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Riassunto relativo alla chiusura del fallimento
Tipologia: Sintesi del corso
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La cessazione della procedura fallimentare è disciplinata da due distinte sezioni: la chiusura e il concordato fallimentare. L’uno e l’altro determinano la cessazione formale della procedura, che non significa eliminazione di tutti gli effetti della procedura. Differiscono dalla revoca, la quale determina la cancellazione ex tunc della sentenza dichiarativa di fallimento.
I casi di chiusura art. 118 co.1:
Codice antimafia: Ove la massa attiva fallimentare comprenda esclusivamente beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale (sequestro, confisca), il fallimento deve essere chiuso con decreto del tribunale, sentito il curatore e il CdC.
Occorre un provvedimento (motivato) del tribunale con il quale si accerti il verificarsi di una delle ipotesi contemplate dalla legge e si dichiari la chiusura.
Art. 120: disciplina gli effetti della chiusura, con distinto riferimento a:
Con la chiusura del fallimento diventano improseguibili le azioni esperite dal curatore che potranno essere proseguite dall’ex fallito o dai singoli creditori.
La chiusura del fallimento delle società Chiuso il fallimento della società il curatore e chiede la cancellazione dal registro delle imprese. Le società con soci illimitatamente responsabili, la chiusura determina la chiusura della procedura anche nei confronti dei soci, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.
PRESUPPOSTO: il fallimento è stato chiuso lasciando totalmente o parzialmente insoddisfatti i creditori, non devono essere passati 5 anni, la riapertura deve poter arrecare qualche vantaggio.
La riapertura è ordinata dal tribunale con sentenza resa in camera di consiglio su istanza del debitore o di qualunque creditore. Tale sentenza equivale alla sentenza dichiarativa di fallimento. Il tribunale: richiama in ufficio il GD e il curatore e stabilisce i termini per la verifica del passivo. Il CdC va nominato ex novo.
Tre materie sono oggetto di una regolamentazione particolare: la verifica del passivo, la ripartizione dell’attivo, gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Per le prime due occorre tener conto di quanto accaduto nella procedura originaria. Restano fermi i crediti (aumentati dei nuovi interessi) e la somma è al netto di quanto già percepito. Per la terza, art. 123 disciplina le azioni revocatorie relative agli atti compiuto dal debitore dopo la chiusura del fallimento. I termini sono computati dalla data della sentenza di fallimento e sono privi di effetto sia gli atti a titolo gratuito che quelli compiuti tra i coniugi. La connotazione ibrida del fallimento riaperto, che lo rende continuazione sì del fallimento originario, ma con componenti di novità.
Premessa L’istituto dell’esdebitazione “liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” (art. 142 co.1): il tribunale può concedere al debitore una volta chiuso il fallimento.
Sia il concordato fallimentare, sia il concordato preventivo hanno, tra i loro effetti, quello dell’esdebitazione rispetto alla totalità dei creditori anteriori rispettivamente al fallimento o all’apertura della procedura concordataria. Il concordato fallimentare costituisce una sistemazione complessiva in chiave pattizia, il concordato preventivo costituisce un effetto accessorio ed eventuale e ha un costo. La giustificazione sta nell’opportunità di recuperare al mercato il debitore che si sia ben comportato.
Nozione; ambito soggettivo ed oggettivo; condizioni L’esdebitazione non comporta l’estinzione della parte non soddisfatta dei crediti, solo l’inesigibilità di tale parte. Art. 143. Il tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. L’esdebitazione può essere concessa solo al fallito persona fisica. Art. 142 co.2 “non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L’esdebitazione può aversi solo quando c’è stata ripartizione dell’attivo.
L’esdebitazione non riguarda la totalità dei crediti. Restano esclusi: gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da “rapporti estranei all’esercizio dell’impresa”; i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario, che non siano accessorie a debiti “estinti”, o più esattamente, resi inesigibili.
L’esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori concorsuali non concorrenti. Si atteggia come beneficio, da concedere solo a chi ne sia meritevole. In POSITIVO: il fallito deve aver cooperato con gli