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Diritto Romano: Fonti, Atti Giuridici e Diritti Reali - Prof. Buzzacchi, Appunti di Diritto Romano

Appunti diritto romano, professoressa Buzzacchi

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 17/01/2019

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Diritto Romano
Oggi la parola giurisprudenza indica l’insieme delle sentenze emanate da il giudice, nel diritto romano indica
l’insieme dei pensieri dei giuristi. Nel diritto romano le fonti di produzione del diritto sono NON autoritative. !
Il diritto romano è un diritto controverso, cioè ordinamento basato sui pensieri dei giuristi che possono essere
tra loro diverse (di diverse scuole).!
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Nel 130 d.c. —> Imperatore Adriano il quale incarica un giurista (Salvio Giuliano) di scrivere il testo definitivo
dell’editto (Editto perpetuo —> vale per l’anno in cui è in carica il pretore eletto). L’Editto ha un nucleo che sa ha
dato buon esito si tiene per gli anni successivi. Gli editti sono garanzia costante dell’adeguamento delle norme ai
bisogni del popolo. !
!
Man mano che la res publica si espande e quindi nascono i primi problemi a governare territori immensi, anche il
ruolo del pretore cambia. Le stesse elezioni del pretore acquistano caratteri diversi, non esprime più quello che
esprimeva all’inizio della repubblica. Man mano che si burocratizza l’impero i pretori diventano sempre più
persone legate al principe invece che legati al popolo. Augusto (principato) da ad alcuni giuristi la patente di
giurista, lo stesso imperatore da il diritto di emanare sentenze. Ora il ruolo del giurista cambia: è giurista chi
l’imperatore dice che è giurista. Questo dimostra che vi è uno slittamento dei compiti del giurista, i quali
diventano portavoci del volere dell’imperatore e quindi nasce l’idea che il diritto venga dall’imperatore.!
!
L’editto in questo periodo ha sempre meno importanza, in quanto prevale il volere/parere dell’imperatore e
quindi Adriano nel 130 d.c. ....!
Ora il giurista codifica l’editto.!
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Successivamente la distinzione tra cittadini e stranieri perde di significato, perchè essere “cives” (cittadini)
significa condividere una serie di culti, appartenere agli stessi gruppi famigliare, giocare un ruolo all’interno delle
Civitas. !
Man mano che si diventa un Impero, l’importanza del cittadino di diminuisce e così anche la sua contribuzione
alla creazione del diritto. Il quadro delle fonti del diritto cambia —> Dominato (dove prevale l’imperatore), qui a
TUTTI i sudditi dell’impero è concessa la cittadinanza. Nel 212 d.c. l’imperatore Antonino Caracalla concede la
cittadinanza (constitutio antoniniana) si crede anche per vantaggi personali fiscali (tutti pagano gli stessi tributi,
in quanto divengono tutti cittadini). Non vi è più la distinzione tra ius civile (solo cittadini) e ius onorario (stranieri
e cittadini). !
Appartenere alla Civitas per i romani è considerato un privilegio. !
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Il processo.!
Oggi la parola processo indica una serie concatenata di atti, comportamenti umani che arriva ad un certo
risultato. Procedere nel linguaggio comune significa andare avanti.!
Una procedura è il modo in cui questa serie concatenata di atti va avanti, per arrivare poi alla sentenza del
giudice —> la quale ha lo scopo di accertare l’esistenza di una situazione giuridica in capo al soggetto che ha
chiesto la pronuncia. Oggi il processo deriva dalla forma post-classica del processo Giustinianeo (lontana da noi
per la forma non per la sostanza).!
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I romani non hanno la parola processo, dicono actio (azione) al plurale actiones. Il processo romano è un
insieme di azioni, è un agere un agire. L’azione di oggi in senso sostanziale esprime l’azione di colui che agisce
in giudizio e che ottiene una pronuncia favorevole a se stesso del giudice perchè ne aveva il diritto di richiedere
un ipotetico pagamento. Azione che porta alla pronuncia del giudice favorevole alla parte che ha chiesto
l’azione. (Diritto soggettivo) si può dire quindi che pre-esistono i diritti soggettivi e che quando c’è il diritto
soggettivo allora c’è l’azione, in particolare l’azione in senso sostanziale. Ma i romani non la pensavano così,
pensavano che esistessero solamente un insieme di azioni (in origine rituali) le quali dimostravano che si ha un
diritto. !
—> Rapporto tra actio e ius: per i romani sono facce della stessa medaglia, se si ha l’actio (azione) allora si ha
anche il diritto soggettivo (ius). Ha l’azione (attore) colui che ha ragione, se non ha ragione non ha niente, quindi
nemmeno il diritto soggettivo. All’inizio addirittura chi agiva in giudizio e poi non aveva ragione commetteva un
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Diritto Romano

Oggi la parola giurisprudenza indica l’insieme delle sentenze emanate da il giudice, nel diritto romano indica l’insieme dei pensieri dei giuristi. Nel diritto romano le fonti di produzione del diritto sono NON autoritative. Il diritto romano è un diritto controverso, cioè ordinamento basato sui pensieri dei giuristi che possono essere tra loro diverse (di diverse scuole). Nel 130 d.c. —> Imperatore Adriano il quale incarica un giurista (Salvio Giuliano) di scrivere il testo definitivo dell’editto (Editto perpetuo —> vale per l’anno in cui è in carica il pretore eletto). L’Editto ha un nucleo che sa ha dato buon esito si tiene per gli anni successivi. Gli editti sono garanzia costante dell’adeguamento delle norme ai bisogni del popolo. Man mano che la res publica si espande e quindi nascono i primi problemi a governare territori immensi, anche il ruolo del pretore cambia. Le stesse elezioni del pretore acquistano caratteri diversi, non esprime più quello che esprimeva all’inizio della repubblica. Man mano che si burocratizza l’impero i pretori diventano sempre più persone legate al principe invece che legati al popolo. Augusto (principato) da ad alcuni giuristi la patente di giurista, lo stesso imperatore da il diritto di emanare sentenze. Ora il ruolo del giurista cambia: è giurista chi l’imperatore dice che è giurista. Questo dimostra che vi è uno slittamento dei compiti del giurista, i quali diventano portavoci del volere dell’imperatore e quindi nasce l’idea che il diritto venga dall’imperatore. L’editto in questo periodo ha sempre meno importanza, in quanto prevale il volere/parere dell’imperatore e quindi Adriano nel 130 d.c. .... Ora il giurista codifica l’editto. Successivamente la distinzione tra cittadini e stranieri perde di significato, perchè essere “cives” (cittadini) significa condividere una serie di culti, appartenere agli stessi gruppi famigliare, giocare un ruolo all’interno delle Civitas. Man mano che si diventa un Impero, l’importanza del cittadino di diminuisce e così anche la sua contribuzione alla creazione del diritto. Il quadro delle fonti del diritto cambia —> Dominato (dove prevale l’imperatore), qui a TUTTI i sudditi dell’impero è concessa la cittadinanza. Nel 212 d.c. l’imperatore Antonino Caracalla concede la cittadinanza ( constitutio antoniniana ) si crede anche per vantaggi personali fiscali (tutti pagano gli stessi tributi, in quanto divengono tutti cittadini). Non vi è più la distinzione tra ius civile (solo cittadini) e ius onorario (stranieri e cittadini). Appartenere alla Civitas per i romani è considerato un privilegio.

Il processo.

Oggi la parola processo indica una serie concatenata di atti, comportamenti umani che arriva ad un certo risultato. Procedere nel linguaggio comune significa andare avanti. Una procedura è il modo in cui questa serie concatenata di atti va avanti, per arrivare poi alla sentenza del giudice —> la quale ha lo scopo di accertare l’esistenza di una situazione giuridica in capo al soggetto che ha chiesto la pronuncia. Oggi il processo deriva dalla forma post-classica del processo Giustinianeo (lontana da noi per la forma non per la sostanza). I romani non hanno la parola processo, dicono actio (azione) al plurale actiones. Il processo romano è un insieme di azioni, è un agere un agire. L’azione di oggi in senso sostanziale esprime l’azione di colui che agisce in giudizio e che ottiene una pronuncia favorevole a se stesso del giudice perchè ne aveva il diritto di richiedere un ipotetico pagamento. Azione che porta alla pronuncia del giudice favorevole alla parte che ha chiesto l’azione. (Diritto soggettivo) si può dire quindi che pre-esistono i diritti soggettivi e che quando c’è il diritto soggettivo allora c’è l’azione, in particolare l’azione in senso sostanziale. Ma i romani non la pensavano così, pensavano che esistessero solamente un insieme di azioni (in origine rituali) le quali dimostravano che si ha un diritto. —> Rapporto tra actio e ius: per i romani sono facce della stessa medaglia, se si ha l’actio (azione) allora si ha anche il diritto soggettivo (ius). Ha l’azione (attore) colui che ha ragione, se non ha ragione non ha niente, quindi nemmeno il diritto soggettivo. All’inizio addirittura chi agiva in giudizio e poi non aveva ragione commetteva un

illecito, quindi erano presenti delle sanzioni. Al contrario l’azione in senso processuale esprime l’azione di colui che ha il diritto di ottenere una pronuncia dal giudice, ma sarà non favorevole per se stesso. Come si ottiene la pronuncia del giudice? Il modo più antico per risolvere le controversie era la violenza. Ben presto però si immagina un modo diverso non violento e lo immaginano per primi i Pontefici, inventano un modo di agire (agere), facendo diventare simbolico un processo cioè attraverso un rito simbolico che ricorda la violenza ma non è violento (è tutto simbolico). È quindi un agere secondo un rito inventato dai sacerdoti. Il rito è fatto da gesti e parole solenni che configurano quello che si chiama lege agere, ovvero agire secondo la legge. Non si sapeva niente di questo lege agere fino alla scoperta delle istituzioni di Gaio (II secolo d.c.) nel 1826 in cui sono iscritte le legis actiones. Gaio spiega perchè “lege agere”: o perchè derivano dalla legge, oppure perchè le parole erano fisse/ferme/stabili come quelle della legge. Legis actio sacramento —> esempio preso da Gaio per spiegare la ritualizzazione della violenza. Si parla di due contendenti per uno schiavo, vanno davanti al pretore per contendere sulla proprietà dello schiavo. Il primo tocca lo schiavo con una festuca (bacchetta) e dice: “questo schiavo è mio per il diritto dei quiriti”. (Res mea est = la cosa è mia —> parole che esprimono l’idea di appartenenza che non riguarda solo l’dea di proprietà che abbiamo oggi, per gli antichi è anche un’idea di potere che ha a che fare anche con la possibilità di interferire nella vita altrui). E così anche il secondo. Così la festuca è diventata il simbolo dell’asta di guerra. Le parole pronunciate dai due sono i certa verba , parole che agiscono, parole determinate. Questo esempio per indicare il rito e i gesti e parole solenni al posto della violenza. Colui che non avrà ragione perderà l’oggetto della scommessa (sacramento).

Legis actio sacramento

Descritta da Gaio —> quando nell’antichità gli antichi (veteres) agivano tra loro sulla proprietà di qualcosa (res, bene materiale) ad esempio di uno schiavo, prendevano la cosa oggetto di contesa (schiavo) e andavano in iure (ablativo della parola latina ius) luogo in cui il diritto si amministra/crea, in particolare davanti al Re (dove in Re è presente) o dove vi era il pretore (seduto sulla sella curule). Prima del pretore peregrino, vi era un’altra figura chiamata pretore urbano (367 a.c.) che esprime l’autorità statale e la esprime attraverso simboli. In iure —> davanti al pretore o al Re. I contendenti davanti al pretore mettono in scena un rito inventato dai sacerdoti e portano con loro la cosa oggetto di contesa (se non era possibile trasportare l’intera cosa se ne portava un pezzo). Il primo che rivendicava (che afferma il diritto) secondo il “diritto dei quiriti” (più antico diritto che accomunava gli antichi) e con la festuca (impone la festuca) tocca la cosa. Così fa anche il secondo. In pratica i contendenti stanno mettendo in scena una lotta, che però non avviene. Le parti vengono redarguite dal pretore che interviene dicendo “lasciate stare la cosa” (schiavo), le parti obbediscono allo stato e si sfidano reciprocamente ad un sacramento. Cioè scommettono che ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (summa sacramenti), scomesssa che si chiama sacramentum (espediente, meccanismo processuale per risolvere la situazione). Chi ha torto perde l’oggetto della scommessa. Nell’antichità l’espiazione era rappresentata dal sacrificio di animale per gli dei, al posto del pagamento della summa sacramenti. (Il denaro veniva prelevato dai pontefici, finiva nelle casse dello stato, più avanti il denaro andrà alla controparte, più avanti ancora non andrà a nessuno). Con questi modi di espiazioni (prima offerta agli dei, poi pagata somma di denaro) di può notare come il diritto segua l’evolversi della società. (Mondo antico = diritto legato alla religione). La summa sacramenti ha due funzioni:

  • perdo una somma di denaro perchè l’azione (actio) non è giustificata, illecita. Somma che si perde se si agisce a torto;
  • Modo concreto/effettivo per constatare chi ha ragione. Nella fare in iure il pretore non dice niente, assiste e garantisce che le formule usante dai contendenti siano corrette che il rito sia corretto (forma rituale solenne orale religiosa). Interviene solamente per dire di lasciare la

Struttura famiglia

Famiglia proprio iure —> Pater familias (unico capo), moglie, figli, schiavi. Alla morte del padre i figli rappresentano la speranza e il futuro. Per il diritto la moglie serve a realizzare un matrimonium iustum (giusto) cioè quello che la norma giuridica reputa giusto e che riconduce effetti giuridici ovvero per procreare. Solo i figli nati da questo matrimonio giusto sono considerati nella potestà del padre (legittimi, sui suoi). Il matrimonio serve apposta per far ricadere la potestà del padre sui figli. Dal punto di vista di ius civile, la moglie è alla pari dei figli, quindi per loro è una sorella. Matrimonio cum manu —> matrimonio più antico (con la manus) ovvero il marito con la manus sulla donna Matrimonio sine manu —> marito no manus sulla donna (la donna non passa alla famiglia del marito, ma mantiene il legame con la propria famiglia) Matrimonio come convivenza —> gli sposi si considerano marito e moglie (questo è il matrimonio per i romani, ma non come concetto di matrimonium iustum). Forma di matrimoni CUM MANU:

  • Matrimonio confarreato (confarreazio)—> si chiama così perchè il rito prevedeva che gli sposi spezzassero un pezzo di focaccia di farro davanti ai sacerdoti (tipo di matrimonio che riuscivano a fare le classi più agiate, patrizi). Divorzio —> diffarreatio.
  • Matrimonio coemptio
  • Matrimonio usus —> modo più semplice. Istituto stabilito dalle 12 tavole —> Se qualcuno per un anno ha avuto in possesso un bene mobile si comporta come se fosse il proprietario, se qualcuno rispetto ad un bene immobile si comporta come se fosse il proprietario per due anni allora è il proprietario. Dopo alcuni anni i pontefici estendono questo istituto anche al matrimonio. Trinotti usurpatio —> se per un anno la coppia vive insieme, se la donna non vuole ricadere nella potestà della famiglia del marito si deve interrompere l’usus. Come? Andando via per tre notti. Il matrimonio non si interrompe, ma non è un matrimonio com manu.

Atti giuridici del Pater familias

Introduzione dell’atto giuridico

Mancipatio e in iure cessio Il Pater familias ha un potere (dominium, prima chiamato mancipium) sulle cose (res) che formano oggetto del suo patrimonio (res mancipi —> cose del mancipium, che fanno parte del patrimonio del Pater). Quali sono le Res mancipi? —> casa (domus) e il fondo sul quale è situata, saranno poi tutti i fondi/terreni che si trovano in suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma tutti gli animali che servono ad un’economia di tipo agricolo, servitù rustiche (diritti reali minori, ma che consistono nel diritto di servitù cioè nella possibilità di un Pater di esercitare sul fondo di un altro Pater un diritto che non gli spetterebbe in assenza di servitù, cioè il diritto di passaggio su fondo altrui, diritto di fare passare il proprio gregge su fondo altrui, diritto di fare passare condotti di acqua (ieter via actus acqueductus)). Tutte le altre cose non sono res mancipi, ma si chiamano res nec mancipi. (Le res mancipi sono tutte le cose importanti dal punto di vista economico) —> Può avvenire lo scambio di res mancipi tra Pater attraverso lo ius civile. Si deve inventare un atto traslativo di proprietà poichè non basta il materiale passaggio di una res da un Pater all’altro. L’atto traslativo deve essere chiaro e pubblico, formale, solenne, rituale che garantisce certezza del diritto. Solo le forme solenni e rituali in questa epoca danno certezza e garanzia del diritto. Regola della economia dei mezzi giuridici —> i romani hanno inventato pochi mezzi giuridici (pochi riti e poche formule) che sono stati volta a volta adattate per realizzare scopi diversi da quelli originari (pochi mezzi giuridici con cui si cerca di ottenere il maggior numero di risultati possibili —> principio dell’economia dei mezzi giuridici). Quindi cosa inventano i sacerdoti?

Inventano La in iure cessio cioè un finto processo, come la definisce Gaio una finta lite. Le due parti vanno davanti al pretore (cioè vanno in iure) come se dovessero litigare, ma in realtà non devono litigare. L’acquirente inscena una rivendica (prima parte delle legis actio sacramento in rem) “questa cosa è mia” e lo dice perchè è già d’accordo con il compratore, il quale non contesta (in iure cedit). Il pretore di fronte alla rivendica dell’acquirente non contestata, consegna la cosa all’acquirente. Primo esempio di negozio immaginario. La in iure cessio verrà poi usata anche per il trasferimento di res nec mancipi in quanto nulla lo vieta (normalmente si usa solo per le res mancipi perchè è un procedimento complicato). La in iure cessio è un atto traslativo della proprietà. Un altro negozio molto importante e atto traslativo delle res mancipi è la mancipatio. Rito semplice che evidenzia gli elementi essenziali della compravendita (acquirente, venditore, cosa e prezzo). Anche questa è un’invenzione dei sacerdoti —> atto solenne, rituale. I sacerdoti decodificano i costumi (mores). Quando avviene il passaggio di proprietà, il passaggio avviene per una causa (lo scambio tra la cosa e il pagamento del prezzo). Venditore e compratore si trovano davanti ad altri 5 testimoni puberi e un tizio (librites ?) che tiene in mano una bilancia. L’acquirente appoggia sulla bilancia un pezzo di bronzo (al posto della moneta coniata che non esisteva ancora) e afferma che per questo motivo la cosa diventa sua. Con l’invenzione della moneta coniata, piano piano il rito diventerà solo e solamente simbolico (non si conta/ pesa più effettivamente il bronzo). La mancipatio all’inizio rappresenta una Vendita reale —> comporta il passaggio di proprietà cioè l’acquirente diventa proprietario. Con il passare del tempo si ammette che nell’atto della vendita siano pronunciate parole in più rispetto a quelle necessarie, affermazione solenne (nuncupazio) aggiunta che produce i suoi effetti. Produce effetti in quanto avviene all’interno di un rito solenne che è appunto la mancipatio. Agli inizi la mancipatio è un negozio formale, solenne che avviene attraverso il bronzo e la bilancia (per aes et libram) e causale in quanto fa vedere la causa (vendita si vede dalla struttura dell’atto) la sua funzione economico-sociale. Il negozio causale ha una causa e la causa traspare dalla struttura dell’atto. La mancipatio è un gesto per aes et libram. Successivamente non rimane solamente un atto causale, ma si trasforma in un negozio astratto —> con l’invenzione della moneta coniata, non si metterà più il pezzo di bronzo, ma la moneta. Diventa una forma che serve a far passare il diritto di proprietà, ma la sua struttura non fa più vedere la causa perchè la causa non è più una compravendita, ma diventa per esempio una donazione. Il negozio è astratto perchè la causa non si vede dalla struttura dell’atto. Quando diventa un negozio astratto La mancipatio può essere utilizzata per qualsiasi causa, non solo per compravendita. Produce effetti immediati, non possono essere condizionati. Alla mancipatio non può essere aggiunta una condizione. È un negozio di ius civile. Non può essere esercitata dagli stranieri. Se uno straniero la esegue non acquista il dominium per il diritto del quiriti, ma acquisterà la proprietà regolata dal proprio diritto. La proprietà dei cittadini si chiama dominium. Per acquistare la proprietò della cosa occorre che l’alienante sia stato effettivamente il proprietario della cosa che cede, al contrario non avviene questa traslazione. Il mancipio dans (colui che vende) deve garantire (auctoritas) al mancipio accipiens (acquirente) di essere il proprietario della cosa. Se si verifica l’evizione (cioè che un terzo rivendica la cosa oggetto della compravendita), il compratore (che diventa evitto perchè ha subito l’evizione) restituisce la cosa e riceve dal macipio dans il doppio del prezzo che ha pagato per acquistare la cosa. Il mancipio dans deve garantire l’auctoritas per un anno se la cosa è mobile, due anni se la cosa è immobile. Anche lo straniero va garantito con l’auctoritas, perchè vi è la necessità di tutelare lo scambio. Le dodici tavolo esprimono che rispetto lo straniero l’auctoritas deve durare per sempre, perchè rispetto allo straniero non è contemplato l’usucapione.

Forma e causa degli atti

Forma come esecuzione del rito. Come insieme di elementi (mancipio dans, mancipio accipiens, testimoni, la res mancipi, ...). Causa come funzione economico-sociale del rito e successivamente del negozio. Motivo che ha spinto le parti

spondes —> prometti tu? e l’altro risponde spondeo —> prometto.

Fatti giuridici

Se una norma giuridica considera questo fatto, il fatto è diventato giuridico. Esempio: il passare del tempo è un fatto, se esiste una norma che ricollega al tempo un effetto allora diventerà un fatto giuridico —> dopo un anno di uso di una cosa mobile si diventa dominus. Uno stesso fatto può dar luogo a diversi fatti giuridici, per esempio la morte di un Pater. Quando il fatto in realtà è il frutto di un comportamento umanano si chiama atto, quando è un atto giuridico? Quando è riconosciuto da una norma. Cioè dal punto di vista della volontà dal soggetto che lo ha posto in essere. L’ordinamento su questi atti si esprime in base che siano giusti, positivi e saranno chiamati atti leciti. Gli altri atti che vengono condannati dall’ordinamento sono chiamati atti illeciti. Per gli atti illeciti si applica una sanzione indipendentemente dalla volontà del soggetto. L’illecito più grave si chiama crimina (crimine) quando turba molto la società, mentre se è meno grave si chiama delicta (delitto). Cosa è crimine e cosa è delitto dipende dal momento storico in cui si trova la società. Nell’atto giuridico lecito c’è una volontà umana e il comportamento è considerano positivo.

La categoria più importante degli atti leciti è l’insieme dei negozi giuridici. Tutti i negozi giuridici sono atti leciti che fanno parte a loro volta dei fatti giuridici. Il negozio giuridico non è solo una dichiarazione, oltre a questa vi è una volontà, non solo sulla dichiarazione, ma anche sugli effetti. A differenza degli altri atti giuridici meramente leciti, il negozio giuridico è un atto di autonomia privata che crea l’assetto di effetti voluti. Il privato detta un regolamento per i proprio interessi. Negozio giuridico —> atti di autonomia privata, crea diritto, costruzione logica. I romani non hanno creato la categoria dei negozi giuridici. Strumento volontario usato dai privati per risolvere i conflitti di interesse. I contratti fanno parte dei negozi giuridici.

Essentialia negozi (elementi essenziali dei negozi giuridici):

Nei negozi giuridici ci sono i soggetti privati che pongono in essere il negozio giuridico attraverso la manifestazione di volontà. La volontà sarà portata a conoscenza all’esterno attraverso una forma. Il negozio giuridico deve essere retto da una causa (funzione economico-sociale) che ha un contenuto, ovvero un oggetto , che è appunto il regolamento di interessi. Se il negozio giuridico produce effetti sarà valido (il negozio ha tutti gli elementi essenziali) ed efficace (produce effetti). Un negozio giuridico valido può essere inefficace. Soggetti—> occorre che i soggetti abbiano capacità di agire (manifestazione di volontà, capacità di intendere e di volere). Il soggetto deve avere anche la legittimazione a mettere in atto il negozio giuridico, cioè ad essere parte del negozio —> cioè come centro di imputazione di interessi in un determinato negozio giuridico. Se vi è un solo soggetto il negozio si chiama unilaterale (testamento), normalmente il negozio è bilaterale o plurilaterale (contratto: due manifestazioni di volontà che si incontrano nell’accordo). Manifestazione di volontà —> volontà manifestata che deve essere portata all’esterno. La manifestazione di volontà deve essere portata all’esterno attraverso una determinata forma disciplinata dall’ordinamento (negozio formale). L’ordinamento può non disciplinare alcune forme. La manifestazione di volontà in genere è una dichiarazione (sponsio stipulatio). La manifestazione di volontà a volte avviene attraverso una forma diversa dalla dichiarazione, comportamento detto concludente (negozio giuridico NON formale) —> manifestazione di volontà senza forma, ogni manifestazione che concretizza la volontà. Per esempio l’occupazione (impadronirsi di una cosa che non appartiene a nessuno per esempio le conchiglie). Il silenzio può essere una manifestazione di volontà (vedi in iure cessio). La volontà orale per i romani valeva di più di una volontà scritta. Causa —> funzione economico-sociale del negozio. Se non c’è la funzione economico-sociale l’ordinamento non tutela il negozio. Se il negozio è formale la forma assorbe la causa, la causa non si vede dalla forma. Se non si vede la causa il negozio è detto astratto. Per i romani i negozi producono i loro effetti quando sono formali ed è richiesta una certa forma. Se il negozio non è formale per produrre i suoi effetti occorre avere una causa tipica. Il sistema negoziale romano è sempre un sistema tipico. O tipicità nella forma, o se non ho una forma disciplinata dovrò avere una causa tipica. La stipulatio è un contratto formale e astratto. Il contratto può essere in mortis causa (testamento) oppure inter vivos (contratto). Oggetto—> cioè il regolamento di interessi. Le parti lo realizzano come meglio rispecchia i loro interessi.

Nel diritto romano il contratto è il negozio giuridico bilaterale in cui si incontrano due manifestazioni di volontà. Gli effetti nei contratti del diritto romano sono sempre obbligatori. Cioè produce effetti in personam, perchè è appunto un accordo che vincola le due parti. Contratto —> actio in personam. Quando vi è un contratto bilaterale l’obbligazione di una delle parti ha la sua origine (la sua causa) nell’obbligazione dell’altra parte —> sinallagmatico (sinallagma = legame) aggettivo per descrivere il contratto bilaterale, dove appunto le due obbligazioni sono legate tra di loro. Una delle due parti non può pretendere l’adempimento se egli stesso non ha adempiuto. Quando un negozio trasferisce la proprietà oppure costituisce un diritto reale minore (usufrutto, superficie) si dice che ha effetti reali (mancipatio, traditio per le res nec mancipi, in iure cessio, la traditio quando è accompagnata da iusta causa). Quando nasce l’obbligazione a carico di una sola delle parti, il contratto è chiamato unilaterale.

Accidentalia negozi

Elementi accidentali —> Sono tutti gli elementi che possono esserci o non esserci. Possono essere diversi a discrezione delle parti. Tre di questi elementi accidentali possono essere:

  • condizione;
  • Termine;
  • Modo.

Naturalia negozi

Effetti che si producono normalmente, che però le parti possono escludere.

Si entra nell’era preclassica. II avanti cristo Scenario militare e politico molto diverso dal precedente —> Roma potenza del mediterraneo (del mondo). Scenario economico nuovo, il commercio porterà alla creazione di nuove imprese (imprese commerciali, imprese marittime), nascono le banche, gli appalti per opere pubbliche per realizzare strade, (grazie alla grande numero di schiavi), acquedotti, fogne e appalti per la riscossione dei tributi perchè i territori man mano conquistati sono inglobati piano piano a Roma, costituzione di province che dovevano versare a Roma dei tributi percepiti da imprese di pubblicani (esattori) che vincono l’appalto e che promettono di versare il gettito d’imposta più alto. Economia non più soltanto agricola. Resta comunque una certa diffidenza per il commercio, la vera ricchezza è considerata sempre quella fondiaria. Quindi: come si fa attraverso lo ius civile a rispondere delle nuove esigenze della società? I primi cittadini sono i quiriti, gli abitanti del Lazio sono i latini che condividono lo ius commerciale con i quiriti. I peregrini sono gli stranieri, che chiedevano la cittadinanza come garanzia da una troppo forte autorità. Gli stranieri sono liberi di utilizzare le proprie norme del diritto privato se lo hanno, ma nel momento in cui entrano in contatto con i romani si devono trovare delle norme comuni. Non saranno più i pontefici ad essere giuristi. Il sapere che prima era oracolare, ora è un sapere pubblico, condiviso. A forza di esserci questi pareri, si creano dei gruppi delle scuole. Dal punto di vista filosofico in questa epoca si diffonde lo stoicismo. I precetti del diritto sono tre:

  • vivere onestamente;
  • non ledere l’altro;
  • dare a ciascuno il suo. La giustizia è la volontà costante e perpetua di assegnare a ciascuno il suo. Quando i romani commerciano, soprattutto il commercio trans marino, incontrano altre popolazioni e notano che il commercio per nave tutti seguono delle stesse regole. Ius gentium (diritto delle genti) —> diritto applicato a tutti i popoli, insieme di norme applicate ai cittadini e non. La fides diventa un concetto giuridico e identificherà poi quella che è la buona fede nel contratto, che è il

magistrato di far rispettare la propria volontà attraverso l’uso legittimo della forza (in quanto il pretore nasce come un comandante militare). Potere militare, assistito dalla forza, potere di comando. Potestas —> altro potere del magistrato. Il magistrato esprime con la sua volontà, la volontà dello stato. Editto tralatitio —> editto che si trasmette in anno in anno. Editto perpetuo —> editto valido per un anno, che si aggiunge all’editto dell’anno successivo. Nel 130 d.c. L’imperatore Adriano da ordine al giurista Salvio Giuliano di scrivere una stesura definitiva dell’editto, che quindi non cambia più di annno in anno. I magistrati diventano funzionari imperiali. Rapporto tra editto e giuristi: Dietro ogni formula che il magistrato mette nell’editto, vi è il lavoro dei giuristi. Ogni clausola è il frutto di un lungo pensiero dei giuristi, che a loro volta, quando l’editto viene pubblicato, lo commentano parola per parola (parola=lemma). Nascono i commenti lemmatici all’editto. Editto repentino —> editto per un caso che prima non era stato previsto. Quando si passa al processo formulare ci si avvia verso una civilità della scrittura e non più una società orale.

Passaggio dalle legis actiones al processo formulare:

Attraverso queste due leggi il processo per legis actiones è stato abolito:

  • Lex aebutia: 130 a.C. Nel suo libro Di lex aebutia di Max Kaser (?) si è accorto che la legis actio per condtionem è stata l’ultima ad essere introdotta, ma anche la prima ad essere abolita. Perchè? L’attore e il convenuto invece di usare la condictio, usano invece una formula composta da un primo schema “si paret” —> se risulta. La formula viene scritta dalle parti davanti al magistrato, la si consegna poi al giudice, nominato dal magistrato, che ha l’obbligo di tenerne conto. Il giudice dovrà poi condannare o assolvere. La lex aebutia ha dato al giudizio (sentenza) che scaturisce da una formula a una somma determinata di denaro, lo stesso effetto di una sentenza per legis actio per condictionem. Stesso rito ma contenuto diverso, può essere usata anche con gli stranieri. Dando gli stessi effetti della lex aebutia, la legis actio per condictionem viene abolita e sstituita con questa formula.
  • L’ex iulia iudiciorum privatorum: 17 a.C. Il nome deriva o da Giulio Cesare o da Ottaviano Augusto. Con questa legge sono state obolite definitivamente le legis actiones. Parole di Gaio: “Non si litiga più con per certa verba , ma con certa verba”. Contempla certi giudizi formula e ha dato la stessa efficacia civile che avevano le legis actiones. La lex iulia ha diviso i giudizio in due tipi: giudizi legittimi —> giudici che si svolgono secondo gli stessi caratteri formali delle legis actiones a Roma o entro un miglio dalle mura (pomerio) tra cittadini romani sotto un giudice unico cittadino romano. Devono concludersi entro un anno e mezzo dalla litis contestatio (?). Giudizi che discendono dall’imperio del pretore —> deve concludersi entro l’anno di carica del pretore. Differenza di carattere formale tra i due giudizi. Tutti i giudizi o sono legittimi (iudicia legittima) oppure iudicia que imperio conntinentur.

Come funziona il processo formulare

Il processo classico romano è un processo privato, simile all’arbitrato. Processo come procedura —> come serie concatenata di atti che mira ad arrivare ad un fine che è la sentenza. In comune con le legis actiones, il processo formulare è diviso in due parti (processo bifasico):

  • in iure: si svolge davanti al pretore/magistrato
  • Apud iudicem: si svolge davanti al giudice, che è un cittadino privato scelto d’accordo dalle parti, nell’ambito di un elenco (album iudicum—>appeso nel foro) di persone che sono idonee per esercitare questa funzione. Il magistrato ordina al giudice scelto dalle parti di giudicare secondo la formula. Il potere del giudice di giudicare deriva dall’obbligo datogli dal magistrato e dalla scelta delle parti. Le due parti scelgono il giudice nella litis contestatio. Il giudice ha il compito di giudicare il fatto, non il diritto e la situazione che è spiegata nella formula. Al giudice non interessa risolvere la lite, ma impostarla in termini di diritto. L’attore e il convenuto in iure (davanti al giudice) devono spiegare bene le loro condizioni, espresse nella formula. La redazione della formula è un momento molto importante, ciò che non viene scritto non viene preso in considerazione. Grande momento di tecnica. Non può esserci un processo formulare senza il convenuto (chiamato in ius dall’attore, il convenuto deve per

forza obbedire, se non lo fa ci saranno delle sanzioni —> contro la figura dell’indefendus (colui che non si difende))))))) :-)

Parti della formula

  • Iudicis nominatio —> la nomina del giudice apre la formula “titius iudex esto” —> tizio sia giudice. Privato cittadino il cui nome si trova nell’albo di possibili giudici esposto nel foro. Attore e convenuto concordano su chi sarà giudice. Il pretore ordina poi a tizio di essere giudice. L’ordine deriva dal pretore, ma la scelta dalle parti. L’ordine di giudicare che il magistrato da al privato si chiama “iussum iudicandi”. Normalmente il giudice è unico, ma quando ci sono delle situazioni particolari vi sono dei collegi.
  • Intentio —> clausola più importante della formula. Obiettivo verso cui tende l’attore —> “petitum” ciò che vuole l’attore. È la pretesa (petitum) dell’attore. L’intentio può essere strutturata in due modi: certa o incerta. (Pretesa determinata o indeterminata). La pretesa è certa (determinata) quando è espressa già in una forma determinata di denaro. È incerta (indeterminata) quando questa quantificazione non è ancora stata fatta. L’intentio certa inizia sempre con “si paret nn (conventuto) aa (Attore) X mila Hs dare oportere” —> si paret ci sarà la clausola condemnatio certa (condanna). Si non paret absolve (assolve). L’intentio incerta la formula inizierà “quod (dal momento che)” “quidquid”—> clausola demonstratio che illustra l’intentio incerta, ciò che è successo. Vi sarà poi la condemnatio incerta. Pluris petitio re—> l’attore chiede di più rispetto a quanto gli deve essere dato (2000 al posto di 1000). Pluris petitio tempore —> quando si chiede in anticipo. Pluris petitio loco —> in luogo diverso da quello stabilito. Pluris petitio causa —> Nel processo romano, la sentenza del giudice è definita, non c’è appello. L’intentio incerta ha dato vita a contratti basati sulla fiducia. La buona fede è fonte e misura dell’obbligo —> la buona fede diventa fonte della ius civile. I giudizi possono essere di stretto di diritto oppure di buona fede (il giudice ha ampio potere). La formula del processo formulare si può arricchire con altre clausole —> exceptio clausola che il convenuto fa introdurre nella formula con lo scopo di paralizzare per diritto onorario una pretesa invece valida ed efficace per diritto civili. L’eccezione (exceptio) non nega la pretesa dell’attore, ma fa valere delle circostanze che di fatto o di diritto rendono la condanna iniqua. Diversi tipi di exceptio:
  • exceptio doli —> macchinazione o raggiro in ambito negoziale, quando una delle parti spinge l’altra a credere, esistenti o no, circostanze che avrebbero portato il contraente a non concludere il negozio o a concluderlo a condizioni diverse. Nei giudizi di buona fede, il convenuto non ha l’onore di fare inserire questa clausola.
  • Exceptio metus —> eccezione di timore. Il contraente è stato minacciato. La sponsio viene bloccata.
  • Exceptio pacti —> eccezione di patto. Grande rivoluzione nel sistema contrattuale. Il patto è un accordo che non è un contratto (negozio giuridico bilaterale), non fa nascere l’azione. Accordo non formale senza causa tipica. Per ius civile questi accordi non esistono, non producono effetti perchè non hanno forma e non hanno causa tipica. Il pretore invece ha inserito nell’editto una clausola: “i patti sono da rispettare, io avrò cura dei patti convenuti”. Principio di diritto onorario, equità. Non c’è l’azione. La tutela dei patti è rappresentata dell’eccezione del patto, il pretore tutela i patti non in via di azione. I patti non fanno nascere obbligazione, ma eccezioni.

L’intentio può essere in ius : cioè che il fondamento della pretesa è sul ius civile, cioè se si tratta di una pretese del creditore al debitore (actio in personam) il verbo tecnico che esprime la pretesa sarà “ oportere ”.

dare” cit. Gaio✌ 🏻. “Dopo la condanna il debitore deve pagare la somma della condanna”. La condanna ha rinnovato la fonte dell’obbligo. È estinta l’obbligazione dedotta in giudizio e subentra l’obbligazione di sottostare a ciò che dice il giudice. Se la cosa dedotta in giudizio è un rapporto obbligatorio, con la litis contestatio si estingue. La litis contestatio ha effetti preclusivi, rende impossibile agire due volte sulla stessa cosa. Ne bis in idem —> non ci possono essere due sentenze diverse sulla stessa cosa. Gli effetti estintivi della contestatio si producono di diritto (in automatico, ipso iure, si producono sempre per formule in ius, actio in personam, giudizio legittimo. Gli effetti sono automatici), oppure si producono per eccezione del convenuto (il convenuto aggiunge alla formula delle eccezioni, “eccezione di cosa giudicata o dedotta in giudizio”).

Diritti reali

Sono inerenti ad una cosa (res) in senso materiale (come la proprietà). Il proprietario dei diritti reali è colui che vince nell’azione di rivendica. A tutela dei diritti reali vi è un actio in rem, ( rivendica con forma petitoria —> azione che nel processo formulare tutela il proprietario, l’azione di rivendica viene usata/viene espedita da colui che si vanta proprietario contro chi ha il possesso). Arbitratus de restituendo —> clausola che da la possibilità al convenuto di restituire la cosa prima della condanna. (Iussum de restituendo: ordine di restituire la cosa altrimenti ci sarà la condanna). Probatio diabolica —> dimostrazione di essere il proprietario (molto difficile). Il pagamento della Litis estimatio da parte del convenuto costituisce l’attribuzione del diritto di proprietà. Actio publiciana —> finzione di usucapione (in cui si fa finta che il tempo dell’usucapione sia già passato). I diritti reali riguardano le res (diritto agganciato ad una res, un bene materiale).

Disitinzioni delle diverse res

  • res in patrimonio—> tutto ciò che rientra nel patrimonio, ovvero ciò che possiede il Pater, possibili rapporti di diritto privato
  • Res extra nostrum patrimonio: tutto ciò che non rientra nel patrimonio, non è possibile avere rapporti di diritto privato
  • Res divini iuris —> di diritto divino (extra patrimonio). La distinzione dipende dalle norme. Si dividono in tre categorie: 1. Res sacre: cose consacrate agli dei superi. Per esempio i templi; 2. Res sante: le mura, le porte della città. Res populi romani, cose appartenenti al popolo romano; 3. Res religiose: per esempio il terreno dove vi è la tomba. Cose consacrate agli dei inferi.
  • Res umani iuris—> possono essere oggetto di diritto privato (umano). Si dividono in due categorie:
    1. Res pubbliche (populi romani): cose del popolo (pozzi, foro). Sono cose SOLO del popolo romano.
    2. Res communes omnium: che appartengono a tutti (fiumi, acqua). Quelle cose da cui si può togliere qualcosa senza toglierlo a qualcun altro. Sono cose del popolo romano, ma anche degli stranieri. Da qui poi nasceranno azioni a legittimazione popolare, in cui un cittadino agisce in nome di un diritto collettivo (cioè di tutta la collettività).
  • Cose che sono in commercio—>
  • Cose che non sono in commercio (extra commercio)—>
  • Res corporales—> cose corporali, che possono essere toccate;
  • res incorporales—> cose incorporali, non posssono essere toccate;
  • Cose fungibili —> cose che vanno a peso, numero e misura (300 litri di vino, 1 quintale di grano). Appartengono ad un genus (genere), possono tra di loro essere sostituite.
  • Cose infungibili —> cose che valgono nella loro individualità (statua, quadri). Non possono essere tra di loro sostituiti.
  • Cose consumabili —> quando il suo uso ne determina il consumo, cioè la distruzione della cosa;
  • Non consumabili —> sono suscettibili di un uso ripetuto;
  • Cose semplici —>
  • Cose composte —> si compongono di diverse parti, che costituiscono insieme un’unità;
  • Universalità di cose —> cose che si compongono di singole parti tutte uguali che compongono un’unità. Instrumentum fundi: tutto ciò che serve a formare qualcosa (tipo aratro per il campo);
  • Res mancipi;
  • Res nec mancipi;
  • Res mobili;
  • Res immobili. Definiamo il possesso come la materiale disponibilità della cosa accompagnata dalla volontà del possessore di comportarsi come se fosse il dominus (proprietario). (Concetto sia di tipo materiale che spirituale. Detenzione più animus). Il possesso è formato da due elementi:
  • Corpus —> materiale disponibilità della cosa;
  • Animus possidendi —> volontà di comportarsi come se fosse il proprietario. Possessore alieno nomine —> detentore della cosa per conto di un altro (detenzione —> concetto solo di tipo materiale). Contratto di comodato e di deposito: non viene trasferito il possesso.
  • Proprietà (situazione di diritto);
  • Possesso (situazione di fatto, ma l’ordinamento non è indifferente). Il diritto a volte tutela il possessore (tutela possessoria —> provvedimenti di natura amministrativa emanati dal pretore che sono chiamati interdetti (divieti). Tutela il possessore che non possiede violentemente, clandestinamente e a titolo di precario. Non vi è la necessità dell’azione di rivendica) anche se non è il proprietario. Addirittura può trasformarlo in proprietario.
  • Detenzione.

Requisiti dell’usucapione

Res abilis —> la cosa deve essere idonea (una cosa extra commercium non sarà mai oggetto di usucapione). La res furtiva (la cosa rubata) non è oggetto di usucapione. Con il passare nel tempo (nel I e soprattutto nel II secolo) oltre al ladro, nemmeno il ricettatore —> lex atinia, enstenderà anche l’inusucapibilità anche alle cose sottratte con violenza; Titolo (titolus) —> COSA PIÙ IMPORTANTE. È paragonabile alla iusta causa nella traditio/consegna (funzione economico-sociale del negozio giuridico). Il titolo più diffuso è il titolo pro emptore—> inizio a usucapire perchè ho comperato. Titolo putativo pro suo—> si inizia a usucapire perchè si possiede la cosa e si crede propria (si crede di essere il proprietario ma non è così); Fides —> buona fede. Convinzione di non ledere un diritto altrui, in questo caso il possessore ha il possessio ad usucapionem (legittimato all’actio publiciana in cui si fa finta che il tempo dell’usucapione sia già passato.). La fides conta solamente nel momento iniziale —> (mala fides superveniens non nocet = la mala fede che superviene non nuoce); Possessio —> materiale disponibilità della cosa accompagnata dall’animus, dalla volontà di comportarsi come se fossi il proprietario. Il possesso deve essere ininterrotto; Tempus —> un anno per beni mobili, due per immobili come stabilito dalle 12 tavole. Poco tempo —> perchè il requisito è integrato da requisiti ulteriore e dalla fides. L’acquisto per usucapione vale solo per i cittadini!! Il possessore ad usucapionem che agisce con l’actio publiciana che agisce contro un soggetto che gli ha tolto il possesso della cosa, deve dimostrare che lo schiavo ha comprato la cosa e che gliel’ha consegnata (deve dimostrare il titolo dell’usucapione). Il possessore ad usucapionem che dimostra il titolo è tutelato come se posse il proprietario, anche se non lo è ancora.

Tipologia dei diritti reali.

In ogni momento, il sistema resta tipico (numero chiuso, ogni situazione è spiegata nell’editto). Un diritto reale nasce quando nell’editto si trova un actio in rem (diritto soggettivo assoluto e reale, azione esperibile contro tutti) , il pretore condece delle azioni a tutela di specifiche situazioni. La tutela dell’actio in rem è preceduta da una tutela possessoria, che il pretore concede attraverso gli interdetti. La prima forma costituzionale di Roma è la MONARCHIA : Tipi di “diritti reali” nella monarchia:

  • mancipium: potere del Pater che lo paragona ad un potere di un sovrano assoluto. Potere indistinto su cose e persone. Si specifica con la parola dominium quando riguarda delle cose. (A tutela di questo vi è legis actio sacramento in rem). Il dominium si pratica sulle cose del Pater famiglia che servivano a praticare la forma di economia che vi era (agricola);
  • Ager publicus: dato che i romani praticavano il nomadismo, vi è una forma di usu (sfruttamento) comune/ pubblico dei terreni (per far pascolare i greggi...). Successivamente l’ager publicus viene assegnato in parti (in singoli appezzamenti) ai Pater, ma non sono in suo dominium. Il Pater avrà l’uso sulla parte da lui assegnata; La seconda è la REPUBBLICA :
  • prima fonte autoritativa di fonte di diritto 12 tavole (bruciate nell’incendio dei Galli). Nelle 12 tavole compaiono: 1 dominium ex iure quiritium (proprietà dei cittadini romani, esente da tasse). 2) consortium ercto non cito —> alla morte del Pater, tutti i figli hanno un potere totale su tutto. Herus —> dominus inteso come signore. 3) iter 4) via 5)actus 6)aquedoctus —> servitù rustiche. Il proprietario di un fondo servente può dare la possibilità ad un altro proprietario di un fondo dominante sul proprio terreno. Nasce una specie di diritto di propietà della parte che serve per passare, la striscia di terreno è attaccata alla terra e inerente al fondo. Diventa una qualità del fondo, non più una qualità della volontà del titolare. È costituita una serivitù rustica quando vi è un’azione reale di actio in personam, esperibile contro tutti. Non è un accordo tra i proprietari, ma una qualità del fondo. Le servitù rustiche sono delle res mancipi (all’inizio le servitù rustiche non sono intese come veri e propri diritti di passaggio, in quanto sono molto importanti e vengono considerate res). Le servitù si costituiscono con la mancipatio in iure cessio (perchè sono res, in quanto proprietà sulla striscia di terreno di passaggio). Le servitù sono ammesse all’usucapione (lex scribonia—> legge che vieterà l’usucapione delle servitù. Le servitù da qui diventeranno res incorporalis, quindi diritti). Successivamente nascono altre rustiche chiamate urbane (con la nascita delle città)
  • III e II secolo:
    1. Roma inizia ad espandersi. Qui si crea un regime che viene chiamato di proprietà provinciale—> sulle terre conquistate fuori dall’Italia non esiste il dominium ex iure quiritium. Sui fondi provinciali vengono pagate delle tasse;
    2. Assegnazioni di ager publicus vectigalisque—> vengono conquistate dal popolo ma vengono assegnate ai privati dietro pagamento di un canone (vectigal). Sfruttamento della terra contro pagamento del canone allo stato. Le concessioni hanno una durata. Vi è la tutela interdittale.
    3. Usufrutto —> conferisce al suo titolare il potere di utilizzare e di godere dei frutti di una cosa altrui. È un diritto reale quando sarà tutelato attraverso un actio in rem, successivamente di sarà l’actio usufrutto. ( Utifrui —> il Pater nel suo testamento può lasciare non in eredità, bensì in usufrutto alla moglie i beni). Alla morte del titolare del diritto, esso si estingue. Diritto reale, minore, personale. Usufrutto è inerente alla persona.
    4. Diritto di uso e abitazione —> per il diritto di uso si ha solamente il diritto di usare senza il godimento dei frutti, e quello di abitazione solo il diritto di abitare.
  • I secolo:
    1. Proprietà pretoria —> (tutelata dall’actio publiciana)
    2. Pegno —> necessità di tutelare il creditore in periodi di crisi; Diritti di garanzia
    3. Ipoteca —> necessità di tutelare il creditore in periodi di crisi;
    4. (Superficies solo cedit —> diritto di proprietà si estende in senso verticale)
    5. In questo periodo Roma si espande e si comincia a costruire case a più piani (le cosiddette Insule ). La proprietà per piani orizzontali non era ammessa (solo superficie in senso verticale —> il proprietario del suolo è anche il proprietario dell’edificio). Necessità di avere delle garanzie, dei nuovi diritti reali, per gli abitanti della casa. Tutela in personam per tutela del proprietario del piano in superficie. Tutela interdittale per la proprietà dei piani. Actio de superficie —> actio in rem, sarà un processo lento per arrivare al diritto reale. La proprietà

divisa in senso orizzontali era già esistente in Oriente. (Enfiteusi —> diritto reale di godimento che riguarda le piantagioni. Enfiteuta —> garanzia). PRINCIPATO: (Guarda sopra) epoca in cui scrive Gaio. La struttura dello Stato cambia. DOMINATO: Dal II al VI secolo —> L’impero si chiude con Giustiniano (sede a Costantinopoli). Per i diritti reali è importante il periodo di Diocleziano. Periodo di grande crisi economia e sociale. Diocleziano cerca di attuare delle riforme e tutte le proprietà fondiarie sono soggette al regime di imposta. Le differenza tra dominium, proprietà provinciale e in bonis scompaiono, si avrà un solo diritto di proprietà. Inizia a farsi strada l’idea che la terra (proprietà fondiaria) sia dello Stato e che sia concessa ai privati. L’editto è diventato perpetuo dai tempi di Adriano, distinzione tra ius civile e ius onorario non vi è più. Giustiniano chiama tutte queste proprietà diverse con dominium (nozione unica di proprietà). Ci saranno dei negozi ad effetti reali che trasferiscono il diritto di proprietà o costituiscono diritti reali minori. La proprietà è caratterizzata dall’elasticità del dominio. La proprietà è estesa nel tempo. Negozi ad effetti reali che costituiscono le servitù rustiche (res mancipi):

  • mancipatio
  • In iure cessio Negozi che costituiscono l’usufrutto (non è una res mancipi):

La propietà si può acquistare con negozi:

  • Modi di acquisto a titolo derivativo
  • Modi acquisto a titolo originario (cessione, occupazione si ha con l’apprensione della cosa che non appartiene a nessuno, chi la prende diviene il proprietario —> res nullius). Res derelicta —> cosa abbandonata. Res derelicta nec mancipi —> la proprietà si acquista con la traditio. Res derelicta mancipi —> la proprietà si acquista con l’usucapione. Se un pittore dipinge su una tavola di un altro, nel tempo più antico, la proprietà dell’opera diveniva il proprietario della tavola su cui è stata dipinta l’opera (anche perchè le opere venivano di solito fatte dagli schiavi e la tavola aveva un valore maggiore dell’opera). Solo con Giustiniano nel VI secolo viene data più importanza all’opera e all’autore, in quanto la tavola diventa una cessione all’opera. All’atto di rivendica si può opporre l’exceptio doli —> risarcimento da parte del proprietario del valore dell’opera. Serve per rendere la situazione più equa.

Obbligazioni

Il debitore è in origine qualcuno ob ligato —> legato a qualcosa. L’obbligazione è un vincolo giuridico (vinculum iuris), in cui il debitore deve eseguire una prestazione e il creditore ha il diritto di ottenerla. La virtualizzazione del vincolo delle catene di ferro alle catene giuridiche passano attraverso il processo —> obbligazione —> actio in personam (azione con la quale, nell’intentio, si pretende che qualcuno debba prestare (stare garante), dare (trasferire la proprietà), fare (eseguire qualcosa). I romani non dannno una vera e propria definizione di obbligazione.

  • acta (atti) —> l’obbligazione nasce o con re o con verbis. Lo chiama atto perchè guarda il momento che fa nascere l’obbligazione;
  • Gesta (gesti) —> nel Digesto questa parte è andata persa;
  • Contractae (contratti) —> il contratto nasce nel momento in cui vi è un’obbligazione reciproca (compravendita). Non guarda al momento dell’accordo, ma alle obbligazioni reciproche (ultro citroque obligatio). Per Labeone il contratto è solamente quello sinallagmatico (ultro citroque obligatio). Se esistono obbligazioni corrispettive il diritto tende a tutelare questo rapporto come un contratto. Labeone inventa L’Actio prescriptis verbis —> prima della formula scrivere le parole che raccontassero il caso e poi andare avanti con la formula. Invece di mettere le indicazioni all’interno della formula, rimane fuori dalla formula, che comunque non estingue l’obbligazione. Questa actio non viene introdotta subito, ma nel post classico. Nel processo formulare non è contratto un’obbligazione che ha per oggetto una prestazione che non può essere valutata in denaro —> la condanna infatti è sempre pecuniaria.

Regole del contratto:

  • principio di reciprocità: tanto uno fa tanto fa l’altro.
  • Principio dell’affidamento: fiducia. Se viene meno la fiducia, viene meno anche lo scambio.

Stipulatio è l’esempio di un’obbligazione che nasce dalle parole (contratto astratto, la causa non traspare dall’atto). Se la stipulatio ha come oggetto una prestazione di dare l’azione processuale a tutela è una condictio che da luogo ad un giudizio di stretto diritto. Il convenuto può far inserire delle eccezioni nella forma. Una stipulatio che ha ad oggetto una prestazione di fare o prestare —> actio ex stipulato è un’azione che darà luogo ad un giudizio di buona fede. Il convenuto non ha bisogno di fare inserire eccezioni nella forma. L’azione che posso intentare dipende dalla prestazione oggetto della stipulatio. (Eccezione di non numerata pecunia).

Contratti reali

  • mutuo ;
  • Deposito : contratto con cui un soggetto (depositante/deponente) affida ad un altro soggetto (depositario) una cosa mobile affinché la custodisca e che la restituisca al termine del contratto. Causa: custodia della cosa/ attività di custodire. Obbligazione del depositario: restituzione —> contratto unilaterale perchè l’obbligazione è soltanto da una sola parte. Può sorgere un’obbligazione con una actio depositi contraria a carico del depositante (contratto imperfettamente bilaterale). Creditore: depositante. Debitore: depositario. Quello che viene trasferito è la detenzione. L’utilità del contratto è del creditore. Contratto reale, si perfeziona con la consegna della cosa. Come il comodato, il deposito ha a sua tutela due formule: 1. Azione con formula in fatto (actio in factum): si colpisce la mancata restituzione dolosa del depositario. Punisce il depositario che non restituisce dolosamente. Responsabilità limitata al dolo. 2. Azione con formula in ius (di buona fede) : dà luogo ad un giudizio di buona fede. Il depositario è responsabile per tutto ciò cui egli è tenuto secondo buona fede, cioè restituire la cosa così come l’ha ottenuta. Di solito viene inserita nell’editto prima la formula in factum, successivamente quella in ius che dovrebbe incorporare quella in factum. Nel deposito e nel comodato persistono entrambi. Prima di essere deposito come contratto, il deposito è sempre esistito. Prima di essere un contratto è stato un affare di prassi. Come era tutelato? Con una rivendica (può essere usata se l’altra persona possiede ancora la cosa) oppure, nell’epoca antica quando l’altro soggetto non aveva più il possesso della cosa (se l’acveva persa per esempio) vi è un actio furti —> si deve dare il doppio del valore della cosa. Successivamente il pretore inserisce nell’editto il contratto di deposito.

Il depositario ha diritto al rimborso delle spese —> actio depositi contraria. Spese eventualmente sostenute per mantere la cosa. Depositante contro depositario per la cosa non resistuita —> actio depositi diretta.

  • Comodato: dare a qualcuno un comodo (un vantaggio). Contratto identico al deposito. Un soggetto (comodante) consegna ad un altro soggetto (comodatario) un bene inconsumabile affinchè il comodatario lo usi e che lo restituisca a data stabilita o a richiesta del comodante. Creditore: comodante. Debitore: comodatario. L’utilità del contratto è del debitore. Il debitore è gravato di una resposabilità più ampia rispetto al deposito, quindi risponderà per dolo, per colpa e SEMPRE per custodia. Non è alcun corrispettivo, a titolo gratuito come deposito. Inizia ad esserci una tutela quando il pretore introduce nell’editto una formula in factum e successivamente una formula in ius (come deposito). Contratto unilaterale.
  • Pegno : convenzione

Obbligazione di restituire (comodato e deposito).

Se il debitore non restituisce la cosa. L’inadempimento viene fatto valere dal creditore con l’azione. Sono molti i motivi per cui il debitore non adempie e non possono essere trattati allo stesso modo. Inadempimento è un illecito. I giuristi hanno elaborato dei Criteri di responsabilità contrattuale. La responsabilità contrattuale deriva da un contratto, quindi un accordo/legale (Schuld Haftung). I criteri sono tre:

  1. Resposabilità per dolo raggiro della controparte. Nell’ambito contrattuale è la volontarietà (elemento soggettivo) del debitore che vuole l’evento lesivo. Volontà dell’evento lesivo. Dolo malvagio (dolus malus). In ogni contratto il debitore per dolo risponde sempre. Da nessun contratto può essere tolto il dolo. Respondabilità soggettiva.
  2. Colpa : negligenza, disattenzione. Il debitore voleva adempiere, ma ha tenuto un comportamento negligente/ inesperto/imprudente. Può essere ammessa un inadempimento sia per dolo che per colpa. Resposabilità soggettiva come per dolo.
  3. Custodia : il debitore è responsabile per inadempimento, cioè per mancata consegna della cosa SEMPRE a meno che non riesca a provare la forza maggiore (onore della prova). Il grado più grave di responsabilità è la resposabilità per custodia. Responsabilità in senso oggettivo. Non sarà mai responsabile per forza maggiore. (Il rischio del pagamento della cosa venduta prima della consegna è a carico del compratore —> periculum est emptori) Es: il comodatario non restituisce la cosa perchè rubata. Si agisce con l’actio comodati e si fa valere la responsabilità per custodia. Di conseguenza il comodatario può agire contro il ladro con un actio furti. (Diligentia diligentissima).

Contratti consensuali

Va di pari passo con lo sviluppo dell’editto, dei commerci ecc.. la nascita dei contratti consensuali va di pari passo con la nascita dei giudizi di buona fede. Sono:

  • compravendita : la compravendita a Roma non fa passare la proprietà. Un soggetto (venditore) si obbliga a trasferire ad un altro soggetto (compratore) il pacifico godimento di una merce contro il pagamento del prezzo. La cosa oggetto del contratto potrebbe anche non esistere al momento (raccolti futuri). Contratto bilaterale, sinallagmatico. Vendita arrale —> forma di garanzia: basata su una arra, cioè una somma di denaro che viene data sia dal compratore che dal venditore come garanzia di adempiere all’obbligazione, se una delle parti non adempie dovrà pagare il doppio dell’arra. Sinallagma genetico —> fa nascere insieme le due obbligazioni. Sinallagma funzionale —> una delle due parti ha già eseguito la sua prestazione, mentre l’altra no. Nessuno può pretendere l’esecuzione della prestazione della controparte se contestualmente non offre l’esecuzione della propria prestazione. Eccezione di contratto inadempiuto. Fra compratore e venditore c’erano delle reciproche stipulazioni, in particolare una stipulatio duple con la quale il venditore si obbligava a restituire il doppio del prezzo della merce venduta nel caso in cui non il compratore non ottenesse la definitiva disponibilità del bene. La più importante obbligazione del venditore è la garanzia per la evizione (si ha quando qualcuno rivendica la cosa acquistata dal compratore e nella rivendica gli viene data ragione. Il compratore