma è anche importante l’interesse dei creditori del de cuius, ai quali deve essere garantita la par condicio (parità di condizioni da garantire a più creditori da parte di uno stesso debitore).Infine vi è un interesse dello Stato a tassare i trasferimenti di ricchezza che si verificano mortis causa, o addirittura ad acquisire in determinate circostanze l’intero patrimonio ereditario per destinarlo a vantaggio della collettività. L’eredità infatti si devolve allo Stato soltanto quando nessun altro soggetto risulti chiamato , ex lege o ex testamento,alla successione , ovvero quando il diritto di tutti i chiamati risulti già estinto per rinuncia o per prescrizione.( art 586 cod. civ.). Per quanto riguarda l’imposizione fiscale sulle successioni precedentemente era introdotta nel nostro ordinamento poi però venne soppressa dalla L. 18 ottobre 2001 n.383, finchè La Legge Finanziaria del 2007,ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e sulle donazioni. La sorte del patrimonio ereditario è lasciata anzitutto alle decisioni discrezionali dello stesso ereditando, che può disporre dei propri beni mediante testamento.Però il Legislatore limita la libertà del testatore, ( art 536 cod.civ.) in quanto riserva a favore del coniuge,figli legittimi ( i legittimati e gli adottivi) figli naturali, una quota del patrimonio del defunto (la legittima o quota indisponibile) variabile a seconda del numero e della qualità degli aventi diritto e determina tenendo conto pure delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.Per la parte disponibile del suo patrimonio, l’ereditando può provvedere come preferisce.Qualora l’ereditando non abbia provveduto in tutto o in parte a disporre mediante testamento dei propri beni è la legge stessa a dettare i criteri di successione.Si parla perciò di successione legittima o ex lege,in quanto regolata dalla legge.Secondo l’art 565 del cod. civ. il legislatore colloca tra i successibili ex lege il coniuge,i discendenti,gli ascendenti( solo quelli legittimi prima della riforma L. n. 219/2012), i collaterali, gli altri parenti e infine lo Stato.Alla successione legittima si ricorre quando manca qualsiasi testamento o pur essendovi un testamento questo dispone soltanto di legati, o ancora quando il testamento contenga un’istituzione di erede che non esaurisca l’asse ereditario.L’interesse dei creditori del de cuius viene tutelato dalla trasmissione in capo all’erede della responsabilità per i debiti ereditari:inoltre mediante il diritto dei creditori di chiedere la cosidetta separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede ( art 512 cod.civ.). Eredità e legato: Il complesso di rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte costituiscono l’eredità o il patrimonio. Va precisato che per patrimonio intendiamo l’insieme dei rapporti giuridici dei quali il defunto era titolare indipendentemente dal valore economico.La successione mortis causa, può essere a titolo universale e allora si parla di eredità e di erede,ovvero in caso di pluralità di successori, di coeredi,ma può anche essere a titolo particolare e allora si parla di legato e del relativo beneficiario legatario( art 588 cod.civ.)La contrapposizione si fonda sul diverso titolo con cui opera la vocazione o la chiamata alla succesione:infatti mentre nel caso di legato la chiamata concerne esclusivamente uno o più diritti o rapporti giuridici determinati,nel caso di chiamata (soggetto venuto a mancare).Però vi sono delle differenze tra erede e legatario, l’erede è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari a differenza del legatario;al solo erede è concessa la hereditatis petitio, per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo.Quindi il successore a titolo universale viene definito come continuatore della personalità del suo dante causa.Quando vi sono dubbi per capire se la successione è a titolo universale o particolare l’interprete deve vedere quale sia stata l’intenzione del testatore.Istitutio ex re certa : ( art 588 cod.civ.)” l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.” Quindi l’istitutio ex re certa avviene quando il testatore anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio fa riferimento a determinati beni.A volte vi sono delle difficoltà d’intepretazione ma quando la successione in assenza di testamento si devolve interamente per legge (art 565 cod.civ.),il problema non si pone perché la vocazione è configurata quasi sempre dal legislatore come chiamata a titolo universale, però esistono anche talune ipotesi di legato disposto dalla legge che però sono tipiche,( per esempio al coniuge superstite spetta a titolo di legato il diritto di abitazione nella casa familiare e di uso dei relativi arredi art 540 cod.civ.).Nel caso di pluralità successibili ex lege la chiamata è comunque a titolo universale, ne consegue l’instaurazione di un regime di comunione(quando un diritto reale spetta a più soggetti) che cessa soltanto con la divisione.Per quanto riguarda le situazioni giuridiche non patrimoniali essendo in genere intrasmissibili,non si verifica successione.Intrasmissibile è anche il cosiddetto diritto morale d’autore.Sono infine intrasmissibili tutti i rapporti strettamente personali come usufrutto,uso,abitazione,rendita vitalizia ecc…L’erede subentra nei diritti potestativi spettanti al de cuius come diritto di riscatto,di recesso,di ratifica…Si rammenta che la morte del proponente non comporta l’inefficacia della proposta volta a concludere un contratto quando si tratti di proposta irrevocabile ovvero fatta dall’esercizio di un’impresa.(art 1329-1330 cod.civ.). Apertura alla successione: Ai sensi dell’art 456 cod.civ. la successione si apre al momento della morte , nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.Il regolamento 650/2012/UE attribuisce rilevanza al luogo di residenza abituale del defunto.La giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono equiparata alla morte naturale la morte presunta in condizione degli effetti che essa determina rispetto ai successori.In caso di assenza gli eredi possono soltanto domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. Patti successori: Aperta la successione occorre vedere a chi spettano il patrimonio ereditario o singoli beni.Si parla allora di vocazione ereditaria, che significa indicazione di colui che è chiamato all’eredità.E di delazione ereditaria, cioè di offerta dell’eredità ad una persona che se vuole la può acquistare.( art 457 cod.civ.).Potrebbero esserci casi di vocazione senza delazione ossia di chiamata senza offerta.Come abbiamo detto precedentemente la successione può essere legittima o testamentaria, è esclusa la successione per contratto ( ammessa in altri ordinamenti).Il codice civile vieta esplicitamente varie tipologie di patti successori: patti confermativi o istitutivi, ( con cui Tizio conviene con Caio di lasciargli la propria eredità),patti dispositivi ( vendo a Caio i beni che dovrebbero pervenirmi dall’eredità di x), patti rinunciativi, ( convengo con Caio di rinunciare all’eredità di x non ancora devoluta).E’ vietata anche la donazione mortis causa , in cui la morte del donante funziona come causa dell’attribuzione patrimoniale, però se il donante morirà prima del donatario (condizione di premorienza),essa è possibile perché dipende da un atto inter vivos e non mortis causa.La L. 14 febbraio 2006 n.55 ha disciplinato il Patto di famiglia,il quale ha introdotto all’interno del codice civile l’art 768 bis, esso sostiene che un imprenditore può trasferire in vita l’azienda a uno o più discendenti senza che il coniuge o altri possano poi fare qualcosa.E’ un patto successorio di tipo dispositivo, e non è un negozio mortis causa ma un negozio traslativo inter vivos ad efficacia reale per la cui validità è richiesto l’atto pubblico.Il regolamento 650/2012/UE sostiene che i patti successori sono regolati dalla legge che regolerebbe la successione se la persona fosse decaduta al tempo della stipulazione del patto. Giacenza dell’eredità: Con la morte del de cuius colui che è chiamato all’eredità sia per legge che per testamento non acquista senz’altro la qualità di erede ne la titolarità dei beni e dei diritti.Affinchè ciò si verifichi occorre una sua dichiarazione di volontà l’accettazione o adizione dell’eredità.Gli effetti dell’accettazione retroagiscno al momento dell’apertura della successione,cosicchè non si verifichi una soluzione di continuità tra la situazione giuridica del de cuius e quella delll’erede. Il termine della prescrizione del diritto di accettare l’eredità è di 10 anni, per assicurare la gestione del patrimonio ereditario durante questa fase l’art 528 cod.civ. prevede la figura dell’eredità giacente, che ricorre quando concorrano le seguenti condizioni: 1) non sia ancora avvenuta l’accettazione da parte del chiamato. 2) il chiamato non si trovi nel possesso dei beni ereditati 3) sia stato nominato su istanza di qualsiasi interessato o anche d’ufficio un curatore dell’eredità giacente.La nomina di un curatore deve essere motivata.La nomina di un curatore è indispensabile perché abbia inizio un fenomeno di eredità giacente. Esso è un amministratore di un patrimonio con funzioni prevalentemente conservative, anche se non sono esclusi poteri impeditivi dell’accrescimento sono: la volontà contraria del testatore, il diritto di rappresentazione e la trasmissione. Le sostituzioni: Può darsi che il testatore abbia preveduto l’ipotesi che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato designando altra persona in sua vece (art 638 cod.civ.), la clausola relativa si chiama sostituzione ordinaria o volgare.Prevale in questo caso così sul diritto di sostituzione e di accrescimento la volontà del testatore.Il sostituto subentra anche nelle obbligazioni poste a carico del primo istituto a meno che il testatore abbia altrimenti disposto ovvero che si tratti di obbligazione di carattere personale. Dalla sostituzione volgare si distingue la sostituzione fedecommissaria,essa si ha quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) doppia istituzione: il testatore nomina erede Caio e vuole che alla morte di Caio l’eredità passi a Sempronio. 2) ordo successivus:il passaggio dal primo istituto al secondo si deve verificare in conseguenza della morte del primo.3) vincolo di conservare per restituire in forza del quale il primo chiamato non ha una piena titolarità dei beni trasmessigli e non può disporne dovendo poi trasmettere i beni al successivo istituto. Il codice civile del 1865 vietava la circolazione dei beni poiché restavano immobilizzati nelle mani del primo istituto che non ne poteva disporre.Il codice civile del 1942,ammetteva la validità della sostituzione fedecommissaria purchè contenuta in precisi limiti soggettivi e oggettivi (ART 692 COD.CIV.) , quanto ai limiti soggettivi occorreva che il primo istituto fosse il figlio, un fratello o una sorella del testatore e che come sostituti fossero indicati tutti i figli nati e nascituri dell’istituto ovvero un ente pubblico.Quanto ai limiti oggettivi la disposizione fedecommissaria,poteva ricomprendere soltanto i beni facenti parte della quota disponibile e non poteva quindi ledere la legittima.La riforma del diritto di famiglia ha totalmente modificato il contenuto dell’art 692 cod.civ. che obbedisce ormai unicamente a specifiche finalità di protezione di soggetti incapaci, essendo ammissibile soltanto se l’istituto è un interdetto o un minore di età in condizioni di abituale infermità di mente.Difatti il nuovo testo della norma esclude la validità di una sostituzione fedecommissaria in tutti i casi con la sola eccezione che sia disposta dai genitori,dagli ascendenti in linea retta o dal coniuge,o degli enti che sotto la vigilanza del tutore hanno avuto cura dell’istituito.Il soggetto istituito può godere dei beni a lui assegnati ma non può alienarli. ( art 693 cod.civ.).Vi è una differenza fondamentale secondo la giurisprudenza tra la clausola “si sine liberis decesserit” e il fedecommesso,nella prima manca la doppia istituzione a differenza del fedecommesso.Es della clausola: istituisco erede Tizio, se egli morirà senza figli l’eredità passerà a Sempronio. Capitolo 74 L’acquisto dell’eredità e la rinuncia: La legge fa dipendere l’acquisto dell’eredità da una decisione del chiamato, dall’accettazione dell’eredità art 459 cod.civ.. Quanto a gli effetti si dividono due tipi di accettazione, accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d’inventario.Per effetto della prima si verifica la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, che diventano un patrimonio solo.Perciò l’erede è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche se superino l’attivo che gli perviene dall’eredità.Invece con il beneficio d’inventario non si produce la confusione dei patrimoni.Vi sono vari tipi di modalità di accettazione, accettazione espressa e accettazione tacita. L’accettazione espressa consiste nella esplicita manifestazione della volontà di acquistare l’eredità.Forma e contenuto variano però a seconda che si tratti di accettazione pura e semplice o accettazione con beneficio d’inventario. In quest’ultimo caso l’accettazione deve essere necessariamente fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione art 484 cod.civ. , invece l’accettazione pura e semplice può essere fatta o in un atto pubblico o in una scrittura privata,dichiarando di accettare l’eredità,ovvero assumendo il titolo di erede art 475 comma 1 cod.civ.. L’accettazione dell’eredità devolute alle persone giuridiche, associazioni,fondazioni di enti non riconosciuti, non può farsi che col beneficio d’inventario art 473 cod.civ., la regola non vale per le società, art 473 comma 2 cod.civ..L’obbligatorietà per l’accettazione beneficiata è prevista per i minori e per gli incapaci art 471-472 cod.civ..L’accettazione espressa dell’eredità costituisce un negozio giuridico ed è un actus legitimus.L’accettazione tacita, per l’art 476 cod.civ. l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.La vendita o donazione dei diritti di successione ad un terzo o a un altro chiamato importa accettazione dell’eredità, art 477 cod.civ. e l’art 478 cod.civ.: “ la rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati importa accettazione.”Non si costituiscono invece accettazione tacita dell’eredità la presentazione della denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta essendo adempimenti di contenuto fiscale finalizzati ad evitare l’applicazione di sanzioni. Accettazione presunta:nel caso di accettazione tacita l’acquisto dell’eredità dipende dal compimento di atti che il chiamato avrebbe diritto di fare solo in quanto erede.Quella presunta si ha quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che sono considerati con presunzione assoluta atti di implicita accettazione.Quindi l’acquisto dell’eredità avviene automaticamente in forza della legge o per il solo fatto che si è provveduto ad uno specifico atto imposto dalla legge.Ciò si verifica in caso di donazione, di vendita o cessione di diritti successori, rinunzia dietro corrispettivo a favore di più coeredi. L’accettazione dell’eredità quando determini l’acquisto dei diritti enunciati o liberazione dai medesimi è soggetta a trascrizione .(art 2648 cod.civ.).In caso di accettazione tacita la trascrizione avviene sulla base dell’atto implicante appunto accettazione tacita,qualora esso risulti da una sentenza o da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata.Es: l’erede vende un bene immobile ereditario dichiarando nell’atto di vendita, di avere titolo per alienare il bene in quanto erede. Nel caso previsto dall’art 479 il chiamato che muore senza avere accettato l’eredità trasferisce ai suoi eredi,insieme al suo patrimonio,il diritto di accettarla.Vi è una distinzione tra rappresentazione e trasmissione della facoltà di accettare.Es: Tizio ha due figli A e B , B ha a sua volta due figli M e N. Se B muore dopo Tizio allora B accetterà l’eredità di Tizio e M e N accetteranno l’eredità di B.Il passaggio dell’eredità in questo caso non è automatico, perciò se M e N sono indegni verso B non possono vantare nessuna pretesa verso Tizio.Questo è il caso di trasmissione della facoltà di accettare,al contrario nel caso di rappresentazione se B è premorto a Tizio allora M e N prendono automaticamente il posto di B nei confronti dell’eredità di Tizio, anche se sono indegni verso B. Il diritto di accettare l’eredità è soggetto a prescrizione ordinaria,art 480 cod.civ., decorrente dalla data dell’apertura della successione.Il termine non è suscettibile di interruzione la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato,in caso di istituzione sottoposta a condizione il termine decorre dalla data dell’avveramento della condizione stessa.In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione.Il diritto di accettare dura dieci anni, ne deriva che per esempio se il primo chiamato attendesse 9 anni prima di decidere se accettare o meno e poi rinunciasse il chiamato ulteriore avrebbe un solo anno di tempo per accettare. Il creditore del defunto allo scopo di sapere contro chi può rivolgersi per il pagamento o colui a cui l’eredità è devoluta nel caso che il primo chiamato rinunci.In tal caso si può far ricorso ad un’azione speciale actio interrogatoria,con cui si chiede che l’autorità giudiziaria fissi un termine trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare;si tratta di un’ipotesi di decadenza.( art 481). In applicazione del principio stabilito dall’art 2965 è consentito anche al testatore un termine per l’accettazione dell’eredità.L’accettazione si può impugnare per violenza o dolo, ma non per errore.Per effetto anche dell’acquisto dell’eredità,all’erede si trasmette anche il potere di disporre dei beni ereditari.Egli può quindi alienare tanto i singoli beni quanto il loro complesso ( vendita dell’eredità) art 1542 e 1545.Peraltro l’erede continua a rispondere dei debiti ereditari verso i creditori del defunto: si realizza un accollo cumulativo,tra erede e acquirente, in forza del quale quest’ultimo è obbligato salvo patto contrario in solido con il venditore a pagare i debiti ereditari.Appunto perché la vendita avviene in blocco, l’erede non è tenuto a garanzia per evizione delle regole comuni:egli è tenuto a garantire solo la qualità di erede.Data l’importanza dell’atto è prevista a pena di nullità, la forma scritta anche se il complesso ereditario non contenga beni immobili. Accettazione con beneficio d’inventario: Essa come già detto precedentemente impedisce la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede.Perciò secondo quanto dispone l’art 490 cod.civ.: 1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte,2)l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti,3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada con beneficio d’inventario o vi rinunzi. Il chiamato all’eredità ha la facoltà di giovarsi di beneficio d’inventario che lo preserva dal rischio di pagare i debiti del defunto.La facoltà di accettare con beneficio d’inventario ha carattere personale , si tratta invero di un atto che può significare sfiducia o mancanza di riguardo verso la memoria del defunto e la legge affida esclusivamente al chiamato la valutazione dell’opportunità di ricorrervi.Per evitare che gli incapaci e gli enti incontrino responsabilità per i debiti anche al di la dell’attivo, la legge stabilisce che gli incapaci ,assoluti e relativi , le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti non possono efficacemente accettare un’eredità se non con il beneficio d’inventario.Infatti viene considerata nulla l’accettazione pura e semplice posta in essere anche in forma tacita da un incapace.L’accettazione con beneficio d’inventario esige una forma particolare (dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione), ed è sottoposta anche a un regime particolare di pubblicità notizia,( la dichiarazione inserita nel registro delle successioni conservato presso il tribunale , deve essere trascritta entro un mese nei registri immobiliari) e deve essere preceduta o seguita dall’inventario da redigersi secondo le forme previste dal codice di procedura civ. ,anche la data del compimento dell’inventario deve essere indicata nel registro delle successioni.Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità ed entro i 40 giorni successivi deve se non l’abbia già fatto prima deliberare se accetta o no l’eredità.Trascorso il termine dei tre mesi , o quello eventualmente prorogato senza aver compiuto ossia portato a termine l’inventario o quello di 40 giorni senza che abbia deliberato se accettare o no chiamato è considerato erede puro e semplice. ( per accettazione presunta).( art 485 cod.civ.)Invece il chiamato che non sia in possesso di beni ereditari può fare la dichiarazione di accettazione con benefizio d’inventario fino a quando non sia prescritto il diritto di accettare e poi redigere l’inventario nei tre mesi successivi , se omette tale adempimento è considerato erede puro e semplice.Se invece abbia fatto l’inventario , non preceduto dalla dichiarazione di accettazione ,quest’ultima deve essere