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Diritto Civile - De Belvis, Appunti di Diritto Civile

Parte generale diritto Civile sulle successioni. anno 2024. Giurisprudenza 2.0 TV

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 22/11/2024

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Diritto civile 2024-2025
25/09
Successioni per causa di morte
Definizione: la successione è il fenomeno del subentrare di un soggetto (successore/ avente causa) ad un
altro soggetto (autore/ dante causa) in una determinata situazione giuridica.
Il fondamento della successione per causa di morte si rinviene in particolari esigenze economico sociali.
Necessità che i rapporti giuridici facenti capo al defunto non si estinguano alla morte di questi, altrimenti i
suoi beni sarebbero suscettibili di appropriazione nei confronti di chiunque (potrebbero usufruirne tutti).
La successione è legata al diritto di proprietà, perché è proprio il riconoscimento di questo diritto che rende
necessario regolare cosa accadrà ai beni di una persona dopo la sua morte. La successione serve quindi a
risolvere i possibili conflitti di interesse riguardo a questi beni.
Questo legame è confermato anche dal dettato costituzionale. I due istituti sono contemplati nell’art 42
Cost. significa che la successione non potrebbe essere soppressa dal lgls ordinario senza un procedimento
di revisione costituzionale collegato all’art 138 cost.
Emerge la possibilità che una situazione giuridica resti per il lgls identica nonostante il mutamento del
soggetto suo titolare.
Quando muta un qualunque elemento, astrattamente la situazione giuridica dovrebbe mutare rispetto
all’inizio. Dal punto di vista normativo e pratico (per volontà del lgls) la situazione si considera come se
fosse rimasta identica. Significa che il successore viene a trovarsi nella stessa posizione concreta in cui si
trovava l’autore della successione.
Se consideriamo tutta la serie di norme che prevedono la disciplina di situazione giuridiche prive di titolare
(es: norme che regolano i poteri del chiamato prima dell’accettazione, disciplina dell’amministrazione
dell’eredità nel caso di eredi nascituri ecc.) emerge come nella prospettiva della regolamentazione per la
successione in causa di morte il soggetto viene considerato come estraneo rispetto alla situazione
giuridica.
Quindi la successione realizza una vicenda non estintiva di situazioni giuridiche ma modificativa del solo
profilo soggettivo di un rapporto giuridico; perché comporta la sostituzione di un soggetto ad un altro nella
medesima situazione giuridica (che riguardata nei suoi elementi oggettivi resta in capo al successore così
com’era in capo al predecessore). Quando invece il soggetto è legittimato a sostituirsi ad un altro non nella
titolarità di un diritto ma solo nell’attività di esercizio di un diritto non abbiamo il fenomeno della successione
in senso tecnico.
Possiamo definire la successione come un modo di acquisto di diritti di carattere derivativo.
La successione tra vivi si verifica indipendentemente dalla morte del soggetto al quale il rapporto è derivato
mentre quella di morte quando morendo un soggetto un altro subentra nei rapporti dei quali il primo era
titolare.
Distinzione tra il concetto analitico di trasferimento e il concetto tecnico di successione
il concetto di trasferimento implica un atto traslativo, il concetto di successione invece può
prescindere da un atto traslativo.
Il trasferimento può aversi solo nella posizione attiva, la successione permette il subentrare di un
nuovo soggetto o nel lato attivo del rapporto (es cessione del credito) ma può permettere il
subentrare il soggetto nel lato attivo/passivo (successione per causa di morte) o nel solo lato
passivo (es delegazione dell’accollo/espromissione).
il possesso non può essere trasferito ma solo in successione (art 1146 cc) il possesso continua
nell’erede mentre il successore a titolo particolare può solo unire al proprio il possesso del suo
autore.
Altra differenza: rispetto al trasferimento la successione può riguardare rapporti giuridici costituiti ma
anche in via di formazione (potere di accettare una proposta di contratto fatta al de cuius nei limiti in
cui la proposta non perde efficacia. Art 1329-1330).
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Diritto civile 2024-

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Successioni per causa di morte

Definizione: la successione è il fenomeno del subentrare di un soggetto (successore/ avente causa) ad un altro soggetto (autore/ dante causa) in una determinata situazione giuridica. Il fondamento della successione per causa di morte si rinviene in particolari esigenze economico sociali. Necessità che i rapporti giuridici facenti capo al defunto non si estinguano alla morte di questi, altrimenti i suoi beni sarebbero suscettibili di appropriazione nei confronti di chiunque (potrebbero usufruirne tutti). La successione è legata al diritto di proprietà, perché è proprio il riconoscimento di questo diritto che rende necessario regolare cosa accadrà ai beni di una persona dopo la sua morte. La successione serve quindi a risolvere i possibili conflitti di interesse riguardo a questi beni. Questo legame è confermato anche dal dettato costituzionale. I due istituti sono contemplati nell’art 42 Cost. significa che la successione non potrebbe essere soppressa dal lgls ordinario senza un procedimento di revisione costituzionale collegato all’art 138 cost. Emerge la possibilità che una situazione giuridica resti per il lgls identica nonostante il mutamento del soggetto suo titolare. Quando muta un qualunque elemento, astrattamente la situazione giuridica dovrebbe mutare rispetto all’inizio. Dal punto di vista normativo e pratico (per volontà del lgls) la situazione si considera come se fosse rimasta identica. Significa che il successore viene a trovarsi nella stessa posizione concreta in cui si trovava l’autore della successione. Se consideriamo tutta la serie di norme che prevedono la disciplina di situazione giuridiche prive di titolare (es: norme che regolano i poteri del chiamato prima dell’accettazione, disciplina dell’amministrazione dell’eredità nel caso di eredi nascituri ecc.) emerge come nella prospettiva della regolamentazione per la successione in causa di morte il soggetto viene considerato come estraneo rispetto alla situazione giuridica. Quindi la successione realizza una vicenda non estintiva di situazioni giuridiche ma modificativa del solo profilo soggettivo di un rapporto giuridico; perché comporta la sostituzione di un soggetto ad un altro nella medesima situazione giuridica (che riguardata nei suoi elementi oggettivi resta in capo al successore così com’era in capo al predecessore). Quando invece il soggetto è legittimato a sostituirsi ad un altro non nella titolarità di un diritto ma solo nell’attività di esercizio di un diritto non abbiamo il fenomeno della successione in senso tecnico. Possiamo definire la successione come un modo di acquisto di diritti di carattere derivativo. La successione tra vivi si verifica indipendentemente dalla morte del soggetto al quale il rapporto è derivato mentre quella di morte quando morendo un soggetto un altro subentra nei rapporti dei quali il primo era titolare. Distinzione tra il concetto analitico di trasferimento e il concetto tecnico di successione  il concetto di trasferimento implica un atto traslativo, il concetto di successione invece può prescindere da un atto traslativo.  Il trasferimento può aversi solo nella posizione attiva, la successione permette il subentrare di un nuovo soggetto o nel lato attivo del rapporto (es cessione del credito) ma può permettere il subentrare il soggetto nel lato attivo/passivo (successione per causa di morte) o nel solo lato passivo (es delegazione dell’accollo/espromissione).  il possesso non può essere trasferito ma solo in successione (art 1146 cc) il possesso continua nell’erede mentre il successore a titolo particolare può solo unire al proprio il possesso del suo autore.  Altra differenza: rispetto al trasferimento la successione può riguardare rapporti giuridici costituiti ma anche in via di formazione (potere di accettare una proposta di contratto fatta al de cuius nei limiti in cui la proposta non perde efficacia. Art 1329-1330).

Distinzione tra il concetto di successione da quello di acquisto; non sempre l’acquisto presuppone una successione (esempi: acquisti a titolo originario art 922 cc = occupazione, invenzione, usucapione. L’acquirente che acquista non subentra ad alcun precedente titolare.). Tipi di successione:  A titolo universale successione per universitatem - una successione in una pluralità unificata di rapporti giuridici attivi e passivi. È necessariamente collegata all’acquisto di una qualità personale ed è prevista espressamente solo nella successione a causa di morte (art 588 comma 1).  A titolo particolare Successione per causa di morte= indica il subentrare di una persona vivente nella titolarità di una situazione giuridica patrimoniale già appartenente ad una persona defunta e non estinta con la morte dell’originario titolare.  Possibili contenuti del testamento e sviluppo Nel fenomeno successorio in senso lato vanno comprese, per scelta legislativa, anche ipotesi nelle quali tecnicamente non si ha una vera successione. Ossia troviamo carenti in punto di esplicitazione di una vicenda successoria. Es 1: il legato di liberazione da debito non produce alcun passaggio di poteri o doveri al legatario (non c’è un trasferimento), abbiamo l’istituzione di un obbligo. Es 2: il legato di contratto. La disposizione a titolo delegato oggi svolge un ruolo significativo come strumento di realizzazione degli interessi del testatore quando si tratta di interessi diversi dall’attribuzione di sostanze. Dagli anni ’90 nella sensibilità degli studiosi del diritto cambia la percezione del testamento in senso sostanziale. Dal testamento come esclusivo strumento di attribuzione di sostanze si passa a riconoscere uno strumento in grado di perseguire altre funzioni. Come strumento che compone e disciplina interessi di varia natura. La disposizione di legato si fa contenuto e strumento regolatore di interessi (non interessi volti ad attribuire sostanze). Si abbandona la prospettiva coltivata dalla dottrina anni 80 la quale si domandava sugli strumenti alternativi al testamento. Gli anni 90 danno nuova centralità al testamento individuando fin dove gli effetti del testamento possono spingersi. Principale conseguenza è un ampliamento del possibile contenuto del testamento , permettendo di dedurre interessi che un tempo venivano considerati estranei. La versalità dei legati è in grado di dare disciplina a interessi del testatore in settori innovativi rispetto alla tradizionale visione (es crescente uso del testamento come rapporti obbligatori tra eredi in ambiti diversi da quelli riconosciuti in passato). Ruolo che la disposizione testamentari ha assunto genesi dei rapporti contrattuali. Agli obblighi in capo all’onerato in forza di una disposizione di legato ci sono gli obblighi fi facere negoziale pongono in essere un negozio. La definizione che comunemente viene data in dottrina rispetto al legato di contratto ha una portata solo descrittiva. Oggetto di quello che viene chiamato legato di contratto non è il contratto o la posizione contrattuale. Quella in cui il legato diventa strumento di trasmissione di rapporti contrattuali in corso che non si estinguono con la morte del contraente  legato di posizione contrattuale. (vai a pag 13) Oggetto di disposizione testamentare sono diritti e obblighi derivanti da un regolamento negoziale gia stipolato dal de cuius. Nel legato di contratto l’attribuzione fa sorgere fa sorgere in capo a legatario il diritto di credito a stipulare un futuro contratto con l’onerato legato atipico ad efficacia obbligatoria. Quindi il testatore attribuisce al legatario il diritto di pretendere la stipulazione di un contratto determinato.

Al vocato non ancora velato non competono i poteri del velato (diritto di accettare l’eredità e il potere di compiere atti conservativi dell’art 460 cc) , infatti sono poteri legati alla delazione non solo alla vocazione. I poteri dell’art 460 cc spettano a coloro citati all’art 642 cc. Essendo i soggetti vocati sono titolari di una qualifica giuridica pur non essendo velati; non sono estranei all’eredità. La qualifica giuridica comporta la qualifica di poteri minori a quelli del velato, per tutelare la loro aspettativa di delazione. 1/  Delazione Vocazione: aspetto soggettivo Delazione: aspetto oggettivo Se consideriamo il carattere patrimoniale possiamo dire che la delazione è il fenomeno più importante. È il complesso dei diritti, dei doveri e delle altre situazioni giuridiche soggettive che alla morte del titolare viene offerto al soggetto che succede. La delazione è l’offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto al quale viene data la possibilità di acquistarlo attraverso un atto di accettazione. È al delato che prima dell’accettazione spettano particolari poteri. Quanto al titolo la delazione puo avere titolo o nella legge o nel testamento NON in un contratto, è vietata la delazione pattizia. Così definita dobbiamo prendere atto che puo assumere speciali configurazioni:  Delazione condizionale  caso in cui abbiamo un’istituzione sottoposta a condizione sospensiva. La vocazione è immediata, al momento dell’apertura della successione è immediata, la delazione è differita. È un’attesa di delazione che diventa attuale al verificarsi dell’evento dedotto in condizione. Occupano un ruolo preminente i sostituiti nel caso di sostituzione ordinaria art 688 cc. Alla istituzione condizionale viene assimilata l’ipotesi della istituzione di nascituri art 643 cc.  Delazione successiva  nel caso di sostituzione fedecommissaria art 692 cc. In questo caso l’eredità si devolve al sostuito non subito ma alla morte dell’istituito e dopo che ha operato la delazione a favore di questa.  Delazione solidale  quando vi sono dei coeredi o colegatari e quando tra loro opera il diritto di accrescimento. Non abbiamol più delazioni, abbiamo un'unica delazione a favore di piu soggetti. Se viene meno il diritto di alcuni dei chiamati in concorso la delazione originaria rimane per intero a favore dei restanti chiamati e si espande a mano a mano che si esaurisce il diritto dei chiamati in concorso art 674 cc.  Delazione indiretta  si ha quando un soggetto subentra nel luogo e nel grado di un altro soggetto. Avviene nella successione per rappresentazione. La successione è il fenomeno del subentrare di un sogg nel complesso dei rapp giuridici attivi e passivi trasmessibili facenti capo al de cuius al momento della sua morte. Rapporti trasmessibilisituazioni giuridiche patrimonionali. I rapporti patrimoniali di natura reale e le relative azioni sono trasmissibili ma non tutti, ci sono alcuni rapporti patrimoniali di natura reale legati alla vita del titolare. Ad esempio l’usufrutto, l’abitazione. Usufrutto: l’usufruttuario puo trasferire il diritto di usufrutto ad un terzo. Se il cessoniario muore il diritto di usufrutto cade in successione del cessoniario e quindi si trasferirà agli eredi di quest’ultimo. Rimane legato alla vita del titolare, è una fattispecie che applica la regola generale.  diritti potestativi. Es diritto di riscatto, diritto di far annullare, rescindere, risolvere un contratto, il diritto di recesso, diritto acquistato in base ad un preliminare.  i rapporti patrimoniali personali. Es i diritti di credito non fondati da più persone o legati ad uno status familiare. Ad esempio i rapporti giuridi inerenti all’azienda di cui il de cuius ne era titolare.  Diritto di accettare l’ereditàContratti in corso di esecuzione : come regola non si estinguono alla morte di uno dei contraenti. L’erede subentra nella posizione contrattura del de cuius. L’erede del mutuatario dovra restituire alla scadenza il tantu, l’erede dell’acquirente ha il diritto della cosegna del mutuo e ha l’obbligo di pagare il prezzo. Perche questa regola si applici il contratto dev’essere già perfezionato perché la proposta semplice non formata in modo irrevocabile si caduca. Non cade la proposta irrevocabile 1329 cc, non cade la propsta fatta dall’imprenditore non piccolo 1330 cc, non cade l’opzione 1331cc, non cade il potere di accettare la propsosta contrattuale fatta al de cuius e il potere di ratificare il contratto concluso in nome del de cuius dal rappresentate senza potere. Nel caso in cui

la considerazione della persona dei contraenti sia stata determinante ai fini della conclusione del contratto non si applica tale regola. Rapporti intrasmissibili Sono alcuni rapporti patrimoniali intrasmissibili  I diritti reali legati alla vita del titolareI rapporti fondati in piu di persone : es mandato, qualità di socio in società semplice, rapporto di lavoro  Rapporti patrimoniali legati ad uno status familiare : i crediti personali relativi allo status, gli alimenti Ci sono azioni di status per le quali è prevista la trasmessibilità: riconoscimento del figlio fuori dal matrimonio. Se l’autore del riconoscimento frutto da violenza muore prima di aver agito ma non è scaduto il termine per l’azione puo essere promossa da discendenti, eredi, ascendenti. Art 267 cc questa disciplina è un’eccezione alla regola che i rapporti legati allo status familiare non sono trasmissibili? No perchè dice l’azione può essere promossa. Non è un interesse eredutato dal de cuius ma gli eredi sono considerati titolari di un interesse proprio. L’erede ha tutto un interesse proprio. Non è il diritto del de cuius che si trasmette, si estingue.  Diritti personalissimi Art 588 cc : disposizione a titolo universale e a titolo particolare (domanda esame) Comma 1 : introduce la distinzione tra eredità e legato.  L ’eredità è una successione a titolo universale , il legato è una successione a titolo particolare. Quando facciamo riferimento all’eredità parliamo di una universalità di diritto, è una categoria logica che non ha un sostrato di ordine naturale. Il lgsl fa ricorso per evitare la dispersione di determinati rapporti giuridici. L’eredita è l’insieme dei rapporti giuridici patrimoniali trasmissibii facenti capo ad un soggetto al momento della sua morte. Il successibile assume la qualifica di erede. La successione a titolo universale si ha quando un soggetto succede insitinatamente o nell’universalità o in una qiota dei beni del de cuius (chiamati patrimonio ereditario). L’erede può succedeere sa dolo o in concorso con altre persone. Quando un soggett succede nell’universalità dei beni facciamo riferimento alla successione nel patrimonio ereditario che viene considerato dal lgls come unità astratta e ideale di tutti i rapp giuridici attivi e pasivi di cui era titolare il de cuius. Quando l’erede succede in una frazione aritmetica dell’universalità del patrimonio: successione in una quota; sobbiamo intendere si s tratti di una quota composita che comprende le varie compenenti del patrimonio ereditario.  Successione a titolo particolare quando un soggeto che chiamiamo legatario succede in un o piu determinati diritti reali o in un o piu determinati rapporti giuridici. In questo caso i diritti e i rapporti determinati in cui il soggetto succede non vengono considerati come quota del patrimonio. il legatario riceve un singolo bene anche quando questo costituisce la parte principale del patrimonio ereditario. Questa definizione non consente di spiegare alcune ipotesi in cui non ricorre un concetto tecnico di successione. Quando non abbiamo un diritto de deriva mortis causa ad un diritto che faceva capo al de cuius. Dobbiamo integrare la definizione di legato a carattere negativo che ci da l’art 588 (tutto quello che non è successore a titolo universale è legatario) ad una a carattere positivo. Legato è un’attribuzione mortis causa immediatamente operativa di diritti reali o di credito la cui portata rimane esclusivamente limitata ai diritti considerati. L’erede è sempre successore del de cuius, il legatario può anche non esserlo. 03/ La continuazione del possesso L’erede come successore a titolo universale (in toto o pro quota) succede anche nel possesso dall’apertura della successione (art 1146 successione nel possesso). Il possesso continua nell’erede con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto (buonafede, malafede, vizi...).

Cosa accade se il testatore si limita a disporre del suo patrimonio mediante legati? A chi spetta la qualifica di erede? La qualifica di erede in questo caso spetta alle persone designate dalla legge nelle norme sulla successione legittima. In mancanza di queste persone erede ex legge è lo Stato. La chiamata ereditaria attribuisce al soggetto che ne è stato investito una situazione giuridica che va oltre quella di successore nei beni del defunto perché l’erede è il continuatore della soggettività giuridica del defunto. IL SECONDO COMMA DELL’ART 588 “L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio” Fermo il criterio oggettivo dettato dal legislatore al primo comma per distinguere tra eredità e legato, con tutte le rilevanti differenze in disciplina menzionate, il secondo comma contiene una attenuazione che introduce un criterio suppletivo di carattere soggettivo. È un istituto che non rappresenta una deroga la primo comma, la chiamata in quota è un risultato interpretativo cui si giunge ricostruendo la volontà del de cuius (non è esplicita l’istituzione di erede né il riferimento ad una frazione numerica). Il legislatore prende posizione su una questione dibattuta sotto il vigore del CC del ’65, il legislatore del CC del ’42 ha scelto di prendere posizione su una questione che aveva fatto discutere: il concetto di quota di beni. Nel dibattito sul concetto di quota la prima tesi sosteneva che la quota doveva essere determinata in valore numerico (istituisco erede x di 1/2, 1/3..; dunque se si attribuiva un bene determinato si trattava di un legato). Altra tesi affermava che fosse sufficiente che i beni attribuiti venissero attribuiti dal testatore considerandoli come quota del patrimonio (la determinazione aritmetica poteva essere fatta anche a posteriori, dopo l’apertura della successione, valutando il rapporto tra il singolo bene assegnato ed il relictum). Anche l’attribuzione di un bene determinato può valere come attribuzione di una quota del patrimonio poiché la determinazione numerica può avvenire anche a posteriori, non deve per forza essere contenuta nel testamento (può valere come istituzione a titolo universale interrogandosi sul valore del bene assegnato rispetto al relictum). Il concetto di quota può essere veicolato anche dall’attribuzione di una bene determinato e la determinazione numerica ricavata anche a posteriori. Il legislatore del ’42 aderisce alla seconda tesi, introducendo il secondo comma del 588 che contiene un criterio suppletivo di carattere soggettivo. In base al secondo comma possiamo dunque dire che è compatibile con un’attribuzione a titolo universale sicuramente la destinazione di un soggetto come erede (indicazione di questo soggetto come beneficiario di una quota astratta dei beni) MA, ex il secondo comma, è compatibile con l’attribuzione a titolo universale anche l’individuazione di uno o più cespiti determinati considerati dal testatore non nella loro individualità ma come quota del tutto. Le denominazioni usate dal testatore non sono rilevanti in senso assoluto, la semplice chinata di erede cui non faccia riscontro una obbiettiva assegnazione di quota del patrimonio può non è sufficiente a determinare l’esistenza di una disposizione a titolo universale. Per qualificare le disposizioni testamentarie si sono proposti vari criteri interpretativi (per i casi dubbi): ➡criterio quantitativo, è erede colui al quale è stata attribuita la maggior parte dei beni ➡Criterio del rapporto proporzionale tra il valore dei beni assegnati e quello dell’intera eredità ➡Ricostruzione della volontà del testatore facendo ricorso ad elementi esterni al testo ➡Criterio della presunzione di attribuzione a titolo universale nel dubbio (nel dubbio questa deve essere interpretata come disposizione a titolo universale). Preferibile è invece il criterio opposto, per cui, nel dubbio, il lascito di beni determinati o complessi di beni determinati deve qualificarsi come legato. Quando risulta che il testatore abbia inteso assegnare dei beni determinati come quota del patrimonio vi è la fattispecie di instituctio ex re certa (fattispecie che si verifica quando un soggetto viene istituito come erede attraverso l’attribuzione di beni determinati considerati come quota del patrimonio); istituzione per il tramite dell’attribuzione di beni determinati. Problema: diamo per provata l’esistenza di una istituito ex re certa, se il testamento non esaurisce l’attivo ereditario, di cui cioè il testatore non ha disposto (o perché il testatore ignorava alcuni beni o perché

pervenuti dopo la redazione del testamento). Questi beni non contemplati, come vengono attribuiti? L’istituito ex re certa (in favore del quale il testatore ha disposto beni determinati come quota del patrimonio e dunque lo definiamo erede e non legatario) può concorrere alla ripartizione di questi elementi patrimoniali? O le sue prerogative devono considerarsi limitate ai beni disposti in suo favore? Esempio pratico: lascio a primo il fondo Tusculam, lascio a secondo i miei gioielli e i mobili di casa, in tal modo ho assegnato tutto il mio patrimonio. Primo e secondo sono eredi mediante l’attribuzione di beni determinati che il testatore ha assegnato considerandoli come quota del patrimonio. Dopo la redazione del testamento Tizio (testatore) riceve in donazione altri due fondi (Corneliano e sabiniano), a chi spettano?

  1. Prima tesi : i beni non compresi in quelli determinati (nelle certe res) vanno attribuiti agli eredi testamentari (primo e secondo) in proporzione al valore delle quote loro spettanti (valore accertato a posteriori, guardando al valore del fondo Tuscolano in rapporto al patrimonio, es fondo vale 50 il patrimonio è 100, sarà erede nella quota di 1/2). In queste quote potranno concorrere nella riparazione dei beni non compresi nel testamento (in deroga alla successione legittima); la tesi non contempla il concorso della successione intestata.
  2. Seconda tesi : l’istituzione ex re certa vale sia in funzione di quota ma anche in funzione di limite all’attribuzione. Sui beni dei quali il testatore non ha disposto per testamento (non potrà seguirsi la displica della successione testamentaria, ma solo quella legittima) concorrono solo gli eredi legittimi e non gli istituiti ex re certa anche se questi sono legittimi (la disposizione in loro favore limita l’attribuzione dei beni presenti nelle disposizioni). Supponiamo che primo e secondo fossero fratelli del testatore, essi sono eredi testamentari ma anche legittimi, nel momento in cui viene usata l’istitutio ex re certa questo limita l’attribuzione e per tanto non possono ricevere.
  3. Terza tesi , soluzione più condivisibile: L’istitutio ex re certa può valere ad attribuire solo i beni che formano oggetto della disposizione (respinta la prima tesi); si aprirà una successione in parte testata e in parte intestata, i beni non compresi nel testamento vanno attribuiti agli eredi legittimi (seconda tesi), ma vanno compresi anche gli istituti ex re certa se hanno la qualifica di eredi legittimi assegnati. Non si seguirà il valore die beni desumibili a posteriori perché ciò vale per i beni compresi nel testamento. ➡ Art 734.2 (Divisione fatta dal testatore) “Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore”. Soluzione: i fondi corneliano e sabiniano spettano agli eredi legittimi, non sono esclusi gli eredi testamenti primo e secondo se rivestono anche la qualifica di eredi legittimi (poiché l’istituto ex re certa non implica una deroga all’applicazione delle regole generali). Tra l’art 588.2 e l’art 734.2 vi è una evidente relazione , la dottrina fa notare come la divisione del testatore possa essere realizzata con diversi mezzi, come una preventiva vocazione in quote astratte e predeterminate o con l’istituzione ex re certa (un possibile mezzo tecnico per realizzare la divisione del testatore). L’istituzione ex re certa si può identificare con la divisione del testatore senza predeterminazione di quote con una istituzione di erede in una quota da determinarsi a posteriori (in base al rapporto tra il valore del bene assegnato ed il residuo relictum). Considerando i due art e i loro rapporti:  il 588 ha funzione di qualificare (“l’attribuzione di uno o più beni determinanti può essere interpretata come legato o come istituzione di erede secondo il criterio indicato”)  il 734 disciplina e regola (“la disciplina delle conseguenze della divisione dell’eredità fatta anche attraverso l’istituzione ex re certa”). 
  4. Prima tesi: Le due figure sono assimilabili, l’istituzione ex re certa è assimilabile alla divisione del testatore (l’istitutio ex re certa è un mezzo tecnico per realizzare la divisione del testatore). Di fronte ad una fattispecie concreta l’interprete deve qualificare la fattispecie con l’art 588 (è un legato o l’istituzione di un erede?) ed applicare di conseguenze la disciplina del 734. Ciò sarebbe vero nonostante un’importante diversità tra le due norme (cioè tra l’istituto della divisione del testatore e l’istitutio ex re certa), diversità che

Istituzione di erede ex re certa : L'enfasi è sull'attribuzione di un bene determinato, ma l'assegnatario può essere considerato erede (partecipando alla quota ereditaria complessiva, compresi debiti) o legatario (se il bene costituisce una parte piccola del patrimonio). Divisione del testatore : L'enfasi è sulla suddivisione del patrimonio tra gli eredi già durante la fase testamentaria, evitando che gli eredi debbano successivamente spartirsi i beni. L'assegnazione è pensata per risolvere la questione della divisione tra eredi. In sostanza, l'istituzione di erede ex re certa riguarda la qualità di erede e la proporzione del patrimonio coinvolta, mentre la divisione del testatore riguarda la spartizione chiara e netta dei beni tra gli eredi. 04/ La fattispecie concreta “ attribuzione di beni ” si può qualificare, se consideriamo il primo comma del 588 possiamo parlare di legato, se guardiamo al secondo comma dobbiamo porci il problema che non sia un’istituzione ereditaria ex re certa (laddove il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quote); se ho più coeredi posso pormi il problema che si tratti di una divisione del testatore (se l’assegnazione diretta dei beni è preceduta da una chiamata ereditaria con o senza predeterminazione di quota; chiamata ereditaria che manca nell’istitutio ex re certa per definizione). L’istitutio ex re certa può operare quando vi è anche un solo erede , mentre per avere divisione del testatore devono esservi almeno due eredi (manca inoltre la chiamata ereditaria e la determinazione numerica delle quote). In base alla prima tesi l’istitutio ex re certa può essere uno dei mezzi tecnici con cui il testatore può attuare la divisione del testatore: laddove l’istitutio ex re certa si caratterizzi per la presenza di almeno due coeredi si può dire che realizza una divisione del testatore e dunque segue l’applicazione della disciplina della divisione. Ci interessa la qualificazione della fattispecie per capire quale disciplina applicare.  Se vi è un testamento con una disposizione che attribuisce beni determinati, come deve qualificarsi questa disposizione? In base al primo comma del 588 possiamo affermare che si tratti di una attribuzione di legato perché non vi è una vocazione nell’universalità o in una quota del patrimonio del de cuius. Il secondo comma del 588 amplia però i poteri dispositivi del testatore, in quanto questi ha possibilità di istituire un erede anche senza una vocazione in una quota o nell’universalità del patrimonio dell’ereditario (può scegliere di istituire erede attraverso una disposizione attributiva di beni determinati e dunque compiere una istitutio ex re certa). Questa istitutio ex re certa si caratterizza per la mancanza di una istituzione di erede (non vi è scritto “istituisco Tizio erede”) e per la mancanza del riferimento a una frazione aritmetica del tutto. Si esplicita solo dunque attraverso l’attribuzione diretta di beni ereditari. La circostanza per cui il testatore istituisce un erede in questo modo non rappresenta una deroga alla regola del primo comma del 588 perché la chiamata in una quota dell’intero è un elemento presente anche nell’istitutio ex re certa solo che non è esplicitato nella scheda testamentale. Per aversi l’istitutio ex re certa l’interprete deve dimostrare l’intento del testatore di attribuire quei beni determinati in funzione di quota, deve essere ribadito il criterio del primo comma (se l’interprete fallisce nel provare l’intento soggettivo del testatore è necessario concludere che si tratti dell’attribuzione di un legati, non per una istituzione ereditaria, quella disposizione va qualificata come legato). L’istitutio ex re certa non è l’attribuzione di un legato cui si può dare la veste di istituzione ereditaria, è sempre l’attribuzione di beni in favore di quote, solo che, anziché esplicitare questo rapporto esso rimane nell’intento del testatore e deve essere oggetto di prova in caso di constatazione (il beneficiario dei beni potrebbe avere interesse a sostenere di essere un legatario e non un erede perché l’eredità è dannosa di conseguenza deve essere raggiunta la prova dell’intento soggettivo del testatore ). La disposizione attributiva di beni determinati può anche essere elemento costitutivo della fattispecie della divisione del testatore. È un istituto he attribuisce possibilità al testatore di dividere i suoi beni tra i suoi due o più eredi già nel testamento, previene il sorgere della comunione ereditaria tra gli stessi. È necessario vi sia un ulteriore elemento cioè l’istituzione ereditaria formale, poi, la divisone fatta dal

testatore può avere (o anche no) anche un terzo elemento cioè la chiamata in quote astratte predeterminate (riferimento frazione numerica). In questo caso (istituzione ereditaria formale, predeterminazione delle quote e attribuzione diretta dei beni) si verifica la fattispecie della divisione del testatore con predeterminazione di quote. Se invece sono presenti solo due elementi (istituzione di erede e attribuzione dei beni) ho fattispecie di divisione del testatore senza predeterminazione di quote (ciò però non secondo la 2° tesi, per cui questa sarebbe un’ipotesi di istitutio ex re certa ). La qualificazione della fattispecie è importante perché da essa derivano conseguenze disciplinari (ad es il capo V, art 713 e ss può applicarsi solo in materia di divisione). Es : Art 735 La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla. Art 761, 762, 763... 1° caso: Tizio istituisce eredi i figli Caio e Sempronio e divide tra loro i beni del testamento. Questo può essere una divisione fatta dal gestore senza predeterminazione di quote, queste sono determinabili a posteriori in base al valore di beni loro attribuiti al momento della morte in rapporto al valore del residuo relictum. 2° caso: Tizio istituisce eredi i figli Caio e Sempronio, 1/3 a Caio e 2/3 Sempronio e divide tra loro i suoi beni nel testamento. Questo è un esempio di divisione del testatore con predeterminazione di quote. 3° caso: Tizio attribuisce a Caio e Sempronio beni determinati che esauriscono il suo patrimonio. Vi è un’istitutio ex re certa laddove si provi l’intento di attribuire quei beni in funzione di quota, secondo la 3° tesi qui non si ha divisione del testatore perché manca l’elemento essenziale della istituzione ereditaria, mentre, secondo la prima tesi si potrebbe applicare la disciplina della divisione del testatore proprio perché è possibile che l’istitutio ex re certa venga assimilata alla divisione senza predeterminazione di quote. Alla causa attributiva propria del 588 si può aggiungere una causa di divisione laddove vi sia una pluralità di eredi. Dunque non è che, in base alla prima tesi, ogni istituzione ex re certa è senz’altro divisione del testatore, può esserlo (se vi è solo un erede non può esserlo, se ve ne sono di più può esserlo).

PERIODO TRA APERTURA E ACCETTAZIONE

Se andiamo dall’apertura della successione all’accettazione dell’eredità c’è in mezzo un periodo di tempo caratterizzato da rapporti giuridici pendenti. Disciplina i rapporti pendenti nel periodo che intercorre fissando i poteri del chiamato all’eredità (delato) e disciplinando l’istituto dell’eredità. 2 questioni preliminari:  situazione precedente all’acquisto dell’eredità  come si qualifica il patrimonio ereditario? 1° tesi di diritto romano : qualifica il patrimonio ereditario prima dell’acquisto dell’eredità come un ENTE PERSONIFICATO. Viene considerato come rappresentante ora del defunto ora dell’erede. Tesi criticata perché implica una doppia successione del patrimonio ereditario, questa doppia successione c’è in altri istituti come nel Regno Unito ma non nel nostro ordinamento art 2160 cc. Altra critica riguarda il fatto che gli enti giuridici hanno carattere permanente e duraturo e qui manca, è provvisoria. Il diritto germanico risolveva la questione della situazione del patrimonio ereditario prima dell’acquisto con il principio della Sesine : prolungarsi automatico (senza accettazione necessaria) della titolarità dei diritti e della situazione di possesso dei beni dal defunto all’erede e in forza di un’investitura necessaria. Nell’ordinamento germanico c’è la figura del legato. Nell’abrogato cc del 1865 c’era l’art 925: “il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell’erede senza bisogno di materiale apprensione”. ’attuale cc lo riprende all’art 1146 cc “il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione” l’art 460 “il chiamato all’eredità…”. Il contenuto di queste disposizione non deriva dal principio della Sesine, non possono essendo incompatibile con un acquisto dell’eredità subordinato ad un atto di accettazione com’è il nostro ordinamento.

Non sono destinatari di una delazione attuale secondo l’opinione maggioritaria. Vuol dire che fin dal momento dell’apertura della successione questi non hanno il diritto di accettare l’eredità e non sono abilitati a compiere gli atti conservativi e di amministrazione dell’art 460 cc. Esiste una dottrina che invece vede una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori. Una delazione che non rende la posizione dei primi chiamati e ulteriore coincidente in quanto l’acquisto dei chiamati in subordine sarebbe sottoposto alla condizione legale del mancato acquisto da parte dei primi chiamati. È condizionata la delazione ma non l’accettazione che rimane pura. Argomenti su cui si basa:  perché il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità per i chiamati ulteriori decorre dall’apertura della successione. Art 480 comma 3 cc. Art 2935 cc “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata il diritto si trasmette all’erede art 479 cc. Chiamati ulteriori: titolare di una delazione attuale che attribuisce loro la possibilità di accettare l’eredità. L’eredità di devolve al chiamato ulteriore solo se manca la delazione del chiamato precedente. Questa ricostruzione è chiamata dall’art 522,523 cc che parlano di devoluzione. Come si spiega l’art 480 comma 3? Leggendolo insieme all’art 481 cc “chiunque vi ha interesse…” chiunque ne ha interesse tra cui il chiamato ulteriore, può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro cui i primo chiamata dichiara se accetta o rinuncia all’eredità. La facoltà concetta al chiamato ulteriore di esperire l’actio interrogatoria del 481 è strumentale del diritto del chiamato ulteriore di accettare l’eredità. Il termine di prescrizione decorre perché il chiamato ulteriore ha un diritto strumentale. Come si spiega l’argomento della prima tesi sulla delazione attuale dell’art 479 cc? Nel caso di morte del chiamato ulteriore quello che si trasmette non è l’attuale diritto di accettare l’eredità ma solo l’aspettativa di delazione allo stesso modo di quando abbiamo un istituzione sotto condizione sospensiva. DIFFERENZA TRA CHIAMATO POSSESSORE E CHIAMATO NON POSSESSORE Il legislatore ha disciplinato separatamente le due figure (art 485,486,487) ma in realtà i due soggetti hanno la stessa veste giuridica abilitati dalla legge a compiere atti di conservazione di beni. Il possesso dei beni ereditari amplia i poteri del chiamato e nel contempo gli impone determinati obblighi. Poteri: diritto di stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità Doveri: redazione dell’inventario entro un certo termine decorrente dall’apertura della successione. Se il chiamato possessore ha redatto l’inventario deve esprimere se accetta o rinuncia all’eredità. La sanzione è essere considerato erede semplice e comune. Possesso di beni ereditari :

  • possesso giuridico acquistato dal delato al momento della morte del de cuius perché è legittimato ad esperire le azioni possessorie perché c’è il pericolo che terzi possano sottrarre prerogative ereditarie. Il possesso del chiamato è reale e collegato al diritto di accettare l’eredità.
  • possesso materiale dei beni ereditari si realizza con l’uso e la materiale apprensione di un bene ereditario. Il delato che si trova nel possesso materiale può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità, impedisce la nomina del curatore in caso di eredità giacente e infine ha brevi termini per accettare o rinunciare l’eredità altrimenti è considerato erede puro e semplice. 08/ Disciplina del chiamato non nel possesso materiale dei beni ereditari Ha 10 anni per accettare l’eredità sia puramente e semplicemente sia per accettare con beneficio di inventario. Se il chiamato accetta con beneficio di inventario deve fare l’inventario entro 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione, altrimenti viene considerato erede puro e semplice. Se invece per prima redige l’inventario deve accettare l’eredità entro 40 giorni dalla redazione dell’inventario altrimenti decade dal diritto di accettare. Disciplina del chiamato nel possesso materiale dei beni ereditari

Deve fare l’inventario entro 3 mesi perché il possesso promiscuo di beni ereditari e personali può creare difficoltà e rendere incerta l’entità del patrimonio ereditario. Se non fa l’inventario entro 3 mesi viene considerato erede puro e semplice. Redatto l’inventario ha un massimo di 40 giorni dalla redazione per accettare l’eredita, se non lo fa è considerato erede puro e semplice (= non può più rinunciare all’eredità). LEGATO DI POSIZIONE CONTRATTUALE: legati atipici Legame della disposizione a titolo particolare e il contratto, questo legame si può esplicitare anche nella possibilità che il legato sia utilizzato dal testatore come strumento di trasmissione di rapporti contrattuali in corso che per loro natura non si estinguono alla morte del testatore. Si parla di legato di posizione contrattuale indicando la disposizione testamentaria che ha ad oggetto il complesso dei rapporti giuridici di cui è investito il testatore in quanto parte di un determinato contratto. Ha ad oggetto i diritti e obblighi derivanti da un regolamento negoziale già stipulato in vita dal de cuius. [È diverso dal legato di contratto perché nel legato di contratto il testatore fa obbligo all’onerato di concludere un futuro contratto con il legatario. Precede la conclusione del contratto, prima c’è la disposizione testamentaria, dopo il contratto.] Nel caso di legato di posizione contrattuale il contratto è già stipulato prima della disposizione testamentaria. Da questo contratto discende un fascio di diritti e obblighi di cui il testatore intende disporre. La dottrina ha elaborato varie ricostruzioni:  E’ compatibile questa figura con le regole della disciplina delle successioni mortis causa?  Qual è la natura giuridica di questa specie? Posso applicare la disciplina della cessione del contratto? 1° tesi : nega la legittimità la figura del legato di posizione contrattuale per diversi motivi a- Oggetto del legato possono essere solo beni o diritti non un rapporto contrattuale. Se il testatore volesse trasmettere una posizione contrattuale dovrebbe far ricorso ad un congegno negoziale diverso, scomporre i termini della fattispecie ad un legato modale. Oggetto della disposizione a titolo particolare potranno essere solo le posizioni giuridiche attive cioè i diritti, i crediti scaturenti dal contratto con l’aggiunta della previsione dell’onere a carico del legatario di adempiere agli obblighi che trovano titolo nel contratto stesso. Questa fattispecie produce un effetto diverso dal legato di posizione contrattuale: la disposizione relativa agli obblighi varrebbe solo sul piano interno e il contraente scaduto agirebbe solo nei confronti degli eredi (i quali avrebbero diritto di recesso nei confronti del legatario). Art 671 cc “Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata ”  il testatore non può privare il contraente scaduto del diritto di agire contro gli eredi. Art 754 cc “…..” questa norme rimane cogente a tutela della controparte ceduta. b- Il legato di posizione contrattuale presenta criticità nell’applicazione di norme centrali e generali della disciplina successoria. La prima norma è l’art 671 cc che pone il principio della responsabilità intra vires ereditaris del legatario. Se oggetto del legato è un rapporto contrattuale il valore dello stesso sarebbe di difficile determinazione; non essendo possibile determinare il valore di un rapporto contrattuale verrebbe meno il parametro di riferimento dell’art 671. Seconda criticità si vede con riferimento al caso in cui un legittimario preterito o leso abbia esperito l’azione di riduzione vittoriosamente. Il terzo contraente, quello ceduto che ha già subito il sub ingresso del legatario nel rapporto contrattuale, vedrebbe una modifica della controparte contrattuale senza poter manifestare alcuna volontà a riguardo. 2° tesi : ammette la legittimità della figura del legato di posizione contrattuale Generale: tutto ciò che può formare oggetto di un contratto può anche formare oggetto di legato perché da regolamento contrattuale sorgono in capo alle parti diritti e obblighi che complessivamente considerati possono formare oggetto di una disposizione testamentaria.

 Se entrambe le parti hanno eseguito le prestazioni si ritiene che il legato sia inefficacie 14/ Eredità giacente Con la morte del de cuius il chiamato non acquista ipso iure la qualità d’erede. C’è bisogno di una manifestazione positiva. Può anche essere che il chiamato lasci passare del tempo prima di accettare l’eredità e che in questo lasso il patrimonio non abbia titolare. A questa situazione viene equiparata quella in cui non si conosca l’identità del soggetto chiamato o questo sia irreperibile. L’incertezza può durare il tempo necessario per trovare la persona se no viene devoluta allo stato. Se si dubita dell’esistenza del chiamato si applicano le norme sulla scomparsa e sull’assenza. Per evitare che il patrimonio resti abbandonato e privo di tutela giuridica nel tempo che va dall’apertura all’accettazione istituto eredità giacente. Chiunque ne ha interesse creditori, legatari, chiamati ulteriori può chiedere al tribunale del luogo di apertura della successione la nomina di un curatore con il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento che viene accettata o devoluta allo stato in mancanza di accettazione. La nomina del curatore può anche essere disposta d’ufficio. È un patrimonio autonomo. In attesa di sparire (accettazione pura e semplice dell’eredità. Si confonde col patrimonio dell’erede) oppure in attesa di diventare patrimonio separato (accettazione con beneficio di inventario). Presupposti: 1- Esistenza di uno o più delati all’eredità diversi dallo stato 2- Mancanza di immissione del delato nel possesso dei beni ereditari 3- Mancanza di accettazione da parte del chiamato dell’eredità il che porta alla nomina del curatore che rappresenta l’inizio della giacenza. Il fondamento si rinviene nell’interesse generale alla conservazione e all’amministrazione del patrimonio ereditario. Il chiamato ha il potere di amministrare ma non l’obbligo. Viene nominato con decreto del tribunale in cui vi è stata apertura della successione. Eredità vacante Non esistono più delati o vocati al di fuori dello stato; o perché non esistono o perché chi c’è ha rinunziato all’eredità o prescrizione del diritto di accettare l’eredita o una decadenza di questo diritto. Il curatore è titolare di un ufficio di diritto privato non rappresentativo: non agisce nell’interesse esclusivo del chiamato ma di tutti coloro che possono chiedere la sua nomina. Compiti del curatore dell’eredità giacente 1- Attività preliminare: prestare giuramento, redigere l’inventario e compiere gli atti urgenti di amministrazione. 2- Attività processuale: ha la rappresentanza attiva e passiva dell’eredità nelle cause ereditarie. 3- Attività latu sensu amministrativa: comprende l’amministrazione dei beni ereditari sotto la vigilanza del tribunale (ammessa vendita beni immobili previa approvazione del tribunale e necessità), rendimento del conto dell’amministrazione (nel termine fissato dal tribunale) 4- Attività di liquidazione: deve provvedere al pagamento dei debiti o dei pesi ereditari previa autorizzazione del tribunale. Questa situazione di giacenza cessa o con l’accettazione dell’eredità o con l’esaurimento dell’attivo ereditario o con la devoluzione allo stato dell’eredità o infine con la revoca della nomina del curatore. Capacità di succedere Attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius. È uno degli aspetti che assume in concreto la capacità giuridica. Non va confusa con la capacità di agire che è necessaria per accettare l’eredità. Il codice ci dice che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione - art 462 cc.

Concepimento : datazione non possibile verificare con certezza quindi impone il ricorso ad una presunzione (conseguenza che la legge o il giudice fa per provare un fatto ignoto dalla provata esistenza di un fatto noto). Il fatto noto: nascita. 2° comma: si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta Regola che si basa sull’evidenza scientifica non sulla tecnologia. 3° comma: possono ricevere per testamento anche i figli di una persona determinata (vivente al tempo della morte del testatore) benché non ancora concepiti. La capacità di succedere è riferita all’apertura della successione. Il fenomeno successorio è sempre regolato della legge in vigore al tempo dell’apertura della successione. Incapacità relativa a succedere per testamento:  Amministratore di sostegno del testatore  Tutore e protutore del testatore  Notaio o altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico  Testimoni o interpreti intervenuti nel testamento pubblico  Chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto Le disposizione fatte a favore di queste persone sono affette da NULLITA’ ASSOLUTA art 599 cc. riferimento di interposizione reale di persona. Con presunzione assoluta quindi che non ammette prova contraria sono considerate persone interposte: coniuge, genitore, discendenti dell’incapace. È un caso di frode alla legge. Diverso dall’istituto dell’incapacità di succedere è l’INDEGNITA’. Art 463 cc : strumento legale di rimozione di un soggetto dall’eredità o dal legato a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del defunto. Opera come causa di esclusione dalla successione. Produce i suoi effetti solo dalla pronuncia del giudice. ART 463 BIS Nel 2018 ad opera della legge 11 gennaio 2018 è stato inserito l’art 463 bis che è entrato in vigore dal 16 febbraio 2018 e introduce una sospensione dalla successione. La norma dispone che sono sospesi dalla successione il coniuge (anche legalmente separato) e anche la parte dell’unione civile che siano indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile. Sono spesi fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. La norma prosegue che finché perdura li stato di sospensione si fa luogo alla nomina di un curatore (art 528 cc). In caso di sentenza di condanna o applicazione della pena la sospensione cessa ma si risolve in un’ ESCLUSIONE dalla successione come avviene per l’indegno in base all’art 463 bis cc. Inoltre queste disposizioni si applicano nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dei prossimi congiunti: uno o entrambi i genitori o del fratello/sorella.  Come opera la sanzione nella sospensione? Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini (se ci sono ipotesi in cui private l’esigenza di segretezza la conseguenza è che la misura civilistica non potrà operare, non ci sarà quindi l’iscrizione), senza ritardo deve comunicare l’iscrizione nel registro della notizie di reato alla cancelleria del tribunale nel circondario dove si è aperta la successione. Ambito di applicazione della norma: tutelano gli orfani per crimini domestici. Quindi: figli minori o maggiorenni non autosufficiente economicamente che sono rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dal coniuge (anche separato/divorziato legalmente) o dall’altra parte dell’unione civile (anche se l’unione civile è cessata) ma anche a seguito di omicidio commesso dalla persona che è legata o è stata legata da una relazione affettiva e da una stabile convivenza.

l’indegnità a succedere qualora poi l’indagato venisse condannato per tentato omicidio nei confronti del congiunto. Differenze tra indegnità e incapacità

  • L’incapacità di succedere è inattitudine originaria e irrevocabile del soggetto ad adire l’eredità. Art 460: l’indegnità invece non impedisce la chiamata, l’indegno può venire alla successione, accettare l’eredità, entrare nel possesso dei beni ereditari. PERO’ può essere escluso dalla successione con la sentenza di indegnità. La sentenza è una causa impeditiva della conservazione dei beni ereditari. L’indegno una volta esperita l’azione giudiziale e accertata l’indennità dovrà restituire i beni.
  • L’azione per far dichiarare l’incapacità di succedere è imprescrittibile; per l’indegnità i prescrive in 10 ANNI.
  • L’incapacità di succedere non può essere rimossa nemmeno dal testatore. L’indegnità è sanabile con la riabilitazione dell’indegno. È la ripugnanza sociale a consentire che chi abbia offeso la persona del defunto o la sua libertà testamentaria possa trarre profitto dall’eredità in questo. È una sanzione civile per l’illecito posto in essere e ha carattere di pena. Il potere di riabilitazione non rimuove il carattere sanzionatorio. È un diritto di natura privata lasciato alla disponibilità delle parti. Indegnità può colpire sia l’erede sia il legatario prevedendo casi tassativi di indennità. Es: genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale non reintegrato.
  • Attentati alla persona fisica del de cuius : ucciso o tentato di uccidere volontariamente il testatore, il coniuge, un’ascendente o un discendente. Abbia commesso un fatto diverso ma punibile con le stesse pene dell’omicidio.
  • Attentati all’integrità morale del de cuius : caso di colui che ha calunniosamente denunciato una di queste persone (testatore, il coniuge, un’ascendente o un discendente ) o testimoniato falsamente contro di loro per reati puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo di 3 anni.
  • Attentati alla libertà di testare del de cuius : chi ha indotto il defunto con dolo o violenza a fare, revocare, mutare il testamento o lo abbia impedito; che abbia soppresso, celato o alterato il testamento; chi ha formato un testamento falso (intento illecito) e chi ne abbia scientemente uso. Effetti dell’indennità :
  • Prima della sentenza: l’indegno chiamato all’eredità ha tutti i poteri definiti all’art 460 cc.
  • Dopo la sentenza: restituire l’eredità, i frutti e perde il diritto di usufrutto legale e amministrazione dei beni proveniente ai suoi figli da quella successione in via di rappresentazione. La sentenza che dichiara l’indennità ha effetto retroattivo. L’indegno è considerato come se non fosse mai stato erede. L’eredità e il legato si devolveranno ad altri soggetti come nell’ipotesi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare il lascito. Se l’indennità è già accertata al tempo dell’apertu8ra ce l’impossibilità di adire all’eredità. Indegnità ha sempre carattere relativo: mai si diventa indegni in generale ma si perde solo il diritto rispetto al soggetto gravemente offeso. Riabilitazione : istituto che consente l’eliminazione dell’indegnità da parte della persona offesa la quale conoscendo la condotta che integra l’indegnità intende perdonare l’offensore e permettergli di acquisire e conservare diritti successori. È una volontà negoziale, si manifesta con un negozio giuridico. È un negozio unilaterale, irrevocabile (non riguarda la capacità di disporre di succedere), post mortem (efficacie solo dopo la morte dell’interessato), personale (non ammette rappresentanza legale o volontaria e può rivolgersi solo ad un soggetto). È un negozio formale: o per atto pubblico o per testamento. Riabilitazione :
  • Totale: mediante dichiarazione dell’ereditando espressa con atto pubblico o testamento
  • Parziale: l’indegno viene contemplato in un testamento redatto successivamente al verificarsi alla causa di indegnità di cui il testatore sia a conoscenza. Non elimina l’indegnità ma conferisce validità ed efficacia alla disposizione testamentaria della persona lesa a favore dell’indegno. Non è una vera riabilitazione perché la riabilitazione è definitiva invece se il testamento contenete questa riabilitazione parziale viene revocato cade il vantaggio a favore dell’indegno. Quindi l’indegno è ammesso a succedere solo per le disposizioni testamentarie a suo favore. Trasmissione dell’eredità Art 479 cc se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare colui che accetta acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ad essi inerenti mentre rimane estraneo chi ha rinunciato. La rinuncia del trasmissario all’eredità propria del trasmettente include la rinuncia all’eredità che al trasmittente stesso è devoluta. È nell’eredità del trasmittente che il trasmissario trova il diritto di accettare l’eredità del de cuius. Trasmissione della delazione : nel caso di morte del delato prima dell’accettazione la sua delazione non cade ma si trasmette agli eredi. Il fondamento sta nell’esigenza di attribuire un’erede al de cuius quando viene meno il chiamato. I presupposti è che il trasmissario (che riceve) sia capace di succedere e degno nei confronti del trasmittente (delato morto prima di aver accettato). Il trasmissario succede per diritto derivato del suo dante causa non nei confronti dell’originale de cuius. Trasmissione e rappresentazione sono diversi, il rappresentante succedere per iure proprio nel luogo e grado del suo ascendente (degno nei confronti dei rappresentati). Effetti della trasmissione Il trasmissario succede nell’intera posizione giuridica del trasmittente. Il termine di prescrizione per accettare l’eredità decorre dalla morte del de cuius non da quella del trasmittente. La trasmissione prevale sulla sostituzione, rappresentazione e accrescimento.
  • Sostituzione : il testatore dopo aver istituito l’erede o il legatario dispone che a questo debba subentrare un’altra persona qualora si verifichi un determinato evento. Il legislatore prevede:
  1. Sostituzione ordinaria : quando il testatore prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato designa al suo posto un’altra persona. Il fondamento sta nella tutela della volontà del testatore e della sua libertà di designare un secondo successibile per impedire che in mancanza del primo chiamato si apra la successione legittima. Presupposti: impossibilità di accettare (commorienza, morte presunta, dichiarazione di assenza, incapacità a succedere, condizione risolutiva o mancato avveramento della condizione sospensiva) o la sua mancanza di volontà di accettare (rinunzia, prescrizione del diritto di accettare, decadenza). Effetti: l’istituito è chiamato all’eredità immediatamente. Il sostituito fino a quando la sua chiamata non sia operativa si trova in una posizione di aspettativa di delazione. Gode fin dall’apertura di una tutela giuridica più limitata. Quando l’istituito non può o non vuole accettare l’eredità il sostituito subentra nella stessa posizione che avrebbe rivestito l’istituito se avesse accettato con tutti gli obblighi (tranne personali). La sostituzione prevale sull’accrescimento e rappresentazione. Sostituzione:
  • Semplice: si sostituisce una sola persona all’unico chiamato
  • Plurima: si sostituiscono più persone congiuntamente all’unico chiamato o una sola persona a più chiamati.  Reciproca: i diversi chiamati sono sostituiti l’uno all’altro 2) Sostituzione fedecommissaria : l’autore del testamento impone all’erede o al legatario istituito l’obbligo di conservare i beni affinché alla sua morte gli stessi possano automaticamente passare ad un’altra persona. Caratteristiche:
  • Doppia istituzione: istituito e sostituito sono chiamati alla successione rispetto agli stessi beni.