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Schemi personali per prepararsi all'esame di contabilità e bilancio, preparato tramite le lezioni del professor Tiscini. (LUISS)
Tipologia: Appunti
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“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale , dal Conto Economico , dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa .”
“Il bilancio deve essere redatto con Chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.” E’ un REQUISITO FORMALE Riguarda:
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo Veritiero e Corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.” Questa regola sembra costituire la più esatta traduzione dell’espressione “ true and fair value ”, dalla quale trae origine la norma della direttiva. l’uso dell’aggettivo “veritiero” richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato. (verità oggettiva irraggiungibile) E’ un REQUISITO SOSTANZIALE “ Veridicità ” = È un requisito sostanziale che attiene alla corrispondenza tra informazioni desumibili dal bilancio e realtà sottostante. “ Correttezza ” = E’ un requisito sostanziale che attiene all’atteggiamento di lealtà e buona fede nella redazione del bilancio. Se, in casi eccezionali , l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa ne deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga iscritti in “ riserva non distribuibile ”
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le Informazioni Complementari necessarie allo scopo.”
Le ulteriori informazioni sono da fornire nella Nota Integrativa.
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.” Un’informazione è “ rilevante ” quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari (investitori, finanziatori e altri creditori) dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Per quantificare la rilevanza, si tiene conto dei:
“Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.” Non applicabile ai Principi di Redazione Difficilmente applicabile alle Norme sugli Schemi Applicabile SOLO alle disposizioni sui Criteri di Valutazione Specifici
Principio della COMPETENZA ECONOMICA “3) si deve tener conto dei proventi degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;” “4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;”
Il Conto Economico è un documento di flussi (flows) , presentando tutte le fonti che nel periodo di riferimento sono divenute definitive e tutti gli impieghi che sono stati utilizzati ( Ricavi/Costi ). La linea orizzontale rappresenta il principio della competenza economica , infatti individua: a. I RICAVI DI COMPETENZA DI UN ESERCIZIO b. I COSTI DI COMPETENZA DI UN ESERCIZIO La struttura del bilancio è, pertanto, la seguente: Principio della CONTINUITA’ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE “6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro” “(3° comma) Deroghe al principio enunciato al numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico.” Questo postulato permette di ottenere un’omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. Inoltre, rende più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio, riducendo i margini di discrezionalità degli amministratori. Principio della RILEVANZA (art.2423) “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dara una rappresentazione veritiera e corretta” Un’informazione è considerata “ rilevante ” quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Per quantificare la rilevanza :
“Nella voce: “Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di lavoro subordinato” deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’art. 2120.”
“Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello S.P. del venditore.”
“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.”
“Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 2357-ter.” L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del P.N. di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.
Lo S.P. rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. In esso: Attività, Passività e P.N. alla data di chiusura dell’esercizio. OIC 12 non analizza il contenuto singole voci rimandato a ogni singolo OIC Classificazione Attivo criterio della destinazione Classificazione Passivo Natura delle fonti
Conto Economico OIC 12 Il C.E. evidenzia il risultato economico dell’esercizio Fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione (sintesi componenti + e - di reddito) Lo schema di C.E., ora, è basato sulla distinzione tra “Area della Produzione”e“Area Finanziaria” Attività Caratteristica = operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione. Qualifica la parte peculiare e distintiva dell’attività economica per la quale la società è finalizzata. Attività Finanziaria = E’ costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusavlenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi. Attività Accessoria = operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell’attività ordinaria, ma che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. La FORMA del C.E. è “scalare” La STRUTTURA del C.E. è “a costi e valore della produzione” ottenuta con la classificazione delle voci di costo per natura Lo schema è articolato in 4 Classi (con relative voci e sottovoci): o A = Valore della produzione (+) o B = Costo della produzione (-) Questi (A e B) sono afferenti alla gestione caratteristica e all’eventuale gestione extra- caratteristica. Il saldo risultato della gestione produttiva complessiva. (A-B = EBITDA) o C = Proventi e oneri finanziari o D = Rettifiche di valore di attività/passività finanziarie (A-B) +/- C +/- D = Risultato prima delle imposte (EBIT)
Il Bilancio in forma Abbreviata (art. 2435-bis)
Le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti (possono anche non essere gli stessi 2):
Lo S.P. comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e numeri romani. o Le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; o La voce E del passivo può essere compresa nella voce D; o Nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti/debiti esigibili oltre l’anno successivo.
Nel C.E. le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere raggruppate tra loro:
Sono considerate micro-imprese le società che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Elemeti patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
Definizione e classificazione Titoli di debito: titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi Partecipazioni: sono investimenti di capitale in altre imprese, rappresentate sia da azioni sia da quote, che attribuiscono diritti patrimoniali ( diritto ai dividendi) e non patrimoniali (voto in assemblea) Due possibili collocazioni nello S.P.
Criterio funzionale: intenzione degli amministratori di mantenere il titolo nel patrimonio aziendale fino alla naturale scadenza o quanto meno per un lungo periodo di tempo. Se volontà di destinare a scambi sul mercato o previsione di realizzo entro l’esercizio successivo, comporta la qualifica ad att. finanziaria.
Distinguiamo tra immobilizzati e non. Immobbilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate con il criterio del costo ammortizzato. Dove il tasso di interesse effettivo è calcolato come il tasso interno di rendimento (TIR). I titoli non immobbilizzati vengono rilevati al minore tra costo d’acquisto e valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato. Svalutazione dei titoli obbligazionari :
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e benefici = quando viene trasferito il titolo di proprietà Il trasferimento dei rischi e benefici NON = quando viene trasferito il titolo di proprietà prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici Le rimanenze possono includere: 1) rimanenze di magazzino; 2) giacenze presso terzi in conto di deposito; 3) Materiali, Merci e Prodotti Acquistati non ancora pervenuti, ma in viaggio
La valutazione avviene al MINORE tra il COSTO D’ACQUISTO e il VALORE DI MERCATO. Per i BENI FUNGIBILI, possono effettuarsi assunzioni sulla movimentazione del magazzino per la stima del valore di costo. Il costo dei beni può essere calcolato con:
presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita. Occorrerà tenero conto anche del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino. In presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato, si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di mercato delle relative rimanenze di magazzino. Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiore al costo di produzione del prodotto finito. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di mercato. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del valore netto di mercato.
“10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o “Ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa;” Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni = “ COSTO SPECIFICO ” presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime. per i beni fungibili, però, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo:
metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze un’adeguata percentuale di margine lordo.
“I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.” (art. 2426) Eccezione al criterio generale di valutazione delle rimanenze è la valutazione delle commesse Poiché la produzione avviene a contratto di vendita già stipulato, la valutazione può avvenire al prezzo di vendita senza che via sia alcuna violazione del principio di prudenza
Il C.c. prevede che la valutazione posso avvenire sulla base dei corrispettivi pattuiti nel contratto.
Prezzo pattuito = 1.000; Costi totali di commessa = 800 Durata = 2 anni; Costi sostenuti nel 1° esercizio = 560