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Appunti delle lezioni di diritto romano della prof. Buzzacchi (anno 2020/2021). Con esempi semplici fatti in classe per comprendere le nozioni.
Tipologia: Appunti
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introduzione cos’è il diritto? istituito per e a causa degli uomini, materia umanistica perché ha a che fare con l’uomo. istituita perchè ciascun uomo vorrebbe il massimo per sé, l’egoismo umano è infinito e il diritto vuole porre un limite a questo egoismo perchè altrimenti prevarrebbe l’uomo belva: la guerra di tutti contro tutti. il diritto rende possibile la convivenza tra gli uomini ponendo delle regole. la società però è in continuo mutamento poiché è costituita dagli uomini ed essi sono soggetti ad altrettanti mutamenti quindi anche le regole sono in continuo mutamento poiché il diritto è un FENOMENO UMANO, cambia nel tempo e nello spazio. se le regole non vengono rispettate si incorre in una sanzione ma i consociati le rispettano perché le ritengono giuste. CONCETTO DI GIUSTIZIA ≠ CONCETTO DI DIRITTO
concetto filosofico insieme delle norme, prodotto umano non già posto Il diritto può coincidere con il giusto ma non è sempre così (es.leggi fascistissime) chi è il GIURISTA? L’interprete della società, crea il diritto, ha una tensione verso l' etica e la morale. l’esperienza giuridica è fornita dai predecessori → il diritto romano è l’esperienza IL DIRITTO ROMANO si sviluppa in 1300 anni di storia e aiuta a comprendere il presente ed elaborare il futuro
studio del passato come bussola per presente e futuro si studia il passato non per le soluzioni ma per il ragionamento che vi è alla base, il metodo
Il diritto è: CONTROVERSIALE si formarono dei circoli in cui i giuristi, che venivano eletti dai consociati, elargivano consigli che però erano tutti diversi anche su uno stesso caso quindi controversi ma l’importante era il ragionamento che li portava a quella conclusione non la soluzione finale e con quei ragionamenti vengono istruiti i giovani giuristi CASISTICO i ragionamenti si costituiscono sull’analisi dei casi concreti I PERIODI DEL DIRITTO ROMANO EPOCA ARCAICA caratteristiche: ● economia pastorale ● mondo ostile, natura oscura e da vincere ● non esiste individualismo, si creano gruppi su base parentale per cercare di sopravvivere → GENS ● il capo delle gens era il PATER FAMILIAS che aveva diritto di vita e morte sui sottoposti ● i pater familias più anziani costituivano il senato ( SENEX = ANZIANO = SENATO) e aveva il compito di individuare un re che risolve le situazioni ● forma costituzionale = monarchia ma senza il principio dinastico ● schema patriarcale La pena più grave di cui si poteva essere accusati era quella di morire con il divieto di essere ricordati dai familiari perché Roma era considerata eterna perché viveva per il ricordo che voleva tramandare, gli avi venerati come dei. Pater familias è un sacerdote per la famiglia e il re che è il pater familias scelto dal senato è il sommo sacerdote che interpreta la realtà e le entità misteriose garantendo l’equilibrio cosmico. Cos’è il diritto per i pater familias? la TRADIZIONE: fare quello che si è sempre fatto, il perpetuarsi di un comportamento, lo legittima come giusto.
305d.C
i plebei erano “gens non habent” quindi non avevano il gruppo familiare ↓ chiedono di avere delle norme scritte per porre fine al potere patrizio ↓ 12 TAVOLE (450 d.c) ● scrittura di alcuni mores e le formule perché il diritto deve essere conosciuto da tutti ● hanno una musicalità perché devono essere imparate a memoria per essere tramandate ● soggette all’interpretazione dei giuristi ● sono la fonte più antica del diritto IUS CIVILE ↓ dato da mores maiorum + interpretazione dei giuristi + 12 tavole si basa sul rispetto del rito è rivolto solo ai cittadini al suo interno vi è lo IUS QUIRITIUM = diritto più antico e IUS LEGITIMUM = sviluppato dalle 12 tavole nel 509 Roma diventa una Repubblica quindi le leggi verranno votate dal popolo → fonte autoritativa la plebe prende delle deliberazioni chiamate PLEBISCITI che ad un certo punto varranno anche per i patrizi e saranno autoritative Tra epoca arcaica e pre-classica si diffonde l’idea che il diritto non sia più solo dei patrizi e la lotta dei plebei arriva a far ammettere alla somma carica di pontefice anche i plebei. Da qui le sentenze non saranno più date come oracolo ma in pubblico ↘ diritto distinto dalla religione, giurisprudenza laica IUS HONORARIUM ↓ supera, corregge, integra lo ius civile “honor” = carica del magistrato che è il pretore peregrino poichè trova le basi nelle sue sentenze il potere del pretore però non giustifica il diritto onorario infatti lo ius honorarium è mosso dal principio di equità , valore in cui i consociati si ritrovano e condividono, i giuristi quindi spiegano al pretore come fare per interpretare questo principio
a partire dall’elezione del pretore Il pretore eletto magistrato è in carica per 1 anno ed è il gradino più basso della carriera per diventare console. emette il suo editto = programma pratico dell’anno = chiamata giurisdizione ovvero il diritto nei casi concreti (come affronterà i vari casi posti) ⇒ editto perpetuo il suo compito è presiedere ai processi il pretore successivo utilizzerà il programma del predecessore nei casi utili e toglierà ciò che invece è superato ( il tutto sotto consiglio dei giuristi ) editto tralaticium ⇒ parte dell’editto conservato +editto repentinum ⇒ nuovo caso particolare non compreso nell’editto redatto ad inizio carica il rapporto tra ius civile e ius honorarium = entrambi sorretti dall’interpretazione dei giuristi che erano cittadini privati e laici (percorso dei giuristi nel tempo : sacerdoti, poi solo patrizi, poi anche plebei e infine anche i laici con l’avvento della Repubblica) Con l’instaurazione dell’Impero il compito di formazione del diritto viene accentrato sull’imperatore attraverso la possibilità di ricevere la “ius respondendi ex auctoritate principi” cioè una patente di giurista che legittimava il suo parere perchè proveniente dall’imperatore si creano così degli uffici in cui i giuristi vengono assorbiti, come anche vengono assorbiti dal potere dell’imperatore che li assoggetta sempre di più però essi rispetteranno sempre per primo il metodo scientifico del diritto. l’idea che il diritto provenga dall’imperatore si fa strada e lo stesso emana le constitutiones che saranno le nuovi fonti di produzione del diritto ↓ l’imperatore con la sua volontà enuncia la volontà dello stato → ha la funzione normativa (accompagnato e consigliato dai giuristi) compito dei giuristi: AGERE, RESPONDERE, CAVERE ↓ ↓ ↓ APPRESTARE L’ACTIO FORNIRE I RESPONSA REDIGERE UN ATTO
Richiede la capacità di intendere e di volere quindi capacità intellettuale che, ad oggi si raggiunge a 18 anni, per i romani si raggiungeva a 12 anni per le femmine e 14 per i maschi perchè tiene in considerazione la pubertà. TEORIA DEGLI STATUS = il possesso di tutti e tre gli stati segna il ruolo di pater familias e quindi della capacità giuridica istituita a posteriori
ha una capitis deminutio che può essere maxima quando viene revocato lo status libertatis poichè comporta la perdita degli altri due status, media quando viene revocato lo stato di civitatis e minima quando viene revocato la stato di familia (pater familia) STATUS LIBERTATIS studiato in rapporto a chi libero non è = schiavo Lo stato di schiavo non è determinato dal diritto naturale per cui tutti sono persone ma determinato dallo ius gentium. Manomissioni = liberazione dello schiavo dal potere del pater familias che gli permettono di acquisire lo status libertatis + status civitatis se avvenuto in conformità dello ius civile Gli schiavi come i figli sono sotto il potere del pater ma per gli schiavi non vi è la possibilità di diventare sui iuris (≠ per il diritto sacro poiché lo schiavo viene degnato di sepoltura e viene considerato sacro il luogo) CAUSE DELLA SCHIAVITÙ
il matrimonio è dato da un elemento di fatto cioè dalla convivenza di un uomo e una donna che tra loro decidono, nutrono la cosiddetta affectio maritalis (si ritengono marito e moglie) ma perchè il matrimonio produca effetti giuridici occorre che questa situazione abbia i requisiti del cosiddetto matrimonium iustum = ha determinati requisiti e solo questo è quello che produce la familia, è alla base della familia. nei passi dei giuristi, si trovano alcune definizioni di matrimonio, tuttavia i romani erano contrari a dare definizioni perché valutavano caso per caso, ciononostante c’è una def. di Modestino = (epoca classica) “il matrimonio è la comunione di marito e moglie, è l’unione di tutta la vita nel quale vi è la comunicazione del diritto umano e divino” = non dice molto per il diritto una def. di Ulpiano= (età dei severi) “le nozze non le fa il concubitus ma lo fa il consenso” la base del matrimonio non è il fatto materiale di stare insieme ma la volontà, il consenso. la conventio in manum indica la posizione giuridica della donna sposata rispetto alla famiglia del marito. che posizione assume? o mantiene la sua posizione precedente al matrimonio (= se era filias familias resta della sua famiglia di origine), se era sui iuris (= perché non aveva ascendente maschile). Se non mantiene questi status allora si è realizzata la conventio in manum entrando nella famiglia del marito e significa che se è moglie di un pater familias è sottoposta al potere del marito. Se il marito è filius familias la donna è sottoposta al potere del suocero. la conventio si verifica in 3 casi che sono diverse modalità di matrimonio, tanto che la dottrina dice che c’è matrimonio con manus e a volte senza la manus (quello che cambia è la posizione giuridica della moglie)
marito, l’usus non è compiuto = trinoctium (tri noctis usurpatio) = per non far entrare la donna nella famiglia. Si capisce che probabilmente nell’epoca più antica, quella arcaica, il matrimonio comportava sempre l'acquisto della manus rispetto al marito o al suo pater familias. Questo fa capire che il consenso è fondamentale anche per l’acquisto ella manus. mano a mano che si va avanti nel tempo, non si ha quasi più la conventio in manum, in particolare da Augusto in poi si avranno sempre matrimonio sine manu, a meno che la donna non voglia il passaggio della manus. Importante cambiamento con l’avvento del Cristianesimo. Si fa strada un’idea di indissolubilità del matrimonio inizia a produrre i suoi effetti dal momento della cerimonia. la libertà matrimoniale e’ una decisione tra patres ma si sottolinea la volontà dei nubendi anche se sono filius familia ad un certo punto con Augusto, c’è la paura della diminuzione demografica, emana una legislazioe che ha il compito di mettere ordine nella morale matrimoniale. 2 leggi lex iulia et lex papia = hanno lo scopo di far si che gli uomini e le donne si sposino. ci sono anche dei divieti per esempio gli ingenui non possono sposare donne di condizione inferiore dal p.d.v. morale, no matrimoni con prostitute, i senatori non possono sposare le attrici. ius liberorum = diritto dei figli, a questi obblighi e divieti imposti dalla lex iulia, erano esonerati quelli che avevano avuto matrimonio iustum con 3 figli o 4. il requisito per il matrimonio tra stranieri è lo ius connubii perchè abbia effetti per lo ius civile. altri requisiti ● gli sposi devono essere puberi cioè devono aver raggiunto la pubertà, che prima veniva valutato caso per caso poi idealmente per le f. a 12 anni e m. 14 anni. (la moglie di Quintiliano aveva 11 anni). ● i due nubendi devono avere sanità mentale (rif. a capacità di agire), se diventa incapace nel corso del matrimonio prevale l’idea che il matrimonio persista. = incide il modo di sentire cristiano altri divieti non possono sposarsi quelli che sono legati dal vincolo di agnatio cioè vincolo in linea maschile per ius civile, e vincolo di cognati cioè quelli legati dalla parentela di sangue fino al 6 e 7 grado.
es. la morte di qualcuno costituisce fatto giuridico per quanto riguarda l’apertura della successione ma un’altra norma può dire che la morte di quella persona è avvenuta per colpa di qualcuno e allora avrà un altro significato giuridico (responsabilità penale in questo caso). FATTISPECIE ↳ costruzione dogmatica ideata da Betti (giurista moderno) che indica l’apparenza di un fatto. Può essere astratta o concreta. Lucilio vende 3 volte il figlio Caius = fattispecie concreta un pater familias vende 3 volte il figlio = fattispecie astratta la norma giuridica quale assume nella sua previsione/quale sussume? quella astratta sussunzione = meccanismo per cui il fatto concreto è previsto nella norma ed è munito di effetti giuridici (= la norma sussume una certa fattispecie). es. acquisto della proprietà per usucapione = tempo che diventa fatto giuridico atti giuridici sono dei fatti giuridici nei quali però la norma considera il comportamento dell’uomo in quanto cosciente e voluto esempio la norma superficies solo cedit = tutto quello che sta sul suolo è di proprietà del proprietario del suolo. se un uomo pianta dei semi nel terreno di proprietà di un altro, essi ricadranno sotto la proprietà del proprietario terriero. Il matrimonio è un atto giuridico gli atti possono essere considerati dalla norma giuridica in modo positivo avremo atti giuridici leciti oppure negativo avremo atti giuridici illeciti ATTI GIURIDICI ILLECITI siccome è considerato atto giuridico allora è cosciente e voluto. lo munisce di effetti giuridici diversi dagli effetti che il soggetto vuole. sono di due tipi crimina = atti g. illeciti considerati più gravi perché offendono la collettività nel suo complesso(es. uccidere un pater, tradimento in guerra), l’autore di un crimen subisce una sanzione grave diversa a seconda del crimine. L’effetto giuridico è la pena applicata al reo. esempio : uccidere un pater familias (perseguiti nel processo pubblico) oppure delicta = atti g. illeciti che ledono degli interessi giuridici privati esempio : nello ius civile i delitti contemplati sono il furto, rapina, iniuria (= diffamazione), damnum iniuria datum (= delitto di danneggiamento ingiusto art.2043 c.c.)
(perseguiti nel processo privato). ATTI GIURIDICI LECITI l’atto compiuto è ritenuto meritevole di tutela perchè l’ordinamento valuta positivamente quell’atto, la norma giuridica che sussume quell’atto nella sua fattispecie lo munisce di effetti corrispondenti, in genere, conformi agli effetti voluti dall’autore dell’atto. esempio : la dichiarazione di scienza cioè di qualcosa che io so, produce effetti relativamente alla sola dichiarazione in sé indipendentemente dal perché l'ho dichiarato. quello che importa è la dichiarazione del fatto. la confessione vale come dichiarazione di scienza. esempio: Tizio debitore di 100 a Caio entro 10 novembre, se non paga entro il termine si producono gli effetti del ritardo (interessi,...), il creditore poi lo mette in mora. Gli effetti giuridici della messa in mora sono per esempio che il debitore resta responsabile del mancato adempimento anche se questo diventa impossibile per causa sopravvenuta a lui non imputabile, risponde lo stesso. Il fatto che chi ha messo in mora volesse o non volesse mettere in una situazione scomoda non è considerato. Se invece la norma giuridica considera non solo il comportamento in quanto tale (messa in mora, dichiarazione di scienza,..) ma anche dal punto di vista degli effetti che il soggetto vuole realizzare, e questi effetti sono meritevoli di tutela ecco che in ambito di atto giuridico lecito vediamo la categoria del negozio giuridico. gli atti g. leciti possono essere in senso stretto invece nel negozio giuridico si ha quando la norma giuridica sussume nella sua previsione un certo atto g. lecito quindi comportamento umano voluto e cosciente e da effetti giuridici che chi ha posto in essere il negozio giuridico voleva. Quelli specifici che voleva relativamente alla fattispecie astratta quindi se tizio vende a caio si producono gli effetti g. della compravendita in quanto standardizzati dalla norma giuridica. L’ordinamento tutela gli effetti tipizzati del negozio giuridico. Nel negozio giuridico abbiamo un atto di autonomia privata, si da da solo le norme, un regolamento di interessi autonomo. Il fatto g. che sia lecito o illecito dipende dalla valutazione della norma. NEGOZIO GIURIDICO atto di autonomia privata con il quale si detta la regolamentazione ai propri interessi. e’ una manifestazione di volontà in primo luogo. Il soggetto manifesta una volontà in ordine a costituzione, regolamentazione, estinzione di diritti o obblighi. La manifestazione di volontà può provenire da una sola parte quindi avremo un negozio giuridico UNILATERALE esempio: il testamento Se l’atto g, negozio giuridico è formato dalla manifestazione di due o piu volonta che tra loro si incontrano si avrà un negozio giuridico BILATERALE
realizza la volontà che manifesta (es. regola per cui la proprietà si può acquistare per occupazione quando è nullius, atto che consiste nell’appropriazione della cosa). LA CAUSA In latino la causa è il termine aulico per definire la res. e’ la funzione economico sociale del negozio stesso, nella fattispecie astratta. esempio: Nella fattispecie concreta chi compra e chi vende può farlo per diversi motivi si riducono poi ad un unico astratto comune a tutte le compravendite è ciò che diventa la causa del negozio cioè lo scambio di cosa vs prezzo. vi sono negozi che già dall’esterno rendono evidente la causa ad essi sottesa, nella compravendita è palese, nella mancipatio rende evidente lo scambio di cosa contro prezzo ma quando la mancipatio viene utilizzata per altro non è resa visibile dalla mancipatio stessa. In altri casi la causa del negozio è coperta dalla forma. negozio causale = quando la struttura, forma, realizza la funzione economico sociale di per sé negozio astratto = la causa non è immediatamente percepibile Se però il negozio ha per effetto quello di trasferire la proprietà, con il negozio astratto, l’effetto si verifica indipendentemente dalla causa in concreto. Nel negozio causale si verifica in concreto se la causa c’è. Quindi in genere i negozi antichi, arcaici sono formali, solenni e astratti cioè il loro effetto si verifica indipendentemente dalla causa in concreto. L’OGGETTO costituisce il regolamento di interessi dettato dalle parti, è il contenuto del negozio. il negozio valido può essere negozio efficace = se produce effetti negozio inefficace = se non produce effetti un conto è la validità e un altro è l’efficacia I DIVERSI TIPI DI NEGOZI inter vivos mortis causa unilaterali bilaterali dichiarativi non dichiarativi formali non formali causali astratti
condizione risolutiva : un compratore acquista una merce e si stabilisce che entro un certo termine si può restituire se non piace (si chiama pactum displicentiae ). Vi è una compravendita ma gli effetti vengono meno se si verifica questa condizione. I romani non ammettono la condizione risolutiva ma la costruiscono come condizione sospensiva contraria: la compravendita vi è poi c’è un accordo per cui se non piace restituisco il vestito, ed è la restituzione che è sospesa quindi si è in presenza di due negozi.
ha detto che deve prevalere x perchè è la considerazione della volontà soggettiva e chi dice che deve prevalere y. Nel primo caso, gli studiosi sono detti sostenitori della teoria soggettiva, gli altri sono gli studiosi della teoria oggettiva dell'interpretazione. Quando si parla di teoria oggettiva si fa riferimento al significato tipico dell’espressione cioè a quello che oggettivamente, tipicamente, la dichiarazione significa. In ogni caso per entrambe le teorie, il significato della dichiarazione dipende dal suo contesto perchè è quello che da il significato. Nei negozi bilaterali, quindi i tutti i contratti, le parti hanno sempre posizioni contrastanti, qui bisogna dare all'interpretazione di tipo soggettivo o oggettivo? Le regole che presiedono alle interpretazioni dei contratti sono diverse da quelle che presiedono quelli mortis causa perché nei negozi inter vivos occorre tutelare gli interessi diversi dei dichiaranti, le due parti. Invece nei negozi mortis causa l’unica volontà espressa è quella del testatore. Nei negozi inter vivos la regola di interpretazione dice che bisogna trovare in primo luogo la comune intenzione delle parti, ma se non si trova prevale la teoria oggettiva. Nei negozi mortis causa si cerca l’unica volontà del testatore e il principio è proprio quello della ricerca della voluntas testatoris, quindi teoria soggettiva. Nell’epoca arcaica ovviamente non c’era la teoria soggettiva, prevale il significato oggettivo dei verba. ad esempio: il fatto che nel testamento si cerca la volontà del testatore è un principio moderno per l’epoca arcaica poiché era un negozio formale in cui si è cercata la volontà soggettiva. Nelle 12 tavole 450 a.c. c’è una norma che dice che quando qualcuno compie una mancipatio quello che dice nella mancipatio è diritto perchè è una dichiarazione solenne. Nel periodo preclassico e classico le cose cambiano perchè arriva la necessità degli scambi con gli stranieri, pretore peregrino, diritto onorario quindi il rigido formalismo va scomparendo. Compaiono dei negozi giuridici in cui i contratti il cui effetto si producono indipendentemente dalla forma adibita = quindi se vi è libertà delle forme ecco che il problema di interpretazione diventa più importante per cui bisogna trovare la comune intenzione delle parti, trovare ciò che è stato atto (1.id quod actum est) che è il primo criterio dell’interpretazione del contratto. come si cerca la comune intenzione delle parti? interpretazione topica = dal luogo condiviso(topos, il caso già risolto) attraverso un'argomentazione che va verso un nuovo luogo. Si arriva ad una regola che non sarà utilizzata sempre. da questa interpretazione si elaborano alcune regole che sono passate nel nostro codice