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Appunti Biodiritto 2020-2021, Appunti di Diritto

Appunti delle lezioni di Biodiritto, a.a. 2020-2021

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 07/06/2021

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giada-t 🇮🇹

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08/03/2021
Prossima Lezione interverrà Laura Palazzani.
Per approfondimenti, curiosare il programma e scrivere alla Professoressa. 12/03/2021
Scientificità del trattamento e cos’è la scienza
Astrazeneca non funziona come dovrebbe, forse i rischi superano i benefici? Non possiamo che fidarci delle
sperimentazioni. Stabilire il nesso eziologico tra la trombosi avvenuta dopo qualche giorno dal vaccino e il
vaccino stesso. La ricostruzione del nesso di causalità è importante per stabilire la responsabilità. Effetti
collaterali del vaccino sul sentire pubblico e sulla volontà di vaccinarsi. E’ molto importante il ruolo
dell’informazione nella pubblica opinione, giornali diversi hanno raccontato diversamente la realtà e con
diversi strumenti di approfondimento (dobbiamo apprendere gli strumenti per vagliare la scienza).
Caso di Charlie Gard: un bambino inglese che nasce sano e dopo alcuni giorni dalla nascita di rende palese
una malattia mitocondriale (il suo cervello è acqua). Ha bisogno delle macchine per vivere e non ha alcuna
possibilità di comprendere il mondo e interfacciarsi con esso. I medici del più grande ospedale inglese
reputano che non ci sia alcun margine di miglioramento e che il proseguire queste terapie invasive sia un
accanimento terapeutico. I genitori, molto giovani, chiedono che le cure proseguano e che si sottoponga a
una terapia farmacologica sperimentale (non ancora validata, sono ancora alla sperimentazione sui topi). Il
medico cinese opera in USA e i genitori lo vogliono portarlo lì (diritto alla speranza). Chi decide? Il giudice.
La giudice decide (criterio il benessere del bambino). “E’ con il più pesante dei cuori che decido per
l’interruzione delle cure vitali”. Bisogna tenere in considerazione la dignità del bambino, il bambino in queste
situazioni non c’è: non si può indagare la sua volontà.
Parleremo della regolamentazione delle attività fondamentali e dei momenti fondamentali delle persone (la
nascita, la morte, la malattia), dobbiamo stare molto attenti alla soluzione condivisa.
Alcuni momenti che hanno fatto la storia del biodiritto italiano.
Caso di Piergiorgio Welby (2006): uomo perfettamente capace di intendere e volere, fa un appello al
presidente della repubblica, in cui chiede l’interruzione del respiratore (non chiede un’iniezione- eutanasia
attiva- del medico, chiede l’interruzione del trattamento sanitario a cui è sottoposto). E’ certo che da questa
interruzione, che richiede un’azione attiva del medico, deriverà la morte di Piergiorgio. Da questo suo appello
il dibattito parlamentare è diventato più vivace. Si chiede chiarezza nei confronti dei sanitari che devono
sapere cosa possono/non possono fare e quali sono le conseguenza. Il suo appello non venne accolto
subito, il legislatore intervenne con una norma chiara nel dicembre del 2017.
Perchè ci abbiamo messo così tanto ad ammetterlo? è semplicemente una revoca del consenso. → una
volta staccato il respiratore, dopo qualche minuto, il paziente sarebbe stato male (stato di necessità) e il
medico ha il dovere di intervenire (sempre e comunque pro vita), è una posizione di garanzia. Poi questa
concezione viene superata, perchè se no non avrebbe senso raccogliere la volontà del paziente.
Caso Eluana Englaro Vicenda giudiziaria complessa
Caso di Fabiano Antoniani (DJ Fabo - 2017): FA chiede di poter morire senza soffrire. Ceco e tetraplegico a
seguito di un incidente in auto. E’ perfettamente capace di intendere e volere e si rivolge a Marco Cappato
(ass. Luca Coscioni). MC mostra le possibilità allora consentite: interruzione del trattamento sanitario in
sedazione palliativa profonda (si muore di fame e di sete). In Italia è consentito di rifiutare un trattamento
sanitario (art. 32 Cost.), per essere sottoposti a questo è necessario un consenso informato, è possibile
revocare anche in un momento successivo revocare il consenso. FA è contrario a questa strada perché
contraria alla mia concezione di dignità (prima di morire potrebbero volerci fino a 14 giorni, in cui la famiglia li
vedrebbe soffrire). Poi c’è la strada Svizzera e per andarci serve attrezzare la macchina. MC guida fino in
Svizzera e qui viene sottoposto al suicidio assistito (non è un atto eutanasico, in cui il medico fa l'iniezione
letale), qui l’ultima azione eziologicamente necessaria a iniettare il mix di farmaci letali che prima lo
addormentano e poi .
Tornato in italia MC si costituisce alle forze dell’ordine (era tutto pensato per far riflettere l’opinione pubblica
e far prendere una decisione all’ordinamento) perché la sua condotta integra il reato di cui all’art. 580 c.p.
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Prossima Lezione interverrà Laura Palazzani. Per approfondimenti, curiosare il programma e scrivere alla Professoressa. 12/03/

Scientificità del trattamento e cos’è la scienza

Astrazeneca non funziona come dovrebbe, forse i rischi superano i benefici? Non possiamo che fidarci delle sperimentazioni. Stabilire il nesso eziologico tra la trombosi avvenuta dopo qualche giorno dal vaccino e il vaccino stesso. La ricostruzione del nesso di causalità è importante per stabilire la responsabilità. Effetti collaterali del vaccino sul sentire pubblico e sulla volontà di vaccinarsi. E’ molto importante il ruolo dell’informazione nella pubblica opinione, giornali diversi hanno raccontato diversamente la realtà e con diversi strumenti di approfondimento (dobbiamo apprendere gli strumenti per vagliare la scienza). Caso di Charlie Gard: un bambino inglese che nasce sano e dopo alcuni giorni dalla nascita di rende palese una malattia mitocondriale (il suo cervello è acqua). Ha bisogno delle macchine per vivere e non ha alcuna possibilità di comprendere il mondo e interfacciarsi con esso. I medici del più grande ospedale inglese reputano che non ci sia alcun margine di miglioramento e che il proseguire queste terapie invasive sia un accanimento terapeutico. I genitori, molto giovani, chiedono che le cure proseguano e che si sottoponga a una terapia farmacologica sperimentale (non ancora validata, sono ancora alla sperimentazione sui topi). Il medico cinese opera in USA e i genitori lo vogliono portarlo lì (diritto alla speranza). Chi decide? Il giudice. La giudice decide (criterio il benessere del bambino). “E’ con il più pesante dei cuori che decido per l’interruzione delle cure vitali”. Bisogna tenere in considerazione la dignità del bambino, il bambino in queste situazioni non c’è: non si può indagare la sua volontà. Parleremo della regolamentazione delle attività fondamentali e dei momenti fondamentali delle persone (la nascita, la morte, la malattia), dobbiamo stare molto attenti alla soluzione condivisa. Alcuni momenti che hanno fatto la storia del biodiritto italiano. Caso di Piergiorgio Welby (2006): uomo perfettamente capace di intendere e volere, fa un appello al presidente della repubblica, in cui chiede l’interruzione del respiratore (non chiede un’iniezione- eutanasia attiva- del medico, chiede l’interruzione del trattamento sanitario a cui è sottoposto). E’ certo che da questa interruzione, che richiede un’azione attiva del medico, deriverà la morte di Piergiorgio. Da questo suo appello il dibattito parlamentare è diventato più vivace. Si chiede chiarezza nei confronti dei sanitari che devono sapere cosa possono/non possono fare e quali sono le conseguenza. Il suo appello non venne accolto subito, il legislatore intervenne con una norma chiara nel dicembre del 2017. Perchè ci abbiamo messo così tanto ad ammetterlo? è semplicemente una revoca del consenso. → una volta staccato il respiratore, dopo qualche minuto, il paziente sarebbe stato male (stato di necessità) e il medico ha il dovere di intervenire (sempre e comunque pro vita), è una posizione di garanzia. Poi questa concezione viene superata, perchè se no non avrebbe senso raccogliere la volontà del paziente. Caso Eluana Englaro Vicenda giudiziaria complessa Caso di Fabiano Antoniani (DJ Fabo - 2017): FA chiede di poter morire senza soffrire. Ceco e tetraplegico a seguito di un incidente in auto. E’ perfettamente capace di intendere e volere e si rivolge a Marco Cappato (ass. Luca Coscioni). MC mostra le possibilità allora consentite: interruzione del trattamento sanitario in sedazione palliativa profonda (si muore di fame e di sete). In Italia è consentito di rifiutare un trattamento sanitario (art. 32 Cost.), per essere sottoposti a questo è necessario un consenso informato, è possibile revocare anche in un momento successivo revocare il consenso. FA è contrario a questa strada perché contraria alla mia concezione di dignità (prima di morire potrebbero volerci fino a 14 giorni, in cui la famiglia li vedrebbe soffrire). Poi c’è la strada Svizzera e per andarci serve attrezzare la macchina. MC guida fino in Svizzera e qui viene sottoposto al suicidio assistito (non è un atto eutanasico, in cui il medico fa l'iniezione letale), qui l’ultima azione eziologicamente necessaria a iniettare il mix di farmaci letali che prima lo addormentano e poi. Tornato in italia MC si costituisce alle forze dell’ordine (era tutto pensato per far riflettere l’opinione pubblica e far prendere una decisione all’ordinamento) perché la sua condotta integra il reato di cui all’art. 580 c.p.

MC al processo dice se l’assoluzione interviene dicendo che è avvenuto in Svizzera, preferisco da cittadino una condanna. L’intervento del legislatore è necessario anche per tutelare anche i soggetti che vogliono il decesso. Il chiudere gli occhi potrebbe ledere maggiormente gli interessi in gioco che vorremmo tutelare. Fino a che punto il diritto deve intervenire nelle questioni della vita umana? Come? Le questioni sono estremamente fluide ed è difficile regolamentare con un’unica norma. Diritto, vita umana, il punto di riferimento è sempre la scienza. L’inizio (nascita) e la fine (morte) della vita sono indagate dalla scienza e poi decise dal diritto. La vita potrebbe anche nascere con il concepimento. Questi casi hanno creato forte rotture nel nostro ordinamento, i poteri dello stato hanno fortemente scricchiolato. Caso Eluana Englaro venne sollevato un conflitto di attribuzione alla corte costituzionale. Un grosso problema è che la scienza è molto veloce, rispetto al mutamento sociale, economico oggetto di normazione giuridica. Il diritto è lento e incorre velocemente in obsolescenza. Come fa la norma a intervenire? Deve essere abbastanza generica, ma non è facile. Ci sono tutta una serie di diritti previsti dalla nostra carta costituzionale che sono di difficile bilanciamento. Potremmo dire che il nostro fine è la tutela della vita umana. Quale vita umana? Da quando parliamo di vita umana? Dal concepimento? Ci sono vite più degne e meno degne? Ci aiuta poco la carta costituzionale e anche il codice civile. L’art.1 del c.c. (“Capacità giuridica”), non si tiene conto del momento del concepimento. Con art. 462 possono succedere anche i concepiti, 456 cc la successione si apre al momento della morte (una volta si usava lo specchietto per capire se respirava, oggi c’è la morte cerebrale). Art. 5 c.c. “atti di disposizione del proprio corpo”. → R.g. sono consentiti, ma sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.). Il divieto è solo per gli atti a titolo oneroso. Nel caso dell’amputazione dell’arto in cancrena, c’è una diminuzione irrimediabile dell’integrità, ma nell’ambito della relazione medico-paziente e in vista del recupero della salute. Questo articolo viene scritto sulla scorta dell’art. 50 del c.p. “Il consenso dell’avente diritto” (Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne). Il problema: quando una persona può validamente disporre di un proprio diritto? Caso: Trib. Napoli 1931 - uno studente squattrinato di Napoli acconsente di cedere un testicolo a un anziano facoltoso. Si può fare o non si può fare? art. 5 cc. ci dice no. Italia e Vaticano? Sono possibili avanzamenti nell’ambito del biodiritto e sul fine vita? La cattolicissima Spagna. E’ un problema sociale e politico (ideologico). Il legislatore non vuole intervenire. In prima linea c’è sempre la giurisprudenza, la C.Costituzionale stimola l’intervento legislativo, ove non interviene, si pronuncia lei (Caso Cappato). 15/03/ Nell’ultimo anno ci siamo trovati in una sorta di tirannia scientifica, i parametri per i passaggio nelle varie zone sono stati stabiliti dagli esperti, moltissime decisioni sono precedute dal cts o dall’audizione del consiglio dei medici. Ci sono delle leggi intervenute nel nostro ordinamento che si possono definire “eticamente sensibili” (interruzione di gravidanza 1978, trapianto di organi, procreazione medicalmente assistita 2004, legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento 2019). Tutti il resto è demandato alla giurisprudenza e alle corporazioni professionali (personale sanitario ampiamente inteso: medici, infermieri, …). Il legislatore non può più prendere atto con ciò che accade, ma deve regolamentare, l’ambito per eccellenza è quello riproduttivo (procreazione per coppie dello stesso sesso, per coppie sterili, per coppie in menopausa). Dobbiamo regolamentare o il diritto può chiudere gli occhi? Ormai il vaso di pandora è stato aperto, non possiamo più ignorare questi temi. La bioetica è una parte dell’etica o della filosofia morale che studia la liceità degli interventi dell’uomo sulla vita dell’uomo. A partire dai dati scientifici la bioetica valuta la liceità dell’intervento dell’uomo. Il biodiritto è un passo in avanti, si occupa delle implicazioni giuridiche delle questioni bioetiche e della regolamentazione.

del bambino (che può dire che avrebbe preferito non nascere e per colpa del medico è stato condannato a una vita di sofferenza). E’ eticamente accettabile questo discorso? Il diritto risponde che non gli può essere risarcito il danno perché presuppone un ripristino del quo ante (fine riparare il danno in termini monetari). Il bambino è sempre stato malato, non c’è il prima meglio del poi. C’è chi dice che risarcire il danno al bambino è come riconoscere che ci sono vite che non degne. In Francia è stato ammesso, proprio per contribuire a dare sollievo al bambino. La C.Cass. di una pagina e mezza e decide in due righe, non sviscera fino in fondo le questioni. C’è anche un dovere alla vita buona? Bisogna tenere conto della condotta di vita dei soggetti in attesa dell’organo. Il caso dei bambini molto piccoli (neonati o bimbi prematuri), il problema è dato dal fatto che non c’è un individuo che non può dirci il suo grado di sofferenze e il suo pensiero rispetto alla dignità della vita. Si dovrà sentire la voce dei genitori. Il problema è ancora più grave quando la scienza/medicina non ci da dati certi e indicazioni univoche. Non c’è spesso certezza sulla diagnosi e nemmeno sulla prognosi. Bisogna attivare o meno gli strumenti della scienza. 19/03/ LEZIONE CON LAURA PALAZZANI Vice Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica Prof. Ordinario Università di Roma Lumsa, bioeticista, filosofa del diritto e pluripremiata Tema della selezione dei pazienti per la concessione delle cure (i numeri di pazienti che richiedono le cure delle terapie intensive talvolta sono state più rispetto alle risorse disponibili). Macroallocazione (quanto del pil si può destinare al settore sanitario specifico) e microallocazione (a chi destinare le cure). → microallocazione: trapianti (gli organi disponibili sono limitati), medicina di guerra, medicina delle catastrofi, pandemia. La preparazione per la pandemia, tutti i stati avrebbero dovuto essere preparati (come investiamo in difesa per essere pronti ad un’eventuale guerra): non eravamo pronti (mancavano le mascherine anche per i sanitari), come tutti gli altri paesi del mondo. Problema di macroallocazione. Questo ricade sulla microallocazione, chi ha accesso al triage e scegliere chi vive e chi muore. Le risposte della bioetica: ci sono tre linee:

  1. Bioetica libertaria: nella bioetica si vive un pluralismo di visioni, anche nell’ambito di distribuzione delle risorse scarse. Al centro c’è l’autodeterminazione dell’individuo. Stato minimo e stato massimo Lotteria naturale e lotteria casuale - sono frutti del caso, non della giustizia o dell’ingiustizia; dunque, lo stato non deve intervenire. Tutti i governi che hanno seguito la linea dell’immunità di gregge attraverso la selezione naturale (UK, USA, Brasile, Svezia). Non limitiamo la libertà e non interveniamo sulla prevenzione e sui vaccini. Aspettiamo. Questa linea è stata fortemente stigmatizzata sia a livello Europeo sia a livello dell’OMS. La Germania si è mossa in prima linea. Per la selezione della microallocazione questa concezione deve prevalere la capacità di pagare. Questo modello è stato più pronunciato che seguito.
  2. Linea Utilitaristica: massimizzazione dei benefici e minimizzazione dei costi. Mira a un calcolo complessivo di benefici per la società. Questa concezione preferiva curare chi aveva un’aspettativa di vita maggiori e una migliore qualità di vita. (vengono penalizzati anche i disabili). → hanno maggiore accesso alle cure le persone giovani e sani. → visione maggiormente seguita. Questa linea di pensiero è stata portata avanti da molte associazioni di anestesisti (SIA ARTI). Molti paesi hanno adottato il criterio dell’età (Spagna, Belgio, Svizzera). → la svizzera legittimava il rimuovere un respiratore a un 85enne per darlo a un soggetto più giovane. Dibattito situazione italiana: le linee guida non sono leggi ma soft law. Perché il criterio dell’età? è un criterio extra clinico, come può un medico stabilire la priorità sulla base di un criterio estraneo al quadro clinico?
  1. La posizione dei comitati di Bioetica - posizione solidale, combinazione di più criteri. Il comitato (italiano) nazionale di bioetica (organismo che offre una consulenza al governo, al parlamento, … nell’ambito della bioetica), composto da 26 soggetti con basi di pensiero diverse, ha approvato, nell’aprile 2020, a maggioranza (25/26) un documento. Questo si apre con una ricostruzione del quadro normativo CEDU, alla COST. (32), Legge istitutiva del SSN, Codice Ontologico: ne discende un principio di eguaglianza nel fornire le cure. Bisogna allocare la giustizia secondo equità. → Il criterio dell’età non si può usare, bisogna usare il criterio clinico del paziente e la prognosi clinica. La valutazione deve basarsi sull’urgenza, sulla gravità e sull’efficacia terapeutica. La maggior parte dei comitati di bioetica europei hanno condiviso questi criteri. La SIA ARTI nell’ottobre 2020 ha recepito le indicazioni del CN di Bioetica. E’ chiaro che la migliore scelta sarebbe non dover scegliere. Bisogna gestire meglio la macroallocazione (bisogna investire nella sanità, non fare continui tagli) per essere preparati a eventi come le pandemia e essere pronti anche dal punto di vista bioetico. Vaccini: problema della giustizia distributiva. Non abbiamo abbastanza vaccini per tutti e, anche se li avessimo, non si può vaccinare tutti simultaneamente. Bisogna definire le priorità. Il piano vaccinale del ministero cerca di definire le categorie. La tempistica con cui si viene vaccinati fa la differenza. Come vengono stabilite queste priorità. In Italia abbiamo dato la priorità:
  2. agli operatori sanitari, soggetti più esposti al rischi di venire a contatto con malati covid. Principio di reciprocità: hanno fatto tanto, tanti medici sono morti per curare i pazienti anche i assenza di idonei presidi di protezione; noi li vogliamo proteggere e ricompensare.
  3. Vacciniamo le persone sopra 80 anni: c’è più probabilità che si ammalino in modo grave, muoiono e anche (secondo pr. utilitaristico) intasano le terapie intensive. è stato contestato? perchè viene preferito l’80enne sano rispetto al soggeto con comorbidità.
  4. soggetti con comorbidità
  5. criterio dell’età ascendente. Poi abbiamo scoperto che i vaccini possono essere destinati a categorie di età diverse (AstraZeneca), età inferiore a 65 anni. Sono stati introdotti nuovi criteri:
  • insegnanti e forze dell’ordine. → criterio clinico mitigato con altri ragionamenti (valore dell’educazione, della sicurezza e dell’esposizione al rischio). Pandemia, consenso informato, diritto a provare e diritto a sperare. Non si sa come curare, il paziente non ha scelta o si sottopone a cure che non conosce a fondo e di cui non conosce le ripercussioni o muore. Il consenso informato per il vaccino è utile? C’è chi dice di no, l’obiettivo è l’immunità di gregge. C’è chi, come la relatrice, ritiene che la consapevolezza è importante, il confronto con il medico è fondamentale. (Effetti collaterali: 25 persone morte su 20 milioni di persone vaccinate). Problema dell’informazione alla società: completezza dell’informazione vs confusione e disorientamento. USA è stato deciso che ci fosse un solo portavoce. E’ importante che vengano date le informazioni ai cittadini, devono essere chiare, complete, per tutti. E’ stato deciso che deve esserci 1 sola fonte autorevole a parlare di AstraZeneca (dell’AIFA) per riconquistare la fiducia dei cittadini. Attenzione alle correlazioni tra: Scienza, etica, diritto, politica e mercato. Intervento Tecla Mazzarese. 22/03/ Incentivare la vaccinazione con la subordinazione di fare determinate attività solo se vaccinati (e.g. 20enni, senza vaccino non possono tornare in aula, non possono andare all’estero, andare a gardaland).

Quando il neonato ha una buona qualità di vita e quando invece è corretto sospendere le terapie? Sofferenza (singer) e Dignità del bambino (aggiunto dalla Cacace). 2006 - Carta di Firenze, documento stilato da personale sanitario (ostetriche) e bioeticiste che danno alcune informazioni. A 22 settimane verranno attivate solo le cure confortevoli, poi con il passaggio delle settimane si indica se è preferibile parto naturale (se il bambino non ha possibilità di vita) o parto cesareo (quando c’è qualche speranza di vita del bambino). 2008 - viene redatto un documento più strutturato da parte del Consiglio Nazionale della Sanità. (leges artis, punto di riferimento per la responsabilità del medico). 22 - 23 settimane: al neonato devono essere offerte solo cure compassionevoli 24.25 settimane: il neonatologo: dalle 25 c’è un'elevata probabilità di sopravvivenza. 2008 - CNB (comitato nazionale di bioetica) interviene, parere grandi prematura. Il valutazione alla nascita non può avere un valore assoluto prognostico. Il mero fatto che la vita del neonato possa avere gravi handicap non è motivo per non sottoporlo a trattamento sanitario che può prolungare la sua sopravvivenza. Impostazione prolife. Non bisogna confondere la gravosità della vita con la gravosità del trattamento. CNB - scrive parere e mozioni. 30 gennaio 2020 scrive una mozione in materia di trattamento sui bambini piccoli. (scritta sulla scia di Charlie e Alfie, bambini londinesi, attaccati da un anno a respiratori, i sanitari dopo aver tentato il tutto e per tutto vogliono staccare la spina, il cui cervello è acqua, stato vegetativo). → le corte inglesi, con il criterio della presunta sofferenza del bambino, respingono le richieste dei genitori. Non gli permettono di portalo a morire a casa, il bambino ha diritto a privacy, tranquillità e alle migliori cure palliative; solo in ospedale può essergli garantito tutto questo. Nei bambini piccoli l’accanimento terapeutico è quasi la norma, il diritto alla speranza, senza tenere in considerazione le possibili ripercussioni su sofferenze successive. Altre ipotesi, l’accanimento terapeutico avviene come medicina cautelativa (evitare cause). Costi enormi delle cure, elemento non deve entrare nella determinazione delle cure per il paziente. Non è una logica economicista che deve muovere queste decisioni. → ma è corretto rilevare le ssn ha delle risorse limitate, tenerli in vita senza prospettiva costa miglia di euro al giorno e poi non riusciamo a garantire la fisioterapia a altre importanti patologie. Il CNB è un po’ buonista. L’opinione dissenziente del Dott. Fabrizio Mori. CNB bisogna coinvolgere i genitori nel piano di cura. Il ricorso ai giudici è un extrema ratio, da seguire solo dopo aver tentato un’attenta mediazione con i genitori. (Nei casi eclatanti, era stata rotta la relazione terapeutica). Se ci si rivolge al giudice, si assiste a un fallimento della relazione terapeutica.

Fine vita nel paziente pediatrico

Convegno 25 marzo 2021 Punti di discussione:

  1. L’obiettivo di chi si occupa cure palliative è la buona vita e anche la buona morte. Come si fa a definire se una vita e se una morte è buona? Richiede il rispetto della dignità, dei voleri del bambino e della famiglia. ● Poiché la definizione di qualità della vita è così soggettiva ed individuale, dal momento che si parla di un bambino, quale è il suo ruolo decisionale in un momento così difficile come il fine vita? ● Proprio perché la dignità è soggettiva può bene essere che il minore e genitore / tutore ne abbiano una percezione diversa. Come risolvere eventuali conflitti, visto che il minore non può esprimere validamente un consenso o un diniego dello stesso? E come ciò si è finora tradotto nella prassi? ● Nel caso in cui la coppia genitoriale non concorda sul concetto di dignità come si fa?
  1. Esiste un problema dell’obiezione di coscienza del medico. Alle volte è netto, il medico afferma che la situazione non rientri nelle sue convinzioni di persona; altre volte è più subdolo, c’è una delega alla decisione. Esiste la possibilità di avere un’obiezione di coscienza in queste situazioni? E se in un team esiste, come dobbiamo comportarci? Non esiste bianco e nero in queste cose. I professionisti hanno strumenti che devono valorizzare: comunicazione, medicina narrativa, condivisione con tutte le persone sanitarie che circondano il paziente. La legislazione non è contraria alla bioetica e alla deontologia: spetta al sanitario modulare l’intervento perché questi tre livelli di approccio al paziente vadano di pari passo. 26/03/2021 [Emma] Sofferenza e dignità sono parametri centrali per le scelte che riguardano il minore.

Sofferenza come criterio

La sofferenza è un criterio fondamentale per addivenire ad una sospensione di trattamento o ad un’interruzione delle cure; tuttavia l’assenza di sofferenza non esime dal porsi il problema della dignità della persona. Due casi del 2019. 1) Tafida : Bambina inglese. La decisione dell’Alta Corte inglese del 2019 è diventata un caso diplomatico (come i casi di Charlie e di Alfie). I genitori sono una coppia musulmana e la mamma fa l’avvocato. È una bambina che fino ai 6 anni è sana, una notte viene colta da un’emorragia cerebrale, che la rende un vegetale. I medici considerano ogni terapia una sorta di accanimento terapeutico; i genitori si oppongono. Alla fine si dà ragione incredibilmente in questo caso ai genitori. Nei casi di Charlie e Alfie era uscito dal problema non sulla base dell’interesse del minore, perché in quel caso non era un criterio oggettivo, ma si era deciso in base alla sofferenza significativa del bambino, il protrarsi di una vita non a contatto con l’esterno non era accettabile perché sofferente. Nel caso di Tafida le terapie di mantenimento sono state protratte, è stata trasferita al Gaslini di Genova; perché si esclude che essa stia soffrendo. I genitori a questo punto diventano una sorta di proprietari del bambino. Perché ci si dovrebbe chiedere se fosse stato per loro possibile interrompere le terapie, posto che il criterio è stata la sofferenza e non la dignità del minore. 2) Marasco: È un caso deciso dal tribunale di Bari nel 2019, ma i fatti avvengono una decina di anni prima. Il bambino nasce affetto da sindrome di Potter, incompatibile con la vita: nasce senza reni e senza vescica. Nei giorni della diagnosi, i medici pugliesi propongono una serie di terapie di sostegno vitale. I genitori affermano di doversi informare e pensarci. Nonostante non vi fosse un’urgenza, perlomeno non accertata, i medici pugliesi dispongono il trasferimento del bambino a Roma e si procede con la sospensione della responsabilità genitoriale: i genitori infatti chiedevano l’interruzione o la non attivazione delle terapie di sostegno vitale. Invece, il bambino viene intubato, idratato artificialmente, viene sottoposto a dialisi per una sessantina di giorni. Dopo tre settimane dal provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, essi vengono reintegrati ma sostanzialmente con il monito di collaborare con i medici. Dopo due mesi il bambino muore. I genitori fanno causa, chiedendo il risarcimento del danno morale derivante dalle sofferenze patite da quel bambino e le loro (a causa della protrazione e della sospensione della responsabilità genitoriale). Il tribunale di Bari riconosce e risarcisce il danno , configurando un accanimento terapeutico che non avrebbe dovuto essere posto in essere. [40.000 per il danno non patrimoniale ad ogni genitore + 31.500 per il danno non patrimoniale del minore + risarcimento del danno a favore dei due fratellini.] N.B.: I genitori in questo caso si opponevano, ma anche l’avessero chiesto non è ontologicamente accettabile il comportamento del medico sfoci nell’accanimento terapeutico.

La disperata ricerca della certezza: una serie di casi tragici

  1. Nel 1983 nasce Baby Jane Doe: si tratta di una bambina idrocefala, microcefala, con la colonna vertebrale aperta (spina bifida). I medici dicono che si potrebbe procedere alla chiusura della colonna e alla riduzione del liquido, garantendo una vita un po’ più lunga; rimarrebbe comunque una vita da paralizzata, epilettica, con gravi danni cerebrali. I genitori prendono tempo, ci pensano; nella battaglia giudiziaria che si scatena alla fine i genitori acconsentono al trattamento chirurgico.

Anencefalia

Vi è una patologia particolare da cui può essere affetto il neonato (di solito viene diagnosticata in utero e la gravidanza viene interrotta) – l’anencefalia – ovvero la nascita di un bambino con assenza degli emisferi cerebrali e di un cervelletto. Il CNB nel 1996 si pronuncia sulla nascita, il decesso e sulla donazione degli organi del neonato anencefalico. Il neonato anencefalico presentano malformazioni e patologie, sono gravemente deficitari, sono assenti alla vita psichica, corporea, emotiva. È mantenuto un controllo più o meno valido della funzione respiratoria e circolatoria, perché è demandata al tronco encefalico. Con le attuali terapie la sopravvivenza è comunque molto ridotta, nascono vivi tra il 40-60%; l’8% sopravvive più di una settimana, l’1% sopravvive tra 1-3 mesi. Si pone un dilemma, strutturato in tre problemi centrali:

  1. Solo perché la scienza mi mette a disposizione una possibilità, lo devo fare?
  2. Posso utilizzare gli organi di questi bambini per salvare la vita di altri neonati? Organi piccolissimi come quelli dei neonati sono molto rari, per garantire la buona salute degli organi si devono attivare le procedure di sostegno vitale – per far battere il cuore, far funzionare l’organo in vista del trapianto.
  3. Come faccio ad accertare il decesso di questo bambino, non potendo utilizzare il criterio della morte cerebrale e lo devo tenere attaccato al macchinario? È possibile prescindere dal criterio clinico/legale di accertamento del decesso per motivi utilitaristici? Il CNB si pone tutte le questioni slippery slope (pendio scivoloso): dire che questi soggetti sono morti e che si può prescindere dal criterio dell’accertamento della morte cerebrale perché l’encefalo non c’è, significa rischiare in futuro per soggetti affetti da gravissime disabilità, di accogliere lo stesso criterio. CASI ● Nel 1992 nasce in Virginia Baby K , a seguito di parto cesareo, anencefalica, i genitori lo sapevano. La madre, fortemente cristiana, vuole la nascita della bambina e chiede la ventilazione meccanica; l’ospedale che vorrebbe interrompere va dal giudice della Corte Distrettuale, il quale sentenzia che la terapia respiratoria non è futile, non è inumana: la legge americana non prevede deroghe per coloro affetti da anencefalia. Dopo due anni e mezzo, la bambina muore. È giusto, nel rispetto del sentimento religioso della madre, attaccare una bambina per due anni mezzo al ventilatore? ● Nel 1992 nasce in Florida Baby Teresa , i genitori chiedono di dichiarare la morte della bambina per poter procedere all’espianto degli organi, vogliono che la vicenda della figlia sia utile. I genitori sapevano che la bimba era anencefalica, ma ne vogliono la nascita perché sia donatrice di organi. La Corte Suprema della Florida nega la possibilità di accertare la morte della bambina perché le sue condizioni non corrispondono alcun criterio di morte previsto dallo Stato. Si attestano su una posizione attendista, dicendo che la scienza debba ancora dare risposte soddisfacenti. Nel 1995 , sul Journal of the American Medical Association , viene pubblicato un articolo del Council of Ethical and Judicial Affairs, con il quale si suggerisce di modificare la legge al fine di permettere il prelievo degli organi su neonati anencefalici; non tanto secondo parametri medici, ma giuridicamente dicendo che questi bambini non hanno interessi da proteggere (è un po’ il punto di vista di Singer). Il parere ritiene eticamente accettabile e intrinsecamente morale il prelievo degli organi prima della morte dei neonati anencefalici perché dovrebbero accertare morte certa ed imminente, perché mancano di qualsiasi grado di coscienza, capacità di avere pensiero, sentimenti, desideri, emozioni, interazioni, memoria,

sofferenza. Anzi è un imperativo morale prelevare gli organi da questi neonati per salvare le vite dei bambini in tenera età. Viene messo in discussione lo status giuridico dei neonati anencefalici, quasi come non si trattasse di persone. La comunità scientifica si divide e nello stesso 1995 il parere viene ritirato; vengono sollevati e dubbi in merito alla certezza stessa della diagnosi di anencefalia e vengono sollevati. Il CNB in chiusura di questo argomento dice una cosa simile: “ La morte è un processo a sé stante e non può esistere una morte per il trapianto ed una morte in sé. La definizione della morte non può essere qualsiasi cosa noi vogliamo che essa sia, ma esiste indipendentemente dai nostri scopi. La morte non può essere definita in senso utilitaristico, in modo da rendere massimo il bene che da essa potrebbe eventualmente derivare a favore di altre persone. […] Pertanto le argomentazioni del Council on Ethical and Judicial Affairs della American Medical Association appaiono come il tentativo — non accettabile — di giustificare la dichiarazione di morte per persone ancora viventi al fine di favorire il prelievo ed il successivo trapianto. L’anencefalico è una persona vivente e la ridotta aspettativa di vita non limita i suoi diritti e la sua dignità. La soppressione di un essere vivente non è giustificabile anche se proposta per salvare altri esseri da una morte sicura. 29/03/ Chiudiamo il tema dell’accanimento terapeutico nei bambini a prognosi infausta.

Eutanasia sul minore d’età e sui bambini molto piccoli

Protocollo di Groningen del 2000: Documento redatto da un medico Olandese (Eduard Verhagen), non ha valore normativo ma di mero protocollo (utile per valutare la buona pratica professionale). Questo medico è il responsabile di una clinica pediatrica e, a fronte di diverse situazioni complesse, si pone il problema di cosa sia meglio fare. L’Olanda è il primo ordinamento del mondo che ha legalizzato le pratiche eutanasiche; l’eutanasia può essere richiesta da un paziente adulto (affetto da patologia). Egli chiede al medico di porre fine alle sue sofferenze. Tuteliamo il soggetto adulto dalle sofferenze e, invece, condanniamo proprio il soggetto indifeso (il bambino) solo perchè non ci possiamo fare scudo con la sua autodeterminazione. Del bambino piccolo non sappia cosa voglia e quanto soffra (dal punto di vista soggettivo). Il caso da cui scatuisce questo protocollo riguarda una patologia (Epidermolisi bollosa) che non dipende da dipendenza da terapia vitale. Questa sofferenza si può prolungare per anni. Non vi è una patologia psichica, non è un bambino vegetale. I bambini hanno paura di essere perseguiti per omicidio. Questo protocollo può essere perseguito solo su esplicita richiesta dei genitori (qui non siamo in un caso di accanimento terapeutico) e nel rispetto di determinati requisiti stabilite dalle norme e dai protocolli. Il Legislatore Olandesi che dice? In olanda moltissimi aspetti del fine vita sono normati da protocolli medici, come se fossero trattamenti sanitari necessari, lasciati all’elaborazione della comunità scientifica. Questo è restato un protocollo, non è stato disciplinato con legge. Anche in Svizzera le procedure di suicidio assistito, sono state normate solo dalla comunità medica. C’è una prassi che esonera la responsabilità penale; lì, inoltre, l’azione penale non è obbligatoria (come in Italia) ma facoltativa.

poterlo fare; in realtà, non so che la porta è aperta e potrei andare anche altrove. (L’assenza

di informazioni limita la possibilità di determinarsi autonomamente.

Liberismo: ( Murray ) L’ordinamento deve occuparsi solo di 3 cose: ordine pubblico, diritto civile e

beni pubblici. Il resto siamo in grado di farlo da soli. Dovrei essere libero di spostare un muro di

casa, di fumare marijuana, di tenere aperto un locale tutta la notte.

Dworkin - “ I Diritti presi sul serio ” - La libertà è tutto poter fare ciò che si vorrebbe fare (Libertà: poter

fare quello che si vuole). Anche il divieto dell’omicidio è una limitazione alla libertà individuale.

Prima del divieto del legislatore, ogni individuo è libero di compiere ogni azione.

Le limitazioni sono giustificabili, ma con ragioni diverse dalla libertà.

Roosevelt : New Deal - limitazione alla libertà economica.

Posso lasciar lavorare il panettiere 15 ore? No, lo vieto per tutelare la sua condizione di soggetto

debole.

Fino a quanto è corretto presumere la debolezza di un soggetto e la sua impossibilità di

determinarsi liberamente (la necessità di un intervento protettivo del legislatore per proteggere il

soggetto da se stesso)?

Articolo 32 Costituzione

(c.1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse

della collettività , e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Dimensione privatistica e dimensione pubblicistica. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale della Carta Costituzionale.

(c.2) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto

della persona umana.

R.d.L. → Limite: rispetto della persona umana. Il legislatore non può introdurre disposizioni che intervengano solo nella sfera privata senza che vi sia un interesse pubblico. I casi sono:

  1. Il soggetto non è capace di determinarsi -- ma se il soggetto non è capace di determinarsi non vi imposizione.
  2. Quando vi è interessa alla tutela alla salute pubblica. Ledo la sfera di intangibilità psicofisica per un interesse ulteriore.

La salute non è solo assenza di malattia, ma è l’integrità psicofisica e il benessere; intesi in una

concezione soggettiva: è il soggetto a decidere cos’è per lui la salute. E’ in re ipsa che la volontà sia

condizionata dal contesto in cui viviamo. (Siamo il frutto dell’ambiente in cui viviamo).

E.g. testimone di geova, spesso si sente che sono persone condizionate dall’ambiente religioso.

La convenzione di Oviedo dice che un intervento in campo della salute non può essere effettuato se

non dopo che il soggetto interessato abbia dato il suo consenso libero e informato.

Codice deontologico dei medici chirurghi e odontoiatri (2014) - art. 33 parla dell’informazione di cui

deve essere destinatario il paziente, la quale è prodromica al consenso/dissenso al trattamento

sanitario. Il soggetto informato è libero di autodeterminarsi.

Sentenze gemelle della cassazione (2008 e 2009) - sentenza 21/01/2009 n° 2437: è la prima

volta che la corte si esprime sul consenso al trattamento sanitario in relazione a un contesto

ordinario (precedentemente si era espressa solo in tema di trattamento sanitario obbligatorio).

Caso: Legge piemonte in materia di somministrazione di psicofarmaci a minori iperattivi, il

legislatore regionale dettagliava le modalità di somministrazione del consenso. La C.Cost. dice che

queste leggi regionali sono illegittime, perché la materia è di competenza statale e, aggiunge, sono

in contrasto con gli Artt. 2, 13, 32 → Il consenso in ambito medico è la sintesi tra due diritti

fondamentali: diritto ad essere curato e diritto a autodeterminarsi (libertà personale). Il consenso

informato, dice, è un principio fondamentale la cui regolamentazione spetta al legislatore statale.

E’ possibile prevedere un Trattamento Sanitario Obbligatorio: vaccinazioni obbligatorie (che per lo

più riguardano i bambini, indi, obbligano i loro tutori legali a sottoporre i minori alle vaccinazioni), è

possibile (alea) che dalla somministrazione del vaccino il soggetto ne consegua un esito

pregiudizievole (c’è una percentuale di eventi avversi, che vengono considerati accettabile

nell’ottica di costi/benefici, 1 su 1 mln).

Non lascerò il soggetto leso dal TSO solo. Sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1990

dichiara l’illegittimità incostituzionale della l. che prevede l’obbligo del vaccino della poliomielite nella

parte in cui non prevede un “serio ristoro”(qualcosa in più di un mero indennizzo e qualcosa in

meno rispetto al pieno risarcimento del danno).

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 32 cost. gli art. 1, 2 e 3 l. 4 febbraio 1966 n. 51 nella parte in cui non prevedono un sistema di indennizzo per gli incidenti vaccinali, atteso che, nella ipotesi in cui nelle fattispecie di cui sopra, non operi la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. appare equo e conforme ai principi di solidarietà al fine di bilanciare gli interessi del singolo con quelli della collettività, prevedere in caso di danno alla salute un equo indennizzo. 02/04/ Dignità in senso oggettivo (valutazione generale, pubblica, della collettività) e dignità in senso soggettivo (primato della privacy, anglosassone). Art. 1 convenzione europea di bioetica (Convenzione di Oviedo), rubricato “DIgnità” MATERNITA’ SURROGATA

Gestazione per altri, utero in affitto

Maternità surrogata: accordo con cui una coppia (ma non sono questa) chiede di mettere al mondo

un bambino che poi verrà consegnato ai committenti (anche detti genitori di intenzione)

Ci sono ordinamenti che riconoscono questo accordo e lo ritengono vincolante, altri che non lo

fanno, poi ci sono le varianti (e.g. è ammesso solo ove vi siano finalità solidaristiche, solo ove

questo accordo non venga impugnato → L’ordinamento riconoscerà la validità del contratto solo

ove vi sia un esecuzione spontanea, ipotesi del UK).

Fino a che punto è importante il dato genetico?

1. la madre surrogata non è madre genetica

2. La coppia committente possono essere estrambi legati geneticamente al feto (la donna mette

a disposizione l’ovocita e l’uomo il seme, ma la donna non può portare avanti la gravidanza,

e.g. per sclerosi multipla)

3. Può essere geneticamente legato al bambino solo l’uomo della coppia e l’ovocita può essere

messo a disposizione dalla madre surrogata o da una quarta donna.

4. E’ possibile che sia l’ovocita che il seme non siano della coppia, ma provengano da donatori

esterni. (Possono concorrere fino a 5 persone per far nascere un bambino: 2 committenti, 2

donne e 1 donatore di seme).

L’ordinamento deve regolamentare questa pratica per tutelare la madre surrogata

pratico sentimentale. Se una persona desidera e la scienza consenta, perchè la legge dovrebbe

opporsi? Se una cosa è possibile e non ne deriva un danno ad altri (Will) [ E il bambino che nasce

non vede violata la sua dignità? La madre surrogata?] … poi ritiene illeciti i surrogacy contract.

Poi nel 1990 il legislatore UK introduce questo istituto.

Possono esserci questi contratti, a titolo gratuito, ma non ci può essere pubblicità e non sono

coercibili. → li riconosce a titolo di obbligazione naturale.

C’è un controllo sulla coppia, come avviene con le pratiche di adozione?

Qui uno dei suoi committenti ha un legame genetico, questo si ritiene sufficiente per presumere

l’idoneità.

La madre surrogata partorisce (anche per l’ordinamento britannico, madre è colei che partorisce) e

le viene rilasciato il certificato di nascita. Poi la coppia committente può richiedere il parental order

entro 6 mesi, solo ove sussistano tutti i seguenti requisiti:

1. il bambino deve essere legato ai committenti, 2. La corte accerta la non corresponsione del

denaro, 3. il bambino deve risiedere con i committenti, 4. il bambino non deve essere stato

concepito naturalmente.

Se uno di questi requisiti non è rispettato, si innesca una procedura più gravosa volta a vagliare

l’idoneità dei genitori e il migliore interesse per il minore (simil adozione).

Dopo una certa età il bambino potrà accedere al certificato di nascita originario.

California - Caso (simile al caso Romano) la coppia committente è legata con il bambino (entrambi

hanno donato il patrimonio genetico). Caso Johnson vs Calbert.

Chi deve essere la madre? Colei che ha partorito o colei che ha messo l’ovocita? Viene fatto un

ragionamento nuovo, si da rilevanza all’assunzione di responsabilità. La madre genetica è più

madre di quella gestazionale, senza la volontà di questa, non sarebbe mai nato il bambino (No

contract, no child). Vi è solo una dissenting opinion (la corte decide a maggioranza) dell’unica

giudice donna: i diritti sui figlio non possono essere venduti, i diritti della madre surrogata non

possono essere così semplicemente pretermesse. Ci sono tre modi di essere madre: madre

genetica, madre gestazionale e madre sociale. Per valutare il migliore interesse del bambino non

bisogna fermarsi a un criterio economico, ma bisogna approfondire e cercare chi meglio può

assistere moralmente, psicologicamente il bambino.

La coppia committente si separa durante la gestazione, la moglie chiede all’ex marito un contributo

economico per la bambina (la moglie vuole tenerla, invece, il marito no). Nessun dovere per gli

adulti verso il bambino, 5 adulti coinvolti e il bambino rischia di essere orfano. Alla fine la bimba

viene affidata alla madre d’intenzione ma il suo ex marito non viene obbligato al mantenimento (la

bambina non è geneticamente sua).

Corte d’Appello di Bari (2009) - Quello che avviene all’estero deve essere riconosciuto in Italia?

Come ci regoliamo con il diritto internazionale privato? C’è contrarietà all’ordine pubblico?

Come riconosciamo una relazione già instaurata, i legami già presenti?

Due coniugi (lei italiana lui inglese), poi si separano → avranno due bambini dalla stessa madre

surrogata. Per l’ordinamento UK tutto si è svolto nella legalità (c’è il parental order). In Italia vale il

primo certificato, la madre dei bambini è la madre surrogata. Quando si lasciano la moglie torna in

italia. La corte di appello di Bari, c’è contrarietà all’ordine pubblico?, dice che bisogna focalizzarsi

sul risultato del parental order (riconoscimento del bambino e favor legitimationis, è il miglior

interesse per il minore) e non sul procedimento che lo ha reso possibile. Il trib. It non può che

prendere atto di questo legame.

COPPIE STESSO SESSO

2009 - coppia 2 uomini - Caso Robinson vs …

La madre gestazionale è anche madre biologico e sorella di uno dei due uomini. Questa donna non

vuole lasciare i bambini alla coppia. La corte del New Jersey dichiara nullo il contratto. La madre

non può rinunciare prima della nascita ai bambini (come avvenne per baby M.). Ma poi la bambina

viene affidata ai due coniugi, ma viene riconosciuto alla madre gestazionale il parental time

(possibilità di vedere i bambini).

Il legislatore Italiano: art. 12 l.n.40/2004 “Divieto di maternità surrogata”

Nel 2014 quando la c.cost. dichiara ammissibile la fecondazione eterologa (che non usa entrambi i

gameti della coppia committente, ma necessita della donazione di un/una donatore anonimo),

ritiene illesa la previsione del divieto di maternità surrogata (problema dello slippery slow).

Problema del turismo riproduttivo: l’ordinamento italiano riconosce quanto accaduto legittimamente

all’estero? L’Italia deve consentire tutto ciò che è previsto all’estero?

2015 - CEDU - Caso Paradiso, Campanelli vs Italia

Vogliono stipulare un c. di maternità surrogata. Vanno in Russia, la quale riconosce questi accordi

quando c’è almeno il 50% di legame genetico (per evitare la compravendita di minore).

La signora campanelli prende il seme del marito e lo porta a Mosca. Questo viene usato per

fecondare un ovocita di una donna e viene impiantato in una terza. Alla nascita del bambino, la

madre surrogata presta il proprio consenso, e nel certificato di nascita figurano solo i committenti.

Sta 3 mesi con il bambino in Russia. Quando deve rientrare in Italia il consolato italiano segnala la

falsità del certificato di nascita (non risulta la madre gestazionale). I due coniugi vengono convocati

in giudizio dal PM, si fanno tutti gli accertamenti e si scopre che il bambino non è legato a nessuno

dei due. Pagano 49’000,00 euro. Il bambino è stato comprato dalla coppia.

Il bambino all’accertamento ha passato 9 mesi con la coppia. Che si fa? Il giudice lo porta via, il

bimbo passa 15 mesi in una casa famiglia e poi viene assegnato ad un’altra coppia.

I coniugi giungono dinanzi alla CEDU - Questa dichiara illegittimità di questa decisione.

L’allontanamento di un bambino dalla famiglia può essere disposto solo in caso di pericolo

immediato per la sua incolumità. Riconosce un risarcimento di €20’000. Il bambino torna da questa

famiglia? No.

Se basta un rapporto creato illecitamente un legame all’estero per vedersi riconosciuto il legame,

viene vanificato il divieto nazionale.

Qualche anno dopo, con il ricorso delle stato italiano, la corte ripensa alla sua decisione e dice che

lo stato italiano ha fatto bene ad allontanare il minore. E’ stato corretto il bilanciamento tra il labile

legame (di pochi mesi) e la violazione di importanti norme del diritto italiano.

Mandare ipotesi di contratto di maternità surrogata. → fatto

Presentazione filiazione coppie omosessuali (Trioni e Cairone)

Prospettiva paidocentrica e non adultocentrica, come testimoniano le decisioni della Corte

Costituzionale n. 32 e 33 del 2021.

Prospettiva ex ante: modello di famiglia fondato su una coppia eterosessuale.

La legge 40/2004 → richiede una situazione patologica per accedere alla PMA. → per questo le

coppie omosessuali sono escluse, la loro infertilità è fisiologica, relazionale.

Interruzione di gravidanza l.n.194/

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza

La disciplina non ha come bene primario l’autodeterminazione della donna, ma la salute della

donna. Questo ci colloca in un modello tra varie possibilità. Possiamo accertare se c’è

corrispondenza tra dato normativo e casi in cui si accede.

Divisione in trimestri della gestazione.

Art. 4 - interruzione entro i primi 90 gg. - serio pericolo per la salute della donna

Art. 9 - dopo i primi 90 gg. - grave pericolo per la vita della donna//

________

Art. 1 si consacra la tutela della vita umana fin dal suo inizio.

Nel 1973 la C.Cass. aveva escluso la possibilità di risarcire il danno morale per il concepito il cui

padre è stato ucciso durante la gestazione. I diritti che la legge riconosce al concepito sono

subordinati all’evento nascita (art.1 c.2 c.c.) → non è suscettibile di applicazione analogica. Questa

concezione viene superata solo nel 2000. Si negava che l’individuo prima del parto possa essere

titolare di diritti.

Caso della nascita indesiderata: pronuncia Tribunale di Piacenza 1950. - Uomo e donna, non

sposati, hanno un rapporto sessuale da cui nasce un bambino. Il padre è affetto da sifilide che

passa sia alla partner sia al bambino, che ne nasce affetto. Il bambino va in giudizio e chiede il

risarcimento del danno. (non viene citato in giudizio il medico che ha prescritto un farmaco

teratogeno). → se il padre fosse stato attento, il bambino non sarebbe stato concepito. Non c’è

un’alternativa a una vita malata, c’è solo la non vita.

Il tribunale di Piacenza, con grande scandalo, ammette di risarcimento del danno. → motivazione:

L’uomo è vita, la non vita non è un bene. In Italia il prodotto del concepimento non è considerato di

pertinenza della donna.

  • Italia: Al di fuori di quanto indicato nella legge 194, l’aborto è reato. → interruzione solo per

serio pericolo per la salute.

  • Il modello nord americano mette al centro la libertà della donna di autodeterminarsi → può

porre dei limiti.

  • Modello Francese: si può interrompere la gravidanza nelle prime 10 settimane al ricorrere

della “depress”. Dopo solo se vi è pericolo per la salute e vita della donna.

In Italia la procedura non prevede accertamenti del serio pericolo per la salute → procedura

consultorio, aspetto 7 giorni e poi accedo alla procedura. In italia il medico si trova in una situazione

di mero certificatore. → sembra che l’accesso all’aborto sia lasciato alla mera libertà della donna.

Il diritto all’aborto è un diritto condizionato al ricorrere dei presupposti di legge. → questione

dell’obiezione di coscienza.

Tribunale di Milano, QLC art. 593 c.p. (reati contro l’integrità della stirpe) → reato di aborto. (aborto

contrarietà della donna, con consenso della donna, aborto procurato da solo dalla donna). → art. 54

esimente: stato di necessità, pericolo grave di danno alla persona. → Dibattito: Attuale e

proporzionato. Attualità: Salute o vita? proporzione: salute psichica o fisica?

C.Cost. 1975 → amplia la scriminante anche alla salute psichica o fisica della donna. Prevale la

tutela della salute di chi è già persona rispetto a chi persona ancora non è.

Sono stati proposti vari referendum rispetto a questa norma: C.Cost. 1994 → la norma contiene

disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolati (non possono essere ampliati ne ridotti, tutela

della donna e dell’embrione).

2008 Decreto giunta Lombarda - riduce di 11 giorni i termini per l’accesso all’aborto. Il TAR adito

dice che la regione non può fare questo e gli utenti devono attenersi a quanto previsto dalla legge

statale.

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Ritardo 15 minuti -

Quando comincia la vita umana?

Francia, Lione, in uno dei più grandi ospedali del paese. Ci sono 2 donne vietnamite, una delle 2 è

al 6° mese di gravidanza e va in ospedale per fare un controllo. L’altra va per farsi rimuovere la

spirale. Il ginecologo sbaglia e inverte le paziente, bica il sacco amniotico pensando di togliere la

spirale. La donna va in tribunale accusando il medico di omicidio colposo, i tribunali escludono

questa fattispecie perchè l’embrione non è ancora una persona (si diventa tali solo dopo la

separazione dal corpo materno).

La CEDU - adita dalla persona Vo vs Francia - dice che la determinazione dell’inizio della vita e

della persona spetta allo stato (perché sul tema non c’è univocità nell’ambito europeo).

1990 in Belgio si parla dell’approvazione della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza e il

re Baldovino scrive una lettere ai ministri “la mia coscienza è contraria a questa norma ma rispetto

la democrazia” → si sostituisce la firma del re con quella di tutti i ministri.

Due ordinamenti severi e ritrosi verso questo diritto:

  • Irlandese, a lungo molto ricorso e intransigente nel negare l’aborto: la tutela dell’embrione era

inserito nella costituzione /lo stato riconosce la vita del bambino che deve nascere e tutela la vita

della madre, si impegna a tutelare questi diritti nelle sue leggi/.

  • Polacco.

Art. 8 (rispetto della vita familiare) CEDU e 3 (divieto di trattamenti inumani e tortura).

E.g. donne irlandesi prima potevano abortire prima dell’approvazione della loro legge? Sì,

andavano in UK, ma non potevano avere assistenza prima e dopo (no informazioni preliminari, i

medici irlandesi non erano autorizzarli a fornirli, e non assistenza successiva, con conseguente

stigma). Discriminazione: solo le persone benestanti potevano farlo.

La CEDU non si è presa la responsabilità e la briga di entrare negli ordinamenti nazionali. Alla fine

anche queste situazioni rientrano nella discrezionalità nazionale. Il bilanciamento tra la coscienza

sociale e il diritto alla salute. Ma ha sanzionato questi stati (Polonia e Irlanda). → In questi stati era

possibile l’aborto in caso di rischio per la vita della donna, ma non era azionabile per assenza di

disposizioni attuative (chi deve accertare il pericolo per la vita?) → legislatore devi indicare in modo

chiaro le condizioni.

L’UE non si intromette in queste materie, purchè poi lo stato sia coerente.

Irlanda 2018 - referendum abrogativo della disposizione costituzionale (accolto con il 66%).

USA - su questi temi si giocano anche le elezioni presidenziali.

Pro life e pro choice - conflitto molto acceso causato anche dalla modalità di introduzione della

disciplina nell’ordinamento. Il dibattito di apre e chiude nel 1973 con una decisione della Corte

Suprema degli stati uniti (Caso Roe vs Wate). → I giudici (nominati e non eletti democraticamente)