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DIRITTO COSTITUZIONALE 2025 - Prof. Tosi, Appunti di Diritto Costituzionale Comparato

Appunti presi a lezione e integrati con il libro di Diritto Costituzionale è Comparato (Tosi) 2025

Tipologia: Appunti

2024/2025

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DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
Il diritto è l’insieme di regole prescrittive (e non descrittive) e coercitive la cui applicazione è assicurata
attraverso l’uso legittimo della forza. Insieme di norme create per mezzo di processi e riconosciute da una
determinata comunità che attribuisce autorevolezza a determinati organi deputati alla creazione, alla messa
in pratica e al suo giudizio in caso una norma non venga seguita.
Le norme giuridiche sono dei precetti generali e astratti di regole caratterizzate da un’eseguibilità coercitiva,
la cui violazione comporta una sanzione che si fa eseguire con l’uso della forza legittima. Esse, quindi, sono
prescrittive perché impongono una condotta. Legittima perché riconosciuta dal sistema giuridico e politico
di un paese. Le norme possono essere applicate coercitivamente con la forza, poiché ritenute legittime
(ovvero approvate dallo Stato).Le istituzioni hanno una pluralità di punti di vista. Tendenzialmente quando
parliamo di istituzioni parliamo di organi, o soggetti istituzionali. Le istituzioni sono più in generale degli
elementi o insiemi che servono a raggiungere un determinato obiettivo. Quando parliamo di istituzioni di
diritto pubblico c’è un’altra prospettiva: il concetto del diritto pubblico. Le istituzioni sono gli elementi
fondamentali del diritto pubblico, lo scheletro attorno al quale viene costruito un organismo (stato, diritto
pubblico). Esse sono soggetti, ramificazioni dello stato e punti di riferimento per il popolo.
L'insieme delle regole forma ciò che viene chiamato ordinamento giuridico. Nel nostro sistema però c’è
una pluralità di ordinamenti (costituzionale, europeo, regionale). Questi ordinamenti hanno a loro volta delle
regole di interazione. Talvolta queste regole seguono criteri gerarchici, altre volte seguono dei criteri di
competenza. Ci sono:
ordinamenti originari: trovano in sé stessi la loro legittimità, ossia la loro autorizzazione a regolare la
vita dei consociati;
ordinamenti derivati: trovano la loro legittimità negli ordinamenti originali.
Le regole giuridiche sono regole di condotta. La prescrizione può rivolgersi ai componenti di una comunità
sociale (non si passa con il rosso) e vengono chiamate norme di relazione. Le regole di condotta che non
governano la vita della comunità politica ma si rivolgono alla struttura istituzionale della comunità, ossia gli
organismi pubblici (parlamentari) vengono chiamate norme di azione.
Costituzione: documento che contiene l’insieme di norme originarie e sovraordinate rispetto ad altre norme,
che regolano la vita di una comunità statuale. La costituzione è l’atto normativo fondamentale che definisce
la natura, la struttura, l’attività e le regole fondamentali di un’organizzazione, ovvero il vertice della
gerarchia delle fonti che definisce l’ordinamento giuridico di uno stato di diritto.
La costituzione, quindi, è il contratto sociale da cui trae origine una comunità politica statuale. È l’atto
fondativo di uno stato. È la legge che contiene le norme fondamentali di una comunità politica perché è
quello strumento con cui lo stato è stato creato.
LO STATO
Si potrebbe dire che lo Stato è un'organizzazione umana (sociale) che possiede il monopolio legittimo della
forza, che controlla un territorio e può riscuotere tasse e tributi. Ad esso può essere associata anche
l’emanazione di leggi e regole. Si potrebbe definire anche come un insieme di istituzioni più o meno
centralizzate, riconosciute dall’esterno. Ancora può essere visto come un insieme di persone accomunate da
caratteristiche comuni come lingua e tradizione.
Lo stato, dunque, è un fenomeno sociale e un ente territoriale sovrano, che si realizza attraverso
l'organizzazione politica di un popolo, stanziato in maniera stabile su un territorio e sottoposto al governo di
un'autorità sovrana.
Lo stato nasce in un periodo determinato (convenzionale): pace di Vestfalia 1648 affermazione principio
cuius regio eius et religio, cioè il riconoscimento della potestà dei sovrani di scegliere la religione di stato,
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DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO

Il diritto è l’insieme di regole prescrittive (e non descrittive) e coercitive la cui applicazione è assicurata attraverso l’uso legittimo della forza. Insieme di norme create per mezzo di processi e riconosciute da una determinata comunità che attribuisce autorevolezza a determinati organi deputati alla creazione, alla messa in pratica e al suo giudizio in caso una norma non venga seguita. Le norme giuridiche sono dei precetti generali e astratti di regole caratterizzate da un’eseguibilità coercitiva, la cui violazione comporta una sanzione che si fa eseguire con l’uso della forza legittima. Esse, quindi, sono prescrittive perché impongono una condotta. Legittima perché riconosciuta dal sistema giuridico e politico di un paese. Le norme possono essere applicate coercitivamente con la forza, poiché ritenute legittime (ovvero approvate dallo Stato).Le istituzioni hanno una pluralità di punti di vista. Tendenzialmente quando parliamo di istituzioni parliamo di organi, o soggetti istituzionali. Le istituzioni sono più in generale degli elementi o insiemi che servono a raggiungere un determinato obiettivo. Quando parliamo di istituzioni di diritto pubblico c’è un’altra prospettiva: il concetto del diritto pubblico. Le istituzioni sono gli elementi fondamentali del diritto pubblico, lo scheletro attorno al quale viene costruito un organismo (stato, diritto pubblico). Esse sono soggetti, ramificazioni dello stato e punti di riferimento per il popolo. L'insieme delle regole forma ciò che viene chiamato ordinamento giuridico. Nel nostro sistema però c’è una pluralità di ordinamenti (costituzionale, europeo, regionale). Questi ordinamenti hanno a loro volta delle regole di interazione. Talvolta queste regole seguono criteri gerarchici, altre volte seguono dei criteri di competenza. Ci sono:

  • ordinamenti originari: trovano in sé stessi la loro legittimità, ossia la loro autorizzazione a regolare la vita dei consociati;
  • ordinamenti derivati: trovano la loro legittimità negli ordinamenti originali. Le regole giuridiche sono regole di condotta. La prescrizione può rivolgersi ai componenti di una comunità sociale (non si passa con il rosso) e vengono chiamate norme di relazione. Le regole di condotta che non governano la vita della comunità politica ma si rivolgono alla struttura istituzionale della comunità, ossia gli organismi pubblici (parlamentari) vengono chiamate norme di azione. Costituzione : documento che contiene l’insieme di norme originarie e sovraordinate rispetto ad altre norme, che regolano la vita di una comunità statuale. La costituzione è l’atto normativo fondamentale che definisce la natura, la struttura, l’attività e le regole fondamentali di un’organizzazione, ovvero il vertice della gerarchia delle fonti che definisce l’ordinamento giuridico di uno stato di diritto. La costituzione, quindi, è il contratto sociale da cui trae origine una comunità politica statuale. È l’atto fondativo di uno stato. È la legge che contiene le norme fondamentali di una comunità politica perché è quello strumento con cui lo stato è stato creato. LO STATO Si potrebbe dire che lo Stato è un'organizzazione umana (sociale) che possiede il monopolio legittimo della forza, che controlla un territorio e può riscuotere tasse e tributi. Ad esso può essere associata anche l’emanazione di leggi e regole. Si potrebbe definire anche come un insieme di istituzioni più o meno centralizzate, riconosciute dall’esterno. Ancora può essere visto come un insieme di persone accomunate da caratteristiche comuni come lingua e tradizione. Lo stato, dunque, è un fenomeno sociale e un ente territoriale sovrano, che si realizza attraverso l'organizzazione politica di un popolo, stanziato in maniera stabile su un territorio e sottoposto al governo di un'autorità sovrana. Lo stato nasce in un periodo determinato (convenzionale): pace di Vestfalia 1648 affermazione principio cuius regio eius et religio , cioè il riconoscimento della potestà dei sovrani di scegliere la religione di stato,

“il sovrano può tutto”. Prima di questa data le esperienze politiche e sociali erano caratterizzate da elementi differenti. Il 1648 è importante perché c’è una separazione tra il sovrano e la corona, che diventa centro d’imputazione di tutte le azioni che riguardano il sovrano. Questo è l’elemento che distingue rispetto al feudalesimo. Ci sono tre elementi che connotano uno stato sono l’elemento soggettivo: la comunità (popolo), l’elemento oggettivo: il territorio , e l’elemento organizzativo: l’ istituzione. POPOLO : comunità connotata da lingua, tradizione e usanze comuni, cittadini che detengono diritti e doveri, gruppo di persone che abita un determinato territorio. Il popolo potrebbe anche essere un gruppo di persone che abita un territorio pur non avendo cultura e tradizioni comuni ma che si riconosce come appartenente alla stessa società. Esiste una distinzione tra popolo, popolazione e nazione. Nazione: gruppo che si identifica perché si ritiene far parte di una comunità caratterizzata da valori, tradizione, storia, cultura, lingua, religione. Concetto filosofico, astratto, non giuridico. La popolazione è l’insieme di persone che vivono su uno stesso territorio, all’interno di uno stesso Stato, e sono soggette all’ordinamento giuridico di quello Stato. Il popolo si distingue dalla popolazione, in quanto è soggetto l’autorità del territorio (italiana). Il popolo, quindi, è un gruppo di persone che si riconoscono tra di loro come facenti parte di una stessa comunità politica, una realtà che ha gli stessi bisogni e gli stessi obiettivi. A questo gruppo di persone si dà uno status particolare, poiché gli si riconoscono dei diritti e dei doveri, che poi è la cittadinanza. La cittadinanza è la traduzione di un senso di identificazione e appartenenza a una comunità politica. Le leggi della cittadinanza sono diverse da paese a paese (vedi americana e francese). La costituzione Italia a definisce cittadino chi: − ius sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di madre o di padre di cittadini italiani; − ius soli : chi nasce sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi. Il tema è quindi il concetto di nazione, cultura, sangue. Solo chi non ha altro legame prevalente ad un'altra nazione, può diventare cittadino Altri modi per essere cittadini:

  • ius electionis: si diventa cittadini per scelta se si risiede da almeno 10 anni nel territorio della repubblica.
  • ius comunicationis : il cittadino straniero che sposa un cittadino italiano, o straniero che viene adottato da un italiano, può diventare cittadino italiano egli stesso se risiede nel territorio per almeno 5 anni.
  • Straniero che ha prestato servizio, anche all’estero per almeno 5 anni alle dipendenze dello stato.
  • Cittadino membro di uno Stato membro delle comunità europee sé risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio della repubblica. Esiste dal 1992 e considera parte della comunità politica tutti i membri che gli Stati contraenti ritengono sovranamente far parte della loro comunità politica più ristretta. Passaporti d’oro.
  • Apolide che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio della repubblica. TERRITORIO : ha diverse definizioni ma le principali sono: − spazio dove vive una popolazione; − spazio definito da confini entro cui lo stato esercita la sua sovranità o dove vige la giurisdizione dello stato (definizione politica);
  • l'equi-ordinazione, la pariteticità, io sono sovrano come sovrano è un altro stato, io non mi intrometto negli affari di uno stato e lui non si intromette nei miei affari, ognuno è indipendente dagli altri. È sovrana UE o lo stato? Noi stiamo assistendo a un fenomeno di integrazione delle nostre realtà e questo processo economico e sociale ha ricadute giuridiche, noi osserviamo un processo di erosione delle nostre prerogative sovrane, lo stato cede l’esercizio della sovranità, delega all’UE di esercitare parte della sovranità. FORME DI GOVERNO E FORME DI STATO La forma di Stato è la forma tra popolo, territorio e sovranità, la forma di stato ci porta a leggere le esperienze politiche analizzando i rapporti che esistono tra i tre elementi costitutivi dello stato: popolo, territorio e sovranità, parliamo di fonte di legittimazione del potere esercitato dalla forma di governo, nella repubblica e stato democratico abbiamo una certa legittimazione delle istituzioni che ci governano e parte dal basso, nella monarchia parte dall'alto, nello stato totalitario parte dal partito ed è indice dei rapporti che si instaurano tra la comunità politica e l'organizzazione di governo, la partecipazione attiva, i diritti e i doveri nei confronti del governo. Quando si parla di federazione (forma di Stato) si parla di Stati caratterizzati da popolo, territorio e organizzazioni, mai nascono come forme autonome facendo sì che ci sia una connotazione particolare perché il popolo è diviso, mentre nello stato regionale non c'è ed è definita come forma di governo. Forme di stato : forme che lo stato assume, cioè forma degli elementi costitutivi dello stato (popolo, territorio e governo sovrano), cioè come interagiscono tra di loro questi tre elementi costitutivi. − monarchia: il Capo dello Stato è un re o un imperatore designato a vita in virtù di successione ereditaria o per scelta di ristrette oligarchie, invece che nel rispetto del principio della rappresentatività popolare; − repubblica: la sovranità non è concentrata nelle mani di uno solo ma risiede nel popolo; − oligarchia: governo in mano a pochi, legittimazione del governo riservata a un numero ristretto di individui; − Stato socialista: ad esempio la Cina; − dittatura: accentra il potere in un solo organo o in una sola persona; − stato liberale: si pone come obiettivo la tutela delle libertà o diritti inviolabili dei cittadini; − totalitarismo: indica un rapporto particolare tra il cittadino e l’assetto istituzionale le finalità perseguite dall’assetto istituzionale inglobano il popolo che è asservito a una funzione strumentale al perseguimento degli obietti dello stato; − stato teocratico: stato che si fonda sul principio della teocrazia, il potere discende da dio, rapporto tra popolo e struttura di governo in termini religiosi; − stato federale: esperienza politica che nasce dall’aggregazione di una pluralità di stati, cedono la sovranità originaria in favore di questa nuova realtà politica, ma gli stati non rinunciano alla loro identità iniziale, c’è un diverso valore dell’identità comunitaria e fa sì che il cittadino si consideri parte al tempo stesso di una comunità territoriale più definita (regionale) e di una comunità territorialmente più inclusiva e grande (nazione). La seconda rivoluzione industriale, una rivoluzione sociale ed economica, porta ad un'evoluzione politica; si ha la nascita di una nuova classe sociale, aka il proletariato ove si ha una coalizione di masse, dove un gruppo di persone inizia combattere per i propri interessi. Inizialmente questa battaglia viene repressa, con gli stati d'eccezione, è così che si arriva alla nascita dei partiti di massa, con i sindacati; quindi, la pressione sociale divenuta politica sfocia in dei cambiamenti politici, in quanto aumenta il suffragio e diritto di voto.

L'ingresso di questi soggetti nella politica, porta alla crisi di questo sistema, così che si arriva allo stato liberale, dove si ha una separazione di poteri dove si ha un governo parlamentare (inizialmente è una monarchia parlamentare). Si parla allora di stato liberal-democratico ed è la prima forma dello stato sociale, che però opera secondo vecchi sistemi. È caratterizzato da un'instabilità politica, che porta alla nascita di uno Stato Autoritario, Socialista o Totalitario. FORME DI GOVERNO Forma di governo : modalità di interazione degli elementi costitutivi del governo, relazioni tra organi e istituzioni. − sistema parlamentare: rapporto fiduciario tra parlamento (potere legislativo) e governo (potere esecutivo). È presente anche un capo di stato, che è una figura di rappresentanza e garanzia. − sistema presidenziale: composto da capo di stato (potere esecutivo) e parlamento (potere legislativo). Sono entrambi soggetti autonomi e indipendenti perché hanno legittimazione elettorale. (USA) il presidente non è eletto dal parlamento ma è eletto dal corpo elettorale, non esiste un esecutivo collegiale, il presidente nomina i segretari, conferisce e ritira deleghe, il potere esecutivo è nelle mani del presidente. diarchia, più netta separazione delle posizioni. − Semipresidenziale: (Francia) presidente eletto direttamente dalla popolazione che ha dei poteri politici ampi (scioglimento del parlamento, nomina del primo ministro, potere estero) ma c’è il Consiglio dei ministri, c’è un collegio, governo comunque legato con un rapporto fiduciario con il parlamento, se il capo di stato nomina un primo ministro che va contro la maggioranza parlamentare solleva una mozione. Chiamate anche esperienza parlamentari a tendenza presidenziale. − Federazione − Diarchia − Direttoriale: il governo non ha un rapporto di fiducia con l’Assemblea, viene eletto dall’Assemblea (Svizzera), posizione di diarchia, parlamento da un lato, governo dall’altro. − monarchia costituzionale: (Luigi XVI) re titolare dell’esecutivo e un parlamento titolare del potere legislativo. − Neoparlamentare: (nasce in Israele nel 2000, forma di governo come nelle nostre regioni). Si ha l'elezione del parlamento e contestualmente l'elezione del capo di governo. Parlamento e governo sono legati da un rapporto di fiducia ma il parlamento è libero di revocare la fiducia del capo dell’esecutivo ma in questo caso avviene lo scioglimento automatico del parlamento e viceversa. La garanzia di stabilità è dato dal principio per cui al manifestarsi di una crisi politica si può avere la revoca della fiducia, ma questa comporta lo scioglimento del parlamento. Il primo ministro può sciogliere il parlamento ma in questo modo decadeva anche lui e si andava a nuove elezioni. − confederazione: unione di più stati sovrani, quindi non è uno stato e non è una forma di governo, si trova al di fuori delle esperienze statuali. − stato regionale: rapporto tra centro e periferia. Tutte e due ci parlano di distribuzione di potere tra centro e periferia, governo sovrano che si articola in modo diverso quindi forma di governo. In tutti questi casi vi è un principio operativo riconosciuto, che è un pluralismo costituzionale, inteso come una separazione delle competenze e l'attribuzione delle competenze ha una pluralità di istituzioni. Senza la separazione dei poteri non c'è una forma di governo. Lo Stato Assoluto, ad esempio, non è una forma di governo in quanto tutto il potere è in mano a un unico individuo, ma dalla monarchia assoluta, si passa allo stato liberale, dovuta alla pressione politica creata da degli attori sociale e tutto sfocia poi in una costituzionalizzazione.

nella nazione rientrano tutti ma solo qualcuno può votare ed è il motore concreto del governo (stato liberale o costituzionale). Stato liberale lascia il passo allo stato liberal democratico con la seconda rivoluzione industriale, dove cambiano gli strumenti di produzione, che creano non solo una diversa allocazione della ricchezza ma socialmente porta alla nascita di una nuova classe sociale che è quella del proletariato con la creazione delle industrie, si spopolano le campagne e si popolano le città che diventano centri industriali, questi soggetti che contrattano con il datore di lavoro fanno massa e iniziano a spingere per un riconoscimento dei loro diritti. Nella Spagna e Germania anni ‘30 e nell’Italia degli anni ‘20, abbiamo uno stallo istituzionale che porta alla radicalizzazione dello scontro e che porta a esperienze totalitarie. Affermazioni di esperienze differenti come autoritarie, totalitariste e socialiste. Differenze: − Stato autoritario: è quello che abbiamo in Italia con Mussolini che prende il potere perché il parlamento è in stallo e lui si propone come una possibile soluzione e non trova ostacoli dalle altre forze politiche, Mussolini arriva al potere legalmente viene nominato capo dello stato e primo ministro e mantiene il potere legalmente perché governa il parlamento. Tutto viene finalizzato al successo e alla gloria dello stato. − Stato totalitario: in Germania Hitler arriva al potere perché c’è uno stallo politico attraverso una coalizione ma quando muore il Presidente della Repubblica abbiamo un superamento, abbiamo un accentramento delle figure del capo del governo e del Presidente della Repubblica in un’unica persona, abbiamo un superamento delle istituzioni, qui abbiamo un disconoscimento pieno dei diritti fondamenti, abbiamo la sostituzione di un assetto istituzionale con un altro incentrato sulla figura di Hitler. − Stato socialista: in URSS lo stato socialista è nato anche qua in una situazione di stallo e di crisi, riprende gli stilemi dello stato totalitario. Abbiamo la fase rivoluzionaria con la Duma che viene fatta ostaggio dai rivoluzionari e si creano i soviet dove si sviluppa il nuovo rapporto politico, non c’è più il capo dello stato ma uno eletto con uno schema piramidale. Stato totalitario che si ispira alla dottrina socialista. Con queste esperienze il conflitto è inevitabile, questa deriva si chiude con un nuovo momento istituzionale, c’è un ritorno ai modelli del passato, lo stato liberale ma c’è la consapevolezza che il pluralismo politico a livello sociale dev’essere gestito, cerco delle soluzioni che proteggano questo assetto, la comunità deve avere delle basi comuni. SISTEMA POLITICO COSTITUZIONALE ITALIANO La costituzione nasce con lo Statuto Albertino 1848, costituzione breve, descrizione delle regole di funzionamento delle istituzioni e numero limitato di diritti civili e politici. Essa è anche strettamente condizionata da 20 anni di fascismo. Lo Statuto Albertino è una Costituzione flessibile, non prevede quindi una forma aggravata per il suo cambiamento, con una semplice legge del parlamento può essere cambiata, quando viene varata si pone come un pilastro della società immodificabile, ma non dispone nulla sulla modifica dei suoi emendamenti. È una costituzione ottriata (concessa) dalla monarchia costituzionale, ancora vigente in quel periodo e con forte legittimazione politica. Quest’ultima viene progressivamente meno e diventa una monarchia parlamentare dualista e poi a inizio '900 diventa monarchia parlamentare monista, dove il re è un arbitro, deve controllare che tutti operino correttamente e Mussolini è stato eletto secondo le leggi dello statuto. La prima legge di Mussolini fu Acerbo , ossia una legge sulle elezioni, avvenute nel 1924. Mussolini ottiene la maggioranza assoluta in parlamento e crea le leggi fascistissime. Dal 1926 prevede in capo al governo una potestà normativa. Nel 1926 viene creato il decreto atto, equiparato alla legge.

Il primo ministro è comunque formalmente nominato dal re. Dal 1938-39 l’alleanza con la Germania spinge per le leggi razziali e l’abolizione della camera dei deputati, sostituendola con la camera dei fasci e delle corporazioni (consiglio formato dalle comunità commutate da una comunanza di settore economico e produttivo), formata da soggetti scelti e non eletti. Viene cambiato l’assetto bilaterale presente nello statuto Albertino che prevedeva che le due camere dovessero lavorare contemporaneamente, se viene convocata una camera viene convocata anche l’altra. Il fascismo cade nel 1943 con un provvedimento formale assunto dal monarca. Nel 1943 viene convocato dopo 2 anni il Gran Consiglio del Fascismo che chiede al re Vittorio Emanuele di revocare la nomina di Mussolini (Ordine Grandi) che viene arrestato e poi liberato, il re si riappropria delle sue funzioni regie e nomina come Primo Ministro il generale Badoglio, viene sciolta la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Allora avviene l’Armistizio con il re che scappa a Brindisi, il governo governa con l’appoggio del comitato di liberazione nazionale e collaborano tra loro. Nel 1944 i partiti rinunciano a chiedere la testa del re, ma lui si impegna a togliersi di mezzo. Abbiamo la nomina di Umberto come luogotenente del regno. Il nostro attuale sistema politico e il frutto di un contesto politico, economico e sociale storico. Il re Vittorio Emanuele III rompe l’assemblea istituzionale, rimuove il luogotenente e abdica. Umberto da luogotenente diventa re (re di maggio). Dopo un mese, alle elezioni, vince la Repubblica. Il re accetta e va in Portogallo. Con il voto del 2 giugno 1946 un sistema repubblicano. L’assemblea costituente che viene eletta quel giorno è un’assemblea costituente limitata da un volere sovrano del popolo. La nostra costituzione è una costituzione di garanzia e compromesso, frutto dei 20 anni di fascismo. Essa mira a garantire delle garanzie contro la potenziale usurpazione da parte di una maggioranza del paese. Non è garanzia della maggioranza ma garanzia della minoranza e fa sì che certi valori non possano essere toccati dalla maggioranza che di volta in volta governa il paese. L’elemento che connota le scelte della nostra assemblea costituente è la paura di una nuova deriva autoritaria e dell’uomo forte. La costituzione è l'insieme delle regole fondamentali che disciplinano la vita di un paese e governano una comunità politica. Il contenuto della costituzione nei vari paesi può essere differente, in quanto ciò che può essere importante per uno stato, può essere irrilevante per un altro. Il contenuto varia a seconda delle esigenze della comunità politica. Nella storia si può notare l'evoluzione dell'approccio verso la costituzione. La Costituzione Italiana è stata approvata dall'assemblea costituente il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. E' scritta, è un documento unitario, è votata e non concessa, è frutto di un organo scelto tramite elezioni, è lunga, ed è articolata in tre parti: principi fondamentali, parte prima (diritti), parte seconda (ordinamento della repubblica + tema delle garanzie e revisione della costituzione) La costituzione italiana è rigida , per modificarla è necessario un procedimento ad hoc e non può essere cambiata con una legge ordinaria. È formata da 139 articoli + disposizioni transitorie e finali. Divisa in due parti principali: diritti e istituzioni. Essa è formata da tre parti. Prima delle tre parti c’è la selezione dei principi fondamentali, che contiene i primi 12 articoli. A seconda è quella sui diritti, la terza parte è sull’ordinamento della repubblica ossia le istituzioni. − principi fondamentali (12). − diritti e doveri dei cittadini. − parlamento (28 articoli. dall'art. 55 all'82). − Presidente della Repubblica (9 articoli. dall'art. 83 al 91). − governo (9 articoli. dall'art. 92 al 100). − la magistratura (13 articoli. dall'art. 101 al 113).

Art.10 “L’ordinamento giuridico italiano si conforma a norme del diritto internazionale. Ci adeguiamo al diritto internazionale” Art 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” L’Italia rifiuta la guerra come strumento di offesa, ma non di difesa. Essa concede di cedere la sovranità ad altre organizzazioni per permettere la pace e la giustizia tra le nazioni. Articolo 41 “ L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE Le leggi di revisione costituzionale sono quelle per cambiare la costituzione, mentre le leggi costituzionali sono le leggi che hanno lo stesso valore della costituzione. Art. 138 “ Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione”. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La costituzione si modifica con una legge che deve essere votata da ciascuna camera con un intervallo superiore a tre mesi. Nella seconda votazione ogni camera deve votare con la maggioranza assoluta (201). Il referendum costituzionale successivo non è obbligatorio, ma può essere eventualmente richiesto da 1/ dei membri di una camera, 500'000 elettori, 5 consigli regionali. Se nella seconda votazione, la legge passa con i 2/3 dei componenti (266 su 400) perché la ratio ultima è quella di proteggere la Costituzione, può essere cambiata solo con un nuovo compromesso che va oltre la maggioranza di governo. Il referendum popolare costituzionale è uno strumento della minoranza per bloccare riforme unilaterali, non condivise. Art. 139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.” Limite espresso della revisione, non è possibile modificare le dinamiche proprie di una repubblica, del governo, di una legittimazione rappresentativa che proviene dal basso. La costituzione è un potere non legittimato ma che legittima tutto ciò che viene dopo, è un potere costituente. La revisione costituzionale è un atto legittimo perché segue quella fonte di produzione del diritto che è l'art. 138. La revisione è rappresentazione del potere costituito. Il procedimento legislativo si divide in tre fasi:

  • iniziativa legislativa: si parla del potere di proporre una legge e quindi si fa riferimento a progetti, disegni di legge proposte che, secondo l'art.71 possono essere proposti dal governo, da ciascun membro delle camere, da organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale, ma volendo anche dal popolo che con 50' elettori possono presentare un progetto redatto in articoli autorizzato dal PdR.
  • La proposta viene presentata a un presidente delle due camere.
  • Istruttoria/Deliberazione: il presidente dell'assemblea che riceve la proposta è incaricato di consegnarla ad una commissione parlamentare a cui viene richiesto di analizzare il testo proposto. La commissione nomina un relatore, un soggetto che è chiamato ad illustrare il disegno di legge e proporre alla commissione di fonderlo ad altre proposte di legge; il progetto lo si vota tre volte: primo per vedere se il parlamento e interessato, voto dei singoli articoli del progetto di legge e infine un voto sulla legge generale. Dopo le tre votazioni si consegna il disegno di legge all'assemblea che delibera la calendarizzazione del progetto di legge, vengono chiesti i pareri di varie commissioni tra cui obbligatoriamente ci devono essere quella di bilancio e quella degli affari costituzionali. Il testo viene presentato in aula da un parlamentare relatore e il disegno di legge viene votato dall'assemblea con altre tre votazioni: ordine generale, ordine particolareggiato, e di insieme generale. Durante le votazioni vengono richieste modifiche (chiamati emendamenti) una volta che il testo del progetto viene approvato in una camera, viene successivamente inviata all'altra che esegue la stessa procedura istruttoria. Una volta deliberato il ddl, il presidente di assemblea manda il disegno di legge al PdR che promulga la legge entro un mese, successivamente la pubblicazione della legge sulla Gazzetta e la legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. Di emendamenti esistono di tre tipi:
    • soppressivi/estintivi = propongono di sopprimere una determinata disposizione o articolo
    • modificativi = cambia la formulazione della disposizione
    • aggiuntivi = aggiungere altre regole e/o articoli al disegno base Vengono votati prima gli emendamenti soppressivi, in secondo luogo quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi, per il tema di efficienza. Art. 72 “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale”. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. Art. 73 “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”. La promulgazione è un atto che contiene tre elementi:

Questo perché devono partecipare tutti i rappresentati della nazione, frutto della volontà della maggioranza dei rappresentanti della nazione. “L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. ” Art. 85 “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. ”Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. ”Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.” Art. 86 “Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.”“In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.” Art. 89 “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti”. Art. 87 funzioni del capo di Stato

  • Garante della Costituzione;
  • Ruolo rappresentativo;
  • Promulga leggi;
  • Ha il comando delle forze armate;
  • Vertice istituzionale;
  • Nomina (non elegge) il presidente del Consiglio;
  • Nomina dei giudici costituzionali;
  • Può sciogliere il parlamento;
  • Ratifica i trattati internazionali;
  • Nomina 5 senatori a vita;
  • Concede la grazia. Art. 88 “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. ”Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.” L’atto del presidente deve essere controfirmato dal Presidente del consiglio dei ministri. Art 90 “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.”“In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”

Il capo di stato non è giuridicamente responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, immunità al Presidente, che non potrà essere chiamato a rispondere di atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, al di fuori delle sue funzioni, però, è un cittadino. Ma quando il Capo dello Stato risponde? Nei casi di alto tradimento e attentato alla costituzione. PARLAMENTO Titolo I dall'articolo 55 all'articolo 82. Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento rappresenta il fulcro del sistema, è il luogo di rappresentanza del popolo sovrano. Esso è un organo assembleare, di carattere per lo più elettivo, che svolge tre funzioni essenziali: rappresenta la volontà sovrana del popolo, espressa in libere elezioni; esercita il potere legislativo ; controlla in modo continuativo l'operato del governo. Luogo di rappresentanza del corpo elettorale, del popolo, ovvero dove la sovranità nazionale si esplicita. Funzione legislativa. Il parlamento è eletto ogni 5 anni a suffragio universale e diretto. Il nostro parlamento è bicamerale, formato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Art. 55 “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. “Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.” Art 48 “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. “La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.” Il voto è personale, eguale, libero e segreto: questo significa che il voto è personale perché deve essere esercitato direttamente dal cittadino, la sovranità non può essere delegata a nessuno, deve essere libero nel senso che non devono esserci costrizioni e strumentale a questa libertà si pone il requisito della segretezza, che garantisce che l’elettore decida chi è meglio eleggere. La segretezza quindi è fondamentale per la democraticità ultima del voto. Art 49 “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrecon metodo democratico a determinare la politica nazionale.” I partiti non entrano in parlamento. Questi sono un eventuale strumento creato dai cittadini per concorrere democraticamente a determinare la politica nazionale: non dice che sono i soggetti che concorrono a esercitare i poteri dello stato. I partiti sono associazioni private, in Parlamento entra la sovranità degli elettori. Sistema bicamerale : Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Sono deputati coloro che hanno più di 25 anni, i sentori più di 40 anni. Parlamento dura in carica 5 anni. Art 65 “La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. "Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.”

favorevoli, cioè una minoranza perché basta la metà più uno dei membri in Parlamento a votare e la metà più uno di questi che votano a favore. Funzioni del Parlamento:

  1. Legislativa : Al parlamento compete il dovere di approvare le leggi 2Art.70 “la funzione legislativa viene esercitata da entrambe le camere.” Bicameralismo paritario (camera e senato con stessi poteri e funzioni) tutte le leggi devono essere approvate quindi da tutte e due le camere. Tutte le forme giuridiche equiparate alla legge devono passare quindi dal Parlamento.
  2. Funzione di Indirizzo : Capacità del parlamento di indirizzare il governo, indirizza anche le priorità con cui l'esecutivo dà vita alle leggi. Mozione (presa di posizione del parlamento su una determinata questione, che incide sulla attività del governo, con la mozione di fiducia e sfiducia il parlamento chiede al governo rispettivamente di lavorare o dimettersi) e risoluzione (funzione analoga, ma può essere votata nelle commissioni, atto di indirizzo sulla attività futura del governo, espressione della volontà del governo, sulla gestione di una questione)
  3. Funzione di controllo /inchiesta: Legata alla autonomia dei 2 soggetti esecutivo e legislativo, il parlamento pretende di controllare se il governo agisce correttamente, interrogazioni (richieste che il parlamento fa al governo per esporre al parlamento una determinata vicenda, il più importante è il question time, ovvero domande a risposta immediata) e interpellanze (politicamente più sensibile perché non si limita a chiedere chiarimenti, ma chiede al governo di esporre al parlamento come gestire un determinato problema) commissioni di inchiesta.
  4. Funzione di Bilancio : disciplinata nell'art.81: Lo stato assicura l'equilibrio tra le entrate e uscite nel proprio bilancio, tenendo conto le fasi avverse e favorevoli che si possono incontrare nel ciclo economico. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Ogni anno le Camere approvano con legge il bilancio e il rendiconto consultivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori a quattro mesi. Il parlamento dura 5 anni. Art.61 le elezioni hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti camere. Ci può essere uno scioglimento anticipato delle camere, per cui entro 70 giorni vanno svolte le nuove elezioni. Dopodiché abbiamo 20 giorni c’è la prima riunione del nuovo parlamento. In questi 90 giorni governa il vecchio parlamento. Il vecchio parlamento può solo portare avanti un piano politico ordinario. La prima azione del nuovo parlamento e l’elezione del presidente dell’Assemblea, che la rappresenta nella sua complessità (maggioranza e minoranza). Deve essere approvato a maggioranza qualificata: 2/3 o 3/5. In caso di stallo politico si prevede una diminuzione del quorum, si arriva quindi a una maggioranza assoluta o semplice.
  • I rappresentanti sono soggetti che pur avendo un colore politico, esprimono una funzione di rappresentanza e garanzia. Per questo le leggi prevedono dei poteri di nomina di alti funzionari o organismi importanti (banca d’Italia) in capo ai rappresentanti di assemblea.
  • Vicepresidenti : coloro che prendono il posto dei presidenti quando non ci sono.
  • Questori : coloro che controllano il funzionamento ordinari dell’assemblea e il buon andamento delle sue attività.
  • Segretari : sovrintendono all’attività di verbalizzazione dei lavori dell’assemblea. Conferenza dei capigruppo è l’organismo collegiale che riunisce in ogni assemblea il presidente dell’assemblea e i presidenti dei gruppi parlamentari.

I gruppi parlamentari sono l’espressine dei partiti in parlamento. Art. 49 parla dei partiti e dice che sono fondamentali per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ma sono strumenti che restano fuori dal parlamento, perché in esso (art. 67) c’è il principio del divieto imperativo. Ossia ogni membro del parlamento rappresenta tutta la nazione senza vincolo di mandato. I regolamenti parlamentari prevedono che entro 3 giorni dalla prima riunione del parlamento, il parlamentare deve decidere a quale gruppo aderire. Se non lo fa, entrerà d’ufficio nel cosiddetto gruppo misto, che contiene tutti i parlamentari che non vogliono o non riescono a formare una associazione di parlamentari che si riconosca intorno ad un programma politico. Sulla base dei gruppi parlamentari vengono create le commissioni parlamentari. Esse sono delle assemblee, organi collegiali chiamati a svolgere funzioni istruttorie. Rappresentano in piccolo l’insieme dei gruppi parlamentari. 14 commissioni. Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre. Il parlamento può anche lavorare di più, ossia in via straordinaria (vengono riunite entrambe le camere). SISTEMA ELETTORALE Noi eleggiamo i nostri parlamentari attraverso le elezioni. Il sistema elettorale è la risultante di tutte le regole che concorrono a disciplinare l’esercizio del diritto di voto e il risultato del voto in seggi. Parlando di sistema elettorale non si intende solo ed esclusivamente la modalità di ripartizione dei seggi, di soglie di sbarramento, di maggioritario, proporzionale o misto, ma anche le regole strumentali, che strumentali non sono, per il funzionamento delle elezioni: la ripartizione territoriale e l’ampiezza del diritto di voto, insieme con il tipo di voto. Tipo di voto: quando votiamo esprimiamo una volontà che può essere espressa in maniera categorico o ordinale:

  1. Categorico : è una scelta di campo, voto di lista, la mia scelta è limitata o il candidato di un partito o quello di un altro. Legittimazione politica che viene dal voto molto più forte. Con il voto categorico io spingo verso un sistema selettivo guidato dai partiti, verso un sistema bipolare.
  2. Ordinale : voto in cui l'elettore esprime una gradazione della sua volontà, voto di preferenza: nel voto ordinale le volontà manifestate dai cittadini sono annacquate perché si disperdono tra le preferenze che i cittadini esprimono. Sistema bipartitico : Inghilterra ma non abbiamo solo 2 partiti, sistema nel quale anche grazie al sistema elettorale il funzionamento di governo ruota attorno a due partiti alternativi, il Primo Ministro in Inghilterra è sempre il segretario o del partito conservatore o del partito laburista la maggioranza comunque vede contributi di partiti più piccoli. Sistema bipolare : abbiamo una pluralità di partiti che convogliano, si dirigono tradizionalmente su due aree politiche antitetiche (moderata e progressista) non c'è nessun partito che da solo svolge quella funzione cardine e quindi è necessaria una coalizione che è tendenzialmente stabile. Sistema multipolare : poli diversi, abbaiamo più partiti che si schierano attorno ad aree programmatiche diversificate, maggioranza di governo deve mettere insieme più poli, oltre che più partiti, con una conseguente debolezza di stabilità governo. Formula elettorale: maggioritario o proporzionale:
  • Maggioritario : al suo interno abbiamo diverse formule:

Il governo che assume le funzioni deve avere la fiducia delle due camere, entro 10 giorni, facendo cambiare la legittimazione politica del governo, il governo senza l'approvazione del parlamento il governo può esercitare i suoi poteri solo nei limiti dell'ordinaria amministrazione. La fiducia viene data dalla maggioranza dei presenti in aula, facendo così il parlamento può dare la fiducia a un governo di minoranza. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti, garantendo un minimo di stabilità al governo, la decisione sul voto della sfiducia va calendarizzata dopo almeno tre giorni. Questione di fiducia: Richiesta che il governo fa all'assemblea parlamentare di votare un provvedimento che il governo ritiene fondamentale e imprescindibile per la proprio programma politico, se le camere non approvano il provvedimento così come è presentato, il governo ritiene che non ci sia la fiducia e si auto- dimette. Art 95 “Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.” “I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.” “La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.” Art. 96 “Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.” E' segnalato il numero di ministeri ma non quello dei ministri. Ministri con e senza portafoglio : il ministro con portafoglio è un ministro che si trova a capo di un ministero, mentre quello senza portafoglio è un ministro che non detiene al di sotto di sé una struttura organica autonoma. A parte i ministri abbiamo altri soggetti (governo in senso lato):

  1. Sottosegretari : sono nomine politiche, soggetti che rappresentano la cinghia di trasmissione tra il ministro e l'apparato burocratico di riferimento di quel ministro (apparato ministeriale), sono delle cariche politiche, per aiutare il ministro a lavorare.
  2. Viceministri : sottosegretari che hanno competenze particolarmente strutturate esistono i viceministri nei dicasteri più grossi come l'economia o gli interni. Sono sostitutivi dei ministri.
  3. Vicepresidente : colui che sostituisce il Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4. Consiglio di gabinetto : istituzione eventuale, organismo formato da un numero ridotto di ministri, di solito quelli più importanti (finanze, interni, difesa, esteri, giustizia). LA MAGISTRATURA La Struttura della magistratura è funzionale all'esercizio del potere giudiziario: Potere Giudiziario : iuris dicere, affermare ciò che dice il diritto, far discendere da ciò una conseguenza che è legata a una vicenda specifica. Il potere giudiziario è il terzo potere che si caratterizza per la funzione di applicazione della legge, ha potere funzionariale. I magistrati sono funzionari che applicano la legge, sono sotto la legge, si deve garantire la corretta applicazione della legge laddove vi sia un conflitto, dove appaia una lesione, violazione della legge, è

chiamata ex post a garantire il rispetto della legge in una situazione conflittuale. Questa garanzia dell'applicazione della legge dev'essere indipendente, il giudice dev'essere libero da pressioni che provengono da altri attori del sistema. Struttura: abbiamo una magistratura penale e civile.

  1. Norma Penale : regola di condotta che deve essere tenuta, perché non tenendola determino la lesione di un interesse collettivo, sorge nello stato verso chi trasgredisce un interesse punitivo. La punizione può prevedere il carcere.
  2. Giustizia civile : comprendono l'insieme di regole che gestiscono la comunità, parliamo di magistratura ordinaria in quanto si occupa della generalità delle regole. Esistono campi particolari che sono legati a un attività o ad un tipo di soggetto, parliamo di magistratura militare (competenze in tempi di pace o guerra), magistratura amministrativa (il TAR che ha competenze nella pubblica amministrazione), magistratura contabile. Rientrano all'interno della magistratura speciale perché non gestiscono le generalità delle ipotesi delle controversie ma hanno competenza legata al soggetto del giudizio. Art 24 “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.” Interesse legittimo quello che connota la posizione del singolo davanti alla pubblica amministrazione. Per interesse legittimo vado davanti al giudice amministrativo perché non ho un diritto ma un interesse. “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.” “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.” “La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.” Funzione di accusa : soggetto che porta davanti al giudice, chiedendogli di applicare la legge, funzionario pubblico che agisce nell'interesse della collettività, il suo interesse unico non è la condanna dell'imputato ma la giustizia, ha il nome di pm (pubblico ministero), è una funzione di ausilio alla giustizia e con la polizia giudiziaria fa le indagini del processo, cercando prove. Questo si chiama magistratura requirente, Il PM è un magistrato indipendente. La giustizia civile ha diversi gradi di giudizio:
  3. giudice di pace
  4. tribunale magistratura civile
  5. corte di appello
  6. corte di cassazione Ci sono tre gradi di giudizio per garantire il rischio minimo di errore nello svolgimento della funzione giudiziaria. La corte di cassazione rappresenta il terzo grado di giudizio, è a livello centrale per garantire una uniformità del rispetto della legge e dell'interpretazione di quello che il diritto dice.
  • Magistratura giudicante ha un giudice di pace, tribunale con Corte d'Assise, Corte d'appello con Corte d'assise d'appello e infine la Cassazione, nelle corti d'assise e corti d'assise d'appello si trovano si trovano i giudici chiamati a valutare i reati più gravi, come quelli di terrorismo, omicidio e mafia. Riguardo a questi reati gravi, vengono in soccorso ad aiutare i giudici anche dei giudici popolari, ovvero cittadini estratti a sorte a cui viene chiesto il contributo all'esercizio della giustizia.
  • Magistratura requirente detiene la procura della Repubblica presso il tribunale, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello e corte di Cassazione. L'ufficio della procura è strutturato in modo