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Esempio di Parere di diritto tributario, Giurisprudenza IV anno
Tipologia: Esercizi
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PARERE
TIZIO ha ricevuto la notifica da parte del competente Ufficio controlli dell’Agenzia delle Entrate di un avviso di rettifica della dichiarazione IVA emesso a seguito di segnalazioni della Guardia di finanza concernente dati e notizie acquisite nel corso di una verifica fiscale nei confronti di altro contribuente. Non essendo stata allegata detta segnalazione all'atto impositivo, né essendo la stessa altrimenti conosciuta, l'interessato vorrebbe sapere se siffatto procedimento è legittimo e gli eventuali mezzi di tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive. Nel procedere con l’esame di siffatta situazione appare anzitutto opportuno chiarire il concetto di “Verifica Fiscale”. Come ben noto, l’Agenzia delle Entrate è chiamata a svolgere un’attività di controllo al fine di verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Uno degli strumenti di controllo utilizzabili è appunto la “verifica fiscale”, disciplinata in maniera chiara e compiuta dai seguenti articoli:
della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. L'art appena citato, richiama esplicitamente L’articolo 3 L. 241/1990, il quale nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone espressamente che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama”. Tale disposizione stabilisce dunque la regola secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad altri elementi di fatto risultanti da altri atti e documenti, subordinando però la legittimità della motivazione alla condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (Cassazione sentenza 6914/2011). Dallanalisi dei suddetti articoli emerge quindi come nel procedimento tributario la motivazione di qualsiasi atto impositivo ha lo scopo non solo di delimitare l’ambito delle ragioni che l’Ufficio pone a supporto della propria tesi ma consente allo stesso tempo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa. In virtù di tali considerazioni, nonché dell’articolo 42 comma 3 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, secondo cui: “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione si cui al presente articolo ed ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma”, al contribuente Tizio è riconosciuta la possibilità di impugnare l’atto impositivo eccependo la nullità dello stesso per mancata allegazione delle segnalazione poste in essere dalla Guardia di Finanza. Ai sensi dell’articolo 61 comma 2 DPR 29 settembre 1973 n. 600 “la nullità dell’accertamento ai sensi del terzo comma dell’articolo 42, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado”. Dunque, il vizio dell’avviso di accertamento, rappresentato in questo caso dal difetto di motivazione , deve formare oggetto di specifico ricorso da proporre entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 giorni. Tuttavia ancor prima di procedere con il ricorso, al contribuente è riconosciuta la possibilità di inviare all’Amministrazione finanziaria un’istanza in autotutela, al fine di chiedere l’annullamento dell’atto emesso nei suoi confronti sulla base dei motivi sopra citati. L’autotutela rappresenta infatti lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione, riconoscendo di aver commesso un errore nell’emissione di un atto può correggerlo autonomamente. Essendo però l’autotutela una facoltà discrezionale dell’amministrazione, la presentazione dell’istanza non sospende i termini per la proposizione del ricorso.