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appunti Contabilità e Bilancio - LUISS, 2020, Appunti di Contabilità

Schemi personali per prepararsi all'esame di contabilità e bilancio, preparato tramite le lezioni del professor Tiscini. (LUISS)

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 04/02/2020

frawar96
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LA STRUTTURA DEL BILANCIO E LA
CLAUSOLA GENERALE (art. 2423)
La composizione del bilancio (1° comma)
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale , dal
Conto Economico , dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa .”
La clausola generale: la “Chiarezza” (2° comma)
“Il bilancio deve essere redatto con Chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.”
E’ un REQUISITO FORMALE
Riguarda:
- La forma, la struttura e il grado di analisi delle voci degli schemi di bilancio;
- Le ulteriori informazioni da fornire nella Nota Integrativa.
La clausola generale: la “Rappresentazione Veritiera e Corretta” (2° comma)
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo Veritiero e Corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.”
Questa regola sembra costituire la più esatta traduzione dell’espressione “true and fair value”,
dalla quale trae origine la norma della direttiva.
l’uso dell’aggettivo “veritiero” richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le
stime e ne rappresentino il risultato. (verità oggettiva irraggiungibile)
E’ un REQUISITO SOSTANZIALE
Veridicità” = È un requisito sostanziale che attiene alla corrispondenza tra informazioni
desumibili dal bilancio e realtà sottostante.
Correttezza” = E’ un requisito sostanziale che attiene all’atteggiamento di lealtà e buona fede
nella redazione del bilancio.
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
La Nota Integrativa ne deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Gli eventuali utili derivanti dalla deroga iscritti in “riserva non distribuibile
Le Informazioni “Complementari” (3° comma)
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le Informazioni Complementari necessarie
allo scopo.”
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LA STRUTTURA DEL BILANCIO E LA

CLAUSOLA GENERALE (art. 2423)

La composizione del bilancio (1° comma)

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale , dal Conto Economico , dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa .”

La clausola generale: la “Chiarezza” (2° comma)

“Il bilancio deve essere redatto con Chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.”  E’ un REQUISITO FORMALE  Riguarda:

  • La forma, la struttura e il grado di analisi delle voci degli schemi di bilancio;
  • Le ulteriori informazioni da fornire nella Nota Integrativa.

La clausola generale: la “Rappresentazione Veritiera e Corretta” (2° comma)

“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo Veritiero e Corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.”  Questa regola sembra costituire la più esatta traduzione dell’espressione “ true and fair value ”, dalla quale trae origine la norma della direttiva.  l’uso dell’aggettivo “veritiero” richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato. (verità oggettiva  irraggiungibile)  E’ un REQUISITO SOSTANZIALE  “ Veridicità ” = È un requisito sostanziale che attiene alla corrispondenza tra informazioni desumibili dal bilancio e realtà sottostante.  “ Correttezza ” = E’ un requisito sostanziale che attiene all’atteggiamento di lealtà e buona fede nella redazione del bilancio.  Se, in casi eccezionali , l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa ne deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga  iscritti in “ riserva non distribuibile

Le Informazioni “Complementari” (3° comma)

“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le Informazioni Complementari necessarie allo scopo.”

 Le ulteriori informazioni sono da fornire nella Nota Integrativa.

Il Principio della “Rilevanza” (4° comma)

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.” Un’informazione è “ rilevante ”  quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari (investitori, finanziatori e altri creditori) dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società.  La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Per quantificare la rilevanza, si tiene conto dei:

  • Fattori Quantitativi  prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione. È necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.
  • Fattori Qualitativi  riguardano caratteristiche peculiari dell’operazione, la cui importanza è tale da poter influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

La Deroga “Obbligatoria” – (5° comma)

“Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.”  Non applicabile  ai Principi di Redazione  Difficilmente applicabile  alle Norme sugli Schemi  Applicabile SOLO  alle disposizioni sui Criteri di Valutazione Specifici

I POSTULATI DEL BILANCIO

Principio della COMPETENZA ECONOMICA “3) si deve tener conto dei proventi degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;” “4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;”

  1. La COMPETENZA è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al C.E. ai fini della determinazione del reddito d’esercizio
  2. Questo postulato richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell’esercizio  un RICAVO è DI COMPETENZA  se si riferisce a fonti che non implicano obblighi per il futuro (cioè a fonti acquisite a titoli definitivo)  un COSTO è DI COMPETENZA  se si riferisce ad impieghi che non hanno benefici futuri (stati utilizzati nella produzione venduta) Ricavi e costi del C.E. devono riferirsi alla “ produzione venduta ”:
  3. Valore della produzione venduta (RICAVI)
  4. Valore dei fattori produttivi utilizzati nella produzione (COSTI)  Per far sì che lo S.P. e il C.E. abbiano il significato illustrato, è necessario effettuare delle rettifiche contabili , o assestamenti. Il reddito di esercizio è la ricchezza prodotta dalla gestione in un determinato arco temporale. Ai fini della stima del reddito è fondamentale separare gli impieghi le fonti della tavola dei valori nelle seguenti categorie:
  5. Gli impieghi non più utili per il futuro sono le SPESE CORRENTI
  6. Le fonti senza obblighi di prestazioni future sono i RICAVI CORRENTI Il ragionamento deve essere riferito alla data di chiusura del bilancio. La linea orizzontale separa la tavola dei valori in 2 prospetti:
  1. quello superiore  S.P.  rappresenta il capitale con il quale, alla data di riferimento del bilancio, l’azienda si presenta al futuro ;
  2. quello inferiore  C.E.  rappresenta la dimostrazione del reddito d’esercizio, ossia delle fonti e degli impieghi che hanno concorso a incrementare/ridurre la ricchezza (P.N.) Quindi:  Lo Stato Patrimoniale è un documento di consistenze (stocks) , che presenta i valori puntuali degli impieghi e delle fonti esistenti alla data di riferimento del bilancio ( Attività/Passività ).

 Il Conto Economico è un documento di flussi (flows) , presentando tutte le fonti che nel periodo di riferimento sono divenute definitive e tutti gli impieghi che sono stati utilizzati ( Ricavi/Costi ).  La linea orizzontale rappresenta il principio della competenza economica , infatti individua: a. I RICAVI DI COMPETENZA DI UN ESERCIZIO b. I COSTI DI COMPETENZA DI UN ESERCIZIO La struttura del bilancio è, pertanto, la seguente: Principio della CONTINUITA’ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE “6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro” “(3° comma) Deroghe al principio enunciato al numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico.”  Questo postulato permette di ottenere un’omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. Inoltre, rende più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio, riducendo i margini di discrezionalità degli amministratori. Principio della RILEVANZA (art.2423) “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dara una rappresentazione veritiera e corretta”  Un’informazione è considerata “ rilevante ”  quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Per quantificare la rilevanza :

  1. Fattori quantitativi = dimensione degli effetti economici della transazione rispetto alle grandezze di bilancio 12. Fattori qualitativi = riguardano caratteristiche peculiari dell’operazione, la cui importanza è tale da poter influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio.

GLI SCHEMI DI BILANCIO

4° comma

“Nella voce: “Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di lavoro subordinato” deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’art. 2120.”

5° comma

“Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello S.P. del venditore.”

6° comma

“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.”

7° comma

“Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 2357-ter.”  L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del P.N. di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

Le indicazioni di natura finanziaria relative ai crediti e ai debiti

OIC 12

 Lo S.P. rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. In esso: Attività, Passività e P.N. alla data di chiusura dell’esercizio.  OIC 12 non analizza il contenuto singole voci  rimandato a ogni singolo OIC  Classificazione Attivo  criterio della destinazione  Classificazione Passivo  Natura delle fonti

Conto Economico OIC 12  Il C.E. evidenzia il risultato economico dell’esercizio  Fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione (sintesi componenti + e - di reddito)  Lo schema di C.E., ora, è basato sulla distinzione tra “Area della Produzione”e“Area Finanziaria”  Attività Caratteristica = operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione. Qualifica la parte peculiare e distintiva dell’attività economica per la quale la società è finalizzata.  Attività Finanziaria = E’ costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusavlenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi.  Attività Accessoria = operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell’attività ordinaria, ma che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  La FORMA del C.E. è “scalare”  La STRUTTURA del C.E. è “a costi e valore della produzione”  ottenuta con la classificazione delle voci di costo per natura  Lo schema è articolato in 4 Classi (con relative voci e sottovoci): o A = Valore della produzione (+) o B = Costo della produzione (-) Questi (A e B) sono afferenti alla gestione caratteristica e all’eventuale gestione extra- caratteristica. Il saldo  risultato della gestione produttiva complessiva. (A-B = EBITDA) o C = Proventi e oneri finanziari o D = Rettifiche di valore di attività/passività finanziarie  (A-B) +/- C +/- D = Risultato prima delle imposte (EBIT)

Il Bilancio in forma Abbreviata (art. 2435-bis)

I limiti dimensionali

Le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti (possono anche non essere gli stessi 2):

  1. Tot. ATTIVO (S.P.) = 4.400.000 €
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1) = 8.800.000 €
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio = 50 Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato 2 dei limiti. Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, possono passare a quello in forma abbreviata

Lo Stato Patrimoniale

Lo S.P. comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e numeri romani. o Le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; o La voce E del passivo può essere compresa nella voce D; o Nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti/debiti esigibili oltre l’anno successivo.

Il Conto Economico

Nel C.E. le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere raggruppate tra loro:

  • A2 e A
  • B9(c), B9(d), B9(e)
  • B10(a), B10(b), B10(c)
  • C16(b) e C16(c)
  • D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
  • D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)

Le altre semplificazioni

  • Esonero dall’obbligo di redigere il Rendiconto Finanziario
  • Esonero dall’obbligo di redigere la Relazione sulla Gestione (se info presenti in Nota)
  • Nota Integrativa semplificata
  • Facoltà di applicare per i titoli, i crediti e i debiti criteri di valutazione alternativi (+ semplici) rispetto a quello del “costo ammortizzato”.

Il bilancio delle micro-imprese (art. 2425-ter)

I limiti dimensionali

Sono considerate micro-imprese le società che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. Tot. Attivo (S.P.) = 175.000 €
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni = 350.000 €
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio = 5

Semplificazioni

  • Schemi del bilancio in forma abbreviata
  • Criteri di valutazione del bilancio in forma abbreviata (vs costo ammortizzato)
  • Esonero dall’obbligo di redigere il Rendiconto Finanziario
  • Esonero dall’obbligo di redigere la Nota Integrativa
  • Esonero dall’obbligo di redigere la Relazione sulla Gestione
  • Non si applica la prescrizione della iscrizione degli strumenti finanziari al “fair value”

Le immobilizzazioni

Immateriali

Elemeti patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente

  1. costi di impianto e di ampliamento2) costi di sviluppo3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento6) immobilizzazioni in corso e acconti7) altre
  • Beni immateriali: brevetti e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, nei marchi,nelle concessioni,nelle licenzeiscritti in attivo patrimoniale
  • Oneri pluriennali: costi riferiti ad elementi aventi utilità pluriennale. Valore d’iscirzione: le imm. Sono iscritte al costo di acquisto(che compremnde anceh i costi e oneri accessori) o di produzione(+costi indiretti+oneri finanziari). Ammortamento: consiste nella ripartizione del costo nei vari esercizi ai quali l’imm. Offre un contributo nei processi produttivi.3 elementi per dar vita al processo:
  1. Valore da ammortizzare=valore di acquisizione- vita residua
  2. Vita utile
  3. Criterio di ripartizione dell’utile: quote variabili, costanti, decrescenti.
  • tenere conto di : usura,tempo,obsolescenza,manutenzioni,condizioni di utilizzo. Svalutazioni per perdita durevole: devono esere svalutate in caso di perdita durevole.

RILEVAZIONE CONTABILE:

  • I crediti … sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato(non si applica se bilancio in forma abbreviata, tenendo conto del fattore temporale e, …, del valore di presumibile realizzo”
  • Il costo ammortizzato (che rientra nell’alveo del “costo storico”) è basato sul “metodo dell’interesse effettivo”
  1. il costo ammortizzato è il valore a cui il credito è stato misurato alla rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità
  2. Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. VALUTAZIONE
  3. Fattore temporale: Necessità di “attualizzare” i crediti non produttivi di interessi (o regolati a un tasso significativamente inferiore al mercato)
  4. Rischio di inesigibilità: La svalutazione deve avvenire quando la perdita è prevedibile, anche se si verificherà in esercizi futuri VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO
  5. Per i crediti dell’attivo circolante, in considerazione del ridotto effetto dell’attualizzazione, il costo ammortizzato può essere fatto pari al valore nominale (= valutazione al valore di presumibile realizzo)
  6. Per i crediti immobilizzati, il costo ammortizzato è inizialmente pari al valore attuale dei flussi di incasso netti futuri (attualizzazione del credito), e viene poi rettificato in relazione alla maturazione dei proventi al tasso di interesse effettivo (IRR dell’operazione). CESSIONE DEI CREDITI (approccio basato su trasferimento dei rischi)
  7. Factoring pro-soluto: Il rischio di insolvenza del debitore viene trasferito insieme al credito alla società di factoring
  8. Factoring pro-solvendo: Il rischio di insolvenza del debitore non viene trasferito insieme al credito alla società cessionaria (o di factoring); i crediti ceduti sono garanzia per il finanziamento concesso (da rilevare come debito finanziario)

Titoli di Debito e partecipazioni

Definizione e classificazione  Titoli di debito: titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi  Partecipazioni: sono investimenti di capitale in altre imprese, rappresentate sia da azioni sia da quote, che attribuiscono diritti patrimoniali ( diritto ai dividendi) e non patrimoniali (voto in assemblea)  Due possibili collocazioni nello S.P.

  1. B III immobilizzazioni finanziarie
  2. C III attività finanziarie  Nel C.E. voci interessate all’attività finanziaria sono:
  3. Area C) proventi e oneri finaziari
  4. Area D) rettifiche di valore di attività finanziarie

Distinzione tra attività immobilizzate a attività circolanti

Criterio funzionale: intenzione degli amministratori di mantenere il titolo nel patrimonio aziendale fino alla naturale scadenza o quanto meno per un lungo periodo di tempo. Se volontà di destinare a scambi sul mercato o previsione di realizzo entro l’esercizio successivo, comporta la qualifica ad att. finanziaria.

Titoli obbligazionari

Distinguiamo tra immobilizzati e non.  Immobbilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate con il criterio del costo ammortizzato. Dove il tasso di interesse effettivo è calcolato come il tasso interno di rendimento (TIR).  I titoli non immobbilizzati vengono rilevati al minore tra costo d’acquisto e valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato. Svalutazione dei titoli obbligazionari :

  • Il costo deve essere svalutato qualora si rilevi una perdita durevole. ( per perdita durevoole si intende come perdita che emrge da indizzi di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente. Indicicazioni di questa situazione possono essere:
  1. Ritardato o mancato pagamento di quote capitale o ointeressi
  2. Ristrutturazione del debito
  3. Valore di mercato del titolo persistententemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio.
  4. Indicaotri economic-finanziari dell’emittente( probabili un non integrele pagamento dei flussi dinanziari del titolo)
  5. Evento di default
  6. Ammissione a procedure concorsuali Svalutazione di titoli compresi nell’attivo circolante :
  • Perdita di valore: La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore contabile con il valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno alla partecipante
  • l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato, deve essere iscritta a tale minore valore. Metodo del patrimonio netto Con il metodo del patrimonio netto, il valore delle partecipazioni viene «agganciato» al valore del patrimonio netto della partecipata e, quindi, rettificato, nel tempo, in funzione delle variazioni che quest’ultimo subisce per effetto degli utili o delle perdite maturati dalla partecipata stessa.
  • Diff. Con criterio del costo: Al contrario, con il criterio del costo il valore della partecipazione rimane cristallizzato al costo di acquisto (o di sottoscrizione), al netto di eventuali svalutazioni, e i benefici rilevati sono limitati ai dividendi deliberati. Negli esercizi successivi la valutazione è pari a : val. cont. Part. Nell es precedente - Ammortamento avviamento e maggiori valori dell’attivo (+ utilizzo fondi rischi futuri) nella SP extracontabile + Differenza di patrimonio netto della partecipata: Risultato d’esercizio ± altre variazioni di patrimonio netto = Valore contabile partecipazione nel bilancio dell’esercizio. Trattamento contabile dividendi: Distribuzione dei dividendi comporta la riduzione del valore della partecipazione, rendendo disponibile, per l’importo dei dividendi distribuiti, la riserva. Poiché gli utili sono rilevati a incremento della partecipazione nell’esercizio in cui maturano, per evitare duplicazioni, i dividendi sono portati a riduzione della voce “partecipazioni”

LE RIMANENZE

La rappresentazione in bilancio

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.  Il trasferimento dei rischi e benefici = quando viene trasferito il titolo di proprietà  Il trasferimento dei rischi e benefici NON = quando viene trasferito il titolo di proprietàprevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici Le rimanenze possono includere: 1) rimanenze di magazzino; 2) giacenze presso terzi in conto di deposito; 3) Materiali, Merci e Prodotti Acquistati non ancora pervenuti, ma in viaggio

La Valutazione (art.2426 n° 9/10)

La valutazione avviene al MINORE tra il COSTO D’ACQUISTO e il VALORE DI MERCATO. Per i BENI FUNGIBILI, possono effettuarsi assunzioni sulla movimentazione del magazzino per la stima del valore di costo. Il costo dei beni può essere calcolato con:

  • COSTO MEDIO PONDERATO = Valutazione delle rimanenze secondo la media ponderata dei costi di acquisto.
  • FIFO (First In, First Out) = I beni acquistati per primi sono i primi ad essere utilizzati o venduti. Le rimanenze si valutano agli ultimi costi di acquisto, imputando all’esercizio i costi più remoti.
  • LIFO (Last in, First Out) = I beni acquistati per ultimi sono i primi ad essere utilizzati. Le rimanenze si valutano ai costi di acquisto più antichi, imputando all’esercizio i costi più recenti.

presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita. Occorrerà tenero conto anche del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino.  In presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato, si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di mercato delle relative rimanenze di magazzino.  Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiore al costo di produzione del prodotto finito. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di mercato. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del valore netto di mercato.

Le rimanenze: il COSTO DEI BENI FUNGIBILI

“10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o “Ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa;” Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni = “ COSTO SPECIFICO ”  presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime.  per i beni fungibili, però, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo:

  1. FIFO  Si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute o utilizzate in produzione. Per cui, restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.
  2. CMP  Si assume che il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all’inizio dell’esercizio e del costo degli analoghi beni acquistati o prodotti durante l’esercizio. Per il calcolo della media ponderata  si rilevano le rimanenze iniziali e i beni acquistati/prodotti nell’esercizio.
  3. LIFO  Si assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute o utilizzate in produzione. Per cui, restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote. Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze:
  • Metodo dei “costi standard” = i “costi standard” approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva.
  • Metodo del “prezzo al dettaglio” = i “costi standard” approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l’adozione di altri

metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze un’adeguata percentuale di margine lordo.

  • Metodo del “valore costante” = si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio. Approssima il costo effettivo quando non sia hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali rimanenze.

I LAVORI IN CORSO SU

ORDINAZIONE

“I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.” (art. 2426)  Eccezione al criterio generale di valutazione delle rimanenze è la valutazione delle commesse  Poiché la produzione avviene a contratto di vendita già stipulato, la valutazione può avvenire al prezzo di vendita senza che via sia alcuna violazione del principio di prudenza

Criteri di Valutazione

  • Metodo del costo (commessa completata) = La valutazione avviene sulla base dei costi sostenuti. L’utile della commessa viene interamente riconosciuto nel C.E. dell’esercizio in cui la commessa è completata.
  • Metodo dei corrispettivi maturati (percentuale di completamento) = La valutazione avviene sulla base dei corrispettivi pattuiti, in proporzione al ricavo maturato durante l’esercizio, corrispondente alla lavorazione eseguita.

Iscrizione

Il C.c. prevede che la valutazione posso avvenire sulla base dei corrispettivi pattuiti nel contratto.

  • Nello S.P. i LIC sono compresi, tra le rimanenze, alla voce C.I.3.
  • Nel C.E., nell’ambito del valore della produzione, alla voce A.3, sono indicate le variazioni intervenute nell’esercizio fra le relative esistenze finali e iniziali

Iscrizione a C.E.

  • Rimanenze Finali > Rimanenze InizialiAumento Valore della produzione
  • Rimanenze Finali < Rimanenze InizialiRiduzione Valore della produzione

Esempio Criterio della Commessa Completata

Prezzo pattuito = 1.000; Costi totali di commessa = 800 Durata = 2 anni; Costi sostenuti nel 1° esercizio = 560