Art.118
(Chiusura e riapertura fallimento)
CASI DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 118).La cessazione della procedura fallimentare
può avvenire con la chiusura o con un concordato fallimentare. La chiusura del fallimento si può
avere in 4 casi:
• Per mancanza di domande di insinuazione al passivo tempestive. Basta una sola domanda per
impedire che si verifichi questa causa di chiusura. Per essere tempestive, le domande devono
pervenire entro il termine perentorio di 30gg prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo.
• Per estinzione integrale del passivo che deve riguardare tutti i crediti ammessi al passivo e anche i
debiti da pagare in prededuzione. L’estinzione può avvenire mediante le ripartizioni ma anche in
altro modo come ad esempio. a seguito del pagamento di un terzo.
• Per ripartizione finale dell’attivo. Questo è il caso più frequente e costituisce l’esito di una
procedura che si è compiutamente svolta in tutte le sue fasi.
• Per insufficienza dell’attivo e cioè quando l’attivo presente e potenziale del patrimonio del fallito
sia inesistente o talmente scarso da non consentire di soddisfare nemmeno in parte, i creditori
concorsuali, né i crediti prededucibili né le spese di procedura.
PROCEDIMENTO PER LA CHIUSURA (art.119).La chiusura avviene con decreto del tribunale.
Sono legittimati a provocare il provvedimento il curatore e il debitore, ma il tribunale può
provvedere anche d’ufficio. In caso di chiusura per insufficienza dell’attivo, se ad essa si giunge
prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale deve sentire il comitato e il
fallito. I loro pareri sono obbligatori ma non vincolanti. In caso di chiusura successiva
all’approvazione del piano di liquidazione può ritenersi che essa fosse prevista dal piano, in caso
contrario il curatore dovrà presentare un supplemento del piano. Il decreto di chiusura è soggetto
alle forme di pubblicità disposta dall’art.17. Il tribunale deve decidere con decreto tanto se accoglie
tanto se respinge la richiesta; contro questo decreto si può fare reclamo in corte d’appello.
Legittimati attivi al reclamo sono il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia
interesse; il termine è di 10gg che decorrono dalla comunicazione o dalla notificazione
del provvedimento per i destinatari e dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri
interessati. La chiusura si ha soltanto con il decreto ma il verificarsi dei presupposti fa sorgere in
capo al curatore l’obbligo di attivarsi. Per quanto riguarda la chiusura per ripartizione finale
dell’attivo, di estinzione totale del passivo e di mancanza di insinuazioni, si presuppone
l’approvazione del rendiconto del curatore. La chiusura è possibile anche in caso di giudizi pendenti
di opposizione allo stato passivo. Infine, il decreto di chiusura deve contenere anche le disposizioni
esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.
GLI EFFETTI DELLA CHIUSURA (art. 120)In linea generale, la chiusura del fallimento provoca
la cessazione degli effetti
del fallimento, restano però fermi gli effetti già prodotti. Cessano anche gli obblighi del fallito
relativi alla
corrispondenza e alla residenza e più specificatamente si ha:
• decadenza degli organi della procedura.
• Il fallito riacquista il potere di amministrare e di disporre del proprio patrimonio che risulta essere
al termine
dell’attività del curatore. Anche se raramente ce ne sarà la concreta possibilità, gli dovranno essere
restituiti i beni
residui e tutta la documentazione necessaria ad esercitare diritti e facoltà; per contro sarà tenuto a
compiere
obbligazioni residue. L’ex fallito riacquista poi la legittimazione processuale che aveva perso
cosicchè nella eventualità