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Le società escluse dal fallimento in base all'articolo 1 della legge fallimentare e le funzioni del curatore durante il processo fallimentare. Vengono trattate le società agricole, familiari, cooperative e le poteri del curatore. Inoltre, vengono discusse le transazioni soggette all'autorizzazione del comitato dei creditori e la funzione consultiva del comitato dei creditori. La riforma della legge fallimentare ha apportato cambiamenti significativi nella segretezza epistolare e nell'esdebitazione.
Tipologia: Appunti
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L’imprenditore in difficoltà _ Per quali ragioni, praticamente da sempre, è nato l’istituto del fallimento? _ Differenze fra esecuzione individuale ed esecuzione concorsuale.
Il debitore viene venduto come schiavo _ All’epoca degli antichi romani il debitore inadempiente veniva venduto come schiavo trans tiberim
ESECUZIONE INDIVIDUALE _Ogni creditore è libero di agire per la tutela dei propri interessi. _ Chi primo arriva, prima si soddisfa.
CON L’ESECUZIONE CONCORSUALE (FALLIMENTO) _ I creditori sono posti sul medesimo piano proprio per evitare che i primi ad agire si soddisfino a danno degli altri.
CONSEGUENZE NEGATIVE DEL FALLIMENTO _ Il fallimento comporta la dispersione del patrimonio aziendale e la dissoluzione dell’impresa.
LE SOLUZIONI ALTERNATIVE O CONSEGUENTI AL FALLIMENTO _ Concordato stragiudiziale; _ Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) _ Piano di risanamento (art. 67 lett.d L.F.) _ Concordato preventivo (art. 160 L.F.); _ Concordato fallimentare (art. 124 ss. L.F.)
_Il fallimento é disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;
LA MINIRIFORMA _ Con il D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge il 12.05.2005 con la legge n. 80/2005 sono state introdotte importanti modifiche al regime della revocatoria fallimentare ed al regime del concordato preventivo.
LA RIFORMA _ Con il D.LGS. 9 gennaio 2006 n.5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006 la legge fallimentare è stata oggetto di un’ampia riforma e poi è intervenuto anche il decreto legislativo n. 169/2007 - detto decreto correttivo (già previsto dalla legge delega) entrato in vigore con il I° gennaio 2008.
IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DEL FALLIMENTO: L’INSOLVENZA _ L’articolo 5 della legge fallimentare indica qual è il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento; _ E insolvente il debitore che non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Insolvenza ed inadempimento _ Non sempre chi è inadempiente è insolvente.
_ Lo stato d'insolvenza consiste nella cronica incapacità di adempiere le obbligazioni e nella insistente richiesta dei creditori del soddisfacimento dei loro crediti. Singoli ed episodici fatti d'inadempimento non integrano gli estremi richiesti dall'art. 5 l. fall. _ Tribunale Roma, 29 luglio 1981
INSOLVENZA E SQUILIBRIO PATRIMONIALE
IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DEL FALLIMENTO _ E‘importante accertare se l’insolvente è un imprenditore commerciale in quanto solo l’imprenditore commerciale è assoggettato al fallimento (art. 2221 cc. Art. 1 L.F.)
L’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008 Imprese soggette al fallimento ed al concordato preventivo _ Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. _ (non si menziona più il piccolo imprenditore). _ Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00.; b) aver realizzato in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00.; Non si fa più la media dei tre anni precedenti. c) aver un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00.
LA SOCIETA’ SEMPLICE (art. 2251 – 2290 c.c.) _ É una società di persone che può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività non commerciali: normalmente viene utilizzata per le società agricole. _ Tali società sono escluse dal fallimento, alla condizione che non abbiano esercitato o non svolgano un’attività commerciale rientrante nei limiti dell’art. 1 L.F.
L’IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 – 2139 c.c.)
socio unico non abbia pubblicizzato nel registro delle imprese lo stato della società (art. 2362 c.c.).
LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (art. 2452 – 2461 c.c.) _ É una società simile alla società per azioni per quanto riguarda il funzionamento degli organi, le azioni, la costituzione, ma affine alla società in accomandita semplice per quanto riguarda l’aspetto economico, essendo caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, gli accomandanti, obbligati unicamente ed esclusivamente nei confronti della società e nei limiti dei conferimenti, e gli accomandatari, obbligati nei confronti della società nei limiti dei conferimenti e obbligati nei confronti dei terzi personalmente ed illimitatamente. _ In caso di fallimento, pertanto, rispondono personalmente ed illimitatamente i soci accomandatari, ai quali soltanto viene estesa la procedura di fallimento (art. 147 L.F.).
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (art. 2462 – 2483 c.c.) _ É una società di capitali, caratterizzata dalla consueta limitazione di responsabilità dei soci, ma che può essere organizzata come una società di persone. _ In caso di fallimento, la dichiarazione non si estende ai soci, i quali rispondono soltanto nei limiti della quota già conferita o da conferire (art. 150 L.F.). _ Sono solidarmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. (in sede fallimentare l’azione è esercitata dal curatore – art. 146 l.f.)
L’IMPRESA FAMILIARE (art. 230 bis c.c.) _ Ai sensi dell’art. 230 bis l’impresa familiare, salvo che sia configurabile un altro rapporto, è l’impresa nella quale prestano continuativa attività di lavoro il coniuge dell’imprenditore o suoi parenti entro il terzo grado o suoi affini entro il secondo. _ Anche per stabilire se l’impresa familiare è soggetta a fallimento, si dovrà valutare il tipo di attività svolta. _ Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento, questa riguarda direttamente il titolare dell’impresa e solo qualora l’attività sia stata esercitata in forma collettiva, la procedura concorsuale riguarderà tutti i compartecipi.
LE SOCIETÁ COOPERATIVE (art. 2511 – 2545 octiesdecies c.c.) _ In caso di insolvenza, l’art. 2545 terdecies c.c. prevede che spetta all’Autorità governativa, cui compete il controllo sulla società, di disporre la liquidazione coatta amministrativa. _ Le cooperative che svolgono anche attività commerciale sono inoltre soggette anche alla dichiarazione di fallimento. Se interviene prima la dichiarazione di fallimento, la sentenza preclude la liquidazione coatta e viceversa.
I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447 bis – 2447 novies c.c.) _ La società per azioni può costituire, nel limite del 10% del suo patrimonio netto, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, che sono separati rispetto al patrimonio della società, così come separati sono i creditori della società ed i creditori del patrimonio destinato. _ I patrimoni destinati non sono soggetti a dichiarazione di fallimento. _ In caso di fallimento della s.p.a. i patrimoni destinati sono amministrati dal curatore con gestione separata (art. 155 L.F.). _ I creditori particolari del patrimonio destinato possono insinuarsi nel passivo della società esclusivamente per le obbligazioni derivanti da fatto illecito e per gli atti compiuti in relazione allo specifico affare che non abbiano espressamente recato il vincolo di destinazione.
_ Il fallimento è dichiarato con sentenza dal Tribunale del luogo dove è la sede principale dell’impresa. L’art. 9 della L.F. nella nuova formulazione precisa che “il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”.
COME SI PERVIENE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO? _ L’articolo 6 della legge fallimentare precisa che il fallimento è dichiarato:
PERCHE’ L’IMPRENDITORE DEVE CHIEDERE IL PROPRIO FALLIMENTO? _ L’articolo 217 n. 4 dispone la punizione con la reclusione da 6 mesi a due anni per l’imprenditore fallito che ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento. _ Si parla in questo caso di bancarotta semplice.
I REATI DI BANCAROTTA _ Nell’uso comune si tende a confondere il termine bancarotta con il termine fallimento:si tratta invece di concetti attualmente diversi. _ La bancarotta, semplice o fraudolenta è un reato espressamente previsto dalla legge fallimentare.
fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
_ Normalmente dal Tribunale di Udine viene richiesta la presenza di un pignoramento negativo, ma questa non è una regola assoluta: ogni caso ha le sue caratteristiche. _ Attenzione alla circostanza che in caso di revoca del fallimento il creditore istante può essere condannato a risarcire ogni danno subito dall’imprenditore fallito. _ L’istanza di fallimento si propone con ricorso da depositarsi in Cancelleria fallimentare. _ Nel ricorso l’istante può indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.”. _ L’art 15 della L. fall. precisa che il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge con le modalità dei procedimenti in Camera di Consiglio. _ Si deve fare pertanto riferimento agli artt. 737 ss. del codice di procedura civile. _ A seguito dell’istanza, con decreto apposto in calce al ricorso stesso, il Tribunale convoca il debitore ed i creditori istanti. _ Ricorso e decreto debbono essere notificati al debitore a cura di parte.
_ Il Tribunale dispone col decreto, che l’imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. _ Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a 30.000 euro.
E se il Tribunale respinge l’istanza? L’ipotesi è regolata dall’Articolo 22 L.F. che prevede un espresso reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che respinge l’istanza stessa.
Se invece il Tribunale dichiara il fallimento? _ In questo caso viene emessa una sentenza che nomina il Giudice Delegato ed il Curatore e fissa la data dell’udienza di verifica (art. 16 L.F.) _ La sentenza è provvisoriamente esecutiva e la provvisoria esecuzione non è sospesa dall’eventuale opposizione alla dichiarazione di fallimento (art. 18 L.F.)
La sentenza ed i termini per i creditori
Quando ha effetto la sentenza? _ Dalla data di deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata _ Ma nei riguardi dei TERZI solo dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese
L’opposizione alla dichiarazione di fallimento _ L’articolo 18 L.F. dispone che legittimati attivi a proporre opposizione sono sia il debitore sia qualunque altro interessato _ L’opposizione è ora da farsi però tramite reclamo da depositarsi presso la corte d’appello (e non più tramite atto di citazione di fronte allo stesso giudice che aveva dichiarato il fallimento!)
Termini nel procedimento di opposizione
Sospensione della liquidazione dell’attivo in pendenza di reclamo. _ L’art. 19 l.f. innova rispetto al passato prevedendo la possibilità per il curatore o per le parti di richiedere, quando ricorrono gravi motivi, al collegio la sospensione, totale parziale o temporanea, del procedimento di liquidazione dell’attivo.
IL TRIBUNALE FALLIMENTARE _ Il tribunale fallimentare è lo stesso tribunale che ha dichiarato il fallimento. Esso è competente a decidere su tutte le controversie che insorgono durante la procedura fallimentare e su tutte le cause che derivano dal fallimento (art. 24 l.f.).
COMPETENZE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE (art. 23 L.F.) _ Nomina, revoca ed eventualmente sostituisce gli organi della procedura; _ decide con decreto sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26 L.F.); _ chiede chiarimenti, informazioni ed indicazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori.
IL COMITATO DEI CREDITORI (ART. 40 l.f.) _ Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali sentiti il curatore ed i creditori che con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico. _ La composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo.
COMPENSI AL COMITATO DEI CREDITORI (ART. 41 L.F.) _ I componenti del comitato hanno diritto:
IL COMITATO DEI CREDITORI (ART. 40 l.f.) _ E’ un organo collegiale composto da tre o cinque membri dei creditori. _ Svolgeva una funzione prevalentemente consultiva ispettiva e di controllo: con la riforma ha assunto anche funzioni di vigilanza sull’operato del curatore, propositive e di autorizzazione degli atti.
ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI _ Nomina coadiutori del curatore (art. 32 II co L.F.) _ Transazioni, atti di straordinaria amministrazione ecc. (art. 35 L.F.); _ subentro contratto d’appalto (art. 81 I co L.F.); _ esercizio provvisorio (art. 104 L.F.); _ rinuncia acquisizione beni (art. 42 III co L.F.); _ programma di liquidazione (art. 104 ter L.F.)
LA FUNZIONE CONSULTIVA DEL COMITATO DEI CREDITORI _ Parere sulla proposta di concordato fallimentare (art. 125 L.F.); _ Parere sull’azione di responsabilità (art. 146 L.F.);
LA FUNZIONE ISPETTIVA DEL COMITATO DEI CREDITORI _ il comitato o i singoli suoi membri possono di propria iniziativa ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, nonché chiedere chiarimenti e notizie al curatore o al fallito (art. 41 l.f.).
LE FUNZIONI PROPOSITIVE DEL COMITATO DEI CREDITORI _ Proposizione di modifiche al programma di liquidazione predisposto dal curatore (art. 104 ter co. IV L.F.); _ Formulazione di osservazioni scritte alla relazione semestrale del curatore prevista dall’art. 33 V co. L.F.
In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
RESPONSABILITA’ DEL COMITATO DEI CREDITORI (ART. 41 L.F.) _ Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’art. 2407 I° e III° co. c.c.
La legge fallimentare distingue in 4 categorie gli effetti derivanti dalla sentenza di fallimento:
_ Gli effetti del fallimento per il fallito sono di due tipi:
**1. Effetti patrimoniali
GLI EFFETTI PERSONALI PER IL FALLITO: RESIDENZA La riforma ha eliminato la limitazione del diritto di libera circolazione: il fallito non poteva allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso del giudice delegato: ora è solamente tenuto a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;
CORRISPONDENZA _ Con la riforma non vi è più limitazione della segretezza epistolare: la sola corrispondenza diretta al fallito persona fisica non viene indirizzata al curatore, ma è il fallito che è tenuto a consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento e se non lo fa non può usufruire del beneficio dell’esdebitazione (art. 142 I co. N. 3 L.F.);
CORRISPONDENZA _ Dal 1° gennaio 2008 la corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica viene nuovamente consegnata al curatore.
_ il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (art. 51 l.f.); _ la par condicio creditorum (art. 52 l.f.); _ diritti dei creditori privilegiati e diritti dei creditori chirografari (art. 54 l.f.): _ crediti concorsuali e crediti verso la massa (art. 111, n. 1, l.f.).
Effetti del fallimento: il divieto di azioni esecutive individuali. _ L’art. 51 della legge fallimentare precisa che dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del fallimento. _ Norma importante anche per il concordato preventivo (art. 168 L.F.) o per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.)
LA PAR CONDICIO CREDITORUM _ Art. 52 L.F.: il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. _ Ogni credito, salvo diverse disposizioni della legge, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V e quindi con la domanda di insinuazione al passivo.
I CREDITORI PRIVILEGIATI _ Si tratta dei creditori muniti di:
LE CATEGORIE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI _ Si distingue fra:
LE PRINCIPALI CATEGORIE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI
Diritti dei creditori privilegiati _ I creditori privilegiati concorrono nella ripartizione dell’attivo in linea di massima prevalendo sui creditori chirografari: se sono privilegiati speciali concorrono con prelazione sul prezzo dei beni che formano oggetto della loro garanzia, se sono privilegiati generali concorrono con prelazione su tutti i beni acquisiti all’attivo in relazione ai quali la legge dà loro diritto di prelazione.
I CREDITORI CHIROGRAFARI
_ I creditori chirografari sono quelli privi di diritti di prelazione (normalmente sono chirografari i fornitori non artigiani)
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI _ La legge fallimentare disciplinava prima della riforma la sorte dei rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento con norme specifiche per singoli contratti. _ La riforma ha previsto una regolamentazione di carattere generale (art. 72 L.F.) che si applica laddove non sono dettate autonome normative per singole tipologie contrattuali.
La regola generale dell’art. 72 L.F. _ La decisione in ordine alla sorte dei rapporti giuridici in corso di esecuzione alla data di apertura del fallimento è rimessa al curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori. _ Gli effetti del contratto, salvo che nei contratti ad effetti reali sia già avvenuto il trasferimento del diritto, rimangono sospesi fino a quando il curatore non abbia effettuato tale scelta.
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI: SINGOLE TIPOLOGIE NON RIENTRANTI NELLA REGOLA GENERALE _ scioglimento del contratto; _ continuazione del contratto;
I CONTRATTI CHE SI SCIOLGONO CON IL FALLIMENTO _ borsa a termine (art. 76 l.f.); _ conto corrente (art. 78 l.f.); _ mandato (art. 78 l.f.); _ associazione in partecipazione (art. 77 l.f.); _ appalto (art. 81 l.f.), qualora il curatore non dichiari di voler subentrare entro 60 gg.;
I CONTRATTI CHE CONTINUANO CON IL FALLIMENTO _ locazione immobiliare per fallimento locatore (art. 80 l.f.); _ Locazione finanziaria in caso di fallimento del concedente (art. 72 quater comma IV L.F.); _ Affitto d’azienda (art. 80 bis l.f.), salvo che le parti entro 60 gg. decidano di recedere. _ assicurazione contro i danni (art. 82 l.f.); _ lavoro (art. 2119, comma 2, c.c.);
ATTI A TITOLO GRATUITO _ L’art. 64 della L.F. precisa che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento gli atti a titolo gratuito.
_ Sono revocati, salva la prova di non conoscenza dello stato d’insolvenza già richiamata, i pegni e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti.
ART. 67 L. FALL. I COMMA N. 4 _ Sono revocati, salva la prova di non conoscenza dello stato d’insolvenza già richiamata, i pegni e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Il secondo comma dell’art. 67 L.F. _ Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore , i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi contestualmente creati se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Le prove della conoscenza dello stato di insolvenza (cfr. artt. 2727 – 2729 cc ) _ Presenza di protesti cambiari (Può dimostrare che non li conosceva) _ Istanza di fallimento a carico dell’imprenditore _ Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari _ Iniziative giudiziarie assunte dal creditore (D.I.) _ Mutamento delle condizioni di pagamento _ Sollecito di pagamenti da parte del creditore _ Ritardo nei pagamenti (non sufficienti come prova) _ Reiterata inadempienza _ Richiesta di dilazione di pagamento (tendenzialmente no) _ Rateizzazione del credito (tendenzialmente no) _ Notizie di stampa _ Emissione di assegni a vuoto _ Analisi dei bilanci sociali (giurisprudenza difforme) _ Revoca e rinnovo del fido bancario _ Proposta di un concordato stragiudiziale
Atti non soggetti ad azione revocatoria _ La riforma della legge fallimentare ha aggiunto un comma all’art. 67 L. F., un comma assai rilevante in quanto esclude dall’azione revocatoria i seguenti atti : a) I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività di impresa nei termini d’uso; b) Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) Le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad
uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; c) Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28 lettere a) e b). e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo.
DECADENZA DALL’AZIONE REVOCATORIA (ART. 69 BIS c. c.) _ Le azioni revocatorie non possono essere proposte:
ATTI COMPIUTI TRA CONIUGI Articolo 69 _ Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
L’ARTICOLO 69 DELLA LEGGE FALLIMENTARE. _ La riforma è intervenuta inserendo fra gli atti revocabili anche quelli a titolo gratuito adeguandosi ad una decisione della Corte Costituzionale (sent. N. 100 del 19 marzo 1993) ed abrogando l’art. 70 (inerente gli acquisti del coniuge del fallito nei 5 anni anteriori al fallimento) già di fatto “abrogato” dalla Corte di Cassazione.
L’APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 L.F.)
_ L’art. 96 LF indica quali crediti sono ammessi con riserva:
Crediti ammessi a condizione _ Pendenza di una condizione, _ Necessità di escussione di un obbligato principale (art. 55 l.f.). _ Si considerano ammessi ma subordinatamente al verificarsi di detta condizione
_ Entro 15 giorni dall’udienza di verifica il curatore deve depositare il progetto di stato passivo in cancelleria. I creditori possono presentare le loro osservazioni scritte al progetto e documenti integrativi fino all’udienza. _ All’udienza di verifica il G.D. decide su ciascuna domanda. _ Il giudice può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. _ Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il G.D. ne rinvia la prosecuzione a non più di 8 giorni.
X S.A.S. & C.e di Y. ISABELLA _ VERIFICA DEI CREDITI _ Giudice : GIANFRANCO PELLIZZONI _ Curatore del fallimento : Z
_ Osservazioni alle singole posizioni _ 1) Si propone l’ammissione al ceto chirografario _ 2) Si propone l’ammissione come da richiesta in privilegio ex 2778 n. 1 oltre agli interessi di cui all'art. 54. L.F. sino alla data del deposito del progetto di riparto. _ Si propone l’ammissione come da richiesta in privilegio ex 2778 n. 8 oltre agli interessi di cui all'art. 54. L.F. sino alla data del deposito del progetto di riparto. _ Si propone l’ammissione come da richiesta in privilegio ex 2778 n. 18 oltre agli interessi di cui all'art. 54. L.F. sino alla data del deposito del progetto di riparto. _ Si propone l’ammissione al ceto chirografo.
_ Terminato l’esame di tutte le domande il G.D. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in Cancelleria. _ Il curatore comunica, tramite racc. a r., fax o email se il creditore ha indicato detta modalità, a ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo.
L’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO (art. 99 l.f.) _ L’opposizione allo stato passivo si propone con ricorso depositato in Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione di esecutività dello stato passivo. _ Il ricorso deve contenere, oltre agli altri requisiti indicati dall’art. 93 L.F., a pena di decadenza l’indicazione dei mezzi di prova. _ Il curatore deve costituirsi in giudizio entro gg. 10 dall’udienza fissata dal Tribunale a seguito del ricorso. _ Anche la curatela con la sua comparsa di costituzione deve indicare i mezzi di prova. _ Il Collegio decide con decreto motivato. _ Il decreto è impugnabile solo in Cassazione.
LE DOMANDE DI INSINUAZIONE TARDIVA _ La legge fallimentare dava la possibilità ad un creditore di insinuare al passivo un suo credito fino a quando non era esaurita la ripartizione dell’attivo fallimentare. _ Con la riforma, salvo che il creditore non provi che il maggiore ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile, il termine per l’insinuazione tardiva è di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabile con la sentenza di fallimento fino a 18 mesi.
LE DOMANDE DI INSINUAZIONE TARDIVA: PROCEDURA La legge di riforma precisa che il procedimento si svolge nelle stesse forme previste per l’ammissione delle domande in termini (l’art. 101 l.f. richiama gli artt. da 93 a 99 l.f.) Il Giudice Delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni 4 mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.
_ Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori.
EFFETTI DELL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE