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Alcuni capitoli diritto pubblico, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

Alcuni capitoli diritto pubblico

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 06/08/2024

benedetta-ruggeri-4
benedetta-ruggeri-4 🇮🇹

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CAPITOLO 6
Fonti del diritto: nozioni generali
Riserve Di Legge E Principio Di Legalità
La riserva di legge, inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata
materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva
di legge ha una funzione di garanzia in
quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti
fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del
potere sovrano, ovvero dal Parlamento (art. 70).
Il principio di legalità prescrive che l’esercizio di qualsiasi potere pubblico si fondi su una
previa norma attributiva della competenza. Si distinguono due diversi concetti di legalità,
formale (richiede soltanto che l’esercizio di un potere pubblico si basi su una previa norma di
attribuzione della competenza) e sostanziale (richiede che l’esercizio del potere pubblico sia
limitato e diretto da specifiche norme di legge, tali da restringere la discrezionalità
dell’autorità agente).
Si distinguono riserve di leggi formali e ordinarie.
- La riserva di legge formale impone che sulla materia intervenga il solo atto legislativo
prodotto attraverso il procedimento parlamentare.
- Si ha riserva di legge ordinaria quanto l'unica fonte autorizzata a disciplinare una
determinata materia è la legge ordinaria, o gli atti aventi forza di legge che sono il
decreto legge e il decreto legislativo.
A seconda dei rapporti tra legge e regolamento, si distinguono due tipi di riserve di legge:
- la riserva assoluta (quando la materia deve essere regolata integralmente dalla
legge)
- la riserva relativa (quando i principi devono essere stabilite dalla legge ordinaria,
lasciando spazio per integrare la materia al potere esecutivo attraverso i regolamenti
governativi).
In alcuni casi la Costituzione dispone che per disciplinare una certa materia non solo occorre
una legge formale, ma che questa sia approvata attraverso un procedimento rinforzato
(riserva di legge rinforzata). Tipico esempio è l’art. 7 che prevede che i rapporti tra Stato e
Chiesa cattolica, già regolati dal “Concordato”, possano essere modificati solo previo
accordo tra le due parti. Nel procedimento di formazione delle legge, avremo perciò un
“aggravamento”, nel senso che l’iniziativa legislativa sarà anticipata da un accordo stipulato
tra il Governo e la Santa sede, e il Parlamento
non potrà procedere a emendamenti senza che sia prima raggiunto l’accordo su di essi.
Capitolo 11
LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI
I Livelli Essenziali Delle Prestazioni
Il testo dell’art. 1.2 del d.lgs. 502/1992 (modificato nel 1999) specifica che il Servizio
sanitario assicura i livelli
essenziali e uniformi di assistenza, da determinare avendo in mente non solo i principi della
dignità della persona, del
bisogno di salute, dell’equità nell’accesso dell’assistenza, della qualità delle cure e della loro
appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, ma anche l’economicità nell’impiego delle risorse.
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CAPITOLO 6

Fonti del diritto: nozioni generali Riserve Di Legge E Principio Di Legalità La riserva di legge, inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano, ovvero dal Parlamento (art. 70). Il principio di legalità prescrive che l’esercizio di qualsiasi potere pubblico si fondi su una previa norma attributiva della competenza. Si distinguono due diversi concetti di legalità, formale (richiede soltanto che l’esercizio di un potere pubblico si basi su una previa norma di attribuzione della competenza) e sostanziale (richiede che l’esercizio del potere pubblico sia limitato e diretto da specifiche norme di legge, tali da restringere la discrezionalità dell’autorità agente). Si distinguono riserve di leggi formali e ordinarie.

  • La riserva di legge formale impone che sulla materia intervenga il solo atto legislativo prodotto attraverso il procedimento parlamentare.
  • Si ha riserva di legge ordinaria quanto l'unica fonte autorizzata a disciplinare una determinata materia è la legge ordinaria, o gli atti aventi forza di legge che sono il decreto legge e il decreto legislativo. A seconda dei rapporti tra legge e regolamento, si distinguono due tipi di riserve di legge:
  • la riserva assoluta (quando la materia deve essere regolata integralmente dalla legge)
  • la riserva relativa (quando i principi devono essere stabilite dalla legge ordinaria, lasciando spazio per integrare la materia al potere esecutivo attraverso i regolamenti governativi). In alcuni casi la Costituzione dispone che per disciplinare una certa materia non solo occorre una legge formale, ma che questa sia approvata attraverso un procedimento rinforzato (riserva di legge rinforzata). Tipico esempio è l’art. 7 che prevede che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, già regolati dal “Concordato”, possano essere modificati solo previo accordo tra le due parti. Nel procedimento di formazione delle legge, avremo perciò un “aggravamento”, nel senso che l’iniziativa legislativa sarà anticipata da un accordo stipulato tra il Governo e la Santa sede, e il Parlamento non potrà procedere a emendamenti senza che sia prima raggiunto l’accordo su di essi. Capitolo 11 LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI I Livelli Essenziali Delle Prestazioni Il testo dell’art. 1.2 del d.lgs. 502/1992 (modificato nel 1999) specifica che il Servizio sanitario assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza, da determinare avendo in mente non solo i principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso dell’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ma anche l’economicità nell’impiego delle risorse.

La novità comporta l’abbandono della concezione del diritto alle prestazioni sanitarie quale “diritto finanziariamente condizionato”, per muovere verso una più solida definizione dello stesso quale “diritto costituzionalmente vincolato”. L’innovazione è nella previsione di prestazioni che non devono più essere soltanto assicurate in modo uguale su tutto il territorio nazionale, come già discendeva dal precedente modello del SSN, ma devono altresì essere garantite nella loro essenzialità e, cioè, a un livello qualitativo e quantitativo minore e innegabile (livelli essenziali di prestazione – LEP). Lo stesso articolo prevedeva che nel Piano Sanitario Nazionale, in coerenza con le risorse disponibili e gli altri principi costituzionali, venissero determinati i “livelli essenziali di assistenza”, ovvero gli standard minimi qualitativi e quantitativi di prestazioni dovute dal SSN a tutti gli assistiti su tutto il territorio. E’ ammesso, peraltro, che le Regioni si facciano carico dell’erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli definiti dallo Stato, con l’obbligo di farvi fronte con risorse proprie.