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L’AMBIENTE COME BENE GIURIDICO L’ambiente è un diritto soggettivo o un interesse legittimo? È un bene unitario o una somma di beni differenti? Chi ne è il titolare ? Qual è il bene oggetto di tutela ? Come si applicano in questo caso i principi delle normali forme di risarcimento?
Tipologia: Appunti
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L’ambiente è un diritto soggettivo o un interesse legittimo? È un bene unitario o una somma di beni differenti? Chi ne è il titolare? Qual è il bene oggetto di tutela? Come si applicano in questo caso i principi delle normali forme di risarcimento? Bisogna necessariamente partire dalla configurazione dell’ambiente come bene unitario oggetto di tutela giuridica. Le origini di un diritto soggettivo all’ambiente sono state inizialmente fornite dalla Corte di Cassazione, utilizzando gli istituti del diritto di proprietà e quello alla salute; Cass., SU; 9 aprile 1973:il diritto all’ambiente veniva a porsi di una dimensione proprietaria e la sua tutela era subordinata ad un rapporto di vicinanza tra il bene e le attività che potessero ostacolarne il godimento; Cass., S.U., 9 marzo 1979, I, c. 2302 la Corte ha affermato l’esistenza di un diritto soggettivo alla salubrità dell’ambiente in rapporto di diretta derivazione dall’art. 32 ed affrancata da ogni dimensione proprietaria; La tutela dell’ambiente viene ancorata ad una prospettiva antropocentrica e subordinata all’azione individuale del singolo, attraverso la rivendicazione di potenziali lesioni del diritto alla salute; Corte dei Conti: insieme dei beni e utilità economicamente apprezzabili a disposizione ed in uso alla collettività nei cui confronti lo Stato assume un obbligo di tutela; L’AMBIENTE COME BENE UNITARIO Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210: concezione unitaria del bene ambiente come diritto della persona e interesse fondamentale della collettività; Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641:il fatto che l’ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti ruoli non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario; Il suo carattere unitario e la possibilità di riferire allo stesso situazioni giuridiche soggettive non lo ritiene passibile di una situazione di tipo appropriativo; l’ambiente è ricondotto alla categoria de cd. beni liberi ed è fruibile dalla collettività e dai singoli; LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE L’ambiente è un bene indivisibile, immateriale e non patrimoniale, nel senso che non può essere oggetto di mercato ed è liberamente fruibile; La situazione giuridica più emergente, nel diritto ambientale, è quella del dovere dei singoli, delle collettività e delle loro amministrazioni di non danneggiarlo, e anzi di tutelarlo e di promuoverne la valorizzazione; Il bene ambientale è l’oggetto di doveri individuali, collettivi e degli enti territoriali; A questi obblighi e doveri, che assumono carattere negativo, se ne aggiungono altri di carattere positivo che godono di altrettanta attenzione; la tutela e valorizzazione dell’ambiente è un’attività che spetta in prevalenza ai pubblici poteri. L’AMBIENTE COME DIRITTO SOGGETTIVO O INTERESSE LEGITTIMO? Si tratta di una situazione soggettiva attiva di carattere sostanziale che si differenzia solo in relazione alle situazioni soggettive con cui si correla; L’analisi delle situazioni giuridiche soggettive che vengono ricondotte alla figura unitaria del diritto soggettivo mostra che queste sono articolate variamente in base alle relazioni con altri soggetti i cui diritti interferiscono su quello del titolare del diritto soggettivo; La stessa situazione soggettiva, inoltre, ha una pluralità di relazione con quelle di altri soggetti; DANNI E TUTELE La disciplina del danno all’ambiente rispecchia la natura del bene; Art. 18 della l. n. 349/1986 ha sancito il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per danno all’ambiente; Il processo di riforma è stato definito dal d.lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato l’art. 18. Il criterio di imputazione della responsabilità, il concetto di danno e le forme di tutela previste dall’ordinamento; L’art. 18 prevedeva un meccanismo fondato sulla responsabilità per colpa; Nella disciplina comunitaria il criterio della responsabilità per colpa viene sostituito da un meccanismo di imputazione di responsabilità differenziato per attività professionali ad alto rischio; per tali attività la forma di responsabilità si avvicina a quella oggettiva. Per le altre si attiva solo in caso di dolo o colpa. IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ FRA DIRITTO EUROPEO E NAZIONALE La disciplina nazionale aveva fatto sorgere molti dubbi sulla ricezione della normativa europea che si erano concretizzati nell’apertura di una procedura di infrazione. La novella introdotta con la l. 6 agosto 2013, n. 97 sembrerebbe aver eliminato tali divergenze poiché l’art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006 ad oggi prevede un doppio sistema di imputazione della responsabilità fra attività professionali ad alto rischio e le altre.
Il sistema di tutela prevede in primo luogo forme di prevenzione, volte ad evitare l’evento dannoso, inteso come deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità da questa assicurata; Al verificarsi del danno, il privilegio dell’ordinamento è per forme di tutela ripristinatorie dello stato della risorsa; non si ammette in alcun modo l’attivazione di meccanismi risarcitori; La funzione di prevenzione si attiva in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente; lo stesso concetto di rischio deve essere individuato con valutazione scientifica obiettiva. Il meccanismo preventivo si basa su obblighi di tempestiva segnalazione al Ministero a carico dell’operatore che acquisisca la consapevolezza del pericolo; a sua volta il Ministero deve informarne tempestivamente tutti gli enti territoriali interessati, nonché il Prefetto della Repubblica; La competenza ad adottare le misure è del Ministero dell’ambiente che ha facoltà di chiedere all’operatore di fornire informazioni sul pericolo di danno imminente; Le misure precauzionali devono essere adottate in modo non discriminatorio, fondate su una valutazione dei potenziali vantaggi e oneri, motivate e comunicate ai destinatari; I costi del ripristino sono addebitati all’operatore salvo che egli dimostri che il danno è stato causato da un terzo. LA TUTELA RIPARATORIA La disciplina sovranazionale abbandona la strada della riparazione equitativa del danno previsto dall’art. 18 della l. n. 349 del 1986. La riparazione è affidata principalmente a misure di riparazione primaria da intendersi come quelle che riportino le risorse e i servizi alle condizioni originarie. Qualora non sia possibile sarà esperita la riparazione complementare costituita da qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e servizi naturali per compensare il mancato completo ripristino delle risorse originarie.
Prevalenza dell’analisi del fatto rispetto al diritto nella motivazione delle decisioni; L’amministrazione deve ancorarsi saldamente al fatto o alla natura delle cose; Fra le varie fasi del procedimento, quella che attiene alla ricostruzione del fatto, l’istruttoria, può essere definita come il cuore dell’attività amministrativa. SEMPRE SUI MODI DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI Un ruolo fondamentale, per la costruzione dell’istruttoria, assumono gli organi tecnici dotati di indipendenza. L’azione amministrativa, in materia ambientale, viene connotata dai requisiti della proporzionalità secondo lo step by step principle, del divieto di discriminazioni, dell’analisi costi-benefici. Limitato ricorso al silenzio assenso in materia ambientale: dato che non può essere pretermessa la valutazione del rischio, l’utilizzo di esso è consentita solo se è preceduto da un procedimento che consenta tutte le indagini e i controlli necessari e, ovviamente, siano previste forme di partecipazione. Le misure adottate si caratterizzano per la loro provvisorietà; Devono essere soggetti periodicamente a riesame perché ne deve essere verificata la congruità con l’interesse generale; Essenziale diviene il riferimento ai principi generali, in particolare al principio di ragionevolezza. La ricostruzione del fatto deve essere effettuata con accuratezza e visione d’insieme. LE TRASFORMAZIONI DELLA LEGALITA’ La legge è in crisi: il carattere de-localizzato dei fenomeni ambientali comporta che il legislatore tradizionale venga eroso dall’alto, dal diritto internazionale e dal diritto comunitario, e dal basso, ossia dal legislatore regionale e dalle regolamentazioni comunali. Il legislatore, in materia ambientale, possiede spazi più limitati di quelli tradizionali: amministrazione del potere legislativo, abbondanza dei considerando. Il principio ex facto oritur ius si applica al legislatore a cui si attribuisce il dovere di compiere una seria istruttoria per evitare regole arbitrarie. Anche il potere legislativo è provvisorio e viene formulato per principi.
I fenomeni non sono confinabili entro un ambito territoriale delimitato, vuoi per la loro dimensione, vuoi perché i loro effetti dannosi si producono anche fuori dal territorio in cui gli eventi dannosi si sono verificati; La dinamica degli interessi coinvolti produce perniciosi localismi; Il loro esercizio richiede un alto grado di conoscenze specialistiche di carattere tecnico-scientifico da parte degli enti chiamati ad esplicarle; La trasversalità della materia ambiente. Il quadro delle competenze in materia ambientale è disorganico e frammentario e dovrebbe essere razionalizzato e semplificato; Si riscontra una settorializzazione interna alla legislazione ambientale e uno scarso coordinamento fra le norme relative alla tutela dell’ambiente e le norme relative alle materie con questa intrecciate; Creazione legislativa, in aggiunta alle amministrazioni territoriali, di vari organismi ed enti appositi. Istituzione di enti ad hoc per l’amministrazione di determinati interessi ambientali. PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’ E ADEGUATEZZA Applicare il principio di sussidiarietà non significa privilegiare i livelli di governo locali nella distribuzione delle competenze; Il principio di sussidiarietà verticale ha una valenza intrinsecamente e fisiologicamente ambivalente ovvero può sospingere le funzioni sia verso l’alto sia verso il basso; In materia ambientale una rigorosa applicazione della sussidiarietà dovrebbe portare nell’allocazione delle funzioni di tutela ad un livello mediamente alto; Il principio di adeguatezza, che è un elemento costitutivo della s., è chiamato a giocare un ruolo determinante nella distribuzione delle competenze ambientali. LE COMPETENZE NORMATIVE IN MATERIA AMBIENTALE L’esame delle fonti e delle competenze comunitarie fa constatare come il principio di s. possa determinare una salita, anziché una discesa, di competenze; A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, il principio di sussidiarietà legittimò i primi interventi normativi comunitari in materia ambientale; Gli organi comunitari dettarono norme in materia ambientale utilizzando i cd. poteri impliciti; Nell’Atto unico europeo si introdusse un apposito titolo sull’ambiente, improntato al principio di s. TRATTATO DI MAASTRICHT DEL 1992 Ha esteso la regola della s., questa volta chiamandola per nome, a tutti i settori in cui la comunità non ha competenza esclusiva; Il diritto dell’ambiente, a livello comunitario, ha rappresentato un laboratorio politico e giuridico nel quale si è sviluppato il principio di s.; Il diritto europeo dell’ambiente si è sviluppato sussidiariamente, per supplire all’inadeguatezza della legislazione nazionale in materia; Il trattato di Maastricht prende espressamente in considerazione l’ambiente nell’art. 2 Tratt. CE che indica gli obiettivi fondamentali dell’azione comunitaria. TRATTATO DI AMSTERDAM DEL 1998 Art. 2, n. 2, del Trattato: la Comunità ha il compito di promuovere «un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento della qualità di quest’ultimo»; Fine diretto degli interventi comunitari in materia ambientale è oggi la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, non più solo quello di garantire il funzionamento del libero mercato; Gli organi comunitari hanno a disposizione strumenti d’azione e modalità procedurali differenti per operare in materia ambientale per tutelare il funzionamento del mercato o proteggere immediatamente l’ambiente; PROCEDURE COMUNITARIE PER INTERVENIRE IN MATERIA AMBIENTALE Sulla base dell’art. 114 del Trattato, la Comunità può adottare, in materia ambientale, misure di ravvicinamento delle legislazioni nazionali allo scopo di uniformare il mercato (ad es. introduzione di standard per la fabbricazione di prodotti pericolosi per l’ambiente); In attuazione dell’art. 192, possono essere intraprese azioni e adottate misure per la diretta realizzazione degli obiettivi specifici della politica comunitaria in materia ambientale, indicati dall’art. 191 del TFUE (fissazione di valori limite di concentrazione di determinate sostanze nell’acqua e nell’aria); Le deroghe consistenti in una diminuzione della protezione ambientale sono ammesse in via temporanea solo se esplicitamente contemplate da disposizioni comunitarie; Le deroghe consistenti nell’introduzione di misure più protettive dell’ambiente sono consentite, in via generale, ma a certe condizioni, più rigorose nel caso di interventi sulla base dell’art. 114.
Dall’applicazione dei principi di efficienza ed economicità dovrebbe derivare, tra l’altro, la soppressione delle funzioni superflue. Segnali positivi: autorizzazione integrata ambientale, che è prevista per gli impianti di maggiore rilevanza e assorbe e sostituisce le diverse autorizzazioni ambientali di settore. Le autorizzazioni uniche per la costruzione e l’esercizio di impianti energetici. L’autorizzazione unica per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. L. n. 244 del 2007 relative al servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti urbani.