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Conflitto tra Stati Membri e UE: Garanzia antilaterale dei Diritti Fondamentali, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Il rapporto tra i rispettivi ordinamenti giuridici degli Stati Membri e dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla garanzia dei diritti fondamentali. della logica di contrapposizione tra l'ordinamento nazionale e quello europeo, le limitazioni alla sovranità nazionale, la tutela dei diritti fondamentali a livello europeo e il criterio di specialità. Viene inoltre analizzato il concetto di fonti del diritto e il problema della legittimazione del potere politico.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 16/11/2022

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wefatouima 🇮🇹

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DIRITTO PUBBLICO IN EUROPA 14/10/2021
Lezione 7
Sistema delle fonti; principalmente dell’UE quali sono e come producono effetti nel nostro
ordinamento.
Rapporto tra stati membri rapporto molto incentrato sull’integrazione dei rispettivi ordinamenti
buona parte dei rapporti sono rapporti che si instaurano e si regolano secondo modalità secondo
cui i rispettivi ordinamenti giuridici si integrano/scontrano tra di loro; a livello di regole giuridiche
di ciascuno stato e le regole giuridiche prodotte dall’UE si regolano tra di loro, si combinano e
quale prevale sull’altra rapporto di amore/odio ( tra ordinamento stati e ordinamento UE: logica
di contrapposizione) gli stati nazionali quando nascono, hanno l’ambizione di essere stati sovrani,
che non riconoscono altro ente superiore a se’, concetto di integrazione europea mette in
discussione la sovranità di essi limitazioni non trascurabili della propria sovranità, lo Stato accetta
una giurisdizione sovranazionale, questo porta ad una tensione che si riversa sulle fonti del diritto.
Dottrina dei controlimiti identità nazionale che non può essere pregiudicata da altro diritto, in
questo caso sovranazionale; gli stati cercano di arginare questa espansione dell’”altro” sul proprio
ordinamento. (Decisione della corte polacca Costituzione prevale e non può essere messa in
discussione da quella dell’UE che vuole garantire certi standard)
Garanzia dei diritti fondamentali le costituzioni nazionali, tra i loro contenuti caratterizzanti
contiene un catalogo di diritti fondamentali, è compito attribuito all’organo di garanzia (corte
costituzionale) la tutela dei diritti fondamentali, così come scritti nelle loro costituzioni cuore
della giustizia costituzionale.
Originariamente l’UE, nasceva con degli obiettivi molto limitati costituzione di un mercato unico
ob. Economico circolazione persone, merci, capitali e servizi; poi con il passare del tempo, si sono
ampliate le competenze dell’UE, da organo di carattere settoriale a generale. Si iniziò ad
interrogarsi se l’UE dovesse tutelare i diritti fondamentali, aprendo il processo di riconoscimento
dei diritti fondamentali anche all’UE, arrivando alla costituzione della carta dei diritti fondamentali
dell’UE ≠CEDU (convenzione europea dei diritti umani) Questa carta dei diritti fondamentali,
proclamata nel 2001, ma rimase sempre un poi nell’ombra, ma con il trattato di Lisbona nel 2007,
entrata in vigore nel 2009, venne finalmente recepita dai trattati dell’UE; entrò così nel diritto
dell’UE.
Oggi troviamo una concorrenza sulla garanzia dei diritti fondamentali, perché oltre al catalogo dei
diritti fondamentali dei vari stati membri, abbiamo anche un catalogo di diritti fondamentali a
livello dell’UE. la medesima legge fatta dal Parlamento può essere in contrasto sia alla
costituzione quanto con la carta dei d. fondamentali doppia pregiudizialità: non deve risolvere
solo la questione di incostituzionalità, situazione più complessa invece..
DIRITTO e FONTI del diritto.
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DIRITTO PUBBLICO IN EUROPA 14/10/ Lezione 7 Sistema delle fonti; principalmente dell’UE quali sono e come producono effetti nel nostro ordinamento. Rapporto tra stati membri rapporto molto incentrato sull’integrazione dei rispettivi ordinamenti buona parte dei rapporti sono rapporti che si instaurano e si regolano secondo modalità secondo cui i rispettivi ordinamenti giuridici si integrano/scontrano tra di loro; a livello di regole giuridiche di ciascuno stato e le regole giuridiche prodotte dall’UE si regolano tra di loro, si combinano e quale prevale sull’altra rapporto di amore/odio ( tra ordinamento stati e ordinamento UE: logica di contrapposizione) gli stati nazionali quando nascono, hanno l’ambizione di essere stati sovrani, che non riconoscono altro ente superiore a se’, concetto di integrazione europea mette in discussione la sovranità di essi limitazioni non trascurabili della propria sovranità, lo Stato accetta una giurisdizione sovranazionale, questo porta ad una tensione che si riversa sulle fonti del diritto. Dottrina dei controlimiti identità nazionale che non può essere pregiudicata da altro diritto, in questo caso sovranazionale; gli stati cercano di arginare questa espansione dell’”altro” sul proprio ordinamento. (Decisione della corte polacca Costituzione prevale e non può essere messa in discussione da quella dell’UE che vuole garantire certi standard) Garanzia dei diritti fondamentali le costituzioni nazionali, tra i loro contenuti caratterizzanti contiene un catalogo di diritti fondamentali, è compito attribuito all’organo di garanzia (corte costituzionale) la tutela dei diritti fondamentali, così come scritti nelle loro costituzioni cuore della giustizia costituzionale. Originariamente l’UE, nasceva con degli obiettivi molto limitati costituzione di un mercato unico ob. Economico circolazione persone, merci, capitali e servizi; poi con il passare del tempo, si sono ampliate le competenze dell’UE, da organo di carattere settoriale a generale. Si iniziò ad interrogarsi se l’UE dovesse tutelare i diritti fondamentali, aprendo il processo di riconoscimento dei diritti fondamentali anche all’UE, arrivando alla costituzione della carta dei diritti fondamentali dell’UE ≠CEDU (convenzione europea dei diritti umani) Questa carta dei diritti fondamentali, proclamata nel 2001, ma rimase sempre un poi nell’ombra, ma con il trattato di Lisbona nel 2007, entrata in vigore nel 2009, venne finalmente recepita dai trattati dell’UE; entrò così nel diritto dell’UE. Oggi troviamo una concorrenza sulla garanzia dei diritti fondamentali, perché oltre al catalogo dei diritti fondamentali dei vari stati membri, abbiamo anche un catalogo di diritti fondamentali a livello dell’UE.  la medesima legge fatta dal Parlamento può essere in contrasto sia alla costituzione quanto con la carta dei d. fondamentali doppia pregiudizialità: non deve risolvere solo la questione di incostituzionalità, situazione più complessa invece.. DIRITTO e FONTI del diritto.

Che cos’è il diritto? E’ la forma tradizionale attraverso cui si esprime il potere politico, è la voce, il mezzo, lo strumento. P. politico, potere che dispone come monopolio legittimo della forza p. politico definito tradizionalmente anche come forma di potere sociale, potere con capacità di influenzare le scelte altrui:  economico: potere in grado di influenzare ed indirizzare i comportamenti altrui attraverso regole e meccanismi del mercato.  culturale: chi dispone di determinate conoscenze, capace di influenzare chi non ne dispone  politico: il potere di determinare e i comportamenti altrui attraverso l’uso legittimo della forza potere concentrato nello Stato. (con comparsa stati nazionali, prima concentrato nell’organo feudale) Potere eco > politico nell’orientare comportamento degli Stati. Una delle voci attraverso cui il potere politico si manifesta è il DIRITTO, il potere deve esprimersi attraverso forme proprie del diritto stesso  diritto nasce per porre un limite ai vari poteri ma ciò nel caso del p. politico è un limite perché il diritto è la voce del p. politico, serve un potere politico disposto a limitarsi. Il sistema delle fonti è l’insieme delle regole generali che ci dicono come in un determinato ordinamento si produce il diritto; insieme delle regole che dovrebbero disciplinare il p. politico nel momento in cui produce il diritto. Il sistema delle fonti non è un sistema di regole immutabili ma è piuttosto fluido, instabile ma ciò per una semplice ragione se queste regole sono anch’esse regole di diritto, il sistema delle fonti riflette chi sta dietro il diritto, il potere politico, di conseguenza questo sistema riflette come il p. politico è organizzato in un determinato ordinamento e in determinato momento  le regole in un ordinamento cambiano, non sono sempre le stesse e cambiando di conseguenza cambia anche l’ordinamento delle fonti  Il sistema delle fonti riflette la forma di Stato e la sua forma di governo assunte dall’ordinamento in un dato momento. Rapporto sistema delle fonti con forma di stato passaggio da forma di stato liberale a sociale/costituzionale (costituzioni rigide del dopoguerra): frattura profonda che ha determinato una trasformazione. Nello stato liberale, la caratteristica fondamentale è quella che in questo stato si affermano i Parlamenti (censuali); quindi la borghesia stabiliva “leggi giuste” per l’intera società (principio della generalità ed astrattezza delle leggi) Forma di Stato che poneva al centro del sistema la legge parlamentare, regimi con costituzioni flessibili (e costituzioni che potevano essere modificate s. statuto albertino) tutto il diritto era prodotto e si identificava con la legge. Sistema delle fonti molto semplice, incentrato da una sola legge, quella prodotta dal parlamento, unica fonte e senza limiti, anche perché questa legge poteva prevalere sulla Costituzione. Cosa succede con le costituzioni del II Dopoguerra e con l’avvento dello stato sociale? Le costituzioni da flessibili diventano rigide, estensione del suffragio diventando universale, uguaglianza sostanziale. Le costituzioni non solo diventano rigide ma si arricchiscono i contenuti, prima le costituzioni riconoscevano solo diritti di libertà, in capo all’individuo astratto, indipendentemente della condizione dell’individuo (es. diritto di proprietà).

Questa piccola fluidità permette che la forma di governo parlamentare possa funzionare anche a costituzione invariata. Forma parlamentare a trazione parlamentare: in concreto quella forma di governo esalta il ruolo del Parlamento che per varie ragioni si sente forte, viceversa il governo si sentirà più debole che si sentirà minacciato dalla possibilità di sfiducia, baricentro che si sposta al Parlamento; ciò funziona solo se nel Parlamento ci sono partiti forti e solidi che riescono a indirizzare le scelte. Forza parlamentare a trazione del governo: i governi si sentono forti nei confronti del Parlamento e sono loro che tengono sotto scacco il Parlamento, ciò capita quando il governo è retto da una maggioranza solida, non sempre, ma retto da un forte consenso; istituto della questione di fiducia governo che presenta disegno di legge e governo minaccia di dimissioni al Parlamento in caso di voto contrario, il Parlamento di fronte ad una possibile crisi di governo, si ritrova ad accogliere la proposta del Governo baricentro del sistema a favore del governo. In concreto queste due trazioni dimostrano come nella forma di governo parlamentare ci possa essere uno sbilanciamento della quota del potere politico, questa trazione si rifletterà sul sistema delle fonti. Anni 60’ del ‘900 baricentro a favore del Parlamento, sistema elettorale di tipo proporzionale, ha generato un sistema di partiti strutturati e molto forti che avevano consolidato l’idea che il Parlamento fosse il motore del sistema parlamento luogo naturale dove dovevano essere assunte le decisioni politiche fondamentali ed a esso si contrapponeva una debolezza dei governi. (un parlamento forte si ritroverà a scegliere un Presidente del consiglio medio-debole per poterlo tenere sotto controllo) In questo decennio, la legge parlamentare era ancora considerata la fonte principale del sistema. (1970 legge sul divorzio, 71 legislazione dei lavoratori ecc..) Sul finire degli anni ’80, cambiò il clima, si affacciò l’idea che non servisse più avere un parlamento rappresentativo di tutte le forze politiche ma servisse un governo forte in grado di prendere decisioni rapide; e quell’assetto (a trazione parlamentare) non era più in grado di sostenere il passo con i tempi, presa delle decisioni troppo lunghe e lente. Spostamento del baricentro al governo, organo in grado di prendere decisioni rapide ed efficaci riforma voluta principalmente dal partito socialista per il rafforzamento dell’esecutivo 1983  referendum elettorale: ci si è accorti che facendo un’opera di ritaglio alla legge del Senato non sarebbe più stato una legge proporzionale ma maggioritario sistema maggioritario in cui conta chi ottiene più voti, i partiti si alleano prima e indicano già prima del voto, chi sarà il Presidente del Consiglio, di quella determinato lista elettorale. Quei governi ricevono una qualche indiretta legittimazione popolare poiché si sa già chi sarà il Presidente del Consiglio che a volte accennava a quale sarebbe stata la sua squadra di magistrati questi sistemi generano sistemi più forti.  cresce la produzione normativa tramite da atti in forza di legge, decreti legge, prodotti dal governo e una sostanziale diminuzione degli atti formali ordinari prodotti dal Parlamento. Ciò portò però negli anni ’90 ad un abuso dei decreti-legge che restano sempre atti straordinari  trasformazione della forma del governo debolezza dell’organo parlamentare rispetto a governi che sono più forti. Anche oggi le fonti sono principalmente fatte dai governi.

LEZIONE 8 15/10/

LA NORMA GIURIDICA.

E’ l’unità minima del diritto, ciò che è prodotto dalle fonti del diritto. Che cos’è una norma giuridica? E’ innanzitutto una proposizione, un insieme di parole dotate di un certo significato. E’ fondamentale distinguere tra proposizioni descrittive e prescrittive.  Proposizioni descrittive: enunciati che hanno uno scopo descrittivo; descrivere ciò che accade intorno a noi, principalmente ciò che accade in natura e che noi possiamo verificare in qualche modo (es. le leggi fisiche, quelle che descrivono forze e fenomeni naturali e che posso verificarla attraverso una prova sperimentale quindi posso validarla es. legge di gravità, faccio cadere una penna e vedo se cade oppure no) Oggetto a cui si rivolgono realtà che ci circonda, riguardano l’essere. NB. Anche se quella legge viene ritenuta vera, non è detto che continui ad esserlo anche nel tempo, perché i mutamenti che ci possono essere all’interno di quella società, quella legge può diventare falsa ciò però non deve andare ad inficiare la natura di quella proposizione era vera in quel determinato contesto. (Es. da sistema tolemaico a copernicano)  Proposizioni prescrittive: enunciati che ambiscono ad orientare, incidere sui comportamenti umani (es. cartello di divieto, come quello del fumare ecc..) Di queste proposizioni non è possibile fare una verifica, non ha senso; queste proposizioni non hanno nulla a che fare con il mondo che ci circonda ma hanno a che fare con il mondo ideale, non più l’essere ma il dovere essere. Posso stabilire però se queste sono giuste oppure no, cioè posso fare dei giudizi di valore. Le norme giuridiche appartengono alle proposizioni prescrittive; il diritto ha l’ambizione di incidere sui comportamenti umani, però la questione si complica se proviamo a riflettere sul contrario  se è vero che tutte le norme giuridiche sono proposizioni prescrittive non è detto il contrario, cioè che tutte le proposizioni prescrittive siano anche e solo norme giuridiche. La classe delle proposizioni prescrittive è più ampia  come si fa a riconoscere quelle che sono norme da quelle che non lo sono? Non è il grado di vincolabilità che distingue quelle che sono norme giuridiche da quelle che non sono e nemmeno la sanzione in se’ (es. buona educazione, regole morali e sociali) ma l’elemento che ci fa distinguere tra esse sono 3 criteri fondamentali che sono stati storicamente creati per distinguere le norme giuridiche:  Riguarda la reazione dell’ordinamento alla violazione della norma giuridica  Riguarda il contenuto tipico delle norme giuridiche, cioè sono generali ed astratte  Riguarda la modalità attraverso cui è prodotta la norma giuridica, quella prodotta da un certo soggetto in un certo ordinamento Le norme giuridiche sono una sorta di comandi che sarebbero sempre assistiti da altre norme che stabiliscono una specifica sanzione nel caso in cui il comando sia violato e quindi non rispettato.

stata prodotta, identifica il soggetto che la produce e il procedimento che in un determinato ordinamento permette di produrre norme giuridiche. Sarebbe norma giuridica solo e soltanto quella prodotta da una fonte del diritto, quella prodotta da un soggetto abilitato a produrre norme giuridiche, secondo il procedimento previsto per la produzione di quella specifica norma giuridica. Se tutti questi criteri vengono rispettati allora ci ritroviamo ad avere una norma giuridica, quindi c’è diritto, se così non dovesse essere, non sarebbe diritto. (se noi ci mettessimo a creare una legge e queste venisse approvata, non sarebbe una norma giuridica perché noi non siamo fonte del diritto) ART. 70 e seguenti della Costituzione sono norme giuridiche, quindi chi decide chi può produrre le norme giuridiche? Le norme giuridiche: paradosso, orizzonte di autoreferenzialità, è il diritto stesso che dice come si produce diritto. Ciò ci dice che ciascun ordinamento avrà le sue fonti. Il fatto che ci sia una norma che ci dica chi e come può produrre altre norme giuridiche è un modo particolare attraverso cui si manifesta la legittimazione del potere politico e del diritto (che rappresenta la manifestazione del potere politico.) Problema della legittimazione del potere politico da quando è in essere, significa giustificare il potere agli occhi di chi quel potere deve subire, renderlo accettabile ciò avviene per la prima volta con lo Stato liberale di diritto, anche il sovrano deve stare dentro al diritto e si è provato a limitare il potere politico attraverso il diritto stesso per renderlo giustificato ed accettabile.  giustificazione del potere (legale-razionale del potere di Weber) ; il concetto di fonte del diritto serve a legittimare ai nostri occhi la norma giuridica, a renderla accettabile e non come arbitraria ed ingiusta perché riconosco un potere legittimo che ha seguito un giusto procedimento per produrla; ordinamenti che cercano di generare adesione spontanea e consenso alle norme giuridiche. (NB. Principio di reversibilità della legge; posso cambiare la legge ma fintanto che c’è quella legge secondo meccanismo della legittimazione, io continuo a rispettarla perché la riconosco comunque come norma legittima) Questione green-pass Distinzione dei piani:  Legittimità: misura introdotta con un atto avente forza di legge, il decreto-legge, la sua conformità alla norma che dice che il governo in casi di necessità ed urgenza può produrre norme giuridiche  Merito

LEZIONE 10 22/10/

CRITERIO DI SPECIALITA’

E’ un criterio simile per certi versi all’abrogazione ma non è da confondere con essa, guarda il contenuto delle norme, il cosa ci dicono di concreto. Tra una norma di carattere generale e una di carattere speciale prevale quella speciale. Es. controversia di lavoro, che vede un lavoratore del settore tessile rivendicare prestazioni nei confronti del proprio datore di lavoro, il giudice si ritrova ad avere due discipline potenzialmente applicabili, quella di lavoro subordinato, una seconda legge più specifica che riguarda nel dettaglio i lavoratori del settore tessile. Potenzialmente i lavoratori del settore tessile sono lavoratori subordinati ma avendo una legge speciale inerente al lavoro tessile, il giudice farà valere quella di carattere speciale. --> effetto tipico della legge speciale: deroga, come se la legge speciale sottraesse un sottoinsieme di casi alla legge di carattere generale. In caso di un’abrogazione della legge di carattere speciale, tornerebbe ad essere utilizzata la legge di carattere generale su quei determinati casi. (efficacia inter-partes) - contrasto tra le due leggi di tipo fisiologico, fintanto che c’è l’eccezione campo di applicazione più specifico, utilizzo della legge speciale ma una volta che il campo si allarga, si torna ad utilizzare quella generale. PLURALISMO NORMATIVO Se noi consideriamo le fonti dell’ordinamento della Repubblica e quelle che non fanno parte dell’ordinamento della Repubblica ma che entrano a far parte delle fonti della Repubblica, il quadro normativo si complica ulteriormente, diviene un pluralismo marcato. Repubblica: ordinamento più ampio che contempla anche accanto al potere normativo dello Stato, e delle regioni (art. 5 Costituzione)  Repubblica= Stato + regioni. Art. 117 stabilisce rapporto tra fonti statali e regionali. Fuori dall’ordinamento della Repubblica, troviamo altri ordinamenti, quello internazionale con le sue fonti e l’ordinamento dell’Unione Europea, questi ordinamenti producono effetti su quelle dentro all’ordinamento della Repubblica. L’Unione Europea giuridicamente nasce come un’organizzazione internazionale, e questa è la ragione per la quale dobbiamo partire dall’ordinamento internazionale per poter capire le fonti dell’EU essendo essa la matrice di queste. Ordinamento internazionale Chi sono i soggetti dell’Ordinamento internazionale? Gli stati sovrani, che non riconoscono alcuna autorità sopra di essi. Quali sono le fonti dell’ O.I? Le consuetudini internazionali, ovvero comportamenti che gli Stati hanno sempre tenuto nel tempo fra di loro e che a un certo punto gli stati stessi ritengono comportamenti vincolanti come se fossero stati dettati da una vera e propria norma giuridica (es. prerogative diplomatiche, quelle garanzie e privilegi che vengono riconosciute e che acquisiscono carattere vincolante)

consuetudini internazionali e per mettere i trattati in una posizione leggermente più sovraordinata alla legge (vale principalmente per i trattati più importanti) L’ordine di esecuzione può essere un ordine di esecuzione che riguarda uno specifico trattato, non più un rinvio mobile ma un rinvio fisso al trattato. Se quel trattato dovesse essere modificato, avverrebbe tramite altro trattato che va a modificare l’altro trattato e per recepire quelle modifiche servirà un altro ordine di esecuzione, ovvero un'altra legge ordinaria che riconosca gli effetti di quel nuovo trattato. FONTI DELL’UNIONE EUROPEA. Fin dall’origine ci si è accorti che i trattati dell’UE fossero particolarmente impegnativi poiché prodotti da organi che sono dotati del potere di produrre leggi, già aderendo i trattati costitutivi si accettava l’idea che si sarebbe andati ad accettare del diritto che non era ancora stato prodotto si accettava di perdere parte della propria sovranità. Art. 11 Costituzione consente le limitazioni di sovranità che siano necessarie per dare vita ad un’organizzazione internazionale che consenta la pace e la giustizia tra le nazioni, cessioni di sovranità in favore di organizzazioni internazionali che assicurino la pace e la giustizia nel mondo (articolo scritto pensando all’adesione alla Società delle Nazioni ONU) Questo articolo è stato successivamente riadattato per utilizzarlo come clausola per il processo di integrazione europea. Il fondamento della legittimazione dell’UE e che quelle fonti producano effetti nel nostro ordinamento è l’art. 11 e la legge che l’ha autorizzato  clausola permissiva che permette che il nostro ordinamento tolleri vere e proprie cessioni di sovranità in favore di un ordinamento altro.  non sarebbe stata sufficiente da sola la fonte di grado primario ma serviva quella costituzionale ed è per questo che l’art. 11 diventa il fondamento delle fonti dell’UE. La legge di esecuzione che cosa introduce nel nostro ordinamento? Non aderiamo ad un trattato come tutti gli altri ma dentro a quei trattati ci sono disciplinati e che con la legge di esecuzione accettiamo, poteri normativi capaci di produrre del diritto e che una volta prodotto a sua volta entrerà con i meccanismi disciplinati nell’ordinamento ordinamento dinamico, accetto che il diritto prodotto di volta in volta in quell’ ordinamento. Rapporti tra Stati membri e UE si chiamano istituzioni e sono improntati sul principio di attribuzione, l’UE interviene e produce diritto, solo e soltanto nelle materie di sua competenza, no ordinamento generale ma ordinamento che ha settori, materie d’intervento, scritte nei trattati. Il criterio che regola i rapporti tra le nostre fonti e le fonti dell’UE è il criterio di competenza, quali sono le materie di competenza dell’UE e quali dei vari Stati. Quando UE interviene in materie di sua competenza, Fonti dell’UE Distinzioni tra fonti vincolanti e non vincolanti. Tradizionalmente le fonti vincolanti vengono suddivise in fonti di diritto primario e fonti di diritto derivato. Fonte primario del diritto dell’UE, sono i trattati e le altre fonti a questi collegate; il diritto derivato invece ha a che fare con il diritto prodotto di volta in volta dalle istituzioni. Diritto primario, abbiamo detto che si riferiva ai trattati e dunque anche all’esito delle modifiche che i trattati hanno subito, trattato sull’UE e trattato sul funzionamento dell’UE. Nell’ambito della

sua giurisprudenza la corte di giustizia, interpretando i suoi trattati ha individuato i principi generali dell’UE, che sono comuni a tutti gli stati membri e alle loro costituzioni. Art. 6 , paragrafo 1, Trattato sull’UE, riconosce i principi della carta dell’UE.. Diritto posto sopra a quello derivato.