




























Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
sbobine delle lezioni di commerciale 1 con la professoressa Ronco
Tipologia: Appunti
1 / 36
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























prevalentemente alla tutela di determinati soggetti; al centro si colloca l’articolo 41, che rappresenta il fulcro della disciplina dell’iniziativa economica; infine vi è una parte finale composta da disposizioni di carattere più generale, che toccano profili diversi dell’organizzazione economica e della proprietà. La prima parte, che comprende sostanzialmente gli articoli dal 35 al 39, mostra una progressione crescente nella tutela dei diritti. Si tratta di norme che proteggono in particolare i lavoratori, le donne e i minori, introducendo garanzie che, per certi aspetti, possono apparire in tensione con la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore. Proprio questa tensione è però significativa: l’ordinamento costituzionale sceglie di tutelare categorie di soggetti che, in assenza di protezione, rischierebbero di rimanere prive di adeguate garanzie. I diritti riconosciuti in questi articoli, e la stessa formulazione delle disposizioni, trovano un’eco evidente nell’articolo
Un collegamento chiaro emerge, ad esempio, con l’articolo 36, che richiama il principio della dignità, affermando il diritto del lavoratore a una retribuzione tale da assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Questo principio si riflette direttamente nei limiti posti all’attività imprenditoriale: l’imprenditore non può svolgere un’attività che, pur essendo economicamente organizzata, comprometta il diritto del lavoratore e della sua famiglia a una vita dignitosa. Un altro elemento centrale è il diritto di sciopero, che rappresenta uno dei punti di maggiore tensione tra le due libertà in gioco: da un lato la libertà dell’imprenditore di esercitare l’attività economica, dall’altro la libertà del lavoratore di non lavorare. Nell’articolo 38, inoltre, si fa un riferimento esplicito alla salute e all’assistenza sociale, affermando che ogni cittadino inabile al lavoro e privo dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Qui emerge chiaramente la funzione sociale del lavoro, che viene richiamata anche nell’articolo 41, quando si afferma che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. L’interesse della collettività a garantire determinate provvidenze a favore di soggetti penalizzati dalla loro condizione costituisce quindi un limite strutturale alla libertà economica. Tutto il sistema si tiene proprio grazie a questa coerenza interna, che consente di ricondurre le singole norme a un’unità logica complessiva. Accanto a questa prima parte e al ruolo centrale dell’articolo 41, vi è poi un ulteriore gruppo di disposizioni che riguardano profili più strettamente legati alla proprietà e all’organizzazione dell’economia. Si parla di proprietà privata, di attività agricola e degli interventi del legislatore nella regolamentazione di tali ambiti. Qui il punto di vista si sposta maggiormente sul lato del datore di lavoro e sulla funzione sociale della proprietà. Ancora una volta, però, tutto viene ricondotto al senso sociale dell’economia: l’attività legislativa è orientata a far funzionare il sistema nel suo complesso, evitando che l’esercizio dei diritti economici si traduca in una compressione dei diritti altrui. Un esempio significativo è rappresentato dall’articolo 43, che consente allo Stato, in presenza di determinate condizioni, di procedere all’espropriazione per motivi di utilità sociale. Qualora siano in gioco servizi essenziali o di particolare importanza per l’intera collettività, il legislatore può affidarne la gestione a imprese di natura pubblica, occupandosi direttamente della produzione, diffusione o commercializzazione di determinati beni o servizi. Si tratta, tuttavia, di interventi che devono restare limitati, poiché il nostro ordinamento è fondato sul principio della concorrenza e la formazione di monopoli o oligopoli deve essere contenuta. Infine, la Costituzione prende in considerazione anche il fenomeno cooperativo e le strutture mutualistiche. In questi casi, alcune organizzazioni economiche non producono principalmente per il mercato, come fa l’impresa tradizionale, ma per i propri membri. Le cooperative di produzione e lavoro, ad esempio, sono formate da lavoratori che sono anche soci e che producono beni o servizi destinati innanzitutto alla circolazione interna. Questa è la mutualità in senso proprio: invece di produrre per l’esterno, si produce per soddisfare i bisogni del gruppo. Esistono anche forme ibride, in cui una parte della produzione è destinata all’interno e un’altra al mercato, ma la mutualità autentica si realizza quando soggetti che svolgono attività diverse mettono in comune le proprie risorse e i propri prodotti, scambiandoli all’interno dell’organizzazione. Anche questo modello rientra pienamente nella visione costituzionale di un’economia orientata non solo al profitto, ma anche alla funzione sociale. 18.02.
chi acquista materie prime da terzi e le trasforma industrialmente: in questo caso manca il collegamento con il fondo e si entra nell’ambito dell’attività commerciale. Accanto alle attività principali, l’articolo 2135 riconosce anche le attività agricole connesse. Si tratta di attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale. Anche la fornitura di beni o servizi rientra tra le attività connesse, purché venga svolta utilizzando in modo prevalente le risorse e le attrezzature dell’azienda agricola. È essenziale, quindi, che resti un legame funzionale con l’attività agricola di base. Questa impostazione è il frutto di una profonda revisione del modello di impresa agricola, avvenuta soprattutto a partire dal 2001, in linea con le politiche europee. Oggi si parla infatti di agricoltura multifunzionale. L’imprenditore agricolo non può più limitarsi esclusivamente alla coltivazione o all’allevamento, perché spesso i ricavi non sono sufficienti a garantire la sostenibilità economica dell’impresa. Per questo motivo, il legislatore ha favorito lo sviluppo di attività complementari. L’esempio più noto di multifunzionalità è l’agriturismo. L’agriturismo è un’attività strettamente collegata all’impresa agricola, che utilizza le strutture e i prodotti dell’azienda per offrire servizi di ospitalità, ristorazione e accoglienza. A questa si affiancano altre attività, come l’enoturismo, l’oleoturismo, le degustazioni, le passeggiate a cavallo e le iniziative culturali legate al territorio. In alcuni casi, l’impresa agricola svolge anche una funzione sociale, offrendo lavoro o percorsi di inserimento a soggetti svantaggiati. L’ agriturismo è stato disciplinato a livello nazionale con la legge n. 96 del 2006 , che ha fissato i principi generali validi per tutto il territorio italiano. Successivamente, ogni regione ha adottato una propria legge regionale per regolamentare nel dettaglio l’attività agrituristica, adattandola alle caratteristiche del territorio. Un elemento centrale della disciplina è il principio della prevalenza: l’attività agricola deve restare principale rispetto a quella agrituristica. Ciò significa, ad esempio, che una percentuale significativa dei prodotti somministrati agli ospiti deve provenire dall’azienda agricola stessa o da aziende agricole locali. In conclusione, abbiamo visto chi è l’imprenditore agricolo, quali sono le attività agricole principali e connesse, e come il concetto di multifunzionalità abbia trasformato profondamente il settore. L’impresa agricola oggi non è solo produzione, ma anche servizi, valorizzazione del territorio e funzione sociale, il tutto mantenendo però un saldo legame con la terra e con l’attività agricola originaria. A questo punto possiamo passare all’altra tipologia di attività d’impresa, cioè l’ attività commerciale. Per individuarla dobbiamo fare riferimento all’ articolo 2195 del codice civile, che, dal punto di vista concettuale, è più semplice rispetto alla disciplina dell’attività agricola. Questo articolo, infatti, non fornisce una vera e propria definizione di imprenditore commerciale e non ci dice direttamente chi sia tale soggetto. Piuttosto, elenca le attività che sono soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Il criterio distintivo tra impresa agricola e impresa commerciale diventa quindi proprio l’iscrizione nel registro delle imprese. Come abbiamo visto, per l’imprenditore agricolo l’iscrizione non è obbligatoria, mentre per l’imprenditore commerciale sì. Di conseguenza, invece di definire in astratto l’imprenditore commerciale, il legislatore individua le attività che devono essere iscritte nel registro e, per esclusione, considera imprenditori commerciali coloro che le esercitano. L’articolo 2195 elenca quindi diverse categorie di attività: le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi; le attività di intermediazione nella circolazione dei beni, quindi tutte le attività commerciali in senso stretto, come quelle dei commercianti che acquistano e rivendono prodotti; le attività di trasporto; le attività bancarie e assicurative; infine, le attività ausiliarie rispetto a tutte le precedenti. Quest’ultima categoria, anche se oggi può apparire un po’ superata, comprende tutte quelle attività di supporto, come la mediazione, la logistica o altri servizi collegati al funzionamento delle imprese principali. Il secondo comma dell’articolo 2195 chiarisce poi che le disposizioni della legge sull’impresa commerciale si applicano a tutte le attività elencate e alle imprese che le esercitano. Questo conferma che ci troviamo di fronte a una categoria unitaria di imprese, accomunate dall’essere considerate commerciali dal legislatore. Ora possiamo introdurre un’ulteriore distinzione molto importante, che tiene conto delle dimensioni dell’impresa: quella tra impresa piccola e impresa non piccola. Questa distinzione è particolarmente rilevante nel nostro ordinamento, soprattutto considerando la struttura del capitalismo italiano, caratterizzato da una diffusione enorme di imprese di piccole dimensioni. In molte realtà territoriali, l’attività imprenditoriale è fortemente radicata nel tessuto locale e si sviluppa spesso nella forma dell’impresa familiare. Per individuare i piccoli imprenditori dobbiamo fare riferimento all’ articolo 2083 del codice civile. Questa norma stabilisce che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e, più in generale, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. La norma ci restituisce l’immagine di un’impresa di dimensioni ridotte, in cui il fattore lavoro prevale nettamente sul capitale. Questo significa, da un lato, che il numero dei lavoratori dipendenti è limitato e, dall’altro, che l’investimento in beni strumentali e capitale è contenuto. Ciò che conta è la prevalenza qualitativa e quantitativa del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari rispetto al capitale impiegato. Non a caso, le figure richiamate dall’articolo 2083 sono esempi tipici di questa realtà: il coltivatore diretto, che lavora personalmente il fondo; l’artigiano, che produce beni su scala ridotta facendo leva soprattutto sulle
proprie capacità manuali e professionali; il piccolo commerciante, la cui attività è basata più sul lavoro personale che su grandi investimenti. La qualificazione come piccolo imprenditore ha rilevanza pratica soprattutto in ambito fiscale, contabile e amministrativo, ed è spesso il professionista, come il commercialista, a stabilire se un’attività rientra o meno in questa categoria sulla base dei parametri previsti dalla legge. La forma più tradizionale di piccola impresa è l’impresa familiare. Per comprenderla, però, è necessaria una breve premessa storica. Nel codice civile del 1942, l’attività svolta all’interno della famiglia non godeva di una tutela specifica. I familiari che collaboravano nell’impresa, come la moglie o i figli, erano considerati semplici collaboratori, privi di diritti autonomi. La svolta avviene negli anni Settanta, in particolare con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Questa riforma, che ha riconosciuto la parità tra i coniugi, ha avuto effetti significativi anche nel diritto dell’impresa. Con l’introduzione dell’ articolo 230-bis del codice civile, il legislatore ha finalmente riconosciuto diritti specifici ai familiari che prestano la loro attività nell’impresa familiare. La norma individua come familiari rilevanti i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Si tratta quindi di una cerchia ampia, che comprende, ad esempio, figli, fratelli, sorelle, nipoti, suoceri e cognati. Tuttavia, la disciplina dell’impresa familiare si applica solo quando non esiste già un rapporto giuridico diverso, come un contratto di lavoro subordinato o un rapporto societario. Se manca uno di questi rapporti, allora scatta la tutela prevista dall’articolo 230-bis. I diritti riconosciuti ai familiari sono molteplici. Essi hanno diritto al mantenimento in proporzione alle condizioni patrimoniali della famiglia, a partecipare agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con tali utili, nonché agli incrementi dell’azienda. Inoltre, partecipano alle decisioni relative alla gestione straordinaria dell’impresa, come la cessione dell’azienda, il cambiamento dell’attività o le scelte strategiche più rilevanti. Restano invece escluse dalla gestione ordinaria, che continua a essere affidata all’imprenditore. Un aspetto fondamentale è che i familiari non rispondono dei debiti dell’impresa. I creditori possono agire solo nei confronti dell’imprenditore, a differenza di quanto avviene nelle società di persone. La legge riconosce inoltre ai familiari il diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda e particolari tutele successorie. Originariamente, però, questa disciplina era pensata per la famiglia in senso tradizionale, fondata sul matrimonio. L’evoluzione sociale e giuridica ha portato a un ampliamento di questa visione. Con la legge del 2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto, è stato introdotto l’ articolo 230-ter del codice civile, che estende, con alcune differenze, la tutela dell’impresa familiare anche ai conviventi di fatto, sia eterosessuali sia omosessuali. Questa norma riconosce diritti patrimoniali al convivente che collabora stabilmente nell’impresa dell’altro, pur con alcune limitazioni rispetto alla disciplina dell’articolo 230-bis. In questo modo, il legislatore ha adeguato la tutela dell’impresa familiare alle trasformazioni della famiglia e delle relazioni personali nella società contemporanea. 25.02.
nei casi di usufrutto e di affitto dell’azienda , perché anche in queste ipotesi si pone l’esigenza di tutelare l’equilibrio economico dell’attività trasferita. In conclusione, l’azienda rappresenta la dimensione organizzativa e strumentale dell’impresa. È il complesso dei beni che rende possibile l’esercizio dell’attività economica e che può essere trasferito, in proprietà o in godimento, secondo regole precise. Tra queste regole assumono particolare importanza la disciplina della forma dei contratti e il divieto di concorrenza, che serve a proteggere il valore dell’avviamento e a garantire un equilibrio corretto tra l’interesse di chi vende e quello di chi acquista. 03.03. Riprendiamo il discorso sull’ azienda. Abbiamo già definito il concetto di azienda, chiarendo da che cosa essa sia composta e quale funzione svolga nell’ambito dell’attività d’impresa. Abbiamo anche affrontato il tema della concorrenza tra alienante e acquirente dell’azienda , soffermandoci in particolare sull’articolo 2557 del codice civile. Abbiamo visto che questa norma è pensata dal legislatore soprattutto per tutelare l’ acquirente dell’azienda , cioè colui che subentra nell’attività imprenditoriale. Questa tutela si rende necessaria perché chi vende l’azienda, avendo magari costruito nel tempo un importante avviamento e una certa notorietà presso la clientela, potrebbe sfruttare proprio quella notorietà per aprire una nuova attività nelle vicinanze e sviare la clientela, sottraendola al nuovo imprenditore. Per questo il legislatore ha posto dei limiti ben precisi, sia di carattere oggettivo sia di carattere temporale. In particolare, chi aliena l’azienda non può, nei cinque anni successivi al trasferimento, iniziare una nuova attività che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Dobbiamo adesso esaminare il gruppo di norme che va dagli articoli 2558 a 2560 , che riguarda ancora il trasferimento dell’azienda, ma sotto un profilo diverso. Queste disposizioni disciplinano infatti la successione nei contratti , la cessione dei crediti e la successione nei debiti. È un tema molto importante, perché il trasferimento di un’azienda, soprattutto se già avviata, non comporta soltanto il passaggio dei beni materiali, ma coinvolge anche tutti i rapporti giuridici collegati al funzionamento dell’impresa. Cominciamo dalla successione nei contratti. Qui dobbiamo tenere presenti tre soggetti: il cedente , cioè l’imprenditore che vende l’azienda; il cessionario , cioè colui che la acquista; e il contraente ceduto , cioè il terzo che aveva stipulato un contratto con il cedente. Pensiamo, ad esempio, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, bevande, alimenti o altri servizi necessari allo svolgimento dell’attività. Se un imprenditore vende la sua azienda, il problema è capire che cosa accade a questi contratti. L’articolo 2558 stabilisce che, se non è pattuito diversamente , l’acquirente dell’azienda subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, purché non abbiano carattere personale. Questo significa che, in linea generale, per il trasferimento del contratto non è necessario il consenso del terzo contraente: la successione avviene automaticamente insieme alla cessione dell’azienda. Ci sono però due limiti importanti. Il primo è dato dalla diversa volontà delle parti: se nel contratto originario era stato espressamente previsto che, in caso di trasferimento dell’azienda, sarebbe stato necessario il consenso del terzo, allora tale clausola deve essere rispettata. Il secondo limite riguarda i contratti a carattere personale , cioè quei contratti conclusi in considerazione della persona del contraente, delle sue qualità personali, professionali o fiduciarie. In questi casi il trasferimento non può avvenire automaticamente, perché il rapporto era stato costruito proprio sulla base della specifica identità di uno dei contraenti. Dunque, la regola generale è questa: nella successione dei contratti il trasferimento avviene automaticamente, senza bisogno del consenso del contraente ceduto, salvo che sia stato pattuito diversamente oppure salvo che si tratti di un contratto intuitu personae. Resta comunque fermo che il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa. Passiamo adesso alla cessione dei crediti. Quando un’azienda viene trasferita, insieme ai beni e ai contratti possono trasferirsi anche i crediti maturati nell’esercizio dell’attività. Qui i soggetti sono ancora tre: il cedente, che inizialmente era creditore; il cessionario, che subentra nel credito; e il debitore, cioè colui che deve pagare. Il problema è capire se il debitore debba dare il suo consenso a questo cambiamento. La risposta della legge è negativa. Per il debitore, infatti, pagare al vecchio creditore o al nuovo creditore è, in linea di principio, indifferente. Per questo la legge prevede che la cessione dei crediti relativi all’azienda abbia effetto anche senza notifica al debitore e anche senza una sua accettazione espressa. Tuttavia, può accadere che il debitore, in buona fede, ignori l’avvenuta cessione e paghi il vecchio creditore. In questo caso il pagamento è comunque liberatorio, purché sia stato effettuato in buona fede. Sarà poi il nuovo titolare del credito a rivalersi nei confronti dell’alienante che ha ricevuto indebitamente il pagamento. Diverso è invece il discorso per i debiti. Qui non cambia il creditore, ma cambia il debitore. E questo, evidentemente, non è indifferente per chi deve ricevere il pagamento. Il creditore potrebbe infatti avere fiducia nella solvibilità del vecchio imprenditore e non avere invece la stessa fiducia nel nuovo acquirente. Per questo la legge stabilisce che l’alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. In altre parole, per liberare il vecchio debitore occorre il consenso del creditore. Inoltre, se si tratta di un’impresa commerciale soggetta a registrazione e i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, l’acquirente dell’azienda risponde anch’egli di tali debiti insieme all’alienante. Si crea quindi una responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Questo significa che il creditore può rivolgersi a entrambi per
ottenere il pagamento. In sostanza, nel trasferimento dei debiti la posizione del creditore è maggiormente tutelata, proprio perché per lui non è affatto indifferente il soggetto da cui dovrà ricevere il pagamento.
e successiva miscelazione con oli vergini si ottiene il cosiddetto olio di oliva composto da oli raffinati e vergini , anch’esso presente sul mercato. Questo significa che, alla fine, gli oli vendibili al pubblico sono sostanzialmente quattro: l’ olio extravergine di oliva , l’ olio vergine di oliva , l’ olio di oliva composto da oli raffinati e vergini e l’ olio di sansa di oliva. Gli ultimi due derivano da processi di raffinazione e non appartengono alla categoria qualitativamente più elevata. Il mondo che ci interessa davvero, soprattutto se parliamo di denominazioni di origine, è quello dei primi due, e in particolare dell’olio extravergine di oliva , che è definito come olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Qui entra in gioco un aspetto fondamentale: l’ etichetta. L’etichetta è la vera carta d’identità del prodotto, e nel caso dell’olio d’oliva lo è in modo particolarmente rigoroso, perché la normativa europea impone regole severissime. Soprattutto quando parliamo di oli DOP o IGP, ogni indicazione geografica, ogni dimensione dei caratteri, ogni formulazione deve rispettare limiti precisi. Se si sbaglia, le sanzioni possono essere molto pesanti, anche di migliaia di euro, perché si può integrare una vera e propria forma di frode commerciale. A questo punto, però, noi consumatori vogliamo sapere anche da dove viene quell’olio. E qui bisogna dire una cosa importante: il riferimento geografico può comparire in etichetta solo per l’ olio extravergine di oliva e per l’ olio vergine di oliva. Gli oli ottenuti da raffinazione non possono essere valorizzati in questo modo. Sul mercato possiamo trovare diverse indicazioni: “100% italiano”, “olio di oliva di origine comunitaria”, “olio di oliva di origine non comunitaria”, oppure “miscela di oli comunitari e non comunitari”. Una grande quantità dell’olio venduto in Italia proviene, ad esempio, dalla Spagna. Si trovano anche miscele con oli tunisini, e va detto con chiarezza che l’olio tunisino, se ben lavorato, può essere ottimo. La Tunisia, in alcune annate, ha persino superato l’Italia per produzione olearia. Dunque il punto non è demonizzare l’olio straniero, ma capire con precisione che cosa stiamo comprando e come viene dichiarato. Se però vogliamo arrivare all’indicazione di un’origine locale, specifica, dettagliata, allora dobbiamo entrare nel mondo delle indicazioni geografiche : DOP , IGP e, in misura minore, STG. La denominazione di origine protetta indica un prodotto che viene prodotto, trasformato e confezionato interamente in un determinato territorio. La relazione con il luogo è totale. Nel caso di Riviera Ligure DOP , questo significa che l’olio deve essere fatto in Liguria, secondo regole precise. La indicazione geografica protetta , invece, richiede che almeno una fase del processo si svolga nel territorio indicato, mentre altre possono avvenire altrove. L’esempio tipico è la bresaola della Valtellina IGP: la lavorazione avviene in Valtellina, ma la carne non proviene necessariamente da lì. Nel momento in cui un olio viene presentato come DOP o IGP, non basta più l’autodichiarazione del produttore. Entra in gioco un ente terzo di controllo , che certifica origine, tracciabilità e conformità del prodotto al disciplinare. Questo è il vero punto chiave. C’è un soggetto esterno, imparziale, che segue il percorso del prodotto dall’albero al frantoio, fino alla bottiglia, verifica i documenti, controlla le strutture, effettua analisi organolettiche e chimiche, e solo a quel punto certifica che quell’olio può davvero essere commercializzato come DOP o IGP. L’Italia, da questo punto di vista, è il paese con il maggior numero di denominazioni di origine nel settore agroalimentare. Per l’olio abbiamo una pluralità molto ampia di DOP e IGP, distribuite in varie regioni. In Liguria, però, la situazione è più semplice: esiste un’unica grande denominazione, Riviera Ligure DOP , anche se internamente presenta articolazioni territoriali. Il sistema dei controlli è molto rigoroso. Sopra di esso vigilano varie autorità pubbliche: l’ICQRF, i NAS, la Guardia di Finanza, le ASL e altri soggetti competenti. Accanto a questi opera l’ organismo di certificazione , che per la Riviera Ligure DOP è una struttura incaricata di verificare gli impianti, la tracciabilità, le partite di olive, la conservazione dell’olio e il rispetto delle temperature, delle modalità di lavorazione e dei requisiti tecnici previsti dal disciplinare. Un elemento molto interessante, nel caso ligure, è il patto di filiera. Questo strumento permette agli agricoltori di conferire olive destinate al circuito DOP sapendo in anticipo prezzo, quantità e modalità di pagamento, tutto in forma tracciata e telematica. È una garanzia importante perché incentiva i produttori a entrare nel sistema della certificazione e a rispettarne le regole. Accanto all’organismo di certificazione opera spesso anche il consorzio di tutela , che non tutti i prodotti possiedono, ma che nel caso della Riviera Ligure DOP esiste e svolge una funzione essenziale. Il consorzio tutela, promuove, controlla, assiste i produttori e garantisce un ulteriore livello di vigilanza, anche sulle etichette e sulla presentazione del prodotto nei punti vendita. Acquista campioni in forma anonima, li fa analizzare nuovamente e, se emergono problemi, il prodotto può essere declassato o ritirato. Quanto alle caratteristiche del prodotto, la certificazione passa sempre attraverso due verifiche: l’ analisi organolettica e l’ analisi chimica. L’assaggio non è affidato a una singola persona, ma a un panel di assaggiatori formati, che operano in modo indipendente e valutano il campione secondo schede standardizzate. Se emergono difetti, l’olio non può essere classificato come extravergine, e a maggior ragione non può diventare DOP. Sul piano chimico, uno dei parametri principali è l’ acidità libera , che per l’extravergine deve restare sotto lo 0,8%, ma per molte DOP, inclusa la Riviera Ligure, il limite è ancora più severo, ad esempio 0,5%. Un altro indice importante è quello dei perossidi , che misura il grado di ossidazione: meno ce ne sono, migliore è la qualità del prodotto.
Per la Riviera Ligure DOP, i valori medi riscontrati sono spesso molto bassi, il che conferma l’elevata qualità di questa produzione. Inoltre, gli oli liguri si caratterizzano generalmente per un profilo delicato, equilibrato, con amaro e piccante moderati, anche se il disciplinare è stato aggiornato per consentire una maggiore flessibilità e valorizzare anche oli con note più decise, capaci di incontrare gusti diversi e di competere meglio in contesti internazionali. Un altro sviluppo recente molto importante riguarda l’ oliva Taggiasca da mensa, che ha ottenuto il riconoscimento come IGP. Questo è il risultato di un lavoro lunghissimo e complesso, culminato nella redazione di un dossier dettagliatissimo, poi approvato dalla Regione, dal Ministero e infine trasmesso a Bruxelles. Solo dopo la fase di opposizione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana il disciplinare è diventato effettivamente operativo. È un procedimento molto serio, molto tecnico e molto rigoroso. Negli ultimi anni mi sono occupato proprio di questi percorsi: dalla Taggiasca Ligure IGP alle modifiche del disciplinare del Rossese di Dolceacqua, fino ai progetti per l’IGP dell’aglio di Vessalico. Tutto questo perché le denominazioni di origine non sono soltanto uno strumento giuridico o commerciale: sono un modo per costruire identità, proteggere territorio, valorizzare lavoro, salvaguardare paesaggio e biodiversità. E questo, in fondo, è il punto essenziale. Quando si lavora sulle denominazioni di origine, non si sta soltanto creando una sigla da mettere in etichetta. Si sta costruendo un rapporto tra storia, paesaggio, agricoltura, economia e comunità. Si sta dando forma giuridica a qualcosa che ha una ricaduta sociale concreta, che tutela un territorio e che, in casi come quello ligure, contribuisce persino alla conservazione del paesaggio terrazzato, dei muretti a secco, della biodiversità olivicola e del lavoro umano che tutto questo tiene in vita. 04.03. Dopo aver chiarito che un marchio, per poter essere registrato, deve essere rappresentabile nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di individuare con chiarezza e precisione l’oggetto della tutela, dobbiamo soffermarci su un tema più specifico: quello della registrabilità come marchio di nomi, ritratti e segni legati alla notorietà di una persona. Per notorietà si intende la conoscenza diffusa di un nome, di un volto o di un segno che richiama un personaggio noto, storico o contemporaneo, la cui fama esiste indipendentemente dal rapporto con uno specifico prodotto. Il problema giuridico nasce dal fatto che questi elementi hanno una forza evocativa molto intensa e possono quindi incidere in modo diretto sulla percezione del consumatore. Per comprendere questa disciplina bisogna ricordare il principio generale che governa tutta la materia dei segni distintivi, della pubblicità e della concorrenza: la tutela del consumatore. L’ordinamento vuole evitare che il pubblico venga ingannato mediante strumenti di promozione o di identificazione che presentino una realtà falsa, deformata o inesistente, inducendo il consumatore ad acquistare un bene o un servizio nella convinzione di ottenere qualcosa di diverso da ciò che realmente riceverà. Tutta la disciplina dei segni distintivi si regge quindi su questa esigenza fondamentale: impedire l’inganno e assicurare trasparenza nel mercato. In questo contesto, l’immagine di una persona o il suo nome possono essere utilizzati come marchio solo con il consenso dell’interessato. Se, per esempio, qualcuno volesse usare il ritratto o il nome di una persona per contraddistinguere un profumo, un cosmetico o un capo di abbigliamento, dovrebbe necessariamente ottenere il suo consenso, che deve essere espresso in forma scritta. Il diritto al nome e il diritto all’immagine sono infatti diritti personalissimi e non possono essere liberamente utilizzati da terzi. Nemmeno un parente può disporne senza il consenso della persona se questa è ancora in vita. Se la persona non è più in vita, la disciplina prevede che il consenso possa essere prestato, in via legittima, dal coniuge, dai figli, dai genitori e dagli altri ascendenti e, in loro mancanza, dai parenti entro il quarto grado. Si pone però un problema nel caso dei grandi personaggi storici, rispetto ai quali non esistono più parenti entro quel grado. Si pensi, per esempio, a Beethoven. In una situazione del genere, il nome e l’immagine del personaggio possono ritenersi sostanzialmente entrati nel pubblico dominio. Tuttavia questo non significa che possano essere utilizzati in modo indiscriminato. Anche quando un nome o un volto appartengono ormai alla memoria collettiva, restano infatti dei limiti precisi. In particolare, non possono essere registrati come marchio se l’uso che se ne vuole fare reca discredito alla figura del personaggio oppure se è tale da trarre in inganno il pubblico , facendo credere che quel soggetto abbia creato, ispirato o autorizzato il prodotto quando ciò non corrisponde al vero. Le ragioni che giustificano questo divieto sono essenzialmente due. La prima è la tutela della dignità e dell’immagine del personaggio noto , che non può essere svilita o denigrata attraverso accostamenti inappropriati. Per esempio, difficilmente si potrebbe ammettere la registrazione del nome Beethoven per una linea di carta igienica, perché l’ufficio marchi riterrebbe un simile accostamento lesivo della figura del compositore. La seconda ragione è la tutela della buona fede del consumatore : il pubblico non deve essere indotto a pensare, erroneamente, che il prodotto abbia un rapporto reale con quel personaggio. Per esempio, attribuire a una colonia maschile il nome Salvador Dalí potrebbe ingenerare l’idea che il profumo sia stato concepito, creato o autorizzato dall’artista, mentre ciò non è vero. Esistono però anche casi particolari e più sfumati. Un esempio noto è quello dei Mozartkugeln , i celebri cioccolatini austriaci. In questo caso il riferimento a Mozart si è consolidato nel tempo in un contesto storico e
C’è poi il marchio collettivo , che serve a garantire l’origine, la qualità o il metodo di produzione di determinati beni. È spesso collegato all’attività di consorzi o enti collettivi e si affianca, in molti casi, alle certificazioni di qualità. Qui bisogna distinguere attentamente il marchio collettivo dalle denominazioni pubbliche come DOP, IGP e STG, anche se nella pratica questi strumenti possono convivere e rafforzarsi a vicenda. Infine, una categoria più recente è quella del marchio storico di interesse nazionale , introdotta per valorizzare quei marchi registrati e utilizzati ininterrottamente da almeno cinquant’anni e ormai entrati nel patrimonio economico e culturale del Paese. Si tratta di segni che non identificano soltanto un prodotto, ma raccontano una parte della storia industriale e commerciale italiana. In conclusione, la disciplina del marchio non si limita a regolare un semplice segno grafico, ma tocca temi molto ampi: la tutela del consumatore, la protezione della persona, la correttezza del mercato, il valore economico della notorietà e la salvaguardia dell’identità produttiva. Il marchio è quindi, al tempo stesso, uno strumento giuridico, un bene economico e un mezzo di comunicazione, e proprio per questo richiede una disciplina particolarmente attenta e articolata. 10.03. L’ agricoltura di precisione è un modello di gestione agricola che consente, grazie all’uso dell’ intelligenza artificiale e degli algoritmi , di creare una sorta di gemello digitale dell’impresa agroalimentare. Che cosa significa? Significa tradurre in forma digitale ciò che avviene concretamente nell’impresa agricola reale, così da monitorare, prevedere e gestire in modo più efficiente i processi produttivi, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e rendere la produzione più sostenibile. Questo sistema si basa anzitutto sull’utilizzo di sensori nel terreno. Questi sensori, dotati anche di sistemi di intelligenza artificiale, possono rilevare per esempio l’attività biologica del suolo: se questa risulta scarsa, il sistema può suggerire all’agricoltore di intervenire con fertilizzanti o altre misure adeguate. Allo stesso modo, se il livello di umidità del terreno è troppo elevato, il sensore può interrompere automaticamente l’irrigazione. In una giornata di pioggia, come quella di oggi, questi strumenti possono persino collegarsi alle previsioni meteo : se rilevano che nelle ore successive pioverà, smettono di irrigare in anticipo, consentendo un risparmio di acqua e una gestione più razionale delle risorse. Accanto ai sensori nel terreno, svolgono un ruolo molto importante anche i droni e i satelliti , che permettono di raccogliere dati più generali rispetto a quelli rilevati dai sensori localizzati. Mentre i sensori offrono informazioni puntuali su una specifica porzione di suolo, droni e satelliti consentono una visione d’insieme, utile per monitorare i danni provocati da pioggia, neve o grandine, ma anche per rilevare la presenza di parassiti o insetti infestanti. Tutto questo permette all’agricoltore di intervenire in modo preventivo o tempestivo, evitando danni più gravi e perdite economiche. L’immagine che accompagna questo tema rappresenta molto bene il passaggio dal vitigno reale al vitigno digitale , cioè dalla realtà materiale dell’impresa agroalimentare al suo gemello costruito mediante intelligenza artificiale. A questo punto, però, non ci interessa solo capire come funziona la tecnologia. L’aspetto più interessante, dal nostro punto di vista, è che ognuno di questi strumenti solleva anche problemi giuridici. Il punto centrale non è fermarsi alla descrizione tecnica delle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, ma chiedersi quali questioni di diritto possano nascere dal suo utilizzo. È qui che si incontrano tecnologia, impresa e diritto. Per esempio, possiamo porci questa domanda: che cosa succede se il sistema di monitoraggio rileva che una pianta è in buone condizioni quando invece è malata? L’agricoltore, fidandosi del sistema, non interviene e il raccolto viene compromesso, con conseguenti perdite economiche. In un caso del genere, di chi è la responsabilità? Dell’impresa agricola, che avrebbe comunque dovuto vigilare direttamente? Dello sviluppatore dell’algoritmo, che non ha progettato correttamente il sistema? Oppure del produttore del sensore, che non ha rilevato il problema? Questa è la prima questione giuridica che emerge. Passiamo ora al secondo argomento , cioè la computer vision , che rientra sempre nel grande tema dell’intelligenza artificiale applicata all’impresa agroalimentare. La computer vision è un sistema di camere e sensori che acquisisce immagini dei prodotti e ne identifica automaticamente le caratteristiche. Questo strumento è particolarmente importante nel momento in cui il prodotto, dopo l’etichettatura e il confezionamento, deve essere controllato prima di essere immesso sul mercato. La computer vision può rilevare difetti estetici , difetti di maturazione , difetti di qualità , di dimensione , di lavorazione , di confezionamento o persino la presenza di corpi estranei e contaminazioni. Per esempio, può verificare se una fragola ha davvero il calibro dichiarato in etichetta oppure se presenta anomalie che ne impediscono l’inserimento in confezione. In questo senso, la computer vision è strettamente collegata sia all’ etichettatura sia alla sicurezza alimentare. Verifica infatti che il prodotto abbia effettivamente un’etichetta, che questa sia corretta, che sia leggibile, che il codice a barre sia valido e che la data di scadenza sia chiaramente riportata, aspetti tutti essenziali anche in caso di richiamo del prodotto dal mercato. Anche qui il profilo più interessante è quello giuridico. Immaginiamo che la computer vision controlli un lotto di fragole e, per errore, non si accorga che dentro una fragola è finito un frammento metallico proveniente da un macchinario. Il prodotto viene considerato conforme, immesso sul mercato e consumato da una persona, con possibili danni alla salute. In questo caso, di chi è la responsabilità? Dell’impresa alimentare? Del responsabile della manutenzione del macchinario? Del fornitore del sistema di computer vision che non ha rilevato il corpo
estraneo? O del produttore del macchinario che, rompendosi, ha causato l’inserimento del frammento nel prodotto? Qui il problema non riguarda solo il funzionamento del sistema, ma anche la tutela della salute del consumatore. Il terzo argomento riguarda invece i macchinari predittivi. Molti macchinari industriali, anche nel settore agroalimentare, sono dotati di sensori che permettono di monitorare il loro stato di funzionamento. Un po’ come accade con i robot aspirapolvere che abbiamo in casa, anche questi macchinari sono in grado di rilevare il consumo energetico, la temperatura, il livello di usura dei componenti e altri dati utili a prevenire guasti. In questo modo si può evitare sia il surriscaldamento sia la rottura improvvisa, riducendo sprechi, fermi di produzione e costi economici. Anche qui, però, sorge un problema giuridico. Supponiamo che un’impresa agroalimentare utilizzi un sistema di manutenzione predittiva basato su sensori, algoritmi e intelligenza artificiale, ma che il sistema non rilevi l’usura di un componente. Il macchinario si rompe improvvisamente, la produzione si blocca e l’impresa subisce una perdita economica. Di chi è la responsabilità? Dell’impresa, che usa il sistema? Del produttore dei sensori? Dello sviluppatore dell’algoritmo? O del produttore del macchinario stesso? Il quarto argomento è strettamente collegato al tema della sostenibilità e riguarda la riduzione degli sprechi. Nel settore agroalimentare, infatti, il problema non è soltanto produrre abbastanza, ma spesso produrre troppo e sprecare troppo. Gli sprechi si verificano lungo tutta la filiera: nella produzione, nella lavorazione, nella distribuzione, nel trasporto, nella vendita e persino nel consumo. Le cause possono essere molte. Una delle principali è la cattiva previsione della domanda , cioè il fatto che si produca molto più di quanto il mercato richieda davvero. Ma gli sprechi possono anche derivare da errori di confezionamento, di etichettatura, da date di scadenza sbagliate, da problemi logistici o dall’interruzione della catena del freddo. Un’altra causa rilevante è rappresentata dagli standard estetici della grande distribuzione , che portano a scartare prodotti perfettamente commestibili solo perché non hanno una forma o un colore ritenuti adeguati. In questo campo, l’intelligenza artificiale può intervenire in vari modi. Anzitutto può aiutare nella previsione della domanda , analizzando il comportamento dei consumatori, le condizioni meteorologiche, i dati storici di vendita, la presenza di festività, promozioni, campagne commerciali, la stagionalità dei prodotti e le tendenze di mercato. In questo modo può suggerire quanto produrre per evitare eccedenze inutili. Inoltre, l’intelligenza artificiale può migliorare la logistica e il trasporto. Può decidere quali prodotti spedire prima, da quale magazzino, può monitorare il traffico in tempo reale e proporre percorsi alternativi per far arrivare la merce in tempo, evitando che si deteriori. Può anche segnalare l’apertura prolungata delle porte di un mezzo refrigerato, così da evitare sbalzi termici che compromettano la conservazione dei prodotti. Tutto questo ha effetti positivi sia sul piano economico sia su quello ambientale, perché riduce sprechi ed emissioni. Anche qui emerge una questione di responsabilità. Pensiamo a una catena di supermercati che utilizza un algoritmo per prevedere la domanda di carne. L’algoritmo sbaglia la previsione, viene prodotta troppa carne, la merce non viene venduta entro la scadenza e deve essere eliminata. Di chi è la responsabilità? Della catena di supermercati, che avrebbe dovuto controllare meglio la previsione? Dello sviluppatore dell’algoritmo? Oppure del fornitore dei dati, senza i quali l’algoritmo non avrebbe potuto funzionare? Il quinto argomento riguarda la possibilità, offerta dall’intelligenza artificiale, di elaborare diete personalizzate. Oggi i consumatori sono molto influenzati, nelle loro scelte, da vari elementi: le condizioni di lavoro lungo la filiera, la qualità nutrizionale dei prodotti, la sicurezza alimentare, la sostenibilità, la tracciabilità e la correttezza dell’etichettatura. In questo quadro, l’intelligenza artificiale può arrivare a proporre regimi alimentari personalizzati sulla base di una quantità enorme di dati. Le diete possono essere elaborate tenendo conto delle abitudini alimentari , dell’età, del genere, del peso, dell’altezza, dei dati nutrizionali, delle intolleranze , delle allergie , degli obiettivi della persona — come dimagrire o aumentare la massa muscolare — e perfino delle preferenze di gusto. Inoltre, attraverso la computer vision, l’intelligenza artificiale può analizzare la foto di un piatto e stimarne calorie, carboidrati, proteine e grassi, suggerendo anche modifiche o alternative per renderlo più equilibrato. Anche qui il caso giuridico è evidente. Immaginiamo che una dietista utilizzi un software basato sull’intelligenza artificiale per elaborare una dieta personalizzata. L’algoritmo non tiene conto di un’intolleranza alimentare del paziente e inserisce nella dieta un alimento pericoloso, con il risultato che il paziente finisce al pronto soccorso. In un caso del genere, la responsabilità è della dietista? Dello sviluppatore dell’algoritmo? Del fornitore del software? Oppure del paziente stesso, che magari ha inserito in modo scorretto i dati? L’ ultimo tema riguarda in senso più ampio la sostenibilità , che in realtà attraversa tutti gli argomenti precedenti. Oggi molte imprese redigono report secondo i criteri ESG , cioè ambientali, sociali ed economici. In questo contesto, l’intelligenza artificiale facilita la raccolta e la rielaborazione dei dati necessari a dimostrare l’impegno dell’impresa sul piano della sostenibilità. Questo è importante non solo per i consumatori, sempre più attenti a questi aspetti, ma anche per le istituzioni, per gli investitori e per l’accesso a incentivi economici riservati alle imprese virtuose. Anche qui, però, può nascere un problema giuridico. Immaginiamo che un’impresa agroalimentare pubblicizzi una bottiglia di vino come a impronta carbonica zero , quando in realtà nel calcolo delle emissioni non sono stati considerati, per esempio, i camion alimentati a diesel utilizzati per la consegna. Il consumatore, leggendo
concorrenza, infatti, presuppone il rapporto tra due soggetti che operano come imprenditori sullo stesso mercato. Se un soggetto non imprenditore compie un atto dannoso simile a quelli previsti dal 2598, quel comportamento potrà essere illecito, ma non in base alla disciplina della concorrenza sleale; si applicheranno piuttosto le regole generali sulla responsabilità civile, ad esempio l’ articolo 2043 del codice civile , secondo cui chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Un caso molto interessante è quello del lavoratore dipendente. Immaginiamo due imprenditori concorrenti, Alfa e Beta. Se il dipendente di Alfa compie un atto che danneggia l’impresa concorrente Beta — ad esempio diffonde notizie screditanti — ci si deve chiedere se questo lavoratore possa essere punito ai sensi dell’articolo
Tutto questo vale in generale per il settore industriale e commerciale. Ma il settore agricolo presenta caratteristiche particolari, che rendono necessaria una disciplina differenziata. Ed è qui che entriamo nel cuore del discorso. A differenza della produzione industriale, quella agricola è fortemente esposta a fattori esterni e non pienamente controllabili: l’andamento climatico, la stagionalità, la deperibilità dei prodotti, la frammentazione della produzione. In molti casi abbiamo una moltitudine di piccoli produttori agricoli e, dall’altra parte, un numero molto più ristretto di trasformatori industriali o operatori della grande distribuzione. Si crea così una situazione di asimmetria strutturale : tanti piccoli fornitori e pochi grandi acquirenti. Questo squilibrio mette il produttore agricolo in una posizione di debolezza negoziale. Proprio per questa ragione, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dedica al settore agricolo una disciplina specifica, negli articoli 38 e seguenti. Qui si afferma anzitutto che l’Unione Europea ha una politica agricola comune. Ciò significa che, a livello europeo, si fissano obiettivi economici generali legati alle produzioni agricole e si adottano strumenti specifici per raggiungerli. Tra questi strumenti vi sono l’ organizzazione comune dei mercati agricoli e regole particolari sulla concorrenza nel settore. L’articolo 39 individua gli obiettivi della politica agricola comune: aumentare la produttività dell’agricoltura, promuovere il progresso tecnico, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli per i consumatori. Per il nostro discorso, è particolarmente importante il riferimento alla stabilizzazione dei mercati. Stabilizzare il mercato agricolo significa evitare che l’andamento stagionale e la concentrazione dell’offerta in certi periodi dell’anno facciano precipitare i prezzi, danneggiando gravemente i produttori. In una prima fase storica, sia gli Stati membri sia la Comunità Europea adottarono una politica fortemente interventista a sostegno dell’agricoltura. Venivano fissati prezzi indicativi, si applicavano dazi mobili alle importazioni troppo economiche, si concedevano aiuti all’esportazione e incentivi accoppiati a determinate produzioni. In sostanza, si cercava di sostenere direttamente la produzione agricola per compensarne la debolezza rispetto agli altri settori. Successivamente, soprattutto a partire dalla fine degli anni Sessanta, questo approccio cominciò a cambiare. Si iniziò a ritenere che non fosse più sufficiente sostenere la produzione in quanto tale, ma che fosse preferibile sostenere l’impresa agricola , incentivandola a strutturarsi meglio, a innovare, a organizzarsi in modo più efficiente. Il cambiamento si accentuò ancora di più negli anni Novanta, in particolare con gli accordi internazionali conclusi in sede GATT e poi nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Con gli accordi di Marrakech del 1994, l’Unione Europea fu spinta a ridurre gli strumenti di sostegno più distorsivi, soprattutto quelli che favorivano artificialmente le esportazioni o proteggevano troppo rigidamente il mercato interno. Da quel momento i produttori agricoli europei si trovarono più esposti alla concorrenza internazionale e, insieme a ciò, crebbero le pressioni anche sul piano interno, sia sui prezzi sia sulle condizioni contrattuali. È in questo nuovo contesto che si sviluppa la logica dei contrappesi. Se non si potevano più usare nella stessa misura i tradizionali strumenti compensativi, occorreva rafforzare la posizione degli agricoltori con altri mezzi. Uno di questi strumenti è rappresentato dalle organizzazioni di produttori. Le organizzazioni di produttori sono soggetti riconosciuti, costituiti secondo forme precise, che aggregano più imprenditori agricoli. Il loro riconoscimento avviene attraverso un procedimento formale, e la loro funzione è proprio quella di riequilibrare il rapporto di forza tra i produttori agricoli e gli operatori a valle della filiera. Queste organizzazioni possono svolgere attività che, in altri settori, sarebbero normalmente vietate dal diritto della concorrenza. Possono ad esempio pianificare la produzione, organizzare la logistica, negoziare i contratti per conto degli aderenti e anche concordare al proprio interno il prezzo del prodotto agricolo. In questo senso, si tratta di una deroga alla disciplina generale dell’articolo 101 del Trattato, giustificata proprio dalla peculiarità del settore agricolo. Un passaggio molto importante in questa direzione si è avuto con il cosiddetto caso Endive deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nel 2017. In quella occasione la Corte ha chiarito che gli accordi sui prezzi possono essere legittimi se avvengono all’interno di una stessa organizzazione di produttori , ma non se sono conclusi tra produttori appartenenti a organizzazioni diverse. Questa impostazione è stata poi recepita e chiarita anche nel regolamento europeo sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, in particolare nell’articolo 152 del regolamento n. 1308 del 2013, che consente alle organizzazioni riconosciute di pianificare la produzione, ottimizzare i costi, immettere i prodotti sul mercato e negoziare contratti a nome dei propri aderenti. Tutto questo dimostra che il legislatore europeo ha sempre guardato al settore agricolo con una particolare attenzione, mostrando una maggiore benevolenza e una più forte volontà di sostegno rispetto a quanto accade nel settore industriale, dove le regole della concorrenza sono applicate in modo molto più rigido. Ma nemmeno questo è bastato. A un certo punto l’attenzione del legislatore si è spostata ulteriormente, non più soltanto sulle organizzazioni collettive e sugli strumenti macroeconomici, ma anche sui singoli contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. Ci si è resi conto, infatti, che proprio nel contenuto concreto dei contratti si annidavano numerose pratiche scorrette: contratti conclusi oralmente, modifiche unilaterali imposte dall’acquirente, richieste di prestazioni aggiuntive non previste originariamente, ritardi nei pagamenti e così via. Tutte queste pratiche trovavano terreno fertile nella posizione di debolezza dell’imprenditore agricolo.
A questo si aggiunge poi il profilo del risarcimento del danno , disciplinato dall’ articolo 2600 del codice civile. Infatti, anche se il giudice accerta l’illegittimità del comportamento e ne ordina la cessazione, resta il fatto che il danno può ormai essersi già verificato. Per questa ragione l’autore dell’illecito è tenuto a risarcire il danno cagionato, secondo la quantificazione che verrà effettuata dal giudice. La norma prevede inoltre che la colpa si presume. Ciò significa che, una volta accertato l’atto di concorrenza sleale, non è necessario che il danneggiato dimostri anche la negligenza, imprudenza o imperizia dell’autore: la colpa è presunta dalla legge. Sarà eventualmente il responsabile a dover provare la propria buona fede, cioè l’assenza sia di dolo sia di colpa. Se riesce a dimostrarlo, il risarcimento non sarà dovuto. Ma, in linea generale, il sistema è costruito in modo da agevolare la tutela del soggetto danneggiato. Ho insistito sul concetto di sentenza perché è essenziale comprendere che, per ottenere giustizia in materia di concorrenza sleale e per ottenere il risarcimento del danno, occorre rivolgersi al giudice ordinario. Questo aspetto distingue la disciplina della concorrenza sleale dalla disciplina antitrust , che invece, come vedremo, fa capo non al tribunale ma a un’autorità amministrativa specifica: l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato a livello interno, e la Commissione europea a livello sovranazionale. Passando dunque al diritto antitrust , occorre anzitutto ricordarne l’origine storica. Il diritto antitrust nasce come reazione a determinati comportamenti imprenditoriali sviluppatisi negli Stati Uniti alla fine dell’Ottocento, in particolare alle pratiche di John Davison Rockefeller. Rockefeller, partendo da origini modeste, si dedicò al commercio del petrolio e riuscì a costruire una potenza economica enorme. Una delle strategie da lui utilizzate consistette nella conclusione di accordi con i trasportatori ferroviari, i cosiddetti rebates , cioè sconti o agevolazioni tariffarie che gli consentivano di trasportare il petrolio a costi inferiori rispetto ai concorrenti. Grazie a questo meccanismo, Rockefeller riuscì a praticare prezzi più bassi, a espandere rapidamente il proprio volume d’affari e a schiacciare la concorrenza. Molti concorrenti fallirono e le loro imprese furono acquistate a basso prezzo. Nel giro di pochi anni egli accumulò una ricchezza enorme e assunse una posizione di straordinaria forza economica. Proprio questa crescente concentrazione di potere suscitò forte preoccupazione negli Stati Uniti, dando luogo a un intervento legislativo. Nel 1890 il Congresso americano approvò, su iniziativa del senatore Sherman , lo Sherman Act , che rappresenta il primo grande testo normativo moderno in materia antitrust. Lo Sherman Act vietava, da un lato, gli accordi tra imprenditori diretti a restringere la concorrenza e il commercio tra gli Stati dell’Unione e nei rapporti con i paesi stranieri; dall’altro lato, colpiva i comportamenti volti a monopolizzare il mercato. È importante sottolineare che, nel sistema statunitense, queste violazioni non comportavano soltanto sanzioni economiche o amministrative, ma potevano integrare anche illeciti penali. Ciò dimostra quanto la concorrenza fosse considerata un bene primario dal legislatore americano. Successivamente furono adottati altri atti normativi che portarono alla creazione della Federal Trade Commission , l’organo amministrativo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento del mercato e di reprimere le condotte contrarie alla disciplina antitrust. Le idee del liberismo economico e della tutela della concorrenza si diffusero poi anche in Europa. Tuttavia, nel continente europeo il processo fu più lento, sia perché non esisteva ancora un’unione politica ed economica paragonabile a quella statunitense, sia perché in molti paesi erano ancora forti i fenomeni di cartellizzazione , cioè di accordi tra imprese diretti a controllare il mercato. In particolare in Germania, tra i primi decenni del Novecento e la Seconda guerra mondiale, si svilupparono forti concentrazioni di potere economico nei settori strategici, come l’acciaio, i metalli pesanti e gli armamenti. Con la fine della guerra e con l’influenza esercitata dagli Alleati, anche in Europa si affermò progressivamente una diversa filosofia economica, più vicina al modello concorrenziale americano. In questo contesto nacque in Germania, nel 1958 , la prima vera legge antitrust europea: la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen , cioè la legge contro le restrizioni della concorrenza. Questa legge, così come il diritto europeo successivo, risentì fortemente dell’influenza dello Sherman Act. Per noi oggi, però, il riferimento fondamentale è il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea , e in particolare gli articoli 101 e 102. L’articolo 101 riguarda le intese restrittive della concorrenza ; l’articolo 102 riguarda invece l’ abuso di posizione dominante. Ritroviamo quindi, in forma diversa, gli stessi due grandi pilastri già presenti nello Sherman Act: il divieto di accordi anticoncorrenziali e il divieto di sfruttamento abusivo di una posizione di forza sul mercato. L’articolo 101 dichiara incompatibili con il mercato interno tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza. Già da questa formulazione emerge una distinzione tra tre diverse tipologie di comportamenti. Gli accordi sono sostanzialmente contratti o intese formalizzate tra imprese. Le decisioni di associazioni di imprese sono invece atti, circolari, direttive o orientamenti provenienti da organismi rappresentativi di categorie imprenditoriali, come per esempio associazioni di categoria. Le pratiche concordate , infine, sono la forma più insidiosa, perché non si basano né su un contratto formalizzato né su atti ufficiali, ma su comportamenti paralleli e coordinati sul mercato, frutto di contatti informali o intese occulte. Si pensi, ad esempio, a più imprese che, nello stesso periodo, applicano lo stesso aumento di prezzo su uno stesso prodotto. In un caso simile, l’autorità di controllo dovrà verificare se si tratti di una coincidenza dovuta a
condizioni oggettive del mercato — ad esempio l’aumento del costo delle materie prime — oppure del risultato di una concertazione tra imprese. Per accertarlo si aprono istruttorie complesse, con analisi economiche e raccolta di documentazione, comunicazioni, email, telefonate o altri elementi utili. Perché tali condotte siano vietate, tuttavia, non basta che esistano: è necessario che pregiudichino il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto una restrizione della concorrenza. Il legislatore europeo, infatti, si occupa soprattutto dei rapporti economici che superano i confini nazionali; le restrizioni puramente interne a ciascuno Stato restano affidate alle autorità nazionali. Lo stesso articolo 101 individua alcuni esempi tipici di comportamenti vietati: la fissazione dei prezzi , la limitazione della produzione , la ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento , l’ applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti , e l’imposizione di prestazioni supplementari non collegate all’oggetto del contratto. Quest’ultima ipotesi si verifica, ad esempio, quando un’impresa impone al proprio cliente l’acquisto di prodotti ulteriori che non hanno alcun rapporto con il bene principale oggetto del contratto. Quando l’autorità accerta una di queste ipotesi, l’accordo o la pratica viene dichiarato nullo , cioè privo di effetti giuridici. Esistono però anche delle eccezioni. Il paragrafo 3 dell’articolo 101 prevede infatti che il divieto possa non applicarsi quando l’accordo, pur comportando una certa restrizione della concorrenza, contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti oppure a promuovere il progresso tecnico o economico, purché tali vantaggi vadano anche a beneficio dei consumatori e purché le restrizioni imposte siano strettamente necessarie al raggiungimento di tali obiettivi. In sostanza, il sistema europeo non si limita a vietare ogni possibile restrizione, ma opera un bilanciamento tra interessi diversi. La regola generale resta il divieto delle intese restrittive; tuttavia, quando una determinata collaborazione tra imprese produce benefici economici o sociali superiori al sacrificio imposto alla concorrenza, può essere concessa una esenzione. 18.03. Il tema del diritto antitrust è particolarmente importante perché, negli ultimi anni, i mercati si stanno evolvendo molto rapidamente, sia a livello nazionale sia a livello europeo. Da un lato assistiamo alla crescita di soggetti economici sempre più rilevanti su scala globale, come le grandi multinazionali, capaci di affermare il proprio dominio in determinati mercati; dall’altro, l’avvento delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente le condizioni di funzionamento del mercato interno e di quello europeo. Per questo motivo, le regole sulla concorrenza e sul diritto antitrust sono oggi essenziali: un’impresa che voglia operare correttamente sul mercato deve conoscerle, per evitare ostacoli e per muoversi in condizioni economiche il più possibile equilibrate. Il primo punto da ricordare è la differenza tra concorrenza e antitrust. La concorrenza , nel significato tradizionale accolto dal legislatore italiano, riguarda il rapporto tra imprenditori sul piano interprivato: si tratta, cioè, del rapporto tra operatori economici che agiscono sullo stesso mercato e che devono confrontarsi in modo corretto e leale. L’idea è che l’imprenditore non debba concentrare le proprie energie nel danneggiare il concorrente, ma nel migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi, nel proporre offerte più vantaggiose, nel costruire un rapporto qualità-prezzo più competitivo e, in generale, nel crescere internamente. Questa è la logica della concorrenza: non una lotta diretta contro il concorrente, ma uno sforzo per migliorare la propria posizione sul mercato. Si tratta di principi prevalentemente privatistici, la cui violazione può dar luogo a sanzioni applicate dal giudice ordinario, cioè dai tribunali civili, chiamati a valutare il danno arrecato da un imprenditore all’altro. Diverso è invece il diritto antitrust , che riguarda non tanto il singolo rapporto tra due imprenditori, quanto il buon funzionamento del mercato nel suo complesso. Questo buon funzionamento è controllato da un’autorità amministrativa: in Italia dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , a livello europeo dalla Commissione europea. Si tratta di un diritto che nasce storicamente negli Stati Uniti, già alla fine dell’Ottocento, e che successivamente è stato recepito anche in Europa, trovando il suo fondamento nel Trattato di Roma del