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Le regole legali riguardanti la sospensione e l'interruzione di un processo civile in Italia. Vengono discusse le conseguenze di una sospensione e l'interruzione, incluse le possibilità di riassumere il processo e le cause che portano all'estinzione. Il testo presuppone una conoscenza base di diritto civile italiano.
Tipologia: Appunti
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Tradizionalmente sono considerate vicende anomale la contumacia, la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo, situazioni che non hanno poi molto in comune. Abbiamo già visto che le situazioni che fanno deviare il processo dal suo corso normale, sono molteplici, soprattutto nei casi che producono l’estinzione, casi molto eterogenei, da ipotesi di nullità non sanate, a semplice inattività delle parti. Seguendo, per una volta, l’impostazione tradizionale ci occuperemo delle vicende anomale nei quattro tipi già elencati, aggiungendo, però, la riunione delle cause connesse, per la sua affinità, e quindi possibilità di confusione, con la sospensione. Iniziamo con la contumacia. Con questo termine s’indica la situazione in cui una parte non si sia costituita nei termini di legge. L’attore, come abbiamo visto, deve costituirsi entro 10gg. dalla notifica della citazione al convenuto. Il convenuto deve costituirsi almeno 20gg. prima della data della prima udienza di comparizione. Se non si costituisce alla prima udienza, sarà dichiarato contumace. Può, però, costituirsi successivamente. In tal caso subirà le decadenze che si riferiscono al momento della sua costituzione: se si costituisce alla prima udienza di comparizione e trattazione non potrà chiamare terzi in causa o proporre domande riconvenzionali, sollevare le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio, eccepire l’incompetenza; se si costituisce dopo la prima udienza di trattazione, non potrà produrre documenti e chiedere l’ammissione di mezzi di prova. Se è invece l’attore a non costituirsi, dopo aver notificato la citazione, (art. 290) può farlo al suo posto il convenuto chiedendo di portare avanti il processo. In mancanza di tale richiesta il giudice cancella la causa del ruolo e il processo si estingue. L’attore, però, nel caso in cui il convenuto prosegua il processo, può sempre costituirsi successivamente e, a seconda del momento in cui ciò avverrà, subirà le decadenze relative a quella fase del processo, per esempio: nessuna, se si costituisce alla prima udienza di comparizione o trattazione; tutte , se si costituisce all’udienza di precisazione delle conclusioni. Quanto abbiamo esposto, però, parte dal presupposto che una delle parti, attore o convenuto che sia, abbia eseguito una regolare costituzione, perché la situazione processuale delle parti, in merito alla costituzione, può essere più critica quando entrambe non si siano costituite oppure l’abbiamo fatto in ritardo. Vediamo allora (nello schema) queste ipotesi ex art. 171 e 307 comma 1 e 2. Immaginiamo che nessuna delle due parti si sia costituita nei termini; in questo caso il processo cade in uno stato di quiescenza, ma può essere riassunto ad opera di una delle parti nel termine di tre mesi dalla data di costituzione assegnata dalla legge al convenuto. Fatta questa premessa, abbiamo tre possibilità: a) Il processo è riassunto e dopo la riassunzione almeno una delle parti si costituisce regolarmente: di conseguenza vi sarà la prosecuzione del processo. b) Il processo non è riassunto nel termine di tre mesi: vi sarà l’estinzione del processo. c) Il processo è riassunto ma dopo la riassunzione nessuna delle parti si costituisce: estinzione immediata del processo. Nell’ipotesi riportata nello schema nessuna delle parti si è costituita e ciò potrà accadere per semplice disattenzione, ma anche perché le parti in extremis sono giunte a un accordo stragiudiziale. Consideriamo ora un’ipotesi simile alla precedente, ma con una variazione, poiché si è costituita una sola parte, ad es. l’attore, ma in ritardo. Qui accade che il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo. Il processo si estinguerà se nei tre mesi dalla data di cancellazione non vi sarà la riassunzione del processo. Le conseguenze, in caso di riassunzione, sono le stesse esposte nello schema precedente, ma a differenza del primo caso, qui vi è stata un’udienza, e, quindi, un provvedimento del giudice di cancellazione della causa dal ruolo; di conseguenza il termine dei tre mesi non sarà più calcolato in relazione alla data dell’ipotetica costituzione del convenuto, ma in riferimento alla data dell’ordinanza che cancella la causa dal ruolo. Abbiamo già visto, in occasione dello studio della prima udienza ex art. 183 al capitolo 2, che il giudice, ex art. 291, quando rileva un vizio che comporti la nullità della notifica della citazione (e il convenuto non si sia costituito), ordina all’attore la rinotifica dell’atto. Il giudice, quindi, ha l’onere, alla prima udienza, di indagare sui motivi della mancata costituzione del convenuto, potendo scoprirne la causa in un vizio della citazione, e in tal caso provvederà ex art. 164, oppure nella notifica della citazione, come abbiamo appena visto. Può però accadere che il convenuto non si costituisca nonostante la regolarità della notifica o non si costituisca nemmeno dopo che gli sia stata rinnovata la citazione. In tal caso il giudice dichiara la contumacia del convenuto e si avrà il processo contumaciale. C’è da chiedersi cosa accade se, pur esistendone i presupposti, non sia dichiarata la contumacia: se sono seguite le regole del processo contumaciale non vi saranno nullità; se non sono seguite le regole del processo contumaciale si avranno delle nullità. La contumacia, infatti, è una situazione di fatto che consiste nella mancata costituzione. Il provvedimento del giudice si limita a dichiararla e non a costituirla. Tornando al processo contumaciale, rileviamo che non si tratta di un processo speciale poiché si svolgerà nei modi soliti, solo che, a tutela della posizione del convenuto, (ma ricordiamo che contumace potrebbe essere anche l’attore) sono previste delle cautele in merito a particolari richieste avanzate dalla parte costituita. In particolare (art. 292) devono essere notificate personalmente al contumace le ordinanze che: a. Ammettono l’interrogatorio formale; b. Ammettono il giuramento; e ancora c. Le domande riconvenzionali; d. Le domande nuove; i procedimenti innanzi al giudice di pace; e. I verbali dove si dà atto alla produzione di scritture private (sentenza della Corte costituzionale n.250\1986) Il motivo di tali notifiche al contumace è evidente. Nel caso a. la mancata comparizione all’interrogatorio formale può far perdere la causa al contumace; nel caso b. la mancata comparizione al giuramento farà perdere la causa al contumace; nei casi c.-d. le notifiche servono a permettere il contradditorio; nel caso e. servono a permettere il tempestivo disconoscimento. Proprio per quest’ultima ipotesi, però, è previsto che il contumace, anche se si costituisce tardivamente, può sempre disconoscere, nel termine assegnatogli dal giudice, le scritture private prodotte contro di lui. (art. 293). [RIMESSIONE IN TERMINI]. Può accadere che una parte sia stata erroneamente dichiarata contumace non essendosi avveduti che la mancata costituzione è stata provocata da nullità della citazione o della sua notifica, oppure, che la costituzione è stata impedita da causa a lei non imputabile. In tal caso il giudice, ex art. 294, se ritiene verosimili i fatti allegati, rimette in termini la parte, ma su questo potere del giudice di rimettere in termini il contumace sono necessarie alcune osservazioni. In primo luogo, si consideri
riferirà al presidente del tribunale. Sarà poi quest’ultimo a disporre la riunione. Più complesso è il caso in cui le cause non siano identiche ma connesse, ad es. per il petitum. Qui le cause non sono identiche e quindi non tutti i casi vi sarà la riunione. Vediamo le diverse ipotesi:
avanzata richiesta di discussione innanzi al collegio e sempre che sia scaduto il termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, non esiste più alcun pericolo di alterare il contradditorio, perché le parti non devono svolgere più nessuna attività difensiva. Come abbiamo visto l’interruzione può verificarsi in diversi momenti, e l’individuazione di tali momenti è decisiva, perché il processo interrotto deve essere ripreso entro tre mesi dall’interruzione, o meglio, come ha precisato la Corte costituzionale con la sentenza n. 159\1971, dal giorno in cui le parti hanno avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo. Se nei tre mesi il processo non è riassunto, si estingue. Ma come avviene la ripresa del processo interrotto dopo la costituzione? Il codice distingue agli articoli 302 e 303 due ipotesi, la prima (art. 302) fa riferimento al caso in cui la prosecuzione sia d’iniziativa della parte colpita dall’evento interruttivo, la seconda (art. 303) quando la prosecuzione avviene per opera dell’altra parte. Vediamo allora nello schema le due ipotesi. a). La parte colpita dall’evento interruttivo può:
s’intende produrle in un successivo giudizio, queste saranno valutate come argomenti di prova. Le spese rimarranno a carico di chi le ha anticipate, escluso il caso di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306. L’estinzione opera in certi casi immediatamente e in altri dopo un periodo di quiescenza del processo, che dura tre mesi da un’omissione considerata specificamente dal codice. Se entro i tre mesi non segue la riassunzione, il processo si estingue. Casi di estinzione immediata (artt. 306,307). a. Rinuncia agli atti del giudizio: in questa ipotesi l’attore non intende proseguire il processo. La rinuncia deve essere, però, accettata dalle altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Non è quindi necessaria l’accettazione quando, ad esempio, il convenuto abbia sollevato eccezioni di carattere meramente processuali e non di merito. Rinuncia e accettazione devono essere eseguite dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali. L’accettazione non è efficace se contiene riserve e condizioni. Normalmente il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. b. Mancato rispetto di un termine perentorio previsto dalla legge o fissato dal giudice che sia autorizzato a farlo: in tal caso il termine fissato dal giudice non può essere superiore a tre mesi (art. 307);