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Appunti delle lezioni della Professoressa De Belvis 2024/2025 (validi per anni successivi). Appunti completi utili per il superamento d’esame.
Tipologia: Appunti
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Definizione: la successione è il fenomeno del subentrare di un soggetto (successore/ avente causa) ad un altro soggetto (autore/ dante causa) in una determinata situazione giuridica. Il fondamento della successione per causa di morte si rinviene in particolari esigenze economico sociali. Necessità che i rapporti giuridici facenti capo al defunto non si estinguano alla morte di questi, altrimenti i suoi beni sarebbero suscettibili di appropriazione nei confronti di chiunque (potrebbero usufruirne tutti). La successione è legata al diritto di proprietà, perché è proprio il riconoscimento di questo diritto che rende necessario regolare cosa accadrà ai beni di una persona dopo la sua morte. La successione serve quindi a risolvere i possibili conflitti di interesse riguardo a questi beni. Questo legame è confermato anche dal dettato costituzionale. I due istituti sono contemplati nell’art 42 Cost. significa che la successione non potrebbe essere soppressa dal lgls ordinario senza un procedimento di revisione costituzionale collegato all’art 138 cost. Emerge la possibilità che una situazione giuridica resti per il lgls identica nonostante il mutamento del soggetto suo titolare. Quando muta un qualunque elemento, astrattamente la situazione giuridica dovrebbe mutare rispetto all’inizio. Dal punto di vista normativo e pratico (per volontà del lgls) la situazione si considera come se fosse rimasta identica. Significa che il successore viene a trovarsi nella stessa posizione concreta in cui si trovava l’autore della successione. Se consideriamo tutta la serie di norme che prevedono la disciplina di situazione giuridiche prive di titolare (es: norme che regolano i poteri del chiamato prima dell’accettazione, disciplina dell’amministrazione dell’eredità nel caso di eredi nascituri ecc.) emerge come nella prospettiva della regolamentazione per la successione in causa di morte il soggetto viene considerato come estraneo rispetto alla situazione giuridica. Quindi la successione realizza una vicenda non estintiva di situazioni giuridiche ma modificativa del solo profilo soggettivo di un rapporto giuridico; perché comporta la sostituzione di un soggetto ad un altro nella medesima situazione giuridica (che riguardata nei suoi elementi oggettivi resta in capo al successore così com’era in capo al predecessore). Quando invece il soggetto è legittimato a sostituirsi ad un altro non nella titolarità di un diritto ma solo nell’attività di esercizio di un diritto non abbiamo il fenomeno della successione in senso tecnico. Possiamo definire la successione come un modo di acquisto di diritti di carattere derivativo. La successione tra vivi si verifica indipendentemente dalla morte del soggetto al quale il rapporto è derivato mentre quella di morte quando morendo un soggetto un altro subentra nei rapporti dei quali il primo era titolare. Distinzione tra il concetto analitico di trasferimento e il concetto tecnico di successione il concetto di trasferimento implica un atto traslativo, il concetto di successione invece può prescindere da un atto traslativo. Il trasferimento può aversi solo nella posizione attiva, la successione permette il subentrare di un nuovo soggetto o nel lato attivo del rapporto (es cessione del credito) ma può permettere il subentrare il soggetto nel lato attivo/passivo (successione per causa di morte) o nel solo lato passivo (es delegazione dell’accollo/espromissione). il possesso non può essere trasferito ma solo in successione (art 1146 cc) il possesso continua nell’erede mentre il successore a titolo particolare può solo unire al proprio il possesso del suo autore.
Altra differenza: rispetto al trasferimento la successione può riguardare rapporti giuridici costituiti ma anche in via di formazione (potere di accettare una proposta di contratto fatta al de cuius nei limiti in cui la proposta non perde efficacia. Art 1329-1330). 27/ Distinzione tra il concetto di successione da quello di acquisto; non sempre l’acquisto presuppone una successione (esempi: acquisti a titolo originario art 922 cc = occupazione, invenzione, usucapione. L’acquirente che acquista non subentra ad alcun precedente titolare.). Tipi di successione: A titolo universale successione per universitatem - una successione in una pluralità unificata di rapporti giuridici attivi e passivi. È necessariamente collegata all’acquisto di una qualità personale ed è prevista espressamente solo nella successione a causa di morte (art 588 comma 1). A titolo particolare Successione per causa di morte= indica il subentrare di una persona vivente nella titolarità di una situazione giuridica patrimoniale già appartenente ad una persona defunta e non estinta con la morte dell’originario titolare. Possibili contenuti del testamento e sviluppo Nel fenomeno successorio in senso lato vanno comprese, per scelta legislativa, anche ipotesi nelle quali tecnicamente non si ha una vera successione. Ossia troviamo carenti in punto di esplicitazione di una vicenda successoria. Es 1: il legato di liberazione da debito non produce alcun passaggio di poteri o doveri al legatario (non c’è un trasferimento), abbiamo l’istituzione di un obbligo. Es 2: il legato di contratto. La disposizione a titolo delegato oggi svolge un ruolo significativo come strumento di realizzazione degli interessi del testatore quando si tratta di interessi diversi dall’attribuzione di sostanze. Dagli anni ’90 nella sensibilità degli studiosi del diritto cambia la percezione del testamento in senso sostanziale. Dal testamento come esclusivo strumento di attribuzione di sostanze si passa a riconoscere uno strumento in grado di perseguire altre funzioni. Come strumento che compone e disciplina interessi di varia natura. La disposizione di legato si fa contenuto e strumento regolatore di interessi (non interessi volti ad attribuire sostanze). Si abbandona la prospettiva coltivata dalla dottrina anni 80 la quale si domandava sugli strumenti alternativi al testamento. Gli anni 90 danno nuova centralità al testamento individuando fin dove gli effetti del testamento possono spingersi. Principale conseguenza è un ampliamento del possibile contenuto del testamento , permettendo di dedurre interessi che un tempo venivano considerati estranei. La versalità dei legati è in grado di dare disciplina a interessi del testatore in settori innovativi rispetto alla tradizionale visione (es crescente uso del testamento come rapporti obbligatori tra eredi in ambiti diversi da quelli riconosciuti in passato). Ruolo che la disposizione testamentari ha assunto genesi dei rapporti contrattuali. Agli obblighi in capo all’onerato in forza di una disposizione di legato ci sono gli obblighi fi facere negoziale pongono in essere un negozio. La definizione che comunemente viene data in dottrina rispetto al legato di contratto ha una portata solo descrittiva. Oggetto di quello che viene chiamato legato di contratto non è il contratto o la posizione contrattuale. Quella in cui il legato diventa strumento di trasmissione di rapporti contrattuali in corso che non si estinguono con la morte del contraente legato di posizione contrattuale. (vai a pag 13)
Istituzione sotto condizione sospensiva o ad esempio all’istituzione di nascituri o ai chiamati ulteriori la vocazione è ATTUALE, la delazione è DIFFERITA ad un momento successivo. Nello spazio di tempo abbiamo aspettativa di delazione. Quale? Nel caso dell’istituzione sotto condizione sospensiva viene differita al momento dell’avveramento della condizione. Nel caso di istituzione di nascitura viene differita al momento della nascita. Nel caso di chiamati ulteriori viene differita in caso della mancanza dei chiamati precedenti. Tra la morte del de cuius e la vocazione e il momento in cui eventualmente la delazione diventa attuale, nella fase intermedia tra vocazione e delazione c’è la fase di aspettativa di delazione (quando ho vocato non ancora delato. Ho la vocazione e non la delazione). Al vocato non ancora velato non competono i poteri del velato (diritto di accettare l’eredità e il potere di compiere atti conservativi dell’art 460 cc) , infatti sono poteri legati alla delazione non solo alla vocazione. I poteri dell’art 460 cc spettano a coloro citati all’art 642 cc. Essendo i soggetti vocati sono titolari di una qualifica giuridica pur non essendo velati; non sono estranei all’eredità. La qualifica giuridica comporta la qualifica di poteri minori a quelli del velato, per tutelare la loro aspettativa di delazione. 1/ Delazione Vocazione: aspetto soggettivo Delazione: aspetto oggettivo Se consideriamo il carattere patrimoniale possiamo dire che la delazione è il fenomeno più importante. È il complesso dei diritti, dei doveri e delle altre situazioni giuridiche soggettive che alla morte del titolare viene offerto al soggetto che succede. La delazione è l’offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto al quale viene data la possibilità di acquistarlo attraverso un atto di accettazione. È al delato che prima dell’accettazione spettano particolari poteri. Quanto al titolo la delazione puo avere titolo o nella legge o nel testamento NON in un contratto, è vietata la delazione pattizia. Così definita dobbiamo prendere atto che puo assumere speciali configurazioni: Delazione condizionale caso in cui abbiamo un’istituzione sottoposta a condizione sospensiva. La vocazione è immediata, al momento dell’apertura della successione è immediata, la delazione è differita. È un’attesa di delazione che diventa attuale al verificarsi dell’evento dedotto in condizione. Occupano un ruolo preminente i sostituiti nel caso di sostituzione ordinaria art 688 cc. Alla istituzione condizionale viene assimilata l’ipotesi della istituzione di nascituri art 643 cc. Delazione successiva nel caso di sostituzione fedecommissaria art 692 cc. In questo caso l’eredità si devolve al sostuito non subito ma alla morte dell’istituito e dopo che ha operato la delazione a favore di questa. Delazione solidale quando vi sono dei coeredi o colegatari e quando tra loro opera il diritto di accrescimento. Non abbiamol più delazioni, abbiamo un'unica delazione a favore di piu soggetti. Se viene meno il diritto di alcuni dei chiamati in concorso la delazione originaria rimane per intero a favore dei restanti chiamati e si espande a mano a mano che si esaurisce il diritto dei chiamati in concorso art 674 cc. Delazione indiretta si ha quando un soggetto subentra nel luogo e nel grado di un altro soggetto. Avviene nella successione per rappresentazione. La successione è il fenomeno del subentrare di un sogg nel complesso dei rapp giuridici attivi e passivi trasmessibili facenti capo al de cuius al momento della sua morte. Rapporti trasmessibili situazioni giuridiche patrimonionali. I rapporti patrimoniali di natura reale e le relative azioni sono trasmissibili ma non tutti, ci sono alcuni rapporti patrimoniali di natura reale legati alla vita del titolare. Ad esempio l’usufrutto, l’abitazione.
Usufrutto: l’usufruttuario puo trasferire il diritto di usufrutto ad un terzo. Se il cessoniario muore il diritto di usufrutto cade in successione del cessoniario e quindi si trasferirà agli eredi di quest’ultimo. Rimane legato alla vita del titolare, è una fattispecie che applica la regola generale. diritti potestativi. Es diritto di riscatto, diritto di far annullare, rescindere, risolvere un contratto, il diritto di recesso, diritto acquistato in base ad un preliminare. i rapporti patrimoniali personali. Es i diritti di credito non fondati da più persone o legati ad uno status familiare. Ad esempio i rapporti giuridi inerenti all’azienda di cui il de cuius ne era titolare. Diritto di accettare l’eredità Contratti in corso di esecuzione : come regola non si estinguono alla morte di uno dei contraenti. L’erede subentra nella posizione contrattura del de cuius. L’erede del mutuatario dovra restituire alla scadenza il tantu, l’erede dell’acquirente ha il diritto della cosegna del mutuo e ha l’obbligo di pagare il prezzo. Perche questa regola si applici il contratto dev’essere già perfezionato perché la proposta semplice non formata in modo irrevocabile si caduca. Non cade la proposta irrevocabile 1329 cc, non cade la propsta fatta dall’imprenditore non piccolo 1330 cc, non cade l’opzione 1331cc, non cade il potere di accettare la propsosta contrattuale fatta al de cuius e il potere di ratificare il contratto concluso in nome del de cuius dal rappresentate senza potere. Nel caso in cui la considerazione della persona dei contraenti sia stata determinante ai fini della conclusione del contratto non si applica tale regola. Rapporti intrasmissibili Sono alcuni rapporti patrimoniali intrasmissibili I diritti reali legati alla vita del titolare I rapporti fondati in piu di persone : es mandato, qualità di socio in società semplice, rapporto di lavoro Rapporti patrimoniali legati ad uno status familiare : i crediti personali relativi allo status, gli alimenti Ci sono azioni di status per le quali è prevista la trasmessibilità: riconoscimento del figlio fuori dal matrimonio. Se l’autore del riconoscimento frutto da violenza muore prima di aver agito ma non è scaduto il termine per l’azione puo essere promossa da discendenti, eredi, ascendenti. Art 267 cc questa disciplina è un’eccezione alla regola che i rapporti legati allo status familiare non sono trasmissibili? No perchè dice l’azione può essere promossa. Non è un interesse eredutato dal de cuius ma gli eredi sono considerati titolari di un interesse proprio. L’erede ha tutto un interesse proprio. Non è il diritto del de cuius che si trasmette, si estingue. Diritti personalissimi Art 588 cc : disposizione a titolo universale e a titolo particolare (domanda esame) Comma 1 : introduce la distinzione tra eredità e legato. L ’eredità è una successione a titolo universale , il legato è una successione a titolo particolare. Quando facciamo riferimento all’eredità parliamo di una universalità di diritto, è una categoria logica che non ha un sostrato di ordine naturale. Il lgsl fa ricorso per evitare la dispersione di determinati rapporti giuridici. L’eredita è l’insieme dei rapporti giuridici patrimoniali trasmissibii facenti capo ad un soggetto al momento della sua morte. Il successibile assume la qualifica di erede. La successione a titolo universale si ha quando un soggetto succede insitinatamente o nell’universalità o in una qiota dei beni del de cuius (chiamati patrimonio ereditario). L’erede può succedeere sa dolo o in concorso con altre persone. Quando un soggett succede nell’universalità dei beni facciamo riferimento alla successione nel patrimonio ereditario che viene considerato dal lgls come unità astratta e ideale di tutti i rapp giuridici attivi e pasivi di cui era titolare il de cuius. Quando l’erede succede in una frazione aritmetica dell’universalità del patrimonio: successione in una quota; sobbiamo intendere si s tratti di una quota composita che comprende le varie compenenti del patrimonio ereditario. Successione a titolo particolare quando un soggeto che chiamiamo legatario succede in un o piu determinati diritti reali o in un o piu determinati rapporti giuridici.
Gli strumenti di tutela dell’erede e del legatario. L’erede gode dell’azione di petizione dell’eredità, azione funzionale ad ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo. Al legatario invece competono solo le azioni personali relative al bene legato. Continuazione nel processo. Solo l’erede può subentrare nel processo già instaurato dal de cuius, anche se il diritto controverso è stato oggetto di una disposizione particolare (se il diritto controverso è stato trasferito a titolo particolare ad un legatario, è solo l’erede a poter subentrare nel processo, non il legatario). Disciplina dell’apposizione del termine. Il termine è inapplicabile alle disposizioni a titolo universale, l’art 637. (Termine, si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve comunicare o cessare); è un elemento accessorio del negozio giuridico da cui si fa dipendere l’inizio o la cessazione dell’efficacia del negozio (questo perché una volta che un soggetto è erede lo rimane per sempre). Il diritto del legatario invece può essere limitato nel tempo proprio perché l’art 367 (Dichiarazione di debiti o crediti del tutore)non parla di disposizioni a titolo partciolare (considera come non apposto il termine ad una disposizione a titolo universale, non menziona però le disposizioni a titolo particolare), ma anche perché dall’art 640 possiamo desumere la possibilità di sottoporre ad un termine il legato. Necessità del fenomeno successorio , solo la successione a titolo universale può definirsi un fenomeno necessario. Alla morte di ogni individuo l’ordinamento stabilisce che deve sempre subentrare un erede, per il principio di acquisizione dei patrimoni vacanti (per cui l’erede ultimo è lo stato). Mentre la successione a titolo partciolare è una successione eventuale e accidentale. Cosa accade se il testatore si limita a disporre del suo patrimonio mediante legati? A chi spetta la qualifica di erede? La qualifica di erede in questo caso spetta alle persone designate dalla legge nelle norme sulla successione legittima. In mancanza di queste persone erede ex legge è lo Stato. La chiamata ereditaria attribuisce al soggetto che ne è stato investito una situazione giuridica che va oltre quella di successore nei beni del defunto perché l’erede è il continuatore della soggettività giuridica del defunto. IL SECONDO COMMA DELL’ART 588 “L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio” Fermo il criterio oggettivo dettato dal legislatore al primo comma per distinguere tra eredità e legato, con tutte le rilevanti differenze in disciplina menzionate, il secondo comma contiene una attenuazione che introduce un criterio suppletivo di carattere soggettivo. È un istituto che non rappresenta una deroga la primo comma, la chiamata in quota è un risultato interpretativo cui si giunge ricostruendo la volontà del de cuius (non è esplicita l’istituzione di erede né il riferimento ad una frazione numerica). Il legislatore prende posizione su una questione dibattuta sotto il vigore del CC del ’65, il legislatore del CC del ’42 ha scelto di prendere posizione su una questione che aveva fatto discutere: il concetto di quota di beni. Nel dibattito sul concetto di quota la prima tesi sosteneva che la quota doveva essere determinata in valore numerico (istituisco erede x di 1/2, 1/3..; dunque se si attribuiva un bene determinato si trattava di un legato). Altra tesi affermava che fosse sufficiente che i beni attribuiti venissero attribuiti dal testatore considerandoli come quota del patrimonio (la determinazione aritmetica poteva essere fatta anche a posteriori, dopo l’apertura della successione, valutando il rapporto tra il singolo bene assegnato ed il relictum). Anche l’attribuzione di un bene determinato può valere come attribuzione di una quota del patrimonio poiché la determinazione numerica può avvenire anche a posteriori, non deve per forza essere contenuta nel testamento (può valere come istituzione a titolo universale interrogandosi sul valore del bene assegnato rispetto al relictum). Il concetto di quota può essere veicolato anche dall’attribuzione di una bene determinato e la determinazione numerica ricavata anche a posteriori.
Il legislatore del ’42 aderisce alla seconda tesi, introducendo il secondo comma del 588 che contiene un criterio suppletivo di carattere soggettivo. In base al secondo comma possiamo dunque dire che è compatibile con un’attribuzione a titolo universale sicuramente la destinazione di un soggetto come erede (indicazione di questo soggetto come beneficiario di una quota astratta dei beni) MA, ex il secondo comma, è compatibile con l’attribuzione a titolo universale anche l’individuazione di uno o più cespiti determinati considerati dal testatore non nella loro individualità ma come quota del tutto. Le denominazioni usate dal testatore non sono rilevanti in senso assoluto, la semplice chinata di erede cui non faccia riscontro una obbiettiva assegnazione di quota del patrimonio può non è sufficiente a determinare l’esistenza di una disposizione a titolo universale. Per qualificare le disposizioni testamentarie si sono proposti vari criteri interpretativi (per i casi dubbi): ➡criterio quantitativo, è erede colui al quale è stata attribuita la maggior parte dei beni ➡Criterio del rapporto proporzionale tra il valore dei beni assegnati e quello dell’intera eredità ➡Ricostruzione della volontà del testatore facendo ricorso ad elementi esterni al testo ➡Criterio della presunzione di attribuzione a titolo universale nel dubbio (nel dubbio questa deve essere interpretata come disposizione a titolo universale). Preferibile è invece il criterio opposto, per cui, nel dubbio, il lascito di beni determinati o complessi di beni determinati deve qualificarsi come legato. Quando risulta che il testatore abbia inteso assegnare dei beni determinati come quota del patrimonio vi è la fattispecie di instituctio ex re certa (fattispecie che si verifica quando un soggetto viene istituito come erede attraverso l’attribuzione di beni determinati considerati come quota del patrimonio); istituzione per il tramite dell’attribuzione di beni determinati. Problema: diamo per provata l’esistenza di una istituito ex re certa, se il testamento non esaurisce l’attivo ereditario, di cui cioè il testatore non ha disposto (o perché il testatore ignorava alcuni beni o perché pervenuti dopo la redazione del testamento). Questi beni non contemplati, come vengono attribuiti? L’istituito ex re certa (in favore del quale il testatore ha disposto beni determinati come quota del patrimonio e dunque lo definiamo erede e non legatario) può concorrere alla ripartizione di questi elementi patrimoniali? O le sue prerogative devono considerarsi limitate ai beni disposti in suo favore? Esempio pratico: lascio a primo il fondo Tusculam, lascio a secondo i miei gioielli e i mobili di casa, in tal modo ho assegnato tutto il mio patrimonio. Primo e secondo sono eredi mediante l’attribuzione di beni determinati che il testatore ha assegnato considerandoli come quota del patrimonio. Dopo la redazione del testamento Tizio (testatore) riceve in donazione altri due fondi (Corneliano e sabiniano), a chi spettano?
Dunque vi sono due modi di realizzare la divisione del testatore secondo questa tesi: Divisione del testatore con predeterminazione quote astratte , gli elementi che la compongono: istituzione di eredi, quote astratte predeterminate e divisone dei beni (istituisco Tizio in quota di 1/ con la casa di Treviso). D ivisione del testatore senza predeterminazione delle quote astratte , gli elementi che la compongono: Istituzione di eredi e divisone dei beni (le quote in questo caso sono determinate a posteriore in base al rapporto proporzionale tra il valore dei beni assegnati e il relicum). Nell’istitutio ex re certa vi è solo l’attribuzione di beni determinati, senza l’istituzione di erede e senza la predeterminazione di quote. Istituzione di erede ex re certa: Funzione : L'istituzione di erede ex re certa serve a designare una persona come erede, attribuendole beni specifici. Tuttavia, nonostante la designazione di beni determinati, l'assegnatario può essere considerato erede, se i beni attribuiti rappresentano una parte significativa dell'eredità. Conseguenze : L'assegnatario diventa erede e partecipa alla distribuzione dell'intero patrimonio (compresi i debiti), non solo ai beni attribuiti. Ciò significa che riceve la sua parte dell'eredità proporzionata alla quota di erede, che può includere beni diversi da quelli indicati. Divisione del testatore: Funzione : La divisione del testatore è un atto con cui il testatore suddivide in modo esplicito l'intero patrimonio tra gli eredi, evitando che debbano ricorrere a una divisione successiva. Serve a distribuire specificamente i beni tra gli eredi in base alla volontà del testatore. Conseguenze : Gli eredi ricevono direttamente i beni già suddivisi dal testatore, senza dover partecipare a un'ulteriore divisione tra di loro. L'obiettivo è quello di evitare conflitti o divisioni giudiziali, rendendo più semplice la distribuzione del patrimonio Differenza sostanziale : Istituzione di erede ex re certa : L'enfasi è sull'attribuzione di un bene determinato, ma l'assegnatario può essere considerato erede (partecipando alla quota ereditaria complessiva, compresi debiti) o legatario (se il bene costituisce una parte piccola del patrimonio). Divisione del testatore : L'enfasi è sulla suddivisione del patrimonio tra gli eredi già durante la fase testamentaria, evitando che gli eredi debbano successivamente spartirsi i beni. L'assegnazione è pensata per risolvere la questione della divisione tra eredi. In sostanza, l'istituzione di erede ex re certa riguarda la qualità di erede e la proporzione del patrimonio coinvolta, mentre la divisione del testatore riguarda la spartizione chiara e netta dei beni tra gli eredi. 04/ La fattispecie concreta “ attribuzione di beni ” si può qualificare, se consideriamo il primo comma del 588 possiamo parlare di legato, se guardiamo al secondo comma dobbiamo porci il problema che non sia un’istituzione ereditaria ex re certa (laddove il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quote); se ho più coeredi posso pormi il problema che si tratti di una divisione del testatore (se l’assegnazione diretta dei beni è preceduta da una chiamata ereditaria con o senza predeterminazione di quota; chiamata ereditaria che manca nell’istitutio ex re certa per definizione).
L’istitutio ex re certa può operare quando vi è anche un solo erede , mentre per avere divisione del testatore devono esservi almeno due eredi (manca inoltre la chiamata ereditaria e la determinazione numerica delle quote). In base alla prima tesi l’istitutio ex re certa può essere uno dei mezzi tecnici con cui il testatore può attuare la divisione del testatore: laddove l’istitutio ex re certa si caratterizzi per la presenza di almeno due coeredi si può dire che realizza una divisione del testatore e dunque segue l’applicazione della disciplina della divisione. Ci interessa la qualificazione della fattispecie per capire quale disciplina applicare.
questa disposizione? In base al primo comma del 588 possiamo affermare che si tratti di una attribuzione di legato perché non vi è una vocazione nell’universalità o in una quota del patrimonio del de cuius. Il secondo comma del 588 amplia però i poteri dispositivi del testatore, in quanto questi ha possibilità di istituire un erede anche senza una vocazione in una quota o nell’universalità del patrimonio dell’ereditario (può scegliere di istituire erede attraverso una disposizione attributiva di beni determinati e dunque compiere una istitutio ex re certa). Questa istitutio ex re certa si caratterizza per la mancanza di una istituzione di erede (non vi è scritto “istituisco Tizio erede”) e per la mancanza del riferimento a una frazione aritmetica del tutto. Si esplicita solo dunque attraverso l’attribuzione diretta di beni ereditari. La circostanza per cui il testatore istituisce un erede in questo modo non rappresenta una deroga alla regola del primo comma del 588 perché la chiamata in una quota dell’intero è un elemento presente anche nell’istitutio ex re certa solo che non è esplicitato nella scheda testamentale. Per aversi l’istitutio ex re certa l’interprete deve dimostrare l’intento del testatore di attribuire quei beni determinati in funzione di quota, deve essere ribadito il criterio del primo comma (se l’interprete fallisce nel provare l’intento soggettivo del testatore è necessario concludere che si tratti dell’attribuzione di un legati, non per una istituzione ereditaria, quella disposizione va qualificata come legato). L’istitutio ex re certa non è l’attribuzione di un legato cui si può dare la veste di istituzione ereditaria, è sempre l’attribuzione di beni in favore di quote, solo che, anziché esplicitare questo rapporto esso rimane nell’intento del testatore e deve essere oggetto di prova in caso di constatazione (il beneficiario dei beni potrebbe avere interesse a sostenere di essere un legatario e non un erede perché l’eredità è dannosa di conseguenza deve essere raggiunta la prova dell’intento soggettivo del testatore ). La disposizione attributiva di beni determinati può anche essere elemento costitutivo della fattispecie della divisione del testatore. È un istituto he attribuisce possibilità al testatore di dividere i suoi beni tra i suoi due o più eredi già nel testamento, previene il sorgere della comunione ereditaria tra gli stessi. È necessario vi sia un ulteriore elemento cioè l’istituzione ereditaria formale, poi, la divisone fatta dal testatore può avere (o anche no) anche un terzo elemento cioè la chiamata in quote astratte predeterminate (riferimento frazione numerica). In questo caso (istituzione ereditaria formale, predeterminazione delle quote e attribuzione diretta dei beni) si verifica la fattispecie della divisione del testatore con predeterminazione di quote. Se invece sono presenti solo due elementi (istituzione di erede e attribuzione dei beni) ho fattispecie di divisione del testatore senza predeterminazione di quote (ciò però non secondo la 2° tesi, per cui questa sarebbe un’ipotesi di istitutio ex re certa ). La qualificazione della fattispecie è importante perché da essa derivano conseguenze disciplinari (ad es il capo V, art 713 e ss può applicarsi solo in materia di divisione). Es : Art 735 La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla. Art 761, 762, 763... 1° caso: Tizio istituisce eredi i figli Caio e Sempronio e divide tra loro i beni del testamento. Questo può essere una divisione fatta dal gestore senza predeterminazione di quote, queste sono determinabili a posteriori in base al valore di beni loro attribuiti al momento della morte in rapporto al valore del residuo relictum.
I beni ereditari anche se si trovano sprovvisti di titolari perché morti non si possono liberamente acquistare dal primo occupante o non cadono nel patrimonio dello stato. La legge li tiene uniti in base alla loro comune destinazione che comprende le legittime aspettative del futuro erede e anche quelle dei creditori del defunto. Come fa? Attraverso la disciplina del sistema di amministrazione di questi beni e attra verso l’attribuzione al chiamato del diritto di accettare l’eredità. E’ un diritto al diritto che crea un immediato legame nel periodo di vacanza ereditaria tra diritti ereditari e il chiamato all’eredità. Qual è la situazione giuridica quindi? E’ un patrimonio senza soggetto che fin dall’apertura della successione è destinato ad un determinato soggetto titolare di un diritto al diritto abilitato a compiere una serie di atti conservativi. Rientra nella categoria dei patrimoni di destinazione. Sotto il profilo giuridico il patrimonio ereditario non è mai privo di titolare, sotto i profilo sostanziale invece fino all’accettazione è incerta l’identità del futuro erede e c’è l’esigenza di conservazione e amministrazione del patrimonio a tutela dell’erede ma anche di chi vanta dei diritti sul patrimonio ereditario (creditori e legatari). Amministrazione dei beni Due categorie di amministratore dell’eredità:
Chiamati ulteriori: titolare di una delazione attuale che attribuisce loro la possibilità di accettare l’eredità. L’eredità di devolve al chiamato ulteriore solo se manca la delazione del chiamato precedente. Questa ricostruzione è chiamata dall’art 522,523 cc che parlano di devoluzione. Come si spiega l’art 480 comma 3? Leggendolo insieme all’art 481 cc “chiunque vi ha interesse…” chiunque ne ha interesse tra cui il chiamato ulteriore, può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro cui i primo chiamata dichiara se accetta o rinuncia all’eredità. La facoltà concetta al chiamato ulteriore di esperire l’actio interrogatoria del 481 è strumentale del diritto del chiamato ulteriore di accettare l’eredità. Il termine di prescrizione decorre perché il chiamato ulteriore ha un diritto strumentale. Come si spiega l’argomento della prima tesi sulla delazione attuale dell’art 479 cc? Nel caso di morte del chiamato ulteriore quello che si trasmette non è l’attuale diritto di accettare l’eredità ma solo l’aspettativa di delazione allo stesso modo di quando abbiamo un istituzione sotto condizione sospensiva. DIFFERENZA TRA CHIAMATO POSSESSORE E CHIAMATO NON POSSESSORE Il legislatore ha disciplinato separatamente le due figure (art 485,486,487) ma in realtà i due soggetti hanno la stessa veste giuridica abilitati dalla legge a compiere atti di conservazione di beni. Il possesso dei beni ereditari amplia i poteri del chiamato e nel contempo gli impone determinati obblighi. Poteri: diritto di stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità Doveri: redazione dell’inventario entro un certo termine decorrente dall’apertura della successione. Se il chiamato possessore ha redatto l’inventario deve esprimere se accetta o rinuncia all’eredità. La sanzione è essere considerato erede semplice e comune. Possesso di beni ereditari :
complessivo della posizione contrattuale complessivamente considerata rimane il limite entro il quale sussiste la responsabilità del legatario. Se le passività contrattuali superano le attività il legatario sarebbe esposto ad un lascito dannoso senza poter essere tutelato dal principio della responsabilità intra vires perché non si riesce a determinare il valore della posizione contrattuale. Questa critica si basa su un equivoco di fondo: delle passività derivanti dal contratto il legatario deve rispondere iure successionis invece ottenuta un’attribuzione a titolo id legato l’onerato risponde in quanto parte contrattuale. 3° tesi : distinzione di Roppo tra oggetto specifico e generico del contratto Oggetto specifico di questo legato è solo l’attribuzione mortis causa senza corrispettivo del diritto a subentrare in una posizione contrattuale di cui era titolare il defunto. La specifica posizione contrattuale è l’oggetto in senso generico della disposizione testamentaria. Quale che sia il singolo contratto che si succede il legato ha sempre il medesimo oggetto; diritto di subentrare nella posizione che era stato nel de cuius. Non c’è nessun problema con la compatibilità dell’art 671. Effetto favorevole consistente nella posizione di vantaggio di poter valutare la convenienza di subentrare o meno in quello specifico rapporto contrattuale. Il diritto di credito avrà un valore tanto maggiore quanto più vantaggiose saranno le posizioni contrattuali. Il legatario risponderà degli eventuali legati posti a suo carico. Se il legatario ritiene che non sia conveniente la sua posizione sarà tutelata dalla possibilità di rinunciare al legato art 649 cc. Se valuterà la convenienza a subentrare non si può ammetterlo per sottrarsi all’adempimento di quel contratto. Elementi legato di posizione contrattuale La disposizione testamentaria fa conseguire al legatario una posizione giuridica complessa formata da rapporti attivi e passivi. Il valore del lascito corrisponde a tale complesso di rapporti. Le passività trovano titolo nel contratto non nella disposizione testamentaria. Art 560 cc “ Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimar” riduzione del legato e della riduzione di immobili” Se applichiamo il comma 2° possiamo dire che il legatario può rimanere nel rapporto contrattuale corrispondendo la sua parte di porzione di denaro senza che la controparte Natura giuridica del LEGATO DI NATURA CONTRATTUALE È riconducibile all’istituto della cessione del contratto? La dottrina che sostiene la natura bilaterale della cessione del contratto ammette la validità del legato di natura contrattuale solo se considerato sottoposto alla condizione sospensiva del consenso del terzo contrante. Perché sia efficacie è necessario che le prestazioni contrattuali non siano ancora state eseguite. Nel periodo tra redazione e apertura successione può succedere che intervengano delle modifiche nel rapporto contrattuale. Si distingue: Se una sola delle parti ha già eseguito la prestazione la dottrina ritiene che il legato conservi efficacia Se entrambe le parti hanno eseguito le prestazioni si ritiene che il legato sia inefficacie 14/
Eredità giacente Con la morte del de cuius il chiamato non acquista ipso iure la qualità d’erede. C’è bisogno di una manifestazione positiva. Può anche essere che il chiamato lasci passare del tempo prima di accettare l’eredità e che in questo lasso il patrimonio non abbia titolare. A questa situazione viene equiparata quella in cui non si conosca l’identità del soggetto chiamato o questo sia irreperibile. L’incertezza può durare il tempo necessario per trovare la persona se no viene devoluta allo stato. Se si dubita dell’esistenza del chiamato si applicano le norme sulla scomparsa e sull’assenza. Per evitare che il patrimonio resti abbandonato e privo di tutela giuridica nel tempo che va dall’apertura all’accettazione istituto eredità giacente. Chiunque ne ha interesse creditori, legatari, chiamati ulteriori può chiedere al tribunale del luogo di apertura della successione la nomina di un curatore con il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento che viene accettata o devoluta allo stato in mancanza di accettazione. La nomina del curatore può anche essere disposta d’ufficio. È un patrimonio autonomo. In attesa di sparire (accettazione pura e semplice dell’eredità. Si confonde col patrimonio dell’erede) oppure in attesa di diventare patrimonio separato (accettazione con beneficio di inventario). Presupposti: 1- Esistenza di uno o più delati all’eredità diversi dallo stato 2- Mancanza di immissione del delato nel possesso dei beni ereditari 3- Mancanza di accettazione da parte del chiamato dell’eredità il che porta alla nomina del curatore che rappresenta l’inizio della giacenza. Il fondamento si rinviene nell’interesse generale alla conservazione e all’amministrazione del patrimonio ereditario. Il chiamato ha il potere di amministrare ma non l’obbligo. Viene nominato con decreto del tribunale in cui vi è stata apertura della successione. Eredità vacante Non esistono più delati o vocati al di fuori dello stato; o perché non esistono o perché chi c’è ha rinunziato all’eredità o prescrizione del diritto di accettare l’eredita o una decadenza di questo diritto. Il curatore è titolare di un ufficio di diritto privato non rappresentativo: non agisce nell’interesse esclusivo del chiamato ma di tutti coloro che possono chiedere la sua nomina. Compiti del curatore dell’eredità giacente 1- Attività preliminare: prestare giuramento, redigere l’inventario e compiere gli atti urgenti di amministrazione. 2- Attività processuale: ha la rappresentanza attiva e passiva dell’eredità nelle cause ereditarie. 3- Attività latu sensu amministrativa: comprende l’amministrazione dei beni ereditari sotto la vigilanza del tribunale (ammessa vendita beni immobili previa approvazione del tribunale e necessità), rendimento del conto dell’amministrazione (nel termine fissato dal tribunale) 4- Attività di liquidazione: deve provvedere al pagamento dei debiti o dei pesi ereditari previa autorizzazione del tribunale. Questa situazione di giacenza cessa o con l’accettazione dell’eredità o con l’esaurimento dell’attivo ereditario o con la devoluzione allo stato dell’eredità o infine con la revoca della nomina del curatore. Capacità di succedere Attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius. È uno degli aspetti che assume in concreto la capacità giuridica. Non va confusa con la capacità di agire che è necessaria per accettare l’eredità. Il codice ci dice che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione - art 462 cc.
(anche se l’unione civile è cessata) ma anche a seguito di omicidio commesso dalla persona che è legata o è stata legata da una relazione affettiva e da una stabile convivenza. Questa categoria rappresenta un ambito di applicazione soggettiva privilegiato. Anche dell’art 5 della legge 4 del 2018 che aggiunge l’art 463 bis. È però una norma con un ampia formulazione, la categoria degli orfani non circoscrive l’ambito di applicazione dell’articolo. Non esaurisce l’ambito di applicazione della norma proprio perché individua i soggetti passivi di una misura civilistica inattiva appunto la sospensione dalla successione. L’ambito di applicazione del 463 bis non coincide con quella della 463 numero 1 in materia generale. Il 463 bis prescrive un rimedio provvisorio, automatico e efficacie solo se l’omicidio o il tentativo sia commesso da categorie di familiari individuati. Non tutela l’interessi successori degli orfani dei crimini domestici, colpisce invece specifiche condotte a rilevanza penale nei confronti del de cuius dai suoi prossimi congiunti. È sufficiente che a carico dei soggetti indicati risulti un’iscrizione delle notizie di reato da parte del pubblico ministero e una comunicazione della stessa alla cancelleria del tribunale. In seguito si è manifestata una difficoltà: c’è una norma nel codice penale di contenuto trasversale introdotta ad opera della riforma Cartabbia art 335 bis codice di procedura penale “la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato non può da sola determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”. Questa norma, che limita gli effetti dell’iscrizione, va letta in combinata con un’altra disposizione: 110quater delle disposizioni di attuazione al di codice procedura penale. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta ad indagini devono intendersi (se si applicano comunque) alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o esercitata l’azione penale. Norma Cartabbia diversa che chiarisce la difficoltà: si legge nell’art 110 quater che le disposizioni devono intendersi nel senso che se si applicano comunque. Si applicano solo se c’è la misura cautelare. Il 463 bis potrò operare solo nei casi in cui l’indagato sia stato sottoposto anche ad una misura cautelare oppure se concluse le indagini preliminari, non si sia proceduto all’archiviazione ma sia stata esperita l’azione penale. Nell’ipotesi in cui l’iscrizione si possa comunicare e ricorrano i requisiti dell’art 110 quater il rimedio della sospensione dalla successione opera in modo automatico, non discrezionale, in via cautelare e provvisoria. Distinzione la sospensione dalla successione dalla sanzione dell’indegnità a succedere. Al di fuori delle ipotesi che concreta anche un reato l’indegnità opera su impulso di chi ne abbia interesse, l’indegnità diventa definitiva dopo la sentenza, quindi non è automatica e nemmeno provvisoria. Ha un ambito soggettivo più ampio mentre la sospensione solo nei confronti dei soggetti tassativamente individuati. Gli effetti giuridici della sospensione si traducono con l’apertura di giacenza ereditaria; che ha funzione della gestione conservativa del patrimonio ereditario e anticipazione …? Una parte della dottrina inquadra la vocazione del soggetto incriminato nell’ambito della condicio iuris. Meccanismo che non sembra richiamare i presupposti della giacenza, solo la nomina del curatore e i conseguenti poteri del curatore (art 529cc). La comunicazione dell’iscrizione di uno di quei familiare nel registro delle notizie di reato avvenga gli altri delati sono già eredi e entrati nel possesso dei beni perché la sospensione è prodromica alla pronuncia di indennità. La nomina del curatore avverrà sempre d’ufficio da parte del tribunale del circondario dove si è aperta la successione. Abbiamo una giacenza ma una giacenza a termine perché deve cessare al momento della ripresa in vigore della delazione o con l’esclusione del reo in caso di sentenza di condanna. >> Questa giacenza riguarda solo la quota dell’indagato? Cassazione: l’istituto giacenza ereditaria da luogo ad un particolare sistema di amministrazione per ufficio pubblico. Realizza una funzione transitoria, strumentale di gestione del patrimonio ereditario; in quanto tale non può che investire l’intero patrimonio. Questa particolare giacenza è svincolata dal presupposto della mancanza di accettazione. Può intervenire anche dopo tempo dall’apertura della successione quando il
quadro ereditario può essere consolidato per gli altri eredi; i quali in caso di indegnità potranno beneficiare della sua quota. La norma introduce una giacenza pro quota. >> Si può applicare l’istituto della riabilitazione dell’indegno? In assenza di divieto legislativo, le norme possono continuare ad operare. La riabilitazione comporterebbe la cessione della misura della sospensione dalla successione. È un impedimento al giudice a dichiarare l’indegnità a succedere qualora poi l’indagato venisse condannato per tentato omicidio nei confronti del congiunto. Differenze tra indegnità e incapacità