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Sulla natura giurisdizionale o contrattuale del lodo arbitrale. Esplora le diverse teorie sulla questione, le caratteristiche del lodo contrattuale e irrituale, e i requisiti formali per stipulare una convenzione di arbitrato. Viene inoltre discusso il ruolo degli arbitri, la procedura di impugnazione per nullità e la distinzione tra lodi parziali su questioni e lodi parziali su domanda.
Tipologia: Sbobinature
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L’arbitrato. L’arbitrato è un argomento che ha dato luogo a notevoli approfondimenti dottrinali e ad un’ampia giurisprudenza che è strettamente collegato alla giurisdizione ma ha anche dei collegamenti col diritto sostanziale. Rientra tra quelli che con una formula che si chiamano strumenti di risoluzione alternativa della controversia; istituti accomunati dal fatto che tendono a risolvere controversie con strumenti diversi rispetto al processo che si svolge davanti al giudice ordinario. Viene tradotta l’espressione americana A.D.R. acronimo che sta per alternative dispute resolution. Abbiamo diversi strumenti all’interno di questi istituti come ad esempio appunto l’arbitrato ma anche la conciliazione giudiziale o la negoziazione assistita, la mediazione ecc. L’arbitrato è uno strumento particolare perché si basa a monte sulla volontà delle parti ma di fatto rimette la decisione della causa ad un terzo. In Italia convivono due tipi diversi di arbitrato: rituale e irrituale (o libero). L’arbitrato rituale è quello regolato dal c.p.c. Da sempre le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, hanno cercato forme di risoluzione della controversia diverse dal processo ordinario. Questa soluzione consensuale può aver luogo con vari strumenti per esempio la transazione ossia un contratto attraverso cui le parti procedono con reciproche concessioni per risolvere la lite insorta. Questa norma ci dice che alla base ci deve essere la disponibilità dei diritti per stipulare la transazione. Anche alla base dell’arbitrato c’è la volontà negoziale delle parti. Le norme sull’arbitrato prevedono espressamente che il presupposto per la stipula della convenzione di arbitrato è la disponibilità dei diritti. Allo stesso modo le parti possono anche stabilire che le controversie che deriveranno da un contratto saranno decise da arbitri. Il legislatore regola l’arbitrato perché vuole evitare che sia uno strumento di prevaricazione cioè vuole che sia rispettato il principio del contraddittorio e vuole anche regolare gli effetti del lodo attribuendogli particolare efficacia. Ha previsto infatti che lo stato possa recepire il lodo arbitrale e possa essere munito di efficacia esecutiva. Gli arbitri non sono dei soggetti che sono investiti del potere negoziale di transigere, non abbiamo un mandato agli arbitri a trovare un accordo sulla soluzione della controversia ma abbiamo un mandato agli arbitri a decidere quindi dovranno emettere un provvedimento nel quale dovranno individuare la regola di diritto applicabile nel caso concreto e dovranno anche emettere la relativa decisione nella forma del lodo. Si discute tantissimo sulla natura del procedimento, in particolare si contrappongono due visioni:
Il problema si pone perché all’esito di questo procedimento arbitrale vediamo che gli arbitri emettono un lodo al quale l’ordinamento attribuisce un’efficacia che va oltre l’efficacia dei contratti; cioè il lodo arbitrale rituale produce gli effetti di una sentenza e questo lodo può anche essere dichiarato esecutivo, è soggetto soltanto ad alcune specifiche impugnazioni, in particolare alla impugnazione per nullità, alla revocazione ed alla opposizione di terzo quindi allo stesso modo di una sentenza il lodo arbitrale può essere impugnato per revocazione e opposizione di terzo quindi secondo una parte della dottrina il lodo arbitrale ha natura giurisdizionale. Altra parte della dottrina replica sostenendo un’altra tesi (a cui il prof aderisce), perché è vero che il lodo produce gli effetti della sentenza ma il fatto che il legislatore parifichi gli effetti del lodo agli effetti della sentenza, non implica che l’attività svolta dagli arbitrati sia attività giurisdizionale, gli arbitri non sono una autonoma giurisdizione perché sono soggetti che operano quali privati, sono soggetti privati il cui status giuridico non è regolato dalla costituzione, non è regolato dalle norme costituzionali o del codice di procedura civile che regolano gli organi giudiziari tanto che il legislatore dice espressamente che non sono pubblici ufficiali e non hanno poteri coercitivi; inoltre teniamo presente che alla base della decisione c’è sempre un accordo tra le parti che decidono di rimettere la controversia a soggetti diversi dal giudice ordinario. In materia di arbitrato abbiamo avuto numerose riforme che si sono susseguite nel tempo. Disposizioni artt. 806 ss. C.p.c. A monte dell’arbitrato c’è sempre una libera scelta delle parti. La corte costituzionale ha più volte affermato che gli arbitrati sono obbligatori sono vietati perché nel momento in cui il legislatore prevede di iniziare un procedimento arbitrale e quindi il divieto per la parte di rivolgersi al giudice naturale precostituito dalla legge si configura un’introduzione di giurisdizioni speciali vietate dalla costituzione quindi a monte dell’arbitrato ci deve essere la libera volontà delle parti. Peraltro si configurerebbe una violazione dell’art. 24 Cost. Vedremo che abbiamo tre tipi di convenzione di arbitrato e il requisito formale è la scrittura, inoltre la convenzione di arbitrato deve avere ad oggetto controversie già sorte o che vengono in qualche modo individuate preventivamente dalle parti; non è possibile stipulare una convenzione di arbitrato generica che prevede che tutte le controversie tra due o più parti siano decise da arbitri poiché ciò sarebbe in contrasto con l’art. 24 Cost. Art. 806. Controversie arbitrabili Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. L’unico limite riguarda quindi la indisponibilità del diritto e qui entriamo nel merito di una questione di difficile risoluzione perché il diritto di per sé è disponibile ma è regolato da norme inderogabili quindi fino a che punto la previsione di norme inderogabili rende un diritto indisponibile? In certi casi il diritto è indisponibile perché anche se si tratta di rapporti tra privati sono comunque rapporti, o
sottoscrizione; inoltre si sottolinea che nei contratti con i consumatori è sempre considerata abusiva. L’ultimo comma ci dice che come principio generale chi può stipulare un contratto, può anche stipulare la clausola compromissoria, e ci dice pure che la sua validità va valutata in modo autonomo rispetto a quella del contratto cui accede. È un modo articolato per dire che gli arbitri chiamati a decidere una lite in forza di clausola compromissoria, se c’è una contestazione sulla validità del contratto, devono comunque decidere in modo autonomo la validità della clausola compromissoria e quindi la controversia sulla validità del contratto non fa venir meno il potere degli arbitri di decidere se la clausola compromissoria era valida. Art. 808-bis. Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale. Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807. Abbiamo una clausola compromissoria in realtà che però non accede a un contratto quindi abbiamo un accordo tra le parti che ci dicono che determinate controversie derivanti da un rapporto giuridico e che potranno sorgere in futuro saranno decise da arbitri; quindi qui è necessario vi sia la individuazione di un rapporto dal quale possono sorgere le controversie altrimenti l’accordo sarebbe eccessivamente generico e nullo. Deve trattarsi inoltre di rapporti di natura non contrattuale perché se no si tratterebbe di clausola compromissoria ex art. 808. Per quanto riguarda la convenzione di arbitrato ci mancano da esaminare alcune disposizioni. 808-quater. (Interpretazione della convenzione d'arbitrato) Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. L’art. 808-quater detta una disciplina dell’interpretazione, e sappiamo che spesso la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione restrittiva delle clausole, e questa norma, con buon senso, ci dice che se vi è una clausola accessoria ad un contratto, si dovrebbe ritenere che tutte le controversie derivanti da quel contratto siano comprese nella clausola compromissoria, senza distinzioni tra controversie sull’interpretazione o controversie sull’esecuzione del contratto. 808-quinquies. (Efficacia della convenzione d'arbitrato) La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato. Norma che favorisce l’arbitrato, in modo più vago e molto discutibile. Ci dice che se gli arbitri, per un motivo qualunque, non decidono nel merito, la convenzione di arbitrato conserva efficacia. Però questo può rendere molto difficile alla parte ottenere un provvedimento sul merito…
808-ter. (Arbitrato irrituale) _Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824- bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
contraddittorio come accade nel caso in cui non si diano dei termini per difendersi.;
che prevedono che se una parte non nomina l’arbitro che dovrebbe nominare, l’altra parte può notificare un atto con cui invita la controparte alla nomina dell’arbitro e se quella non provvede entro 20 giorni la nomina può essere richiesta al presidente del tribunale dove ha sede l’arbitrato. Riguardo proprio alla “ sede dell’arbitrato ”, bisogna capire che per sede di arbitrato si intende un concetto prettamente giuridico e non materiale, infatti si intende quel luogo di riferimento che viene usato come punto di riferimento per l’applicazione delle norme in materia di arbitrato. Tra l’altro, ciò non significa che le udienze vengono svolte tutte in quella sede, per esempio Palermo. Art. 812. (Incapacità di essere arbitro) Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire. Per essere arbitri occorre avere la capacità legale di agire, come dicevamo all’inizio. Art. 813. (Accettazione degli arbitri) L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione. Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Dall’accettazione del ruolo di arbitro, per iscritto, derivano responsabilità ma anche dei diritti, e devono rendere una serie di dichiarazioni perché devono essere terzi e imparziali, infatti si applicano agli arbitri i doveri sull’astensione del giudice, inoltre se gli arbitri sono avvocati il codice deontologico forense prevede ulteriori obblighi per i professionisti, perché non può essere arbitro un soggetto che non dia garanzie di terzietà e imparzialità. Però, nella realtà concreta gli arbitri di parte normalmente sono soggetti chiamati a perorare la causa della parte che li ha nominati, perciò il ruolo fondamentale e di ago della bilancia lo svolge il presidente, sostanzialmente. In teoria, ogni arbitro ha un mandato collettivo e dovrebbe decidere nel nome della giustizia, secondo ciò che ritiene più giusto per sua coscienza, ma in pratica assume le vesti di un avvocato. E’ anche previsto che se non sono rispettati i doveri di imparzialità e terzietà si può chiedere la ricusazione dell’arbitro, da proporre al presidente del tribunale. 813-ter. (Responsabilità degli arbitri) _Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:
a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma. Il fatto che gli arbitri hanno diritto ad un compenso non è scontato, perché capita spesso che le parti non paghino gli arbitri o che non abbiano i soldi per farlo; vi è una norma che dispone la responsabilità solidale per il pagamento, salvo diritto di rivalsa. L’art. 815 regola la ricusazione, di cui abbiamo già parlato. Art. 816. (Sede dell'arbitrato) Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri. Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa e' nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma. Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero. Qui segnaliamo solo che nel procedimento arbitrale le forme del procedimento sono scelte dagli stessi arbitri, cioè non si applicano le norme sul processo ordinario di cognizione, ma gli arbitri possono scegliere il modo di procedere che gli sembri più opportuno. Possono anche, regolare questo procedimento sulla falsariga del procedimento ordinario, ma devono garantire il contraddittorio, più volte segnalato dal legislatore. 816-bis. (Svolgimento del procedimento) Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore puo' essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.
Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito. Vi sono spesso problemi tra procedimento arbitrale e processo di cognizione, tra cui il fatto che gli arbitri hanno propria competenza sulle questioni di competenza arbitrale; il problema dei paralleli, cioè da un lato una parte inizia un arbitrato e dall’altro lato la sua controparte inizia la causa davanti al giudice ordinario, per esempio perché crede che sia nulla quella arbitrale (le 2 cause proseguono insieme e poi saranno impugnabili i relativi provvedimenti in via esclusiva); il procedimento arbitrale può essere sospeso ma solo in ipotesi eccezionali, a questo proposito vediamo che gli arbitri hanno il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale, in quanto per la Corte e ora per l’art. 816-bis, gli arbitri sono considerati legittimati, ma non davanti alla Corte di Giustizia in UE. Durante il procedimento arbitrale gli arbitri possono assumere mezzi di prova però non hanno poteri coercitivi quindi non possono costringere nessuno a fare qualcosa. Oltretutto chi testimonia davanti ad un arbitro non può nemmeno giurare. Gli arbitri non possono nemmeno disporre misure cautelari, da chiedere al giudice ordinario. Unica deroga sono le sospensioni delle delibere di società, che valgono come oggetto di impugnazione davanti agli arbitri. Art. 820. (Termine per la decisione) Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina. In ogni caso il termine puo' essere prorogato: a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri; b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l'istanza puo' essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
secondo diritto e che la decisione potrà essere impugnata per violazioni di norme di diritto, tutto espressamente indicato, ma su questo tema torneremo. Art. 823. (Deliberazione e requisiti del lodo) _Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale. Il lodo deve contenere:
dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo. Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali, e devono trasmettere alle parti una copia originale o comunque una copia conforme del lodo entro 10 giorni dall’ultima sottoscrizione. Art. 824-bis. (Efficacia del lodo) Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Qui leggiamo un’equiparazione, riguardo agli effetti, tra lodo arbitrale e sentenza giudiziale, anche se non vi è stato un procedimento giurisdizionale e senza potere coercitivo. Art. 825. (Deposito del lodo) La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza. L’art. 825 regola il deposito del lodo, detto anche omologazione del lodo (prima si chiamava così) prima della sua equiparazione alla sentenza giudiziale sugli effetti. L’omologa è ancora molto importante, perché è vero che gli effetti del lodo sono identici a quelli di una sentenza, ma si deve parlare ancora di un’efficacia astratta, mentre in concreto il lodo potrà produrre i suoi effetti esecutivi, e quindi essere titolo per la trascrizione, solo se è stato omologato, e infatti si paga pure la relativa imposta di omologazione/deposito. Il tribunale deve fare delle verifiche prima dell’omologa, pensiamo, per esempio, al caso in cui in tribunale si accorgano che hanno tra le mani un arbitrato irrituale, che non può essere omologato. Una questione riguarda la nullità del lodo, che se viene
indipendentemente dal deposito del lodo. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo. Abbiamo 3 mezzi d’impugnazione:
_nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi' stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta. Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita' dipenda dalla sua invalidità o inefficacia. Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi. L’art.830 regola la fase decisoria dell’impugnazione per nullità, ci dice che è competente la Corte d’Appello, la quale decide con sentenza, e il provvedimento sarà suscettibile di ricorso per Cassazione, nullità che potrà essere anche parziale se è nulla una parte scindibile dal resto. Il 2° comma è abbastanza complesso, perché ci dice alcune ipotesi in cui la Corte deve decidere nel merito e altre in cui non deve e resta salva la clausola compromissoria, perciò le parti dovranno ricominciare il rito arbitrale (modifica introdotta nel 2006 e che appare irragionevole, perché una parte ha già svolto tutto il procedimento e poi si ritrova a doverlo ricominciare, ma prendiamo atto della scelta del legislatore e che non è ancora intervenuta una sentenza di incostituzionalità). Quindi, per nullità del lodo la Corte d’Appello può decidere nel merito, in altre ipotesi deve essere nuovamente deciso dagli arbitri. Se la pronuncia di nullità del lodo riguarda la stessa convenzione di arbitrato, allora in questo caso la Corte d’Appello dovrà sempre decidere il merito. Riguardo ai casi non ci interessa studiarli singolarmente ma solo in una prospettiva panoramica. La Corte d’Appello può anche decidere la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo, se viene proposta impugnazione per nullità. Art. 831. (Revocazione ed opposizione di terzo) Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per
opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause. L’art. 831 regola la revocazione e l’opposizione di terzo. Anche questi due mezzi d’impugnazione si propongono davanti alla Corte d’Appello, quindi vi è un unico grado di giudizio davanti ad essa. E’ pure previsto che se vengono proposte più impugnazioni, di vario tipo, esse possono essere riunite, d’altronde sono tutte di fronte allo stesso giudice. Il resto è facilmente interpretabile. Ora breve cenno ad altri 2 istituti: LODI STRANIERI e LODI SECONDO ARBITRATI REGOLAMENTATI. Gli arbitrati regolamentati. Ex art. 832, il legislatore si limita a confermare una prassi consolidata, infatti esistono istituzioni e associazioni che tra i loro scopi e attività hanno quella di istituzionalizzare degli arbitrati, come delle istituzioni sovranazionali, ma noi ci riferiamo a quelle interne qui. Per esempio, le Camere di commercio possono istituire delle camere arbitrali al fine di incentivare il commercio, ed esistono delle camere arbitrali anche di natura privata, come il consiglio dell’ordine degli avvocati o dei dottori commercialisti, che possono crearla. Quindi sostanzialmente possono destinare una struttura a questo servizio, per tutti gli adempimenti connessi ai riti arbitrali. E’ possibile perciò che le parti facciano dei richiami, nei loro accordi, a questi istituti, in particolare, per esempio, si prevede che l’arbitrato “sarà deciso secondo il regolamento della Camera di commercio di Palermo”, e in questo caso sarà una clausola valida, che si riferirà al regolamento vigente al momento in cui si sottoscrive la clausola compromissoria. I lodi stranieri. Ex artt. 839-840. Come si stabilisce se un lodo è straniero? Unico discrimen è la sede dell’arbitrato, e non la lingua dell’accordo tra le parti, che è indifferente. Se la sede dell’arbitrato è estera, si applicheranno le norme del Paese dove ha sede l’arbitrato stesso. Inoltre, per la dichiarazione di efficacia di un lodo straniero in Italia, non si applicano le norme viste in precedenza per il deposito del lodo (o omologa), ma sarà necessario chiedere il riconoscimento del lodo alla Corte d’Appello, la quale dovrà emettere un decreto con cui riconosce l’efficacia del lodo straniero in Italia, con un procedimento che ricorda la delibazione di sentenze straniere. La parte, contro cui si richiede l’efficacia del lodo straniero, potrà proporre un’opposizione se vuole contestare i presupposti per l’esecuzione di questo lodo, in cui potrà far valere una serie di vizi tassativi, previsti nell’art. 840, riguardanti o la convenzione arbitrale o l violazione del principio del contraddittorio o una decisione contro l’ordine pubblico.