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La disciplina dell'arbitrato internazionale e l'importanza della Convenzione di New York del 1958. Vengono descritte le Convenzioni di Ginevra e di Panama, le leggi nazionali dei vari paesi riguardanti il ricorso contro il lodo arbitrale e i principi fondamentali della Convenzione di New York. Inoltre, vengono analizzati i problemi delle materie non arbitrabili, l'individuazione delle materie non arbitrabili e la rilevanza di eventuali norme di ordine pubblico. Infine, vengono presentati i diversi tipi di arbitrato.
Tipologia: Appunti
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4.1 La disciplina dell’arbitrato internazionale Assume importanza la Convenzione di New York del 1958, la Convenzione di Washington del 1965 contenente le risoluzioni alle controversie riguardo agli investimenti tra Stati e privati di un altro Stato. Altre Convenzioni sono:
- Convenzione Europea (di Ginevra) del 1961 contenete norme per facilitare i rapporti commerciali Est-Ovest - Convenzione Inter-Americana sull’arbitrato commerciale Internazionale (Convenzione di Panama del 1975), cui aderiscono quasi tutti i paesi del continente americano Svolgono un ruolo importante anche le leggi nazionali dei vari paesi riguardanti il ricorso contro il lodo arbitrale. Infatti tutti gli ordinamenti riconoscono un controllo dell’autorità giudiziaria sui lodi arbitrali per tutelare le parti contro possibili abusi. La parte insoddisfatta del risultato dell’arbitrato ha la possibilità di impugnare il lodo davanti ai giudici dello Stato in cui esso è reso. Per questo assume importanza la legge redatta dall’UNCITRAL. 4.2 La Convenzione di New York del 1958 Facilita il commercio internazionale, in quanto consente il ricorso ad un meccanismo neutro ed efficiente di risoluzione delle controversie. Quindi in molti paesi dove non viene riconosciuta la sentenza italiana, i tribunali saranno tenuti a riconoscerla e dare esecuzione ad una sentenza arbitrale, secondo questa convenzione. 4.2.1 I principi fondamentali della Convenzione Uno Stato assume questi obblighi: 1. rispettare le convenzioni arbitrali stipulate per iscritto dalle parti 2. riconoscere a dare esecuzione alle sentenze arbitrali straniere Il primo punto ha importanza nel caso in cui l’esportatore voglia avere la certezza che la controparte non potrà portarlo davanti ai propri tribunali. Riguardo il secondo punto, i motivi che consentono di rifiutare il riconoscimento e/o esecuzione di una sentenza arbitrale straniera sono limitati e impediscono quindi che il riconoscimento possa essere negato in assenza di motivi gravi e fondati. Quindi la convenzione prevede una serie di motivi riguardanti la violazione di norme procedurali e il caso di controversie non arbitrali e lodi contrari all’ordine pubblico dello Stato. Quindi non ci dovrebbero essere ostacoli al riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri nei paesi che hanno ratificato questa convenzione. 4.2.2 Problema delle materie non arbitrabili Qualora la controversia abbia per oggetto una materia non arbitrabile in un certo paese, il ricorso all’arbitrato sarà inefficace in 2 casi: - la clausola arbitrale non impedirà ai giudici nazionali di dichiararsi competenti a decidere controversie instaurate davanti a loro - un lodo riguardante una questione non arbitrabile non potrà essere riconosciuto dai giudici dello stesso paese in questione 4.2.2.1 Rapporti tra arbitrabilità e ordine pubblico Quando determinate situazioni mettono in gioco i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, il legislatore può decidere che qualunque controversia relativa alle stesse debba essere riservate ai tribunali nazionali, evitando il pericolo che i giudici privati possano adottare decisioni contrarie all’ordine pubblico. Quindi anche un lodo arbitrale che rispetti i principi di ordine pubblico sarà inefficace solo per aver trattato questioni che non potevano essere oggetto di arbitrato. Un approccio simile può avvenire anche per alcune materie come il diritto di famiglia. La possibilità data ai giudici nazionali di rifiutare il riconoscimento di lodi arbitrali contrari all’ordine pubblico costituisce uno strumento sufficiente per garantire il rispetto dell’ordine pubblico, senza arrivare ad impedire agli arbitri di prendere qualsiasi decisione in materia.
4.2.2.2 Individuazione delle materie non arbitrabili Tra le materie considerate non arbitrabili abbiamo le normative volte a proteggere una parte più debole, soprattutto nei rapporti tra parti straniere. Un altro settore è il diritto del lavoro, il nostro ordinamento prevede per le controversie di lavoro una competenza esclusiva dai tribunali del lavoro. Il problema dell’arbitrabilità si pone anche in materia di concorrenza (antitrust), al diritto della proprietà intellettuale. Infine abbiamo il problema della corruzione. Infatti si riconosce agli arbitri la possibilità di determinare se c’è corruzione e se quindi il contratto sia nullo. Qualora la materia fosse non arbitrabile converrà scegliere uno strumento diverso dall’arbitrato per la risoluzione di controversie. 4.2.3 Rilevanza di eventuali norme di ordine pubblico La violazione dell’ordine pubblico viene raramente riconosciuta dai giudici nazionali e i suoi contenuti possono variare da pese a paese. Ad esempio le norme che proteggono parti più deboli in alcuni paesi il loro mancato rispetto implica una violazione dell’ordine pubblico, in altri casi queste norme hanno valore imperativo, le cui violazioni non mettono in gioco l’ordine pubblico. Ci sono poi principi che fanno parte di un ordine pubblico transnazionale, come la proibizione della corruzione o commercio di droga, che sono considerati contrari all’ordine pubblico, indipendentemente dal diritto applicabile. Quando le norme contrattuali pattuite tra le parti sono contrarie all’ordine pubblico di un paese ma non di altri paesi, si può scegliere la legge applicabile e la previsione di un arbitrato con sede fuori dallo Stato in questione. Invece in caso di contratti contrari alle norme antitrust o il pagamento di provvigioni illecite, gli arbitri ritengono nullo il contratto per violazione dell’ordine pubblico. 4.3 Diversi tipi di arbitrato 4.3.1 Distinzione tra arbitrato ad hoc ed istituzionale Con l’arbitrato ad hoc le parti concordano nella clausola una disciplina del futuro arbitrato. La clausola conterrà questi elementi: nomina degli arbitri, regole per contrastare manovre dilatorie, disciplina del procedimento arbitrale, tempo limite per emettere il lodo, ecc. Problema che si presenta in clausole di questo tipo è la scelta dell’organo cui è demandata la nomina del presidente del collegio in assenza di accordo tra le parti. Altro problema è la determinazione degli onorari degli arbitri: nell’arbitrato ad hoc è necessario concordare con gli arbitri i loro onorari. 4.3.2 L’arbitrato secondo il Regolamento Uncitral Una soluzione di compromesso tra arbitrato ad hoc e quello istituzionale è quello di sottoporre l’arbitrato al Regolamento dell’Uncitral. Questo regolamento prevede la possibilità di individuare una appointing authority, in caso di assenza di un organismo incaricato della gestione dell’arbitrato. 4.3.3 L’arbitrato Istituzionale o Amministrativo Vantaggi dell’arbitrato istituzionale:
- l’istituzione arbitrale dispone di un regolamento arbitrale che disciplina le problematiche che possono insorgere nel corso del procedimento. Inoltre l’istituzione assisterà le parti nella fase di costituzione del tribunale arbitrale e assicurerà il corretto svolgimento della procedura. L’istituzione potrà svolgere una funzione di stimolo e controllo del rispetto dei termini e degli adempimenti necessari - l’istituzione arbitrale prevede criteri per determinare il costo dell’arbitrato. Questi criteri permettono di effettuare una previsione del probabile costo della procedura arbitrale. L’istituzione gestirà i rapporti con le parti per quanto riguarda il pagamento dei costi, richiedendone il pagamento anticipato
- circostanze assolutamente inaccettabili (non-waivable list) - circostanze accettabili a condizione che le parti dichiarino di approvare la nomina dell’arbitro (waivable red list) - circostanze che vanno comunicate alle parti ma che comportano accettazione dell’arbitro se le parti non obiettano (orange list) - circostanze che non è necessario rilevare alle parti (green list) 4.4.2.3 Sede dell’arbitrato, lingua, legge applicabile Se le parti non si sono concordate sulla sede dell’arbitrato, sarà la Corte a decidere, prendendo in considerazione criteri come la neutralità rispetto alle parti, la convenienza della località e l’esistenza nel paese in questione di una legislazione favorevole all’arbitrato internazionale. Le udienze possono svolgersi in luoghi diversi dalla sede e la Corte può deliberare il lodo in qualunque luogo ritenga appropriato. In assenza di accordo tra le parti la lingua dell’arbitrato sarà determinata dal Tribunale Arbitrale. Può anche capitare che le parti concordino la lingua dell’arbitrato nel contesto dell’atto di missione. Gli arbitri possono applicare eventuali norme a-nazionali in assenza di una scelta delle parti. Gli arbitri individueranno come legge applicabile la normativa interna di un determinato paese. Quando una simile scelta risulti contraria alle aspettative delle parti, gli arbitri possono optare per l’applicazione di norme transnazionali. Il Tribunale Arbitrale deve sempre tenere in considerazione le clausole del contratto e gli usi commerciali rilevanti nel caso concreto. 4.4.2.4 Procedura arbitrale e lodo La procedura inizia con una domanda di arbitrato indirizzata al Segretariato della Corte che verrà trasmessa al convenuto che dovrà rispondere entro 30 giorni, invece per quanto riguarda la difesa può chiedere una proroga del termine. Dopo la Corte determinerà l’ammontare dell’anticipo a copertura delle spese di arbitrato, che dovrà essere pagato in parti uguali dall’attore e dal convenuto. L’ammontare verrà calcolato in base alla somma delle domande delle parti conformemente alla tariffa in vigore. Primo compito degli arbitri è quello di predisporre l’atto di missione che dovrà essere firmato dagli arbitri e dalle parti. Alla firma dell’atto di missione o dopo, gli arbitri convengono una casse management conference per discutere le modalità di svolgimento della procedura e stabilire un calendario di procedura, comunicato poi alla Corte. Gli arbitri procedono ad istruire la causa, esaminando i documenti prodotti dalle parti, procedendo ad audizioni delle stesse o di terzi, nominando esperti, ecc. Alla fine dell’istruttoria il tribunale arbitrale dichiara la chiusura del procedimento e comunica al Segretariato la data di presentazione del progetto di lodo. Il Regolamento fissa un termine di 6 mesi dalla firma dell’atto di missione per la pronunzia del lodo. Tale termine può essere prorogato dalla Corte su richiesta del tribunale arbitrale. Prima di firmare il lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporre il progetto alla Corte di Arbitrato. 4.4.3 Costi dell’arbitrato della CCI La Corte CCI nel determinare i costi dell’arbitrato si basa sulla tariffa allegata al Regolamento come Appendice III, che prevede minimi e massimi entro cui la cifra potrà variare. I costi sono composti da 2 voci: costi amministrativi destinati a remunerare l’istituzione e gli onorari degli arbitri. Entrambe le somme sono calcolate in maniera percentuale rispetto al valore della controversia, con percentuali decrescenti in relazione all’aumento del valore. Il valore della controversia è costituito dalla somma di tutte le domande presentate dalle parti. L’anticipo fissato dalla Corte deve essere pagato in misura uguale da entrambe le parti. Se una delle parti si rifiuta, l’altra parte dovrà sostituirsi a questa pagando quanto da essa dovuto o fornendo una garanzia bancaria per la somma dovuta. Aspetto importante è quello della possibilità di chiedere alla Corte di fissare anticipi distinti per la domanda dell’attore e per la domanda del convenuto. Ciascuna parte dovrà pagare l’anticipo calcolato sul valore delle proprie domande.
4.5 Istituzioni arbitrali italiane 4.5.1 Associazione Italiana per l’Arbitrato (AIA) Prevede che gli arbitrati siano amministrati da una Corte di Arbitrato, coadiuvata da una Segreteria. L’arbitro unico viene nominato di comune accordo dalle 2 parti o dalla Corte. Nel caso di collegio di 3 arbitri ciascuna parte nomina il suo arbitro, mentre il presidente è nominato dalla Corte. Qualora le parti non abbiano concordato il numero degli arbitri, la Corte nomina un arbitro unico, salvo che non ritenga opportuna la costituzione di un collegio. L’arbitro deve dichiarare l’esistenza di eventuali circostanze che possano influire sulla sua indipendenza nell’assolvimento dell’incarico e ha l’obbligo di esercitare l’incarico con indipendenza e in conformità delle norme inderogabili della legge processuale applicabile. L’arbitrato AIA prevede la predisposizione da parte dell’arbitro prima dell’inizio dell’istruzione, di un atto di missione. Per quanto riguarda le regole di procedura il Regolamento lascia l’arbitro libero di disciplinare lo svolgimento del procedimento nel modo che reputa opportuno. 4.5.2 Camera arbitrale di Milano Prevede che l’arbitrato sia amministrato da un Consiglio arbitrale, coadiuvato da una Segreteria Generale. Se si tratta di arbitro unico, la nomina viene effettuata dal Consiglio arbitrale, in mancanza di accordo tra le parti. In caso di collegio arbitrale ciascuna parte designa un arbitro e il terzo arbitro è nominato dal Consiglio. Le parti possono stabilire che il terzo arbitro venga designato di comune accordo dagli arbitri di parte. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina come arbitro unico o presidente del tribunale arbitrale, una persona di nazionalità terza. L’arbitro deve trasmettere alla Segreteria Generale una dichiarazione di indipendenza che indichi qualunque relazione con le parti, interesse personale o economico. La sede dell’arbitrato è fissata presso la Camera arbitrale di Milano ma il Consiglio può fissare la sede in un altro luogo. Il tribunale arbitrale può prevedere di svolgere in luogo diverso dalla sede udienze e singoli atti del procedimento. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella Convenzione arbitrale o dopo. In assenza di accordo tra le parti, la lingua è determinata dal Tribunale arbitrale. In assenza di determinazione ad opera delle parti, il Tribunale arbitrale applica le norme che ritiene appropriate. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento. 4.6 Redazione della clausola arbitrale La soluzione più semplice per la redazione della clausola è quella di limitarsi a riportare la clausola standard senza aggiunte o modifiche. Però succede spesso di avere clausole compromissorie mal redatte che possono dar luogo a problemi nel momento in cui debba metterle in opera. Infatti molti contratti sono redatti da soggetti che non sanno neanche cosa sia l’arbitrato e si limitano a copiare la clausola da un altro contratto. Ciò dà luogo ad una circolazione di clausole “patologiche” che passano da un contratto all’altro. Poi quando ci si avvale all’assistenza di un giurista per la redazione del contratto, la risoluzione delle controversie verrà affrontata alla fine del negoziato, quando le altre questioni sono state già decise. 4.6.1 Requisito della forma scritta della clausola arbitrale La volontà delle parti di sottrarsi alla giurisdizione ordinaria deve risultare in forma scritta. 4.6.1.1 Conseguenze del mancato rispetto della forma scritta Il mancato rispetto della forma scritta rende la clausola compromissoria non opponibile ai giudici nazionali e può inoltre impedire il riconoscimento del lodo basato su tale clausola.
4.6.3.2 Clausole che sottopongono diversi tipi di controversie a tribunali arbitrali diversi Soluzioni come prevedere diversi tribunali sono pericolose, in quanto 2 tribunali arbitrali possono giungere a conclusioni contraddittorie, portando a complicazioni. 4.6.3.3 Clausole che richiamano più istituzioni arbitrali Un caso un cui la previsione di 2 istituzioni arbitrali può avere senso è quello di prevedere diverse istituzioni arbitrali in via alternativa a seconda della parte che inizia la procedura o quella di lasciare alla parte che inizia l'arbitrato la facoltà di scegliere tra di esse. È diffusa la clausola secondo cui la parte che inizia l'arbitrato deve adire l'istituzione arbitrale del paese della controparte. 4.6.3.5 Contratti che contengono sia la clausola arbitrale sia di scelta del foro Può succedere che lo stesso contratto contiene allo stesso tempo una clausola arbitrale e una clausola di scelta del foro. 4.6.3.6 Indeterminabilità dell'istituzione arbitrale scelta Quando le parti sottopongono le loro controversie ad un arbitrato istituzionale, succede che esse non indichino l'istituzione prescelta. In questi casi a volte la clausola è stata considerata valida. 4.6.4 Elementi opzionali della clausola arbitrale Come regola generale è consigliabile utilizzare una clausola standard e aggiungere, nel caso, elementi ulteriori indicati nel modello di clausola. 4.6.4.1 Sede dell'arbitrato È prudente evitare di fissare la sede dell'arbitrato nel paese della controparte straniera. 4.6.4.2 Lingua dell'arbitrato Avere un arbitrari che si svolge nella lingua dell'altra parte può essere un ostacolo per la parte italiana, che sarà costretta ad utilizzare traduttori per farsi capire. Quo di è importante determinare già nella clausola compromissoria la lingua dell'arbitrato e dive ciò non sia possibile si cercherà di risolvere il problema con il tribunale arbitrale all'inizio della procedura. Qualora le parti utilizzino diverse lingue ma conosciute dagli arbitri sarebbe oneroso e inutile ricorrere ai traduttori Alcune istituzioni arbitrali meno internazionali impongono come regola l'uso della lingua locale, con l'uso di una lingua diversa solo su accordo tra le parti. 4.6.4.3 Numero degli arbitri Non è sempre opportuno determinare il numero degli arbitri nella clausola compromissoria. Quindi il Regolamento arbitrale della CCI prevede la nomina di un arbitro unico. Quando invece le parti vogliono che eventuali controversie siano decise da un tribunale di 3 membri, potranno precisarlo nella clausola arbitrale. 4.6.4.4 Obbligo di tentare una soluzione amichevole prima di ricorrere all'arbitrato Se si desidera favorire una soluzione amichevole bisognerà prevedere il ricorso ad un terzo, mediatore esperto nel campo dei rapporti commerciali internazionali, che possa facilitare un accordo mediante l'uso delle moderne tecniche di mediazione. 4.6.4.5 Fissazione di un termine massimo per rendere il lodo La Corte d'appello di Parigi ha deciso che il mancato rispetto da parte degli arbitri del termine di 3 mesi per pronunciare il lodo, costituiva una violazione dell'ordine pubblico e giustificava il rifiuto di riconoscimento del lodo stesso. Se le parti hanno necessità di una procedura rapida, esse potranno scegliere forme di arbitrato rapido. 4.6.4.6 Qualifiche troppo specifiche richieste dagli arbitri Un'altra previsione pericolosa è quella di stabilire requisiti rigidi cui l'arbitro deve rispondere, il loro cumolo può portare a restringere la rosa dei possibili arbitri. È preferibile assicurarsi di aver scelti un sistema per la scelta degli arbitri che garantisca un coinvolgimento delle parti. In questo modo esse avranno modo di individuare arbitri dotati delle caratteristiche desiderate. Nel caso in cui la scelta spetti all'istituzione arbitrale le parti potranno far conoscere eventuali esigenze, di cui questa terrà conto.
5.1 Contratti internazionali e giurisdizioni nazionali Dove le parti non abbiano fatto una scelta in favore dell'arbitrato, le controversie che possono sorgere tra di loro dovranno essere portate davanti alle giurisdizioni nazionali. Si dovrà fare riferimento ai tribunali dei vari paesi che darà luogo a dei problemi:
- di determinare quale tribunale abbia giurisdizione e possa occuparsi del caso - di determinare se e in che modo la sentenza possa essere riconosciuta ed eseguita in altri paesi La risposta a questi problemi si trova nelle norme di diritto processuale internazionale dei singoli Stati, le quali sono stabilite unilateralmente da ogni Stato. 5.1.1 Le norme nazionali sulla giurisdizione: i diversi tipi di approccio Quando non sono applicabili le convenzioni internazionali, sarà necessario considerare separatamente le norme processuali di ciascun paese per determinare quali tribunali abbiano giurisdizione per una determinata controversia e a quali condizioni la sentenza straniera possa essere riconosciuta ed eseguita. Nei paesi con l'approccio tradizionale, le parti ricorrono ai propri tribunali ed ad agire davanti ai tribunali della controparte straniera quando vogliono far valere delle pretese nei confronti di essa. Nei paesi invece con l'approccio moderno, le parti hanno più interesse a portare l'azione davanti ai propri tribunali, ma avranno più difficoltà a realizzare questo obiettivo a causa di norme più restrittive. L'assenza di coordinamento tra i sistemi giurisdizionali nazionali può causare sovrapposizioni tra competenze di giudici di diversi Stati. Può accadere quindi che la stessa controversia sia portata davanti a giudici di diversi Stati e che si instaurino parallelamente più cause. 5.1.2 Le norme che realizzano un coordinamento tra le varie giurisdizioni Per risolvere la mancanza di coordinamento tra i sistemi giurisdizionali nazionali, si è cercato di utilizzare convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali, all'interno dell'UE. Si è compiuto un progresso con la Convenzione di Bruxelles del 1968, sostituita dal Regolamento 44/2001 che si applica tutt’oggi in tutti gli Stati dell’UE. Nel 1988 è stata stipulata la Convenzione di Lugano con i 12 stati della Comunità Europea e i 6 Stati dell’EFTA. Quest'ultima nel testo modificato nel 2007 si applica solo ai rapporti con Islanda, Norvegia e Svizzera. Infine la Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro. 5.2 Due diversi regimi applicabili in Italia In Italia sono previste 2 discipline diverse in materia di giurisdizione internazionale: - nei rapporti con controparti dell’area giurisdizionale europea, si applica la disciplina del Regolamento 44/2001 e della Convenzione di Lugano - nei rapporti con controparti non dell’area europea, si applica invece il regime previsto dalla legge n^ 218/95 sul diritto internazionale privato 5.3 Il regime applicabile nell’area europea La normativa dell’area europea comporta uno stretto coordinamento tra giurisdizioni degli Stati aderenti, attraverso l’introduzione di: - norme uniformi sulla giurisdizione nei confronti dei convenuti di altri paesi dell’area - riconoscimento della libertà delle parti di scegliere il giudice che decide la loro controversia - esclusione della giurisdizione nel caso in cui una causa sulla stessa controversia sia in corso in un altro Stato dell’area - un sistema efficace per riconoscere ed introdurre le sentenze tra i paesi Ciò significa che nell'individuare il giudice si farà riferimento alle stesse norme in tutti i paesi aderenti.
stabilire se fare riferimento al luogo di remissione materiale dei beni al compratore o al luogo in cui avviene la consegna. Se si opta per la 1^ tesi il compratore potrà sempre invocare la competenza dei propri giudici e il venditore non potrà mai portare la causa ai giudici della propria sede. Se invece si opta per la 2^ tesi, si potrà considerare la merce consegnata con la rimessione al primo trasportatore , con competenza dei giudici del paese del venditore. Se il venditore riesce a dimostrare che il contratto determina il luogo di consegna nella sua sede, può agire in giudizio contro il compratore presso i propri giudici e impedire che il compratore possa invocare la giurisdizione dei tribunali del proprio paese. Un elemento importante per la determinazione del luogo è costituito dal riferimento ai termini di resa, ovvero agli Incoterms della Camera Internazionale. Gli Incoterms determinano il luogo di consegna e questo sarà quasi sempre vicino al venditore. La nostra giurisprudenza segue l’orientamento che attribuisce ai termini di resa la funzione di disciplina dell’assunzione dei costi di trasporto. I termini CIF e FOB non comportano uno spostamento del luogo di adempimento ma una diversa ripartizione dei costi di trasporto. Eventuali termini commerciali richiamati dalle parti vanno interpretati conformemente agli Incoterms della CCI. 5.3.3.4 Continua: contratti di prestazione dei servizi Bisogna far riferimento al luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati prestati in base al contratto. Una difficoltà riscontrata deriva dalla genericità della nozione di “servizio”, che può coprire la maggior parte dei contratti diversi dalla compravendita. Tra i contratti non riconducibili alla vendita o prestazione di servizi, per i quali bisogna determinare autonomamente il luogo di effettuazione dell’obbligazione, troviamo i contratti di licenza, di cooperazione, le transazioni e i contratti di franchising. L’orientamento prevalente della nostra giurisprudenza è quello di far riferimento all’attività di compravendita. Il foro contrattuale quindi andrà determinato con riferimento al luogo di consegna dei prodotti. 5.3.4 Clausole di scelta del foro Une elemento importante del sistema giurisdizionale europeo è quello di riconoscere alle parti la facoltà di pattuire deroghe del foro, consentendo di individuare prima quali giudici siano competenti a decidere le controversie che possono insorgere tra di loro e di escludere che la controparte possa attrarli davanti ai propri tribunali. La deroga del foro è disciplinata dall’art. 23 del Regolamento 44/2001. Per i contratti individuali di lavoro il Regolamento prevede una disciplina che non consente di derogare alla competenza dei giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il lavoratore. E’ possibile richiedere, per la validità delle clausole di deroga della giurisdizione che incidono sulla posizione delle parti, il rispetto di garanzie tra cui la forma scritta, per assicurare che le parti abbiano consapevolezza della scelta effettuata. Per la conclusione per iscritto si distingue l’ipotesi del documento firmato da entrambe le parti e lo scambio di lettere. Nel 1^ caso c’è il problema che il contratto richiami condizioni generali contenenti clausole di foro competente. Se queste condizioni sono contenute nello stesso documento e richiamate, la forma scritta è rispettata. Se invece sono contenute in un documento separato, è discusso se il richiamo debba indicare che queste condizioni contengano una clausola di deroga del foro. Nel 2^ caso c’è il problema relativo all’accettazione scritta di una proposta contrattuale. Nei casi in cui il contratto è concluso per fatti concludenti si avrà un’accettazione tacita della proposta, ma la clausola di foro competente non potrà essere considerata accettata per iscritto. L’art. 23 prevede una serie di deroghe al requisito dell’accettazione scritta che attenuano la rigidità. Una prima deroga riguarda la conclusione mediante accordo verbale confermato per iscritto. Quindi i riconoscimenti di deroghe del foro non accettate per iscritto sono limitati e quindi chi inserisce una clausola di proroga del foro nelle proprie condizioni e non riesce a farle accettare per iscritto dalla controparte, ha poche possibilità di farla valere. Quindi è importante che il venditore inserisca nelle proprie condizioni una clausola che determina luogo di consegna nella propria sede.
5.3.5 Norme sulla litispendenza Un principio particolare è quello dell’art. 27 del Regolamento 44/2001, secondo cui quando siano proposte domande con lo stesso oggetto e stesso titolo davanti ai giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti, la competenza è del giudice adito, se questo si dichiara competente. La disciplina della litispendenza costituisce uno spazio giudiziario che non lascia spazio alla competenza di più giudici sulla stessa controversia tra le stesse parti, evitando sentenze contraddittorie. Chi riesce a radicare per primo la controversi davanti ai propri giudici potrà bloccare una procedura parallela iniziata dall’altra parte davanti ai suoi giudici. Questo sistema può dar luogo ad abusi, soprattutto se il giudice adito afferma la propria competenza senza giustificare. Ovviamente questo rischio dovrebbe essere evitato o limitato dalla facoltà di appellarsi contro sentenze che non applicano correttamente le regole comunitarie sulla giurisdizione e dall’intervento della Corte di Giustizia europea che garantisce un’interpretazione uniforme delle norme del Regolamento 44/2001. 5.3.6 Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze I motivi che possono essere invocato per opporsi al riconoscimento di una sentenza di un altro Stato dell'UE sono limitati, in quanto ci sia libera circolazione delle decisioni giudiziarie. Rispetto a prima non è più possibile trascurare di difendersi in una causa all'estero, contando su una successiva difesa. 5.4 Normativa interna di diritto processuale internazionale della l. 218/ Questa normativa è applicabile fuori dall’ambito territoriale europeo coperto dal Regolamento 44/2001 e dalla Convenzione di Lugano. E’ stato abbandonato il divieto di deroga alla giurisdizione italiana, introdotto il principio della litispendenza internazionale, stato reso più facile il riconoscimento delle sentenze straniere. 5.4.1 Norme sulla giurisdizione L’art. 3(1) prevede come regola che il contraente italiano possa essere sempre convenuto davanti a giudici italiani. L’art 3 comma 2, in caso in cui la parte italiana convenga un soggetto non domiciliato o residente in Italia davanti ai giudici, stabilisce che la giurisdizione deve essere determinata in base ai criteri delle sezioni 2, 3 e 4 della Convenzione di Bruxelles e successive modifiche in vigore per l’Italia. 5.4.2 Clausole di deroga del foro La nostra legge distingue 2 ipotesi: quella di attribuzione della giurisdizione ai giudici italiani e quella della deroga della nostra giurisdizione. La 1^ ipotesi (art. 4, comma 1) stabilisce che, qualora non ci sia giurisdizione in base all’art 3, questa non sussiste se le parti l’abbiano accettata e questa accettazione sia provata per iscritto. La 2^ ipotesi (art. 4,comma 2) afferma che la giurisdizione italiana può essere derogata a favore di un giudice straniero o arbitrato estero, se la deroga è provata per iscritto. La deroga della giurisdizione è ammessa solo a condizione che la controversia verta su diritti disponibili. Il riferimento al carattere "disponibile" mostra che si dovrà far riferimento alla disciplina interna per valutare se la deroga della giurisdizione sia ammissibile. La clausola di deroga della giurisdizione soggetta alla legge italiana non dovrebbe avere carattere esclusivo e non impedirà di portare la controversia davanti ad altri giudici. Nei rapporti con controparti di paesi terzi, la clausola che riservi in via esclusiva la giurisdizione ai giudici italiani potrà non essere efficace nel paese dell’altra parte e non impedirle di portare la controversia ai propri giudici. 5.4.3 Disciplina della litispendenza internazionale Per la norma interna la giurisdizione del giudice straniero non è determinata da criteri uniformi. Il giudice italiano ha il potere di verificare se il processo straniero possa produrre effetti nell’ordinamento italiano, e in caso di risposta negativa, non dovrà applicare la norma sulla litispendenza.
5.6.1.2 Strategia offensiva Quando la parte italiana senta necessità di attaccare la controparte e di doversi soddisfare sui beni di quest’ultima in caso di vittoria, la scelta del foro in Italia va considerata con prudenza. Occorrerà accertarsi che la sentenza italiana possa essere riconosciuta senza difficoltà nel paese della controparte. Se non c’è spazio per ottenere il riconoscimento della sentenza nel paese della controparte, la scelta del foro in Italia rischia di ritorcersi contro il nostro esportatore. Anche nel caso in cui ci siano ostacoli al riconoscimento della sentenza italiana nel paese della controparte, non è detto che la scelta del foro in Italia sia opportuna. Trattando con una parte poco affidabile questa scelta sarà consigliabile solo nel caso in cui la scelta del foro in Italia non sia di ostacolo all’ottenimento di misure cautelari nel paese della controparte. 5.6.2 Alternativa di scelta del foro Possiamo considerare come alternative anche quella del foro nel paese della controparte, in un paese terzo o di una pluralità di fori competenti. 5.6.2.1 Foro competente nel paese della controparte Questa situazione si verifica quando la controparte è più forte o quando la sua posizione non le permette scelte diverse, in quanto spesso il contraente italiano è costretto ad accettare clausole di deroga della competenza in favore dei giudici del paese della controparte. Quando le alternative precedenti non siano possibili bisognerà cercare di ridurre il proprio rischio contrattuale. Invece bei casi in cui la parte italiana voglia che la clausola si svolga nel paese della controparte, essa valuterà l'opportunità di una clausola di deroga del foro in favore dei giudici del paese della controparte. 5.6.2.2 Foro competente in un paese terzo Questa soluzione dovrebbe garantire maggiore neutralità , evitando che una delle parti possa trovarsi avvantaggiata rispetto all’altra. Dove non ci siano ragioni per giustificare la scelta precedente, converrà ricorrere all’arbitrato. Ciò permetterà di eliminare dubbi sulla possibilità per l’organo giudicante di dichiararsi competente e risulterà più facile il riconoscimento del lodo nei paese interessati. 5.6.2.3 Scelta di più fori competenti Le parti potranno stabilire che ciascuna di esse possa convenire l’altra solo davanti ai propri giudici o davanti ai giudici del paese della controparte. Clausole di questo tipo devono considerarsi valide. 5.6.3 Redazione delle clausole di deroga del foro E’ opportuno utilizzare sempre clausole semplici e chiare che individuano le controversie e i giudici competenti a deciderle. È bene evitate clausole di portata limitata, riferite solo ad alcuni tipi di controversie. Può anche essere opportuno far sì che la clausola sia in grado di ricomprendere eventuali azioni extracontrattuali collegate al contratto. La scelta più prudente a riguardo è quella di far riferimento a qualsiasi controversia derivante dal contratto o collegata a questo. Si fa normalmente riferimento al foro di un determinato luogo.
7.1 Premessa Il capitolo è dedicato alla descrizione dei contratti più diffusi a livello internazionali, i quali assumono una configurazione diversa nel commercio internazionale. 7.2 Compravendita e altri contratti di scambio utilizzati nel commercio internazionale Il contratto di compravendita occupa una posizione di primaria importanza nel commercio internazionale. Così si è sviluppato un filone di contratti di fornitura continuativa di merci, che il giurista italiano sarebbe portato ad inquadrare nella somministrazione, ma che gli operatori tendono a configurare come «contratti quadro», in cui le parti concludono una serie di singole compravendite: il contratto di subfornitura industriale, la fornitura OEM, i contratti di concessione di vendita. Nei primi 2 prevale l'aspetto di scambio, nel terzo invece l'aspetto caratterizzante è costituito dalla funzione distributiva. Un’altra categoria si configura in via autonoma è quella dei contratti relativi alla fornitura di macchinari ed impianti industriali. 7.3 La convenzione di Vienna sulla vendita internazionale La disciplina della vendita internazionale introdotta dalla Convenzione di Vienna del 1980 rappresenta un esempio di come si possano superare le «barriere giuridiche» tra Stati attraverso la predisposizione di norme uniformi in grado di sostituirsi alle norme degli ordinamenti interni. 7.3.1 Caratteristiche generali La Convenzione detta una disciplina uniforme della vendita internazionale che viene a far parte del diritto interno dei paesi aderenti. Quando uno Stato aderisce alla Convenzione, esso viene a disporre di due normative sulla vendita:
- quella della Convenzione, applicabile alle vendite internazionali - quella applicabile alle vendite interne I contratti tra parti degli Stati aderenti saranno disciplinati dalle medesime norme e quindi sarà irrilevante se si applichi la legge di uno o dell’altro paese. La Convenzione è in vigore in più di 70 paesi tra cui moltissimi paesi europei e anche in alcuni paesi extraeuropei. Essendo la legge uniforme inserita nei vari ordinamenti giuridici nazionali, esiste il rischio che i giudici di diversi paesi interpretino le norme della legge uniforme in base ad orientamenti e criteri desunti dal loro sistema nazionale, con conseguente differenziazione della normativa uniforme da un paese all’altro. Al fine di evitare questo rischio, l’art. 7 della Convenzione espressamente stabilisce che: nell’interpretare la Convenzione, si deve tener conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l’uniformità della sua applicazione. Ciò significa che i giudici nazionali devono tener conto anche della giurisprudenza degli altri paesi. Sono interessanti in quest'ottica la raccolta di abstracts dell'Uncitral, le banche dati della Pace University, CISG online e UNILEX. 7.3.2 Quando si applica la Convenzione? Questo aspetto è disciplinato dall'art. 1, comma 1 della Convenzione di Vienna. Le norme della Convenzione trovano applicazione ai contratti tra parti aventi la sede d’affari in Stati diversi. Contratti tra soggetti del medesimo Stato continuano quindi ad essere disciplinati dalla normativa interna sulla compravendita. Quando gli Stati di entrambe le parti sono Stati contraenti, la legge uniforme si applica direttamente, senza che sia necessario ricorrere alle norme di diritto internazionale privato. Quando invece solo uno dei paesi è uno Stato contraente, la legge uniforme si applicherà se le norme di diritto internazionale privato portano ad individuare la legge di uno Stato contraente.
7.3.5.4 Rimedi del compratore in caso di inadempimento del venditore In caso di inadempimento del venditore, la Convenzione riconosce al compratore i seguenti rimedi:
- richiesta di adempimento → il compratore può chiedere l'adempimento delle prestazioni non eseguite, può anche chiedere la sostituzione della merce non conforme. La riparazione della merce può venir richiesta solo dove ciò non appaia irragionevole - risoluzione del contratto → può essere richiesta solo in presenza di un inadempimento essenziale o in caso di mancata consegna della merce entro un termine supplementare fissato dal compratore - riduzione del prezzo (art. 50) → il compratore può richiedere la riduzione del prezzo, a patto che il venditore rimedi al difetto o il compratore rifiuti la prestazione del venditore - risarcimento del danno (art. 45) → il compratore può richiedere il risarcimento del danno, il quale è costituito dalla perdita subita in conseguenza dell'inadempimento, comprensiva del mancato guadagno. Il danno comprende anche i danni che non sono conseguenza immediata dell'inadempimento della controparte. Il danno risarcibile non può superare la perdita che il venditore aveva previsto (art. 74). Qualora il compratore non adotti le misure citate sopra, la parte inadempiente potrà richiedere una riduzione del risarcimento pari all'ammontare della perdita (art. 77). 7.3.5.5 Obblighi del compratore e rimedi del venditore Gli obblighi del compratore consistono nel pagare il prezzo e prendere in consegna la merce. In caso di inadempimento del compratore, il venditore può richiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. La risoluzione può però essere richiesta solo in presenza di un inadempimento essenziale del compratore, oppure ove il compratore non effettui il pagamento o non prenda in consegna la merce entro un ragionevole periodo supplementare fissatogli dal venditore (art. 64). Inoltre, il venditore può sempre richiedere il risarcimento del danno ed il pagamento degli interessi. 7.3.5.6 Passaggio della proprietà e del rischio La Convenzione non regola il passaggio di proprietà, che rimane quindi disciplinato dalla legge nazionale applicabile: normalmente si tratterà della legge del luogo in cui si trova la cosa. Di conseguenza anche l’efficacia di eventuali clausole di riserva di proprietà andrà valutata alla luce della legge del paese in cui la cosa si trova. La Convenzione di Vienna ha disciplinato autonomamente uno dei principali problemi collegati al passaggio di proprietà, e cioè il passaggio del rischio. Per la merce da trasportare, se il venditore si impegna a rimetterla al compratore o al trasportatore in un luogo determinato, il rischio passa in tale momento; altrimenti esso si trasferisce con la consegna al primo trasportatore (art. 67, comma 1). Nel caso in cui la vendita non implichi trasporto, il rischio passa con la consegna al compratore. Però se quest'ultimo non prende in consegna la merce, il rischio si trasferisce al momento in cui la merce viene posta a sua disposizione e si rende inadempiente (art. 69). 7.4 Gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale I cosiddetti «termini di resa» sono clausole inserite nei contratti di vendita per disciplinare una serie di questioni collegate al trasporto ed alla consegna della merce. Tali termini sono stati oggetto di una «codificazione privata» da parte della Camera di Commercio Internazionale, che a partire dal 1936 pubblica una serie di regole per l’interpretazione dei termini commerciali, chiamate appunto Incoterms. Gli Incoterms contengono una serie di regole che possono essere incorporate dalle parti nel loro contratto di vendita attraverso il semplice richiamo del termine di resa. Gli Incoterms possono essere suddivisi in termini applicabili al solo trasporto marittimo (o per via navigabile interna), limitati quindi ad un trasporto che inizia in un porto e finisce in un altro porto, e termini applicabili a qualsiasi tipo di trasporto, che può comprendere anche quello marittimo. 7.4.1 Classificazione degli Incoterms Nel contesto dei nuovi Incoterms 2010 vengono presentati nel seguente modo: - termini utilizzabili indipendentemente da tipo di trasporto: Ex Works (EXW)
Free Carrier (FCA) Carriage Paid To (CPT) Carriage And Insurance Paid To (CIP) Delivered At Place (DAP) Delivered At Terminal (DAT) Delivered Duty Paid (DDP)
- termini utilizzabili solo per trasporto marittimo: Free Alongside Ship (FAS) Free On Board (FOB) Cost And Freight (CFR) Cost, Insurance And Freight (CIF) Quattro grandi categorie: - termini E → prevede il minimo di obblighi del venditore, il quale è solo tenuto a mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali - termini F → il trasporto principale è a carico del compratore e il venditore adempie all’obbligo di consegna rimettendo la merce al trasportatore terrestre o marittimo che effettua il trasporto principale - termini C → il venditore paga il trasporto fino ad un luogo convenuto (di solito nel paese del compratore), ma trasferisce il rischio già con la consegna della merce al trasportatore marittimo nei termini CFR e CIF o al primo trasportatore per i corrispondenti termini CPT e CIP - termini D → comportano l’assunzione da parte del venditore dei costi e dei rischi fino al luogo di destinazione 7.4.2 Natura e modo di utilizzare gli Incoterms Gli Incoterms sono una codificazione «privata» messa a disposizione delle parti che desiderano incorporarne il contenuto nel loro contratto di compravendita. Il modo corretto per rendere applicabili gli Incoterms consiste nel richiamo espresso o nella previsione di una clausola generale secondo cui qualsiasi richiamo a termini di resa dev’essere inteso come richiamo agli Incoterms, nella versione in vigore al momento della stipulazione del contratto. Quando invece le parti si limitino a richiamare la sigla, senza il riferimento agli Incoterms, è discusso se ciò implichi un richiamo alle regole specifiche contenute negli Incoterms della CCI o una più generica volontà di ripartire tra venditore e compratore le spese di trasporto conformemente al termine in questione, senza prendere posizione su altri aspetti. 7.4.3 Riassunto dei singoli Incoterms - EXW (Franco Fabbrica) → il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali, non sdoganata all'esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento - FCA (Franco Vettore) → il venditore adempie l’obbligo di consegna col rimettere la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto. Se la consegna è effettuata nei locali del venditore questo è responsabile del caricamento sul mezzo di prelevamento. Se la invece è effettuata in qualsiasi altro luogo il venditore deve mettere la merce a disposizione del vettore sul mezzo del venditore - FAS (Franco Lungo Bordo) → il venditore adempie l’obbligo di consegna col rimettere la merce sdoganata a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto - CFR (Costo e Nolo) → il venditore adempie l’obbligo di consegna col rimettere la merce sdoganata a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, ma sopporta le spese di trasporto fino al porto di destinazione - CIF (Costo, Assicurazione e Nolo) → il venditore assume gli obblighi del termine CFR con l'aggiunta che deve fornire un'assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto
Quanto alla responsabilità per vizi, si tende a prevedere come rimedio esclusivo in caso di difetti del prodotto, la riparazione della macchina, limitando a casi estremi la possibilità di risoluzione del contratto. Quando il venditore non sia in grado di ottenere che la sua responsabilità sia limitata alla riparazione (o sostituzione) del prodotto, ad esclusione degli eventuali danni che possa subire il compratore, egli cercherà almeno di fissare un «tetto» a tale responsabilità. 7.6.2 I contratti “chiavi in mano” (turnkey) I contratti di vendita di impianti e macchinari, “turnkey contracts”, rappresentano un interessante sviluppo della vendita di impianti verso forme più complesse, caratterizzate dall’assunzione di un impegno globale, e corrispondente garanzia di funzionamento, esteso ad un insieme di macchinari funzionanti insieme (impianto o linea di produzione). All’interno di questa tipologia troviamo:
- il contratto avente per oggetto la realizzazione di un’opera (es. ponte, diga o stabilimento industriale comprensivo delle opere civili e dei macchinari) - il contratto relativo alla fornitura di un impianto (linea di produzione) da inserire in una struttura esistente - il contratto in cui si garantisce oltre al funzionamento dell’impianto anche l’effettiva produzione L'inquadramento più lineare sembrerebbe quello del contratto d'appalto. Lo schema normalmente utilizzato prevede che dopo il pagamento di un acconto, si proceda alla messa a punto del progetto dettagliato dell'impianto. Dopo il macchinario verrà spedito all'acquirente contro pagamento della parte restante del prezzo. Una volta giunto nel paese di destinazione il macchinario verrà preso in consegna dall'acquirente. Una volta accertato che il macchinario è giunto indenne sul luogo di installazione, inizierà la fase del montaggio effettuata dal compratore sotto la supervisione del personale del venditore. Terminato il montaggio si passerà alle prive di funzionamento a vuoto (commissioning) e al collaudo finale (performance test) per accertare che l'impianto raggiunga le prestazioni garantire contrattualmente. Se i risultati raggiunti con il performance test sono inferiori alle prestazioni convenire sarà prevista una riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. Infine si passerà alla presa in carico (taking over) dell'impianto da parte del compratore, darà da cui decorrerà un periodo do garanzia. È frequente il contemporaneo trasferimento del know-how di produzione, attraverso la messa a disposizione di documentazione tecnica relativa all'uso dell'impianto e l'addestramento del personale locale. 7.7 Contratti di subfornitura, OEM e rapporti similari Nel commercio internazionale si ricorre frequentemente alla subfornitura. Il nostro paese ha introdotto con la legge del 18 giugno 1998 n. 192 sulla «disciplina della subfornitura nelle attività produttive» una particolare regolamentazione applicabile ai contratti definiti nel modo seguente dall’art. 1: «1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente». 7.7.1 Subfornitura nel contesto della realizzazione di un’opera (subappalto) Un primo significato che può assumere il termine di subfornitura è quello del contratto con cui un soggetto (main contractor), tenuto a realizzare un’opera per un terzo, incarica un altro soggetto (subcontractor) dell’esecuzione di una parte dei lavori in questione. Caratteristica di questa forma di subfornitura è la presenza di un contratto con un terzo, rispetto al quale il contratto di subfornitura si pone in un rapporto di dipendenza, sia sul piano economico- funzionale, sia sul piano giuridico, dando luogo, in quest’ultima ipotesi, ad un vero e proprio
subcontratto. Il main contractor cercherà di ribaltare sul subcontractor obblighi e responsabilità assunti nei confronti del committente e di subordinare l'esecuzione dei propri obblighi verso il subcontractor all'adempimento del committente. Il subcontractor avrà interesse a ridurre questi condizionamenti ai minimi termini, assumendo obblighi nei confronti del main contractor. 7.7.2 La subfornitura industriale In un documento della Commissione europea essa viene definita «in termini operativi» come la situazione in cui: «… un’impresa, che chiameremo “committente”, si rivolge ad un’altra impresa, che chiameremo subfornitore, perché gli fornisca beni o servizi di cui il committente ha bisogno per la sua attività economica, per incorporarli attraverso qualche forma di assemblaggio in un bene più complesso». All’interno della categoria dei contratti di subfornitura industriale possiamo distinguere le seguenti situazioni:
- fornitura di prodotti realizzati ad hoc che l’acquirente incorpora nel proprio prodotto - fornitura di prodotti finiti che il compratore incorpora nella propria gamma (contratto OEM) Il contratto di subfornitura industriale è un tipico contratto di durata: la sua funzione è di realizzare un flusso continuativo di prodotti dal subfornitore all’acquirente. Nella prassi della subfornitura il contratto quadro si presenta sovente sotto forma di ordine d’acquisto che disciplina le successive forniture. Un problema centrale del contratto di subfornitura è quello dell’individuazione dei quantitativi che le parti si impegnano rispettivamente a fornire e ad acquistare alle varie scadenze, attraverso un’adeguata programmazione. Un sistema diffuso consiste nel concordare delle previsioni mensili con anticipo, stabilendo che i quantitativi diventino obbligatori per le parti, in percentuale crescente man mano che ci si avvicina alla scadenza rispettiva (rolling forecasts). Un elemento di flessibilità per il committente viene introdotto con il nome di "riprogrammazione", consentendo a quest'ultimo di posticipare la data di consegna o di mutare la composizione merceologica delle forniture rispetto a quanto pattuito. Un altro profilo di possibile conflitto, è quello della determinazione del prezzo dei beni forniti dal subfornitore. Infatti, mentre il committente mirerà a pattuire un prezzo che rimanga fisso per un lungo periodo, il subfornitore chiederà di poter adeguare il prezzo quando i propri costi risultino modificati. Il problema potrà essere risolto attraverso il ricorso a clausole di revisione prezzo, oppure con il sistema, più semplice ma più rischioso per la parte più debole, della rinegoziazione alla fine di un periodo per il quale esiste l’impegno a mantenere un prezzo fisso. 7.7.3 I contratti di fornitura OEM I contratti OEM hanno per oggetto la fornitura di prodotti completi, di regola concepiti e progettati dal venditore, che l'acquirente immette poi sul mercato come propri. Hanno la funzione di rispondere ad un'esigenza di decentramento produttivo, come la subfornitura. Essi si differenziano dalla subfornitura per il fatto che si tratta di un prodotto finito, che viene solitamente venduto contemporaneamente dallo stesso fabbricante (con il proprio marchio) in concorrenza con l’acquirente. Così l'acquirente non potrà impedire al fornitore di continuare a vendere lui stesso gli stessi prodotti, ma cercherà di ottenere un'esclusiva sulle versioni a lui destinate. Spesso sarà necessario apportare al prodotto delle modifiche estetiche necessarie per inserirlo nella gamma dell'acquirente. Un altro aspetto particolare dei contratti OEM riguarda l’assistenza postvendita: l'acquirente deve prevedere l'addestramento del personale, la fornitura di parti ricambio, sostanzialmente la messa a disposizione di quanto necessario affinché l'acquirente sia un grado di dare ai clienti lo stesso servizio post-vendita che dà per i prodotti di fabbricazione. Per garantire all’acquirente la certezza di poter disporre del prodotto per un periodo relativamente lungo, si prevede talvolta un diritto dell’acquirente di produrlo su licenza, ove il venditore cessi di fornirglielo per cause non imputabili al compratore stesso.