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appunti del dieci dic., Appunti di Diritto Amministrativo

questi appunti sono di diritto amministrativo

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 21/02/2026

perilmeme
perilmeme 🇮🇹

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L’appello nel processo amministrativo
L'appello è uno dei mezzi di impugnazione fondamentali indicati nel Codice del Processo
Amministrativo (cpa), specificamente all'articolo 91, il quale elenca i mezzi di impugnazione delle
sentenze di primo grado, includendo, oltre all'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo.
L'articolo 91, elencando tali mezzi, stabilisce un principio di tipicità e tassatività dei mezzi di
impugnazione. Ciò significa che le sentenze di primo grado possono essere impugnate esclusivamente
con gli strumenti previsti in tale articolo.
Natura e Caratteristiche dell'Appello
L'appello è definito generalmente come un gravame ordinario a critica libera. Altre sue
caratteristiche fondamentali sono l'essere un mezzo di impugnazione rescissorio e rinnovatorio.
1. Gravame ordinario: È un mezzo di gravame perché ha ad oggetto non solo la sentenza di primo
grado, ma anche le questioni di fatto e di diritto già sottoposte al giudice di primo grado. La sua natura
è ordinaria perché può essere esperito solo sulle sentenze di primo grado che non siano passate in
giudicato e per le quali sia ancora possibile proporre un mezzo di impugnazione.
2. Critica Libera: È a critica libera perché può essere fondato su qualsiasi vizio o errore, in fatto o
in diritto, che la parte soccombente ritenga sia stato perpetrato dal giudice di primo grado e contenuto
nella sentenza impugnata.
3. Rescissorio e Rinnovatorio: È di tipo rescissorio perché, in caso di accoglimento, la decisione
del giudice di secondo grado si sostituisce alla sentenza di primo grado, determinando il
cosiddetto effetto sostitutivo dell'appello. La decisione del giudice di secondo grado prenderà il
posto di quella impugnata. È rinnovatorio perché in sede di appello si rinnova il giudizio di primo
grado, consentendo di riproporre le medesime censure o eccezioni già proposte in primo grado.
L'Oggetto dell'Appello e l'Onere di Critica
L'oggetto dell'appello è sicuramente il giudizio di primo grado, e in sede di appello possono essere
riproposte tutte o alcune questioni già esaminate dal giudice di primo grado. Tuttavia, l'appello è
innanzitutto un mezzo di impugnazione che riguarda la sentenza.
È necessario che in sede di appello sia operata una critica della sentenza, a pena di inammissibilità
dello stesso. Non basta limitarsi alla riproposizione delle censure o eccezioni già svolte in primo
grado. La parte appellante deve invece proporre una critica della sentenza, indicando gli errori in fatto
e in diritto commessi dal giudice di primo grado. La giurisprudenza è concorde nel ritenere
inammissibili per genericità i motivi di appello che si limitano a una mera riproduzione delle censure
già svolte in primo grado.
Effetto Devolutivo e Doppio Grado di Giurisdizione
L'appello produce un effetto devolutivo. Ciò significa che al giudice di secondo grado (il Consiglio di
Stato) vengono trasferite le questioni, compreso il relativo materiale cognitivo (mezzi di prova), che
erano già a disposizione del giudice di primo grado. Si tratta di un vero e proprio trasferimento di
questioni e mezzi di prova che potranno essere riesaminati.
Il processo amministrativo è caratterizzato dal principio del doppio grado di giurisdizione, in cui
sulla stessa controversia si possono pronunciare due giudici diversi.
Oggetto delle Decisioni Impugnabili
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L’appello nel processo amministrativo

L'appello è uno dei mezzi di impugnazione fondamentali indicati nel Codice del Processo Amministrativo (cpa), specificamente all'articolo 91, il quale elenca i mezzi di impugnazione delle sentenze di primo grado, includendo, oltre all'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo. L'articolo 91, elencando tali mezzi, stabilisce un principio di tipicità e tassatività dei mezzi di impugnazione. Ciò significa che le sentenze di primo grado possono essere impugnate esclusivamente con gli strumenti previsti in tale articolo. Natura e Caratteristiche dell'Appello L'appello è definito generalmente come un gravame ordinario a critica libera. Altre sue caratteristiche fondamentali sono l'essere un mezzo di impugnazione rescissorio e rinnovatorio.

  1. Gravame ordinario: È un mezzo di gravame perché ha ad oggetto non solo la sentenza di primo grado, ma anche le questioni di fatto e di diritto già sottoposte al giudice di primo grado. La sua natura è ordinaria perché può essere esperito solo sulle sentenze di primo grado che non siano passate in giudicato e per le quali sia ancora possibile proporre un mezzo di impugnazione.
  2. Critica Libera: È a critica libera perché può essere fondato su qualsiasi vizio o errore, in fatto o in diritto, che la parte soccombente ritenga sia stato perpetrato dal giudice di primo grado e contenuto nella sentenza impugnata.
  3. Rescissorio e Rinnovatorio: È di tipo rescissorio perché, in caso di accoglimento, la decisione del giudice di secondo grado si sostituisce alla sentenza di primo grado , determinando il cosiddetto effetto sostitutivo dell'appello. La decisione del giudice di secondo grado prenderà il posto di quella impugnata. È rinnovatorio perché in sede di appello si rinnova il giudizio di primo grado, consentendo di riproporre le medesime censure o eccezioni già proposte in primo grado. L'Oggetto dell'Appello e l'Onere di Critica L'oggetto dell'appello è sicuramente il giudizio di primo grado, e in sede di appello possono essere riproposte tutte o alcune questioni già esaminate dal giudice di primo grado. Tuttavia, l'appello è innanzitutto un mezzo di impugnazione che riguarda la sentenza. È necessario che in sede di appello sia operata una critica della sentenza , a pena di inammissibilità dello stesso. Non basta limitarsi alla riproposizione delle censure o eccezioni già svolte in primo grado. La parte appellante deve invece proporre una critica della sentenza, indicando gli errori in fatto e in diritto commessi dal giudice di primo grado. La giurisprudenza è concorde nel ritenere inammissibili per genericità i motivi di appello che si limitano a una mera riproduzione delle censure già svolte in primo grado. Effetto Devolutivo e Doppio Grado di Giurisdizione L'appello produce un effetto devolutivo. Ciò significa che al giudice di secondo grado (il Consiglio di Stato) vengono trasferite le questioni, compreso il relativo materiale cognitivo (mezzi di prova), che erano già a disposizione del giudice di primo grado. Si tratta di un vero e proprio trasferimento di questioni e mezzi di prova che potranno essere riesaminati. Il processo amministrativo è caratterizzato dal principio del doppio grado di giurisdizione , in cui sulla stessa controversia si possono pronunciare due giudici diversi. Oggetto delle Decisioni Impugnabili

L'appello può avere ad oggetto le sentenze del giudice di primo grado o anche le ordinanze rese dal giudice in sede cautelare. Sono invece esclusi dall'appello i provvedimenti di carattere ordinatorio che non definiscono il giudizio, ma ne regolano lo svolgimento, in quanto non hanno carattere decisorio. ES: Un esempio di provvedimenti non impugnabili sono quelli che definiscono la riunione di ricorsi. Riguardo ai decreti cautelari monocratici, nonostante una norma possa apparire chiara nell'escluderne l'impugnabilità, in giurisprudenza si sono formati orientamenti divergenti, con una prevalenza per l'ammissibilità dell'impugnabilità dinanzi al Consiglio di Stato. L'articolo 103 del cpa prevede espressamente l'appellabilità anche delle sentenze non definitive , ossia quelle decisioni con cui il tribunale decide su questioni pregiudiziali o preliminari, o solo su alcune delle domande proposte, rinviando la definizione della controversia a una successiva pronuncia. Il Divieto di Ius Novum e le Deroghe La norma di riferimento per il contenuto dell'appello è l'articolo 101 del cpa, che richiede le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. La disposizione che sancisce il divieto di ius novum è l'articolo 104 del cpa. Questo articolo stabilisce che in sede di appello è esclusa l'ammissibilità di nuove domande ed eccezioni , così come la proposizione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti. Questo divieto radicalizza l'effetto devolutivo. Temperamenti al divieto di ius novum :

  1. Sviluppo Argomentativo: Il divieto non esclude che in appello possa esserci uno sviluppo delle argomentazioni rese in primo grado, in particolare per criticare la sentenza del giudice di primo grado.
  2. Necessità del Giudice: L'articolo 104 deroga al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti quando il giudice dell'appello li ritenga necessari per la definizione della controversia. L'obiettivo di una decisione corretta della controversia prevale sul divieto.
  3. Non Imputabilità: Un'ulteriore deroga si verifica se la parte non abbia potuto produrre quei mezzi di prova nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile , non per sua colpa. Tale impossibilità può essere dovuta, ad esempio, all'omissione della documentazione necessaria da parte dell'amministrazione.
  4. Qualificazione del Fatto: Il divieto può essere superato anche nel caso in cui il giudice dell'appello abbia qualificato diversamente l'azione proposta dalle parti, poiché la qualificazione dell'azione spetta al giudice. Onere di Riproposizione di Motivi ed Eccezioni Assorbite L'articolo 101, comma 2, stabilisce che si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o comunque non esaminate in primo grado che non siano espressamente riproposte in sede di appello. Questo impone un preciso onere per tutte le parti del giudizio di primo grado (ricorrente e resistente, a seconda della soccombenza) di riproporre tali motivi o eccezioni in appello. Legittimazione ad Appellare È legittimato a proporre appello il soggetto risultato soccombente nel giudizio di primo grado. La soccombenza deve essere valutata in termini sostanziali , riferendosi a colui che abbia subito un

Anche in sede di appello possono essere chieste misure cautelari. È possibile impugnare la misura cautelare del primo grado (l'ordinanza), o impugnare la sentenza di primo grado e formulare istanza cautelare. Devono ricorrere i medesimi presupposti del giudizio di primo grado: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Il giudice può valutare la concessione di misure cautelari, in particolare la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado. Le misure cautelari restano atipiche. Sentenza d'Appello e Rinvio La sentenza del giudice di appello ha carattere rescindente e rescissorio. In applicazione del principio sostitutivo, la decisione del giudice d'appello sostituisce quella di primo grado e costituisce una nuova fonte di disciplina del rapporto tra le parti. Ciò si verifica anche quando la sentenza d'appello rigetti il ricorso, confermando la statuizione di primo grado. Non vale se il ricorso d'appello è respinto per ragioni processuali, nel qual caso la statuizione nel merito resta quella di primo grado. Generalmente, il giudice d'appello definisce la questione senza operare alcun rinvio al giudice di primo grado. Tuttavia, l'articolo 105 del cpa stabilisce casi tassativi in cui la causa sia rimessa al giudice di primo grado, e la sentenza d'appello annulli la decisione con rinvio:

  1. Mancanza o lesione del contraddittorio: Se nel giudizio di primo grado sia mancato il contraddittorio o sia stato leso il diritto di difesa di una delle parti. Il sistema non ammette che la decisione d'appello costituisca l'unico grado di giudizio in violazione della regola fondamentale del giusto processo.
  2. Nullità della sentenza: L'ipotesi della nullità della sentenza. Questa previsione è interpretata in senso restrittivo, in quanto vale il principio della conversione dei vizi di nullità in mezzi di gravame. Esempi di vizi di nullità che hanno portato al rinvio sono la mancata sottoscrizione della sentenza o l'incapacità del presidente o del relatore NB: Non ogni violazione di legge può effettivamente determinare un'ipotesi di nullità che comporti il rinvio al giudice di primo grado, perché anche dinanzi al giudice amministrativo vale quel principio affermato nel Codice di procedura civile che afferma la conversione dei vizi di nullità in mezzi di gravame. Q Cosa vuol dire? Che sono vizi della sentenza che si censureranno in sede di appello come errori di giudizio e non come vizi di nullità che potranno determinare la rimessione della questione al giudice di primo grado. ES: Sono stati considerati vizi di nullità e dunque è stata riformata la sentenza di primo grado con rinvio al giudice di primo grado la mancata sottoscrizione della sentenza piuttosto che l'incapacità del presidente o del relatore.