
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
APPUNTI DIRITTO FALLIMENTARE ECONOMIA TRIENNALE ISTRUTTORIA FALLIMENTO
Tipologia: Appunti
1 / 1
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

Art. ( Istruttoria del fallimento ) Istruttoria fallimento .A seguito della presentazione dell’istanza fallimentare si apre il procedimento di istruttoria prefallimentare, all’interno della quale il tribunale in composizione collegiale si riunisce in camera di consiglio e accerta l’esistenza dei presupposti per la sottoposizione del debitore al fallimento. A sua volta l’istruttoria pre-fallimentare si divide in tre fasi: 1) Fase introduttiva. La fase introduttiva è caratterizzata dal contraddittorio tra le parti (debitore da una parte e creditore o pubblico ministero dall’altra) in camera di consiglio, in modo da assicurare al debitore la possibilità di difendere le proprie ragioni. A seguito della presentazione dell’istanza fallimentare, il Tribunale emette un decreto di convocazione con il quale convoca le parti (il creditore e l’istante): tra la notificazione del decreto di convocazione e la data dell’udienza deve intercorrere periodo di almeno 15 giorni. Il decreto deve indicare il termine entro il quale devono essere depositate le memorie e il deposito di documenti, il quale in ogni caso deve essere di almeno sette giorni prima dell’udienza. In ogni caso il Tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Soltanto nel caso in cui ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Tribunale può abbreviare i termini appena esaminati: l’urgenza, in tale circostanza, va valutata in relazione al pregiudizio che potrebbero soffrire i creditori per effetto del ritardo nella dichiarazione di fallimento del debitore. 2) Fase istruttoria in senso stretto. Ricevuta la convocazione per l’udienza e depositata la relativa documentazione in cancelleria, inizia la fase dibattimentale.L’udienza può svolgersi alternativamente: