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Il documento è un ottimo riassunto delle fasi dell'amministrazione romana
Tipologia: Sintesi del corso
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Questo volume offre una sintesi di tutti gli aspetti dell’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ROMANO, che si è avvalsa di ricerche e studi dedicati ai settori dell’amministrazione creati da AUGUSTO e dai suoi successori e alle innovazioni che tali settori richiesero in ETA’ IMPERIALE. Si sono esaminate le soluz3ioni amministrative adottate in ETA’ REPUBBLICANA. Emergono i punti di forza dello STATO ROMANO, ossia il ricorso a strutture amministrative “leggere”, flessibili e facilmente adattabili alle diverse situazioni, caratteristiche che per tutto l’alto impero consentirono di evitare rischi di esorbitanza burocratica tipica dei tipici grandi imperi.
1.1 LE MAGISTRATURE REPUBBLICANE = Per quanto riguarda le ELEZIONI in età repubblicana, i Romani eleggevano i propri generali e i propri funzionari, ovvero chi dovesse svolgere funzioni amministrative e giurisdizionali. Le magistrature romane erano: ELETTIVE: occorreva essere eletti dal popolo, riunito nelle assemblee popolari; ANNUALI: i magistrati restavano in carica 1 anno, tranne i censori in carica per 18 mesi ed eletti ogni 5 anni; COLLEGIALI: non vi era un solo titolare per ogni magistratura; SPECIALIZZATE: avevano specifiche competenze; GERARCHIZZATE: vi era una gerarchia nei poteri e nelle competenze; GRATUITE. Da un lato fonti antiche ci propongono una datazione per l’istituzione di ciascuna magistratura, dall’altro lato occorre sottolineare che poteri e competenze proprie di alcune di esse subirono nel tempo un’evoluzione. Una tappa fondamentale è costituita dall’approvazioni delle LEGGI LICINIE SESTIE (367 a.C.), relative all’accesso al consolato per i plebei, seguite dalle LEGGI PUBLILIO (339 a.C.) e della LEX HORTENSIA (287 a.C.), che equiparava le leggi ai plebisciti. Con la formazione della NOBILITAS PATRIZIO-PLEBEA, le magistrature si stabilizzarono. CONSOLI, PRETORI E CENSORI erano eletti dal popolo riunito nei COMIZI CENTURIATI (i comizi più importanti, che rappresentavano il popolo in armi), mentre EDILI CURULI E QUESTORI venivano eletti nei COMIZI TRIBUTI (il popolo era riunito in base alle tribù), che eleggevano anche altri magistrati minori. Il CXONCILIUM PLEBIS eleggeva TRIBUNI DELLA PLEBE E EDILI PLEBEI. In età repubblicana non vi era una rigida sequenza nel rivestimento delle magistrature, un vero e proprio CURSUS HONORUM e solo nel 18 a.C., con la LEX VILLIA ANNALIS, un plebiscito proposto dl tribuno L. Villius, si stabiliva l’età per il rivestimento di ciascuna magistratura (37 anni per l’edilità rurale, 40 per la pretura e 43 per il consolato: così avveniva nell’età di Cicerone) Si stabilì, quindi, un CERTUS ORDO MAGISTRATUM. Le competenze dei magistrati in campo civile e amministrativo riguardavano la città di ROMA: qui più magistrati, di rango diverso in base ai loro poteri e alle loro competenze, si occuparono di un medesimo settore. 1.1.1 CONSULES = Dopo le Leggi Licinie Sestie, il CONSOLATO fu la MAGISTRATURA SUPREMA DI ROMA, aperta a patrizi e plebei. In età repubblicana i due consoli, dotati di IMPERIUM, disponevano del massimo comando militare e civile: erano i supremi comandanti dell’esercito e, dopo le riforme sillane, non persero l’imperium militare durante l’anno in cui erano in carica, ma disponevano di poteri coercitivi. Il loro ruolo nella vita politica della Roma repubblicana fu fondamentale e molto ampie le loro competenze in ambito civile. I consoli operavano in collaborazione con il SENATO, che
convocavano e di cui presiedevano le sedute. Spettavano loro la convocazione e la presidenza dei comizi centuriati, legislativi ed elettorali, per l’elezione dei magistrati minori (consoli, pretori, censori); dai consoli era nominato il dittatore. Importante era la loro attività legislativa: presentavano al popolo proposte di legge soprattutto su temi politici e istituzionali di rilievo. Su indicazione del Senato emanavano editti. Erano i rappresentanti supremi dello Stato romano ed ebbero un ruolo significativo nella politica estera di Roma nei rapporti diplomatici con le potenze straniere. In circostanze complicate il Senato affidò ai consoli l’incarico di condurre inchieste (cospirazioni, assassini, azioni illegali dei magistrati, corruzione): l’inchiesta sull’affare dei Baccanali e sulla diffusione del culto bacchico è la più famosa. Erano addetti anche a: costruzione di opere pubbliche, stipula di contratti di appalto, costruzione di templi e monumenti onorari della Roma repubblicana, costruzione di strade e grandi vie che attraversavano l’Italia e giungevano nelle province, lavori di bonifica in età repubblicana, controllo dei limiti e dell’uso dell’ager publicus, fondazione di colonie, distribuzione delle terre, costituzione di fora. In età repubblicana, tra IV e II secolo a.C., i consoli, durante l’anno in carica, furono impegnati nelle CAMPAGNE MILITARI, al comando degli eserciti che portarono all’espansione di Roma nel Mediterraneo. Nel I secolo a.C. si intensificò l’attività civile e i consoli restarono più a lungo nell’urbs. 1.1.2 PRAETORES = Il PRETORE fu istituito nel 367 a.C. e, secondo Livio, si trattò di un compromesso fra patrizi e plebei. La prerogativa principale dei pretori riguardava i poteri giurisdizionali. Si impegnarono in campagne militari: loro compito principale era difendere la città di Roma. Il pretore era un collega minore dei consoli, aveva l’imperium come i consoli, ma gerarchicamente inferiore. Essi potevano comandare l’esercito, condurre la leva e sostituire i consoli in tutte le attività civili. In assenza di questi ultimi, potevano presiedere i comizi elettorali (per l’elezione dei magistrati minori) e legislativi, oltre a convocare il Senato. Con la fine della prima guerra punica, venne istituito un nuovo pretore, il PRAETOR PEREGRINUS, che era incaricato delle controversie tra peregrini e tra cittadini romani e peregrini; ebbe inoltre un’importanza notevole nello sviluppo del processo privato romano. Con la “redactio in forman provinciae” di Sicilia e Sardegna, vennero creati 2 nuovi pretori (227 a.C.) per il governo di queste due province, poi altri due nel 197 a.C. per il governo di Hispania Citerior e Hispania Ulterior. I pretori o i pretori prorogati ebbero ampio spazio nel governo delle province. Le competenze di ciascun pretore venivano stabilite dopo l’elezione, mediante sorteggio. Il PRAETOR URBANUS ebbe una posizione preminente e le sue competenze si accrebbero in campo civile dopo la guerra annibalica, Importante era l’editto con cui, all’inizio dell’anno in carica, venivano stabilite le regole giurisdizionali in base alle quali sarebbe amministrata la giustizia nelle controversie fra privati. Per quanto riguarda la giurisdizione criminale, la prima corte di giustizia permanente, la QUAESTIO REPETUNDARUM, istituita nel 149 a.C. con la LEX CALPURNIA, fu presieduta dal praetor peregrinus e con la LEX ACILIA DE REPETUNDIS (122/123 a.C.) venne istituito il PRAETOR DE REPETUNDIS. Con la riorganizzazione sillana delle quaestiones, ai pretori venne affidata la presidenza dei tribunali permanenti. I pretori potevano sostituire i consoli in loro assenza, si impegnarono nella distribuzione di terre ai veterani, si occuparono di problemi di ordine pubblico in Italia. 1.1.3 CENSORES = La CENSURA è una delle magistrature più importanti della Roma repubblicana. Nel 443 a.C. (forse), secondo Livio, vennero nominati i PRIMI 2 CENSORI. Inizialmente riservata ai patrizi, la censura fu aperta ai plebei con una LEGGE PUBLILIA, proposta da M. Publilio Filone (339 a.C.). I 2 censori, scelti di solito tra ex consoli, eletti ogni 5 anni, restavano in carica 18 mesi. Erano magistrati dotati di potestas e privi di imperium. Ebbero come funzione fondamentale quella di condurre le operazioni di CENSIMENTO, per collocare i cittadini romani nelle classi di censo, elemento di primaria importanza per la leva militare, per la partecipazione al lavoro nei comizi e per l’impostazione del tributum (abolito nel 167 a.C.). Con la “FORMULA CENSUS”, i censori indicavano le norme cui si sarebbero attenuti nello svolgimento delle loro funzioni e fornivano ai cittadini le
1.1.5 QUAESTORES = Si distinguono i QUAESTORES assistenti dei supremi magistrati e i QUAESTORES PARRICIDI, che avevano competenze giudiziarie. Nel 409 a.C. la questura fu aperta ai plebei. I PRIMI 2 QUAESTORES sarebbero stati assistenti dei supremi magistrati a Roma, nel 421 a.C. vennero raddoppiati: 2 QUAESTORES URBANI restavano a Roma per le necessità amministrative della città e 2 assistevano i consoli e li seguivano in guerra. I 2 questori urbani ebbero come principale incarico l’amministrazione e la gestione dell’AERARIUM POPULI ROMANI, il tesoro dello Stato romano, di cui possedevano le chiavi: spettava loro la gestione del denaro e delle riserve depositate nel tesoro pubblico, avevano la supervisione di tutte le spese pubbliche e delle entrate dello Stato, si occupavano della convalida, dell’archiviazione e della conservazione dei documenti ufficiali. Erano coadiuvati dagli APPARITORES, composto da SCRIBAE (scrivani), VIATORES (battistrada e messaggeri) e PRAECONES (araldi o banditori). L’aumento del numero dei questori alla metà del III secolo a.C. suscitò un dibattito complesso: alla fine del secolo vi furono 8 questori eletti ogni anno; con Silla si arrivò a 20 questori ogni anno. Essi acquisirono competenze legate all’amministrazione delle province, erano al seguito del governatore, provvisto di imperium; qui ebbero competenze di natura finanziaria e amministrative: dovevano gestire le somme (pecunia publica) loro affidate dal Senato per affrontare le spese nella provincia e ottenere risorse aggiuntive per le necessità dell’esercito. Dovevano predisporre un resoconto dettagliato dell’attività finanziaria (rationes): ogni movimento di fondi doveva essere accuratamente registrato e le relative TABULAE PUBLICAE dovevano essere presentate a Roma, al Senato, e controllate dal questore urbano. I questori che operavano in provincia erano assistenti del governatore in ogni attività, partecipavano alle operazioni militari come aiutanti in campo e potevano sostituire il governatore stesso. E’ testimoniata la loro attività in Italia. Ebbero competenze su acquedotti. Il numero dei questori venne aumentato da CESARE. 1.1.6 TRIBUNI PLEBIS = I TRIBUNI DELLA PLEBE avevano poteri di connotazione politica. Dal primitivo IUS AUXILII (diritto di portare aiuto a un plebeo contro l’imperium dei supremi magistrati), si sviluppò l’INTERCESSIO, che permetteva ai tribuni della plebe di opporsi a qualsiasi atto dei magistrati, del Senato, dei comizi. L’INVIOLABILITÀ (SACROSANCTITAS) consentiva ai tribuni di imporre il loro veto. Disponevano di una SUMMA COERCENDI POTESTAS, potevano cioè ordinare l’arresto di un cittadino, e potevano promuovere processi per multe e condanne capitali. L’ingresso nella classe dirigente fece sì che i poteri dei tribuni andarono ad accrescersi ed il loro ruolo nella vita politica romana divenne sempre più significativo, a difesa del nuovo assetto costituzionale, aprendo una fase di collaborazione per il senato. Ebbero il IUS AGENDICUM PATRIBUS, poterono cioè convocare il Senato, presentare un tema di discussione e presiederne una seduta. Avevano anche il IUS AGENDI CUM PLEBE, il potere di convocare il concilium plebis. Essi erano 10 e non vi era una posizione stabilita per il tribunato della plebe nel cursus honorum, ma di solito lo si rivestiva a 30 anni. 1.2 IL NUOVO ASSETTO CON L’INSTAURAZIONE DEL PRINCIPATO 1.2.1 I POTERI DI AUGUSTO = Il PRINCIPATO DI AUGUSTO costituisce un momento chiave nella storia dell’amministrazione dello Stato e della città di Roma. E’ la fase in cui si pongono le basi di una costruzione che trasformerà profondamente i rapporti tra RES PUBBLICA, ISTITUZIONI POLITICHE REPUBBLICANE E CITTADINI. Augusto assunse i propri poteri in maniera graduale e geniale e ciò gli permise di assumere il controllo dello Stato e di trasformare la repubblica in un nuovo regime, nel governo di uno solo. Dal 31 al 23 a.C. OTTAVIANO AUGUSTO fu console, dotato dell’IMPERIUM CONSULARE che gli permetteva di disporre dei poteri, in campo civile e militare, propri della più alta magistratura romana. Fino al 28 a.C. mantenne i poteri che aveva avuto come triumviro, in particolare il potere di nominare magistrati e governatori delle province. Gli atti compiuti nel 28 e nel 27 a.C., con i quali Ottaviano chiudeva l’epoca delle guerre civili e proclamava il ritorno alla repubblica e il ripristino degli organi istituzionali repubblicani, segnano una svolta fondamentale nella costruzione del principato. Nel 28 il controllo del tesoro pubblico dello Stato tornò al Senato e
al popolo romano e riprese l’elezione dei magistrati. Il 13 gennaio del 27, nella celebre seduta del Senato, Ottaviano, console per la settima volta, affermò di voler restituire al Senato eserciti, leggi e province. Egli ottenne l’incarico, per 10 anni, di governare Siria, le Spagne (tranne Betica), Gallie, Egitto (province militarizzate). Nella successiva seduta del Senato del 16 gennaio gli fu conferito il titolo di “AUGUSTUS”. Il 23 abbandona il consolato, ottiene il potere dei tribuni della plebe, la TRIBUNICIA POTESTAS, rinnovata annualmente per tutta la vita. Riceve nel 36 la SACROSANCTITAS e nel 30 gli IUS AUXILII. La potestà tribunizia fu il cardine del suo potere civile: gli permetteva di convocare il Senato e il popolo, di opporsi col veto alle decisioni dei magistrati e del Senato. Ebbe il diritto di sottoporre per primo il tema della DISCUSSIONE nelle sedute senatorie. Ebbe il privilegio di sedere sulla SELLA CURULE tra i 2 consoli e di essere accompagnato da 12 littori. Dal 23 continuò a governare le PROVINCE “IMPERIALI” a lui affidate, che amministrò con l’IMPERIUM PROCONSOLARE. Per quanto riguarda le province assegnate dal Senato, ottenne un IMPERIUM MAIUS, un potere superiore a quello dei proconsoli che le governavano, che gli permetteva di intervenire in esse nel periodo in cui si trovava in quel territorio. Nel 22 era stato dispensato dal deporre l’imperium quando attraversava il POMERIUM: questa è una delle prerogative di Augusto ritenute più significative. Augusto ebbe i poteri delle più importanti magistrature repubblicane, ma non rivestiva le magistrature corrispondenti, non era quindi vincolato dai limiti cui erano sottoposti i magistrati repubblicani, ovvero l’ELETTIVITÀ (essere eletti dal popolo, l’ANNUALITÀ (restare in carica 1 anno), la COLLEGIALITÀ (avere uno o più colleghi). In questo risiede la genialità del suo progetto e della sua costruzione costituzionale: Augusto ebbe i poteri, ma non rivestì le magistrature che essi conferivano. 1.2.2 MAGISTRATI, SENATORI E CAVALIERI IN ETA’ IMPERIALE = In età augustea le magistrature che, in linea col programma augusteo di ritorno alla repubblica, subirono cambiamenti nelle loro funzioni. I poteri assunti da Augusto e dai suoi successori ebbero conseguenze sulle funzioni dei magistrati repubblicani, in particolare sui poteri dei consoli e dei tribuni della plebe: essi vennero svuotati dei loro poteri politici, mentre la creazione di specifici settori amministrativi ridusse le attribuzioni dei magistrati in campo amministrativo. L’edilità vide contrarsi le proprie competenze, la censura divenne appannaggio dell’imperatore. L’aspetto più importante è che, a partire dall’età augustea, si assiste ad una separazione tra SENATORI e CAVALIERI, alla creazione di un ORDINE SENATORIO e di un ORDINE EQUESTRE. Essere senatore voleva dire avere un seggio in Senato, quindi essere stato eletto e aver rivestito una magistratura: era necessario essere inserito nell’album senatorio redatto dai censori. Appartenere ad una famiglia senatoria significava avere tra i propri antenati personaggi che erano stati senatori, anche se lo status senatorio non era ereditario. Gli EQUITES erano il serbatoio da cui provenivano gli HOMINES NOVI, che una volta eletti alla magistratura, entrarono in Senato e rinnovarono la classe dirigente romana. Le LECTIONES SENATUS effettuate da Augusto nel 29 e nel 18 a.C. ridussero a 600 il numero dei membri del Senato. L’aspetto rilevante è che coloro che erano stati esclusi dal Senato mantennero determinati privilegi. L’ORDO SENATORIUS si venne a definire dopo l’approvazione della LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS (18.C.), poi modificata dalla LEX PAPIA POPPAEA (9 d.C.): con esse vennero fissate le regole precise in maniera matrimoniale, valide per 3 generazioni, cui dovevano attenersi gli appartenenti all’ordo senatorius. Quest’ultimo indica, in età imperiale, i senatori e le loro famiglie. Il CURSUS HONORUM si strutturò secondo una sequenza stabilita: QUESTURA, EDILITÀ O TRIBUNATO DELLA PLEBE, PRETURA, CONSOLATO. I giovani appartenenti all’ordine senatorio, prima di accedere alla questura, erano tenuti a rivestire una delle cariche del VIGINTIVIRATO. Il collegio repubblicano dei VIGINTISEXVIRI fu riorganizzato, formato dai seguenti sottocollegi: TRESVIRI MONETALES, incaricati della monetazione bronzea del Senato, DECDEMVIRI STILITIBUS IUDICANDIS, che si occupavano delle cause di libertà dei cittadini, QUATTUORVIRI VIARUM CURANDARUM, alle dipendenze degli edili e si occupavano della pulizia delle strade, TRESVIRIK CAPITALES, incaricati della custodia dei condannati e delle esecuzioni capitali. Il CURSUS SENATORIO prevedeva 1 anno di servizio militare in una legione, come
immagazzinato il grano. Con questa legge si affermava il principio secondo il quale l’amministrazione statale si assumeva l’onere di far sì che a Roma il grano fosse sufficiente e a buon mercato: l’approvvigionamento granario di Roma diveniva responsabilità permanente dello Stato. Le FRUMENTATIONEA furono la prima risposta che la res publica offrì al problema delle carestie, della crisi dell’approvvigionamento granario di Roma. Altre leggi relative alle distribuzioni di grano vennero approvate. Con la LEX CLODIA (58 a.C.), le distribuzioni di grano divennero gratuite. La LEX CORNELIA CAECILIA DE CURA ANNONAE CN. POMPEIO MANDANDA affidava a POMPERO per 5 anni la CURA ANNONAE. Pompeo si recò nelle province produttrici di grano e stabilì una rete di relazioni con mercati di grano e armatori, per dare continuità ai rifornimenti granari per la capitale. CESARE, durante il periodo della sua dittatura, nel 46 procedette alla revisione delle liste dei beneficiari e ne ridusse il numero. Introdusse il sistema del SORTEGGIO all’interno dei cittadini domiciliari a Roma. Egli istituì 2 NUOVI EDILI: vennero creati 2 AEDILES CERAILES che si occupavano di questo settore. Uno dei problemi che lo Stato affrontò nel I secolo a.C. era il TRASPORTO DEL GRANO FINO A ROMA. Vi era il trasporto via mare, affidato ai repubblicani. A Ostia operava un magistrato, il QUAESTOR OSTIENSIS, che si occupava dei carichi di grano al loro arrivo e dei rapporti con i trasportatori, ma le installazioni portuali a Ostia era insufficienti. 2.2.2 I PRAEFECTI FRUMENTI DANDI = Dopo gli anni drammatici contrassegnati dal blocco navale di Sesto Pompeo, difficoltà annonarie si verificarono ancora in età augustea. Augusto, che già nel 28 aveva offerto al popolo una quadrupla razione di grano, fece fronte, nel 23, a una grave carestia acquistando grano a proprie spese. Egli assunse la CURA ANNONAE. Il PRINCEPS risolse la situazione in breve tempo. Egli procedette alla riorganizzazione delle FRUMENTATIONES, che vennero ora affidate a 2 senatori, che assunsero il titolo di PRAEFECTI FRUMENTI DANDI EX S(ENATUS) C(ONSULTO), preposti esclusivamente alla distribuzione di grano. Essi erano sorteggiati tra ex pretori che avevano servito per 5 anni; il loro numero fu portato a 4 e furono scelti tra coloro che avevano rivestito la pretura da 3 anni. Questo avvenne nel 18, quando fu approvata la LEX IULIA DE ANNONA. TESSERAE FRUMENTARIAE attestavano il diritto dei beneficiari di accedere al grano pubblico: queste tavolette recavano le indicazioni del luogo e della data in cui ogni mese si riceveva il grano. CLAUDIO adibì, per le distribuzioni, un luogo specifico, la PORTICUS MINUCIA FRUMENTARIA. I PRAEFECTI FRUMENTI DANDI restarono a capo dell’ufficio, il PROCURATOR aveva funzioni pratiche nelle distribuzioni. Dal principato di Commodo, la cura degli acquedotti e le frumentationes furono riunite sotto la direzione dei CURATORES AQUARUM ET MINICIAE, di rango consolare, a cui vennero aggiunti i PRAEFECTI MINICIAE di rango pretorio. 2.2.3 LA PREFETTURA DELL’ANNONA = La CURA ANNONAE permetteva ad Augusto di nominare propri delegati per far fronte ai problemi di approvvigionamento nella città. Egli, tra 8 e 14 d.C., scelse un suo incaricato, un cavaliere: il PRIMO PRAEFECTUS ANNONAE fu C. TURRANIUS. Il Prefetto dell’annona rispondeva al princeps e restava in carica a discrezione dell’imperatore. Il grano per Roma veniva fornito in gran parte dalle province a titolo di tributo. Si aggiungevano gli introiti di grano provenienti dalle proprietà imperiali. In caso di bisogno il sistema della requisizione forniva un apporto prezioso ed era possibile ricorrere ad acquisti sul mercato privato (controllato dal prefetto dell’annona). Il grano fiscale, invece, proveniva dalle province più importanti: Sicilia, Egitto e Africa. Il prefetto dell’annona si occupò dell’approvvigionamento dell’olio (Spagna). Doveva occuparsi anche del controllo del trasporto del grano fiscale e di quello proveniente dalle proprietà imperiali. Lo Stato romano non possedeva una flotta mercantile: il trasporto di grano veniva appaltato dai censori a società di PUBLICANI, in età repubblicana, mentre in età auguste a si preferì far ricorso agli ARMATORI, ai NAVICULARII. Claudio concesse loro privilegi e garanzie contro i rischi del mare, per favorire la costruzione di navi e stimolarne i proprietari a svolgere le loro attività a servizio della prefettura dell’annona. L’insufficienza delle installazioni portuali dell’Italia ostacolava il regolamentare approvvigionamento di Roma: la maggior parte delle navi frumentarie giungevano a Pozzuoli e di lì il grano veniva trasportato ad Ostia. Dai magazzini di Ostia il grano veniva poi trasportato a Roma con NAVES CODICARIAE, imbarcazioni particolari a chiglia piatta, trainate con funi dalle rive, e LENUNCULI, barche di dimensioni minori (entrambi riuniti in collegi). Vi era anche i SACCARII, lavoratori liberi che si occupavano delle operazioni di carico e scarico del grano, e i MENSORES, che
verificavano la quantità e la qualità del grano. I magazzini di Roma e di Ostia erano sottoposti alla responsabilità del prefetto dell’annona, che doveva garantire la conservazione delle derrate immagazzinate. L’ufficio centrale a Roma comprendeva ADIUTORES, liberti imperiali, e ADIUTORES di condizione ingenua, una sorta di segretari del prefetto dell’annona. Durante il principato di Marco Aurelio vi è il SUBPRAEFECTUS ANNONAE, nominato dall’imperatore. L’organico della prefettura comprendeva personale subalterno, liberti e schiavi imperiali, per preparare, trasmettere e far eseguire le decisioni. Vi era anche il personale del FISCUS FRUMENTARIUS (cassa della prefettura), che si occupava dei documenti e dell’archivio, mentre i DISPENSATORES FISCI FRUMENTARI, tesorieri-pagatori, compariranno sotto Traiano. Dal II secolo a.C., il magistrato QUAESTOR OSTIENSIS si occupava della sorveglianza del porto e dell’importazione del grano. In Egitto, ad Alessandria, vi erano grandi magazzini di grano egiziano. L’amministrazione romana affidò, tra I e II secolo d.C., la direzione dei granai a 2 procuratori: il PROCURATOR AD MARCURIM ALEXANDRIAE e il PROCURATOR NEASPOLEOS ET MAUSOLEI ALEXANDRAE. Il prefetto dell’annona acquisì competenze giudiziarie, delegate dall’imperatore e collegate con l’esercizio della sua attività amministrativa. La LEX IULIA DE ANNONA (18 a.C.) serviva per giudicare il CRIMEN ANNONAE, ovvero l’accaparramento delle derrate alimentari a scopo speculativo, per perseguire gli speculatori: la legge colpiva coloro che fermavano o facevano fermare una nave frumentaria che si dirigeva verso Roma. I crimini riguardavano la vendita e l’acquisto di grano. 2.3 LE STRADE 2.3.1. L’ETA’ REPUBBLICANA = In età repubblicana censori, consoli, edili e questori di occupavano delle RETE VIARIA. Vi erano la rete viaria urbana di Roma e le grandi arterie stradali. Fonti attribuiscono al censore Ap. Claudius Caesus la costruzione della VIA APPIA (312 a.C.). GAIO GRACCO, tribuno della plebe, potenziò la rete viaria italica, in connessione col programma di riforma agraria che stava attuando. Dal I secolo a.C. sono documentati CURATORES VIARUM che si occuparono della viabilità urbana ed extra urbana: ricordiamo CESARE, curator della Via Appia. I lavori di ordinaria manutenzione delle vie in Italia erano affidati ai POSSESSORES dei terreni che le costeggiavano. Per quanto riguarda la viabilità urbana, i censori del 174 a.C. FULVIUS FLACCUS e POSTUMIUS ALBINUS, per primi appaltarono i lavori di pavimentazione delle vie della capitale, la posa di ghiaia e la sistemazione dei margini delle vie extraurbane, la costruzione di ponti e altre opere. Era compito degli edili occuparsi di cura e manutenzione delle strade di Roma, della rete viaria urbana e del tratto iniziale delle viae publicae, che dall’urbs si diramavano in Italia; essi erano coadiuvati da DUOVIRI VIEIS EXTRA PROPRIUSVE URBEM ROMAM PASSUS MILLE PURGANDEIS (strade nel raggio di mille passi) e QUATTUORVIRI VIEIS IN URBE PURGANDEIS (vie urbane). La TABULA HERACLEENSIS riporta parte del testo di una legge che disciplinava la manutenzione delle strade urbane e l’attività degli edili in questo settore. I 4 EDILI, curuli e plebei, si suddividevano le competenze sulle vie pubbliche delle zone della città per sorteggio: loro dovevano far sì che i proprietari degli edifici che costeggiavano la strada provvedessero alle riparazioni. La notizia dell’appalto dei lavori veniva affissa nel Foro, davanti al tribunale dell’edile, 10 giorni prima dell’assegnazione dell’appalto da parte del questore urbano, e la spesa dei lavori era a carico del proprietario, il cui nome veniva iscritto nelle TABULAE PUBLICAE dal questore. Il proprietario doveva pagare il REDEMPTOR entro 30 giorni. La manutenzione delle strade comprendeva anche i marciapiedi. La TABULA riporta anche le disposizioni della legge relative alla circolazione dei carri (plostra) nelle vie della città, che era vietata dopo il sorgere del sole e prima dell’ora decima, tranne per il trasporto di materiali per costruzione o demolizione di edifici pubblici e sacri; notte trasporto immondizia. 2.3.2. LA CURA VIARUM = Essa risale al 20 a.C. quando Augusto la ottenne e fece innalzare nel Foro il miliario aureo, una colonna dotata in cui erano indicate le distanze dal centro di Roma alle principali città dell’Italia. Nel 27 procedette alla riparazione delle vie a proprie spese e si assunse personalmente l’onere di restaurare la VIA FLAMINIA. Egli si impegnò in un vasto programma di riassetto della rete viaria d’Italia. Vennero nominati CURATORES VIARUM di ordine senatorio (curatela con struttura collegiale). CASSIO DIONE afferma che i curatores viarum vennero scelti tra i senatori che avevano già rivestito la pretura e che ciascuno di essi aveva il diritto a 2 littori. Essi furono incaricati di sorveglianza di una o più strade dell’Italia,
2 responsabili che svolgessero attività di controllo e di sorveglianza delle fontane. Frequenti erano gli abusi e riguardavano soprattutto le derivazioni illegali dell’acqua, ovvero allacciamenti abusivi agli acquedotti, che danneggiavano il regolare fluire dell’acqua alle fontane pubbliche. 2.5.2. LA CURA AQUARUM = Servizio pubblico meglio conosciuto, successivo alla morte di Agrippa (12 a.C.). Quest’ultimo fu artefice di un importante piano di rinnovamento urbanistico della capitale dell’impero: si occupò ampliamente del settore idrico, restaurando acquedotti repubblicani. Si occupò anche della parte che riguardava il sistema delle concessioni dell’acqua pubblica e della riforma dei “moduli” (calibro dei tubi impiegati per la distribuzione). Affidò i lavori di manutenzione degli acquedotti a una sua “familia” di schiavi, la FAMILIA AQUARIA, ereditata poi da Augusto, che la rese pubblica. L’amministrazione degli acquedotti, affidata a personaggi di ordine senatorio nominati da Augusto, fu concepita come collegiale. Il personale assegnato ai CURATORES AQUARUM PUBLICARUM, essi avevano a disposizione 3 servi pubblici e 2 littori, scribi e liberarii, accensi e banditori. I consoli appaltavano0 la fornitura del materiale necessario, in primo luogo TABULAS (tavole per la scrittura) e CHARTAS (fogli di papiro). I CURATORES dovevano garantire il regolare afflusso dell’acqua alle fontane pubbliche, di giorno e di notte. Uno dei problemi principali era il prelievo dell’acqua pubblica da parte dei privati, aperto a frodi e abusi. Il Senato stabiliva che l’acqua pubblica derivasse esclusivamente dai CASTELLA (serbatoi di distribuzione): i CURFATORES AQUARUM dovevano verificare quali fossero i luoghi adatti, dentro e fuori la città, in cui i privati potevano installare i depositi da cui prelevare l’acqua che dal castellum pubblico ricevevano in comune di curatori delle acque. Per quanto riguarda le riparazioni degli acquedotti, il Senato stabiliva che fosse permesso prelevare dai terreni dei privati i materiali necessari per le riparazioni e che fosse consentito il libero passaggio nei fondi privati. La LEX QUINCTIA riguardava la tutela, la salvaguardia degli acquedotti e chi li danneggiava pagava una multa cospicua; la legge consentiva acqua dagli acquedotti a coloro che ne erano stati autorizzato dai curatores aquarum. L’imperatore CLAUDIO introdusse il PROCURATOR AQUARUM, che si occupava dei “beneficia” imperiali, ovvero delle concessioni dell’acqua a privati e ne sorvegliava la realizzazione tecnica. Alla FAMILIA PUBLICA si aggiunse la FAMILIA CAESARIS, entrambe costituite da manodopera qualificata, che si occupava della manutenzione ordinaria degli acquedotti. Il CURATOR AQUARUM, di rango consolare, spettavano compiti di controllo, sorveglianza e tutela degli acquedotti, e il compito di giudicare sugli illeciti legati a questo settore. Gli imperatori costruivano acquedotti, ricordiamo: AQUA CLAUDIA, ANIO NOVUS, AQUA TRAIANA, AQUA ALEXANDRI(A)NA. 2.6 GLI INCENDI 2.6.1. L’ETA’ REPUBBLICANA = ROMA, fin dalle origini, fu una città sottoposta quotidianamente al rischio del FUOCO e gli INCENDI potevano raggiungere proporzioni enormi e avere effetti devastanti: alcuni hanno colpito l’immaginario collettivo, come l’INCENDIO GALLICO (390 a.C.) e l’INCENDIO DELLA ROMA NERONIANA (64 d.C.). La fragilità della città davanti al fuoco (case in legno, strade strette e tortuose) faceva sì che incendi fortuiti fossero frequenti, ma il fuoco poteva essere anche un’arma per destabilizzare città e Stato. Collegato alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi era il problema della sicurezza della città e dell’ordine pubblico. A volte si trattava di incendi dolosi. La prevenzione e la lotta agli incendi erano affidate a TRIUMVIRI chiamati NOCTURNI, poiché svolgevano il loro incarico di notte. Una FAMILIA PUBLICA era dislocata presso porte e mura e interveniva in caso di necessità. Vi erano FAMILIAE PRIVATE che si occupavano dello spegnimento degli incendi. Il PRIMO TRIUMVIR NOCTURNUS fu l’edile Cn. Flavius. Anche i consoli si occupavano della prevenzione degli incendi. BACCANALI = in occasione della repressione dei Baccanali (186 a.C.), i consoli affidarono ai TRIUMVIRI CAPITALES l’incarico di disporre VIGILAE, posti di guardia, per impedire che di notte si tenessero adunanze e per prevenire gli incendi. Erano affiancati da QUINQUEVIRI ULS CIS TIBERIM, che operavano vicino al Tevere e dovevano sovrintendere agli edifici di una regione della città, suddivida in REGIONES: le 4 REGIONI SERVIANE (Suburana, Collina, Esquilina, Palatina) e il TRASTEVERE.
2.6.2. LA PRAEFECTURA VIGILUM E I PRAEFECTI VIGILUM = Augusto affido agli edili curuli l’incarico di provvedere alla lotta contro il fuoco, mettendo a loro disposizione una familia di 600 schiavi. Dopo procedette ad una riforma di più ampio respiro: nel 7-6 a.C. suddivise la città in 14 REGIONI e 265 VICI e affidò ai MAGISTRI VICORUM, scelti tra gli abitanti di ciascun VICUS, il compito di intervenire contro gli incendi. Edili, tribuni della plebe e pretori ebbero il controllo e la responsabilità di una regione della città assegnata loro a sorteggio. La riforma augustea fu graduale. Augusto creò 7 COORTI DI VIGILI DEL FUOCO, ciascuna delle quali era incaricata della sorveglianza di 2 regioni: esse sono situate in posizioni strategiche da cui era possibile intervenire rapidamente nelle diverse zone della città. Erano formate da liberti e vennero sottoposte al comando di un personaggio di rango equestre, il PRAEFECTUS VIGILUM, scelto da Augusto. Organizzazione corpo dei vigili: coorti comandate da un tribuno e a capo di ogni centuria vi era un centurione. L’arruolamento dei vigili era compito del prefetto: inizialmente vennero arruolati liberti, poi anche ingenui. Questo servizio permetteva di ottenere la CITTADINANZA ROMANA ai liberti LATINI IUNIANI e l’accesso al FRUMENTUM PUBLICUM. I vigili disponevano di un equipaggio specifico. In età adrianea i magistrati che Augusto aveva posto a capo delle regioni di Roma vennero sostituiti dai CURATORES REGIONUM, liberti, sottoposti e messi a disposizione del PREFETTO DEI VIGILI. I vigili saranno poi integrati nell’esercito e non saranno più legati esclusivamente alla città di Roma. I compiti del PRAEFECTUS VIGILUM consistevano nel sorvegliare e pattugliare la città di notte, per prevenire gli incendi e mantenere l’ordine pubblico; acquisì competenze giudiziarie: era suo compito giudicare gli incendiari, i colpevoli di furti con effrazioni o violenza. 2.7 GLI EDIFICI PUBBLICI E QUELLI SACRI 2.7.1. L’ETA’ REPUBBLICANA = In età repubblicana la costruzione delle OPERE PUBBLICHE necessarie per lo svolgimento della vita della città e la loro riparazione era affidate ai censori, che operavano nell’ambito delle finanze dello Stato, che consisteva nello stabilire le entrate dello Stato e le spese che doveva affrontare. Per quanto riguarda le opere pubbliche, predisponevano i capitolati d’appalto e provvedevano al loro controllo. I questori urbani, a capo dell’erario, fornivano le somme che il Senato aveva destinato per la loro costruzione. Il loro operato si svolgeva sotto il controllo del Senato, che aveva competenze generali sulle finanze della repubblica. Nel II secolo a.C. ai censori si devono la costruzione e il ripristino di numerose opere pubbliche. Le spese per gli edifici pubblici erano a carico dell’erario, ma nel corso dell’età repubblicana anche generali vittoriosi finanziarono ciò con i bottini di guerra. La costruzione di un nuovo TEMPIO richiedeva il VOTUM (che esso venisse votato a una divinità), la LOCATIO (appalto dei lavori) e la DEDICATIO. A Roma molti templi furono costruiti dopo la consultazione dei libri Sibillini, in momenti drammatici per la storia della città (pestilenze, terremoti, siccità, carestie); altri templi furono votati da consoli, dittatori, pretori, propretori, proconsoli durante le campagne militari. DUUMVIRI AEDI LOCANDAE venivano nominati per la stipula dei contratti relativi alla costruzione dei nuovi templi; DUUMVIRI AEDI DEDICANDAE per la loro dedica, oppure per entrambe. Anche agli edili si deve la costruzione di alcuni templi: a loro competeva la sorveglianza e l’amministrazione degli edifici sacri (PROCURATIO AEDIUM SACRARUM). L’esecuzione dei lavori relativi alle opere pubbliche veniva appaltata a REDEMPTORES, mentre la PROBATIO era di solito affidata ai magistrati che si erano occupati della LOCATIO; per le vie potevano essere nominati CURATORES per il ripristino di aree urbane. I censori, responsabili del patrimonio immobiliare dello Stato, disponevano del suolo pubblico urbano e potevano concedere a privati l’uso di aree pubbliche, potevano vendere o affittare immobili dello Stato. Gli edili si occupavano anche del controllo dei luoghi pubblici. La TABULA HERACLOENSIS testimonia che alla loro sorveglianza erano affidati LOCA PORTICUSVE PUBLICAE nella città di Roma ed entro i mille passi dall’urbs. Gli edili dovevano garantire anche la libera circolazione negli spazi pubblici e potevano far demolire strutture illegalmente costruire strade e comminare multe. 2.7.2. LA CURA LOCORUM IUDICANDORUM E LA CURA AEDIUM SACRARUM ET OPERUM LOCORUMQUE PUBLICORUM = Il collegio dei CURATORES PUBLICORUM INDICANDORUM appartiene alla prima fase della curatela degli edifici sacri e delle opere pubbliche. La struttura dell’ufficio appare composta da un collegio
2.9.1. L’ETA’ REPUBBLICANA = Il TEVERE, grande fiume navigabile, vera arteria di comunicazione per uomini e merci, è stato nella storia della città antica elemento essenziale di crescita e sviluppo economico. Fra le più gravi catastrofi naturali che Roma si trovò ad affrontare, si collocano le INONDAZIONI causate dallo straripamento delle acque del Tevere, che ebbero conseguenze disastrose e drammatiche per la città (dal 414 a.C. al 398 d.C.). Nel II secolo a.C., dopo la seconda guerra punica, il SISTEMA PORTUALE DEL FIUJME fu interessato da importanti interventi, costituiti dal potenziamento delle strutture necessarie per lo sbarco delle merci. L’editto “De fluminibus retandis” prevedeva che i censori appaltassero a compagnie di REDEMPTORES i lavori per la ripulitura del fiume dagli ostacoli che potevano compromettere la navigabilità. Bisognava definire il limite della RIPA, ovvero delimitare la striscia di terreno pubblico o privato, ma aperto all’uso pubblico, del fiume: sulla riva era proibito costruire qualunque struttura che potesse impedire il passaggio da e fino al fiume e ostacolare l’uso pubblico della riva. 2.9.2. LA CURA RIPARUM ET ALVEI TIBERIS ET CLOACARUM URBIS = Nell’8 a.C. AUGUSTO procede alla sistemazione delle rive del Tevere. Fece ampliare e ripulire l’alveo del fiume. TOBERIO creò una commissione formata da 5 senatori, estratti a sorte, che si occupassero del Tevere; vengono ricordati come CURATORES RIPARUM QUI PRIMI TERMINAVERUNT o FUERUNT: essi si occuparono del restauro e del ripristino della delimitazione augustea. Al vertice della curatela era un senatore di rango consolare, coadiuvato da 4 senatori di rango pretorio, le cui funzioni riguardavano la salvaguardia delle rive che dovevano esser aperte all’uso pubblico. Era compito dei CURATORES la cura dell’alveo del Tevere, che doveva restare sgombro da ostacoli e detriti. La navigabilità del fiume era fondamentale per il TRASPORTO a Roma delle DERRATE ALIMENTARI (grano in particolare). In età tiberiana, il sistema del sorteggio affidava al Senato la nomina dei CURATORES RIPARUM ET ALVEI TIBERIS, che operarono fino al principato di Claudio nell’attività della TERMINATIO DELLE RIVE. Quest’ultimo aveva la gestione delle cloache e la titolatura della carica sarà quella di CURATORES RIPARUM ET ALVEI TIBERIS ET CLOACARUM URBIS. La delimitazione e gli interventi relativi agli scali fluviali, attuati in quegli anni, si collegano ai lavori condotti da Traiano per il PORTO DI OSTIA, che comportarono la creazione della FOSSA TRAIANA, un vero ramo secondario del Tevere. La vitalità della curatela del Tevere è testimoniata per tutto il III secolo d.C.
3.1.1. AERARIUM PUBLICUM POPULI ROMANI. AERARIUM SATURNI = Essa era la CASSA in cui confluivano le entrate della repubblica ed essa era destinata a far fronte alle spese dello Stato. Era il TESORO PUBBLICO DELLO STATO ROMANO. La sede era il tempio di Saturno, poi divenne il Tabularium, nel quale venivano conservati i signa, le insegne militari, i documenti ufficiali, leggi e senatus consulta, i resoconti dell’amministrazione e della burocrazia romana, i registri contabili e gli elenchi dei creditori e dei debitori del tesoro pubblico. Tutti i magistrati che gestivano denaro pubblico erano tenuti a presentare un accurato resoconto finanziario del loro operato e a depositarlo nell’erario. I 2 QUAESTORES URBANI erano a capo dell’AERARIUM e operavano sotto il controllo del Senato. In età repubblicana le entrate dell’aerarium erano costituite dal TRIBUTUM imposto ai cittadini romani sulla base del CENSUS per far fronte alle necessità della guerra e per pagare lo STIPENDIUM ai soldati. Le uscite e le spese sostenute dall’aerarium riguardavano le necessità dell’esercito, la guerra, numerose opere pubbliche della Roma repubblicana. 3.1.2. L’AERARIUM SATURNI IN ETA’ IMPERIALE = Nell’ambito dell’ampia opera di riorganizzazione amministrativa intrapresa, Augusto si occupò anche del tesoro dello Stato romano. Egli volle a capo dell’erario 2 PRAEFECTI AERARII, scelti dal Senato tra gli ex pretori. Con CLAUDIO si ebbe la svolta significativa: egli creò, nel 42 d.C., una commissione formata da 3 ex pretori, per recuperare i crediti dovuti al tesoro, che alleggerì l’impiego dei praetores aerarii; l’imperatore ripristinò a capo dell’erario i QUAESTORES. I nuovi QUAESTORES AERARII non restavano in carica 1 anno, bensì 3 anni, a differenza dei questori urbani di età repubblicana. Essi furono scelti tra gli imperatori tra i questori eletti in 1 anno: si venne ad affermare così il controllo dell’imperatore sul tesoro pubblico. Nerone li sostituì con i PRAEFECTI
AERARII SATURNI, che restavano in carica per 3 anni; questi ultimi ottennero la direzione dell’aerarium, del tabularium, del tesoro dello Stato e degli archivi. Le difficoltà in cui versava l’erario portarono, durante il principato di Nerone, alla creazione di una commissione senatoria, che ebbe il compito di riscuotere i VECTIGALIA PUBLICA, mentre nel 70 a.C. venne istituita una nuova commissione per sistemare i conti e gli archivi, presieduta da Domiziano. I PRAEFECTI AERARII ebbero competenze in campo giudiziario: giudicavano casi connessi al settore amministrativo di cui erano a capo. Lo Stato stabiliva l’ammontare globale della somma richiesta, suddiviso tra le province in funzione del loro potenziale fiscale, e questo comportò la necessità di effettuare dei censimenti, che implicavano operazioni catastali. La divisione delle province tra IMPERATORE e SENATO, in età imperiale, fece sì che le entrate tributarie che dalla tassazione delle province potevano provenire fossero ripartite tra AERARIUM (quelle delle province senatorie) e FISCUS (quelle delle province attribuite all’imperatore). 3.1.3. L’AERARIUM MILITARE = Essa era destinata a pagare i PRAEMIA MILITIAE, i premi di congedo ai soldati che avevano servito nell’esercito per 20 o più anni. Due imposte importanti: la CENTESIMA RERUM VENALIUM, la tassa dell1% sulle vendite dell’asta, e la VICESIMA HEREDITATIUM, la tassa del 5% sulle eredità e sui lasciti testamentari. Furono posti a capo dell’erario 3 ex pretori: i PRAEFECTI AERARII MILITARIS, che restavano in carica per 3 anni e si occupavano della contabilità della cassa, dalle entrate provenienti dal gettito delle imposte e delle uscite, costituiti dai praemia militiae. L’ufficio centrale, gestito da Vespasiano, della VICESIMA HEREDITATIUM, aveva al vertice un procuratore di rango equestre e aveva il controllo generale della riscossione dell’imposta e coordinava gli uffici situati nelle province. 3.1.4. FISCUS, PATRIMONIUM, RATIO PRIVATA, RES PRIVATA = Il FISCUS è la cassa di cui è titolare l’imperatore, che si contrappone all’AERARIUM, la cassa repubblicana del popolo romana: qui confluiscono gli introiti provenienti dalle proprietà imperiali. La relazione tra FISCUS e PATRIMPONIUM ha animato lungamente il dibattito tra gli studiosi: con PATRIMONIUM si intende la sostanza patrimoniale del princeps, che comprende beni mobili e immobili dell’imperatore: il PATRIMONIUM è il PATRIMONIUM FISCI. La RATIO PRIVATA è un conto speciale, un rampo contabile dell’amministrazione finanziaria imperiale, creato probabilmente in età traianea- adrianea per gestire le spese non pubbliche dell’imperatore, destinate quindi alla gestione della corte. Da questo in età severiana sarebbe scaturita la RES PRIVATA. 3.2 GLI UFFICI CENTRALI DELLA BUROCRAZIA IMPERIALE = Il governo dell’impero richiese la creazione di una serie di UFFICI AMMINISTRATIVI CENTRALI, presso la corte, che operavano a stretto contatto con l’imperatore e lo coadiuvavano nella sua attività amministrativa. A Claudio si deve la creazione degli uffici della cancelleria imperiale, la cui direzione venne affidata a liberti appartenenti alla famiglia imperiale, sostituiti poi da personaggi di rango equestre. L’UFFICIO “A LIBELLIS” si occupava delle suppliche, delle richieste inviate da privati all’imperatore, che riguardavano problemi disparati: esso riceveva i libelli e si occupava delle SUBSCRIPTIONES, poste in calce ai libelli; le risposte dell’imperatore, i rescritti, avevano forza di legge. L’UFFICIO “AB EPISTULIS” era riservato alla corrispondenza imperiale, in primo luogo a quella con i governatori delle province e con i comandanti delle legioni e da esso dipendevano anche le lettere dei funzionari e la comunicazione dei loro avanzamenti di carriera. L’UFFICIO “A STUDIIS” forniva all’imperatore la documentazione e gli elementi necessari per lo svolgimento della sua attività di governo. L’UFFICIO “A COGNITIONIBUS” coadiuvava l’imperatore, che giudicava nell’istruzione dei processi che si svolgevano dinanzi al suo tribunale. Si affermò un nuovo sistema di repressione criminale, la COGNITIO EXTRA ORDINEM: al tribunale imperiale si affiancò il tribunale senatorio e operavano nell’amministrazione della giustizia, per delega imperiale, anche il prefetto urbano, il prefetto del pretorio e il prefetto dei vigili. L’UFFICIO “A CENSIBUS” si collega all’istituzione della censura rivestita dall’imperatore e alla testimonianza di un NOMENCLATOR A CENSIBUS: qui confluivano i registri del censo dell’Italia e delle province, importante per il reclutamento dei membri dell’ordine senatorio ed equestre. L’UFFCIO “A BIBLIOTHECIS” riguardava le numerose biblioteche imperiali di Roma, che ebbero un’amministrazione centrale e tra i procuratori di rango equestre ricordiamo Svetonio.
180 a.C. le colonie di popolamento e di sfruttamento agricolo furono istituite come colonie romane. L’istituzione della colonia latina rimase però attivo come modello giuridico da utilizzare in territorio provinciale. 4.3 LE COLONIE ROMANE = Le più antiche colonie romane erano capisaldi militari costieri (COLONIAE MARITIMAE) di soli 300 uomini, che mantenevano la piena cittadinanza romana e godevano dell’esenzione dal servizio militare nelle legioni, perché considerarti permanentemente in prima linea. Per la loro fondazione l’organo competente era il Senato, mentre ai comizi tributi spettava la nomina dei TRIUMVIRI COLONIAE DEDUCENDAE. Le prime colonie romane dipendevano da Roma e solo nel 317 a.C. ANTIUM ottenne dal Senato romano l’invio di patroni per stabilire le leggi della colonia e, sul suo esempio, anche le altre colonie romane si dettero delle proprie istituzioni nella forma canonica di un’assemblea popolare, un Senato e dei magistrati (DUOMVIRI o PRAETORES), che fino alla guerra sociale furono privi di IURISDICTIO, non poterono cioè amministrare la giustizia. Per questo aspetto le colonie romane dipendevano ancora da pretore di Roma, che esercitò in esse la funzione giudiziaria inviandovi propri delegati (PRAEFECTI). Questa situazione cessò dopo la guerra sociale: l’attribuzione della IURISDICTIO ai sommi magistrati dei municipi comportò un analogo provvedimento per quelli delle colonie. Anche la distribuzione delle colonie romane segue le direttrici dell’espansione di Roma in Italia. Dai primi decenni del II secolo a.C. il modello della colonia romana subì una profonda trasformazione: le nuove colonie erano anche nell’entroterra, coinvolgevano un numero maggiore di coloni, con lotti di terreno molto più ampi, e assumevano funzione militare ed economica, come le colonie latine. Dopo una lunga pausa, legata al venir meno delle esigenze militari in un’Italia sottoposta al dominio romano, quando l’attività di colonizzazione fu ripresa da GAIO GRACCO per dare uno sfogo alla pressione demografica del proletariato, l’unico modello possibile era quello della colonia romana. Nel 123 a.C. furono così dedotte colonie a TARANTO (“COLONIA NEPTUNIA”), SCOLACIUM (“COLONIA MINERVIA”), CARTAGINE (“COLONIA IUNONIA”). A Gaio si devono anche 2 vistose innovazioni: la competenza sulla deduzione di colonie passò ai comizi tributi e si affermò il principio che si potessero dedurre colonie romane anche al di fuori dell’Italia. Successivamente la fondazione di colonie divenne lo strumento per assicurare un premio di congedo ai veterani: era il capo militare che, in forza del suo imperium, decideva la deduzione e nominava a i commissari incaricati di attuarla. Prima Mario, poi Silla, Cesare, i triumviri e infine Augusto fonderanno COLONIE “MILITARI” di questo tipo in Italia e nelle province. In età imperiale si avrà ancora qualche fondazione “ex novo” o la deduzione di veterani in città già esistenti, ma prevarranno le COLONIE ONORARIE: l’imperatore poteva cioè conferire a una comunità già esistente lo status di colonia romana, come riconoscimento della sua lealtà o di particolari meriti, e la città assumeva nella propria titolatura ufficiale un epiteto tratto dal nome dell’imperatore. La creazione di nuove colonie era divenuta competenza esclusiva dell’imperatore. 4.4 MUNICIPI ANTERIORI ALLA GUERRA SOCIALE = Con l’annessione di TUSCULUM (381 a.C.) Roma inaugurò un nuovo modo di gestire la propria espansione: concedendo ai suoi abitanti la cittadinanza romana ma riconoscendo loro lo status di comunità autonoma, con propri magistrati, Roma istituiva un nuovo modello giuridico, quello del MUNICIPIUM. Si trattava di una fusione dei 2 principi che fino a quel momento avevano guidato l’espansione di Roma: quello ANNESSIONISTICO e quello FEDERATIVO. Nel caso delle città latine annesse, si trattava di CIVITAS ROMANA PIENA (OPTIMO IURE), ma quando Roma si trovò ad applicare il nuovo istituto al di fuori dell’area culturale latina, preferì concedere, almeno in una prima fase, la CIVITAS SINE SUFFRAGIO, cioè senza diritto di voto nelle assemblee romane. Dopo l’annessione dei PICENTES ( a.C.), Roma tornò al sistema federativo: alle popolazioni vinte veniva tolta solo la parte del loro territorio, che diventava AGER PUBLICUS POPULI ROMANI disponibile per occupazioni spontanee, deduzioni coloniarie e assegnazioni viritane, e con esse si stringeva un trattato di alleanza (FOEDUS), che le obbligava a fornire truppe a Roma, ma salvaguardava la loro indipendenza di Stati sovrani con proprie leggi, proprie istituzioni e propri magistrati. L’origine stessa del municipio come concessione della cittadinanza romana a una comunità già esistente, che manteneva il proprio corpo civico e la propria autonomia, spiega la grande varietà che si registra nelle istituzioni dei municipi sorti prima della guerra sociale. Fino alla guerra sociale in nessuno dei municipi esistenti i magistrati locali potevano amministrare la giustizia. La IURISDICTIO restava
competenza del pretore urbano di Roma, che la esercitava, come nelle colonie romane e nelle aree di ager publicus non urbanizzate, tramite delegati (PRAEFECTI). 4.5 FORA, CONCILIABULA, PRAEFECTURAE = All’interno del territorio annesso, solo a colonie e municipi era riconosciuto il rango di città e di una autonomia. Ma vaste aree di AGER PUBLICUS POPULI ROMANI rimaste escluse dai territori attribuiti a municipi e colonie e utilizzate in tutte o in parte per preoccupazioni spontanee o per assegnazioni viritane rimasero prive di organizzazione urbana e caratterizzate da insediamenti di tipo rurale, sia come abitazioni sparse (VILLAE) comprese entro ristretti rurali (PAGI), sia come piccoli aggregati spontanei (VICI). In molti casi sorsero in punti di snodo strategico piccoli centri detti FORA, punti di aggregazione della popolazione rurale in giorni di mercato, utili ai fini della leva, dei censimenti e dell’amministrazione della giustizia. Il loro collegamento con iniziative delle autorità centrali traspare dal fatto che prendevano nome dal magistrato che li aveva fondati. Un ruolo analogo svolgevano i CONCILIABULA, sorti per iniziativa delle popolazioni rurali. In queste aree rurali l’amministrazione della giustizia spettava al pretore urbano di Roma, che le esercitava in forma mediata, delegando i suoi poteri a PRAEFECTI da lui scelti. L’ambito territoriale di un prefetto era definito “PREFETTURA” e un municipio o una colonia poteva essere nello stesso tempo un centro autonomo con propri magistrati e la sede di una prefettura, cioè il luogo dove un prefetto del pretore amministrava la giustizia. Nella fase della municipalizzazione dell’Italia seguita alla guerra sociale, il termine “prefettura” rimase per lungo tempo a designare alcune comunità in possesso della cittadinanza romana e dell’autonomia amministrativa; alcune di esse, più avanti, assunsero anche la denominazione di “MUNICIPI”, mentre altre mantennero quella di “prefettura” fino al tardo impero. 4.6 LA MUNICIPALIZZAZIONE GENERALE DELL’ITALIA DOPO LA GUERRA SOCIALE: I MUNICIPI QUATTUORVIRALI = La svolta decisiva verso l’UNIFICAZIONE POLITICA DELL’ITALIA è legata alla GUERRA SOCIALE, che oppose Roma ai suoi alleati italici fra 91 e 89 a.C. La guerra era scoppiata per il rifiuto che Roma aveva opposto alla richiesta di ammissione alla cittadinanza romana avanzata da alcuni tra gli alleati italici e la ottennero. L’approvazione della LEX IULIA DE CIVITATE SOCIIS DANDA, che offriva la cittadinanza romana a chi deponeva le armi, riuscì nell’intento dio spezzare la compattezza del fronte nemico. La conseguenza fu la rapida estensione della cittadinanza romana a tutti i SOCII, italici e latini, cioè sia alle comunità federate italiche sia alle colonie latine, e questo comportò la trasformazione delle une e delle altre in MUNICIPI ROMANI. Contemporaneamente la LEX POMPEIA (89 a.C.) di POMPEO STRABONE trasformava le comunità peregrine della Gallia Cisalpina in colonie latine. Nei municipi vi era uniformità dell’ordinamento, basato su un collegio di QUATTUORVIRI, articolato in 2 magistrati supremi con poteri giurisdizionali (QUATTUORVIRI IURE DICUNDO) e 2 magistrati inferiori con poteri edilizi (QUATTUORVIRI AEDILES). 4.7 I MUNICIPI DUOVIRALI ANTERIORI AL 49 a.C. = L’ORDINAMENTO QUATTUORVIRALE fu applicato ai municipi di nuova istituzione fino alla metà del I secolo a.C. Dopo il 49 venne applicato un ORDINAMENRO DUOVIRALE, in cui la coppia di magistrati supremi e giusdicenti portava la denominazione di DUOVIRI IURE DICUNDO. Ne risulta per l’Italia centro-meridionale un quadro variegato di MUNICIPI (e colonie) con diversi ordinamenti. 4.8 LA LEX IULIA MUNICIPALIS DELL’ISCRIZIONE DI PATAVIUM E LA LEX CORNELIA DELLE ISCRIZIONI DI PETELIA = I costituenti, quando redigevano lo statuto, trovavano già insediati e funzionanti gli organi fondamentali dell’amministrazione cittadina. Solo l’esistenza di una legge quadro generale può spiegare il fatto che tante comunità avessero potuto darsi contemporaneamente le stesse istituzioni ancor prima di dotarsi ciascuna di una LEX MUNICIPII specifica. Questa legge può identificarsi con la LEX IULIA MUNICIPALIS, riferita ad un personaggio locale, che fu <<IIIIvir aediliciae potestat(is) e lege Iulia municipali>>. Quanto alla LEX CORNELIA delle iscrizioni di PETELIA, è preferibile pensare che il personaggio onorato volesse sottolineare di aver rivestito la carica di AEDILIS IIIIVIR per voto popolare.
ETNICI NON URBANIZZATI (GENTES, POPULI, CIVITATES). C’erano in molte province vaste aree non comprese in alcun territorio e occupate da grandi proprietà imperiali (SALTUS), spesso raggruppate in una REGIO o in un TRACTUS, ed erano amministrate da procuratori imperiali: un PROCURATOR SALTUS, sottoposto ad un PROCURATOR REGIONIS O TRACTUS, di rango equestre. 5.2 STATUTI DI COLONIE E MUNICIPI = Informazioni preziose sugli ordinamenti cittadine ci sono fornite da una serie di TESTI EPIGRAFICI su bronzo, che conservano gli statuto di colonie, municipi romani e municipi latini a partire dall’età di Cesare fino a quella di Caracalla. Tra questi, ricordiamo la TABULA HERACLEENSIS, proveniente da Heraclea di Lucania, considerata come il testo di una LEX IULIA MUNICIPALIS attribuita a Cesare e datata al 45 a.C., e la LEX RUBRIA DE GALLIA CISALPINA, che contiene norme sulla giurisdizione dei magistrati municipale della Gallia Cisalpina. Ciò che colpisce è l’omogeneità fra le istituzioni di comunità con status giuridico diverso. Lo statuto di una singola comunità veniva redatto quando gli organi fondamentali (assemblea popolare, Senato e magistrati) erano già insediati e funzionanti. 5.3 IL CORPO CIVICO (CIVES E INCOLAE) E L’ASSEMBLEA POPOLARE = Il CORPO CIVICO (POPULUS O PLEBS URBANA) comprendeva i cittadini di pieno diritto (COLINI/MUNICEPS/CIVES) e i residenti appartenenti ad altre comunità (INCOLAE). Si poteva essere cittadini per nascita, per adozione o per manomissione da parte di un cittadino, per decreto del Senato locale o per concessione dell’imperatore; INCOLAE potevano essere anche membri di comunità non urbanizzate ADTRIBUTAE alle città. Cittadini ed incolae erano tenuti ad una serie di MUNERA, cioè di servizi resi alla collettività, che potevano consistere nell’accollarsi delle spese per conto della comunità (MUNERA PATRIMONIORUM/ PECUNIARIA) oppure nel fornire OPERAE o prestazioni di lavoro manuale (MUNERA PERSONALIA, CORPORALIA o SORDIDA). I cittadini maschi adulti avevano diritto di voto attivo e passivo nell’assemblea popolare cittadina, mentre gli incolae godevano solo di un limitato diritto di voto attivo, perché non erano inseriti stabilmente in alcuna delle unità elettorali (CURIAE) in cui era suddivisa la cittadinanza e potevano votare in un’unica CURIA, estratta a sorte di volta in volta. Questo implica che le autorità cittadine dovevano disporre di liste complete e aggiornate nell’intero corpo civico, da cui risultasse per ciascun individuo maschio adulto la condizione di cittadino inquadrato in una curia oppure di incola, con la specificazione dello status giuridico personale (IUS LATII o CIVITAS ROMANA) e presumibilmente anche della comunità di appartenenza. D’altra parte, per poter documentare la condizione di INCOLA, cioè di residente stabile, si doveva far riferimento alle sue proprietà immobiliari. L’ASSEMBLE POPOLARE (POPULUS) aveva essenzialmente competenze elettorali: a Roma esse erano ripartite tra COMIZI CENTURIATI, cui spettava l’elezione dei magistrati superiori provvisti di imperium (consoli e pretori), e i COMIZI TRIBUTI, che eleggevano gli altri magistrati. In coloni e municipio fu evitata questa duplicità ed è attestata costantemente un’unica assemblea. Il VOTO POPOLARE si esprimeva per CURIE: la maggiornza dei votanti ddi una curia esprimeva il voto di quella sin gola curia e il risultato finale delle votazioni era dato dalla maggioranza dei voti espressi dalle curie. Il magistrato che convocava i comizi chiamava al voto contemporaneamente (UNO VOCATU) tutte le curie e ciascun elettore si metteva in fila nel recinto (CONSAEPTUM) corrispondente alla sua curia per esprimere in forma scritta (PER TABELLAM) il proprio voto. Prima del voto popolare c’erano 2 passaggi importanti: il magistrato competente valutava le dichiarazioni di candidatura (PROFESSIONES) dei vari candidati (PERITORES) e ufficializzava quelle dei candidati giudicati idonei esponendone la lista (PROSCRIPTIO); seguiva poi un periodo di campagna elettorale. Va ricordata la possibilità che la magistratura suprema fosse offerta all’imperatore dai decurioni e che costui accettasse, nominando poi in sua vece un PRAEFECTUS. 5.4 LE MAGISTRATURE (HONORES) = La STRUTTURA MAGISTRATURALE DI COLONIE E MUNICIPI prevedeva al vertice una coppia di magistrati supremi e localmente eponimi con il potere di amministrare la giustizia entro limiti fissati negli statuti municipali o in leggi generali. La loro titolatura era QUATTUORVIRI IURE DICUNDO oppure DUOVIRI IURE DICUNDO. Ogni 4 anni (QUINTO QUOQUE ANNO) ai magistrati supremi spettava il compito di effettuare il censimento e per questo caso assumevano il titolo di QUATTUORVIRI (o DUOVIRI) QUINQUENNALES. Al di sotto della coppia dotata di IURISDICTIO c’era una coppia di magistrati minori, detti EDILI. Ai magistrati supremi spettava in particolare l’istruzione dei procedimenti per reati
commessi nel territorio municipale e l’esercizio della potestà giurisdizionale nelle controversie private. Essi avevano la facoltà di convocare e presiedere il consiglio dei decurioni e i comizi elettorali e potevano avere il comando di eventuali milizie cittadine. Su qualunque decisione o iniziativa riguardante la gestione amministrativa e finanziaria della comunità la competenza spettava al consiglio dei decurioni, a cui i magistrati avevano l’obbligo di sottoporre il problema ed eventuali proposte e, una volta presa la decisione, al magistrato/i indicato/i dai decurioni spettava curarne l’esecuzione. Essi effettuavano anche il censimento, aggiornando il registro del corpo civico e l’albo dei decurioni. L’ambito specifico di competenza degli EDILI era lo stesso degli edili di Roma, comprendendo la CURA ANNONAE (controllo degli approvvigionamenti alimentari e la disciplina dei mercati), la CURA URBIS (controllo del territorio cittadino, manutenzione di strade e gestione dei servizi), l’ORDINE PUBBLICO (compiti di polizia). Magistrati ed edili avevano la facoltà di infliggere MULTE. I magistrati municipali disponevano di PERSONALE SUBALTERNO. Per poter essere eletti alle magistrature cittadine erano necessari determinati requisiti: bisognava possedere la cittadinanza locale, era richiesta un’adeguata consistenza patrimoniale che consentisse al candidato di far fronte ad obblighi e di fornire garanzie, era prevista un’età minima (30, 25, scendendo); all’uscita di carica i magistrati ricevevano la cittadinanza romana per sé, per i propri genitori e per i propri discendenti legittimi in linea maschile. 5.5 IL PERONALE SUBALTERNO: APPARITPRES E SCHIAVI PUBBLICI = I magistrati cittadini disponevano di un PERSONALE SUBALTERNO sul modello dei magistrati romani: SCHIAVI PUBBLICI (SERVI PUBBLICI) di proprietà della città e UOMINI LIBERI (LIBERTI). Essi erano chiamati APPARITORES e potevano servire per 1 anno. 5.6 PRAEFECTI RELICTI, PREFETTI DEL PRINCIPE E PREFETTI EX LEGE PETRONIA = Quando un duoviro si allontana dal territorio della città per più di 1 giorno, dve lasciare al proprio posto (RELINQUERE) un prefetto scelto tra i decurioni di età inferiore a 35 anni. Il PRAEFECTUS RELICTUS decadeva appena fosse rientrato in città uno qualunque (ALTERUTER) dei 2 duoviri. Vi era la possibilità che i decurioni o il popolo, a nome della città, offrano a titolo onorifico il duovirato all’imperatore e se lo accetta, nominerà un PRAEFECTUS che avrà tutti i poteri di un normale duoviro iure dicundo e non avrà un collega. La documentazione epigrafica conferma la diffusione di questo uso, esteso anche a membri della famiglia imperiale e mostra casi in cui l’imperatore o il Cesare demandava ai decurioni la scelta del suo prefetto. Abbiamo notizia di una LEX PETRONIA che consentiva ai decurioni di nominare PRAEFECTI IURE DICUNDO in situazioni di emergenza, già operante nel 38 a.C., forse attribuita a Petronio. Nel corso del II secolo d.C. il consiglio dei decurioni venne sostituendosi ai comizi nell’assegnazione delle magistrature, senza bisogno di ricorrere a prefetti. 5.7 IL SENATO LOCALE O CONSIGLIO DEI DECURIONI (ORDO DECURIONUM) = Il SENATO LOCALE delle città romane era detto a volte SENATUS, ma più comunemente ORDO, e i suoi membri avevano il titolo di DECURIONES o DECURIONES CONSCRIPTIVE. La loro nomina spettava ai magistrati quinquennali incaricati del censimento. Fin dai primi tempi dell’impero, si affermò la pratica dell’ADLECTIO, a titolo onorario, di personaggi che, senza aver rivestito magistrature, venivano ammessi nell’ordo Oltre all’ADLECTIO, che conferiva a pieno titolo il ruolo di decurione, invalse anche la prassi del conferimento dei soli ORNAMENTA, cioè del diritto ai segni esteriori di distinzione propri dei decurioni o dei magistrati. Questo consentiva alle città di onorare anche personaggi che non possedevano i requisiti per essere realmente ammessi nell’ordo o essere eletti alle magistrature. Per poter essere ammessi nell’ordo bisognava avere gli stessi requisiti richiesti per rivestire le magistrature: età minima, requisiti patrimoniali, pagamento di una SUMMA HONORARIA, non esercitare attività infiammanti, non aver subito condanne che causassero ignominia, bisognava essere uomini nati liberi (INGENUI HOMINES). Una volta ammesso nell’ordo, il decurione godeva di distinzioni e privilegi: sono ricordati i posti riservati in occasione di feste e spettacoli e la partecipazione a pubblici banchetti; essi non potevano essere sottoposti a torture o pene. La nomina di decurione era a vita, salvo in caso di espulsione dall’ordo. Nell’albo ufficiale del Senato cittadino i decurioni erano registrati in ORDINE GERARCHICO e, nelle città dell’Italia e delle province occidentali, i primi 10 della lista costituivano il gruppo dei DECEMPRIMI, con funzioni di rappresentanza. All’ordo dei decurioni spettavano tutte le decisioni della comunità e un ruolo generale sull’operato dei magistrati. Il SENATO LOCALE funzionava anche come