Scarica tesina.lum.3Testo unico - 81-2008 sulla tutela della sicurezza sul lavoro e più Tesine universitarie in PDF di Diritto Sanitario solo su Docsity! Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) Daniele Orciari MODULO 3 MASTER MACOPS - UNIVERSITA’ LUM 17/07/21 INDICE 1. Aspetti generali del decreto legislativo 81/2008.................. a] p:3 2. Ruolo, Norme del Testo Unico ................... p:3 3. Struttura del Testo Unico.............. p.3 4. Analisi delle principali novità contenute nel Testo Unico...........................p4 4.1 Ampliamento del campo di applicazione.................. pi 4.2 Valutazione dei rischi. ............ p.5 4.3 Rafforzamento del ruolo della formazione................... i] p.6 4.4 Rafforzamento delle rappresentanze dei lavoratori in azienda................. p.6 4.5 Riconoscimento dei modelli organizzativi come strumenti di gestione della sicurezza.. .p.6 4.6 -Identificazione di un sistema di prevenzione e protezione..................... p.6 4.7-Revisione del sistema sanzionatorio................ e p.7 4.8-Organi di controllo e vigilanza.......... p.7 5. Punti salienti del Testo unico 81/2008 sul settore sanitario .......................... p.8 6. Conclusioni................. i] p.10 7. Bibliografia e sitografia............... p.ll 4.2 Valutazione dei rischi L'articolo 2 comma q del decreto legislativo 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come:" valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza". La valutazione dei rischi è così lo strumento centrale che partendo dall'analisi dell'ambiente di lavoro e delle fasi lavorative consente di predisporre tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori. Il processo valutativo dei rischi cui sono esposti i lavoratori e articolato in tre fasi consequenziali: fase preliminare, fase di valutazione, fase di attuazione delle misure di prevenzione. La fase preliminare è quella fase di identificazione di tutti i possibili rischi attraverso: la verifica dell'ambiente di lavoro; l’analisi dei processi lavorativi ed organizzativi a cui i lavoratori sono sottoposti; la verifica di tutta la documentazione per assicurare anche le previste condizioni di sicurezza e rispetto delle norme vigenti; l'individuazione attraverso sopralluoghi ed interviste con i quali si verificano eventuali criticità di attrezzature impianti strutture e di tutto’ ciò che può rappresentare una fonte di pericolo. Uno degli aspetti più innovativi è l'attenzione rivolta ai rischi psicofisici cui sono esposti i lavoratori e l’allargamento di quelli legati allo stress da lavoro. La fase di valutazione consiste nella stima di tutti i rischi individuati nella fase preliminare cui potenzialmente sono esposti i lavoratori. La valutazione poi si concretizza nella redazione dell’apposito documento DVR. Il DVR dovrà contenere le individuate misure di prevenzione e protezione utilizzate ed un programma che garantisca un miglioramento della prevenzione nel tempo. La fase di attuazione delle misure di prevenzione e protezione è quella dove si attueranno le misure più idonee di prevenzione e protezione. Le misure di prevenzione e protezione attuate possono, sebbene individuate dalla normativa vigente in corrispondenza di rischi specifici, diversificarsi a seconda del luogo di lavoro e delle fasi lavorative che interessano le singole realtà aziendali. Possiamo dividerle in misure di prevenzione tecnologica, riguardante attrezzature e protezioni collettive / individuali; misure di prevenzione organizzativa, riguardanti informazione e formazione dei Lavoratori, elaborati documentali. Nelle misure di prevenzione tecnologica rientrano gli interventi e le procedure finalizzati alla m in sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature, impianti, vie di Esodo, specifiche direttive lavorative in corrispondenza dell'utilizzo di particolari sostanze pericolose e inoltre fornire le corrette indicazioni sulla sicurezza, attraverso l'uso di cartelli colori segnali luminosi eccetera e predisporre la adeguata segnaletica sui luoghi di lavoro. 4.3 Rafforzamento del ruolo della formazione La formazione è un processo educativo che si trova tra l'informazione e l'addestramento e mira a trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per poter lavorare in sicurezza. L'attività di formazione dei Lavoratori assume quindi un ruolo fondamentale in quanto può indirizzare i comportamenti verso specifiche procedure lavorative che riducono le occasioni di rischio. Tali procedure consistono nel portare a conoscenza dei lavoratori sia i pericoli derivanti dai rischi alle lavorazioni o agli impianti sia l'esistenza del corretto utilizzo dei mezzi di protezione loro forniti. 4.4 Rafforzamento delle rappresentanze dei lavoratori in azienda La figura del RLS è il compito in un'azienda di rappresentare i lavoratori e gli aspetti della loro salute e della loro sicurezza durante gli orari di lavoro nonché di gestire al meglio il rapporto tra i lavoratori stessi, il datore di lavoro e di tutelare le persone durante l'impiego. Sistema di prevenzione e protezione 7 revisione del sistema sanzionatorio 8 organi di controllo e vigilanza. 4.5 Riconoscimento dei modelli organizzativi come strumenti di gestione della sicurezza Secondo l'articolo 30 del testo unico il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica deve essere adottato ed efficacemente attuato curando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi. Le fasi sono: la creazione di un modello organizzativo e la successiva adozione e l’attuazione efficace, al fine di ottenere come prodotto l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa. Un modello è adottato ed efficacemente attuato quando assicura adempimento di tutti gli obblighi normativi vigenti; prevede sistemi di registrazione dell'attività; è conformato secondo un organigramma funzionale con sistema sanzionatorio; quando agisce secondo un autocontrollo sull'effettivo funzionamento dello stesso; contiene procedure di revisione per il miglioramento dello stesso. 4.6 Identificazione di un sistema di prevenzione e protezione L’ articolo 2 del decreto legislativo 81 08, definisce come prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Il testo unico obbliga un'impresa alla creazione di un sistema di prevenzione e protezione basato sulla partecipazione attiva di una serie di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire la salute e la protezione dei lavoratori. Le figure individuate dal testo unico sono: datore di lavoro, dirigenti e preposti, addetti alle emergenze, medico competente, lavoratori, responsabile del sistema di prevenzione e protezione , rappresentante dei lavoratori . I lavoratori sono i destinatari delle tutele previste dalla disciplina. 4.7 Revisione del sistema sanzionatorio Collegato al servizio di prevenzione e protezione ed alla definizione delle responsabilità che in Testo Unico adduce alle figure attive dello stesso, è il sistema sanzionatorio. Il sistema sanzionatorio è l’insieme di sanzioni amministrative e penali che scaturiscono dall’inadempienza di uno degli obblighi sanciti del D. Lgs. 81/08. La violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza determina, infatti, l’attuazione di un apparato sanzionatorio basato sulla contravvenzione. Questo apparato regolamentato nel titolo 1 capo IV e nel titolo XII del decreto legislativo 81/08 è stato succ ivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 numero 106. Con questo decreto 106/2009 Il sistema sanzionatorio è stato revisionato rimodulando gli obblighi e le conseguenti sanzioni in caso di violazione da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli altri soggetti previsti dal sistema di prevenzione e protezione aziendale. Le sanzioni vengono adeguate sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti e proporzionate alle realtà lavorative connotate da rischi particolari. 4.8 Organi di controllo e vigilanza L'organismo di controllo e vigilanza è il protagonista principale del sistema di prevenzione degli illeciti o inadempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Costituisce Infatti indispensabile corollario del modello organizzativo in carenza del quale anche il migliore dei sistemi realizzati potrebbe non essere in grado di evitare le sanzioni. Il controllo interno rappresenta il primo livello di prevenzione attraverso il quale datore di lavoro, dirigenti, preposti e RSPP vigilano affinché vengano rispettate le procedure aziendali e le norme a tutela della sicurezza e prevenzione. Il controllo esterno è affidato a organi competenti per la verifica dell'attuazione delle norme e degli adempimenti in materia di sicurezza. Gli organi di vigilanza che sovraintendono alla corretta applicazione delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro sono stabiliti e regolamentati nell'articolo 13 del decreto legislativo 81/ 08. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda Sanitaria Locale competente per il territorio (ASP in alcune regioni)e per quanto di specifica competenza dal Corpo nazionale dei 7 appropriati processi lavorativi, al fine di ridurre il rischio di esposizione. Un ultimo specifico ambito, esclusivamente dedicato al personale sanitario, lo troviamo nel Titolo X-BIS — Protezione dalle ferite da taglio e da punta. Al riguardo, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, provvedendo in particolare: ad as icurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni; ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro; a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori all'elaborazione delle politiche globali di prevenzione; a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati; a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche. 6. Conclusioni Il testo Unico 81/2008 è caratterizzato da un grande “senso del dovere e di responsabilità” che già a partire dall’articolo 20 prende il nome di “Obblighi dei lavoratori”, i quali devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni. Sebbene nato nel 2008, ha subito moltissime revisioni (ultima gennaio 2020), l’invito quindi è quello di svolgere il proprio lavoro con coscienza, conoscenza, competenza e sicurezza. I primi 3 ingredienti sono fortemente individuali, mentre la sicurezza è legata in maniera indissolubile all’ambiente di lavoro, quindi al datore di lavoro, per cui qualora mancasse, si raccomanda di segnalarlo, tenendo conto che le responsabilità ricadrebbero non solo sul datore di lavoro, ma anche sullo stesso dipendente, qualora appunto omettesse di segnalare eventuali disservizi o difformità. Di recente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in considerazione delle varie modifiche, via via apportate al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza e introdotte per contenere l'emergenza epidemiologica negli ambienti di lavoro, ha provveduto a modificare e aggiornare il D.Lgs. 81/2008. Fra le modifiche apportate si segnala in particolare l’introduzione della lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 del Ministero della Salute dove sono fornite le indicazioni operative riguardo le attività del medico competente per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. 10 7. Bibliografia e sitografia [1] Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza Autori: Guariniello Raffaele. Data di pubblicazione: 2020 [2] Sicurezza sul lavoro 2020. Manuale normo-tecnico di A. Rotella BI https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e- sicurezza.aspx 11