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Accesso Civico Semplice, Generalizzato e Accesso Documentale: Guida Completa, Dispense di Diritto Amministrativo

appunti per legge n.241 del 1990

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 25/02/2019

VeronicaMoroni
VeronicaMoroni 🇮🇹

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Accesso civico semplice, generalizzato e Accesso
documentale
Cos'è l'accesso civico
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come
modicato dal D.Lgs. 97/2016.
Si distingue in:
Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza
indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione
documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione;
Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza
indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del
D.Lgs.33/2013.
Cos'è l'accesso documentale
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22
della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e
informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di
pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse
diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va
presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e
deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi
eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Come esercitare l'accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L'istanza di accesso civico identica i dati, le informazioni o i documenti
richiesti e NON richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per posta elettronica certicata e presentata
alternativamente ad uno dei seguenti uici:
all'Uicio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
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Accesso civico semplice, generalizzato e Accesso

documentale

Cos'è l'accesso civico

L'accesso civico è un diritto introdotto dall' art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Si distingue in:

  • Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ;
  • Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

Cos'è l'accesso documentale

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Come esercitare l'accesso civico

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e NON richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per posta elettronica certificata e presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  • (^) all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
  • all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
  • al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione OBBLIGATORIA

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Procedura operativa

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione individua i soggetti controinteressati cui comunica l'avvenuta richiesta di accesso civico. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale periodo, l'amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Esclusioni e limiti all'accesso civico (art. 5-bis)

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; a sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in