Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Istruttoria del Fallimento: Fasi e Procedura, Appunti di Diritto fallimentare

APPUNTI DIRITTO FALLIMENTARE ECONOMIA TRIENNALE ISTRUTTORIA FALLIMENTO

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 31/01/2021

luca_porto
luca_porto 🇮🇹

36 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Art.
(Istruttoria del fallimento)
Istruttoria fallimento.A seguito della presentazione dell’istanza fallimentare si apre il
procedimento di istruttoria prefallimentare,
all’interno della quale il tribunale in composizione collegiale si riunisce in camera di consiglio e
accerta
l’esistenza dei presupposti per la sottoposizione del debitore al fallimento.
A sua volta l’istruttoria pre-fallimentare si divide in tre fasi:
1) Fase introduttiva. La fase introduttiva è caratterizzata dal contraddittorio tra le parti (debitore da
una parte e
creditore o pubblico ministero dall’altra) in camera di consiglio, in modo da assicurare al debitore la
possibilità di
difendere le proprie ragioni. A seguito della presentazione dell’istanza fallimentare, il Tribunale
emette un decreto di
convocazione con il quale convoca le parti (il creditore e l’istante): tra la notificazione del decreto
di convocazione e la
data dell’udienza deve intercorrere periodo di almeno 15 giorni. Il decreto deve indicare il termine
entro il quale
devono essere depositate le memorie e il deposito di documenti, il quale in ogni caso deve essere di
almeno sette
giorni prima dell’udienza. In ogni caso il Tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci
relativi agli ultimi tre
esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
Soltanto nel caso in cui ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Tribunale può abbreviare i
termini appena esaminati:
l’urgenza, in tale circostanza, va valutata in relazione al pregiudizio che potrebbero soffrire i
creditori per effetto del
ritardo nella dichiarazione di fallimento del debitore.
2) Fase istruttoria in senso stretto.Ricevuta la convocazione per l’udienza e depositata la relativa
documentazione in
cancelleria, inizia la fase dibattimentale.L’udienza può svolgersi alternativamente:
- In camera di consiglio, dove verranno ascoltate le parti;
- Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, l’intera istruttoria si
svolgerà dinanzi al
giudice relatore, il quale prima ascolterà le parti per poi riferire in istruttoria al Tribunale.
Ricordiamo che in questa fase iniziale la finalità del Tribunale è esclusivamente quella di
comprendere se sono
rispettati i presupposti (oggettivo e soggettivo) per l’assoggettamento a procedura fallimentare.
3) Fase conclusiva.L’esito dell’istruttoria può essere il seguente:
a) Accogliere l’istanza e dichiarare con sentenza il fallimento del debitore;
b) Respingere l’istanza con decreto motivato;
c) Dichiarare la propria incompetenza. In tal caso non si ha la pronuncia nel merito, limitandosi a
trasmettere gli atti
sin lì compiuti al tribunale ritenuto competente;
d) Archiviare con decreto il procedimento nel caso in cui il creditore istante abbia desistito con atto
successivo.

Anteprima parziale del testo

Scarica Istruttoria del Fallimento: Fasi e Procedura e più Appunti in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity!

Art. ( Istruttoria del fallimento ) Istruttoria fallimento .A seguito della presentazione dell’istanza fallimentare si apre il procedimento di istruttoria prefallimentare, all’interno della quale il tribunale in composizione collegiale si riunisce in camera di consiglio e accerta l’esistenza dei presupposti per la sottoposizione del debitore al fallimento. A sua volta l’istruttoria pre-fallimentare si divide in tre fasi: 1) Fase introduttiva. La fase introduttiva è caratterizzata dal contraddittorio tra le parti (debitore da una parte e creditore o pubblico ministero dall’altra) in camera di consiglio, in modo da assicurare al debitore la possibilità di difendere le proprie ragioni. A seguito della presentazione dell’istanza fallimentare, il Tribunale emette un decreto di convocazione con il quale convoca le parti (il creditore e l’istante): tra la notificazione del decreto di convocazione e la data dell’udienza deve intercorrere periodo di almeno 15 giorni. Il decreto deve indicare il termine entro il quale devono essere depositate le memorie e il deposito di documenti, il quale in ogni caso deve essere di almeno sette giorni prima dell’udienza. In ogni caso il Tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Soltanto nel caso in cui ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Tribunale può abbreviare i termini appena esaminati: l’urgenza, in tale circostanza, va valutata in relazione al pregiudizio che potrebbero soffrire i creditori per effetto del ritardo nella dichiarazione di fallimento del debitore. 2) Fase istruttoria in senso stretto. Ricevuta la convocazione per l’udienza e depositata la relativa documentazione in cancelleria, inizia la fase dibattimentale.L’udienza può svolgersi alternativamente:

  • In camera di consiglio, dove verranno ascoltate le parti;
  • Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, l’intera istruttoria si svolgerà dinanzi al giudice relatore, il quale prima ascolterà le parti per poi riferire in istruttoria al Tribunale. Ricordiamo che in questa fase iniziale la finalità del Tribunale è esclusivamente quella di comprendere se sono rispettati i presupposti (oggettivo e soggettivo) per l’assoggettamento a procedura fallimentare. 3) Fase conclusiva. L’esito dell’istruttoria può essere il seguente: a) Accogliere l’istanza e dichiarare con sentenza il fallimento del debitore; b) Respingere l’istanza con decreto motivato; c) Dichiarare la propria incompetenza. In tal caso non si ha la pronuncia nel merito, limitandosi a trasmettere gli atti sin lì compiuti al tribunale ritenuto competente; d) Archiviare con decreto il procedimento nel caso in cui il creditore istante abbia desistito con atto successivo.