Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


appunti diritto canonico, Appunti di Diritto Canonico

appunti tratti dal libro di diritto canonico

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 09/06/2026

agata-pieretto
agata-pieretto 🇮🇹

2 documenti

1 / 46

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO!
che cos’è il diritto canonico? due possibili accezioni:!
-in senso lato -> è l’insieme di tutte le norme giuridiche che regolano l’attività di una Chiesa e dei
suoi fedeli e le sue relazioni con la società esterna. Quindi è tutto il corpo normativo di una chiesa
(cattolica, ortodossa, ortodossa orientale, anglicana)!
-nel senso che interessa a noi studiosi di diritto canonico -> è l’ordinamento giuridico della chiesa
cattolica !
il nome “canonico” deriva dalla parola “canone” = norma giuridica promulgata dall’assemblea dei
prelati, che prende la forma del sinodo o del concilio. !
perché studiare il diritto canonico?:!
-nella sua dimensione storica e attuale è alla base della cultura giuridica occidentale ed europea,
insieme al diritto romano. Il diritto canonico e il diritto romano hanno formato il modo di pensare
dei giuristi!
-dà una prospettiva diversa -> gli ordinamenti possono essere radicalmente diversi da quelli che
siamo abituati a conoscere. L’ordinamento canonico ha delle caratteristiche distintive e uniche !
-è un diritto vigente che può portare alla carriera di avvocato canonista !
il diritto canonico è ancora vigente nella sua dimensione storica nella Repubblica di San Marino. !
per la chiesa il diritto canonico nasce 2000 anni fa -> cristo istituisce la chiesa. !
l’avvento del cristianesimo porta con sé alcuni principi fondamentali nuovi:!
-messaggio di cristo è universale -> si aerma l’uguaglianza di tutti gli uomini davanti a dio. !
-l’ordinamento canonico si applica a tutti i battezzati -> discende il principio che la religione è un
fatto individuale, che non dipende da altri elementi = principio della libertà religiosa. Questo
principio è nuovo in quanto nell’antichità la religione aveva una dimensione:!
a) etnica -> si seguiva la religione dei padri ed era legata ad un certo popolo!
b) politica -> la religione è legata allo stato. Società ierocratiche = società dominate dalla religione
o dove la religione aveva forte carattere politico !
il cristianesimo fin dall’inizio elimina la dimensione etnica e politica.!
a seguito dell’aermarsi del cristianesimo -> chiesa avverte la necessità di darsi una sua
organizzazione, sia per la chiesa stessa sia per legare i suoi membri, a prescindere dalla comunità di
appartenenza. !
la chiesa delle origini inizia ad assumere una triplice forma:!
-dai primi secoli è un POPOLO -> fanno parte tutti i battezzati. Il secondo libro del codice di diritto
canonico -> “il popolo di dio”!
-la chiesa è anche una COMUNITÀ -> i vincoli tra i membri del popolo devono essere orientati al
principio di solidarietà. L’idea della solidarietà rimane come principio cardine dell’ordinamento
canonico !
-la chiesa è una SOCIETÀ -> è strutturata in modo gerarchico e unitario, ha una sua forma al pari
di qualsiasi altro ordinamento. !
alla chiesa serve un ordinamento giuridico? -> la chiesa, dalle origini, inizia a darsi delle regole, ma
non si intende solo regole giuridiche. La chiesa usa diverse regole extra-giuridiche, che insieme la
diritto romano sono diventate vere norme giuridiche. !
Lutero è stato il primo a criticare il diritto canonico:!
-è illusione diabolica !
-il diritto spetta solo al potere secolare!
-la chiesa deve occuparsi solo della sfera spirituale!
queste critiche vengono riprese nell’800 da un grande giurista protestante -> Rudolph Sohm ->
parte dal concetto di “carisma” (principio che risale alle lettere di san Paolo ai corinzi). Il carisma è
un dono concesso dallo spirito santo ai fedeli. Sohm aermò:!
-le prime comunità cristiane non erano governate secondo il diritto, ma erano governate dal
carisma = modello del buon pastore -> il clero governa la comunità dei fedeli come il buon
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e

Anteprima parziale del testo

Scarica appunti diritto canonico e più Appunti in PDF di Diritto Canonico solo su Docsity!

ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO

che cos’è il diritto canonico? due possibili accezioni:

- in senso lato -> è l’insieme di tutte le norme giuridiche che regolano l’attività di una Chiesa e dei

suoi fedeli e le sue relazioni con la società esterna. Quindi è tutto il corpo normativo di una chiesa (cattolica, ortodossa, ortodossa orientale, anglicana)

- nel senso che interessa a noi studiosi di diritto canonico -> è l’ordinamento giuridico della chiesa

cattolica il nome “canonico” deriva dalla parola “canone” = norma giuridica promulgata dall’assemblea dei prelati, che prende la forma del sinodo o del concilio. perché studiare il diritto canonico?:

- nella sua dimensione storica e attuale è alla base della cultura giuridica occidentale ed europea,

insieme al diritto romano. Il diritto canonico e il diritto romano hanno formato il modo di pensare dei giuristi

- dà una prospettiva diversa -> gli ordinamenti possono essere radicalmente diversi da quelli che

siamo abituati a conoscere. L’ordinamento canonico ha delle caratteristiche distintive e uniche

- è un diritto vigente che può portare alla carriera di avvocato canonista

il diritto canonico è ancora vigente nella sua dimensione storica nella Repubblica di San Marino. per la chiesa il diritto canonico nasce 2000 anni fa -> cristo istituisce la chiesa. l’avvento del cristianesimo porta con sé alcuni principi fondamentali nuovi:

- messaggio di cristo è universale -> si afferma l’uguaglianza di tutti gli uomini davanti a dio.

- l’ordinamento canonico si applica a tutti i battezzati -> discende il principio che la religione è un

fatto individuale, che non dipende da altri elementi = principio della libertà religiosa. Questo principio è nuovo in quanto nell’antichità la religione aveva una dimensione: a) etnica -> si seguiva la religione dei padri ed era legata ad un certo popolo b) politica -> la religione è legata allo stato. Società ierocratiche = società dominate dalla religione o dove la religione aveva forte carattere politico il cristianesimo fin dall’inizio elimina la dimensione etnica e politica. a seguito dell’affermarsi del cristianesimo -> chiesa avverte la necessità di darsi una sua organizzazione, sia per la chiesa stessa sia per legare i suoi membri, a prescindere dalla comunità di appartenenza. la chiesa delle origini inizia ad assumere una triplice forma:

- dai primi secoli è un POPOLO -> fanno parte tutti i battezzati. Il secondo libro del codice di diritto

canonico -> “il popolo di dio”

- la chiesa è anche una COMUNITÀ -> i vincoli tra i membri del popolo devono essere orientati al

principio di solidarietà. L’idea della solidarietà rimane come principio cardine dell’ordinamento canonico

- la chiesa è una SOCIETÀ -> è strutturata in modo gerarchico e unitario, ha una sua forma al pari

di qualsiasi altro ordinamento. alla chiesa serve un ordinamento giuridico? -> la chiesa, dalle origini, inizia a darsi delle regole, ma non si intende solo regole giuridiche. La chiesa usa diverse regole extra-giuridiche, che insieme la diritto romano sono diventate vere norme giuridiche. Lutero è stato il primo a criticare il diritto canonico:

- è illusione diabolica

- il diritto spetta solo al potere secolare

- la chiesa deve occuparsi solo della sfera spirituale

queste critiche vengono riprese nell’800 da un grande giurista protestante -> Rudolph Sohm -> parte dal concetto di “carisma” (principio che risale alle lettere di san Paolo ai corinzi). Il carisma è un dono concesso dallo spirito santo ai fedeli. Sohm affermò:

- le prime comunità cristiane non erano governate secondo il diritto, ma erano governate dal

carisma = modello del buon pastore -> il clero governa la comunità dei fedeli come il buon

pastore guida le pecore. Non è necessario il diritto in quanto il pastore è dotato di carisma dato dallo spirito santo. (tutt’ora nelle chiese protestanti si segue quest’idea)

  • (^) il diritto è un’aggiunta successiva, è una trasformazione che non c’è all’inizio per sohm diritto e carisma sono in contrapposizione -> o c’è uno o c’è l’altro. La chiesa cattolica contesta la ricostruzione di Sohm -> per la chiesa cattolica la chiesa è anche una società visibile e strutturata giuridicamente, e questo perché Crisrto l’ha fondata come istituzione. Per la chiese cattolica la chiesa è:
  • (^) comunità carismatica
  • (^) società strutturata giuridicamente 800/900 seconda critica per capire il senso dell’ordinamento canonico -> è un ordinamento giuridico? ha le caratteristiche proprie degli ordinamenti giuridici? Alcuni critici hanno negato la giuridicità di questo ordinamento in quanto non è coercitivo, non sono presenti mezzi di coercizione per far rispettare le norme. primo 900 -> questa obiezione viene superata in termini dottrinali da un grande giurista italiano: Santi Romano -> introduce concetti importanti per sostenere la validità del diritto internazionale:
  • (^) una norma di condotta deve essere sempre qualificata come giuridica quando è imposta in un gruppo sociale, anche in assenza di sanzione -> TEORIA DELLA SOCIALITÀ DEL DIRITTO
  • (^) TEORIA DELLA PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI -> si può essere sottoposti contemporaneamente a più ordinamenti PECULIARITÀ DELL’ORDINAMENTO CANONICO:
  • (^) si fonda su norme poste da un’autorità non umana -> diritto divino
  • (^) non opera su base territoriale, ma personale -> si applica a tutti i battezzati ovunque, è universale
  • (^) non si basa sul principio di eguaglianza davanti alla legge -> diseguaglianza come valore, questo era tipico di ogni ordinamento prima dell’Illuminismo DIRITTO DIVINO COME FONDAMENTO DELL’ORDINAMENTO CANONICO -> la chiesa non nasce dalla volontà di un soggetto politico, ma nasce dalla volontà di Dio quando cristo consegna delle chiavi a pietro. Cristo istituisce anche l’ordinamento canonico -> nasce per volontà divina nell’ordinamento canonico nessuna legge umana può contraddire il diritto divino.

capitolo 1 -> FONDAMENTO ED EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO CANONICO

1. cenni sul fondamento originario del diritto canonico

Con l’espressione “norma missionis” si fa riferimento ad un nucleo di natura normativa in quanto, pur riferito a un evento trascendente, è formulato e compreso come un mandato -> andare in tutto il mondo, annunciare il Vangelo e fare discepoli battezzando e insegnando ad agire secondo quanto appreso. Il mandato missionario è pre-pasquale e post-pasquale -> risale all’esperienza dei primi discepoli durante la vita di Gesù, all’esperienza sociale della Pentecoste. il contenuto liberatore della norma missionis e il modello orizzontale cui richiama il nome stesso di Ecclesia (assemblea) non sono incompatibili on la formazione di un diritto nella Chiesa, essendosi maturate ben presto disposizioni denominate canoni, diverse dalle norme della società civile (nomoi). i modi istituzionale di configurazione giuridica della Chiesa hanno come criterio di legittimazione la coerenza con il Vangelo, l’idoneità a promuovere la comunione e la missione, e l’efficacia nei confronti dei bisogni delle persone, delle comunità e della società. per interpretare e valutare le istituzioni canoniche -> centralità della Parola e dei sacramenti, quali norma fidei e norma communionis. i modi giuridici di presenza assunti dalla Chiesa non possono essere intesi senza prendere sul serio la mediazione storica. occorre cercare la spiegazione teologica dei fatti compiuti senza teologizzare ogni comportamento canonico della storia -> permette di puntualizzare il concetto di diritto divino -> spesso utilizzato per riferirsi ad aspetti di proiezione giuridica sui quali la Chiesa ritiene di non avere potestà di disporre

  1. TRADITIO APOSTOLICA -> consiste nella trasmissione del vangelo da parte degli apostoli. Gli apostoli ricevono una serie di insegnamenti da Gesù, e a seguito della sua morte, eseguono una predicazione per trasmettere gli insegnamenti in tutto il mondo. La predicazione può essere: a) orale -> viene trasmessa dalla chiesa (es, tradizio del diritto romano) b) scritta -> viene trasmessa dia vangeli. Esistono i vangeli sinottici (i 4 vangeli) e i vangeli apocrifi, che sono attribuiti a san giacomo, ma non è stata riconosciuta l’autenticità. Tra il I e il IV secolo viene fissato il canone dei vangeli e del nuovo testamento. La chiesa delle origini opera un lungo processo di discernimento per capire quali vangeli sono affidabili e quali no -> il canone non implica un totale rifiuto dei vangeli apocrifi, ma afferma che non possono essere considerati normativi perché non se ne può indicare la fonte. I vangeli, una volta messi per iscritto nel canone, diventano parte scritta della tradizione apostolica
  2. PATRISTICA -> magistero (=insegnamento) sui testi del canone biblico + interpretazione. I padri della chiesa sono grandi scrittori cristiani del Iv e V secolo (san Girolamo, san Giovanni Crisostomo, sant’Ambrogio, Sant’Agostino) e si occupano dei primi problemi teologici, che sono la base da cui dipende il diritto canonico.
  3. COLLEZIONE PSEUDO-APOSTOLICHE -> collezione di testi attribuiti agli apostoli, per dare loro maggiore autorevolezza. Alcune di queste collezioni sono:
  • (^) DIDAKE -> anche detta “dottrina dei codici apostoli”
  • (^) TRADIZIONE APOSTOLICA -> contiene vario materiale. L’originale greco è andato quasi completamente perduto. Si conosce da una versione latina fatta alla fine del IV secolo. Contiene questioni relative ai catecumeni (0battezzati), eucarestia, pratiche morali, norme per le sepolture e i cimiteri.
  • (^) DIDASCALIA APOSTOLORUM -> risale al 230, l’originale greco è andato perduto, è stata tradotta in diverse lingue. Su occupa dei doveri del vescovo, dei diaconi e delle diaconesse, si occupa anche dei giudizi -> primo testo che tratta il vescovo come giudice, il quale si occupa della giustizia amministrata
  • (^) COSTITUZIONI APOSTOLICHE -> è una collezione di collezioni, raccoglie anche i 3 testi appena esaminati. Si diffonde solo in oriente, è stata scritta in greco alla fine del IV secolo. L’ottavo libro contiene un testo giuridico molto importante: “canoni apostolici”, testo fatto di norme giuridiche. SINODI = riunioni dei vescovi di comunità vicine tra loro per risolvere problemi comuni. Le norme dei primi sinodi derivano la loro efficacia dall’autorità personale dei vescovi. I primi sinodi non sono vincolanti dal punto di visto coercitivo.

3. Costantino e l’uscita dalla clandestinità

Nel 313 con l’editto di Costantino e Licinio avviene il riconoscimento della libertà religiosa. La chiesa esce dalla clandestinità e, negli anni successivi, diventa religione ufficiale dell’Impero con Teodosio I (editto di tessalonica). Il diritto canonico e il diritto romano iniziano a mescolarsi:

  • (^) restituzione alla chiesa dei beni confiscati ai cristiani -> per la prima volta nella storia del diritto canonico è presente un ente che non è una persona fisica e che diventa titolare dei beni confiscati. Inizia il problema die beni ecclesiastici
  • (^) concessione alle chiese della capacità giuridica di ricevere eredità e legati. Non tutte le entità hanno capacità giuridica -> per il diritto romano classico la chiesa non ha capacità giuridica. Con Costantino solo la chiesa cattolica ortodossa dispone della capacità di riceve per eredità e legati
  • (^) audientia episcopalis -> istituto con il quale i vescovi ricevono il potere di amministrare la giustizia -> costantino concede la possibilità di farsi giudicare dal proprio vescovo anziché dal giudice ordinario. In questo caso il processo iniziava il lunedì ed entro il sabato successivo doveva essere la riconciliazione delle parti; tale velocità attira i non cristiani. L’audientia episcopalis è la base della giurisdizione ecclesiastica, anche se non è ancora una forma di giurisdizione. la LEX DEI = esempio del tentativo di conciliare il diritto romano e il diritto canonico; è un’opera anonima di inizio IV secolo. In quest’opera vengono messi a confronti la legge mosaica e la legge romana con lo scopo di dimostrare che i due diritti concordano e sono conformi. intorno al IV secolo si affermano i concili = fonte del diritto; nel primo millennio sono la fonte giuridica più importante del diritto canonico.

i concili = riunioni sia di vescovi che di autorità secolari, convocati non necessariamente solo da ecclesiastici. Iniziano ad essere convocati a seguito della fissazione del canone biblico, con il quale la chiesa ha deciso quali libri fanno parte della bibbia. le decisioni prese dal concilio = canoni o costituzioni -> inviate alle province dell’impero. nei primi millenni si fanno molti concili, tra cui anche molti concili ecumenici = concili che riunivano tutta la cristianità. Per i cattolici i concili ecumenici sono 8. alle fonti conciliari si aggiunge una nuova fonte del diritto, frutto di nuove esigenze come quelle costituite dai dubbi sulla disciplina o i sacramenti in determinate circostanze. Nacque tra i vescovi la prassi di rivolgersi a Roma per avere soluzioni, le risposte sono le DECRETALI. Le decretali seguono più o meno il modello del rescritto imperiale. La prima decretale è del papa Siricio al vescovo Imerio di Tarragona (385). Nel secondo millennio le decretali divennero la fonte principale del diritto della chiesa. tutto questo materiale già dal V secolo inizia ad essere raccolto -> RACCOLTE DI DIRITTO CANONICO. perché si iniziano a fare delle raccolte? ->

  1. nel V secolo acde l’impero romano d’occidente (476) e si crea una situazione di frammentazione politica: a) il papa ha più autonomia perché l’imperatore si trovava a Costantinopoli, il papa diventa il punto universale per la chiesa b) negli altri territori dell’ex parte occidentale dell’impero nascono i regni romano-barbarici. I vari vescovi iniziano ad avere autonomia e si avverte il bisogno di creare delle raccolte
  2. pochi anni dopo la caduta dell’impero d’occidente diventa papa Gelasio I. Il suo papato crea una rivoluzione dal punto di vista dei principi giuridici. Formula il principio del DUALISMO GELASIANO, che regola i rapporti tra chiesa e impero fino alla riforma gregoriana. È con papa Gelasio I che la chiesa occidentale inizia a dare grande importanza al diritto canonico. Questa fase di grande riflessione sul diritto canonico e sulle sue raccolte viene definita dagli storici come RINASCIMENTO GELASIANO. alcune esempi tra le prime collezioni:
  3. collectio quesnelliana -> prende il nome dalla persona che ne ha fatto l’edizione. È una raccolta che si compone di 98 capitoli, contiene canoni di concili ecumenici e africani, decretali, editti e costituzioni dell’imperatore, lettere dei vescovi. Si ricorda perché forse è stata composta sotto Gelasio I e rappresenta il primo tentativo di fare una raccolta di diritto canonico
  4. collectio dionysiana -> scritta da Dionigi il piccolo e include solo testi di cui si può provare la veridicità. Questa raccolta si distingue dalle altre per il suo spirito universale.
  5. collectio hispana -> prodotta nel regno dei visigoti in spagna.

4. l’epoca carolingia

la caduta dell’impero romano d’occidente nel 476 ebbe riflessi in ambito canonico. Infatti la frammentazione politica e strutturale si riversò anche nelle fonti canoniche -> la chiesa perse la sua struttura unitaria e iniziò a scindersi in chiese nazionali. alle grandi raccolte che avevano acquisito carattere generale subentrano legislazioni regionali o particolari, frutto delle riunioni locali dei vescovi. inoltre, la scomparsa dell’unità dell’impero e lo spostamento dell’asse principale a Bisanzio -> provocarono l’affermazione del CESAROPAPISMO = attitudine che il potere secolare si intromette in questioni di fede. successivamente il papa, per rimediare alla debolezza e alla frammentazione, si allea al regno dei franchi. nell’800 Carlo magno viene incoronato imperatore e nasce il sacro romano impero germanico. Carlo Magno consegnò alla chiesa un proprio territorio -> lo stato pontificio; e una certa indipendenza politica, accentuando così la separazione della parte orientale fino al definitivo scisma d’oriente dell’XI secolo.

l’età ottoniana -> nel 962 viene incoronato Ottone I, re di Germania e Italia, a seguito di un periodo di instabilità dovuto dalla deposizione di Carlo il grosso. con i carolingi -> papa e imperatore si trovavano nella stessa posizione, quindi c’era parità con gli ottoni -> l’imperatore è più forte e il papa è debole, si ha l’intervento dell’imperatore in questioni ecclesiastiche. le fonti normative del diritto canonico del primo millennio avevano molti problemi:

  • (^) contraddittorietà delle fonti -> cos’è corretto e cosa no?
  • (^) incertezza sulle auctoritas -> cos’è autorevole e cosa no?
  • (^) mancanza di un testo standard -> cosa si studia nelle scuole? cosa si applica nei tribunali? nell’XI secolo compaiono le prime grandi compilazioni canoniche che hanno l’obiettivo di fare ordine. nel frattempo nell’Europa occidentale si sviluppano delle scuole che iniziano ad applicare nuovi metodi allo studio dei testi, le collezioni di diritto canonico risentono dell’influenza di questi nuovi metodi. la prima raccolta di diritto canonico fu il DECRETO DI BURCARDO -> per l’XI secolo è il più importante testo di diritto canonico, molto fluente in Europa occidentale, rimane in uso fino alla fine del XII secolo soprattutto in ambienti vescovili. Contiene 1785 capitoli, l’obiettivo era quello di sostenere la giurisdizione e l’autorità episcopale. Burcardo affronta per la prima volta dei problemi, come:
  • (^) rapporto tra potere laico ed ecclesiastico -> i signori laici si intromettono sempre di più nella chiesa; burcardo afferma che la chiesa deve rimanere indipendente
  • (^) vita del clero -> esige il celibato e raccomanda la vita comune. Inoltre vieta ai fedeli di ricevere i sacramenti da preti sposati
  • (^) matrimonio -> difende l’indissolubilità del matrimonio, ma tollera lo scioglimento in caso di adulterio.
  • (^) simonia -> combatte la vendita delle cariche ecclesiastiche, che era considerato un gravissimo peccato per la chiesa. Burcardo ha un approccio disinvolto ai testi, cambia i titoli e le attribuzioni -> interpolazionismo RIFORMA GREGORIANA -> propulsore di questa riforma è papa Gregorio VII, la riforma va dall’XI secolo alla fine del XII. Gli obiettivi della riforma sono vari:
  • (^) idea che il papa comandi all’interno della chiesa
  • (^) papa Niccolò II riserva la designazione del pontefice ai cardinali
  • (^) idea che il potere spirituale non solo è indipendente ma è anteposto sul potere spirituale
  • (^) i beni della chiesa non possono essere venduti
  • (^) separazione della giurisdizione ecclesiastica da quella secolare
  • (^) espansione della cristianità -> prima crociata nel 1096 il manifesto della riforma gregoriana è il DICATUS PAPAE -> elenco di 27 frasi che esaltano la dignità e i poteri del pontefice romano. È un testo espressione di tesi ierocratiche. Queste 27 frasi sono scritte su un foglio intercalato tra le lettere del 3 e 4 marzo 1075 nel registro di Gregorio VII. tra le opere canoniche più importanti per la divulgazione della riforma gregoriana -> quelle di IVO DE CHARTRES, sostenitore del centralismo romano, decide di armonizzare le collezioni esistenti con gli interessi della riforma. Scrive 3 opere:
  • (^) la tripartita -> collezione in 3 parti: decretali, canoni conciliari, testi patristici
  • (^) il decretum -> in 17 libri e riprende burcardo
  • (^) la panormia -> è il testo più importante in quanto Ivo inizia a porsi un problema: i testi di diritto canonico sono contraddittori e devono essere riconciliati. Ivo scrive delle regole per riconciliare i testi e inizia a distinguere tra il rigore della legge e carità/misericordia Algero di Liegi riprende il problema delle contraddizioni interne al diritto canonico e anche il rapporto tra giustizia ed equità, nel suo libro “misericordia et iustitia” -> non è una raccolta di canoni in senso stretto, è tra una collezione canonica e un trattato. L’opera è divisa in 3 libri, composti da rubriche, ogni rubrica formula un tesi che poi è esaminata sulla base di fonti normative.

Algero è il primo intellettuale che separa ciò che dice lui da quello che dicono le fonti -> si ha la distinzione tra dictum e autorictas.

6. il decreto di Graziano e l’epoca d’oro del diritto canonico

Graziano è attivo tra il 1130 e il 1140 nel monastero dei SS Felice e Naborre a Bologna. Intorno al 1140 pubblica l’ultimo di una serie di bozze -> “la concordia dei canoni discordanti”, in seguito prenderà il nome di decretum. L’obiettivo del suo testo era quello di confrontare e risolvere i passi discordanti, quindi appianare le contraddizioni del diritto canonico. Per fare ciò usa il metodo della “quaestio e distinctio” ed è composta da:

  • (^) dicta in cui graziano pone dei problemi o delle questioni
  • (^) capitoli, tratti da auctoritas che risolvono il problema il decretum è importante perché consiste in un testo idoneo ad essere usato nelle scuole. MA presenta dei limiti:
  • (^) è una raccolta privata
  • (^) non separa ancora del tutto il diritto canonico dalla teologia
  • (^) non è un testo standardizzato, è ancora presenta la prospettiva dell’utilizzatore. gli allievi di graziano continuano a modificare questo testo -> paleae, include pezzi di diritto romano. il decreto di graziano rappresenta il punto di svolta per la storia del diritto canonico. La novità è che il decretum fornisce gli strumenti per interpretare i testi. Si afferma un testo standard da usare nelle scuole per creare dottrina. Gli allievi di graziano fondano una scuola fondata sull’interpretazione del decretum -> la DECRETISTICA. I decretisti inseriscono il diritto romano nel diritto canonico, nella formazione canonista e nel processo. Il diritto canonico si allontana così dalla teologia, il canonista-teologo diventa giurista. il decreto di graziano viene redatto durante l’età gregoriana, raccoglie materiale antico e non riflette lo spirito ierocratico della riforma, rappresenta il primo pilastro del diritto canonico classico, ma contiene lo ius antiquum -> innovativo per il metodo ma vecchio per i contenuti. lo IUS NOVUM = diritto nuovo, fa da fondamento nell’esperienza della codificazione. il diritto nuovo è prodotto dai papi della seconda metà del XI secolo, si assiste un grande aumento della produzione normativa dei papi, specialmente di due papi:
  • (^) Alessandro III -> scrive tantissime decretali; porta avanti le idee della riforma gregoriana da vari punti di vista; riforma del matrimonio; si intromette nelle giurisdizioni locali, separa la giustizia laica dalla giustizia ecclesiastica
  • (^) Innocenzo III -> profonda riforma del processo canonico: tra il 1198 e il 1215 papa Innocenzo III emana una serie di decretali che contribuiscono a fissare gli elementi del processo romano-canonico. Questo nuovo processo si basa su un rigido sistema di prove e testimonianze, e in assenza di prove ci si basava sulle presunzioni. il processo che esisteva prima della riforma di Innocenzo III era di tipo accusatorio -> si attiva su istanza di parte, serve un’accusa formalizzata, il giudice è terzo e imparziale e si basa sulle prove delle parti, ci sono regole precise da seguire che tutelano l’accusato e assicurano il giusto processo. il processo accusatorio aveva un difetto -> poteva portare all’inefficienza nella persecuzione dei reati. Innocenzo III fonda un nuovo tipo di processo -> elimina le garanzie per i casi più gravi. Il nuovo processo è di tipo inquisitorio -> si procede senza accusa formale, il giudice cerca attivamente le prove della colpevolezza e quindi fa sia da probatore sia da accusatore, per condannare sono sufficienti anche indizi o prove parziali. il punto di arrivo della riforma del diritto processuale -> CONCILIO LATERANENSE IV del 1215. È il più importante concilio ecumenico del medioevo. Tra i suoi 71 canoni, concilio prevedeva:
  • (^) canone n° 8 -> la formalizzazione del processo inquisitorio.
  • (^) canone n° 18 -> stabilisce divieto per tutti i membri del clero di partecipare alle sentenze capitali e alle ordalie. In questi casi si sparge sangue -> il diritto canonico prevede una serie di casi in cui è giustificato uccidere ma la chiesa non si sporca di sangue. Quando bisogna uccidere qualcuno, la pena capitale non la esegue la chiesa ma la esegue la parte laica. Inoltre, la chiesa non poteva

A partire dal ‘400 questo insieme di raccolte inizia a circolare con il nome di Corpus iuris canonici, che diventa ufficiale dopo il concilio di Trento.

7. il diritto dell’età moderna: da Trento al codice del 1917

tra il ‘700 e ‘800 si avverte l’esigenza di codificare il diritto. I tentativi di fare i codici si distinguono in due tipi:

  • (^) consolidazioni -> consolidano il diritto preesistente, quindi c’è una grande continuità tra il diritto preesistente e il diritto codificato. Riordina il materiale precedente e tratta varie materie (civile, penale, amministrativo…) e si formano raccolte che prevedono ancora la eterointegrabilità; se nel diritto codificato non è presente una determinata norma si può ricorrere a principi generali, al diritto romano o al diritto canonico.
  • (^) codici in senso moderno -> segnano l’esperienza che conosciamo oggi. Per la prima volta fanno nuove leggi, in caso di lacune non si può attingere ad altri materiali in quanto l’ordinamento è disciplinato solo nel codice. Esistono diversi codici (codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale…) la chiesa si attinge a fare un proprio codice, e si domanda se fare un codice preesistente o un codice ex novo. Il resto del mondo nell’800 aveva scelto il codice ex novo. il primo codice civile in senso moderno è il codice civile di napoleone -> è il risultato di una serie di tentativi di codificare il diritto in Francia, viene promulgato nel 1804. Rappresenta una forma standard di codice per quelli che saranno le successive codificazioni. In Italia il codice del 1942 è una revisione del codice Pisanelli del 1865, che a sua volta era una revisione del codice del regno di Sardegna, che a sua volta si ispirava al codice napoleonico. la chiesa era ancora legata al modello pre codicistico del corpus iuris canonici. Il momento in cui si pone il problema se fare o meno un codice è un momento particolare -> CONCILIO VATICANO I -> messa in discussione del corpus iuris canonici che presentava alcuni problemi:
  • (^) eterogeneità delle fonti
  • (^) ampiezza del corpus
  • (^) diverso valore giuridico
  • (^) difficoltà ad individuare il diritto vigente
  • (^) mancanza di completezza, in quanto era assente il materiale più recente si avverte l’esigenza di certezza del diritto; le possibili soluzioni sono.
  1. aggiornare il corpus -> avere continuità tra il diritto preesistente e il diritto codificato
  2. promulgare un nuovo testo -> codice moderno caratterizzato da brevità, astrattezza, chiarezza, autenticità la messa in discussione del corpus si scontra con l’atteggiamento dilatorio della curia romana -> l’idea del codice moderno non piace alle commissioni preparatorie del concilio e si ha resistenza da parte della curia, abituata al corpus. nel 1871 i lavori del concilio vengono sospesi a causa della breccia di porta pia. Rimane il problema dell’aggiornamento del corpus e si decide di porre il quesito direttamente al pontefice -> papa pio xi e papa leone xiii non si occupano della questione. sulla questione ritorna all’inizio del 1900 papa pio X -> il 19 marzo 1904 emana il motu proprio “affinché tutte le leggi della Chiesa universale finora emanate fossero raccolte in un unico corpo, ordinate con chiarezza, eliminando quelle abrogate o obsolete e adattando le altre, quando necessario, alle condizioni dei nostri tempi”. Il papa stabilisce:
  • (^) di istituire una commissione pontificia per redigere l’opera, composta da alcuni cardinali
  • (^) di nominare dei consultori che prepareranno i lavori ma il papa rimane lo stesso vago sulla questione. la questione viene risolta dall’arcivescovo e poi cardinale Pietro Gasparri -> segretario della commissione pontificia. Il 6 aprile Gasparri scrive alle università cattoliche e inizia a dare l’idea del modello da seguire. l’idea di Gasparri stravolge la divisione in 5 libri del liber extra, infatti Gasparri prende idea dallo schema delle istituzioni romanistiche -> personae, res, actiones.

Tra il 1912 e il 1914 Gasparri invia il primo progetto a tutti i vescovi; a seguito delle osservazioni dei vescovi, il progetto viene rivisto e trasmesso alla curia romana. i lavori si chiudono nel 1916. Nel frattempo Papa Pio X fa una serie di riforme giuridiche importantissime:

  • (^) riforma il sistema di elezione del papa
  • (^) riforma aspetti del matrimonio
  • (^) riforma la curia romana, che verrà ancora riformata da papa giovanni paolo ii e papa francesco
  • (^) riforma dottrina e liturgia; riforma il canto gregoriano; redige un catechismo papa Pio X muore nel 1914. Dopo la conclusione die lavori di Gasparri, il codice è promulgato sotto il nome di CODEX IURIS CANONICI il 27 maggio 1917 da papa Benedetto XV con la bolla “providentissima mater”. Viene pubblicato negli Acta apostolicae sedis (AAS) ed entra in vigore il 19 maggio 1918. Papa Benedetto Xv con un motu proprio istituisce una nuova commissione per l’interpretazione autentica del codice, questa commissione fu presieduta da Gasparri. Il codice ha un’unica versione ufficiale, quella in latina. Si compone di 2414 canoni, in forma astratta e breve, divisi in 5 libri:
  1. norme generali
  2. persone
  3. cose (tratta anche di sacramenti, magistero, diritto patrimoniale -> ci sarà una separazione nell’83)
  4. processi
  5. diritto penale il codex è:
  • (^) autentico -> ha valore giuridico di una collezione autentica, approvata e promulgata dal pontefice come supremo legislatore
  • (^) originale -> tutte le disposizioni in esso contenute hanno la stessa fonte di obbligatorietà e vanno considerate emanate nello stesso momento
  • (^) più o meno unico -> non raccoglie tutti il diritto, rimangono fuori le leggi liturgiche e i concordati tra la santa sede e gli stati. Sono tollerate anche le consuetudini, non solo quelle secundum legem ma anche quelle contra legem. Le consuetudini devono essere centenari o immemorabili, non devono essere state espressamente riprovate e non possono essere puntualmente abolite.
  • (^) non universale -> riguarda solo chiesa latina e non le chiese orientali. una volta promulgato il codice del 1917 si provvede alla codificazione del codice delle chiese orientali. Però sorge un problema: la chiesa latina è 1 ma le chiese orientali sono 24, ognuna con riti liturgici, disciplina e gerarchia. nel 1929 papa pio XI consulta i vescovi delle chiese orientali e nomina Gasparri presidente di una commissione per i lavori preparatori. Nel 1934 Gasparri muore e gli succedono altri cardinali. Nel 1949 si ha una conclusione parziale dei lavori. Tra il 1949 e il 1957 non si riesce a creare un codice perché le chiese sono troppe e diverse tra loro; ma papa pio xii fa 4 motu proprio con cui vengono promulgati alcune decisione della commissione:
  • (^) matrimonio
  • (^) giudizi e processo
  • (^) riti
  • (^) persone e clero nel 1959 papa Giovanni XXIII annuncia una serie di riforme, che scuotono l’ordinamento ecclesiastico:
  • (^) convocazione di un nuovo concilio ecumenico -> CONCILIO VATICANO II
  • (^) avvio dei lavori di revisione del codex del 1917
  • (^) avvio dei lavori di promulgazione di un codice per gli orientali

8. il concilio vaticano ii e i principi ispiratori del codice del 1983

il CONCILIO VATICANO II inizia nel 1962 e partecipano 2500 padri. Si svolge in 4 fasi, con una breve interruzione per la morte di Giovanni XXIII e l’elezione di Paolo VI.

canone 3 -> dispone la vigenza degli accordi tra la Santa Sede e gli Stati o gli organismi internazionali canone 4 e 5 -> attribuiscono natura abrogativa alle norme del nuovo codice se in esse sono revocati espressamente diritti acquisiti, privilegi e consuetudini. canone 6 -> assicura la certezza del diritto; stabilisce abrogazione del codice del 1917, delle leggi extracodiciali universali o particolari, penali e di quelle meramente disciplinari se riguardano materia regolate ex novo dal codice.

1. le fonti del diritto canonico di natura generale

LE LEGGI

le caratteristiche delle leggi -> generalità, astrattezza e maggiore stabilità nel tempo delle sue disposizioni, date per il futuro e senza scadenze definite. le distinzioni tra le leggi canoniche fanno riferimento ai destinatari, posti in relazione ad altri criteri da cui derivano le diverse tipologie:

  • (^) in relazione all’estensione -> leggi universali date per tutta la Chiesa da chi possiede su di essa competenza legislativa e la cui obbligatorietà raggiunge tutti coloro cui riguarda il rispettivo contenuto
  • (^) le leggi particolari -> date per una parte della Chiesa da chi, oltre al pontefice, abbia la corrispettiva potestà legislativa
  • (^) in relazione alla condizione giuridica dei destinatari stessi: a) leggi territoriali b) leggi personali
  • (^) in relazione al fondamento ultimo della loro obbligatorietà: a) leggi meramente ecclesiastiche -> vincolano solo i battezzati cattolici e quelli accolti come tali b) legge civili -> si stabilisce come limite di obbligatorietà la non contrarietà delle singole disposizioni ai principi di diritto divino esistono disposizioni portanti altre denominazioni secondo la tradizione canonica antica:
  • (^) costituzioni apostoliche o motu proprio le disposizioni delle norme generali sulle leggi canoniche riguardano alcuni elementi previsti su materia legislativa anche in altri ordinamenti -> la loro formazione, periodo di vacatio legis, irretroattività. i temi di maggior interesse sono quelli riconducibili all’ambito dell’interpretazione ed efficacia pratica. riflesso di tale orientamento è l’obbligata interpretazione stretta delle leggi penali; l’impossibilità di ricorrere all’analogia o alle altre fonti del diritto suppletorio per risolvere una causa penale in caso di lacuna legis. L’analogia è possibile negli altri casi di vuoto legislativo. se esiste una dubbio sulla portata della legge -> l’unica soluzione vincolante è quella fatta dallo stesso legislatore o da chi da lui deputato tramite interpretazione autentica. Per le leggi universali compie questa funzione un dicastero -> Pontificio Consiglio per i testi legislativi. le interpretazioni delle leggi fatte nelle sentenze sono vincolanti solo per il caso concreto, quindi l’ordinamento favorisce le interpretazioni dettate dall’esperienza consolidata e quella più profonda che proviene da criteri che superano le parole letterali della norma. illiceità e invalidità: si favorisce il valore giuridico degli atti e dei rapporti di fatto compiuti, anche se contrari alla legge. nella tradizione canonica -> sono NULLI gli atti contrari a leggi irritanti o inabilitanti. In caso di ignoranza o di errore -> la legge rimane efficace, a meno che si disponga altro. atto valido, anche se illecito -> sentenza emessa da un giudice senza titolo di competenza relativa sentenza di giudice privo di competenza assoluta è nullo. per quanto riguarda l’abrogazione o la deroga delle leggi -> le norme mostrano il favore verso le necessità concrete delle persone. Una legge universale nuova deroga il diritto particolare o speciale solo per espressa menzione.

l’abrogazione delle norme universali si ha quando la nuova legge è direttamente contraria alle precedente o riordina del tutto la materia. LA CONSUETUDINE è la seconda fonte del diritto generale con valore analogo alla legge. Con l’avvento della codificazione la consuetudine ha perso il valore che aveva nella tradizione canonica; ed è stato stabilito che il valore della consuetudine dipende dall’approvazione del legislatore, e che tale approvazione non deve essere tacita ma deve essere speciale se si tratta di una consuetudine contro la legge o al di fuori di essa. si discute sui criteri per individuare le comunità capaci di introdurre una consuetudine -> è sufficiente la rilevanza e stabilità del gruppo? si deve trattare di comunità facenti parte della struttura pubblica della Chiesa affidata a chi gode di potestà legislativa? inoltre, occorre distinguere -> consuetudine con forza di legge e acquisto di diritto in favore di un gruppo o entità in forza della prescrizione. la condizione più interessante posta dalla normativa riguarda la necessaria razionalità della consuetudine -> le consuetudini riprovate espressamente dal diritto e le consuetudini proibite non sono razionali. una consuetudine è razionale se è di vero giovamento al bene comune integrale della comunità che la introduce; e non deve essere in contraddizione con gli elementi e le finalità essenziali dell’ordinamento canonico. I DECRETI GENERALI terza categorie di leggi in senso materiale e formale -> decreti generali. l’autore di questi decreti è un legislatore o un’altra autorità delegata in modo espresso per un caso concreto dal legislatore. oggetto: disposizioni generali e comuni, destinate a una comunità capace di riceverle. il loro obiettivo è quello di rispondere a situazioni che richiedono certezza giuridica nell’affrontare una materia. ai decreti si applicano le norme sulle leggi. Se la normativa è generale, l’autore è il legislatore, il decreto può essere ritenuto formalmente una legge. i decreti generali emanati da chi gode solo di potestà esecutiva non hanno la forza formale di una legge, quindi si devono attenere alle leggi vigenti e non devono introdurre novità -> questi sono i decreti generali esecutivi. decreti generali emanati da conferenze episcopali -> si discute sul possesso di potestà legislativa da parte delle conferenze, la potestà è della conferenza o solo dei vescovi diocesani che la compongono? -> si è soliti obiettare che le conferenze episcopali emanano questi decreti per mandato del diritto o per espressa richiesta o concessione del legislatore supremo. LE ISTRUZIONI ultima fonte del diritto di portata generale. Si distinguono dai decreti generali esecutivi per avere come destinatari diretti coloro ai quali spetta eseguire la legge nella pratica. sia istruzione che decreti generali esecutivi apportano chiarimenti circa il modo di applicare una legge, ma non è proprio delle istruzioni urgerne l’osservanza. non hanno valore se contraddicono la legge alla quale si riferiscono, e anche se qualche loro disposizione risulta incompatibile con essa. autori delle istruzioni -> autorità esecutive secondo la rispettiva competenza. a seguito della difficoltà di stabilire la portata innovativa delle disposizioni di un’istruzioni -> sottoposizione ad approvazione specifica del pontefice

2. le fonti del diritto canonico di natura singolare

il rescritto può essere ottenuto da tutti quelli a cui l’ordinamento non lo proibisce in modo espresso, e anche chi non ha soggettività canonica diretta. per la validità dei rescritti la disciplina verte sulla correttezza e sulla sincerità del richiedente nell’esporre la petizione. La correttezza implica il rispetto dell’ordine gerarchico tra le autorità alle quali ci si rivolge senza compromettere l’unità d’azione del governo. se si tratta di dicasteri -> rescritto si può ottenere da un secondo dicastero solo con l’assenso del dicastero autore del precedente diniego. la sincerità implica l’esposizione completa e senza falsità dei dati, delle circostanze e dei motivi, che per legge o prassi devono essere espressi per la validità del concreto tipo di rescritto preteso. IL PRIVILEGIO privilegio = concessione di una grazia su materia non prevista nell’ordinamento, e che quindi richiede un intervento mirato di natura legislativa, in quanto crea un diritto nuovo in favore di una persona fisica o giuridica -> atto di natura singolare. i privilegi possono essere:

  • (^) personale -> concessi a un fedele o a un’associazione
  • (^) reali -> come quelli concessi al titolare di un ufficio
  • (^) locali -> concessi a un tempio o a una chiesa materie oggetto di privilegio sono varie. i modi di cessazione del privilegio sono:
  • (^) revoca da parte di una legge successiva con tale clausola o da parte dell’autorità competente
  • (^) cessazione del diritto dell’autorità che lo concesse
  • (^) conclusione del tempo o dei casi per cui fu dato la rinuncia debitamente accettata fa cessare i privilegi concessi alla persona fisica del rinunciante. i privilegi di persone giuridiche o concessi a un luogo non sono oggetto di rinuncia da parte di persone singole. LA DISPENSA dispensa = esonero dall’obbligo di osservare una legge, ottenuto prima della circostanza in cui la legge debba essere osservata, per concessione dell’autorità esecutiva competente. nel 1996 Paolo VI ampliò in maniera significativa la potestà dei vescovi di dispensare dalle leggi emanate dalla Suprema potestà, sia particolari sia universali. la potestà di dispensare riguarda i singoli casi, ma deve essere di giovamento al bene delle persone. rispetto all’autorità competente, la norma di maggior rilievo è costituita dai limiti stabiliti alla potestà episcopale di dispensare -> in considerazione del maggior bene dei fedeli, dalle leggi processuali, dalle leggi penali e da altre leggi in cui sia espressamente disposto -> dispensa è riservata alla Santa Sede. nei casi in cui sia difficile ricorrere alla Santa Sede -> la potestà episcopale si estende a qualunque altro ordinario se si tratta di casi urgenti. In tali casi la potestà di dispensare è sottoposta al fatto che si tratti di dispensa che la Santa Sede, nelle medesime circostanze, sia solita concedere. oggetto di dispensa -> solo le leggi meramente ecclesiastiche. per concedere la dispensa occorre che ci sia giusta causa; la valutazione di questo requisito si ha nella considerazione delle circostanze del caso e della gravità della legge di cui l’inosservanza si tratta. alcune leggi stabiliscono loro stesse la possibilità di essere dispensate per ragioni di maggior peso, indicando che la causa debba essere grave. in assenza di giusta causa -> dispensa è illecita, qualsiasi sia l’autorità che l’abbia concessa. Qualora la dispensa senza giusta causa risulta concessa da un’autorità diversa dallo stesso legislatore.

se si ha dubbio sulla sufficienza della causa -> dispensa si presume valida.

3. la soggettività canonica

la soggettività canonica è disciplinata dal Titolo VI, il quale ha ad oggetto le disposizioni più importanti relative alle persone fisiche e giuridiche. LE PERSONE FISICHE la ricezione del battesimo = evento spirituale e giuridico che comporta l’incorporazione alla Chiesa e l’acquisizione della soggettività con i diritti e doveri annessi alla propria specifica condizione. ma essere battezzato non è necessario per il riconoscimento indiretto di certi diritti canonici. E al contempo la sola condizione di battezzato non è sufficiente rispetto ai diritti e doveri che sono propri solo di chi è nella piena comunione ecclesiastica. la maggiore età -> si stabilisce ai 18 anni, al di sotto di essa viene attribuito lo statuto di minore. La condizione di “minore” ha grande importanza nella trattazione giuridica di certe materie ed è fondamento del concetto di “supremo interesse del minore”, a cui corrisponde la speciale tutela che ad esso si riserva anche nel diritto della Chiesa. prima dei 7 anni -> la persona è denominata infante, non è responsabile dei suoi atti. età di 14 anni per la donna e di 16 anni per l’uomo -> età minime per contrarre matrimonio. età dei 14 anni -> per essere teste in un processo. età inferiore a 16 anni -> causa esimente di punibilità. età tra i 16 e i 18 anni -> causa attenuante. domicilio canonico -> il tema domiciliare acquista rilevanza per l’attestazione pubblica del battesimo, e per la realizzazione di altri atti canonici dove si richiedano verifiche o indagini presso i responsabili dei vari luoghi di riferimento delle persone.

  • (^) domicilio canonico = domicilio parrocchiale o diocesano, per l’acquisizione si richiede una dimora di 5 anni o una dimora effettiva con intenzione di rimanere in perpetuo
  • (^) quasi domicilio = per l’acquisizione occorre una dimora di 3 mesi, con o senza intenzione di rimanere.
  • (^) girovago = privo di domicilio e di quasi-domicilio gli sposi hanno un comune domicilio coniugale; i minorenni hanno il domicilio di coloro ai quali sono affidati; minore emancipato civilmente dispone di un proprio domicilio. legami familiari -> consanguineità = vincolo tra i discendenti di uno stesso stipite; affinità = vincolo tra una persona sposata e i consanguinei del coniuge; parentela spirituale = vincolo tra padrino e madrina di battesimo o cresima e il battezzato o il cresimato; parentela legale = vincolo derivato dall’adozione. il computo della consanguineità è stato adeguato ai codici civili:
  • (^) linea retta -> tanti gradi quante le generazioni, tolto il capostipite
  • (^) linea collaterale -> tanti sono i gradi quante le persone in tutte e due le linee insieme la consanguineità in linea retta e fino al secondo gradi in linea collaterale -> impedimento per il matrimonio, per affidare alcuni uffici o incarichi riguardanti l’economia, per realizzare certi atti coinvolgenti beni ecclesiastici, e per trattare cause. l’affinità -> impedimento matrimoniale. adozione -> rinvio alle leggi civili circa la condizione, mentre gli effetti rimangono quelli canonici (tra cui l’impedimento matrimoniale). LE PERSONE GIURIDICHE anche alle persone giuridiche si riconosce la soggettività canonica. Alla Chiesa cattolica e alla Sede apostolica si attribuisce la denominazione di “persona morale” per sottolineare che la loro soggettività giuridica non deriva da un riconoscimento dipendente da un’autorità umana. la costituzione in persona giuridica comporta un atto dell’autorità competente; tale atto = consiste in un’erezione delle entità alle quali il diritto stesso attribuisce personalità giuridica, oppure in un

obbligo di riparare i danni provocati da atti giuridici illegittimi e obbligo di riparare i danni provenienti da altri atti realizzati con intenzione dolosa o colposa.

5. la potestà nella Chiesa

potestà ecclesiale = potere giuridico di cui sono titolari alcuni fedeli, consiste nella capacità di vincolare altri attraverso i propri comandi. i titolari di potestà ecclesiale sono persone pubbliche -> gli viene affidato un compito ecclesiale in virtù del quale esercitano obbligatoriamente l’autorità. l’obbligatorietà riguarda sia i titolari della potestà sia i destinatari delle decisioni. POTESTÀ DI ORDINE E POTESTÀ GIURIDICA Nella chiesa esistono diverse forme di potestà:

  • Potestà di magistero o insegnamento
  • Potestà di ordine
  • Potestà ministeriale ( governare = regendi ) Queste fanno parte della missione della chiesa ( il tria munera ), ma non tutte possono essere considerate potestà giuridiche. I tria munera appartengono a tutti i battezzati, però si esercitano in modo diverso:
  • (^) ai ministri ordinati spetta il servizio di confrontare la comunità con il vangelo, e di farlo in personam christi essendo una vocazione divina Differenza tra:
  • Ministri ordinati ( chierici ) = hanno un ruolo speciale, ricevuto da dio
  • I laici ( battezzati ) partecipano comunque alla vita e responsabilità della chiesa. Solo il munus regendi può diventare un vero potere giuridico -> il munus regendi è il compito di governare nella chiesa, fa parte dei tre compiti fondamentali ovvero i tria munera. Questo potere può essere esercitato non solo da i chierici ma anche i laici preparato possono ricevere incarichi con potere giuridico (se non richiedono il sacerdozio). Non tutti i chierici hanno automaticamente questo potere. UNITARIETÀ DELLA POTESTÀ DI GIURISDIZIONE concetto canonico di potestà di giurisdizione comprende l’insieme dei poteri esistenti nella Chiesa con proiezione strettamente giuridica, esterna e vincolante, in possesso dell’autorità per dirigere la comunità al suo fine. Si tratta di una potestà di vincolare i destinatari in forza degli interessi generali della Chiesa che hanno proiezione esterna. il nuovo codice mantiene l’uso generico della nozione si potestà di giurisdizione insieme a quella di potestà di governo. principio della separazione dei poteri -> mezzo per evitare gli abusi del potere e assicurare lo stato di diritto. tale principio, nel caso della Chiesa, ha un’applicazione solo secondaria -> la potestà di giurisdizione ha carattere personale e pieno, che appartiene come potestà propria agli uffici ai quali si affida la cura e responsabilità di ciascuno dei livelli essenziali in cui si strutturano gli ambiti di giurisdizione della chiesa. la potestà di giurisdizione propria appartiene agli organi ecclesiastici capitali, anche se si esercita in modo vicario, ordinario e delegato. DISTINZIONE NELL’ESERCIZIO DEI POTERI GIURISDIZIONALI non si conosce la tripartizione del potere, ma si conosce la distinzione di funzioni: legislativa, esecutiva e giudiziale. Ma tutte e tre le funzioni hanno come titolare lo stesso soggetto. La distinzione, che deriva dall’esercizio vicario delle singole funzioni, favorisce il rispetto del diritto da parte dei fedeli e della stessa autorità. Ciascuna delle tre sfere della potestà può essere esercitata personalmente da chi è titolare proprio di essa, sia per disposizione del diritto sia per disposizione del medesimo titolare, quando decide di riservare a sé una questione.

nell’esercizio di ciascuna delle funzioni di potestà occorre distinguere tra:

  • (^) potestà ordinaria -> vincolata a un ufficio
  • (^) potestà delegata -> si riceve solo per il caso concreto o un insieme di casi, si esercita solo nei limiti del mandato del delegante. la potestà propria degli uffici capitali è ordinaria e piena, in quanto comprende le 3 sfere della potestà; agli altri uffici è annessa una potestà vicaria ordinaria. titolo di vicario -> solo per potestà giudiziale ed esecutiva titolo di ordinario -> solo per potestà esecutiva nella sfera giudiziale esiste un unico ufficio di vicario giudiziale, al quale si possono dare vicari giudiziali aggiunti. nella sfera esecutiva il vicario generale e i vicari episcopali sono annoverati tra gli ordinari del luogo. la funzione giudiziale = definire i diritti controversi o violati, applicando il diritto stesso, su richiesta degli interessati e dopo aver accertato i fatti nel modo prescritto dal diritto. potestà esecutiva = rientra la tematica dell’organizzazione e del funzionamento dell’esperienza giuridica, la disciplina è abbondante e permette un esercizio delegato e anche suddelegato. LE FACOLTÀ ABITUALI E LA SUPPLENZA DI POTESTÀ Due concetti importanti per capire la potestà nella chiesa: I. Facoltà abituali e facoltà speciali Le facoltà abituali sono permessi stabili che permettono di compiere atti ( sopratutto della funzione esecutiva ) al servizio dei fedeli. Non sono privilegi personali ma strumenti di servizio. A volte non sono vera potestà perché riguardano il foro interno ( es. ascoltare confessioni con remissione di pene ), oppure per il soggetto che le esercita ( es. un laico in certi casi ). Le facoltà speciali invece sono diverse da quelle abituali, sono concessioni eccezionali del papa, di solito temporanee; spesso date a organismi della curia romana. II. Potestà suppletiva È un meccanismo per salvare la validità degli atto; significa che se una persona non ha il potere necessario, la chiesa può supplire ( cioè sostituirsi ) e rendere l’atto valido. Non è un correzione dopo ma una finzione giuridica ( supplet ecclesia ). Perché ci sia supplenza, la norma stabilisce come condizioni l’errore comune di fatto o di diritto ( una convinzione falsa della comunità non dell’autore dell’atto ) o il dubbio positivo o almeno probabile( ovvero l’incertezza dell’autore dell’atto fondata in circostanze concrete e non in mera ignoranza ).

6. gli uffici ecclesiastici

la definizione di ufficio ecclesiastico ci è offerta dal legislatore, il quale afferma che -> ufficio = qualunque incarico che sia stabilmente costituito per disposizione divina o ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. concetto di incarico (munnus) suppone l’attribuzione di un complesso di poteri e doveri -> i poteri sono strumentali all’esercizio di una funzione volta al soddisfacimento di interessi altrui. nel termine officium si individua la caratteristica di servizio che definisce la sua intrinseca strumentalità -> una funzione nella quale il collegamento tra il potere e lo scopo assegnato dall’esterno esprime e realizza la manifestazione dell’autorità per un particolare ufficio, il cui punto di riferimento è il beneficiario per il quale la funzione stessa è attribuita e viene svolta. da qui deriva il divieto di affidare a una stessa persona due o più uffici incompatibili nell’espletamento adeguato delle rispettive funzioni. non tutte le funzioni e gli incarichi possiedono la categoria giuridica di uffici ecclesiastici, in quanto l’oggetto delle funzioni a essi demandate non hanno proiezione giuridica.