Anteprima parziale del testo
Scarica Accesso documentale, civico e generalizzato e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity!
1. Accesso Documentale (L. 241/1990) Finalità: Questo tipo di accesso è finalizzato alla tutela di un interesse giuridico specifico del richiedente. È uno strumento di difesa o conoscenza nell'ambito di un procedimento amministrativo che lo riguarda. Chi può richiederlo: Può richiederlo chiunque dimostri un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che si vuole visionare o di cui si vuole estrarre copia. Ad esempio, un cittadino che vuole conoscere gli atti di un procedimento edilizio che riguarda la sua proprietà. Oggetto: Riguarda i documenti amministrativi relativi a un determinato procedimento o a un'attività specifica dell'amministrazione. Non è preordinato a un controllo generalizzato. Motivazione: La richiesta deve essere motivata, specificando l'interesse giuridicamente rilevante che giustifica l'accesso. Normativa di riferimento: Art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. Costi: L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copie può essere subordinato al rimborso del costo di riproduzione e, in alcuni casi, al bollo. 2. Accesso Civico (o "semplice") (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 1) Finalità: Questo tipo di accesso serve a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni. È un rimedio alla mancata pubblicazione di dati, informazioni o documenti che per legge dovrebbero essere disponibili sui siti istituzionali. Chi può richiederlo: Chiunque può richiederlo, senza necessità di dimostrare un interesse specifico. Oggetto: Riguarda esclusivamente i dati, le informazioni o i documenti per i quali esiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), ma che non sono stati pubblicati o sono incompleti. Motivazione: La richiesta non richiede motivazione. Basta indicare il dato, l'informazione o il documento che si ritiene debba essere pubblicato e non lo è. generalizzato può essere negato o differito solo in presenza di specifici limiti relativi alla tutela di interessi pubblici (es. sicurezza pubblica, relazioni internazionali, ordine pubblico, segreto di Stato) o privati (es. protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali). Questi limiti sono espressamente previsti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013. Normativa di riferimento: Art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Costi: Il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali.