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concetti fondamentali
Tipologia: Appunti
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Cultura giusfilosofica del XVII secolo, alla base del diritto.
Questa corrente postula l’esistenza in assoluto di un complesso sistema di regole autoevidenti di giustizia e di valori etico-sociali universali ( diritto naturale ) che hanno il loro costante fondamento nella natura razionale dell’uomo.
La teoria del diritto naturale emerge con la diffusione dell’opera di Grozio da cui derivano le grandi correnti filosofiche e politiche di Hobbes e Locke. Secondo Grozio normalmente gli uomini tendono a relazionarsi gli uni con gli altri; questa universale tabula di regole extra-legali della convivenza umana, che in quanto naturali sono necessariamente razionali e in quanto universali sono valide per l’interno genere umano, si contrappone con l’alta giustizia menzionata in precetti scritti nei vari diritti positivi, la quale è invece un prodotto della storia e della volontà del singolo legislatore.
Se il diritto naturale è un’idea antichissima esso raggiunge la sua maturità solo nel mondo post- medievale del 1600.
Il diritto naturale in Grozio
Nelle opere di Grozio emergono alcune questioni rilevanti:
L’opera più importante più importante per la definizione della dottrina giusnaturalistica è il “De iure belli ac pacis” ; qui l’impostazione dottrinale muta significativamente rispetto all’opera che l’aveva preceduta ( De iure predae ) e risulta caratterizzata dal riconoscimento di un’autonoma razionalità umana e di un sapere modernamente laico.
Nella parte introduttiva dell’opera si pone l’obbiettivo di discutere la natura e l’origine di quel diritto che regola i rapporti tra le nazioni e i governi. L’autorità esercitata dagli stati non può fondarsi su un uso arbitrario della forza. La soluzione moderna offerta da Grozio è data dal considerare l’uomo un animale in cerca di vita sociale, una vita ordinata secondo le norme della propria ragione da condividere con gli esseri della sua specie. Ciò viene definito “ appetitus societatis”.
La prima legge di natura sta nel fatto che l’appetitus societatis si presenta come negatore della tendenza utilitarista a fondamento del vivere civile.
L’uomo non ricerca il proprio utile ma la domesticità, cioè la tendenza a vivere in comunità. L’uomo in quanto essere dotato di ragione è capace di individuare quei principi generali che devono essere a fondamento del proprio vivere comune, favorendo l’espressione della naturale socievolezza. In questo risiede la nozione soggettiva del diritto propria del giusnaturalismo
moderno. Il diritto è quindi funzionale a regolamentare l’istinto alla socievolezza insito nella natura umana.
Che cos’è la ragione umana? Secondo Grozio è la capacità dell’uomo di pensare e agire secondo principi generali. La ragione è in grado dunque di assumere una funzione deliberativa: individua l’atto concreto e lo inserisce nella fattispecie più generale; è in grado di costruire un codice fondato sulla razionalità.
Il riconoscimento dell’autonoma personalità dell’uomo e della ragione rende i diritti naturali veri a prescindere dall’esistenza di Dio F 0E 0approccio laico
Non vi è uomo senza razionalità ma neppure senza socievolezza. Razionalità e socievolezza sono congiunti. Se la socievolezza ha bisogno della ragione per essere preservata, il riconoscimento retto dalla ragione si ha nell’istituzione di un’organizzazione civile che consenta una vita comune pacifica.
Il primo effetto della rivoluzione giuridico-politica giusnaturalista è il disconoscimento della forza come fonte della sovranità e dell’autorità; e ciò determina un rovesciamento della piramide sociale.
Il secondo effetto è il richiamo alla ragione a prescindere da ogni relazione con il divino.
Il terzo effetto è il riconoscimento di alcuni diritti individuali che nessuno potrà mai negare senza trovarsi in contrapposizione con il diritto naturale F 0E 0 proprietà monistica del diritto naturale: il diritto è uno, immutabile ed eterno.
Il quarto effetto è dunque la ricomposizione del diritto partendo dai diritti individuali; il diritto può regolare i rapporti tra gli stati sia nel micro che nel macro quindi l’utile non è solo quello immediato di una specifica nazione,ma proprio dell’umanità in generale.
Ne consegue la possibilità di comparare diritti civili tra loro, e come il diritto positivo, derivato da quello naturale, mira a preservare la socievolezza tra gli individui di una comunità, così il diritto internazionale dovrebbe mirare a preservare la socievolezza anche tra i popoli della comunità umana.
In tal modo il diritto naturale è assunto da Grozio come termine di giudizio per la validità del diritto positivo.
La norma naturale (quella vera) sta dietro e sopra la norma positiva (quella che noi vediamo). Possiamo dire che è lo stesso diritto naturale a presupporre l’istituzione di una società civile organizzata, mediante l’estensione del modello contrattualistico all’idea dello stato.
Il diritto naturale si pone al di sopra dello stesso sovrano. I soggetto comune risulta titolare di una sovranità astratta: chi governa è subordinato allo stato. Dunque il governatore esercita la sovranità ma non la detiene, l’obbligazione consensuale è pertanto il fondamento di validità dell’istituto giuridico e del limite del suo esercizio. Ma anche di quello politico e economico.
Il contratto come espressione di un consenso libero e informato rappresenta il nesso centrale su cui i diversi aspetti della vita sociale sono costruiti. La moderna dottrina Europea del XVII secolo, secondo la quale il diritto naturale è per antonomasia un diritto conforme alla ragione e alla tendenze socievoli dell’uomo, è dunque uno dei più importanti risultati cui perviene l’innovamento del pensiero filosofico-scintifico.
Nell’opera di Grozio, in conclusione, sono già quasi tutti preannunciati gli elementi speculativi più maturi del giusnaturalismo successivo: