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Le regole per l'estinzione di un processo giudiziario in italia, inclusa la sospensione volontaria, l'interruzione, l'estinzione per rinuncia e per inattività delle parti. Viene inoltre discusso il processo di riassunzione e l'effetto delle estinzioni sulle sentenze e sulle prove raccolte.
Tipologia: Dispense
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La sospensione del processo:
La sospensione del processo consiste nell’arresto temporaneo del suo svolgimento a seguito del verificarsi di un determinato evento (e la sospensione dura proprio fino a che non cessa di esistere l’evento che l’ha causata). Con la sospensione si ha l’interruzione di tutti i termini in corso, che ricominceranno a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto previsto dall’art. 297 c.p.c.
Ora, la sospensione può essere necessaria o volontaria:
E’ necessaria quando è disposta dal giudice. In particolare, il giudice sospende la causa quando la decisione della controversia dipende dalla risoluzione di un’altra controversia penale, civile o amministrativa pendente davanti allo stesso giudice oppure davanti ad un altro. In questi casi, la sospensione è necessaria in quanto l’art. 295 prevede che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso”. Ciò significa che il giudice non deve fare una valutazione relativamente alla convenienza o meno di sospendere il processo, ma nel momento in cui si accerta un nesso di pregiudizialità tra la causa in corso e un altro processo deve disporre la sospensione del processo.
Volontaria Ai sensi dell’art. 296, la sospensione è poi volontaria quando è disposta dal giudice istruttore, a seguito di istanza di tutte le parti, nel caso in cui ricorrano giustificati motivi. In tal caso, la sospensione del processo si avrà per un periodo massimo di tre mesi. Con il provvedimento di sospensione il giudice fissa anche l’udienza per la prosecuzione del processo.
Inoltre, va detto che in alcuni casi la sospensione è soltanto apparente, poiché spesso la sospensione è solo un iter che prevede la sospensione di un processo davanti ad un giudice e la continuazione davanti ad un altro giudice (è questa ad esempio l’ipotesi che si verifica a seguito della proposizione del regolamento di competenza). In questo caso si parla di sospensione impropria del processo.
Per quanto riguarda la ripresa del processo a seguito della sospensione, bisogna distinguere tra due ipotesi:
L’interruzione del processo:
Altra vicenda anomala è poi l’interruzione del processo. Si tratta di una vicenda per molti aspetti simile alla sospensione, seppure non identica in tutto e per tutto. Anche l’interruzione, infatti, consiste in un arresto temporaneo del processo. Nel caso dell’interruzione, però, l’arresto è determinato dalla necessità di assicurare l’effettività del contraddittorio in presenza di determinati eventi (tassativamente previsti dagli art. 299 e 301) che intaccano la partecipazione al processo delle parti, dei loro rappresentanti legali o dei loro procuratori in giudizio.
In particolare, queste ipotesi che producono l’interruzione del processo, sono tassativamente elencate dalla legge (art. 209 e 301) e sono:
Una volta interrotto il processo può proseguire solo con un’iniziativa della parte colpita dall’evento interruttivo o dell’erede che subentra alla parte defunta. Se gli eredi sono più di uno, è sufficiente che il processo venga proseguito da almeno uno di essi, salva la successiva integrazione del contraddittorio.
In ogni caso, l’art. 305 prevede che la riassunzione del processo interrotto debba avvenire entro il termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data in cui le parti hanno avuto conoscenza dell’evento interruttivo, altrimenti il processo si estingue.
Ai fini della riassunzione, è necessario che entro il termine di tre mesi venga depositato il ricorso per riassunzione in cancelleria del giudice, mentre la notifica alla controparte, del ricorso e del decreto con cui il giudice fissa l’udienza di prosecuzione del processo può essere successiva a tale momento. In altri termini, per evitare l’estinzione del processo il ricorso per riassunzione deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 305, mentre è affidato alla discrezionalità del giudice stabilire i tempi entro cui dovrà essere effettuata la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
L’ESTINZIONE DEL PROCESSO
L ’estinzione del processo. Funzione dell’istituto e cause di estinzione. La riassunzione:
Ora, generalmente, il processo si conclude con l’emanazione della sentenza definitiva. Tuttavia, si potrebbero verificare delle vicende anomale che comportano una fine anticipata del processo (cioè prima di giungere alla sentenza). Più precisamente, la vicenda anomala che comporta la fine anticipata del processo è l’estinzione. Al riguardo, va detto che il nostro c.p.c. prevede due diverse fattispecie di estinzione: l’estinzione per rinuncia agli atti del giudizio e l’estinzione per inattività delle parti. In particolare:
Estinzione per rinuncia agli atti del giudizio La prima fattispecie di estinzione prevista dal cpc è l’estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, disciplinata dall’art. 306. È questa una situazione che si verifica quando la parte che ha proposto la domanda dichiara espressamente di voler rinunciare agli atti, ossia sia alla domanda proposta e sia a tutti gli atti successivi che ne dovrebbero conseguire. Tuttavia, va detto che affinché si determini l’estinzione, è necessario che essa venga accettata da tutte le parti, ed infatti il primo comma dell’art. 306 prevede che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio ”. In sostanza, questa norma ribadisce proprio che affinché si verifichi l’estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, questa deve essere accettata da tutte le parti che si sono costituite e che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
In sostanza, il codice richiede un vero e proprio consenso esplicito ed incondizionato sulla rinuncia, affinché questa possa produrre l’effetto della rinuncia. Per quanto riguarda le modalità attraverso cui le parti devono espressamente dichiarare la loro volontà a rinunciare agli atti del processo, il III comma dell’art. 306 prevede che “le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”. Il giudice (che può essere l’istruttore o l’organo decidente), deve verificare la regolarità della rinuncia e dell’accettazione e se non sussistono irregolarità dichiara l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
Il soggetto che ha preso l’iniziativa di rinunciare agli atti del processo è tenuto a rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accorso tra loro. La liquidazione delle spese deve essere dichiarata dal giudice istruttore tramite ordinanza non impugnabile.
Infine, va detto che l’art. 75 c.p.c. riconduce alla rinuncia degli atti anche l’estinzione del processo per trasferimento dell’azione civile nel processo penale. Più precisamente, il trasferimento dà luogo
Ovviamente, si pone il problema di chiarire quali siano gli effetti dell’estinzione. Al riguardo, va anzitutto detto che l’ultimo comma dell’art. 307 sancisce che “l’estinzione opera di diritto”. Questo significa che la fine anticipata del processo di verifica immediatamente ed automaticamente come conseguenza del perfezionamento dell’estinzione, senza bisogno che venga pronunciato uno specifico provvedimento di estinzione. Per la verità, l’ultimo comma dell’art. 307 è stato modificato con la L. 69/2009 che ne ha cambiato la formulazione; ad oggi tale comma prevede che: “l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Il testo precedente di questo ultimo comma dell’art. 307 prevedeva invece che: “l’estinzione opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”. Questa vecchia formulazione aveva dato origine ad alcuni problemi, poiché l’uso dell’espressione “deve essere eccepita” sembrava contraddire la prima parte “l’estinzione opera di diritto” (in sostanza, se l’espressione opera di diritto ma poi si dice che deve essere eccepita, viene da pensare che per essere eccepita deve essere pronunciata tramite provvedimento). Proprio per questo motivo, con la L del 2009 è stata adottata questa nuova formulazione.
Ora, è ovvio che potrebbe accadere che dopo l’estinzione del processo, le parti intendano nuovamente dare avvio allo stesso. Per cui, il problema che si pone è capire se le parti potrebbero accordarsi in maniera implicita (tramite un tacito accordo) al fine di proseguire il processo. Al riguardo, va detto che questa ipotesi è da escludersi, dal momento che l’articolo 307 prevede espressamente che “l’estinzione opera di diritto”.
Ora, abbiamo detto che l’estinzione può essere dichiarata anche d’ufficio da parte del giudice istruttore tramite ordinanza, oppure può essere rilevata dal collegio con sentenza.
Se l’ordinanza è pronunciata in udienza si ritiene pubblicamente conosciuta. Nel caso in cui, invece, l’ordinanza che pronuncia l’estinzione del processo è pronunciata fuori udienza, l’art. 308 prevede essa deve essere comunicata a cura del cancelliere. Inoltre, tale articolo prevede la possibilità di impugnare l’ordinanza di estinzione per mezzo del reclamo, proposto entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza da parte del cancelliere. Se il reclamo è presentato in udienza, sno concesse alle parti termini per la deposizione di memorie e repliche. Se, invece, il reclamo è presentato con ricorso, esso deve essere comunicato alle altre parti per mezzo della cancelleria con il decreto che assegna un termine per la comunicazione di un’eventuale memoria di risposta.
Scaduti questi termini, il collegio provvede entro i 15 giorni successivi. Nel caso in cui il collegio intende respingere il reclamo, si pronuncia in camera di consiglio con sentenza definitiva. Se, invece, intende accogliere il reclamo, il collegio si pronuncia con ordinanza non impugnabile.
Effetto dell’estinzione :
Per quanto riguarda gli effetti dell’estinzione, la disciplina è contenuta nell’art. 310 c.p.c.
Anzitutto, al I comma questo articolo sancisce che: “l’estinzione del processo non estingue l’azione”. Questo significa che l’estinguersi del processo non determina anche l’estinzione del diritto sostanziale che costituiva l’oggetto del processo, per cui, salvo il sopravvenire della prescrizione, può essere riproposta una nuova azione per far valere quel diritto.
Al II comma, poi, l’art. 310 prevede che: “l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza ”. In sostanza, da questo comma emerge che a seguito dell’estinzione gli atti compiuti fino a quel momento diventano inefficaci, ad eccezione delle sentenze di merito (definitive o parzialmente definitive) pronunciate nel corso del processo e delle pronunce che riguardano le questioni di competenza. Va detto che le pronunce che regolano la competenza a cui si fa riferimento, sono quelle pronunciate dalla corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Ora, il fatto che l’estinzione del processo non produce l’estinzione di tali pronunce, è dovuto al fatto che si tratta di pronunce della corte di cassazione, che è il giudice ultimo incaricato di decidere in maniera definitiva; per cui, anche in ottemperanza del principio di economia processuale, non avrebbe senso ritenere estinte le pronunce della corte di cassazione, visto che si tratta di pronunce definitive ed immutabili e dunque potrebbero eventualmente tornare utili nel caso in cui si decida
di intraprendere una nuova azione per far valere il diritto oggetto del processo estinto. Tra l’altro, seppure la norma non lo prevede espressamente, si ritiene che lo stesso ragionamento valga per le pronunce che hanno efficacia “panprocessuale”, ossia le pronunce che riguardano in generale la giurisdizione.
Con l’estinzione del processo, si estinguono anche le prove raccolte. Tuttavia, sempre in ottemperanza del principio di economia processuale, il III comma dell’art. 310 sancisce che : “le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’art. 116, II comma ”. In sostanza, questo comma fa riferimento all’ipotesi in cui venga instaurato un nuovo giudizio che abbia ad oggetto il diritto sostanziale che formava oggetto del processo estinto; e in tal caso il giudice del nuovo processo può tener conto delle prove raccolte nel processo estinto ai sensi dell’art. 116, II comma (ossia come argomenti di prova).
Infine, l’ultimo comma dell’art. 310 si riferisce alle spese del processo estinto e sancisce che: “ le prove del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Cessazione della materia del contendere:
Ora, un fenomeno diverso dall’estinzione è quello della cessazione della materia del contendere. Si tratta di due situazioni che determinano gli stessi effetti, ossia l’estinzione del processo, ma nel caso della cessazione della materia del contendere il processo si estingue perché, appunto, viene meno la materia del contendere, ossia il venir meno della ragion d’essere del giudizio. Ciò può avvenire o per ragioni obiettive (si pensi ad es. alla morte del coniuge in una causa di separazione o di divorzio) oppure per ragioni subbiettive (ad es. il riconoscimento concorde di tutte le parti o la rinuncia all’azione).