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Appunti diritto romano, professoressa Buzzacchi
Tipologia: Appunti
Caricato il 17/01/2019
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Oggi la parola giurisprudenza indica l’insieme delle sentenze emanate da il giudice, nel diritto romano indica l’insieme dei pensieri dei giuristi. Nel diritto romano le fonti di produzione del diritto sono NON autoritative. Il diritto romano è un diritto controverso, cioè ordinamento basato sui pensieri dei giuristi che possono essere tra loro diverse (di diverse scuole). Nel 130 d.c. —> Imperatore Adriano il quale incarica un giurista (Salvio Giuliano) di scrivere il testo definitivo dell’editto (Editto perpetuo —> vale per l’anno in cui è in carica il pretore eletto). L’Editto ha un nucleo che sa ha dato buon esito si tiene per gli anni successivi. Gli editti sono garanzia costante dell’adeguamento delle norme ai bisogni del popolo. Man mano che la res publica si espande e quindi nascono i primi problemi a governare territori immensi, anche il ruolo del pretore cambia. Le stesse elezioni del pretore acquistano caratteri diversi, non esprime più quello che esprimeva all’inizio della repubblica. Man mano che si burocratizza l’impero i pretori diventano sempre più persone legate al principe invece che legati al popolo. Augusto (principato) da ad alcuni giuristi la patente di giurista, lo stesso imperatore da il diritto di emanare sentenze. Ora il ruolo del giurista cambia: è giurista chi l’imperatore dice che è giurista. Questo dimostra che vi è uno slittamento dei compiti del giurista, i quali diventano portavoci del volere dell’imperatore e quindi nasce l’idea che il diritto venga dall’imperatore. L’editto in questo periodo ha sempre meno importanza, in quanto prevale il volere/parere dell’imperatore e quindi Adriano nel 130 d.c. .... Ora il giurista codifica l’editto. Successivamente la distinzione tra cittadini e stranieri perde di significato, perchè essere “cives” (cittadini) significa condividere una serie di culti, appartenere agli stessi gruppi famigliare, giocare un ruolo all’interno delle Civitas. Man mano che si diventa un Impero, l’importanza del cittadino di diminuisce e così anche la sua contribuzione alla creazione del diritto. Il quadro delle fonti del diritto cambia —> Dominato (dove prevale l’imperatore), qui a TUTTI i sudditi dell’impero è concessa la cittadinanza. Nel 212 d.c. l’imperatore Antonino Caracalla concede la cittadinanza ( constitutio antoniniana ) si crede anche per vantaggi personali fiscali (tutti pagano gli stessi tributi, in quanto divengono tutti cittadini). Non vi è più la distinzione tra ius civile (solo cittadini) e ius onorario (stranieri e cittadini). Appartenere alla Civitas per i romani è considerato un privilegio.
Oggi la parola processo indica una serie concatenata di atti, comportamenti umani che arriva ad un certo risultato. Procedere nel linguaggio comune significa andare avanti. Una procedura è il modo in cui questa serie concatenata di atti va avanti, per arrivare poi alla sentenza del giudice —> la quale ha lo scopo di accertare l’esistenza di una situazione giuridica in capo al soggetto che ha chiesto la pronuncia. Oggi il processo deriva dalla forma post-classica del processo Giustinianeo (lontana da noi per la forma non per la sostanza). I romani non hanno la parola processo, dicono actio (azione) al plurale actiones. Il processo romano è un insieme di azioni, è un agere un agire. L’azione di oggi in senso sostanziale esprime l’azione di colui che agisce in giudizio e che ottiene una pronuncia favorevole a se stesso del giudice perchè ne aveva il diritto di richiedere un ipotetico pagamento. Azione che porta alla pronuncia del giudice favorevole alla parte che ha chiesto l’azione. (Diritto soggettivo) si può dire quindi che pre-esistono i diritti soggettivi e che quando c’è il diritto soggettivo allora c’è l’azione, in particolare l’azione in senso sostanziale. Ma i romani non la pensavano così, pensavano che esistessero solamente un insieme di azioni (in origine rituali) le quali dimostravano che si ha un diritto. —> Rapporto tra actio e ius: per i romani sono facce della stessa medaglia, se si ha l’actio (azione) allora si ha anche il diritto soggettivo (ius). Ha l’azione (attore) colui che ha ragione, se non ha ragione non ha niente, quindi nemmeno il diritto soggettivo. All’inizio addirittura chi agiva in giudizio e poi non aveva ragione commetteva un
illecito, quindi erano presenti delle sanzioni. Al contrario l’azione in senso processuale esprime l’azione di colui che ha il diritto di ottenere una pronuncia dal giudice, ma sarà non favorevole per se stesso. Come si ottiene la pronuncia del giudice? Il modo più antico per risolvere le controversie era la violenza. Ben presto però si immagina un modo diverso non violento e lo immaginano per primi i Pontefici, inventano un modo di agire (agere), facendo diventare simbolico un processo cioè attraverso un rito simbolico che ricorda la violenza ma non è violento (è tutto simbolico). È quindi un agere secondo un rito inventato dai sacerdoti. Il rito è fatto da gesti e parole solenni che configurano quello che si chiama lege agere, ovvero agire secondo la legge. Non si sapeva niente di questo lege agere fino alla scoperta delle istituzioni di Gaio (II secolo d.c.) nel 1826 in cui sono iscritte le legis actiones. Gaio spiega perchè “lege agere”: o perchè derivano dalla legge, oppure perchè le parole erano fisse/ferme/stabili come quelle della legge. Legis actio sacramento —> esempio preso da Gaio per spiegare la ritualizzazione della violenza. Si parla di due contendenti per uno schiavo, vanno davanti al pretore per contendere sulla proprietà dello schiavo. Il primo tocca lo schiavo con una festuca (bacchetta) e dice: “questo schiavo è mio per il diritto dei quiriti”. (Res mea est = la cosa è mia —> parole che esprimono l’idea di appartenenza che non riguarda solo l’dea di proprietà che abbiamo oggi, per gli antichi è anche un’idea di potere che ha a che fare anche con la possibilità di interferire nella vita altrui). E così anche il secondo. Così la festuca è diventata il simbolo dell’asta di guerra. Le parole pronunciate dai due sono i certa verba , parole che agiscono, parole determinate. Questo esempio per indicare il rito e i gesti e parole solenni al posto della violenza. Colui che non avrà ragione perderà l’oggetto della scommessa (sacramento).
Descritta da Gaio —> quando nell’antichità gli antichi (veteres) agivano tra loro sulla proprietà di qualcosa (res, bene materiale) ad esempio di uno schiavo, prendevano la cosa oggetto di contesa (schiavo) e andavano in iure (ablativo della parola latina ius) luogo in cui il diritto si amministra/crea, in particolare davanti al Re (dove in Re è presente) o dove vi era il pretore (seduto sulla sella curule). Prima del pretore peregrino, vi era un’altra figura chiamata pretore urbano (367 a.c.) che esprime l’autorità statale e la esprime attraverso simboli. In iure —> davanti al pretore o al Re. I contendenti davanti al pretore mettono in scena un rito inventato dai sacerdoti e portano con loro la cosa oggetto di contesa (se non era possibile trasportare l’intera cosa se ne portava un pezzo). Il primo che rivendicava (che afferma il diritto) secondo il “diritto dei quiriti” (più antico diritto che accomunava gli antichi) e con la festuca (impone la festuca) tocca la cosa. Così fa anche il secondo. In pratica i contendenti stanno mettendo in scena una lotta, che però non avviene. Le parti vengono redarguite dal pretore che interviene dicendo “lasciate stare la cosa” (schiavo), le parti obbediscono allo stato e si sfidano reciprocamente ad un sacramento. Cioè scommettono che ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (summa sacramenti), scomesssa che si chiama sacramentum (espediente, meccanismo processuale per risolvere la situazione). Chi ha torto perde l’oggetto della scommessa. Nell’antichità l’espiazione era rappresentata dal sacrificio di animale per gli dei, al posto del pagamento della summa sacramenti. (Il denaro veniva prelevato dai pontefici, finiva nelle casse dello stato, più avanti il denaro andrà alla controparte, più avanti ancora non andrà a nessuno). Con questi modi di espiazioni (prima offerta agli dei, poi pagata somma di denaro) di può notare come il diritto segua l’evolversi della società. (Mondo antico = diritto legato alla religione). La summa sacramenti ha due funzioni:
Famiglia proprio iure —> Pater familias (unico capo), moglie, figli, schiavi. Alla morte del padre i figli rappresentano la speranza e il futuro. Per il diritto la moglie serve a realizzare un matrimonium iustum (giusto) cioè quello che la norma giuridica reputa giusto e che riconduce effetti giuridici ovvero per procreare. Solo i figli nati da questo matrimonio giusto sono considerati nella potestà del padre (legittimi, sui suoi). Il matrimonio serve apposta per far ricadere la potestà del padre sui figli. Dal punto di vista di ius civile, la moglie è alla pari dei figli, quindi per loro è una sorella. Matrimonio cum manu —> matrimonio più antico (con la manus) ovvero il marito con la manus sulla donna Matrimonio sine manu —> marito no manus sulla donna (la donna non passa alla famiglia del marito, ma mantiene il legame con la propria famiglia) Matrimonio come convivenza —> gli sposi si considerano marito e moglie (questo è il matrimonio per i romani, ma non come concetto di matrimonium iustum). Forma di matrimoni CUM MANU:
Mancipatio e in iure cessio Il Pater familias ha un potere (dominium, prima chiamato mancipium) sulle cose (res) che formano oggetto del suo patrimonio (res mancipi —> cose del mancipium, che fanno parte del patrimonio del Pater). Quali sono le Res mancipi? —> casa (domus) e il fondo sul quale è situata, saranno poi tutti i fondi/terreni che si trovano in suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma tutti gli animali che servono ad un’economia di tipo agricolo, servitù rustiche (diritti reali minori, ma che consistono nel diritto di servitù cioè nella possibilità di un Pater di esercitare sul fondo di un altro Pater un diritto che non gli spetterebbe in assenza di servitù, cioè il diritto di passaggio su fondo altrui, diritto di fare passare il proprio gregge su fondo altrui, diritto di fare passare condotti di acqua (ieter via actus acqueductus)). Tutte le altre cose non sono res mancipi, ma si chiamano res nec mancipi. (Le res mancipi sono tutte le cose importanti dal punto di vista economico) —> Può avvenire lo scambio di res mancipi tra Pater attraverso lo ius civile. Si deve inventare un atto traslativo di proprietà poichè non basta il materiale passaggio di una res da un Pater all’altro. L’atto traslativo deve essere chiaro e pubblico, formale, solenne, rituale che garantisce certezza del diritto. Solo le forme solenni e rituali in questa epoca danno certezza e garanzia del diritto. Regola della economia dei mezzi giuridici —> i romani hanno inventato pochi mezzi giuridici (pochi riti e poche formule) che sono stati volta a volta adattate per realizzare scopi diversi da quelli originari (pochi mezzi giuridici con cui si cerca di ottenere il maggior numero di risultati possibili —> principio dell’economia dei mezzi giuridici). Quindi cosa inventano i sacerdoti?
Inventano La in iure cessio cioè un finto processo, come la definisce Gaio una finta lite. Le due parti vanno davanti al pretore (cioè vanno in iure) come se dovessero litigare, ma in realtà non devono litigare. L’acquirente inscena una rivendica (prima parte delle legis actio sacramento in rem) “questa cosa è mia” e lo dice perchè è già d’accordo con il compratore, il quale non contesta (in iure cedit). Il pretore di fronte alla rivendica dell’acquirente non contestata, consegna la cosa all’acquirente. Primo esempio di negozio immaginario. La in iure cessio verrà poi usata anche per il trasferimento di res nec mancipi in quanto nulla lo vieta (normalmente si usa solo per le res mancipi perchè è un procedimento complicato). La in iure cessio è un atto traslativo della proprietà. Un altro negozio molto importante e atto traslativo delle res mancipi è la mancipatio. Rito semplice che evidenzia gli elementi essenziali della compravendita (acquirente, venditore, cosa e prezzo). Anche questa è un’invenzione dei sacerdoti —> atto solenne, rituale. I sacerdoti decodificano i costumi (mores). Quando avviene il passaggio di proprietà, il passaggio avviene per una causa (lo scambio tra la cosa e il pagamento del prezzo). Venditore e compratore si trovano davanti ad altri 5 testimoni puberi e un tizio (librites ?) che tiene in mano una bilancia. L’acquirente appoggia sulla bilancia un pezzo di bronzo (al posto della moneta coniata che non esisteva ancora) e afferma che per questo motivo la cosa diventa sua. Con l’invenzione della moneta coniata, piano piano il rito diventerà solo e solamente simbolico (non si conta/ pesa più effettivamente il bronzo). La mancipatio all’inizio rappresenta una Vendita reale —> comporta il passaggio di proprietà cioè l’acquirente diventa proprietario. Con il passare del tempo si ammette che nell’atto della vendita siano pronunciate parole in più rispetto a quelle necessarie, affermazione solenne (nuncupazio) aggiunta che produce i suoi effetti. Produce effetti in quanto avviene all’interno di un rito solenne che è appunto la mancipatio. Agli inizi la mancipatio è un negozio formale, solenne che avviene attraverso il bronzo e la bilancia (per aes et libram) e causale in quanto fa vedere la causa (vendita si vede dalla struttura dell’atto) la sua funzione economico-sociale. Il negozio causale ha una causa e la causa traspare dalla struttura dell’atto. La mancipatio è un gesto per aes et libram. Successivamente non rimane solamente un atto causale, ma si trasforma in un negozio astratto —> con l’invenzione della moneta coniata, non si metterà più il pezzo di bronzo, ma la moneta. Diventa una forma che serve a far passare il diritto di proprietà, ma la sua struttura non fa più vedere la causa perchè la causa non è più una compravendita, ma diventa per esempio una donazione. Il negozio è astratto perchè la causa non si vede dalla struttura dell’atto. Quando diventa un negozio astratto La mancipatio può essere utilizzata per qualsiasi causa, non solo per compravendita. Produce effetti immediati, non possono essere condizionati. Alla mancipatio non può essere aggiunta una condizione. È un negozio di ius civile. Non può essere esercitata dagli stranieri. Se uno straniero la esegue non acquista il dominium per il diritto del quiriti, ma acquisterà la proprietà regolata dal proprio diritto. La proprietà dei cittadini si chiama dominium. Per acquistare la proprietò della cosa occorre che l’alienante sia stato effettivamente il proprietario della cosa che cede, al contrario non avviene questa traslazione. Il mancipio dans (colui che vende) deve garantire (auctoritas) al mancipio accipiens (acquirente) di essere il proprietario della cosa. Se si verifica l’evizione (cioè che un terzo rivendica la cosa oggetto della compravendita), il compratore (che diventa evitto perchè ha subito l’evizione) restituisce la cosa e riceve dal macipio dans il doppio del prezzo che ha pagato per acquistare la cosa. Il mancipio dans deve garantire l’auctoritas per un anno se la cosa è mobile, due anni se la cosa è immobile. Anche lo straniero va garantito con l’auctoritas, perchè vi è la necessità di tutelare lo scambio. Le dodici tavolo esprimono che rispetto lo straniero l’auctoritas deve durare per sempre, perchè rispetto allo straniero non è contemplato l’usucapione.
Forma come esecuzione del rito. Come insieme di elementi (mancipio dans, mancipio accipiens, testimoni, la res mancipi, ...). Causa come funzione economico-sociale del rito e successivamente del negozio. Motivo che ha spinto le parti
spondes —> prometti tu? e l’altro risponde spondeo —> prometto.
Se una norma giuridica considera questo fatto, il fatto è diventato giuridico. Esempio: il passare del tempo è un fatto, se esiste una norma che ricollega al tempo un effetto allora diventerà un fatto giuridico —> dopo un anno di uso di una cosa mobile si diventa dominus. Uno stesso fatto può dar luogo a diversi fatti giuridici, per esempio la morte di un Pater. Quando il fatto in realtà è il frutto di un comportamento umanano si chiama atto, quando è un atto giuridico? Quando è riconosciuto da una norma. Cioè dal punto di vista della volontà dal soggetto che lo ha posto in essere. L’ordinamento su questi atti si esprime in base che siano giusti, positivi e saranno chiamati atti leciti. Gli altri atti che vengono condannati dall’ordinamento sono chiamati atti illeciti. Per gli atti illeciti si applica una sanzione indipendentemente dalla volontà del soggetto. L’illecito più grave si chiama crimina (crimine) quando turba molto la società, mentre se è meno grave si chiama delicta (delitto). Cosa è crimine e cosa è delitto dipende dal momento storico in cui si trova la società. Nell’atto giuridico lecito c’è una volontà umana e il comportamento è considerano positivo.
La categoria più importante degli atti leciti è l’insieme dei negozi giuridici. Tutti i negozi giuridici sono atti leciti che fanno parte a loro volta dei fatti giuridici. Il negozio giuridico non è solo una dichiarazione, oltre a questa vi è una volontà, non solo sulla dichiarazione, ma anche sugli effetti. A differenza degli altri atti giuridici meramente leciti, il negozio giuridico è un atto di autonomia privata che crea l’assetto di effetti voluti. Il privato detta un regolamento per i proprio interessi. Negozio giuridico —> atti di autonomia privata, crea diritto, costruzione logica. I romani non hanno creato la categoria dei negozi giuridici. Strumento volontario usato dai privati per risolvere i conflitti di interesse. I contratti fanno parte dei negozi giuridici.
Nei negozi giuridici ci sono i soggetti privati che pongono in essere il negozio giuridico attraverso la manifestazione di volontà. La volontà sarà portata a conoscenza all’esterno attraverso una forma. Il negozio giuridico deve essere retto da una causa (funzione economico-sociale) che ha un contenuto, ovvero un oggetto , che è appunto il regolamento di interessi. Se il negozio giuridico produce effetti sarà valido (il negozio ha tutti gli elementi essenziali) ed efficace (produce effetti). Un negozio giuridico valido può essere inefficace. Soggetti—> occorre che i soggetti abbiano capacità di agire (manifestazione di volontà, capacità di intendere e di volere). Il soggetto deve avere anche la legittimazione a mettere in atto il negozio giuridico, cioè ad essere parte del negozio —> cioè come centro di imputazione di interessi in un determinato negozio giuridico. Se vi è un solo soggetto il negozio si chiama unilaterale (testamento), normalmente il negozio è bilaterale o plurilaterale (contratto: due manifestazioni di volontà che si incontrano nell’accordo). Manifestazione di volontà —> volontà manifestata che deve essere portata all’esterno. La manifestazione di volontà deve essere portata all’esterno attraverso una determinata forma disciplinata dall’ordinamento (negozio formale). L’ordinamento può non disciplinare alcune forme. La manifestazione di volontà in genere è una dichiarazione (sponsio stipulatio). La manifestazione di volontà a volte avviene attraverso una forma diversa dalla dichiarazione, comportamento detto concludente (negozio giuridico NON formale) —> manifestazione di volontà senza forma, ogni manifestazione che concretizza la volontà. Per esempio l’occupazione (impadronirsi di una cosa che non appartiene a nessuno per esempio le conchiglie). Il silenzio può essere una manifestazione di volontà (vedi in iure cessio). La volontà orale per i romani valeva di più di una volontà scritta. Causa —> funzione economico-sociale del negozio. Se non c’è la funzione economico-sociale l’ordinamento non tutela il negozio. Se il negozio è formale la forma assorbe la causa, la causa non si vede dalla forma. Se non si vede la causa il negozio è detto astratto. Per i romani i negozi producono i loro effetti quando sono formali ed è richiesta una certa forma. Se il negozio non è formale per produrre i suoi effetti occorre avere una causa tipica. Il sistema negoziale romano è sempre un sistema tipico. O tipicità nella forma, o se non ho una forma disciplinata dovrò avere una causa tipica. La stipulatio è un contratto formale e astratto. Il contratto può essere in mortis causa (testamento) oppure inter vivos (contratto). Oggetto—> cioè il regolamento di interessi. Le parti lo realizzano come meglio rispecchia i loro interessi.
Nel diritto romano il contratto è il negozio giuridico bilaterale in cui si incontrano due manifestazioni di volontà. Gli effetti nei contratti del diritto romano sono sempre obbligatori. Cioè produce effetti in personam, perchè è appunto un accordo che vincola le due parti. Contratto —> actio in personam. Quando vi è un contratto bilaterale l’obbligazione di una delle parti ha la sua origine (la sua causa) nell’obbligazione dell’altra parte —> sinallagmatico (sinallagma = legame) aggettivo per descrivere il contratto bilaterale, dove appunto le due obbligazioni sono legate tra di loro. Una delle due parti non può pretendere l’adempimento se egli stesso non ha adempiuto. Quando un negozio trasferisce la proprietà oppure costituisce un diritto reale minore (usufrutto, superficie) si dice che ha effetti reali (mancipatio, traditio per le res nec mancipi, in iure cessio, la traditio quando è accompagnata da iusta causa). Quando nasce l’obbligazione a carico di una sola delle parti, il contratto è chiamato unilaterale.
Elementi accidentali —> Sono tutti gli elementi che possono esserci o non esserci. Possono essere diversi a discrezione delle parti. Tre di questi elementi accidentali possono essere:
Effetti che si producono normalmente, che però le parti possono escludere.
Si entra nell’era preclassica. II avanti cristo Scenario militare e politico molto diverso dal precedente —> Roma potenza del mediterraneo (del mondo). Scenario economico nuovo, il commercio porterà alla creazione di nuove imprese (imprese commerciali, imprese marittime), nascono le banche, gli appalti per opere pubbliche per realizzare strade, (grazie alla grande numero di schiavi), acquedotti, fogne e appalti per la riscossione dei tributi perchè i territori man mano conquistati sono inglobati piano piano a Roma, costituzione di province che dovevano versare a Roma dei tributi percepiti da imprese di pubblicani (esattori) che vincono l’appalto e che promettono di versare il gettito d’imposta più alto. Economia non più soltanto agricola. Resta comunque una certa diffidenza per il commercio, la vera ricchezza è considerata sempre quella fondiaria. Quindi: come si fa attraverso lo ius civile a rispondere delle nuove esigenze della società? I primi cittadini sono i quiriti, gli abitanti del Lazio sono i latini che condividono lo ius commerciale con i quiriti. I peregrini sono gli stranieri, che chiedevano la cittadinanza come garanzia da una troppo forte autorità. Gli stranieri sono liberi di utilizzare le proprie norme del diritto privato se lo hanno, ma nel momento in cui entrano in contatto con i romani si devono trovare delle norme comuni. Non saranno più i pontefici ad essere giuristi. Il sapere che prima era oracolare, ora è un sapere pubblico, condiviso. A forza di esserci questi pareri, si creano dei gruppi delle scuole. Dal punto di vista filosofico in questa epoca si diffonde lo stoicismo. I precetti del diritto sono tre:
magistrato di far rispettare la propria volontà attraverso l’uso legittimo della forza (in quanto il pretore nasce come un comandante militare). Potere militare, assistito dalla forza, potere di comando. Potestas —> altro potere del magistrato. Il magistrato esprime con la sua volontà, la volontà dello stato. Editto tralatitio —> editto che si trasmette in anno in anno. Editto perpetuo —> editto valido per un anno, che si aggiunge all’editto dell’anno successivo. Nel 130 d.c. L’imperatore Adriano da ordine al giurista Salvio Giuliano di scrivere una stesura definitiva dell’editto, che quindi non cambia più di annno in anno. I magistrati diventano funzionari imperiali. Rapporto tra editto e giuristi: Dietro ogni formula che il magistrato mette nell’editto, vi è il lavoro dei giuristi. Ogni clausola è il frutto di un lungo pensiero dei giuristi, che a loro volta, quando l’editto viene pubblicato, lo commentano parola per parola (parola=lemma). Nascono i commenti lemmatici all’editto. Editto repentino —> editto per un caso che prima non era stato previsto. Quando si passa al processo formulare ci si avvia verso una civilità della scrittura e non più una società orale.
Attraverso queste due leggi il processo per legis actiones è stato abolito:
Il processo classico romano è un processo privato, simile all’arbitrato. Processo come procedura —> come serie concatenata di atti che mira ad arrivare ad un fine che è la sentenza. In comune con le legis actiones, il processo formulare è diviso in due parti (processo bifasico):
forza obbedire, se non lo fa ci saranno delle sanzioni —> contro la figura dell’indefendus (colui che non si difende))))))) :-)
Parti della formula
L’intentio può essere in ius : cioè che il fondamento della pretesa è sul ius civile, cioè se si tratta di una pretese del creditore al debitore (actio in personam) il verbo tecnico che esprime la pretesa sarà “ oportere ”.
dare” cit. Gaio✌ 🏻. “Dopo la condanna il debitore deve pagare la somma della condanna”. La condanna ha rinnovato la fonte dell’obbligo. È estinta l’obbligazione dedotta in giudizio e subentra l’obbligazione di sottostare a ciò che dice il giudice. Se la cosa dedotta in giudizio è un rapporto obbligatorio, con la litis contestatio si estingue. La litis contestatio ha effetti preclusivi, rende impossibile agire due volte sulla stessa cosa. Ne bis in idem —> non ci possono essere due sentenze diverse sulla stessa cosa. Gli effetti estintivi della contestatio si producono di diritto (in automatico, ipso iure, si producono sempre per formule in ius, actio in personam, giudizio legittimo. Gli effetti sono automatici), oppure si producono per eccezione del convenuto (il convenuto aggiunge alla formula delle eccezioni, “eccezione di cosa giudicata o dedotta in giudizio”).
Sono inerenti ad una cosa (res) in senso materiale (come la proprietà). Il proprietario dei diritti reali è colui che vince nell’azione di rivendica. A tutela dei diritti reali vi è un actio in rem, ( rivendica con forma petitoria —> azione che nel processo formulare tutela il proprietario, l’azione di rivendica viene usata/viene espedita da colui che si vanta proprietario contro chi ha il possesso). Arbitratus de restituendo —> clausola che da la possibilità al convenuto di restituire la cosa prima della condanna. (Iussum de restituendo: ordine di restituire la cosa altrimenti ci sarà la condanna). Probatio diabolica —> dimostrazione di essere il proprietario (molto difficile). Il pagamento della Litis estimatio da parte del convenuto costituisce l’attribuzione del diritto di proprietà. Actio publiciana —> finzione di usucapione (in cui si fa finta che il tempo dell’usucapione sia già passato). I diritti reali riguardano le res (diritto agganciato ad una res, un bene materiale).
Res abilis —> la cosa deve essere idonea (una cosa extra commercium non sarà mai oggetto di usucapione). La res furtiva (la cosa rubata) non è oggetto di usucapione. Con il passare nel tempo (nel I e soprattutto nel II secolo) oltre al ladro, nemmeno il ricettatore —> lex atinia, enstenderà anche l’inusucapibilità anche alle cose sottratte con violenza; Titolo (titolus) —> COSA PIÙ IMPORTANTE. È paragonabile alla iusta causa nella traditio/consegna (funzione economico-sociale del negozio giuridico). Il titolo più diffuso è il titolo pro emptore—> inizio a usucapire perchè ho comperato. Titolo putativo pro suo—> si inizia a usucapire perchè si possiede la cosa e si crede propria (si crede di essere il proprietario ma non è così); Fides —> buona fede. Convinzione di non ledere un diritto altrui, in questo caso il possessore ha il possessio ad usucapionem (legittimato all’actio publiciana in cui si fa finta che il tempo dell’usucapione sia già passato.). La fides conta solamente nel momento iniziale —> (mala fides superveniens non nocet = la mala fede che superviene non nuoce); Possessio —> materiale disponibilità della cosa accompagnata dall’animus, dalla volontà di comportarsi come se fossi il proprietario. Il possesso deve essere ininterrotto; Tempus —> un anno per beni mobili, due per immobili come stabilito dalle 12 tavole. Poco tempo —> perchè il requisito è integrato da requisiti ulteriore e dalla fides. L’acquisto per usucapione vale solo per i cittadini!! Il possessore ad usucapionem che agisce con l’actio publiciana che agisce contro un soggetto che gli ha tolto il possesso della cosa, deve dimostrare che lo schiavo ha comprato la cosa e che gliel’ha consegnata (deve dimostrare il titolo dell’usucapione). Il possessore ad usucapionem che dimostra il titolo è tutelato come se posse il proprietario, anche se non lo è ancora.
In ogni momento, il sistema resta tipico (numero chiuso, ogni situazione è spiegata nell’editto). Un diritto reale nasce quando nell’editto si trova un actio in rem (diritto soggettivo assoluto e reale, azione esperibile contro tutti) , il pretore condece delle azioni a tutela di specifiche situazioni. La tutela dell’actio in rem è preceduta da una tutela possessoria, che il pretore concede attraverso gli interdetti. La prima forma costituzionale di Roma è la MONARCHIA : Tipi di “diritti reali” nella monarchia:
divisa in senso orizzontali era già esistente in Oriente. (Enfiteusi —> diritto reale di godimento che riguarda le piantagioni. Enfiteuta —> garanzia). PRINCIPATO: (Guarda sopra) epoca in cui scrive Gaio. La struttura dello Stato cambia. DOMINATO: Dal II al VI secolo —> L’impero si chiude con Giustiniano (sede a Costantinopoli). Per i diritti reali è importante il periodo di Diocleziano. Periodo di grande crisi economia e sociale. Diocleziano cerca di attuare delle riforme e tutte le proprietà fondiarie sono soggette al regime di imposta. Le differenza tra dominium, proprietà provinciale e in bonis scompaiono, si avrà un solo diritto di proprietà. Inizia a farsi strada l’idea che la terra (proprietà fondiaria) sia dello Stato e che sia concessa ai privati. L’editto è diventato perpetuo dai tempi di Adriano, distinzione tra ius civile e ius onorario non vi è più. Giustiniano chiama tutte queste proprietà diverse con dominium (nozione unica di proprietà). Ci saranno dei negozi ad effetti reali che trasferiscono il diritto di proprietà o costituiscono diritti reali minori. La proprietà è caratterizzata dall’elasticità del dominio. La proprietà è estesa nel tempo. Negozi ad effetti reali che costituiscono le servitù rustiche (res mancipi):
La propietà si può acquistare con negozi:
Il debitore è in origine qualcuno ob ligato —> legato a qualcosa. L’obbligazione è un vincolo giuridico (vinculum iuris), in cui il debitore deve eseguire una prestazione e il creditore ha il diritto di ottenerla. La virtualizzazione del vincolo delle catene di ferro alle catene giuridiche passano attraverso il processo —> obbligazione —> actio in personam (azione con la quale, nell’intentio, si pretende che qualcuno debba prestare (stare garante), dare (trasferire la proprietà), fare (eseguire qualcosa). I romani non dannno una vera e propria definizione di obbligazione.
Stipulatio è l’esempio di un’obbligazione che nasce dalle parole (contratto astratto, la causa non traspare dall’atto). Se la stipulatio ha come oggetto una prestazione di dare l’azione processuale a tutela è una condictio che da luogo ad un giudizio di stretto diritto. Il convenuto può far inserire delle eccezioni nella forma. Una stipulatio che ha ad oggetto una prestazione di fare o prestare —> actio ex stipulato è un’azione che darà luogo ad un giudizio di buona fede. Il convenuto non ha bisogno di fare inserire eccezioni nella forma. L’azione che posso intentare dipende dalla prestazione oggetto della stipulatio. (Eccezione di non numerata pecunia).
Il depositario ha diritto al rimborso delle spese —> actio depositi contraria. Spese eventualmente sostenute per mantere la cosa. Depositante contro depositario per la cosa non resistuita —> actio depositi diretta.
Se il debitore non restituisce la cosa. L’inadempimento viene fatto valere dal creditore con l’azione. Sono molti i motivi per cui il debitore non adempie e non possono essere trattati allo stesso modo. Inadempimento è un illecito. I giuristi hanno elaborato dei Criteri di responsabilità contrattuale. La responsabilità contrattuale deriva da un contratto, quindi un accordo/legale (Schuld Haftung). I criteri sono tre:
Va di pari passo con lo sviluppo dell’editto, dei commerci ecc.. la nascita dei contratti consensuali va di pari passo con la nascita dei giudizi di buona fede. Sono: