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Regole per il processo civile: sospensione e interruzione, Appunti di Diritto Processuale Civile

Le regole legali riguardanti la sospensione e l'interruzione di un processo civile in Italia. Vengono discusse le conseguenze di una sospensione e l'interruzione, incluse le possibilità di riassumere il processo e le cause che portano all'estinzione. Il testo presuppone una conoscenza base di diritto civile italiano.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 08/04/2020

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[APPUNTI PROCEDURA CIVILE 1]
[CAPITOLO 5: LE VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO: CONTUMACIA].
Tradizionalmente sono considerate vicende anomale la contumacia, la sospensione, l’interruzione
e l’estinzione del processo, situazioni che non hanno poi molto in comune. Abbiamo già visto che
le situazioni che fanno deviare il processo dal suo corso normale, sono molteplici, soprattutto nei
casi che producono l’estinzione, casi molto eterogenei, da ipotesi di nullità non sanate, a semplice
inattività delle parti. Seguendo, per una volta, l’impostazione tradizionale ci occuperemo delle
vicende anomale nei quattro tipi già elencati, aggiungendo, però, la riunione delle cause connesse,
per la sua affinità, e quindi possibilità di confusione, con la sospensione. Iniziamo con la
contumacia. Con questo termine s’indica la situazione in cui una parte non si sia costituita nei
termini di legge. L’attore, come abbiamo visto, deve costituirsi entro 10gg. dalla notifica della
citazione al convenuto. Il convenuto deve costituirsi almeno 20gg. prima della data della prima
udienza di comparizione. Se non si costituisce alla prima udienza, sarà dichiarato contumace. Può,
però, costituirsi successivamente. In tal caso subirà le decadenze che si riferiscono al momento
della sua costituzione: se si costituisce alla prima udienza di comparizione e trattazione non potrà
chiamare terzi in causa o proporre domande riconvenzionali, sollevare le eccezioni di rito e di
merito non rilevabili d’ufficio, eccepire l’incompetenza; se si costituisce dopo la prima udienza di
trattazione, non potrà produrre documenti e chiedere l’ammissione di mezzi di prova. Se è invece
l’attore a non costituirsi, dopo aver notificato la citazione, (art. 290) può farlo al suo posto il
convenuto chiedendo di portare avanti il processo. In mancanza di tale richiesta il giudice cancella
la causa del ruolo e il processo si estingue. L’attore, però, nel caso in cui il convenuto prosegua il
processo, può sempre costituirsi successivamente e, a seconda del momento in cui ciò avverrà,
subirà le decadenze relative a quella fase del processo, per esempio: nessuna, se si costituisce alla
prima udienza di comparizione o trattazione; tutte, se si costituisce all’udienza di precisazione
delle conclusioni. Quanto abbiamo esposto, però, parte dal presupposto che una delle parti, attore
o convenuto che sia, abbia eseguito una regolare costituzione, perché la situazione processuale
delle parti, in merito alla costituzione, può essere più critica quando entrambe non si siano
costituite oppure l’abbiamo fatto in ritardo. Vediamo allora (nello schema) queste ipotesi ex art.
171 e 307 comma 1 e 2. Immaginiamo che nessuna delle due parti si sia costituita nei termini; in
questo caso il processo cade in uno stato di quiescenza, ma può essere riassunto ad opera di una
delle parti nel termine di tre mesi dalla data di costituzione assegnata dalla legge al convenuto.
Fatta questa premessa, abbiamo tre possibilità:
a) Il processo è riassunto e dopo la riassunzione almeno una delle parti si costituisce
regolarmente: di conseguenza vi sarà la prosecuzione del processo.
b) Il processo non è riassunto nel termine di tre mesi: vi sarà l’estinzione del processo.
c) Il processo è riassunto ma dopo la riassunzione nessuna delle parti si costituisce: estinzione
immediata del processo.
Nell’ipotesi riportata nello schema nessuna delle parti si è costituita e ciò potrà accadere per
semplice disattenzione, ma anche perché le parti in extremis sono giunte a un accordo
stragiudiziale. Consideriamo ora un’ipotesi simile alla precedente, ma con una variazione, poiché si
è costituita una sola parte, ad es. l’attore, ma in ritardo. Qui accade che il giudice ordina la
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[APPUNTI PROCEDURA CIVILE 1]

[CAPITOLO 5: LE VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO: CONTUMACIA].

Tradizionalmente sono considerate vicende anomale la contumacia, la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo, situazioni che non hanno poi molto in comune. Abbiamo già visto che le situazioni che fanno deviare il processo dal suo corso normale, sono molteplici, soprattutto nei casi che producono l’estinzione, casi molto eterogenei, da ipotesi di nullità non sanate, a semplice inattività delle parti. Seguendo, per una volta, l’impostazione tradizionale ci occuperemo delle vicende anomale nei quattro tipi già elencati, aggiungendo, però, la riunione delle cause connesse, per la sua affinità, e quindi possibilità di confusione, con la sospensione. Iniziamo con la contumacia. Con questo termine s’indica la situazione in cui una parte non si sia costituita nei termini di legge. L’attore, come abbiamo visto, deve costituirsi entro 10gg. dalla notifica della citazione al convenuto. Il convenuto deve costituirsi almeno 20gg. prima della data della prima udienza di comparizione. Se non si costituisce alla prima udienza, sarà dichiarato contumace. Può, però, costituirsi successivamente. In tal caso subirà le decadenze che si riferiscono al momento della sua costituzione: se si costituisce alla prima udienza di comparizione e trattazione non potrà chiamare terzi in causa o proporre domande riconvenzionali, sollevare le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio, eccepire l’incompetenza; se si costituisce dopo la prima udienza di trattazione, non potrà produrre documenti e chiedere l’ammissione di mezzi di prova. Se è invece l’attore a non costituirsi, dopo aver notificato la citazione, (art. 290) può farlo al suo posto il convenuto chiedendo di portare avanti il processo. In mancanza di tale richiesta il giudice cancella la causa del ruolo e il processo si estingue. L’attore, però, nel caso in cui il convenuto prosegua il processo, può sempre costituirsi successivamente e, a seconda del momento in cui ciò avverrà, subirà le decadenze relative a quella fase del processo, per esempio: nessuna, se si costituisce alla prima udienza di comparizione o trattazione; tutte , se si costituisce all’udienza di precisazione delle conclusioni. Quanto abbiamo esposto, però, parte dal presupposto che una delle parti, attore o convenuto che sia, abbia eseguito una regolare costituzione, perché la situazione processuale delle parti, in merito alla costituzione, può essere più critica quando entrambe non si siano costituite oppure l’abbiamo fatto in ritardo. Vediamo allora (nello schema) queste ipotesi ex art. 171 e 307 comma 1 e 2. Immaginiamo che nessuna delle due parti si sia costituita nei termini; in questo caso il processo cade in uno stato di quiescenza, ma può essere riassunto ad opera di una delle parti nel termine di tre mesi dalla data di costituzione assegnata dalla legge al convenuto. Fatta questa premessa, abbiamo tre possibilità: a) Il processo è riassunto e dopo la riassunzione almeno una delle parti si costituisce regolarmente: di conseguenza vi sarà la prosecuzione del processo. b) Il processo non è riassunto nel termine di tre mesi: vi sarà l’estinzione del processo. c) Il processo è riassunto ma dopo la riassunzione nessuna delle parti si costituisce: estinzione immediata del processo. Nell’ipotesi riportata nello schema nessuna delle parti si è costituita e ciò potrà accadere per semplice disattenzione, ma anche perché le parti in extremis sono giunte a un accordo stragiudiziale. Consideriamo ora un’ipotesi simile alla precedente, ma con una variazione, poiché si è costituita una sola parte, ad es. l’attore, ma in ritardo. Qui accade che il giudice ordina la

cancellazione della causa dal ruolo. Il processo si estinguerà se nei tre mesi dalla data di cancellazione non vi sarà la riassunzione del processo. Le conseguenze, in caso di riassunzione, sono le stesse esposte nello schema precedente, ma a differenza del primo caso, qui vi è stata un’udienza, e, quindi, un provvedimento del giudice di cancellazione della causa dal ruolo; di conseguenza il termine dei tre mesi non sarà più calcolato in relazione alla data dell’ipotetica costituzione del convenuto, ma in riferimento alla data dell’ordinanza che cancella la causa dal ruolo. Abbiamo già visto, in occasione dello studio della prima udienza ex art. 183 al capitolo 2, che il giudice, ex art. 291, quando rileva un vizio che comporti la nullità della notifica della citazione (e il convenuto non si sia costituito), ordina all’attore la rinotifica dell’atto. Il giudice, quindi, ha l’onere, alla prima udienza, di indagare sui motivi della mancata costituzione del convenuto, potendo scoprirne la causa in un vizio della citazione, e in tal caso provvederà ex art. 164, oppure nella notifica della citazione, come abbiamo appena visto. Può però accadere che il convenuto non si costituisca nonostante la regolarità della notifica o non si costituisca nemmeno dopo che gli sia stata rinnovata la citazione. In tal caso il giudice dichiara la contumacia del convenuto e si avrà il processo contumaciale. C’è da chiedersi cosa accade se, pur esistendone i presupposti, non sia dichiarata la contumacia: se sono seguite le regole del processo contumaciale non vi saranno nullità; se non sono seguite le regole del processo contumaciale si avranno delle nullità. La contumacia, infatti, è una situazione di fatto che consiste nella mancata costituzione. Il provvedimento del giudice si limita a dichiararla e non a costituirla. Tornando al processo contumaciale, rileviamo che non si tratta di un processo speciale poiché si svolgerà nei modi soliti, solo che, a tutela della posizione del convenuto, (ma ricordiamo che contumace potrebbe essere anche l’attore) sono previste delle cautele in merito a particolari richieste avanzate dalla parte costituita. In particolare (art. 292) devono essere notificate personalmente al contumace le ordinanze che: a. Ammettono l’interrogatorio formale; b. Ammettono il giuramento; e ancora c. Le domande riconvenzionali; d. Le domande nuove; i procedimenti innanzi al giudice di pace; e. I verbali dove si dà atto alla produzione di scritture private (sentenza della Corte costituzionale n.250\1986) Il motivo di tali notifiche al contumace è evidente. Nel caso a. la mancata comparizione all’interrogatorio formale può far perdere la causa al contumace; nel caso b. la mancata comparizione al giuramento farà perdere la causa al contumace; nei casi c.-d. le notifiche servono a permettere il contradditorio; nel caso e. servono a permettere il tempestivo disconoscimento. Proprio per quest’ultima ipotesi, però, è previsto che il contumace, anche se si costituisce tardivamente, può sempre disconoscere, nel termine assegnatogli dal giudice, le scritture private prodotte contro di lui. (art. 293). [RIMESSIONE IN TERMINI]. Può accadere che una parte sia stata erroneamente dichiarata contumace non essendosi avveduti che la mancata costituzione è stata provocata da nullità della citazione o della sua notifica, oppure, che la costituzione è stata impedita da causa a lei non imputabile. In tal caso il giudice, ex art. 294, se ritiene verosimili i fatti allegati, rimette in termini la parte, ma su questo potere del giudice di rimettere in termini il contumace sono necessarie alcune osservazioni. In primo luogo, si consideri

  1. Il giudice fissa con decreto la data d’udienza, e fissa anche il termine per la notifica alle altre parti;
  2. Notifica del ricorso con il decreto che fissa la data d’udienza a cura della parte istante. Il termine di tre mesi sarà calcolato dalla conoscenza legale che le parti abbiano avuto della fine della causa di sospensione, e non dalla fine della causa di sospensione, come dispone l’art. 297, e ciò in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 34\1970. Se la questione pregiudiziale era trattata in sede penale, i termini saranno calcolati in relazione all’art. 3 c.p.p. Durante il periodo di sospensione, che potrebbe essere anche molto lungo, non possono essere compiuti atti del procedimento, mentre i termini sono sospesi fino al giorno in cui vi sarà l’udienza fissata per la prosecuzione del processo. Se però trascorrono i tre mesi dalla conoscenza della fine della causa di sospensione e nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza per la ripresa del processo, questo si estingue (art. 307). [RIUNIONE DELLE CAUSE]. Può accadere che più cause identiche o connesse tra loro, pendano innanzi allo stesso giudice. Per evitare che vi siano giudicati contradditori, agli articoli 273 e 274, sono previsti dei meccanismi che consentono la riunione dei procedimenti. I casi di riunione possono facilmente confondersi con le ipotesi che portano alla sospensione del processo, poiché si tratta pur sempre di rapporti tra processi pendenti, ma mentre nelle ipotesi di sospensione si fa riferimento a rapporti di pregiudizialità dipendenza, nei casi di riunione si guarda alla connessione tra le cause. In pratica, però, la scelta dell’uno o dell’altro rimedio può non essere facile. Si fa spesso riferimento alla pregiudizialità tecnica e logica. Nella pregiudizialità logica avremmo più rapporti che derivano dalla stessa fattispecie, come nel caso in cui un giudizio si discuta della validità di un contratto, e in un altro dell’inadempimento di una prestazione derivante da quel contratto. Si ritiene che in questi casi non si dovrebbe sospendere il processo riguardante l’inadempimento, ma riunire le due cause. Nella pregiudizialità tecnica, invece, avremo due fattispecie autonome ma in rapporto di pregiudizialità dipendenza, come quando in un giudizio si discuta del rapporto di parentela tra le parti, e in un altro del diritto agli alimenti che una parte vanterebbe in base al rapporto di parentela contestato nell’altro giudizio: in questo caso si avrà sospensione del giudizio sugli alimenti in attesa della decisione sulla parentela. È necessario anche osservare che queste ipotesi sono diverse da quelle previste dagli artt. 39 e 40 che si riferiscono alla litispendenza ed alla connessione; in questi ultimi, infatti, si fa riferimento a cause identiche (art. 39) o connesse (art. 40), che pendano innanzi a giudici diversi, ad es. innanzi al giudice di pace ed al tribunale. Nelle ipotesi ora trattate le cause identiche (art. 273) o connesse (art. 274) pendono innanzi allo stesso giudice inteso come stessa persona fisica o stesso ufficio giudiziario. La prima ipotesi (art. 273) è la più semplice poiché concerne cause identiche, vediamola:
  1. Cause identiche pendono davanti allo stesso giudice, e questi d’ufficio ne ordina la riunione;
  2. Cause identiche pendono davanti a due giudici dello stesso tribunale, e chi per primo ne ha notizia e riferisce al presidente del tribunale, il presidente sente le parti e con decreto ordina la riunione determinando il giudice davanti al quale il procedimento dovrà proseguire. Può accadere che, nei tribunali divisi in più sezioni, sia il presidente della sezione ad avere notizia che la stessa causa penda davanti a altra sezione. In tal caso il procedimento è identico a quello descritto, con la variante che il presidente di sezione

riferirà al presidente del tribunale. Sarà poi quest’ultimo a disporre la riunione. Più complesso è il caso in cui le cause non siano identiche ma connesse, ad es. per il petitum. Qui le cause non sono identiche e quindi non tutti i casi vi sarà la riunione. Vediamo le diverse ipotesi:

  1. Cause connesse pendono davanti allo stesso giudice e questo d’ufficio può ordinare la riunione;
  2. Cause connesse pendono davanti a due giudici dello stesso tribunale, e chi per primo ne ha notizia, e riferisce al presidente del tribunale, e il presidente del tribunale sente le parti e con decreto può ordinare la riunione determinando il giudice davanti il procedimento dovrà proseguire. Può accadere che nei tribunali divisi in più sezioni, sia il presidente della sezione ad avere notizia che la causa connessa penda davanti a altra sezione. In tal caso il procedimento è identico a quello appena descritto, con la variante che il presidente di sezione riferirà al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale a questo punto ordina con decreto che le cause siano chiamate davanti allo stesso giudice, o davanti alla stessa sezione, per i provvedimenti opportuni; non si parla di riunione, ma di provvedimenti opportuni. Come si è visto in quest’ipotesi la riunione delle cause non è necessaria, ma solo eventuale. Ciò perché le cause non sono identiche ma connesse. [INTERRUZIONE]. Con l’interruzione avviene un arresto del processo per il verificarsi di fatti che impediscono il regolare contradditorio tra le parti. L’effetto dell’interruzione sarà analogo a quello prodotto della sospensione (art. 304). Vediamo i casi d’interruzione (artt. 299 e ss.). Eventi che producono l’interruzione del processo:
  3. Morte della parte e tutti gli eventi assimilabili a questa eventualità, come l’estinzione della persona giuridica, la dichiarazione di scomparsa o di morte presunta. In questi casi subentrano i successori individuati a norma dell’art. 110.
  4. Perdita della capacità processuale. Si fa riferimento a tutti i casi in cui la parte non ha più la legittimazione processuale, come nel caso di fallimento, dichiarazione di assenza, inabilitazione, interdizione.
  5. Morte o perdita della capacità processuale del rappresentante legale della parte. Si fa riferimento al rappresentante legale della parte, ad es. il tutore, e non al rappresentante volontario, la cui morte o perdita della capacità processuale non danno luogo a interruzione.
  6. Cessazione della rappresentanza legale. È il caso in cui il soggetto incapace acquisti la piena capacità.
  7. Morte, radiazione o sospensione del procuratore della parte. L’interruzione è automatica e avviene dal momento dell’evento, ma può essere evitata negli stessi modi previsti per il caso di interruzione prima della costituzione, nel senso che è conferita procura a un nuovo legale. Queste ipotesi d’interruzione, però. Devono essere rapportate a due momenti diversi in cui può verificarsi l’evento interruttivo:

avanzata richiesta di discussione innanzi al collegio e sempre che sia scaduto il termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, non esiste più alcun pericolo di alterare il contradditorio, perché le parti non devono svolgere più nessuna attività difensiva. Come abbiamo visto l’interruzione può verificarsi in diversi momenti, e l’individuazione di tali momenti è decisiva, perché il processo interrotto deve essere ripreso entro tre mesi dall’interruzione, o meglio, come ha precisato la Corte costituzionale con la sentenza n. 159\1971, dal giorno in cui le parti hanno avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo. Se nei tre mesi il processo non è riassunto, si estingue. Ma come avviene la ripresa del processo interrotto dopo la costituzione? Il codice distingue agli articoli 302 e 303 due ipotesi, la prima (art. 302) fa riferimento al caso in cui la prosecuzione sia d’iniziativa della parte colpita dall’evento interruttivo, la seconda (art. 303) quando la prosecuzione avviene per opera dell’altra parte. Vediamo allora nello schema le due ipotesi. a). La parte colpita dall’evento interruttivo può:

  1. Costituirsi in giudizio all’udienza evitando l’interruzione a norma dell’art. 166; oppure se non è stata fissata alcuna udienza…
  2. Chiedere con ricorso al g.i. o in mancanza al presidente del tribunale, se manca il g.i., che sia fissata la data per la prosecuzione del processo, e il giudice fissa con decreto la data d’udienza e il ricorso e decreto sono notificati all’altra parte a cura della parte istante. La parte colpita dall’evento (di regola i suoi successori) si attiva per evitare l’interruzione o per riprendere il processo interrotto, ma può anche darsi che non compia alcuna attività, esponendolo a rischio di estinzione. Per evitare questo rischio, l’altra parte (art. 303) può attivarsi per far riprendere il processo, vediamo (nello schema) in che modo: La parte colpita dall’evento (di regola i suoi successori) si attiva per evitare l’interruzione o per riprendere il processo interrotto, ma può anche darsi che non compia alcuna attività, esponendolo a rischio di estinzione. Per evitare questo rischio, l’altra parte (art. 303) può attivarsi per far riprendere il processo, vediamo (nello schema) in che modo: La parte non colpita dall’evento interruttivo chiede con ricorso al g.i. o in mancanza al presidente del tribunale, se manca il g.i, che sia fissata la data per la prosecuzione del processo, e il giudice fissa con decreto la data d’udienza e ricorso e decreto sono notificati all’altra parte a cura della parte istante. Se l’interruzione è avvenuta per causa di morte, la notifica entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio nel defunto. Dopo quest’attività il processo riprende, e se la parte citata in riassunzione non si costituisce sarà dichiarata contumace. [ESTINZIONE]. Il processo inizia e prosegue all’impulso delle parti. Se, quindi, le parti non hanno più interesse a proseguirlo, il processo si estinguerà. Gli effetti dell’estinzione sono, però, diversi da quelli che sarebbero prodotti in seguito alla normale fine del processo, cioè in seguito alla sentenza. L’estinzione non estingue l’azione perché non vi è stata alcuna pronuncia sul diritto controverso, ma la durata del processo non è calcolata ai fini della sospensione della prescrizione (art. 2945c.c comma 3) rimanendo valido solo l’effetto interruttivo della citazione. Gli atti compiuti nel processo estinto sono inefficaci, ma, dispone il secondo comma dell’art. 310, “ non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza”; il riferimento è alle sentenze non definitive e alle ordinanze sulla competenza. Se sono raccolte delle prove, e

s’intende produrle in un successivo giudizio, queste saranno valutate come argomenti di prova. Le spese rimarranno a carico di chi le ha anticipate, escluso il caso di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306. L’estinzione opera in certi casi immediatamente e in altri dopo un periodo di quiescenza del processo, che dura tre mesi da un’omissione considerata specificamente dal codice. Se entro i tre mesi non segue la riassunzione, il processo si estingue. Casi di estinzione immediata (artt. 306,307). a. Rinuncia agli atti del giudizio: in questa ipotesi l’attore non intende proseguire il processo. La rinuncia deve essere, però, accettata dalle altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Non è quindi necessaria l’accettazione quando, ad esempio, il convenuto abbia sollevato eccezioni di carattere meramente processuali e non di merito. Rinuncia e accettazione devono essere eseguite dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali. L’accettazione non è efficace se contiene riserve e condizioni. Normalmente il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. b. Mancato rispetto di un termine perentorio previsto dalla legge o fissato dal giudice che sia autorizzato a farlo: in tal caso il termine fissato dal giudice non può essere superiore a tre mesi (art. 307);

  • B1. Mancata rinnovazione della citazione (art. 164);
  • B2. Mancata prosecuzione o riassunzione del processo (ad es. nei casi di sospensione e interruzione)
  • B3 Mancata riassunzione innanzi al giudice competente (artt. 34,35,36,39,40,50).
  • B4 Mancata integrazione del contradditorio (art. 102);
  • B5 Mancata integrazione dei provvedimenti istruttori (art. 289);
  • B6 Mancata costituzione in seguito a riassunzione nell’ipotesi dell’art. 307 2 comma;
  • B7 In tutti gli altri casi espressamente previsti da singole norme (ad es. art. 181)
  • 5B Casi di estinzione non immediata. a. Mancata costituzione delle parti dopo la notifica della citazione. Entro tre mesi dalla data di costituzione del convenuto non segue la costituzione delle parti: estinzione del processo. b. Costituzione tardiva di una sola parte dopo la notifica della citazione. Entro tre mesi dalla data di cancellazione della causa dal ruolo non segue la costituzione delle parti: estinzione del processo. c. In tutti i casi in cui la legge non disponga l’estinzione dopo la cancellazione. Secondo l’ultimo comma dell’art. 307 l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio dal giudice istruttore con ordinanza o con sentenza dal collegio. Questo comma è stato opportunatamente modificato dalla l. 69\2009, perché il vecchio testo non consentiva al giudice il rilievo d’ufficio dell’estinzione. Se la decisione è stata presa con sentenza, questa si potrà impugnare secondo il normale regime delle impugnazioni. Se la decisione è stata presa con ordinanza dal giudice istruttore, che non sia giudice monocratico, sarà possibile proporre reclamo al collegio nel termine di 10gg. dall’udienza che l’ha dichiarata o, se pronunciata fuori udienza, nel termine di 10gg. dalla comunicazione dell’ordinanza (art. 308; in quest’ultimo caso il reclamo si propone con ricorso. Il collegio decide in camera di