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Il regime penitenziario speciale 41-bis, noto come 'carcere duro'. Introdotto dalla legge gozzini del 1986, questo regime applica deroghe alle regole ordinarie di trattamento dei detenuti in casi di emergenza o per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Le ipotesi sotto cui si applica il 41-bis, i destinatari e la durata del provvedimento, le misure di sicurezza interna e esterna, e le questioni costituzionalità.
Tipologia: Appunti
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Il 41-bis, o carcere duro, è un regime di detenzione carceraria che prevede delle deroghe alle regole ordinarie di trattamento dei detenuti Quando si parla di 41-bis (o carcere duro) si fa riferimento a un particolare regime di detenzione carceraria, applicato al ricorrere di specifiche situazioni di emergenza o nei confronti dei condannati per specifiche fattispecie di reato. La legge Gozzini Il nome 41-bis deriva dal corrispondente articolo della legge sull'ordinamento penitenziario numero 354/1975, introdotto dalla legge Gozzini del 1986, rubricato "situazioni di emergenza" e che in un primo momento interessava esclusivamente i casi di rivolta o di emergenza interna alle carceri italiane e che successivamente, a seguito della strage di Capaci del 1992, è stato esteso ai detenuti facenti parte dell'organizzazione criminale mafiosa. Quando si applica il 41-bis Le ipotesi al ricorrere delle quali si applica il 41-bis sono quindi due. Analizziamole singolarmente. Rivolta o situazioni di emergenza Il 41-bis si applica, innanzitutto, in casi eccezionali di rivolta o in altre gravi situazioni di emergenza. In tale ipotesi, il Ministro della giustizia può sospendere l'applicazione delle regole ordinarie di trattamento dei detenuti in tutto l'istituto carcerario o in una sua parte; la sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento di tale finalità. Ordine e sicurezza pubblica La seconda ipotesi, più diffusa, è quella contemplata dal secondo comma dell'articolo 41-bis, ovverosia quella che prevede la deroga alle regole ordinarie di trattamento se ricorrono gravi motivi di ordine
e di sicurezza pubblica e il destinatario ha commesso specifiche fattispecie di reato. Destinatari del provvedimento, più precisamente, possono essere i detenuti o gli internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (ad esempio delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza) o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l' associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. In tal caso, il Ministro della giustizia (anche su richiesta del Ministero dell'interno) può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle regole ordinarie di trattamento nei confronti di un singolo detenuto. Durata del provvedimento Nei confronti dei singoli detenuti, il provvedimento che dispone l'applicazione del 41-bis ha durata pari a quattro anni e può essere prorogato per periodi successivi, pari a due anni , se risulta ancora sussistente la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva (che non può essere esclusa dal mero decorso del tempo). Cosa prevede il 41-bis Concretamente, i detenuti sottoposti al 41-bis sono ristretti in istituti dedicati esclusivamente a loro o comunque in sezioni speciali e separate logisticamente dal resto dell'istituto. La custodia avviene in reparti specializzati della polizia penitenziaria. L'applicazione del carcere duro comporta le seguenti conseguenze : vengono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna; i colloqui sono determinati nel numero di uno al mese, devono essere svolti a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, sono possibili solo con familiari e conviventi (salvo casi eccezionali) e sono svolti con particolari cautele; le somme, i beni e gli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno sono limitati;
41-bis: dai libri alla tv ai colloqui, le novità della circolare Dall'uso delle pentole a quello della tv, dai libri fino ai colloqui, la nuova circolare mira a regolare ogni aspetto della vita carceraria. «Il detenuto/internato, all'atto del primo ingresso deve essere sottoposto a perquisizione personale e subito dopo ad una prima visita medica generale. Dopo l'espletamento delle formalità - e comunque - entro le 24 ore successive, il detenuto/internato effettua il colloquio di primo ingresso», gli viene consentito di tenere soltanto alcuni oggetti e per la scelta dei compagni di socialità è prevista «la limitazione degli incontri tra i vertici delle medesime famiglie, di gruppi alleati e di gruppi o clan contrapposti» spiega preliminarmente il documento. La circolare, in primis, passa dunque a disciplinare le modalità di contatto dei detenuti con la comunità esterna, con specifico riferimento ai colloqui con i minori; il dovere del direttore dell'istituto di pena di rispondere entro termini ragionevoli alle istanze dei detenuti; la limitazione delle forme invasive di controllo dei carcerati ai soli casi in cui sia necessario ai fini della sicurezza. In cella, i detenuti potranno tenere libri e altri oggetti utili alla formazione, oltre ad effetti personali di vario genere (come fotografie) con lo scopo di favorire l'affettività e il contatto con i familiari. Le disposizioni riguardano anche l'arredamento delle celle e il materiale fornito ai detenuti; le pentole che devono avere dimensioni prestabilite, le forbicine con punte rotonde, taglia unghie senza limetta, pinzetta in plastica, rasoio in plastica e rasoio personale autoalimentato. Tra l'altro si legge «non sono consentiti generi di toeletta in confezione spray e sono ammessi prodotti contenuti esclusivamente in recipienti di plastica». Per quanto riguarda l'abbigliamento viene escluso l'uso di calzature che possono prestarsi a nascondere oggetti. E ancora i detenuti al 41-bis «possono permanere all'aperto per non più di due ore al giorno da trascorrere all'aria aperta o svolgendo attività ricreative/sportive, in appositi locali adibiti a biblioteca, palestra e sala hobby». All'interno di quest'ultima, avranno a disposizione (su richiesta), giochi di società, mazzi di carte (previamente controllate per verificare che non vi sia la presenza di segni o simboli). Per quanto concerne la tv infine, la visione dei programmi è limitata ai principali canali della rete nazionale (pacchetto Rai, canale 5, rete 4, Italia Uno, la Sette, ecc.) «preventivamente sintonizzati ed abilitati da tecnico di fiducia della direzione»