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Regole di ammissione e asilo per stranieri, Schemi e mappe concettuali di Diritto ed economia politica

Sui regoli di ammissione e asilo per stranieri in base al diritto internazionale. Il testo tratta della libertà di ammettere stranieri in un paese, dell'obbligo di non-refoulement e della disciplina convenzionale in materia di circolazione di cittadini tra stati. Vengono anche menzionate le categorie speciali di persone come lavoratori transfrontalieri e rifugiati.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 17/12/2021

nessetti
nessetti 🇮🇹

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Ammissione stranieri
Lo Stato è libero di ammettere gli stranieri nel proprio territorio. Può accordare o negare
l’ingresso e non esiste alcuna norma di diritto internazionale generale al riguardo. Anche per
quanto riguarda l’asilo, lo Stato non ha alcun obbligo di ammettere il richiedente asilo nel
proprio territorio. Lo Stato è pure libero di allontanare gli stranieri presenti, ma esiste una
norma consuetudinaria che proibisce le espulsioni in massa di stranieri. Regole
convenzionali possono dettare una disciplina ad hoc, ad es., nell’ambito dell’UE i cittadini
degli Stati membri hanno diritto alla libera circolazione, termini stabiliti dal Trattato CE,
all’interno del territorio dell’UE. Una particolare categorie di persone, che gode di un diritto di
circolazione all’interno di una fascia di confine a cavallo di due Stati, è quella dei c.d.
lavoratori transfrontalieri. Di regola gli Stati si accordano per la reciproca ammissione dei
rispettivi cittadini mediante trattati ad hoc. Lo Stato è libero di ammettere gli stranieri, ma può
anche assoggettarne l’ingrasso al possesso di un documento d’identità e a determinate
condizioni. Per gli apolidi, viene rilasciato un documento di viaggio dall’organizzazione
competente o dallo Stato in cui sono stanziati. Per i rifugiati o richiedenti asilo, l’art.14 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 attribuisce ad ogni individuo il diritto di
cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. In materia di ingresso, il solo
obbligo consiste nel non-refoulement, cioè il non respingimento del rifugiato verso le
frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua
razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata
categoria sociale o delle sue opinioni politiche

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Ammissione stranieri Lo Stato è libero di ammettere gli stranieri nel proprio territorio. Può accordare o negare l’ingresso e non esiste alcuna norma di diritto internazionale generale al riguardo. Anche per quanto riguarda l’asilo, lo Stato non ha alcun obbligo di ammettere il richiedente asilo nel proprio territorio. Lo Stato è pure libero di allontanare gli stranieri presenti, ma esiste una norma consuetudinaria che proibisce le espulsioni in massa di stranieri. Regole convenzionali possono dettare una disciplina ad hoc, ad es., nell’ambito dell’UE i cittadini degli Stati membri hanno diritto alla libera circolazione, termini stabiliti dal Trattato CE, all’interno del territorio dell’UE. Una particolare categorie di persone, che gode di un diritto di circolazione all’interno di una fascia di confine a cavallo di due Stati, è quella dei c.d. lavoratori transfrontalieri. Di regola gli Stati si accordano per la reciproca ammissione dei rispettivi cittadini mediante trattati ad hoc. Lo Stato è libero di ammettere gli stranieri, ma può anche assoggettarne l’ingrasso al possesso di un documento d’identità e a determinate condizioni. Per gli apolidi, viene rilasciato un documento di viaggio dall’organizzazione competente o dallo Stato in cui sono stanziati. Per i rifugiati o richiedenti asilo, l’art.14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 attribuisce ad ogni individuo il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. In materia di ingresso, il solo obbligo consiste nel non-refoulement, cioè il non respingimento del rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche