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Questo trattato discute sulla libertà religiosa e i diritti ereditari delle confessioni religiose in europa, inclusa l'adesione alla carta dei diritti fondamentali ue e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esplora il ruolo della chiesa nella società europea e la relazione tra stato e chiesa.
Tipologia: Appunti
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Trattato recepisce lÕistanza non facendo espresso riferimento alle radici cristiane, ma alle ereditˆ religiose (tra le quali non pu˜ comunque non ricomprendersi il cristianesimo). ¥ lÕart 6 riconosce i diritti, le libertˆ, i principi della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali UE del 2000) e dichiara lÕadesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellÕuomo e delle libertˆ fondamentali del 1950 ------> nel diritto UE • garantita la libertˆ religiosa e di coscienza come diritto individuale e collettivo, il diritto allÕobiezione di coscienza limitatamente alle leggi nazionali che ne disciplinano lÕesercizio, il diritto dei genitori ad educare i Þgli secondo le loro convinzioni, divieto di discriminazione per motivi religiosi, rispetto delle diversitˆ religiose. ¥ allÕart 30, relativamente alle confessioni religiose, lÕUE rispetta lo Status di cui godono negli Stati membri in virt• del diritto nazionale, mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con le Chiese, e riconosce e tutela la libertˆ religiosa anche ÒistituzionaleÓ ¥ sotto il proÞlo della qualiÞcazione giuridica, lÕordinamento europeo di avvicina al modello italiano di laicitˆ positiva (ritiene il fenomeno religioso meritevole di tutela e gli riconosce rilevanza pubblica). Dato il ruolo sociale e pubblico delle Chiese, ci si chiede se siamo in presenza della FINE DELLÕERA COSTANTINIANA OPPURE ALLÕALBA DEL NUOVO COSTANTINISMO (inteso come sistema di unione solidale tra Stato e Chiesa). Il problema • malposto in questi termini, perch•: ¥ il termine costantinismo • incerto, e quindi inutile per il giurista (presuppone solo unÕesplicita qualiÞcazione formale in Costituzione dello Stato come confessionista? o anche un adeguamento di tutto lÕordinamento ai paradigmi religiosi? o un sistema politico in cui • dominante un partito dichiaratamente confessionale ecc) ¥ ogni classiÞcazione in termini di rapporto Stato-Chiesa (Paese concordatario, separatista, con
Chiesa di Stato ecc) • imprecisa e inadeguata, perch• ogni situazione di tempo e luogo presenta variabili che la rendono unica: ➢ il processo di frammentazione e pluralizzazione da secoli vissuta in campo religioso e ideologico oggi si produce sul terreno etico-valoriale (Weber: siamo in una societˆ politeista dal punto di vista etico), talvolta derivante ma sempre pi• spesso trasversale alle diverse appartenenze religiose: il tema della conßittualitˆ sociale dunque si sposta dal terreno religioso a quello etico, il che ha una ricaduta sul tema dei rapporti Stato-Chiesa (il che impone una riconsiderazione dellÕintera questione) ----> lo Stato, mentre pu˜ esserlo in termini religiosi, non pu˜ essere neutrale davanti alle varie opzioni etiche del corpo sociale (il diritto positivo, anche procedimentale, veicola valori etici): la Ònon sceltaÓ, lÕopzione per un diritto debole meramente regolamentare, sarebbe comunque una scelta di parte, quella del relativismo etico. Nel SISTEMA UE le relazioni tra Stato e confessioni religiose e la disciplina delle materie ecclesiastiche sono di esclusiva competenza degli Stati membri -----> esistono comunque provvedimenti normativi europei che in qualche modo incidono sulla materia ecclesiastica: ➢ es, la direttiva 119/1993/CE riguardante la macellazione rituale, in deroga alla disciplina generale dettata per evitare agli animali da macellare sofferenza, afferma la necessitˆ di tenere in consoderazione le esigenze particolari di certi riti religiosi (in specie il divieto di stordire lÕanimale prima di sgozzarlo, ed il ruolo dellÕautoritˆ religiosa nella macellazione rituale). ➢ importante per lÕItalia • il regolamento n. 2201 del 2003 relativo alla competenza, riconoscimento, allÕesecuzione nello spazio europeo delle decisioni dei giudici nazionali in materia matrimoniale e di responsabilitˆ genitoriale, che fa salva la peculiare disciplina concordataria contenuta nellÕAccordo di Villa Madama del 1984 nella parte in cui regolamenta la delibazione delle sentenze di nullitˆ dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili ➢ occorre inÞne ricordare le numerose risoluzioni del Parlamento europeo in tema di libertˆ religiosa, di istruzione e tutela delle minoranze. Le libertˆ e i diritti riconosciuti dallÕordinamento europeo sono forniti di tutela giurisdizionale: ¥ della Corte di giustizia europea (Lussemburgo), organo giurisdizionale dellÕUnione ----> sentenza Vivien Prais 1976 relativa ad una cittadina britannica ebrea che non aveva potuto accedere ad un concorso a livello comunitario perch• tenutosi in un giorno di festivitˆ ebraica ➢ le sentenze hanno forza esecutiva negli Stati membri senza bisogno di delibazione; lÕesecutivitˆ in Italia • subordinata