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Obiezione di coscienza e diritto ecclesiastico: libertà e conflitto tra legge e coscienza, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Dell'obiezione di coscienza, un tema che pone in relazione la coscienza e la libertà. Esplorato il concetto di obiezione e il ruolo del legislatore, il testo analizza casi storici e nuovi questioni come obiezione alle manipolazioni genetiche e sperimentazione sugli animali. Inoltre, viene discusso l'ente ecclesiastico e il suo riconoscimento come ente giuridico.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 08/06/2022

gabri12345
gabri12345 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO 19/11/20 T
L’OBIEZIONE DI COSCIENZA
Il riferimento nel giuramento alla religione è evidente.
Il tema dell’obiezione di coscienza pone in relazione due elementi ovvero la coscienza e la
libertà: coscienza: rapporto di insieme tra la legge il diritto e la norma, la coscienza centra
perché il moto d’animo che spinge la gente ad osservare la legge è data dalla coscienza
ovvero dall’accettazione interna di quella legge.
Con il passare del tempo scopriamo che siamo sempre più esposti al conflitto
legge/coscienza: se un soggetto non si vuole vaccinare la legge può obbligare la
popolazione a fare il vaccino? Qui si espone il concetto dell’obiezione di coscienza. Dunque
ci sono ampie discussioni che sollecitano l’operare del legislatore. Nel momento in cui però
interviene entra in gioco l’opzione di coscienza. e dunque laddove la legge lo consente
ecco che l’obiettore non viene inteso come un trasgressore della legge ma ne denuncia
l’immoralità, diventa espressione concreta di libertà di coscienza. l’obiettore è colui il quale
con il suo comportamento vuole esprimere un valore personale che va contro la legge e il
giudice o il legislatore deve tenerne conto. Il legislatore si deve occupare dell’oggettività
della problematica, se la maggioranza dei cittadini ritiene che quel comportamento sia
sbagliato il legislatore deve a prescindere intervenire.
Solo di recente l’obiezione ha ottenuto un riconoscimento legislativo, prima era solo
tollerata ma non normata. Nell’antico testamento già si trovano dei casi di obiezione di
coscienza quando si trovavano in contrasto con l’ordinamento romano.
Il divorzio l’ordinamento lo riconosce ma la chiesa no, e quindi si situa una zona grigia che
è quella della tolleranza, questo precetto c’è sempre stato ma oggi da tollerato diventa
normato.
Ma forme di obiezione si hanno anche nel mondo pagano non solo nel mondo cattolico, vi
erano forme di obiezione anche negli eretici, e quindi erano questioni che il legislatore
moderno conosceva. La chiesa Cattolica ha avuto un atteggiamento un po’ vago, Giovanni
Paolo secondo afferma che leggi ingiuste (l’aborto ed eutanasia) non creano nessun
obbligo di coscienza ma proprio creano obbligo di obbiezione di coscienza. oggi papa
Francesco è stato un papato di rottura, introduce un’apertura al dialogo che è positivo.
La dottrina ha incluso sia questioni di materia religiosa che questioni di materie laiche, due
conflitti possono anche coesistere ma lo stato non deve creare squilibrio.
Il normare l’obiezione parte dall’art. 3 della costituzione: il dovere dello stato è di non
interferire negativamente e trovando un equilibrio tra il pubblico e il privato
(Art2 art21 e art19 articoli da approfondire)
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DIRITTO ECCLESIASTICO 19/11/20 T

L’OBIEZIONE DI COSCIENZA

Il riferimento nel giuramento alla religione è evidente. Il tema dell’obiezione di coscienza pone in relazione due elementi ovvero la coscienza e la libertà: coscienza: rapporto di insieme tra la legge il diritto e la norma, la coscienza centra perché il moto d’animo che spinge la gente ad osservare la legge è data dalla coscienza ovvero dall’accettazione interna di quella legge. Con il passare del tempo scopriamo che siamo sempre più esposti al conflitto legge/coscienza: se un soggetto non si vuole vaccinare la legge può obbligare la popolazione a fare il vaccino? Qui si espone il concetto dell’obiezione di coscienza. Dunque ci sono ampie discussioni che sollecitano l’operare del legislatore. Nel momento in cui però interviene entra in gioco l’opzione di coscienza. e dunque laddove la legge lo consente ecco che l’obiettore non viene inteso come un trasgressore della legge ma ne denuncia l’immoralità, diventa espressione concreta di libertà di coscienza. l’obiettore è colui il quale con il suo comportamento vuole esprimere un valore personale che va contro la legge e il giudice o il legislatore deve tenerne conto. Il legislatore si deve occupare dell’oggettività della problematica, se la maggioranza dei cittadini ritiene che quel comportamento sia sbagliato il legislatore deve a prescindere intervenire. Solo di recente l’obiezione ha ottenuto un riconoscimento legislativo, prima era solo tollerata ma non normata. Nell’antico testamento già si trovano dei casi di obiezione di coscienza quando si trovavano in contrasto con l’ordinamento romano. Il divorzio l’ordinamento lo riconosce ma la chiesa no, e quindi si situa una zona grigia che è quella della tolleranza, questo precetto c’è sempre stato ma oggi da tollerato diventa normato. Ma forme di obiezione si hanno anche nel mondo pagano non solo nel mondo cattolico, vi erano forme di obiezione anche negli eretici, e quindi erano questioni che il legislatore moderno conosceva. La chiesa Cattolica ha avuto un atteggiamento un po’ vago, Giovanni Paolo secondo afferma che leggi ingiuste (l’aborto ed eutanasia) non creano nessun obbligo di coscienza ma proprio creano obbligo di obbiezione di coscienza. oggi papa Francesco è stato un papato di rottura, introduce un’apertura al dialogo che è positivo. La dottrina ha incluso sia questioni di materia religiosa che questioni di materie laiche, due conflitti possono anche coesistere ma lo stato non deve creare squilibrio. Il normare l’obiezione parte dall’art. 3 della costituzione: il dovere dello stato è di non interferire negativamente e trovando un equilibrio tra il pubblico e il privato (Art2 art21 e art19 articoli da approfondire)

La giurisprudenza con la sentenza numero 467 del 91 parla dei diritti inviolabili dell’uomo attribuendogli un valore costituzionale e parla di obiezione di coscienza. che assume un diritto di rango costituzionale (libertà di coscienza e di obbiezione di coscienza). si chiama in causa il bilanciamento tra gli interessi e si applica il criterio di ragionevolezza, tarato anche in base al momento storico al quale viene posto il problema. L’obiezione più antica è quella del rifiuto delle armi, ci sono storicamente diverse fonti: dove l’arma non atta ad offendere ma uno strumento di difesa ma la si ripudia per offendere. Nel 98 l’ordinamento prende coscienza e mette la possibilità di fare servizio civile al posto del servizio di leva militare. Un altro è quello delle trasfusioni di sangue, ha avuto un forte impatto con l’avvento dei testimoni di Geova. Il problema delle manipolazioni genetiche, la sperimentazione sugli animali, il rifiuto dei giudici a registrare una sentenza sui matrimoni tra omosessuali per questioni religiose, sono questioni nuove, il tema dell’obiezione è un tema di grande attualità. ENTI ECCLESIASTICI: si è detto più volte come un ente ecclesiastico sia legato ad una confessione religiosa per dirsi ecclesiastico, possono ottenere personalità giuridica. Volendo dare una definizione la dottrina si divide tra la valorizzazione del fine perseguito e natura associativa. Partendo della natura associativa: qualsiasi organizzazione appartenente ad una chiesa. Partendo dal fine perseguito: qualsiasi organizzazione che persegue un fine canonico. L’ente ecclesiastico è un’entità collegata ad una confessione religiosa, precondizione è che sia stato riconosciuto secondo le norme del diritto canonico, allo stato viene relegato il fatto di dare o meno personalità giuridica Attraverso delle verifiche necessarie. Art. 1 della legge 222 dell’85 prevede che gli enti ecclesiastici possono essere riconosciuti come enti giuridici. In buona sostanza deve avere dei requisiti nello specifico sono 5:

  1. preventivo provvedimento canonico di approvazione : stabilisce il collegamento funzionale.
  2. Che abbia sede in Italia : presupposto di carattere oggettivo, l’ente può avere anche sedi fuori Italia ma il principale deve essere in Italia.
  3. Il fine religioso e di culto che può essere presunto o accertato (dove necessita l’accertamento da parte dello stato). Il fine deve essere costitutivo ed essenziale dell’ente: ES. formazione del clero, i missionari, attività di catechesi in generale.
  4. Avere sufficienti mezzi di sostentamento economico : può avere fine di lucro, purché non sia il fine principale, può avere attività lucrativa ma i soldi che ha devono essere reinvestiti nell’attività oppure fare proselitismo. Ogni ente ecclesiastico deve realizzare il fine e per fare questo occorrono dei soldi ed è necessario che quell’ente possa vivere con l’autofinanziamento.
  5. Interesse rispetto alle esigenze religiose della popolazione.