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Appunti diritto bancario, Appunti di Diritto Bancario

Appunti diritto bancario. Utili e sufficienti per superare l’esame. Docente: Mia Callegari

Tipologia: Appunti

2024/2025

In vendita dal 17/04/2025

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Diritto Bancario
2024/2025
Docente: Mia Callegari
Corso: Diritto Bancario (OZ)
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Diritto Bancario

Docente: Mia Callegari Corso: Diritto Bancario (OZ)

ORIGINI E FONTI DEL DIRITTO BANCARIO

INTRODUZIONE

Il diritto bancario è una materia relativamente recente 📅, nata per disciplinare un settore delicatissimo come quello dell’attività bancaria, che coinvolge milioni di persone e ha un forte impatto sull’economia nazionale. Inizialmente, in Italia, non esisteva una vera e propria disciplina per i rapporti bancari: nel Codice civile del 1942 si parla per la prima volta di “contratti bancari”, ma fino ad allora l’attività bancaria non era oggetto di norme specifiche. Si trattava di una pratica commerciale che veniva regolata con le stesse regole del diritto privato, pensate per contratti tra soggetti tendenzialmente alla pari. Ma la banca non è mai stata “alla pari”: è sempre stata un soggetto forte, capace di imporre condizioni, sia da un punto di vista normativo che contrattuale ⚖.

Per questo motivo, già nel corso del Novecento, il legislatore ha iniziato a occuparsene con crescente attenzione, introducendo norme per regolare chi può esercitare l’attività bancaria, come dev’essere strutturata una banca, quali limiti deve rispettare. E lo ha fatto soprattutto dopo gravi crisi economiche che hanno dimostrato quanto fragile possa essere il sistema finanziario se lasciato senza controlli. Il primo intervento importante avviene nel 1926, dopo la crisi di istituti come la Banca Romana. Il contesto storico è quello della nascita del regime fascista: lo Stato impone un controllo forte e centralizzato 🏛. Si crea un sistema nel quale la Banca d’Italia diventa la banca di riferimento per le altre banche e per l’emissione della moneta.

La logica statalista di quel periodo porta alla definizione di un sistema che sarà centrale anche in futuro: quello dell’autorizzazione e del controllo preventivo. L’idea è che l’attività bancaria, per quanto svolta da soggetti privati, non possa essere lasciata alla libertà d’impresa, proprio per la sua rilevanza pubblica. Vengono quindi imposti controlli, autorizzazioni, requisiti: si può diventare banca solo se si è iscritti a un albo, se si hanno determinate caratteristiche patrimoniali e organizzative, e se si accetta di essere soggetti a vigilanza continua 🔍.

Il percorso di sviluppo del diritto bancario prosegue nel tempo, soprattutto con la grande riforma del 1936 (la cosiddetta seconda legge bancaria), che rafforza il ruolo della Banca d’Italia e istituisce il CICR, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. È un periodo di grandi interventi pubblici, che culminano anche nella creazione dell’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), pensato per salvare le banche in crisi con risorse pubbliche. Con il Codice civile del 1942 vengono formalmente riconosciuti sei contratti bancari tipici. Tuttavia, è solo una presa d’atto di contratti già

Inoltre, la normativa richiede che l’assetto societario sia trasparente e che i soggetti che dirigono la banca siano competenti, professionali e affidabili. Il controllo non si limita al momento dell’iscrizione, ma è continuo nel tempo: si verifica che la banca sia sempre in grado di garantire una gestione sana e prudente 💼.

Oggi la banca è, a tutti gli effetti, un’impresa commerciale, lo dice chiaramente l’art. 10 T.U.B. Tuttavia, non tutte le banche operano con scopo di lucro. Le banche cooperative, per esempio, hanno scopo mutualistico, e quindi non sono orientate solo al profitto. Negli ultimi anni è poi emersa con forza la tematica della finanza etica e del successo sostenibile 🌱: concetti che mettono al centro l’impatto sociale e ambientale dell’attività bancaria.

Dopo la pandemia, molte banche hanno iniziato a integrare nei propri statuti valori come la sostenibilità e la responsabilità sociale. Alcuni fondi d’investimento internazionali hanno persino pubblicato “liste nere” di imprese che non rispettano questi principi, dichiarando che non investiranno più in esse. Questo significa che oggi, anche le banche, sono in parte condizionate dal giudizio dei clienti, degli investitori e della collettività, e non possono più agire come soggetti completamente dominanti 🧭.

LE FONTI DEL DIRITTO BANCARIO

Nel diritto bancario è fondamentale partire dalla comprensione delle fonti, ovvero da dove provengono le norme che regolano questa materia.

Il manuale ci mette subito in guardia da un equivoco molto diffuso: il Codice Civile, da solo, non basta per spiegare il diritto bancario. Non è lì che troviamo la maggior parte delle regole di settore, e questo vale non solo per la banca, ma anche per altre aree del diritto commerciale. Ad esempio, per capire davvero il mondo delle società quotate, è necessario affiancare il Codice Civile al Testo Unico della Finanza (TUF). Lo stesso discorso vale, appunto, per il mercato bancario, che ha le sue norme autonome e specifiche, con fonti ben distinte da quelle codicistiche tradizionali ⚖.

Nel nostro sistema finanziario convivono tre grandi mercati: il mercato bancario, il mercato mobiliare e il mercato assicurativo. Il nostro corso si concentra solo sul primo.

  • Per comprendere che cos’è il mercato bancario, possiamo dire che si tratta di quell’insieme di soggetti che operano come intermediari nella circolazione del denaro 💸. In pratica, raccolgono risorse finanziarie da alcuni soggetti per trasferirle ad altri che ne hanno bisogno.
  • Il mercato mobiliare, invece, riguarda la circolazione di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati ecc.)
  • mentre il mercato assicurativo si occupa della copertura dei rischi, tramite contratti assicurativi.

Poiché tutte e tre le attività sono intrinsecamente rischiose, ognuna è sottoposta alla vigilanza di un’autorità pubblica:

  • la Banca d’Italia per le banche 🏦
  • la CONSOB per il mercato mobiliare 📈
  • l’IVASS per quello assicurativo 🛡

Ognuno di questi mercati ha una sua fonte normativa primaria.

  • Il diritto bancario è disciplinato principalmente dal Testo Unico Bancario (TUB), un decreto legislativo del 1993, spesso riportato in appendice ai codici civili, ma che non ne fa parte.
  • Analogamente, il mercato mobiliare è regolato dal Testo Unico della Finanza (TUF) del 1998,
  • mentre il mercato assicurativo è disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private, un decreto del 2005.

Nel 1929, la grande crisi economica colpisce anche l’Italia. I clienti, impauriti, ritirano i propri depositi, e le banche non hanno liquidità sufficiente per fronteggiare le richieste. Per affrontare questa crisi, nascono due importanti enti pubblici: l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano), che compra partecipazioni societarie tossiche, e l’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), che assume partecipazioni anche da imprese non in crisi, liberando così i bilanci delle banche. L’IRI arriverà a detenere circa il 40% del capitale azionario nazionale, diventando un protagonista centrale dell’economia pubblica italiana.

La Legge bancaria del 1936 rappresenta una vera e propria pietra miliare. Essa sancisce che l’attività bancaria è di interesse pubblico e crea il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), strumento di coordinamento e regolazione che esiste ancora oggi. Si distingue tra aziende di credito (operanti a breve termine, quindi più rischiose) e istituti di credito (attivi a medio e lungo termine, più stabili). Con la Costituzione del 1948, il legislatore sancisce all’art. 47 che la Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Questa norma costituzionale offre copertura giuridica al sistema di vigilanza e regolazione già esistente.

Negli anni ’70, iniziano ad arrivare i primi impulsi europei. La direttiva 77/780 cerca di armonizzare le normative degli Stati membri, prevedendo una definizione comune di banca e incentivando la liberalizzazione del settore. Seguirà la direttiva 89/646, che consolida la libertà di stabilimento, consentendo alle banche di operare in altri Paesi UE e introducendo un sistema di vigilanza duale: il Paese ospitante controlla la filiale, ma la vigilanza generale resta al Paese di origine. Nel 1992, una legge importante interviene sulla fideiussione omnibus, una forma di garanzia per obbligazioni future. Da quel momento, è obbligatorio stabilire un importo massimo garantito, e la banca ha l’obbligo di informare il garante in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Se non lo fa, o se il garante non autorizza, quest’ultimo può considerarsi liberato dall’obbligo. Sempre in quegli anni, la legge Amato (1990) impone a tutte le banche italiane di trasformarsi in società per azioni, abbandonando l’antico schema della fondazione, considerato ormai inadeguato per le esigenze moderne.

Il punto di arrivo è il Testo Unico Bancario del 1993, che raccoglie e riordina tutte le norme, superando la frammentazione precedente e introducendo principi fondamentali come la trasparenza contrattuale, la tutela della parte debole del contratto (il cliente) e il coordinamento con il diritto europeo. Oggi, il TUB prevede due forme principali di vigilanza:

  • La vigilanza strutturale, esercitata prima dell’ingresso nel mercato;
  • La vigilanza prudenziale, che controlla come l’attività venga effettivamente svolta.

Dal punto di vista costituzionale, la materia bancaria è regolata dallo Stato in via esclusiva (art. 117, comma 2), sia per la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, sia per la disciplina dei rapporti civili e penali. Le Regioni hanno competenze molto limitate, legate solo ad alcune banche di dimensione regionale. Infine, è importante ricordare che il diritto europeo prevale su quello interno e che molte delle riforme italiane sono state il risultato di sollecitazioni provenienti dall’Unione Europea. Anche se il Codice Civile continua ad avere un ruolo (soprattutto per quanto riguarda i contratti bancari), è il TUB a contenere l’impianto centrale del nostro sistema bancario, in armonia con la Costituzione (artt. 41 e 47) e con il diritto dell’Unione Europea 󰎾.

Adesso ci concentriamo su una fonte molto peculiare del diritto bancario: le NORME BANCARIE

UNIFORMI (NBU)🧾. Il nome può trarre in inganno: quando parliamo di “norme”, non ci

riferiamo a vere e proprie fonti del diritto, ma piuttosto a condizioni contrattuali generali che le banche inseriscono nei rapporti con la clientela. Il termine “uniformi” è la chiave per capire il senso di queste condizioni: l’obiettivo è creare regole uguali per tutte le banche, da applicare nei contratti più comuni (deposito, mutuo, fideiussione, ecc.) in modo che ci sia coerenza e coesione tra gli operatori del settore 🧩. Queste norme non derivano dallo Stato, ma da un ente privato: l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) 🏢, un’associazione di categoria alla quale aderiscono volontariamente la quasi totalità delle banche italiane. Lo scopo dell’ABI è duplice:

  • da un lato rappresentare unitariamente le esigenze del sistema bancario;
  • dall’altro evitare una competizione eccessiva tra banche che potrebbe minare la stabilità del sistema 🔄.

Infatti, a partire dagli anni ’50, si è sentita l’esigenza di evitare una corsa al ribasso tra banche che, pur di attrarre clientela, offrivano condizioni sempre più vantaggiose… ma anche più rischiose 😬. Le NBU nascono proprio per prevenire questo pericolo: offrono alle banche un “modello standard” di clausole, affinché – indipendentemente dall’istituto scelto – il cliente si trovi davanti a condizioni simili. Le NBU hanno però anche un’altra funzione: quella di integrare o sostituire la disciplina civilistica, laddove questa sia lacunosa o dispositiva 🧱. Negli anni ’50 e ’60, infatti, la produzione normativa era scarsa, e il Testo Unico Bancario (TUB) non era ancora stato emanato. Le NBU hanno quindi svolto un ruolo “supplente”, colmando i vuoti lasciati dal legislatore. Negli anni ’70 e ’80, tuttavia, questo sistema ha iniziato a ricevere critiche crescenti. Se da un lato, infatti, le NBU stabilizzavano il sistema, dall’altro rendevano meno effettiva la concorrenza tra banche. Il cliente, spostandosi da una banca all’altra, trovava sempre le stesse condizioni contrattuali: ciò finiva per limitare la sua possibilità di scelta 🧐. Un aspetto importante è che le NBU non sono obbligatorie ❌. Il Testo Unico Bancario non le richiama, né impone la loro adozione. Le banche le seguono perché fanno parte dell’ABI, ma non sono tenute a farlo. Infatti, l’ABI non ha un potere coercitivo: non può

I PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITA’ BANCARIA

IL PRINCIPIO DI RISERVATEZZA

Tutto questo ci porta a parlare del principio di riservatezza 🔐. Quando ci rivolgiamo ad una banca, le forniamo una mole notevole di dati personali e patrimoniali. Questo avviene tanto nella fase delle trattative quanto in quella esecutiva. Pensiamo ad esempio a quando chiediamo un prestito: la banca svolge un’istruttoria fidi, raccogliendo tutte le informazioni necessarie per valutare la nostra affidabilità. Ma queste informazioni, una volta comunicate, non scompaiono nel nulla. Al contrario, vengono elaborate, archiviate, spesso condivise con altri sistemi (vedremo in seguito i Sistemi di Informazioni Creditizie). In questo contesto, diventa essenziale garantire un diritto alla riservatezza del cliente 🤐.

Secondo la Cassazione, con sentenza n. 3303/2021, il diritto alla riservatezza è un diritto pienamente riconosciuto al cliente. Tuttavia, una successiva sentenza (n. 11162/2021) ha specificato che non si tratta di un principio assoluto: può essere compresso in presenza di interessi superiori. Il punto critico è che manca una norma univoca, nel codice civile o nel TUB, che stabilisca chiaramente l’obbligo di riservatezza per le banche. Diverse teorie hanno cercato di colmare questo vuoto:

  • Teoria dell’art. 10 della legge bancaria del 1936 🏛: parla di segreto d’ufficio per l’ispettorato, ma non riguarda i rapporti banca-cliente.
  • Teoria dell’art. 622 c.p. (segreto professionale) ⚖: norma penale che tutela il segreto, ma il dipendente bancario non è un libero professionista e non rientra nel campo di applicazione.
  • Teoria dell’uso normativo o contrattuale 🔁: secondo alcuni, il segreto bancario è un uso che integra il contratto, richiamando l’art. 1374 c.c.
  • Teoria dei principi generali di correttezza e buona fede 💡: la più convincente e attuale. Si sostiene che la banca sia tenuta a mantenere il segreto bancario proprio perché il suo comportamento deve sempre ispirarsi ai principi generali di correttezza e buona fede – sia nella fase precontrattuale, sia in quella esecutiva.

Nel panorama del diritto bancario, il principio di riservatezza 󰡸 è stato a lungo oggetto di dibattito, soprattutto perché non esiste una norma univoca e specifica che ne sancisca chiaramente l’esistenza e i limiti. Questo ha costretto dottrina e giurisprudenza a elaborare diverse interpretazioni per individuare la fonte giuridica di tale obbligo, che, pur non espressamente codificato, è comunemente considerato vincolante per le banche nei rapporti con la clientela.

Tanto per cominciare, è importante sottolineare che la riservatezza non si limita solo alla fase di esecuzione del contratto bancario, ma si estende anche alla fase precontrattuale, cioè a quella in cui il cliente si limita a richiedere informazioni o a fornire i primi dati per valutare un possibile rapporto. In questi momenti, la banca entra in possesso di informazioni delicate, per lo più di natura patrimoniale, che consentono di valutare l’affidabilità del potenziale cliente. Pensiamo ad esempio a un soggetto che chieda un finanziamento o un mutuo: in quel contesto, la banca può acquisire dettagli rilevanti sulla situazione economica personale o aziendale di chi ha davanti.

Il meccanismo attraverso cui la banca raccoglie e valuta questi dati si chiama istruttoria fidi 💼, e si svolge attraverso una procedura sempre più informatizzata e automatizzata. L’elemento umano, che in passato aveva un ruolo centrale, oggi è solo l’ultimo tassello di una decisione che deriva da una serie di elaborazioni statistiche e valutazioni numeriche. In sostanza, si determina quello che viene definito il merito creditizio del cliente, ovvero la sua capacità di restituire le somme richieste.

È evidente, però, che le informazioni fornite alla banca in questa fase non “spariscono”, ma possono restare nel circuito interno o addirittura circolare tra più banche. Proprio per questo motivo nasce l’esigenza di tutelare la riservatezza del cliente, e dunque il suo diritto a che le proprie informazioni non vengano divulgate se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Questo diritto è stato riconosciuto dalla Cassazione 🏛, che nella sentenza del 10 febbraio 2021, n. 3303, lo ha definito come un diritto soggettivo del cliente. Tuttavia, due mesi dopo, la stessa Cassazione (sentenza del 28 aprile 2021, n. 11162) ha precisato che tale diritto non è assoluto, ma cedevole nel caso in cui si scontri con altri interessi considerati superiori dall’ordinamento.

E qui si apre il discorso sui limiti del principio di riservatezza, che sono numerosi e variegati.

  1. Uno dei più importanti è rappresentato dalla Centrale dei rischi, una banca dati tenuta dalla Banca d’Italia 📊, in cui confluiscono le segnalazioni degli istituti di credito sui soggetti che risultano inadempienti. Queste segnalazioni, seppur legittime, devono essere precedute da una valutazione completa e attenta della posizione del soggetto segnalato. Se ciò non avviene, e la segnalazione si rivela errata o sproporzionata, il cliente può agire per ottenere il risarcimento del danno. Ma attenzione: tale danno non si presume, e non basta la sola segnalazione per ottenere il risarcimento. Occorre dimostrare che la segnalazione è stata effettivamente consultata da terzi (come altre banche o finanziarie) e che da ciò è derivato un effettivo pregiudizio alla propria sfera economica o reputazionale.
  2. Un altro ambito in cui la riservatezza cede il passo riguarda lo scambio di informazioni tra banche, o tra le diverse articolazioni di uno stesso gruppo bancario. In questi casi, la legge permette la circolazione interna delle informazioni, anche senza il consenso esplicito del cliente, in quanto considerata necessaria per il corretto funzionamento del sistema bancario.

Dal punto di vista delle fonti, molte tesi si sono susseguite nel tempo per spiegare dove sia scritto questo principio.

  • Una prima lo fa derivare dall’art. 10 della Legge Bancaria del 1936, ma si trattava di una norma interna all’Ispettorato della Banca d’Italia, e non riferita ai rapporti con i clienti.
  • Un’altra tesi lo riconduce all’art. 622 del Codice Penale, che punisce la violazione del segreto professionale, ma questa non può applicarsi al personale bancario, che non è inquadrato come professionista intellettuale.
  • Una terza ipotesi parla di uso contrattuale o normativo, ma la teoria oggi più autorevole è quella che riconduce il dovere di riservatezza ai principi generali di buona fede e correttezza sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile.

In altre parole, la banca è tenuta al riserbo non perché lo dice una norma specifica, ma perché sarebbe contrario alla buona fede divulgare informazioni che il cliente ha fornito fidandosi della discrezione dell’istituto bancario. Il principio di correttezza è sufficiente a fondare un dovere giuridico pieno, la cui violazione può dar luogo a responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, a

LA VIGILANZA

Abbiamo già visto cos’è l’attività bancaria e come si colloca all’interno del panorama delle imprese commerciali. L’impresa bancaria è infatti una forma d’impresa commerciale, rientrante nell’articolo 2195 del codice civile 📘, ma si distingue per la sua particolare pericolosità, legata agli impatti potenzialmente devastanti che può avere sul mercato, soprattutto in caso di crisi. Per questo motivo è un’attività riservata e soggetta a forme specifiche di vigilanza pubblica. A differenza di molte altre imprese, la banca è vigilata da un sistema articolato e molto rigoroso. Non è l’unica realtà a essere sottoposta a vigilanza: pensiamo ad esempio al settore assicurativo, che risponde all’IVASS, oppure alla CONSOB che vigila sulle società quotate in borsa 📈. Tuttavia, il sistema bancario è tra i più sensibili, ed è per questo che il nostro studio non può prescindere da una riflessione, seppur limitata, sul ruolo della Banca d’Italia, anche se il nostro corso è focalizzato principalmente sugli aspetti privatistici.

A partire dalla costruzione della Banking Union europea 󰎾, la Banca d’Italia non è più un’autorità isolata. Oggi lavora in coordinamento con la BCE, la Banca Centrale Europea, che ha un raggio d’azione sovranazionale. In questo sistema di vigilanza integrato, le competenze sono state suddivise:

  • la BCE esercita una vigilanza diretta su alcune banche (soprattutto le più rilevanti)
  • mentre la Banca d’Italia continua a vigilare direttamente su altri soggetti e svolge un ruolo fondamentale di supporto tecnico e operativo.

Accanto a queste due grandi autorità, opera anche l’EBA, l’European Banking Authority, che ha una funzione più tecnica e lavora su regolamenti, standard e linee guida 🔧.

La Banca d’Italia esercita diverse funzioni, anche se non può emettere norme con forza di legge. Tuttavia, può emanare regolamenti e disposizioni che costituiscono una fonte normativa secondaria, di attuazione delle norme contenute nel Testo Unico Bancario (TUB). La funzione più importante che svolge è indubbiamente quella di vigilanza, una vigilanza che si articola in tre forme principali: informativa, regolamentare e ispettiva 󰡸.

  1. La vigilanza informativa si basa sulla creazione di flussi informativi costanti tra le banche e l’autorità. È fondamentale per garantire trasparenza e permettere un controllo efficace. L’articolo 52-bis del TUB sancisce l’obbligo per le banche di riferire alla Banca d’Italia tutti i dati, le informazioni, gli atti o i fatti che possano costituire delle irregolarità ⚠. Questo avviene attraverso il collegio sindacale o, nei modelli dualistici, il consiglio di sorveglianza. La comunicazione deve avvenire “senza indugio”, una formula che nella prassi significa “subito”, entro ore o giorni, non settimane. L’importanza di queste segnalazioni è altissima, tanto che le società quotate spesso dispongono di uffici dedicati alla comunicazione verso la

della diversity: genere, età, provenienza culturale. La legge Golfo-Mosca ha introdotto l’obbligo per le società quotate di garantire una composizione equilibrata degli organi sociali tra uomini e donne. La Banca d’Italia ha esteso questo principio anche alle banche non quotate, consapevole del ruolo centrale che le banche svolgono nel tessuto economico-sociale. Oggi, oltre il 33% dei membri nei consigli di amministrazione delle società quotate sono donne 󰠀, mentre meno del 4% ricopre ruoli apicali come CEO o presidente. Questo dimostra che c’è ancora molta strada da fare, ma che il valore della diversity è sempre più centrale. Non si tratta solo di un valore etico, ma anche di efficienza: un consiglio di amministrazione eterogeneo garantisce una maggiore ricchezza di prospettive e una più alta qualità decisionale.

Tutti questi elementi, dalle norme alle prassi, dalle ispezioni ai regolamenti, dai flussi informativi alla diversity, ci mostrano come la vigilanza bancaria sia oggi uno dei pilastri fondamentali per garantire la stabilità, l’efficienza e la correttezza del sistema bancario italiano ed europeo 🏛💼.

IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NELL’ATTIVITA’ BANCARIA

Il principio di trasparenza nell’attività bancaria è una delle colonne portanti della disciplina bancaria moderna, ma per comprenderlo davvero bisogna fare un passo indietro e capire chi sono gli organi che intervengono su questo principio, perché nel manuale si parla spesso di CICR, CONSOB, Banca d’Italia, MEF – tutte autorità che hanno competenze specifiche, a volte coordinate, a volte autonome.

Partiamo da un punto fondamentale: con il Testo Unico Bancario (il D.lgs. 385/1993), entrato in vigore il 1° gennaio 1994, si è voluto sistematizzare in modo unitario tutta la materia bancaria. Non solo: con questo testo si è definitivamente abbandonata la concezione dell’attività bancaria come funzione pubblica. Questo passaggio arriva a un solo anno dalla Legge Amato, quella che ha “privatizzato” le banche, svincolandole dalle fondazioni pubbliche e rendendole vere e proprie società per azioni, dotate di capitale minimo e presenti sul mercato. Ma – e questo è fondamentale – sebbene oggi le banche siano imprese private a tutti gli effetti, permane una forte esigenza di controllo pubblico, data l’enorme rilevanza collettiva della loro attività. In altre parole, anche se private, le banche gestiscono interessi pubblicistici, perché operano con il denaro dei risparmiatori.

Ecco perché, nonostante la privatizzazione, il legislatore ha mantenuto (anzi, rafforzato) un sistema di vigilanza pubblica centrato sulla Banca d’Italia, che ha acquisito un ruolo ancora più marcato dopo l’introduzione dell’euro nel 2002: poiché la funzione monetaria è passata alla BCE, la Banca d’Italia si è concentrata sul suo compito più rilevante, cioè la vigilanza.

Secondo l’art. 5 del TUB, la vigilanza serve non solo a garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, ma anche a garantire la stabilità del sistema, la competitività del mercato finanziario e l’efficienza dell’intero settore. Ecco perché una banca che osserva correttamente tutte le regole, comprese quelle sulla trasparenza, sarà anche una banca più solida, più affidabile e meno esposta a rischi gestionali. Ma attenzione: l’attività di vigilanza non è solo della Banca d’Italia. Il TUB elenca tra le autorità creditizie anche il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Queste autorità, insieme alla Banca d’Italia, sono chiamate a vigilare sulle banche, sui gruppi bancari e sugli intermediari finanziari, ciascuna con le proprie competenze. E tutte queste autorità collaborano con altri enti: CONSOB, IVASS, COVIP, UIF, AGCM. Non esiste una gerarchia tra queste autorità, ma esistono forme di cooperazione rafforzata, momenti di raccordo in cui si coordinano, ciascuna nel proprio ambito.

Il CICR, ad esempio, è un organo collegiale, presieduto dal Ministro dell’Economia, composto da tutti i ministri economici e dal Governatore della Banca d’Italia (che però non ha diritto di voto). È un organo deliberativo, emette delibere generali, ma non ha un potere di intervento diretto. La Banca d’Italia invece è l’autorità tecnica: propone le questioni all’ordine del giorno, elabora il contenuto

Tra i più importanti c’è quello del 29 luglio 2009, aggiornato poi nel 2017 e nel 2019, che prevede l’obbligo per gli intermediari di fornire informazioni chiare, comprensibili, confrontabili e che stabilisce anche tre livelli di tutela:

  • Il cliente consumatore, che merita la protezione più forte;
  • Il cliente al dettaglio, che comprende anche piccoli imprenditori e professionisti;
  • Il cliente generale, soggetti con maggiore forza contrattuale.

Tutto questo si basa sul principio di proporzionalità: più il cliente è strutturato, meno ha bisogno di protezione. Ma se si tratta di un consumatore o una piccola impresa, la trasparenza diventa essenziale per evitare squilibri nel contratto.

Infine, la trasparenza si collega ai principi generali del diritto civile: la buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.), nella formazione (art. 1366) e nell’esecuzione del contratto (art. 1375). La trasparenza non riguarda solo chi è già cliente, ma anche chi sta valutando l’offerta di una banca. Ed è proprio questa trasparenza a favorire la concorrenza, a migliorare la reputazione delle banche e a proteggere l’interesse collettivo. Insomma, la trasparenza non è solo una tutela per il singolo, ma una garanzia per tutto il sistema. 💡🏦✨

Quando si parla di trasparenza nel diritto bancario, il punto centrale, sotto il profilo normativo, è rappresentato dagli articoli 116 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB), dove sin dall’origine è stato inserito un titolo apposito che raccoglie tutte le norme sulla “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”. Tuttavia, è importante sottolineare che i principi di trasparenza non nascono nel vuoto: derivano da un’applicazione settoriale e ben contestualizzata di principi più generali che sono già presenti nel nostro Codice Civile ⚖. In particolare, si tratta dell’esplicazione, nel settore bancario, del principio di buona fede. Questo principio, infatti, pervade tutte le fasi del contratto, partendo dalle trattative — dove trova forma nell’articolo 1337 c.c. — fino ad arrivare alla conclusione, all’interpretazione e all’esecuzione dello stesso contratto. La buona fede, a sua volta, si collega a un altro principio fondamentale: quello del bilanciamento e della reciprocità del contratto, che si fonda sull’idea per cui la causa del contratto deve essere sempre uno scambio tra le parti. Questa impostazione si riflette anche nel noto brocardo romano “inadimplenti non est adimplendum” — chi non adempie non può pretendere l’adempimento altrui — che, anche nel diritto moderno, si traduce nella possibilità per una parte contrattuale di non rispettare i propri obblighi qualora l’altra parte sia inadempiente.

Nel contesto bancario, questi principi assumono una tonalità particolare per tre ragioni fondamentali.

  1. Anzitutto, i contratti bancari sono spesso contratti di durata. Questo significa che il rispetto della buona fede e della correttezza non si esaurisce nel momento della stipula, ma deve perdurare nel tempo, anche per molti anni. Ecco perché anche la fase precontrattuale assume un’importanza cruciale, poiché le conseguenze delle decisioni prese al momento della firma possono riverberarsi per molto tempo dopo 📆.
  2. Secondo aspetto: c’è uno sbilanciamento originario tra le parti. Quasi mai è la banca ad aver bisogno del cliente, ma è il cliente ad avere bisogno della banca.
  3. Questo sbilanciamento nella forza contrattuale si accompagna, come terzo elemento, anche a un evidente squilibrio a livello informativo. I contratti bancari sono spesso complessi, ricchi di contenuti tecnici difficili da decifrare per chi non abbia una preparazione adeguata. Non basta quindi “essere trasparenti”: serve anche chiarezza, semplicità, qualità delle informazioni che vengono fornite. La trasparenza, dunque, non è solo una questione di quantità, ma anche di comprensibilità 🧠✨.

Tutte queste considerazioni sono alla base della disciplina contenuta nel TUB, il quale cerca di stabilire una serie di regole comuni per tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, a prescindere dalla loro natura tipica o atipica, e a prescindere dal fatto che siano offerti da banche italiane o straniere operanti in Italia. Questo vale anche per il banco posta, che negli ultimi anni ha ampliato notevolmente il proprio raggio d’azione nel settore dell’intermediazione e dell’offerta bancaria.

Un’importante norma di coordinamento riguarda il rapporto tra TUB e TUF (Testo Unico della Finanza): quando la banca svolge attività di intermediazione finanziaria, si applicano le norme del TUF, tranne che in materia di credito al consumo. La trasparenza, dunque, si articola tenendo conto di numerose variabili: la tipologia dell’attività (es. se svolta nei locali della banca o altrove), la forma (fisica o elettronica) e, soprattutto, la tipologia della clientela. Ed è proprio in relazione a quest’ultimo aspetto che si sono stratificate, nel tempo, differenti discipline a seconda che il cliente sia un consumatore, un cliente al dettaglio, o anche un potenziale cliente, cioè nella fase precontrattuale. Lo stesso vale per gli altri attori, come le società finanziarie, gli IMEL, gli istituti di pagamento, le imprese assicurative o d’investimento, e così via.

Uno degli aspetti più significativi in questa fase iniziale del rapporto contrattuale è la pubblicità delle condizioni contrattuali 📄. Questa pubblicità si attua attraverso specifici documenti di trasparenza, tra cui possiamo citare le guide pratiche rivolte alla clientela. Queste guide devono coprire i contratti più comuni — ad esempio il conto corrente, il bancomat, le carte di credito, i mutui — ma anche le forme di tutela disponibili.