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Parere di diritto tributario, Esercizi di Diritto Tributario

Esempio di Parere di diritto tributario, Giurisprudenza IV anno

Tipologia: Esercizi

2019/2020

Caricato il 05/10/2020

nicolea-pisegna
nicolea-pisegna 🇮🇹

4.3

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PARERE
PROVA 1
TIZIO ha ricevuto la notifica da parte del competente Ufficio controlli dell’Agenzia delle
Entrate di un avviso di rettifica della dichiarazione IVA emesso a seguito di segnalazioni
della Guardia di finanza concernente dati e notizie acquisite nel corso di una verifica fiscale
nei confronti di altro contribuente.
Non essendo stata allegata detta segnalazione all'atto impositivo, né essendo la stessa
altrimenti conosciuta, l'interessato vorrebbe sapere se siffatto procedimento è legittimo e gli
eventuali mezzi di tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.
Nel procedere con l’esame di siffatta situazione appare anzitutto opportuno chiarire il
concetto di “Verifica Fiscale”. Come ben noto, l’Agenzia delle Entrate è chiamata a svolgere
un’attività di controllo al fine di verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari
da parte del contribuente. Uno degli strumenti di controllo utilizzabili è appunto la “verifica
fiscale”, disciplinata in maniera chiara e compiuta dai seguenti articoli:
Art 52 DPR 26 Ottobre 1972 n.633
Art 33 DPR 29 Settembre 1973 n.600
Art 12 Legge 27 Luglio 2000 n. 212
Analizzando tali disposizioni si evince come la “verifica fiscale” debba essere effettuata
qualora sussista una necessità effettiva di procedere al controllo.
Quando viene iniziata la verifica fiscale, il contribuente ha sempre diritto di essere
informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà
di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in
occasione delle verifiche.
Le verifiche fiscali devono essere effettuate durante l’orario ordinario di esercizio delle
attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle
attività stesse, salvo casi eccezionali ed urgenti che devono essere adeguatamente motivati
e documentati. Occorre infine ricordare che nello svolgimento delle attività di verifica, gli
operatori sono chiamati a redigere degli atti attraverso i quali si dia conto di ciò che viene
fatto giornalmente (sono questi processi verbali giornalieri ai quali segue un processo
verbale conclusivo).
Procedendo con l’esame del caso, si evince come il procedimento di accertamento eseguito
dall’Ufficio controlli dell’Agenzia delle Entrate sia da ritenere illegittimo, per carenza di
motivazione, e ciò in quanto i dati e le notizie acquisite dalla Guardia di Finanza nel corso di
una verifica fiscale presso altro contribuente, che hanno portato ad una segnalazione sulla
situazione fiscale del contribuente Tizio, non sono stati allegati nell’atto impositivo.
A tale conclusione si giunge anzitutto facendo riferimento All’articolo 7 della 212/2000,
rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti il quale prevede che : Gli atti
dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3
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PARERE

PROVA 1

TIZIO ha ricevuto la notifica da parte del competente Ufficio controlli dell’Agenzia delle Entrate di un avviso di rettifica della dichiarazione IVA emesso a seguito di segnalazioni della Guardia di finanza concernente dati e notizie acquisite nel corso di una verifica fiscale nei confronti di altro contribuente. Non essendo stata allegata detta segnalazione all'atto impositivo, né essendo la stessa altrimenti conosciuta, l'interessato vorrebbe sapere se siffatto procedimento è legittimo e gli eventuali mezzi di tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive. Nel procedere con l’esame di siffatta situazione appare anzitutto opportuno chiarire il concetto di “Verifica Fiscale”. Come ben noto, l’Agenzia delle Entrate è chiamata a svolgere un’attività di controllo al fine di verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Uno degli strumenti di controllo utilizzabili è appunto la “verifica fiscale”, disciplinata in maniera chiara e compiuta dai seguenti articoli:

  • Art 52 DPR 26 Ottobre 1972 n.
  • Art 33 DPR 29 Settembre 1973 n.
  • Art 12 Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Analizzando tali disposizioni si evince come la “verifica fiscale” debba essere effettuata qualora sussista una necessità effettiva di procedere al controllo. Quando viene iniziata la verifica fiscale, il contribuente ha sempre diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Le verifiche fiscali devono essere effettuate durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, salvo casi eccezionali ed urgenti che devono essere adeguatamente motivati e documentati. Occorre infine ricordare che nello svolgimento delle attività di verifica, gli operatori sono chiamati a redigere degli atti attraverso i quali si dia conto di ciò che viene fatto giornalmente (sono questi processi verbali giornalieri ai quali segue un processo verbale conclusivo). Procedendo con l’esame del caso, si evince come il procedimento di accertamento eseguito dall’Ufficio controlli dell’Agenzia delle Entrate sia da ritenere illegittimo, per carenza di motivazione, e ciò in quanto i dati e le notizie acquisite dalla Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale presso altro contribuente, che hanno portato ad una segnalazione sulla situazione fiscale del contribuente Tizio, non sono stati allegati nell’atto impositivo. A tale conclusione si giunge anzitutto facendo riferimento All’articolo 7 della 212/2000, rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti “ il quale prevede che : “ Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3

della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. L'art appena citato, richiama esplicitamente L’articolo 3 L. 241/1990, il quale nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone espressamente che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama”. Tale disposizione stabilisce dunque la regola secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad altri elementi di fatto risultanti da altri atti e documenti, subordinando però la legittimità della motivazione alla condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (Cassazione sentenza 6914/2011). Dallanalisi dei suddetti articoli emerge quindi come nel procedimento tributario la motivazione di qualsiasi atto impositivo ha lo scopo non solo di delimitare l’ambito delle ragioni che l’Ufficio pone a supporto della propria tesi ma consente allo stesso tempo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa. In virtù di tali considerazioni, nonché dell’articolo 42 comma 3 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, secondo cui: “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione si cui al presente articolo ed ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma”, al contribuente Tizio è riconosciuta la possibilità di impugnare l’atto impositivo eccependo la nullità dello stesso per mancata allegazione delle segnalazione poste in essere dalla Guardia di Finanza. Ai sensi dell’articolo 61 comma 2 DPR 29 settembre 1973 n. 600 “la nullità dell’accertamento ai sensi del terzo comma dell’articolo 42, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado”. Dunque, il vizio dell’avviso di accertamento, rappresentato in questo caso dal difetto di motivazione , deve formare oggetto di specifico ricorso da proporre entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 giorni. Tuttavia ancor prima di procedere con il ricorso, al contribuente è riconosciuta la possibilità di inviare all’Amministrazione finanziaria un’istanza in autotutela, al fine di chiedere l’annullamento dell’atto emesso nei suoi confronti sulla base dei motivi sopra citati. L’autotutela rappresenta infatti lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione, riconoscendo di aver commesso un errore nell’emissione di un atto può correggerlo autonomamente. Essendo però l’autotutela una facoltà discrezionale dell’amministrazione, la presentazione dell’istanza non sospende i termini per la proposizione del ricorso.