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Analisi storica e filosofica dei diritti delle donne, disuguaglianze di genere e contrattualismo. Esame delle opere di Olympe de Gouges e riflessioni giusfemministe, con focus su diritti politici, economici e sociali. Discussione del ruolo del diritto nella subordinazione femminile, violenza di genere e discriminazione lavorativa. Analisi del contributo della modernità alla subordinazione, argomentazioni pro-eguaglianza e critiche agli stereotipi. Esplorazione delle dimensioni del genere, costruzione storico-sociale e rapporto uomo-donna, mettendo in discussione la categoria di donna e il femminismo rispetto all'eterosessualità. Affronto del tema della violenza di genere, relazioni di potere e ruolo del diritto nel contrasto.
Tipologia: Appunti
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Gli studi di genere sono studi che non hanno a che fare con un settore specifico ma si interrogano sui significati che sono stati attribuiti nella storia al concetto di sesso e genere. Ci si interroga sulla costruzione sociale del genere e sui modi con cui alcune acquisizioni in realtà non siano così naturali o legate al dato biologico. Dire che ci si interroga sul rapporto tra sesso e genere non descrive tutto, in realtà ci sono diversi modi di intendere questa relazione. Nascono come una richiesta di alcune studentesse. Esse si interrogano sull’assenza delle donne in alcuni spazi del sapere. Tutto quello che si vede è filtrato da occhiali sociali. In questo modo si incasellano soggetti in determinate categorie di genere quando in realtà quelle categorie sono determinate dal sesso. Il genere costruisce il diritto e viceversa. Riferimento a Lidia Poët e Montessori. LIDIA POËT Lidia Poët si laurea nel 1881. Nel 1883 la Corte di appello accoglie la richiesta del procuratore e ordina la cancellazione dall’albo. Si ritiene che nel concetto del legislatore l'avvocatura fosse prettamente maschile e non dovevano “immischiarsi le femmine”. Questo per varie ragioni fondate sulla natura stessa delle donne. Basti pensare agli abbigliamenti strani e bizzarri a cui le donne sono sottoposte per moda che potrebbero uscire da sotto la toga. Nel 1884 la Cassazione conferma la sentenza in primo grado che nega a Lidia Poët la possibilità di iscriversi all’albo degli avvocati. Le ragioni di questa esclusione:
alcuni valori sono ritenuti leciti o meno, sta in valutazioni sottostanti e preventive. Questo lo si può vedere ancora in moltissime norme. Come ad esempio l’art. 578 c.p. che riguarda l’infanticidio. La norma si riferisce solo a quello commesso dalla madre, che per estensione viene applicato anche al padre. Ma di fatto la norma è discriminatoria. Perché se l’attività di cura del bambino è affidata ad entrambi i genitori c’è una norma che richiama l’infanticidio solo in dipendenza della madre? Gli studi non hanno una posizione unica sul diritto. Si nota una ambivalenza del diritto sulle differenze, sessuali e di genere. Da un lato è quello di rifiuto o di sospetto del diritto nei confronti di alcune situazioni. Gli studi giusfemministi (femminismo giuridico) ritengono che essa sia una risorsa per introdurre un cambiamento ma anch’esso ha dei limiti, di conseguenza si vede una posizione ambivalente. Più di recente una critica queer nei confronti del diritto intesa in un approccio di diffidenza. Perché si può avere un atteggiamento scettico nel diritto? Perché è stato elaborato da uomini. I detentori del potere sono gli uomini e sono loro che pongono in essere le norme. Questo contribuisce ad assoggettare un regime giuridico diversificato in cui le donne hanno la peggio permettendo di mantenere il potere. Il diritto ragiona sulla logica dicotomica, è una cosa o è il suo opposto ma ci sono casi in cui questa dualità non funziona. Questo modo è escludente di alcuni soggetti. Il diritto non ha le categorie per pensare ad alcune soggettività che prima non ha mai visto. Il pensiero giusfemminista afferma la complessità in quanto non tutto può essere riportato ad una dicotomia, l’astrattezza dicotomica non è sufficiente, la realtà è più complessa. AMBIVALENZA DEL DIRITTO: GIUSFEMMINISMO
- Rifiuto/ sospetto / opposizione e fuga Il diritto è un fenomeno sociale e quindi è collegato ad altri fattori di cultura. Di conseguenza è stato utilizzato per rafforzare e legittimare rapporti di potere basati sul genere prevedendo una società prevalentemente a potere maschile. - Fiducia Il diritto può essere inteso come interlocutore necessario, strumento di riforma e tutela per il miglioramento delle condizioni sociali. Lo si può intendere come strumento necessario per combattere le discriminazioni sociali. ALCUNE RAGIONI DELL’ATTEGGIAMENTO SCETTICO DELLA TEORIA CRITICA GIUSFEMMINISTA
Nel 1995 Gary Minda identifica una serie di teorie del diritto che nascono dalla contestazione del diritto previgente. Queste teorie cercano di mettere a tema il potere come componente ineliminabile del diritto stesso. Ci sono diverse teorie critiche del diritto. Possono essere considerate come assunzione di un punto di vista (migrante, giusfemminismo, teoria fluida, giovani, disabilità, anziani ecc). alcuni esempi sono:
Le teorie del diritto dominanti attualmente non accettano di buon grado le critiche di natura politica e di fatto il femminismo è essenzialmente di natura politica. Questo sia perché pretende di alterare relazioni sociali sia perché avanza richieste politiche. La teoria del diritto dall’altro canto ha la pretesa di aver costruito un diritto puro, quindi, mantiene ferme l’idea di neutralità e oggettività. Ma non ammette che ci sia un altro spazio di critica come quello che investe il diritto, il ragionamento giuridico, il metodo giuridico. Si fa il richiamo a volte a quelle che sono le vite degne di essere vissute o meno. Cioè sostanzialmente si evidenzia come nel tempo ci sono dei giudizi contorti anche a livello contemporaneo. In particolare con riferimento al diritto di non nascere se non sano e alla possibilità che le coppie debbano selezionare gli ovuli in modo tale da evitare, in caso di procreazione la disabilità. 27/
Quando si fa riferimento al femminismo non si ha un unico punto di vista, e non si riuscirebbe a dire quali sono i tratti caratterizzanti dell’una o dell’altra corrente. Butler richiama il concetto che nessuno sarebbe in grado di fornire una nozione univoca o globale di femminismo che possa rimanere incontestata. Questo vale per il femminismo come corrente di pensiero ma anche per il giusfemminismo. Quando si comincia a parlare di giusfemminismo? Una data importante e un testo importante è il testo del 1981 di Ann Scales “ Verso una giurisprudenza femminista” in cui l’autrice afferma che è necessario sviluppare una valutazione femminista del diritto. Il caso da cui origina è uno degli anni 70 del 900. Si era avuto un numero elevato di cause intentate da lavoratrici nei confronti dei datori di lavoro dove si facevano valere delle lacune relative alla assicurazione sanitaria perché la gravidanza non era coperta da programmi assicurativi. C’era quindi una discriminazione nei confronti delle donne lavoratrici che non erano coperte da assicurazione in caso di gravidanza. Questo caso finisce davanti alla corte della California che dice che non c’è nessun tipo di discriminazione (è la causa che viene studiata da Ann Scales che ritine poi si debba cambiare punto di vista). la corte dice che non c’è discriminazione perché nemmeno gli uomini erano protetti in caso di gravidanza quindi se non lo sono gli uomini non lo sono le donne, quindi dal punto di vista formale non c’è una discriminazione. Ann Scales dice che questo è un punto di vista neutro ma non prende in considerazione la specificità di certi soggetti, perché le condizioni non sono le stesse. Ed è quindi necessario cambiare la prospettiva attraverso cui analizzare il sesso e il genere. Sono gli anni della rivendicazione dei diritti civili e delle lotte femministe che si accompagnano anche a proposte di riforme. Ci si interroga sulla matrice sessista maschile e sessuata del diritto nelle forme così come nei contenuti (C. Smart). È una delle modalità attraverso cui si cerca di trovare delle periodizzazione all’interno della riflessione femminista.
L’obiettivo di questa prima fase è la ricerca di un diritto che trascende il genere e che non prenda in considerazione il genere donna e uomo. Il limite di questa prima fase è dato dal fatto che non si studia il fenomeno in modo strutturale e non si rapporto il diritto alle concezioni sociali. Che consentono, invece di capire il perché si hanno determinate discipline giuridiche.
per cui si ha per soggetto di diritto un soggetto che formalmente è neutro e astratto ma sostanzialmente è un individuo che è proprietario di sé e dei propri beni, un soggetto indipendente in ogni punto di vista (economicamente ma significa anche non in soggezione di qualcun altro), un soggetto razionale, non cede alle passioni ed emozioni. Se il soggetto ha queste caratteristiche significa che tutti coloro che non le hanno non sono soggetti in senso pieno. Se si guarda alle donne, queste non potevano essere proprietari, indipendenti da punto di vista economico, erano irrazionali. Non corrispondono all’idea di soggettività. Chi non è autonomo, libero indipendente è il soggetto vulnerabile che non riesce ad avere le caratteristiche che lo rendono davvero soggetto. Questo si traduce dal punto di vista giuridico in un limite alla capacità di agire delle donne. Le donne non rispondo a quelle caratteristiche che a livello filosofico e teorico sono state individuate come caratterizzanti il soggetto di diritto. Il problema è che questo sembra un assetto prerivoluzionario. Le donne partecipano alla Rivoluzione francese e ci si aspetta che qualcosa cambi. Ci sono delle petizioni delle stesse donne durante la Rivoluzione francese (dichiarazione delle amazzoni), partecipano attivamente. Solo che succede che tutte le loro speranze in realtà vengono tradite perché l’ordine sociale post-rivoluzionario continua ad essere conservatore in relazione al compito delle donne (famiglia, riproduzione ecc). alle donne appartiene la sfera privata, la sfera pubblica è un affare da uomini. Quindi non cambia nulla. Iniziano ad affermarsi idee favorevoli al fatto che forse questa subordinazione delle donne non è naturale. Il fatto che sia sempre stato così non vuol dire che debba essere così. Si inizia a pensare che le donne debbano essere ammesse a partecipare alla sfera pubblica. Olympe de Gauges e dichiarazione dei diritti della donna Si inserisce in questo contesto l’opera di Olympe de Gouges che parte da un assunto: anche la donna nasce libera e non come dipendente dall’uomo e che abbia gli stessi diritti rispetto all’uomo. Quello che attua de Gouges, la declinazione della dichiarazione dei diritti dell’uomo al femminile è lo sdoppiamento del soggetto di diritto. Declina la donna e l’uomo e in questo modo nominando la donna e l’uomo riformula l’idea dell’universale. Non più universale al maschile ma un universale per lo meno duale, uomini e donne. La Rivoluzione francese e la dichiarazione dei diritti hanno tradito le donne e negato il principio di eguaglianza. Dovevano essere il momento in cui si affermava l’eguaglianza ma questa era comunque parziale, degli uomini. Quindi tradisce il progetto originale. Lei pone l’accento sull’aspetto linguistico. Questo equiparare le donne agli uomini non deve derivare da una concessione degli uomini, ma sono le donne stesse che si fanno artefici del proprio destino. L’autrice è importante perché la sua attività è diretta all’affermazione dei diritti delle donne ma anche quella di altri soggetti esclusi. La riflessione giusfemminista non è solo appannaggio dei diritti delle donne ma una serie di esclusioni e discriminazioni. De Gauges critica la schiavitù che a quel tempo era considerato naturale. Mettendo a confronto gli articoli della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e la Dichiarazione dei diritti della Donna. Nell’art 1 si dice che la libertà della donna non deriva da una concessione dell’uomo ma è la donna che nasce libera e uguale così come l’uomo. Nell’art 2 dove c’è lo sdoppiamento donna e uomo e questa nominazione chiaramente l’universale diventa duale. Ma soprattutto diventa importante perché pone il tema della soggezione della donna rispetto
all’uomo: è l’uomo che opprime la donna e quindi la donna ha il diritto di resistere e soprattutto la resistenza all’oppressione dignifica che le donne hanno un’oppressione aggiuntiva rispetto agli uomini. Gli uomini resistono all’oppressione del potere politico, le donne hanno oltre a quella del potere statale anche quella del potere maschile. Nell’art 4 si ha la tematizzazione e il legame tra libertà e giustizia e si dice che per gli uomini la libertà è fin a non far male ad altri uomini; per le donne si ha un problema di restituzione di diritti. Quindi la donna si trova in una tirannia dell’uomo e questi limiti sono imposti dal potere ma devono essere riformati facendo appello all’eguaglianza originaria. De Gouges dice quindi che le donne non sono inferiori per natura ma perché gli uomini hanno esercitato un potere oppressivo. Quali diritti rivendica de Gouges? La libertà di parola sicuramente. Se si dice che la donna poteva salire al patibolo deve poter avere libertà di parola. Il limite è dato dal turbamento dell’ordine pubblico, cioè non può dire tutto ciò che le passa per la testa ma deve avere libertà di parola. Estensione del principio di legalità e di irretroattività della legge penale. Si tratta dell’eguaglianza dei pro e dei contro del caso. Rivendicazione del diritto di proprietà della donna perché ha bisogno di indipendenza economica e questo le permette di essere un soggetto a pieno titolo. Si chiede il riconoscimento anche del diritto di voto (che non chiederà Wollstonecraft). Inoltre, si chiede la pari opportunità nell’accesso ai ruoli professionali. Ritiene che ci sia un’eguaglianza naturale e che la donna sia tutto sommato superiore all’uomo in bellezza, in coraggio, e partorendo dimostra di essere migliore all’uomo. Richiede anche una tutela adeguata per le ragazze madri, in quanto lei stessa lo era. Era, inoltre, dissacrante la sua visione del matrimonio: il matrimonio è una tomba della fiducia e dell’amore e qual è il miglior modo se non firmare un contratto tra le parti, dove si regolano le questioni patrimoniali. Tutto nel contratto deve essere a tutela dei figli, che devono essere legittimi. I figli devono poter avere a loro scelta la libertà di assumere il cognome della madre o del padre. Il che richiama la sent. Corte cost. 131 del 2022 che afferma la possibilità di scegliere il cognome e ha ritenuto illegittimo l’art. 134 c.c. nella parte in cui non lo prevedeva. Si tratta di una proposta molto attuale e in uno scritto del 92 approva il divorzio. De Gouges contesta il pensiero contrattualista. Alla donna deve essere riconosciuta una certa libertà ma che in fin dei conti deve essere amministrata dal capo famiglia. Nel codice italiano del 1865 abrogato nel 1919 c’era l’autorizzazione maritale (la moglie non può alienare beni immobili o modificare situazioni patrimoniali senza l’autorizzazione del marito). La donna è considerata giuridicamente incapace perché essendo emotiva non è razionale. Giustifica quindi la limitazione della capacità di agire e la protezione da parte di altri soggetti, il marito. In caso di morte del caso famiglia la donna era esclusa da prendere decisioni sul patrimonio del marito. Jane Ousten affermava che il matrimonio era una conservazione del patrimonio, quindi prendendo diversi punti di vista, Francia, Germania, Inghilterra, nello stesso periodo storico, si vede un filo rosso che pone come tasselli l’importanza del matrimonio e l’importanza della subordinazione della donna non considerata soggetto in senso pieno. Il codice del 1942 fino alla riforma del diritto di famiglia fa riferimento al capo famiglia, che è il marito e la donna assume il cognome del marito, lo deve accompagnare ovunque egli crede di stabilire la propria dimora. Quindi l’uomo sceglie e la donna deve seguirlo. La moglie è protetta dal marito, il soggetto vulnerabile deve essere tutelato. De Gouges viene giudicata pazza, presa da isteria rivoluzionaria. Inoltre, pazzia causata da una personalità anormale, lasciva. Non è una donna pensata nei canoni dell’epoca. Quindi è ghigliottinata per aver dimenticato le virtù che
Nella seconda metà del XIX secolo, dopo la Prima guerra mondiale e si è in un contesto sociale interessato da profondi mutamenti: industrializzazione e donne nel mondo del lavoro (fabbriche ecc.). Nel corso della prima ondata le donne ripropongono le richieste avanzate dalle protofemministe. Questo accade con un momento chiave che è la convenzione sui diritti delle donne si Seneca Falls. Questa dichiarazione è il primo documento che viene approvato in questa assemblea sulle donne. Si tratta di un atto fondamentale per la rivendicazione dei diritti delle donne. Viene considerato il momento dell’inizio del suffragismo. Il modello di questa dichiarazione è la dichiarazione di indipendenza scritta da Jefferson. Perché si chiama la Dichiarazione dei sentimenti? Si fa riferimento all’inizio, nella prefazione al concetto di tirannia dell’uomo nei confronti della donna. Le leggi adottate sono leggi in cui non c’è la voce delle donne solo una prospettiva maschile. Si parla della storia dell’umanità parlando di torti nei confronti delle donne. Si parla di un rapporto di potere asimmetrico in cui l’uomo ha la meglio sulla donna. Un rapporto di potere che porta alla violazione dei diritti. Si chiede quindi che questa tirannia venga meno e si conceda il diritto di voto alla donna. Ma la dichiarazione di Seneca Falls si chiama dei sentimenti perché si parla di sentimenti di offesa: di fronte alla completa perdita dei diritti e in considerazione del fatto che le donne si sentono oppresse e private dei loro diritti più sacri, si sentono offese. In relazione a quella che è l’usurpazione dei loro diritti e alla tirannia. Quindi alle offese ingiuste che hanno patito nel corso della storia. Si richiede l’eguaglianza tra donne e uomini, chiedono i diritti politici, accesso all’educazione, abrogazione delle leggi che subordinano la donna al marito e il diritto al lavoro. Una serie di richieste che non sono altro che una summa di De Gouges e Wollstonecraft. Si tratta della dichiarazione che è l’atto di nascita del femminismo liberale. J.S. Mill e Harriet Taylor Il femminismo si compone di una parte liberale quindi che rivendica i diritti ma anche di una parte socialista che si rifà alla teoria di Engels e guarda all’eguaglianza delle condizioni materiali. Ci sono molte conquiste che riguardano la Prima guerra mondiale, tra cui il riconoscimento del diritto di voto, da ini 900 in base ai vari stati, la proprietà, la possibilità di gestire l’eredità, le libere professioni. Nel femminismo liberale uno degli esponenti più importanti è J. S. Mill. Si tratta di un filosofo che si esprime a favore dei diritti delle donne. Ciò che dice è che il diritto non deve rendere diseguale ciò che la natura ha fatto uguale. Quindi il diritto non deve essere un ostacolo alla libertà delle donne e all’eguaglianza. È favorevole al diritto di voto per le donne. La soggezione delle donne è una soggezione storica, perché le donne vengono educate sin da quando sono piccole dalla credenza di essere opposte rispetto al carattere maschile e vengono educate alla subordinazione e alla sottomissione. Pubblica un articolo nel 1851 che costituisce la pietra miliare dell’analisi sul ruolo e la presenza pubblica delle donne nella società. Nel senso che quell’articolo è della moglie. Egli ha sempre riconosciuto l’importanza e i valori di sua moglie anche pubblicamente. Nonostante ciò, firmava lui e non la moglie Harriet Taylor. Le posizioni dei due non erano coincidenti in tutto e per tutto. Mill ha comunque l’idea che la donna ha un ruolo specifico a cui viene spinta per la sua struttura biologica; ha, però, gli stessi diritti e capacità. Lei invece
parla di emancipazione solo quando si libera da impegni a cui è obbligata dall’uomo. Devono essere garantite a lei le possibilità di educarsi, deve essere ammessa alla vita politica, deve essere istruita e deve esserci parificazione giuridica e sociale delle donne agli uomini. Mill è comunque avanti rispetto ad altri ma ancora fa riferimento al concetto della donna legata ad una data posizione. Il punto focale però è che non c’è soggetto astratto, esso ha una serie di caratteristiche. In realtà l’uomo lo si colpisce attraverso l’assunzione particolare, che non è quello di tutte le donne, ma il femminismo liberale è espressione di un punto di vista privilegiato. Devono essere indipendenti anche dal lavoro di famiglia ma questo lo si riesce a fare dando questo lavoro ad altre donne che non ricevono una retribuzione. Si tratta proprio della critica che viene posta dal femminismo socialista. Cioè il femminismo socialista dice che quello liberale si riferisce solo a certe donne e non prende in considerazione le classi sociali che giocano un ruolo importante nell’oppressione delle donne. L’appello nei confronti solo di una eguaglianza formale non cambia le condizioni materiali in cui vivono le donne. La fonte dei mali è la famiglia monogamica e si fa riferimento ad un altro uomo, Engels che afferma nei suoi scritti che la famiglia monogamica che oggi si chiama eterosessuale ha avuto una serie di trasformazioni storiche. La possibilità di avere relazioni sessuali si sono via via ristrette fino a giungere alla famiglia monogamica eterosessuale. E allo stesso tempo, mentre in passato le società vedevano un ruolo importante della donna, con l‘evoluzione storica si è avuto un affievolimento del suo ruolo e una subordinazione. La modernità ha giocato a svantaggio delle donne e ha contribuito a realizzare la subordinazione di queste agli uomini. Si legittima una famiglia monogamica ed eterosessuale ma questa è a senso unico (le donne devono essere fedeli); donne sono relegate nella sfera domestica; il matrimonio non per affetto per interesse, fonte di possesso della moglie, senza distinzione di classe. La soluzione per far finire anche la schiavitù della donna è la rivoluzione e la fine della proprietà private. Il femminismo socialità è contro le riforme, richiamano la rivoluzione. Il diritto di voto non risolve il problema. Certe donne restano comunque svantaggiate e oppresse. Taylor che richiama la possibilità di emanciparsi ma scaricando la propria oppressione ad altre donne, le domestiche. Il movimento è bianco, borghese ma non rappresenta tutte le donne, solo quella parte delle donne. Deve essere garantita non l’eguaglianza formale, del femminismo liberale ma quella sostanziale, femminismo socialista. Mentre le donne lavoratrici escono da casa e lavorano fuori da casa ma anche dentro casa, doppio lavoro, le donne borghesi, liberali non entrano in conflitto con gli uomini. Rivendicano i diritti ma non mettono in questione veramente l’alleanza con gli uomini perché guadagnano piccole concessioni, come il diritto di voto, ma non mettono in discussione il sistema e non sono costrette a vendere la propria forza lavoro. Le riflessioni sul piano giuridico della prima ondata sono il diritto di voto, il riconoscimento delle donne come cittadine al pari degli uomini ma come singole, non come gruppo. Iniziano ad essere riconosciuti i diritti sociali: il diritto alla salute, alla casa, all’istruzione. Cominciano ad affacciarsi alcune tematiche come la violenza.
L’obiettivo è la rivendicazione della differenza in contrapposizione all’eguaglianza. Si tratta del femminismo della differenza: contrapposizione a quella dell’eguaglianza che viene visto come valore maschile e assimilazionista. La politica della differenza sostiene che a seconda delle diverse specificità si possano e si debbano avere trattamenti differenziati che considerano le caratteristiche identitarie dei diversi soggetti (donne, omosessuali e disabili). Questo nel diritto si traduce nella necessità di individuare degli strumenti di deroga all’eguaglianza formale. Le azioni positive sono strumenti diseguali che prendono in considerazione una specificità cercando di riequilibrare una posizione di potere differente. Si deroga al principio di eguaglianza dando un vantaggio. Le correnti della seconda ondata sono
La seconda prospettiva si trova in Francia e in Italia. Sostanzialmente si parla del rifiuto del diritto perché esso è creato dagli uomini. Non all’immischiarsi a ciò che ha un marchio maschile perché il diritto è uno strumento di controllo degli uomini sulle donne e sui loro corpi. Carla Lonzi , critica di arte, critica un assetto culturale in cui le donne vengono subordinate. Uno strumento di subordinazione delle donne è il rapporto sessuale. Si tratta di una prospettiva dirompente e l’idea che l’uguaglianza sia una forma di oppressione legalizzata. Femminismo della differenza dice che la libertà femminile vive nel vuoto della legislazione e non in una maggiore regolamentazione. Dovrebbero essere rifiutate anche le azioni positive perché sono una forma di complicità che le donne attuano nei confronti degli uomini. Cosa ne facciamo quindi del diritto? Per molti il diritto deve essere abbandonato perché ha deluso le aspettative femminili. perché è estraneo al mondo delle donne e da qui la diffidenza nei suoi confronti. Si può intendere questo appello alla libertà femminile che vive nel vuoto della legislazione come la necessità di sviluppare un nuovo tipo di diritto a cui partecipano anche le donne. Un’inclusione delle donne laddove si decidono questioni rilevanti e si crea il diritto. Mettere in guardia le donne che se delegano agli uomini la loro tutela allora non verranno liberate. Uno degli esempi di questo impegno si ha con C. Mackinnon che nasce nel 1946. Si tratta di una giurista americana molto attiva. Adotta una teoria post-marxista radicale dei rapporti tra i sessi. Secondo lei gli uomini e le donne sono gruppi antagonisti tra loro e l’esercizio del potere dell’uomo è esercitato con eterosessualità (richiama Carla Lonzi). È attraverso l’esercizio della sessualità che gli uomini controllano le donne. Quali possono essere i modi e gli ambiti in cui il patriarcato, cioè il dominio maschile, si realizza? Mutilazioni genitali, violenza domestica, prostituzione. Sono tutte violenze esercitate sui corpi delle donne. Secondo Mackinnon le donne sono il più grande gruppo perseguitato in quanto tale perché nonostante le varie specificità storiche e geografiche, in ogni società si ha una persecuzione delle donne e una loro soggezione dal potere maschile. Quindi potere come relazione di dominio. La sua è una teoria realista, la realtà è caratterizzata da una serie di rapporti di potere e le idee e le rappresentazioni della realtà contribuiscono a costruirla. Quello che dice l’autrice è che quando si parla di eguaglianza non si parla di concetti astratti ma si parla di un qualcosa di reale che attiene alle relazioni di potere che realmente si vedono tra uomini e donne e il genere stesso diventa una questione di potere. Le donne sono discriminate in quanto tali. Questo la porta a criticare il diritto vigente e creare una nuova teoria, giuridica che cerca di trasformare la visione tradizionale del diritto spostando il tema della sessualità che è privato nella discussione pubblica. parla di funzione simbolica del diritto. Il diritto non è solo recettore passivo delle relazioni sociali ma è anche un motore di cambiamento, attraverso esso si può cambiare lo stato di cose (sia per via legislativa che per via giuridica). Esistono casi di funzioni simbolica e questo è evidente per il diritto penale. Se si sanziona in modo evidente l’omicidio stradale rispetto all’omicidio normale si sta dando un determinato orientamento incentivando e disincentivando un comportamento. Sono modalità attraverso cui agendo con il diritto si va a portare l’attenzione sociale su determinate questioni. Tutto il
come in Canada nel 1994 (caso Butler). La pornografia viene riconosciuta nella sua natura performativa. La performatività è un concetto centrale del femminismo perché su di essa si gioca il discorso di Butler. L’idea di performatività è che ci sono certe parole e discorsi che creano la realtà, non la descrivono. L’esempio può essere quando si vara una nave e quando c’è la cerimonia, quell’atto sancisce che da quel momento in poi la nave continuerà a navigare. Ci sono atti che rendono possibile lo svilupparsi di una realtà successiva. Nominare come uomini o donne determinati soggetti ti porta ad agire secondo quella nominazione originaria. La pornografia è performativa perché rappresenta questa discriminazione di genere ma non si limita a descriverla, la alimenta e alimentandolo crea la realtà della subordinazione. Per Mackinnon le donne non sono mai libere di prendere parte alla pornografia, perché bisogna guardare alle condizioni delle scelte effettuate, o perché hanno bisogno di soldi, o perché vengono ingannate. Quindi si tratta di donne per le quali può essere messo in discussione che ci siano le condizioni di scegliere liberamente.
Il postfemminismo o femminismo della scelta cos’è? Ci sono varie modalità di distinguere le ondate femministe anche geograficamente. Quando si parla della seconda ondata e ci si riferisce al femminismo culturale e gli altri, non sono davvero in successione storica. Analogamente oggi c’è l’etica della cura che la fa da padrone in determinati ambiti, il femminismo di MacKinnon che è richiamato nel femminismo radicale, soprattutto in altri settori. In ogni caso è tutto molto sfaccettato. A questo si aggiunge una terza ondata che è quella del post femminismo dove si ha una critica ai femminismi precedenti che non sono venuti meno. Il postfemminismo è stato anche interpretato come la fine del femminismo e si distingue tra una riflessione accademica e la ricezione del termine per i mass media. Si è nella critica delle grandi certezze, si è nel postmoderno, un diritto fluido, che prende atto di una serie di grandi cambiamenti che prende il via dall’idea della fine delle grandi narrazioni ottocentesche. Mentre 800 si caratterizza per le certezze politico e giuridico, mentre successivamente cadono le grandi narrazioni e si ha lo sgretolarsi di una serie di certezze, da qui il post. Il primato è dell’essere umano, i suoi convincimenti e la sua libertà. Nella riflessione accademica il post femminismo indica una situazione ulteriore del femminismo dove sorgono nuove questioni mentre per i media si ha una rottura con il femminismo. Ci sono a riguardo delle accuse al post femminismo che riguardano la sua complicità con il neoliberalismo (recupero dei concetti chiave del liberalismo che vengono estremizzati e anche le donne possono essere autonome, imprenditrici di se stesse, sono in grado di conciliare il lavoro e la famiglia e possono scegliere) o neoliberismo. Un esempio è quello che si ritrova nel discorso di Chiara Ferragni. Quello che si critica sia al femminismo della scelta che al neoliberalismo è una deriva che è stata data rispetto ai valori liberali. Si parla di neoliberalismo anche come distorsione dei principi liberali. Nessuno contesta che sia necessario riconoscere l’autodeterminazione e la libertà personale ma l’esaltazione della libertà individuale può portare ad una retorica della libera scelta e ad una spoliticizzazione dell’io. Si parla di libertà personale di fare proprie scelte e del non intervento dello stato. Questa concezione viene considerata problematica perché in questo modo si ha una iper- valorizzazione di alcuni diritti ma una svalutazione degli altri. Nel senso che se la primazia è del mercato, e la donna può fare tutto ciò che vuole e deve avere garantita la sua libera scelta
sempre e comunque, uno degli ambiti in cui questa libera scelta viene riconosciuta sono i servizi di cura. Per affrancarsi da quel privato che opprimeva perché può scegliere deve comprare forza lavoro, una relazione di cura che viene monetizzata e soggiace alle regole di mercato mentre prima era con Gilligan gratuita. La libertà di donna presuppone anche la libertà e il diritto di diventare madre quindi di conseguenza anche la possibilità di accedere alla gestazione per altri. Quello che le donne non devono avere sono le tutele speciali perché ricadrebbero nella logica maschile: se si vuole eguaglianza questa significa stessi diritti e stessi doveri degli uomini e non condizioni di favore. Il riferimento del post femminismo sono le donne bianche, le donne dei paesi ricchi che fungeranno da modello per le donne dei paesi più poveri. Cosa succede? Ci sono molte critiche. In questo modo non si tiene presente le condizioni in cui una persona si trova a scegliere. Non tutte le situazioni sono uguali e nel momento in cui sceglie bisogna vedere se tutte le altre opzioni sono egualmente valide (se una donna sceglie di fare gestazione per altri per tutta la sua vita è davvero più vantaggioso di lavorare in fabbrica? Ed è davvero libera di scegliere liberamente o è condizionata dalla situazione economica). Tra le critiche rispetto a questa iper-valutazione della libera scelta in astratto c’è quella di A. Facchi e Giolo che pongono l’accento sul fatto che affinché ci sia una libera scelta deve essere garantita la libera condizione. C’è una critica anche al fatto che porre l’accento sulla scelta individuale, consente una deresponsabilizzazione statale e quindi stato che prima era tenuto a garantire certi diritti ora è giustificato nell’arretramento della tutela. I diritti prima indisponibili diventano disponibili, si può decidere di vendere la propria forza lavoro che a volte può essere anche vendere il proprio corpo. I diritti fondamentali sono pensati come indisponibili per tutelare chi si trova in una posizione di svantaggio dal cedere i propri diritti in ragione del fatto che le condizioni di bisogno lo porta a farlo. Se però si valuta la libera scelta in astratto e si sostiene che con i propri diritti si può fare tutto ciò che si vuole, questi limiti giuridici vengono meno.
Un esempio è la libertà di lavorare fino al parto. Ci sono 5 mesi che una donna in prossimità del parto può decidere di prendere prima o dopo, o dividerli. Dal 2020 si ha anche la possibilità di non prendere mesi prima del parto e prenderli tutti dopo. Si è nella flessibilizzazione del lavoro. Essa costituisce un progresso sicuramente. la legge del 1902 prevedeva che la donna non rientrava nella posizione che aveva prima del parto. Una donna doveva stare a casa obbligatoriamente un mese, in cui non era retribuita e non aveva la garanzia di rientrare sul luogo di lavoro. Si ha una legge che vieta alle donne il lavoro in miniera e limita a 12 ore il lavoro. È una legge che tutela le donne? La maternità è tutelata, inizialmente, non per tutelare le donne ma per tutelare il bambino. Molte volte il bambino il fulcro del discorso giuridico e della produzione normativa. Anche qui si ha l’evoluzione giuridica che porterà al congedo obbligatorio che diventa un diritto per le donne di usare i 5 mesi. Si perde di vista la tutela del diritto alla salute in questa flessibilizzazione. Gli ultimi mesi di gravidanza sono molto impattanti. Inoltre, affinché questa possibilità fosse effettiva dovrebbero essere garantite altre misure ulteriori. La maggior parte delle donne non rientra nel posto di lavoro o chiede part time. È difficile che le donne ottengano avanzamenti