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Il Carcere Duro: Disciplina e Contenuto del Regime Penitenziario Restrittivo, Appunti di Diritto Penitenziario

Sui principi e le applicazioni del Carcere Duro, un regime penitenziario restrittivo introdotto in Italia nel 1992 per contenere la pericolosità di soggetti ad elevatissima pericolosità soggettiva, in particolare quelli associati a associazioni di stampo mafioso o terroristico. le motivazioni per cui questo regime è applicato, i suoi contenuti e le controversie riguardanti la compatibilità con i diritti fondamentali. Il documento include anche alcuni casi giuridici che hanno influenzato la disciplina del Carcere Duro.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 22/08/2022

Federchicas
Federchicas 🇮🇹

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5/04/2022
Lezione 20
CARCERE DURO
Art. 41bis
Il carcere duro riguarda solo le previsioni del 41bis dal secondo comma in avanti. Perché il testo del primo
comma non riguarda le situazioni di cui parliamo oggi, ma ha una portata autonoma e diversa rispetto al
carcere duro.
Carcere duro strumento volto a contenere la pericolosità verso l’esterno di soggetti ad elevatissima
pericolosità soggettiva. Previsione introdotta nel 1992 dal decreto legge n.306, poi convertito in legge che
ha fatto seguito alle prime stragi di mafia. Così come le stragi di mafia hanno portato in ambito processuale
penale a normative emergenziali che hanno derogato alle regole per esempio in materia di prova, quegli
stessi decreti sono intervenuti anche in materia penitenziaria per contenere la pericolosità appunto dei
boss mafiosi.
Allora, vediamo a chi si riferisce e quando opera questo regime introdotto nel 1992 in origine con
pochissime previsioni, progressivamente ampliato dal legislatore per dare maggiore determinatezza e
tassatività alla disciplina, e soprattutto per fare in modo che questo regime non realizzasse (anche se poi
vedremo non sarà esattamente così) una irragionevole restrizione delle libertà residue.
Regime fortemente restrittivo, la cui disciplina oggi è anche il frutto di significativi interventi della corte
costituzionale che si sono realizzati da metà degli anni 90 in poi, tutti finalizzati a garantire un minimo di
umanità a questo trattamento penitenziario.
Presupposto dell’operatività del carcere duro (41bis comma 2):
gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. I beni tutelati stanno fuori dal penitenziario, perché i soggetti a
cui si applica il 41bis comma 2 sono incardinati all’interno di associazioni di stampo mafioso/terroristico o di
stampo eversivo, tanto più se in posizioni apicali anche se non necessariamente, quindi sono soggetti che
operano sul territorio con una attitudine di controllo sul territorio molto forte.
SOVRAPPOSIZIONE TRA MECCANISMI OSTATIVI ALL’ACCESSO A BENEFICI e REGIMI PENITENZIARI
PARTICOLARMENTE SEVERI:
Il 41bis ha lo scopo di spezzare ogni legame fra i detenuti per quei reati e le realtà criminose all’esterno; il
41bis infatti è applicabile a coloro che sono detenuti per quei gravissimi reati previsti dal 4bis ord. penit. ->
questo è un esempio di sovrapposizione delle discipline di rigore. Il 4bis per varie fasce di reato esclude
l’accesso ai benefici penitenziari, quei soggetti che non possono godere dei benefici come gli altri detenuti,
sono anche assoggettati ad un regime penitenziario particolarmente restrittivo:
- Inserimento nei circuiti di alta sicurezza 1,2,3
- 41bis comma 2
In questo caso lo scopo è comune, perché questi soggetti non possono essere ammessi in modo automatico
ai benefici all’esterno per le stesse ragioni per i quali si applica il 41bis comma 2 -> spezzare ogni legame
con le realtà criminose territoriali.
È un provvedimento tipicamente sicuritario, di competenza del ministro della giustizia -> il 41bis non è
applicato con un provvedimento di un giudice, ma è un atto amministrativo direttamente riferibile al
ministro della giustizia a singoli detenuti. -> quindi provvedimento ministeriale ad personam.
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Lezione 20

CARCERE DURO

Art. 41bis Il carcere duro riguarda solo le previsioni del 41bis dal secondo comma in avanti. Perché il testo del primo comma non riguarda le situazioni di cui parliamo oggi, ma ha una portata autonoma e diversa rispetto al carcere duro. Carcere duro strumento volto a contenere la pericolosità verso l’esterno di soggetti ad elevatissima pericolosità soggettiva. Previsione introdotta nel 1992 dal decreto legge n.306, poi convertito in legge che ha fatto seguito alle prime stragi di mafia. Così come le stragi di mafia hanno portato in ambito processuale penale a normative emergenziali che hanno derogato alle regole per esempio in materia di prova, quegli stessi decreti sono intervenuti anche in materia penitenziaria per contenere la pericolosità appunto dei boss mafiosi. Allora, vediamo a chi si riferisce e quando opera questo regime introdotto nel 1992 in origine con pochissime previsioni, progressivamente ampliato dal legislatore per dare maggiore determinatezza e tassatività alla disciplina, e soprattutto per fare in modo che questo regime non realizzasse (anche se poi vedremo non sarà esattamente così) una irragionevole restrizione delle libertà residue. Regime fortemente restrittivo, la cui disciplina oggi è anche il frutto di significativi interventi della corte costituzionale che si sono realizzati da metà degli anni 90 in poi, tutti finalizzati a garantire un minimo di umanità a questo trattamento penitenziario. Presupposto dell’operatività del carcere duro (41bis comma 2): gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. I beni tutelati stanno fuori dal penitenziario, perché i soggetti a cui si applica il 41bis comma 2 sono incardinati all’interno di associazioni di stampo mafioso/terroristico o di stampo eversivo, tanto più se in posizioni apicali anche se non necessariamente, quindi sono soggetti che operano sul territorio con una attitudine di controllo sul territorio molto forte. SOVRAPPOSIZIONE TRA MECCANISMI OSTATIVI ALL’ACCESSO A BENEFICI e REGIMI PENITENZIARI PARTICOLARMENTE SEVERI: Il 41bis ha lo scopo di spezzare ogni legame fra i detenuti per quei reati e le realtà criminose all’esterno; il 41bis infatti è applicabile a coloro che sono detenuti per quei gravissimi reati previsti dal 4bis ord. penit. -> questo è un esempio di sovrapposizione delle discipline di rigore. Il 4bis per varie fasce di reato esclude l’accesso ai benefici penitenziari, quei soggetti che non possono godere dei benefici come gli altri detenuti, sono anche assoggettati ad un regime penitenziario particolarmente restrittivo:

  • Inserimento nei circuiti di alta sicurezza 1,2,
  • 41bis comma 2 In questo caso lo scopo è comune, perché questi soggetti non possono essere ammessi in modo automatico ai benefici all’esterno per le stesse ragioni per i quali si applica il 41bis comma 2 -> spezzare ogni legame con le realtà criminose territoriali. È un provvedimento tipicamente sicuritario, di competenza del ministro della giustizia -> il 41bis non è applicato con un provvedimento di un giudice, ma è un atto amministrativo direttamente riferibile al ministro della giustizia a singoli detenuti. -> quindi provvedimento ministeriale ad personam.

Il ministro della giustizia agisce anche su impulso del ministro degli interni a conferma della natura sicuritaria, come se fosse un provvedimento di ”””polizia”””. I contenuti del 41bis:

  • Sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ord. penit. che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza -> la limitazione dell’ordinario trattamento penitenziario è finalizzata a tutelare ragioni di ordine e sicurezza che non sarebbero soddisfatte applicando le ordinarie regole penitenziarie. Vale sempre il principio di proporzionalità -> proporzionalità tra l’intervento e il soddisfacimento dello scopo. Quanti sono i 41bis in Italia? Circa 750 detenuti in 41bis di cui 10 donne. Quasi la metà condannati -> il 41bis infatti si applica anche a soggetti detenuti a titolo di custodia cautelare in carcere, ai soggetti in attesa di sentenza di condanna definitiva, talvolta ai soggetti in attesa di giudizio. Ci sono poi tra questi soggetti 18 ricoverati in servizi multiprofessionali integrati ad assistenza intensiva, nel senso che ci sono soggetti che nonostante si trovano in condizioni di salute molto precarie sono caratterizzate da un altissimo grado di pericolosità e quindi si trovano in strutture speciali perché devono offrire una assistenza clinica specializzata, cioè da un lato capace di assicurare un trattamento sanitario adeguato alle condizioni di salute e dall’altro anche capace di soddisfare delle condizioni di altissima sicurezza di questi detenuti. Come si realizzano quegli scopi sicuritari? Attraverso la forte compressione da un lato del trattamento penitenziario ordinario e dall’altro anche dei diritti fondamentali dei detenuti assoggettati al 41bis. Allora la domanda diventa, per quanto riguarda i condannati, il 41bis comma 2 è compatibile con il 27 comma 3 cost.? E in generale, quindi anche per i detenuti non condannati, il 41bis comma 2, è compatibile con l’art.3 della cedu? Per tutti i detenuti del 41bis (condannati e non) comunque c’è il problema della compatibilità con l’art. cost. (che vieta violenze fisiche e morali contro la persona) ma anche con l’art.3 della cedu che vieta aldilà della tortura i trattamenti inumani e degradanti. Invochiamo l’art.3 cedu perché dall’Italia sono stati proposti da parte dei detenuti in 41bis dei ricorsi alla corte europea che ha dovuto rispondere alle suddette doglianze. La disciplina attuale del 41bis è tale perché frutto di interventi decisivi della corte cost. e della corte europea che hanno cercato e stanno ancora cercando di riportare a piena compatibilità costituzionale quel regime, man mano la corte cost. toglie dal complesso normativo del 41bis quelle parti assolutamente incompatibili con l’art.27 comma 3 cost. e con l’art.3 Cedu. Il testo del 41bis è stato ampliato progressivamente dal legislatore con numerosi commi che compongono la disciplina del 41bis, una parte della disciplina riguarda i profili sostanziali cioè i presupposti per applicarlo e in cosa consista il regime di rigore, altre previsioni riguardano invece profili procedimentali, cioè i controlli dei giudici successivi all’adozione finalizzati a verificare la legalità del provvedimento che ha applicato o prorogato il 41bis. Nonostante questo permangono fortissime criticità in rapporto alla compatibilità sovranazionale e costituzionale del 41bis.