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Appunti presi a lezione e integrati con il libro di Diritto Costituzionale è Comparato (Tosi) 2025
Tipologia: Appunti
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Il diritto è l’insieme di regole prescrittive (e non descrittive) e coercitive la cui applicazione è assicurata attraverso l’uso legittimo della forza. Insieme di norme create per mezzo di processi e riconosciute da una determinata comunità che attribuisce autorevolezza a determinati organi deputati alla creazione, alla messa in pratica e al suo giudizio in caso una norma non venga seguita. Le norme giuridiche sono dei precetti generali e astratti di regole caratterizzate da un’eseguibilità coercitiva, la cui violazione comporta una sanzione che si fa eseguire con l’uso della forza legittima. Esse, quindi, sono prescrittive perché impongono una condotta. Legittima perché riconosciuta dal sistema giuridico e politico di un paese. Le norme possono essere applicate coercitivamente con la forza, poiché ritenute legittime (ovvero approvate dallo Stato).Le istituzioni hanno una pluralità di punti di vista. Tendenzialmente quando parliamo di istituzioni parliamo di organi, o soggetti istituzionali. Le istituzioni sono più in generale degli elementi o insiemi che servono a raggiungere un determinato obiettivo. Quando parliamo di istituzioni di diritto pubblico c’è un’altra prospettiva: il concetto del diritto pubblico. Le istituzioni sono gli elementi fondamentali del diritto pubblico, lo scheletro attorno al quale viene costruito un organismo (stato, diritto pubblico). Esse sono soggetti, ramificazioni dello stato e punti di riferimento per il popolo. L'insieme delle regole forma ciò che viene chiamato ordinamento giuridico. Nel nostro sistema però c’è una pluralità di ordinamenti (costituzionale, europeo, regionale). Questi ordinamenti hanno a loro volta delle regole di interazione. Talvolta queste regole seguono criteri gerarchici, altre volte seguono dei criteri di competenza. Ci sono:
“il sovrano può tutto”. Prima di questa data le esperienze politiche e sociali erano caratterizzate da elementi differenti. Il 1648 è importante perché c’è una separazione tra il sovrano e la corona, che diventa centro d’imputazione di tutte le azioni che riguardano il sovrano. Questo è l’elemento che distingue rispetto al feudalesimo. Ci sono tre elementi che connotano uno stato sono l’elemento soggettivo: la comunità (popolo), l’elemento oggettivo: il territorio , e l’elemento organizzativo: l’ istituzione. POPOLO : comunità connotata da lingua, tradizione e usanze comuni, cittadini che detengono diritti e doveri, gruppo di persone che abita un determinato territorio. Il popolo potrebbe anche essere un gruppo di persone che abita un territorio pur non avendo cultura e tradizioni comuni ma che si riconosce come appartenente alla stessa società. Esiste una distinzione tra popolo, popolazione e nazione. Nazione: gruppo che si identifica perché si ritiene far parte di una comunità caratterizzata da valori, tradizione, storia, cultura, lingua, religione. Concetto filosofico, astratto, non giuridico. La popolazione è l’insieme di persone che vivono su uno stesso territorio, all’interno di uno stesso Stato, e sono soggette all’ordinamento giuridico di quello Stato. Il popolo si distingue dalla popolazione, in quanto è soggetto l’autorità del territorio (italiana). Il popolo, quindi, è un gruppo di persone che si riconoscono tra di loro come facenti parte di una stessa comunità politica, una realtà che ha gli stessi bisogni e gli stessi obiettivi. A questo gruppo di persone si dà uno status particolare, poiché gli si riconoscono dei diritti e dei doveri, che poi è la cittadinanza. La cittadinanza è la traduzione di un senso di identificazione e appartenenza a una comunità politica. Le leggi della cittadinanza sono diverse da paese a paese (vedi americana e francese). La costituzione Italia a definisce cittadino chi: − ius sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di madre o di padre di cittadini italiani; − ius soli : chi nasce sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi. Il tema è quindi il concetto di nazione, cultura, sangue. Solo chi non ha altro legame prevalente ad un'altra nazione, può diventare cittadino Altri modi per essere cittadini:
L'ingresso di questi soggetti nella politica, porta alla crisi di questo sistema, così che si arriva allo stato liberale, dove si ha una separazione di poteri dove si ha un governo parlamentare (inizialmente è una monarchia parlamentare). Si parla allora di stato liberal-democratico ed è la prima forma dello stato sociale, che però opera secondo vecchi sistemi. È caratterizzato da un'instabilità politica, che porta alla nascita di uno Stato Autoritario, Socialista o Totalitario. FORME DI GOVERNO Forma di governo : modalità di interazione degli elementi costitutivi del governo, relazioni tra organi e istituzioni. − sistema parlamentare: rapporto fiduciario tra parlamento (potere legislativo) e governo (potere esecutivo). È presente anche un capo di stato, che è una figura di rappresentanza e garanzia. − sistema presidenziale: composto da capo di stato (potere esecutivo) e parlamento (potere legislativo). Sono entrambi soggetti autonomi e indipendenti perché hanno legittimazione elettorale. (USA) il presidente non è eletto dal parlamento ma è eletto dal corpo elettorale, non esiste un esecutivo collegiale, il presidente nomina i segretari, conferisce e ritira deleghe, il potere esecutivo è nelle mani del presidente. diarchia, più netta separazione delle posizioni. − Semipresidenziale: (Francia) presidente eletto direttamente dalla popolazione che ha dei poteri politici ampi (scioglimento del parlamento, nomina del primo ministro, potere estero) ma c’è il Consiglio dei ministri, c’è un collegio, governo comunque legato con un rapporto fiduciario con il parlamento, se il capo di stato nomina un primo ministro che va contro la maggioranza parlamentare solleva una mozione. Chiamate anche esperienza parlamentari a tendenza presidenziale. − Federazione − Diarchia − Direttoriale: il governo non ha un rapporto di fiducia con l’Assemblea, viene eletto dall’Assemblea (Svizzera), posizione di diarchia, parlamento da un lato, governo dall’altro. − monarchia costituzionale: (Luigi XVI) re titolare dell’esecutivo e un parlamento titolare del potere legislativo. − Neoparlamentare: (nasce in Israele nel 2000, forma di governo come nelle nostre regioni). Si ha l'elezione del parlamento e contestualmente l'elezione del capo di governo. Parlamento e governo sono legati da un rapporto di fiducia ma il parlamento è libero di revocare la fiducia del capo dell’esecutivo ma in questo caso avviene lo scioglimento automatico del parlamento e viceversa. La garanzia di stabilità è dato dal principio per cui al manifestarsi di una crisi politica si può avere la revoca della fiducia, ma questa comporta lo scioglimento del parlamento. Il primo ministro può sciogliere il parlamento ma in questo modo decadeva anche lui e si andava a nuove elezioni. − confederazione: unione di più stati sovrani, quindi non è uno stato e non è una forma di governo, si trova al di fuori delle esperienze statuali. − stato regionale: rapporto tra centro e periferia. Tutte e due ci parlano di distribuzione di potere tra centro e periferia, governo sovrano che si articola in modo diverso quindi forma di governo. In tutti questi casi vi è un principio operativo riconosciuto, che è un pluralismo costituzionale, inteso come una separazione delle competenze e l'attribuzione delle competenze ha una pluralità di istituzioni. Senza la separazione dei poteri non c'è una forma di governo. Lo Stato Assoluto, ad esempio, non è una forma di governo in quanto tutto il potere è in mano a un unico individuo, ma dalla monarchia assoluta, si passa allo stato liberale, dovuta alla pressione politica creata da degli attori sociale e tutto sfocia poi in una costituzionalizzazione.
nella nazione rientrano tutti ma solo qualcuno può votare ed è il motore concreto del governo (stato liberale o costituzionale). Stato liberale lascia il passo allo stato liberal democratico con la seconda rivoluzione industriale, dove cambiano gli strumenti di produzione, che creano non solo una diversa allocazione della ricchezza ma socialmente porta alla nascita di una nuova classe sociale che è quella del proletariato con la creazione delle industrie, si spopolano le campagne e si popolano le città che diventano centri industriali, questi soggetti che contrattano con il datore di lavoro fanno massa e iniziano a spingere per un riconoscimento dei loro diritti. Nella Spagna e Germania anni ‘30 e nell’Italia degli anni ‘20, abbiamo uno stallo istituzionale che porta alla radicalizzazione dello scontro e che porta a esperienze totalitarie. Affermazioni di esperienze differenti come autoritarie, totalitariste e socialiste. Differenze: − Stato autoritario: è quello che abbiamo in Italia con Mussolini che prende il potere perché il parlamento è in stallo e lui si propone come una possibile soluzione e non trova ostacoli dalle altre forze politiche, Mussolini arriva al potere legalmente viene nominato capo dello stato e primo ministro e mantiene il potere legalmente perché governa il parlamento. Tutto viene finalizzato al successo e alla gloria dello stato. − Stato totalitario: in Germania Hitler arriva al potere perché c’è uno stallo politico attraverso una coalizione ma quando muore il Presidente della Repubblica abbiamo un superamento, abbiamo un accentramento delle figure del capo del governo e del Presidente della Repubblica in un’unica persona, abbiamo un superamento delle istituzioni, qui abbiamo un disconoscimento pieno dei diritti fondamenti, abbiamo la sostituzione di un assetto istituzionale con un altro incentrato sulla figura di Hitler. − Stato socialista: in URSS lo stato socialista è nato anche qua in una situazione di stallo e di crisi, riprende gli stilemi dello stato totalitario. Abbiamo la fase rivoluzionaria con la Duma che viene fatta ostaggio dai rivoluzionari e si creano i soviet dove si sviluppa il nuovo rapporto politico, non c’è più il capo dello stato ma uno eletto con uno schema piramidale. Stato totalitario che si ispira alla dottrina socialista. Con queste esperienze il conflitto è inevitabile, questa deriva si chiude con un nuovo momento istituzionale, c’è un ritorno ai modelli del passato, lo stato liberale ma c’è la consapevolezza che il pluralismo politico a livello sociale dev’essere gestito, cerco delle soluzioni che proteggano questo assetto, la comunità deve avere delle basi comuni. SISTEMA POLITICO COSTITUZIONALE ITALIANO La costituzione nasce con lo Statuto Albertino 1848, costituzione breve, descrizione delle regole di funzionamento delle istituzioni e numero limitato di diritti civili e politici. Essa è anche strettamente condizionata da 20 anni di fascismo. Lo Statuto Albertino è una Costituzione flessibile, non prevede quindi una forma aggravata per il suo cambiamento, con una semplice legge del parlamento può essere cambiata, quando viene varata si pone come un pilastro della società immodificabile, ma non dispone nulla sulla modifica dei suoi emendamenti. È una costituzione ottriata (concessa) dalla monarchia costituzionale, ancora vigente in quel periodo e con forte legittimazione politica. Quest’ultima viene progressivamente meno e diventa una monarchia parlamentare dualista e poi a inizio '900 diventa monarchia parlamentare monista, dove il re è un arbitro, deve controllare che tutti operino correttamente e Mussolini è stato eletto secondo le leggi dello statuto. La prima legge di Mussolini fu Acerbo , ossia una legge sulle elezioni, avvenute nel 1924. Mussolini ottiene la maggioranza assoluta in parlamento e crea le leggi fascistissime. Dal 1926 prevede in capo al governo una potestà normativa. Nel 1926 viene creato il decreto atto, equiparato alla legge.
Il primo ministro è comunque formalmente nominato dal re. Dal 1938-39 l’alleanza con la Germania spinge per le leggi razziali e l’abolizione della camera dei deputati, sostituendola con la camera dei fasci e delle corporazioni (consiglio formato dalle comunità commutate da una comunanza di settore economico e produttivo), formata da soggetti scelti e non eletti. Viene cambiato l’assetto bilaterale presente nello statuto Albertino che prevedeva che le due camere dovessero lavorare contemporaneamente, se viene convocata una camera viene convocata anche l’altra. Il fascismo cade nel 1943 con un provvedimento formale assunto dal monarca. Nel 1943 viene convocato dopo 2 anni il Gran Consiglio del Fascismo che chiede al re Vittorio Emanuele di revocare la nomina di Mussolini (Ordine Grandi) che viene arrestato e poi liberato, il re si riappropria delle sue funzioni regie e nomina come Primo Ministro il generale Badoglio, viene sciolta la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Allora avviene l’Armistizio con il re che scappa a Brindisi, il governo governa con l’appoggio del comitato di liberazione nazionale e collaborano tra loro. Nel 1944 i partiti rinunciano a chiedere la testa del re, ma lui si impegna a togliersi di mezzo. Abbiamo la nomina di Umberto come luogotenente del regno. Il nostro attuale sistema politico e il frutto di un contesto politico, economico e sociale storico. Il re Vittorio Emanuele III rompe l’assemblea istituzionale, rimuove il luogotenente e abdica. Umberto da luogotenente diventa re (re di maggio). Dopo un mese, alle elezioni, vince la Repubblica. Il re accetta e va in Portogallo. Con il voto del 2 giugno 1946 un sistema repubblicano. L’assemblea costituente che viene eletta quel giorno è un’assemblea costituente limitata da un volere sovrano del popolo. La nostra costituzione è una costituzione di garanzia e compromesso, frutto dei 20 anni di fascismo. Essa mira a garantire delle garanzie contro la potenziale usurpazione da parte di una maggioranza del paese. Non è garanzia della maggioranza ma garanzia della minoranza e fa sì che certi valori non possano essere toccati dalla maggioranza che di volta in volta governa il paese. L’elemento che connota le scelte della nostra assemblea costituente è la paura di una nuova deriva autoritaria e dell’uomo forte. La costituzione è l'insieme delle regole fondamentali che disciplinano la vita di un paese e governano una comunità politica. Il contenuto della costituzione nei vari paesi può essere differente, in quanto ciò che può essere importante per uno stato, può essere irrilevante per un altro. Il contenuto varia a seconda delle esigenze della comunità politica. Nella storia si può notare l'evoluzione dell'approccio verso la costituzione. La Costituzione Italiana è stata approvata dall'assemblea costituente il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. E' scritta, è un documento unitario, è votata e non concessa, è frutto di un organo scelto tramite elezioni, è lunga, ed è articolata in tre parti: principi fondamentali, parte prima (diritti), parte seconda (ordinamento della repubblica + tema delle garanzie e revisione della costituzione) La costituzione italiana è rigida , per modificarla è necessario un procedimento ad hoc e non può essere cambiata con una legge ordinaria. È formata da 139 articoli + disposizioni transitorie e finali. Divisa in due parti principali: diritti e istituzioni. Essa è formata da tre parti. Prima delle tre parti c’è la selezione dei principi fondamentali, che contiene i primi 12 articoli. A seconda è quella sui diritti, la terza parte è sull’ordinamento della repubblica ossia le istituzioni. − principi fondamentali (12). − diritti e doveri dei cittadini. − parlamento (28 articoli. dall'art. 55 all'82). − Presidente della Repubblica (9 articoli. dall'art. 83 al 91). − governo (9 articoli. dall'art. 92 al 100). − la magistratura (13 articoli. dall'art. 101 al 113).
Art.10 “L’ordinamento giuridico italiano si conforma a norme del diritto internazionale. Ci adeguiamo al diritto internazionale” Art 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” L’Italia rifiuta la guerra come strumento di offesa, ma non di difesa. Essa concede di cedere la sovranità ad altre organizzazioni per permettere la pace e la giustizia tra le nazioni. Articolo 41 “ L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE Le leggi di revisione costituzionale sono quelle per cambiare la costituzione, mentre le leggi costituzionali sono le leggi che hanno lo stesso valore della costituzione. Art. 138 “ Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione”. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La costituzione si modifica con una legge che deve essere votata da ciascuna camera con un intervallo superiore a tre mesi. Nella seconda votazione ogni camera deve votare con la maggioranza assoluta (201). Il referendum costituzionale successivo non è obbligatorio, ma può essere eventualmente richiesto da 1/ dei membri di una camera, 500'000 elettori, 5 consigli regionali. Se nella seconda votazione, la legge passa con i 2/3 dei componenti (266 su 400) perché la ratio ultima è quella di proteggere la Costituzione, può essere cambiata solo con un nuovo compromesso che va oltre la maggioranza di governo. Il referendum popolare costituzionale è uno strumento della minoranza per bloccare riforme unilaterali, non condivise. Art. 139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.” Limite espresso della revisione, non è possibile modificare le dinamiche proprie di una repubblica, del governo, di una legittimazione rappresentativa che proviene dal basso. La costituzione è un potere non legittimato ma che legittima tutto ciò che viene dopo, è un potere costituente. La revisione costituzionale è un atto legittimo perché segue quella fonte di produzione del diritto che è l'art. 138. La revisione è rappresentazione del potere costituito. Il procedimento legislativo si divide in tre fasi:
Questo perché devono partecipare tutti i rappresentati della nazione, frutto della volontà della maggioranza dei rappresentanti della nazione. “L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. ” Art. 85 “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. ”Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. ”Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.” Art. 86 “Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.”“In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.” Art. 89 “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti”. Art. 87 funzioni del capo di Stato
Il capo di stato non è giuridicamente responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, immunità al Presidente, che non potrà essere chiamato a rispondere di atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, al di fuori delle sue funzioni, però, è un cittadino. Ma quando il Capo dello Stato risponde? Nei casi di alto tradimento e attentato alla costituzione. PARLAMENTO Titolo I dall'articolo 55 all'articolo 82. Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento rappresenta il fulcro del sistema, è il luogo di rappresentanza del popolo sovrano. Esso è un organo assembleare, di carattere per lo più elettivo, che svolge tre funzioni essenziali: rappresenta la volontà sovrana del popolo, espressa in libere elezioni; esercita il potere legislativo ; controlla in modo continuativo l'operato del governo. Luogo di rappresentanza del corpo elettorale, del popolo, ovvero dove la sovranità nazionale si esplicita. Funzione legislativa. Il parlamento è eletto ogni 5 anni a suffragio universale e diretto. Il nostro parlamento è bicamerale, formato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Art. 55 “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. “Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.” Art 48 “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. “La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.” Il voto è personale, eguale, libero e segreto: questo significa che il voto è personale perché deve essere esercitato direttamente dal cittadino, la sovranità non può essere delegata a nessuno, deve essere libero nel senso che non devono esserci costrizioni e strumentale a questa libertà si pone il requisito della segretezza, che garantisce che l’elettore decida chi è meglio eleggere. La segretezza quindi è fondamentale per la democraticità ultima del voto. Art 49 “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrecon metodo democratico a determinare la politica nazionale.” I partiti non entrano in parlamento. Questi sono un eventuale strumento creato dai cittadini per concorrere democraticamente a determinare la politica nazionale: non dice che sono i soggetti che concorrono a esercitare i poteri dello stato. I partiti sono associazioni private, in Parlamento entra la sovranità degli elettori. Sistema bicamerale : Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Sono deputati coloro che hanno più di 25 anni, i sentori più di 40 anni. Parlamento dura in carica 5 anni. Art 65 “La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. "Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.”
favorevoli, cioè una minoranza perché basta la metà più uno dei membri in Parlamento a votare e la metà più uno di questi che votano a favore. Funzioni del Parlamento:
I gruppi parlamentari sono l’espressine dei partiti in parlamento. Art. 49 parla dei partiti e dice che sono fondamentali per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ma sono strumenti che restano fuori dal parlamento, perché in esso (art. 67) c’è il principio del divieto imperativo. Ossia ogni membro del parlamento rappresenta tutta la nazione senza vincolo di mandato. I regolamenti parlamentari prevedono che entro 3 giorni dalla prima riunione del parlamento, il parlamentare deve decidere a quale gruppo aderire. Se non lo fa, entrerà d’ufficio nel cosiddetto gruppo misto, che contiene tutti i parlamentari che non vogliono o non riescono a formare una associazione di parlamentari che si riconosca intorno ad un programma politico. Sulla base dei gruppi parlamentari vengono create le commissioni parlamentari. Esse sono delle assemblee, organi collegiali chiamati a svolgere funzioni istruttorie. Rappresentano in piccolo l’insieme dei gruppi parlamentari. 14 commissioni. Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre. Il parlamento può anche lavorare di più, ossia in via straordinaria (vengono riunite entrambe le camere). SISTEMA ELETTORALE Noi eleggiamo i nostri parlamentari attraverso le elezioni. Il sistema elettorale è la risultante di tutte le regole che concorrono a disciplinare l’esercizio del diritto di voto e il risultato del voto in seggi. Parlando di sistema elettorale non si intende solo ed esclusivamente la modalità di ripartizione dei seggi, di soglie di sbarramento, di maggioritario, proporzionale o misto, ma anche le regole strumentali, che strumentali non sono, per il funzionamento delle elezioni: la ripartizione territoriale e l’ampiezza del diritto di voto, insieme con il tipo di voto. Tipo di voto: quando votiamo esprimiamo una volontà che può essere espressa in maniera categorico o ordinale:
Il governo che assume le funzioni deve avere la fiducia delle due camere, entro 10 giorni, facendo cambiare la legittimazione politica del governo, il governo senza l'approvazione del parlamento il governo può esercitare i suoi poteri solo nei limiti dell'ordinaria amministrazione. La fiducia viene data dalla maggioranza dei presenti in aula, facendo così il parlamento può dare la fiducia a un governo di minoranza. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti, garantendo un minimo di stabilità al governo, la decisione sul voto della sfiducia va calendarizzata dopo almeno tre giorni. Questione di fiducia: Richiesta che il governo fa all'assemblea parlamentare di votare un provvedimento che il governo ritiene fondamentale e imprescindibile per la proprio programma politico, se le camere non approvano il provvedimento così come è presentato, il governo ritiene che non ci sia la fiducia e si auto- dimette. Art 95 “Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.” “I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.” “La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.” Art. 96 “Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.” E' segnalato il numero di ministeri ma non quello dei ministri. Ministri con e senza portafoglio : il ministro con portafoglio è un ministro che si trova a capo di un ministero, mentre quello senza portafoglio è un ministro che non detiene al di sotto di sé una struttura organica autonoma. A parte i ministri abbiamo altri soggetti (governo in senso lato):
chiamata ex post a garantire il rispetto della legge in una situazione conflittuale. Questa garanzia dell'applicazione della legge dev'essere indipendente, il giudice dev'essere libero da pressioni che provengono da altri attori del sistema. Struttura: abbiamo una magistratura penale e civile.