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La chiusura del fallimento, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

Riassunto relativo alla chiusura del fallimento

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 02/12/2015

Angela.Testa
Angela.Testa 🇮🇹

3.4

(7)

2 documenti

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La chiusura del fallimento
La cessazione della procedura fallimentare: chiusura e concordato
La cessazione della procedura fallimentare è disciplinata da due distinte sezioni: la chiusura e il concordato
fallimentare. L’uno e l’altro determinano la cessazione formale della procedura, che non significa
eliminazione di tutti gli effetti della procedura. Differiscono dalla revoca, la quale determina la
cancellazione ex tunc della sentenza dichiarativa di fallimento.
Le ipotesi di chiusura
I casi di chiusura art. 118 co.1:
- Non sono state proposte domande di ammissione al passivo sufficiente una sola domanda per
impedire la chiusura – rivelano solo le domande dei creditori concorsuali, non quelle dei titolari di
diritti reali o personali e dei creditori in prededuzione)
- Le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi e sono pagati tutti i
debiti e le spese da soddisfare in prededuzione (il dato formale dell’estinzione: non importa in che
modo, non importa se all’interno della procedura, per effetto di questa o all’esterno)
- È compiuta la ripartizione finale dell’attivo
- Nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in
parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura (la prosecuzione della
procedura sarebbe inutile ed antieconomica).
Codice antimafia: Ove la massa attiva fallimentare comprenda esclusivamente beni sottoposti alla misura di
prevenzione patrimoniale (sequestro, confisca), il fallimento deve essere chiuso con decreto del tribunale,
sentito il curatore e il CdC.
Il procedimento di chiusura
Occorre un provvedimento (motivato) del tribunale con il quale si accerti il verificarsi di una delle ipotesi
contemplate dalla legge e si dichiari la chiusura.
Gli effetti della procedura
Art. 120: disciplina gli effetti della chiusura, con distinto riferimento a:
- Fallito: ha diritto alla restituzione del suo patrimonio sul quale può i suoi poteri di amministrazione
e disposizione; riacquista la legittimazione processuale anche per i giudizi in corso; vengono meno
gli obblighi e le limitazioni posti a suo carico dagli artt. 48 (corrispondenza) e 49 (comunicazione
spostamenti).
- Creditori: riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta
- Organi: in linea generale decadono, anche se la decadenza non è completa: il curatore conserva la
legittimazione nel giudizio avverso la dichiarazione di fallimento e la competenza a fornire il parere
necessario per l’esdebitazione richiesta entro l’anno successivo; il CdC conserva la competenza a
fornire il parere necessario per l’esdebitazione; il tribunale conserva la competenza per il giudizio di
revocazione e per l’assegnazione delle somme.
Con la chiusura del fallimento diventano improseguibili le azioni esperite dal curatore che potranno essere
proseguite dall’ex fallito o dai singoli creditori.
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La chiusura del fallimento

La cessazione della procedura fallimentare: chiusura e concordato

La cessazione della procedura fallimentare è disciplinata da due distinte sezioni: la chiusura e il concordato fallimentare. L’uno e l’altro determinano la cessazione formale della procedura, che non significa eliminazione di tutti gli effetti della procedura. Differiscono dalla revoca, la quale determina la cancellazione ex tunc della sentenza dichiarativa di fallimento.

Le ipotesi di chiusura

I casi di chiusura art. 118 co.1:

  • Non sono state proposte domande di ammissione al passivo (è sufficiente una sola domanda per impedire la chiusura – rivelano solo le domande dei creditori concorsuali, non quelle dei titolari di diritti reali o personali e dei creditori in prededuzione)
  • Le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione (il dato formale dell’estinzione: non importa in che modo, non importa se all’interno della procedura, per effetto di questa o all’esterno)
  • È compiuta la ripartizione finale dell’attivo
  • Nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura (la prosecuzione della procedura sarebbe inutile ed antieconomica).

Codice antimafia: Ove la massa attiva fallimentare comprenda esclusivamente beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale (sequestro, confisca), il fallimento deve essere chiuso con decreto del tribunale, sentito il curatore e il CdC.

Il procedimento di chiusura

Occorre un provvedimento (motivato) del tribunale con il quale si accerti il verificarsi di una delle ipotesi contemplate dalla legge e si dichiari la chiusura.

Gli effetti della procedura

Art. 120: disciplina gli effetti della chiusura, con distinto riferimento a:

  • Fallito: ha diritto alla restituzione del suo patrimonio sul quale può i suoi poteri di amministrazione e disposizione; riacquista la legittimazione processuale anche per i giudizi in corso; vengono meno gli obblighi e le limitazioni posti a suo carico dagli artt. 48 (corrispondenza) e 49 (comunicazione spostamenti).
  • Creditori: riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta
  • Organi: in linea generale decadono, anche se la decadenza non è completa: il curatore conserva la legittimazione nel giudizio avverso la dichiarazione di fallimento e la competenza a fornire il parere necessario per l’esdebitazione richiesta entro l’anno successivo; il CdC conserva la competenza a fornire il parere necessario per l’esdebitazione; il tribunale conserva la competenza per il giudizio di revocazione e per l’assegnazione delle somme.

Con la chiusura del fallimento diventano improseguibili le azioni esperite dal curatore che potranno essere proseguite dall’ex fallito o dai singoli creditori.

La chiusura del fallimento delle società Chiuso il fallimento della società il curatore e chiede la cancellazione dal registro delle imprese. Le società con soci illimitatamente responsabili, la chiusura determina la chiusura della procedura anche nei confronti dei soci, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

La riapertura del fallimento

PRESUPPOSTO: il fallimento è stato chiuso lasciando totalmente o parzialmente insoddisfatti i creditori, non devono essere passati 5 anni, la riapertura deve poter arrecare qualche vantaggio.

La riapertura è ordinata dal tribunale con sentenza resa in camera di consiglio su istanza del debitore o di qualunque creditore. Tale sentenza equivale alla sentenza dichiarativa di fallimento. Il tribunale: richiama in ufficio il GD e il curatore e stabilisce i termini per la verifica del passivo. Il CdC va nominato ex novo.

Tre materie sono oggetto di una regolamentazione particolare: la verifica del passivo, la ripartizione dell’attivo, gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Per le prime due occorre tener conto di quanto accaduto nella procedura originaria. Restano fermi i crediti (aumentati dei nuovi interessi) e la somma è al netto di quanto già percepito. Per la terza, art. 123 disciplina le azioni revocatorie relative agli atti compiuto dal debitore dopo la chiusura del fallimento. I termini sono computati dalla data della sentenza di fallimento e sono privi di effetto sia gli atti a titolo gratuito che quelli compiuti tra i coniugi. La connotazione ibrida del fallimento riaperto, che lo rende continuazione sì del fallimento originario, ma con componenti di novità.

L’esdebitazione

Premessa L’istituto dell’esdebitazione “liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” (art. 142 co.1): il tribunale può concedere al debitore una volta chiuso il fallimento.

Sia il concordato fallimentare, sia il concordato preventivo hanno, tra i loro effetti, quello dell’esdebitazione rispetto alla totalità dei creditori anteriori rispettivamente al fallimento o all’apertura della procedura concordataria. Il concordato fallimentare costituisce una sistemazione complessiva in chiave pattizia, il concordato preventivo costituisce un effetto accessorio ed eventuale e ha un costo. La giustificazione sta nell’opportunità di recuperare al mercato il debitore che si sia ben comportato.

Nozione; ambito soggettivo ed oggettivo; condizioni L’esdebitazione non comporta l’estinzione della parte non soddisfatta dei crediti, solo l’inesigibilità di tale parte. Art. 143. Il tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. L’esdebitazione può essere concessa solo al fallito persona fisica. Art. 142 co.2 “non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L’esdebitazione può aversi solo quando c’è stata ripartizione dell’attivo.

L’esdebitazione non riguarda la totalità dei crediti. Restano esclusi: gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da “rapporti estranei all’esercizio dell’impresa”; i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario, che non siano accessorie a debiti “estinti”, o più esattamente, resi inesigibili.

L’esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori concorsuali non concorrenti. Si atteggia come beneficio, da concedere solo a chi ne sia meritevole. In POSITIVO: il fallito deve aver cooperato con gli