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Relazione tra Diritto Canonico e Civile in Italia: Matrimoni e Enti Ecclesiastici, Appunti di Diritto Ecclesiastico

La differenza fondamentale tra il diritto canonico e il diritto civile in italia, con un focus particolare sui matrimoni e sugli enti ecclesiastici. Della natura originaria e autonoma del diritto canonico, della sua dipendenza dal riconoscimento statale per l'efficacia, e delle fonti del diritto ecclesiastico. Viene inoltre analizzato il riconoscimento civile dei matrimoni celebrati secondo il diritto canonico e la posizione degli enti ecclesiastici nel sistema giuridico italiano.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 12/10/2019

umberto1978
umberto1978 🇮🇹

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Il DIRITTO ECCLESIASTICO può essere definito come l'insieme delle norme giuridiche che,
ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e di eguaglianza religiosa, disciplinano i rapporti
dello Stato con la Chiesa Cattolica nonché con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Parte
degli studiosi preferiscono definirlo come quel settore dell'ordinamento giuridico che disciplina
il fenomeno religioso. Il diritto canonico, invece, è il diritto interno della Chiesa cattolica. La
differenza fondamentale tra i due ordinamenti giuridici, è data dal fatto che: * le norme di diritto
canonico sono originarie ed autonome perché fatte valere dalla Chiesa Cattolica; l'art. 7 Cost.
sancisce che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani»; * il diritto ecclesiastico è un complesso di norme che per avere efficacia, deve essere
riconosciuto dall'ordinamento statuale: pertanto esso fa parte del diritto interno e costituisce un
ramo del diritto pubblico. I principi fondamentali del diritto ecclesiastico sono:
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liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di darne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume;
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, sancita dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. che
garantiscono la salvaguardia della libertà di religione in nome di pluralismo confessionale e
culturale. La disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, già fissata nei Patti
Lateranensi (1929), è stata modificata dal Concordato tra il Governo italiano e la Santa Sede nel
1984, col quale sono stati apportati modifiche ai Patti Lateranensi. Nel punto 1 del Protocollo
addizionale al nuovo Concordato è detto esplicitamente che si considera non più in vigore il
principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”. Ciò costituisce una
chiara affermazione della neutralità dello Stato italiano in materia religiosa;
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, sia l’art. 7, co. 2 [“i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti
Lateranensi”] sia l’art. 8, co. 3, Cost. [“i rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica e
lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese”] affermano il principio per cui le materie che
non appartengono all’ordine esclusivo di competenza dello Stato o delle confessioni religiose
devono essere regolate in modo bilaterale. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai
Patti Lateranensi che possono essere modificati con legge ordinaria che recepisca gli accordi fra le
parti, altrimenti è necessario un procedimento di revisione costituzionale. I rapporti tra Stato e
confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolate da intese.
Nel diritto ecclesiastico le norme che concorrono a costituirlo hanno origine differente poiché
alcune sono di derivazione statale, altre sono esecuzione di preventivi accordi con l’autorità
religiosa (concordati, intese) o norme prodotte da ordinamenti diversi da quello statale (es. i trattati
internazionali), recepite in quest’ultimo attraverso particolari forme di adattamento. L’U.E. si
occupa del fenomeno religioso sia attraverso il diritto convenzionale (Trattati europei) sia
attraverso il diritto non convenzionale (regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni). Nella
Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. l’art. 10 sancisce il diritto alla libertà di religione, di
cambiare religione, di manifestare la propria religione individualmente o collettivamente, in
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DIRITTO ECCLESIASTICO

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Il DIRITTO ECCLESIASTICO può essere definito come l'insieme delle norme giuridiche che,

ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e di eguaglianza religiosa, disciplinano i rapporti

dello Stato con la Chiesa Cattolica nonché con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Parte

degli studiosi preferiscono definirlo come quel settore dell'ordinamento giuridico che disciplina

il fenomeno religioso. Il diritto canonico , invece, è il diritto interno della Chiesa cattolica. La

differenza fondamentale tra i due ordinamenti giuridici, è data dal fatto che: * le norme di diritto

canonico sono originarie ed autonome perché fatte valere dalla Chiesa Cattolica; l'art. 7 Cost.

sancisce che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani»; * il diritto ecclesiastico è un complesso di norme che per avere efficacia, deve essere

riconosciuto dall'ordinamento statuale: pertanto esso fa parte del diritto interno e costituisce un

ramo del diritto pubblico. I principi fondamentali del diritto ecclesiastico sono:

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A, sancita dall’art. 19 Cost., consiste nel diritto di tutti gli individui di professare

liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di darne

propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al

buon costume;

▪ LLAAIICCIITTÀÀ DDEELLLLOO SSTTAATTOO, sancita dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 7 , 8, 19 e 20 Cost. che

garantiscono la salvaguardia della libertà di religione in nome di pluralismo confessionale e

culturale. La disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, già fissata nei Patti

Lateranensi (1929), è stata modificata dal Concordato tra il Governo italiano e la Santa Sede nel

1984, col quale sono stati apportati modifiche ai Patti Lateranensi. Nel punto 1 del Protocollo

addizionale al nuovo Concordato è detto esplicitamente che “si considera non più in vigore il

principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”. Ciò costituisce una

chiara affermazione della neutralità dello Stato italiano in materia religiosa;

▪ PPRRIINNCCIIPPIIOO PPAATTTTIIZZIIOO, sia l’art. 7, co. 2 [“i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti

Lateranensi”] sia l’art. 8, co. 3, Cost. [“i rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica e

lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese”] affermano il principio per cui le materie che

non appartengono all’ordine esclusivo di competenza dello Stato o delle confessioni religiose

devono essere regolate in modo bilaterale. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai

Patti Lateranensi che possono essere modificati con legge ordinaria che recepisca gli accordi fra le

parti, altrimenti è necessario un procedimento di revisione costituzionale. I rapporti tra Stato e

confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolate da intese.

Nel diritto ecclesiastico le norme che concorrono a costituirlo hanno origine differente poiché

alcune sono di derivazione statale, altre sono esecuzione di preventivi accordi con l’autorità

religiosa (concordati, intese) o norme prodotte da ordinamenti diversi da quello statale (es. i trattati

internazionali), recepite in quest’ultimo attraverso particolari forme di adattamento. L’U.E. si

occupa del fenomeno religioso sia attraverso il diritto convenzionale (Trattati europei) sia

attraverso il diritto non convenzionale (regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni). Nella

Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. l’art. 10 sancisce il diritto alla libertà di religione, di

cambiare religione, di manifestare la propria religione individualmente o collettivamente, in

pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. L’art. 17

TFUE sancisce, invece, il rispetto del diritto ecclesiastico degli Stati membri per quanto riguarda lo

status giuridico di chiese, associazioni e comunità religiose, equiparando ad esse anche le

organizzazioni filosofiche e non confessionali. La novità riguarda l’impegno, da parte dell’Unione,

di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni,

riconoscendone l’identità e il contributo specifico. Anche a livello internazionale il fenomeno

religioso è oggetto di tutela: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) riconosce ad

ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9). Nel sistema delle

fonti del diritto ecclesiastico rientrano le fonti di provenienza unilaterale confessionale [norme,

come quelle di diritto canonico] cui l’ordinamento riconosce efficacia nel proprio ordinamento

mediante rinvio formale o materiale, le fonti di provenienza bilaterale [L. 810/1929 (Patti

Lateranensi), L. 121/1985 (Nuovo Concordato), intese tra organi dello Stato e CEI e fra Regioni e

Conferenze Episcopali regionali].

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O è il territorio sul quale è riconosciuta alla Santa Sede una

vera e propria sovranità. Esso possiede una personalità giuridica internazionale autonoma. La

sovranità sulla Città del Vaticano spetta alla Santa Sede al cui vertice è posto il Pontefice il quale

ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Durante la sede vacante, i suoi poteri

sono assunti dal Cardinale Camerlengo. Per l'amministrazione del territorio vaticano, il Papa si

avvale di un Governatorato, mentre per il governo della Chiesa cattolica il primo collaboratore del

Papa è il cardinale Segretario di Stato. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo

Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato. La facoltà di

concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata al Pontefice.

La Città del Vaticano presenta una forma di governo teocratica, ovvero è governata esclusivamente

da un apparato ecclesiastico. Inoltre lo Stato è una forma di Stato patrimoniale: in pratica non esiste

la proprietà privata all'interno della Città del Vaticano e tutti gli immobili sono di proprietà della

Santa Sede. La cittadinanza vaticana spetta:

  • ai cardinali residenti in Vaticano e a Roma;
  • ai residenti stabili in Vaticano per ragioni di carica, dignità o impiego (solo per la durata della

carica);

  • a coloro cui sia concesso dal Pontefice,
  • coniugi e figli di cittadini.

Tuttavia la cittadinanza vaticana si perde quando gli interessati vengono a perdere inevitabilmente

uno di questi presupposti (rimanendo con la sola cittadinanza d'origine, che non si perde quando si

acquisisce quella vaticana): se ne deduce che il popolo è temporaneo, in quanto coincidente con la

popolazione.

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Gli appartenenti alla Chiesa cattolica si dividono in fedeli laici (battezzati non fregiati del

sacramento dell’Ordine sacro) ed ecclesiastici (chierici votati al sacramento dell’Ordine). Il nostro

ordinamento fa spesso riferimento, più che alla nozione di ecclesiastico, a quella di ministro di

culto riferita a tutte le confessioni religiose, senza però specificare cosa si intenda come tale. Infatti

i due termini non sono sinonimi poiché non tutti gli ecclesiastici sono ministri di culto [non lo

sono, ad esempio, coloro che si avviano al sacerdozio]. La condizione di ecclesiastico conferisce

un particolare status che comporta:

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I: in base all’art. 4 del nuovo Concordato i sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno

preso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, l’esonero dal servizio militare oppure

possono essere assegnati al servizio civile sostitutivo. Ciò vale anche per i ministri di culto delle

confessioni acattoliche che abbiano stipulato intese. Gli studenti di teologia, i novizi degli istituti

religiosi possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti universitari

italiani. Inoltre, gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni

su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. A riguardo

l’art. 200 c.p.p. esclude che possano essere obbligati a deporre i ministri di confessioni religiose; la

violazione della norma comporta l’inutilizzabilità delle prove raccolte ed è rilevabile in ogni stato e

grado del procedimento. Sussiste anche un divieto di intercettare conversazioni o comunicazioni

dei ministri di confessioni religiose quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragioni del loro

ministero. L’art. 622 c.p. tutela il soggetto che si è confidato con il ministro di culto configurando

come reato la rivelazione di segreto professionale;

 IINNEELLEEGGGGIIBBIILLIITTÀÀ EEDD IINNCCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÀÀ: i ministri di tutti i culti non sono eleggibili a sindaco,

presidente della provincia, consigliere regionale, comunale, provinciale e circoscrizionale. Il loro

ministero è incompatibile con l’ufficio di giudice popolare e giudice di pace. Inoltre, il ministro di

qualunque culto non può esercitare l’ufficio di notaio e la professione di avvocato;

 CCAAPPAACCIITTÀÀ SSPPEECCIIAALLII: l’art. 609 c.c. prevede che in presenza di qualsiasi evento eccezionale che

riguarda personalmente il testatore e lo mette in pericolo di vita (malattie contagiose, pubblica

calamità o infortuni) per il quale questi non può valersi delle forme ordinarie, il testamento è valido

se ricevuto da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a 16 anni.

Con la L. 222/1985 è stato riformato il sistema per assicurare il congruo e dignitoso

SOSTENTAMENTO DEL CLERO cattolico. In ogni diocesi è stato eretto l’Istituto per il sostentamento

del clero mentre la CEI ha eretto l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, col fine di

integrare le risorse degli Istituti diocesani e interdiocesani. L’ Istituto Centrale per il sostentamento

del clero ha la funzione di integrare le risorse degli Istituti diocesani attraverso la distribuzione

delle entrate costituite dalle erogazioni liberali in denaro dei fedeli e della quota dell’8x

destinata dallo Stato alla CEI. Tali istituti hanno acquistato la personalità giuridica civile pertanto

ad essi è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. I sacerdoti che

prestano servizio a favore della diocesi hanno un vero e proprio diritto a percepire la retribuzione

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Si definiscono ENTI ECCLESIASTICI quegli organismi, aventi finalità di religione ed in particolare

di culto, sorti nell’ambito della struttura della Chiesa cattolica e delle confessioni diverse dalla

cattolica, che possono, attraverso il riconoscimento, svolgere un ruolo rilevante anche

nell’ordinamento statale. Non tutti gli enti che fanno parte della Chiesa cattolica ottengono il

riconoscimento dello Stato, quindi la personalità giuridica. Ciò può avvenire perché l’ente è per

natura non riconoscibile oppure perché il riconoscimento non è stato chiesto o non è stato

concesso: in questi casi si parla di enti ecclesiastici di fatto. Discussa è la disciplina da applicare a

tali enti: secondo alcuni dovrebbe seguirsi la disciplina civilistica, secondo altri quella canonica.

Gli enti ecclesiastici possono essere riconosciuti dallo Stato italiano acquisendo personalità

giuridica. Per ottenere tale rriiccoonnoosscciimmeennttoo la L. 222/85 richiede:

 un preventivo provvedimento canonico di erezione o di approvazione (cd. presupposto

fondamentale);

 la sede in Italia ;

 il fine di religione o di culto , che è presunto per gli enti che fanno parte dell’organizzazione

gerarchica della Chiesa (es. diocesi, parrocchie), per gli istituti religiosi e per i seminari. Per tutti

gli altri enti, invece, tale fine va accertato caso per caso;

 un procedimento amministrativo di riconoscimento agli effetti civili descritto compiutamente

dalla L. 222/85. Il procedimento ha inizio con una esplicita e formale domanda di riconoscimento

diretta al Ministro dell’Interno che dev’essere proposta o da chi rappresenta l’ente secondo il diritto

canonico, previo assenso dell’autorità ecclesiastica, ovvero direttamente da quest’ultima. La

domanda deve contenere i dati essenziali caratterizzanti l’ente a cui vanno allegati tutti i documenti

necessari per dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti dalla legge. La fase

istruttoria è svolta dalle prefetture UTG [ufficio territoriale del Governo] e si conclude con l’invio

degli atti al Ministro dell’Interno, unitamente al parere prefettizio. In caso di accoglimento

dell’istanza è predisposto formale decreto del Ministero dell’Interno, del quale è data

comunicazione, anche in caso di diniego, al rappresentante dell’ente e all’autorità ecclesiastica che

ha chiesto il riconoscimento. Una volta ricevuto il decreto di riconoscimento, gli enti ecclesiastici

devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche e istituito presso le Prefetture. Alla

conclusione di tale procedimento, l’ente ecclesiastico acquista la personalità giuridica. Tuttavia,

l’ordinamento prevede altre 3

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o:

  • per legge (es. la CEI);
  • per antico possesso di stato , possesso della personalità giuridica civile anteriore alla data del

Concordato del 1929;

  • per procedimento abbreviato , disciplinato dagli artt. 22 e 29 della L. 222/1985, l’Istituto centrale

e gli altri Istituti diocesani per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie hanno ottenuto

la personalità giuridica con decreto del Ministro dell’Interno, previa comunicazione da parte

dell’autorità ecclesiastica della loro istituzione.

Per quanto concerne il riconoscimento degli enti delle confessioni acattoliche, per le confessioni

che non hanno regolato i rapporti con lo Stato italiano tramite intesa, gli istituti di culto possono

essere eretti in ente morale con decreto del P.d.R., udito il Consiglio dei Ministri; per le confessioni

per le quali l’intesa è stata sottoscritta il riconoscimento avviene per decreto del Ministro

dell’Interno, oppure per legge o per antico possesso di stato.

ENTI ECCLESIASTICI CATTOLICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

art. 7, n. 2, Nuovo Concordato 1984

Enti riconosciuti anteriormente al Concordato del 1929

- Santa Sede - Sacre Congregazioni - Collegio dei Cardinali - Tribunali ecclesiastici presso la Santa Sede (Rota Romana, Segnatura Apostolica, Penitenziaria

Apostolica)

- Capitoli (cattedrali e collegiali) - Seminari di ogni ordine e grado - Le mense vescovili e i benefici parrocchiali sono stati soppressi dall’art. 28 della L. 222/

Enti riconosciuti o riconoscibili dopo i Concordati del 1929 e del 1984

  • Diocesi
  • Parrocchie
  • Istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione

nelle discipline ecclesiastiche

  • Chiese aperte al culto pubblico
  • Santuari
  • Fabbricerie
  • Associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica)
  • Confraternite
  • Associazioni pubbliche di fedeli
  • Fondazioni di culto
  • Istituto centrale per il sostentamento del clero
  • Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero

L’art. 19 L. 222/85 prevede che il riconoscimento può essere revocato quando vi sia un mutamento

sostanziale delle condizioni in base alle quali il riconoscimento era stato concesso [fine,

destinazione dei beni, modo di esistenza]; la revoca viene effettuata con decreto del Ministro

dell’Interno, sentita l’autorità ecclesiastica. L’autorità ecclesiastica può, nelle condizioni e nelle

forme stabilite dal diritto canonico, apportare modificazioni allo status dell’ente ecclesiastico,

anche dopo che questi abbiano ottenuto il riconoscimento statale purché l’ente non perda uno dei

requisiti prescritti dalla legge per l’acquisto della personalità giuridica. L’ente ecclesiastico, infine,

può estinguersi o naturalmente {quando abbia cessato di agire entro 100 anni} oppure con un

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O è quel complesso di beni mobili ed immobili che l’ordinamento

statuale riconosce sottoposto al potere dell’autorità ecclesiastica, anche qualora questi siano di

proprietà di terzi, per il raggiungimento dei propri fini. Quindi restano esclusi dal patrimonio

ecclesiastico i beni destinati dalla volontà privata a scopi di culto e quelli destinati a scopi di culto

privi del riconoscimento della Chiesa. Le cose e i beni nell’ordinamento canonico sono sottoposti a

regimi giuridici differenti e si distinguono in: 1. beni o cose sacre destinati, in seguito a

consacrazione o benedizione, al culto divino in modo diretto (chiese, arredi, paramenti sacri, etc.) e

  1. beni ecclesiastici comuni destinati al culto divino in modo indiretto in quanto costituiscono fonte

di reddito per il mantenimento del clero e l’attività ecclesiale. La disciplina del patrimonio

ecclesiastico trova regolamentazione nell’art. 831, co. 1, c.c., il quale dispone «i beni degli enti

ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto

dalle leggi speciali che li riguardano». Le entrate ecclesiastiche si dividono in:

 eennttrraattee ddii ddiirriittttoo ppuubbbblliiccoo sono quelle spettanti agli enti ecclesiastici in quanto tali, in

connessione con la propria funzione. Queste comprendono: le imposte ecclesiastiche {il cod. dir.

can. dispone che “ la Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le

finalità sue proprie ”}, le tasse ecclesiastiche [tasse dei servizi resi all’obbligato da uffici

ecclesiastici], gli interventi finanziari dello Stato in favore del culto e del clero cattolico, consistenti

in prevalenza nella devoluzione alla Chiesa, tramite la CEI, di una quota dell’8x1 000 dell’IRPEF.

La L. 222/85 stabilisce le finalità per le quali le somme dell’8x1000 devono essere utilizzate: dallo

Stato per interventi straordinari per calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni

culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero,

interventi caritativi. Anche le confessioni non cattoliche partecipano alla ripartizione dell’8x1000.

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o percepite dagli enti ecclesiastici alla stregua di ogni altro soggetto di

diritto privato e comprendono: le oblazioni dei fedeli (offerte che i fedeli spontaneamente versano

alla Chiesa), le disposizioni per l’anima [disposizioni testamentarie cin cui un soggetto dispone un

lascito a favore di enti ecclesiastici per ottenere in cambio Messe in suffragio], i legati pii e

le fondazioni di culto {i fedeli possono devolvere beni temporali a favore della Chiesa per scopi di

culto o beneficenza creando: una ppiiaa ffoonnddaazziioonnee nnoonn aauuttoonnoommaa (trasferendo determinati beni ad un

ente ecclesiastico già esistente con oneri tesi a perseguire un fine di culto o di beneficenza), una ppiiaa

ffoonnddaazziioonnee aauuttoonnoommaa (costituendo un nuovo ente, una fondazione di culto e dotandola di un certo

patrimonio per perseguire un fine di culto o di beneficenza). Tali fondazioni possono essere istituite

anche per testamento o con una donazione.

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o è regolata in parte dal diritto canonico ed in parte dalla

legge italiana. L’art. 7, n. 5 del nuovo Concordato sancisce che « l’amministrazione dei beni

appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico mentre gli

acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli

acquisti delle persone giuridiche ». Previsioni analoghe sono contenute anche nelle leggi che

recepiscono le intese con le confessioni acattoliche. La L. 222/85 stabilisce che gli enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche nel quale devono

anche risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente. Allo

Stato è riconosciuto un diritto di prelazione sui beni immobili di valore eccendente i 774.685 € che

intendano vendere. Riguardo gli acquisti degli enti ecclesiastici, l’art. 17 c.c. (ante L. Bassanini)

imponeva la richiesta di un’autorizzazione governativa per l’acquisto di immobili, a qualsiasi

titolo, per l’accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati. La L. Bassanini (L.

127/97) ha abrogato il suddetto articolo pertanto gli enti ecclesiastici possono acquistare diritti reali

immobiliari senza autorizzazione governativa. Con l'art. 7 n. 3, del nuovo Concordato, è stato

radicalmente innovato il regime tributario degli enti ecclesiastici. Il nuovo sistema è articolato su

due punti: * agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le

attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione; * le

attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette alle

leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime. Sono

previste agevolazioni quali:  esenzioni dall’IMU per gli immobili destinati in via esclusiva

all’esercizio del culto e relative pertinenze, nonché agli immobili utilizzati dagli enti non

commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, etc;  dimezzamento dell’IRES (imposta sul

reddito delle società) per gli enti civilmente riconosciuti in quanto aventi finalità di religione e di

culto, equiparate ai fini di beneficenza e istruzione;  esenzione dalle imposte di successione e sulle

donazioni. L’art. 12 del nuovo Concordato stabilisce che la Santa Sede e lo Stato italiano, nel

rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Il comma 2

introduce il principio della rreeggoollaammeennttaazziioonnee ppaattttiizziiaa al fine di armonizzare le esigenze di carattere

religioso con la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse

religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli

archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni sono favorite e

agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti.

 nella prima parte è sancito il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico, a

condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile;  nella seconda parte è

stata decretata la fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del

matrimonio canonico con effetti civili (quindi le parti sono libere, dal punto di vista giuridico, di

avvalersi, per la cessazione degli effetti civili, della procedura concordataria o della legge sul

divorzio.

Affinché il matrimonio concordatario produca effetti civili occorre il compimento di una serie di

atti precedenti e successivi alla celebrazione stessa [pubblicazioni, eventuali opposizioni,

celebrazione del matrimonio e adempimenti successivi, trascrizione]. La celebrazione del

matrimonio canonico, con effetti civili, dev’essere preceduta dall’adempimento civilistico della

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E al fine di dare pubblicità alla cosa e scoprire se vi sono impedimenti alla

celebrazione.

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Le pubblicazioni devono restare affisse alla porta della casa comunale per almeno 8 gg.: il tribunale

può ridurre detto termine “per gravi motivi” e, qualora ricorrano “cause gravissime” può addirittura

dispensare gli sposi dalle pubblicazioni. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 69/2009 (le

amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di

amministrazioni affini, tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale), anche le

pubblicazioni di matrimonio devono comparire esclusivamente su internet; in caso di inosservanza

la cerimonia non sarà celebrata. Se l’Ufficiale di stato civile, per qualsiasi ragione, non crede di

poter procedere alla pubblicazione, rilascia un c

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o. Contro il rifiuto si

può ricorrere al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Contro l’ordinanza del Tribunale si può ricorrere in Corte d’Appello e, secondo alcuni, esperire la

Cassazione, ritenendosi che l’ordinanza sia, sostanzialmente, una sentenza. La pubblicazione perde

efficacia se il matrimonio non viene celebrato entro 180 gg. In caso di opposizione al matrimonio,

l’atto va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la

pubblicazione. La presentazione della domanda non sospende la celebrazione del matrimonio; ove

ne sussista l’opportunità, il Presidente del Tribunale può sospendere la celebrazione sino a che sia

stata rimossa l’opposizione. Possono opporsi :  i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti o

collaterali entro il terzo grado;  il tutore o il curatore se uno dei nubendi è soggetto a tutela o

curatela;  il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;  i parenti del

precedente marito, quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’art. 89 c.c. (divieto

temporaneo di nuove nozze), se il precedente matrimonio fu sciolto;  il coniuge col quale era stato

contratto il matrimonio o i parenti di lui, se il matrimonio fu dichiarato nullo;  il Pubblico

Ministero , quando sia a conoscenza dell’esistenza di qualche impedimento. Se, durante il periodo

di affissione delle pubblicazioni, all’ufficiale di stato civile non viene notificata da parte di chi ha

proposto ricorso alcuna opposizione, l’ufficiale, trascorsi 3 gg. successivi alla pubblicazione,

rilascia un certificato in cui dichiara che non risultano cause ostative alla celebrazione del

matrimonio valido agli effetti civili. Al contrario, se all’ufficiale di stato civile e agli sposi viene

notificata opposizione, l’ufficiale deve astenersi dal rilascio del certificato e dare comunicazione

dell’opposizione al parroco. Sull’opposizione deve decidere il Tribunale i cui limiti di cognizione

sono precisati dal combinato disposto dell’art. 7 Legge matrimoniale e dall’art. 8 nuovo

Concordato: § se essa si basa sul difetto di età, sulla pronuncia di interdizione per infermità di

mente, sull’esistenza di precedente vincolo matrimoniale, su delitto, il Tribunale può decidere sul

merito dell’opposizione, respingendola o accogliendola; § in ogni altro caso, invece, il Tribunale

dovrà pronunciare sentenza di non luogo a deliberare, per indicare il disinteressamento del

magistrato circa il matrimonio religioso che deve celebrarsi, e la necessità che la parte, se crede,

investa l’autorità ecclesiastica competente della ragione addotta con l’opposizione per i

provvedimenti opportuni.

La CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNEE del matrimonio canonico deve essere fatta secondo le disposizioni del diritto

canonico. Al termine della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale il matrimonio è

celebrato, ai fini degli effetti civili:

  • lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. riguardanti i diritti e doveri dei coniugi;
  • compila l’ atto di matrimonio , in doppio originale (uno sul libro parrocchiale l’altro ai fini della

trasmissione all’ufficiale di stato civile). L’atto di matrimonio deve contenere tutte le indicazioni

previste dall’art. 9 L.m. e le eventuali dichiarazioni degli sposi della scelta del regime di

separazione di beni e di riconoscimento o legittimazione di figli nati fuori dal matrimonio. Il

parroco in questi casi svolge funzioni di pubblico ufficiale;

  • non oltre 5 gg. dalla celebrazione, il parroco trasmette l’atto di matrimonio all’ufficiale di stato

civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato, per la trascrizione nei registri dello stato

civile.

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E dell’avvenuto matrimonio canonico nei registri dello stato civile opera come

“condicio iuris” per la produzione degli effetti civili del matrimonio religioso. L’efficacia della

trascrizione è di tipo costitutivo ed è retroattiva; pertanto gli sposi risulteranno coniugi dal

momento in cui è avvenuta la celebrazione religiosa, indipendentemente dal fatto che la

trascrizione nei registri dello stato civile, ad opera dell’ufficiale, avvenga tempestivamente , e cioè

nei 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, oppure tardivamente, ossia oltre tale termine. La

trascrizione tardiva presenta delle peculiari caratteristiche:

 può essere richiesta in ogni tempo , quindi il diritto di richiederla si considera imprescrittibile;

 può essere richiesta solo dai due coniugi o anche da uno solo di essi , con la conoscenza e senza

l’opposizione dell’altro: in caso di morte di uno dei due coniugi è esclusa tale possibilità;

 i contraenti devono aver conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della

celebrazione del matrimonio canonico a quello della richiesta di trascrizione;

 la trascrizione tardiva non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

È invece ritardata : 1. la trascrizione effettuata quando la celebrazione del matrimonio canonico non

è stata preceduta dalle pubblicazioni; 2. la trascrizione effettuata in ritardo per regolarizzare l’atto

di matrimonio; 3. la trascrizione ritardata per colpa dell’ufficiale di stato civile. In alcuni casi il

matrimonio canonico non può essere trascritto :

 quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’ età richiesta per la

celebrazione;

b ) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto

di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento

italiano ;

c ) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di

efficacia delle sentenze straniere.

Il procedimento diretto a conferire effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità del

matrimonio ha perso quell’automatismo tipico del Concordato del 1929 avvicinandosi al

procedimento di delibazione delle sentenze straniere.

Per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario si applicano le disposizioni

relative ai processi matrimoniali (can. 1671-1707). L’ordinamento statuale si disinteressa del

processo dinanzi l’autorità ecclesiastica tranne: qualora la sentenza ecclesiastica formi

pregiudiziale di altra controversia civile, penale, amministrativa e quando, in pendenza del giudizio

di nullità innanzi ai tribunali ecclesiastici, venga richiesta al tribunale civile la pronuncia di

separazione temporanea dei coniugi. Le sentenze di nullità matrimoniale devono essere munite del

decreto di esecutività del SSuupprreemmoo TTrriibbuunnaallee ddeellllaa SSeeggnnaattuurraa AAppoossttoolliiccaa (superiore organo

ecclesiastico di controllo) che ne dichiari la definitività e la regolarità. La trasmissione delle

sentenze e dei provvedimenti che dichiarano la nullità del matrimonio al Supremo Tribunale

avviene d’ufficio a cura del Tribunale ecclesiastico d’appello. Compito del Tribunale della

Segnatura è quello di accertare che i provvedimenti in esame siano legittimi secondo il diritto

canonico; al termine il suddetto Tribunale emana decreto. Ai sensi dell’art. 8, n. 2 nuovo

Concordato, il pprroocceeddiimmeennttoo [[ddii ddeelliibbaazziioonnee]] teso ad ottenere l’annullamento del matrimonio agli

effetti civili si instaura su domanda delle parti o di una di esse. La domanda va proposta con atto di

citazione se avanzata da una parte sola, o con ricorso se proviene da entrambe le parti. La corte

d’Appello non è chiamata a svolgere alcun riesame del merito della pronuncia ecclesiastica ma

deve accertare: 1. la propria competenza territoriale {è competente la Corte nella cui circoscrizione

rientra il Comune ove è stato trascritto il matrimonio canonico dichiarato nullo}; 2. che si tratti di

matrimonio concordatario , cioè di matrimonio canonico trascritto e che il giudice ecclesiastico era

competente a conoscere della causa; 3. che il Tribunale della Segnatura abbia dichiarato la

definitività della sentenza ecclesiastica e la regolarità dello svolgimento del processo canonico; 4.

che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di

agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento

(garanzia del contraddittorio, diritto di difesa). La sentenza ecclesiastica non dovrà essere contraria

ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato, non dovrà essere pendente

davanti al giudice civile un processo per lo stesso oggetto e fra le stesse parti e non dovrà essere

contraria all’ordine pubblico italiano. L’ efficacia della sentenza che dichiara nullo il matrimonio

canonico e che la Corte d’Appello ha reso esecutiva, retroagisce alla data di celebrazione del

matrimonio in quanto si è accertato che il vincolo matrimoniale non si è mai costituito. L’art. 18

L.m. prevede che, nel caso in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del

matrimonio celebrato davanti al ministro cattolico, è applicabile, come nel caso dell’annullamento

della trascrizione, la disposizione dell’art. 128 c.c. circa il matrimonio putativo. In questo caso, gli

effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza che pronuncia la

nullità, quando i coniugi lo hanno contratto in buona fede o quando il loro consenso è stato estorto

con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne ad essi. Gli

effetti si producono anche rispetto ai figli nati e concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo e

rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la

nullità. Il matrimonio contratto in malafede da entrambi i coniugi produce effetti solo rispetto ai

figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

Secondo il co. 2 dell’art. 19 L.m., incombe al magistrato civile l’obbligo di comunicare all’autorità

ecclesiastica la sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata; inoltre prevede che,

in pendenza del giudizio di nullità davanti ai tribunali ecclesiastici, può essere chiesta la

separazione temporanea dei coniugi. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero se

ambedue i coniugi, o uno di essi, sia minore di età o interdetto.

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La posizione giuridica delle confessioni religiose diverse dalla cattolica trova la sua principale

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e nell’art. 8 Cost, il quale sancisce la libertà di organizzazione delle confessioni acattoliche, che

si estrinseca nella possibilità, offerta a tali confessioni, di organizzarsi autonomamente, secondo un

proprio statuto. L’unico limite è che il potere di autodeterminazione non contrasti con i principi

fondamentali dell’ordinamento quali libertà di adesione, libertà di recesso, tutela della dignità e dei

diritti fondamentali. Oltre all’art. 8 Cost., altre fonti le troviamo: negli artt. 19 e 20 Cost.,

indirizzate a tutte le confessioni religiose e le disposizioni contenute nelle leggi di attuazione delle

intese, stipulate tra lo Stato e le confessioni acattoliche che hanno stipulato tali intese.

I rapporti tra lo Stato e i culti acattolici sono regolati per legge, sulla base di I

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E. La norma

sulle intese risponde al principio pattizio, ovvero tra la legislazione statale in materia ecclesiastica

deve essere preventivamente concordata e non unilaterale. Riguardo la natura giuridica delle intese,

parte della dottrina ha ravvisato in esse un aspetto non dissimile da quella del concordato, mentre

altra parte le ha considerate nuove convenzioni di diritto pubblico. Riguardo invece ai principi cui

si ispirano le intese: * rinuncia da parte delle confessioni acattoliche a qualunque contribuzione

finanziamento statale e a qualunque privilegio , cui corrisponde l’impegno, da parte dello Stato, di

astenersi da qualunque forma di ingerenza nelle strutture ecclesiastiche; tuttavia la maggioranza

delle confessioni stipulatarie concorre, con lo Stato e la Chiesa cattolica, alla ripartizione

dell’8x1000; * possibilità di svolgere assistenza spirituale a militari, degenti in istituti ospedalieri,

ricoverati in case di cura o di riposo, detenuti, senza che ciò comporti oneri per lo Stato; * esonero

dall’insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica e facoltà di esercitare nelle scuole, ove

richiesti, l’insegnamento religioso, restando a carico delle chiese i relativi oneri finanziari;

  • riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme delle confessioni

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L’ OOBBIIEEZZIIOONNEE DDII CCOOSSCCIIEENNZZAA si collega alla libertà di coscienza, ossia al diritto di comportarsi in

maniera conforme ai propri convincimenti religiosi, morali o filosofici. Il tema della libertà di

coscienza è intrecciato con il principio di laicità. Le principali ipotesi di obiezione di coscienza

disciplinate nel nostro ordinamento sono:

 le norme del processo civile e penale configurano il giuramento dei testimoni non più come

assunzione di responsabilità davanti a Dio, se credente, o agli uomini, bensì impongono al giudice

di avvertire il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali di dichiarazioni

false e reticenti informandolo della responsabilità morale e giuridica che assume con la

deposizione;

 l’ obiezione di coscienza al servizio militare: il dovere di difesa della Patria si traduce

nell’obbligo di prestare il servizio militare nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Negli anni il servizio militare è stato soggetto a varie riforme fino alla sospensione, nel 2005, del

servizio obbligatorio di leva e l’istituzione del servizio civile nazionale. Con d.lgs 40/2017 è stato

istituito il servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria,

all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione di valori fondanti della Repubblica;

 l’obiezione di coscienza nei confronti delle procedure e delle attività specificamente dirette a

determinare l’ interruzione di gravidanza e l’intervento di procreazione medicalmente assistita

non più come assunzione di responsabilità è riconosciuta dall’art. 9 L. 194/78 e dall’art. 16

L.40/2004 in maniera sostanzialmente simile. L’obiezione di coscienza riguarda il personale

sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie. L’obiezione esonera il personale dal

compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare

l’intervento di interruzione o procreazione. Per l’interruzione di gravidanza è anche previsto che

l’obiezione di coscienza non può essere invocata quando, data la particolarità delle circostanze, il

personale intervento dell’obiettore è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente

pericolo di vita.

Nell’ordinamento giuridico italiano è principio pacifico che nessun TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO SSAANNIITTAARRIIOO può

essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto

interessato. Il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare

discende dall’art. 32 Cost. secondo il quale « Nessuno può essere obbligato ad un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di legge ». Da ciò si evince che, al di fuori dei

trattamenti sanitari obbligatori, il principio è quello della volontarietà dei trattamenti sanitari. Ma, il

diritto del paziente a non sottoporsi alle cure mediche e, in taluni casi, come conseguenza, il diritto

a lasciarsi morire, è stato oggetto di diversi interventi da parte della giurisprudenza. Il principio che

la decisione terapeutica trova nel consenso informato e nell’ autodeterminazione del paziente il suo

principio e la sua fine, poiché è il paziente il valore da salvaguardare, è stato fatto proprio dalla

sent. 4460/2014 del Consiglio di Stato. Riguardo al rifiuto dei trattamenti sanitari per motivi

religiosi il problema si è posto in merito al rifiuto delle emotrasfusioni da parte dei Testimoni di

Geova motivato da una particolare interpretazione di alcuni passi della Bibbia. Ciò entra in

contrasto con due interessi pubblici fondamentali: l’interesse dello Stato a tutelare la vita e la salute

dei propri cittadini e l’interesse a salvaguardare l’integrità etica della professione medica, la cui

finalità è proprio quella di assistere coloro che si affidano alle terapie. A riguardo in dottrina e

giurisprudenza si contrappongono due orientamenti. Parte della dottrina ritiene legittimi i

provvedimenti giudiziari autorizzatori di emotrasfusioni contro la volontà del paziente, soprattutto

quando vi sia il fondato sospetto che tale volontà non sia frutto di libera e autonoma

determinazione: il grave stato di necessità (pericolo di vita) impone ai sanitari il ricorso a

qualunque intervento necessario per salvare la vita del paziente. Tale orientamento si basa sul

presupposto dell’indisponibilità del diritto alla vita e del corrispondente dovere di curarsi nonché

dell’obbligo del personale sanitario di prestare sempre e comunque la propria opera a tutela della

vita in caso di ricovero. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che si debba dare prevalenza alle

convinzioni spirituali e religiose del soggetto rispetto alla tutela della vita stessa, accertata con

sicurezza la volontà di non sottoporsi alle emotrasfusioni.

Delicato è il dibattito sui temi legati alle questioni di fine vita e in particolare sulla possibilità di

sospendere la nutrizione e idratazione artificiali per malati cronici o terminali. Prima della L.

219/2017 non esisteva in Italia una disposizione specifica sul TTEESSTTAAMMEENNTTOO BBIIOOLLOOGGIICCOO , la

formalizzazione per un cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti

sanitari che desiderava accettare o rifiutare poteva variare da caso a caso. La l. 219/2017 si articola:

Consenso informato : nessun trattamento sanitario può essere intrapreso o proseguito senza il

consenso libero e informato dell’interessato. Il documento per il consenso informato deve essere in

forma scritta, ma può essere sostituito da videoregistrazione, o da altre tecnologie, se il paziente

non è in grado di sottoscriverlo di persona;

Accanimento terapeutico, sedazione profonda e abbandono cure: la legge garantisce al paziente

il diritto all’abbandono delle terapie, impedendo così qualunque tipo di accanimento terapeutico e

assicura, inoltre, la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Il medico, con il

consenso del paziente, può mettere in atto la sedazione palliativa profonda, unita alla terapia del