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spiegazione delle accise in diritto tributario
Tipologia: Dispense
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Imposta indiretta a riscossione mediata, pagata cioè dai produttori o dai commercianti, che colpisce determinati beni (oli minerali, energia elettrica, alcolici, tabacchi) al momento della produzione o del consumo ( ➔imposta di fabbricazione). Il soggetto passivo è il produttore o il venditore, mentre il soggetto inciso dall’imposta è il consumatore finale del bene, dal momento che l’onere del tributo viene in genere traslato in avanti sul prezzo di vendita. L’a. è un’imposta monofase e può essere applicata sulle imprese produttrici del bene o, più frequentemente, su quelle che commercializzano un determinato prodotto, in modo da non creare distorsioni tra le merci nazionali e quelle importate. L’imposta grava sulla quantità dei beni prodotti e si esprime in termini di aliquote commisurate all’unità di misura (volume, peso) del bene; per es., nel caso dei prodotti energetici, si hanno aliquote rapportate al litro per la benzina e il gasolio, al kilo per gli oli combustibili o gpl, al metro cubo per il metano, ai kilowattora per l’energia elettrica, al litro anidro, cioè all’unità di volume al netto dell’acqua, per gli alcolici. L’a. concorre a formare il valore delle merci e rappresenta un costo indefinibile per il consumatore finale, sul quale grava successivamente l’IVA. L’a. rappresenta la più antica forma di imposizione. In Italia, la prima a. sui carburanti fu introdotta da Mussolini nel 1935, per finanziare la guerra coloniale in Africa; i governi successivi hanno poi utilizzato tale tributo per fronteggiare diverse emergenze. Le a. più importanti nel nostro Paese sono quelle relative ai prodotti energetici, all’energia elettrica, agli alcolici e ai tabacchi. ARMONIZZAZIONE DELLE ACCISE IN AMBITO COMUNITARIO Le a. costituiscono una fonte importante di entrata per il bilancio di ogni Paese, motivo per il quale norme particolari ne regolano l’applicazione nell’ambito comunitario. Nel 2010, le a. hanno rappresentato in Italia quasi il 5% delle entrate tributarie. Per una corretta instaurazione del mercato unico europeo, si è proceduto all’armonizzazione della normativa in materia di accise. Ciò ha riguardato la struttura del tributo, unificando le modalità di gestione e di controllo e assicurando così la libera circolazione delle merci sul territorio dell’Unione Europea. Poiché l’a. grava principalmente su prodotti agricoli, energetici e di larghissimo consumo, che dipendono dalla costituzione del territorio e dalla sua collocazione geografica, l’armonizzazione non è stata completa: sono i singoli Paesi, infatti, a decidere su quali prodotti applicare l’imposta e con quale aliquota.
Oltre a essere un’importante leva in campo tributario, le a. consentono ai policy makers anche una forma di intervento diretto su singoli settori dell’economia (industriale, energetico, sanitario, sociale, dei trasporti e dell’agricoltura). Quindi, se da un lato è stato necessario disciplinare il settore con norme europee applicabili su tutto il territorio dell’Unione, dall’altro, nel rispetto delle diverse caratteristiche territoriali, sono stati salvaguardati gli interessi dei singoli Stati. Ognuno di essi conserva ampia possibilità di manovra sulle a., in attuazione anche del principio di sussidiarietà.