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Sui principi e le applicazioni del Carcere Duro, un regime penitenziario restrittivo introdotto in Italia nel 1992 per contenere la pericolosità di soggetti ad elevatissima pericolosità soggettiva, in particolare quelli associati a associazioni di stampo mafioso o terroristico. le motivazioni per cui questo regime è applicato, i suoi contenuti e le controversie riguardanti la compatibilità con i diritti fondamentali. Il documento include anche alcuni casi giuridici che hanno influenzato la disciplina del Carcere Duro.
Tipologia: Appunti
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Lezione 20
Art. 41bis Il carcere duro riguarda solo le previsioni del 41bis dal secondo comma in avanti. Perché il testo del primo comma non riguarda le situazioni di cui parliamo oggi, ma ha una portata autonoma e diversa rispetto al carcere duro. Carcere duro strumento volto a contenere la pericolosità verso l’esterno di soggetti ad elevatissima pericolosità soggettiva. Previsione introdotta nel 1992 dal decreto legge n.306, poi convertito in legge che ha fatto seguito alle prime stragi di mafia. Così come le stragi di mafia hanno portato in ambito processuale penale a normative emergenziali che hanno derogato alle regole per esempio in materia di prova, quegli stessi decreti sono intervenuti anche in materia penitenziaria per contenere la pericolosità appunto dei boss mafiosi. Allora, vediamo a chi si riferisce e quando opera questo regime introdotto nel 1992 in origine con pochissime previsioni, progressivamente ampliato dal legislatore per dare maggiore determinatezza e tassatività alla disciplina, e soprattutto per fare in modo che questo regime non realizzasse (anche se poi vedremo non sarà esattamente così) una irragionevole restrizione delle libertà residue. Regime fortemente restrittivo, la cui disciplina oggi è anche il frutto di significativi interventi della corte costituzionale che si sono realizzati da metà degli anni 90 in poi, tutti finalizzati a garantire un minimo di umanità a questo trattamento penitenziario. Presupposto dell’operatività del carcere duro (41bis comma 2): gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. I beni tutelati stanno fuori dal penitenziario, perché i soggetti a cui si applica il 41bis comma 2 sono incardinati all’interno di associazioni di stampo mafioso/terroristico o di stampo eversivo, tanto più se in posizioni apicali anche se non necessariamente, quindi sono soggetti che operano sul territorio con una attitudine di controllo sul territorio molto forte. SOVRAPPOSIZIONE TRA MECCANISMI OSTATIVI ALL’ACCESSO A BENEFICI e REGIMI PENITENZIARI PARTICOLARMENTE SEVERI: Il 41bis ha lo scopo di spezzare ogni legame fra i detenuti per quei reati e le realtà criminose all’esterno; il 41bis infatti è applicabile a coloro che sono detenuti per quei gravissimi reati previsti dal 4bis ord. penit. -> questo è un esempio di sovrapposizione delle discipline di rigore. Il 4bis per varie fasce di reato esclude l’accesso ai benefici penitenziari, quei soggetti che non possono godere dei benefici come gli altri detenuti, sono anche assoggettati ad un regime penitenziario particolarmente restrittivo:
Il ministro della giustizia agisce anche su impulso del ministro degli interni a conferma della natura sicuritaria, come se fosse un provvedimento di ”””polizia”””. I contenuti del 41bis: