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Analisi del Concordato Preventivo: Tipi di Finanziamenti e Regole per l'Attestatore, Appunti di Diritto fallimentare

Una panoramica del concordato preventivo in Italia, con un focus particolare sui tipi di finanziamenti disponibili e le regole per l'attestatore. Il concordato preventivo è un procedimento legale che consente all'impresa di continuare l'attività aziendiale durante la risoluzione dei problemi finanziari. del piano economico preventivo, la convenienza da dimostrare al tribunale e ai creditori, la responsabilità dell'attestatore e le norme per i finanziamenti ponte e nel corso della procedura.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 26/04/2021

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Art 186bis:
le prime prescrizioni sono limitative; ma una volta soddisfatti i requisiti,
la disciplina diventa una disciplina di favore.
Requisiti limitativi:
lett. a, comma 2: il piano di concordato deve contenere un’analitica
indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività
d’impresa è un CONTO ECONOMICO PREVISIONALE (non
consuntivo), che duri per il periodo che va da questo momento a quello
dell’esecuzione.
Perché la prima cosa da dimostrare al tribunale ed ai creditori è la
CONVENIENZA, cioè che: o la gestione dell’impresa nel corso della
procedura è una gestione che non presenta perdite (= in equilibrio), o
addirittura in utile; oppure, pur di fronte ad una prospettiva di perdite,
può comunque esserci un vantaggio alla continuità aziendale (per la
conservazione di importanti valori dell’azienda) e chiaramente, se
affitto l’azienda, il problema proprio me lo tolgo perché le perdite
saranno a carico del terzo affittuario.
E bisogna dimostrare anche la SOSTENIBILITA’ quindi bisogna
presentare anche un prospetto dei flussi di cassa, con indicazione delle
fonti di copertura.
[Il legislatore ha previsto varie norme per favorire il finanziamento ad
hoc delle imprese in concordato]
2^ prescrizione: riguarda l’attestatore deve attestare la fattibilità del
piano di concordato e la veridicità dei dati esposti dal debitore; nel caso
di concordato di continuità deve anche attestare che la continuità
aziendale è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
L’attestatore è l’unico dei professionisti coinvolti nel concordato
preventivo che rischia, non solo sotto il profilo della responsabilità per
aver male attestato, anche la responsabilità penale.
QUESTI ERANO I FAMOSI PALETTI ALL’AMMISSIONE DEI
CONCORDATO DI CONTINUITA’
Norme con le quali il legislatore favorisce la continuità aziendale nel
concordato:
esiste una disciplina speciale per quanto riguarda i contr. in corso di
esecuzione a) regola molto simile a quella prevista dall’art. 72 per il
fallimento: l’assoggettamento del debitore a concordato di continuità
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Art 186bis: le prime prescrizioni sono limitative; ma una volta soddisfatti i requisiti, la disciplina diventa una disciplina di favore. Requisiti limitativi: lett. a, comma 2: il piano di concordato deve contenere un’analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa  è un CONTO ECONOMICO PREVISIONALE (non consuntivo), che duri per il periodo che va da questo momento a quello dell’esecuzione. Perché la prima cosa da dimostrare al tribunale ed ai creditori è la CONVENIENZA, cioè che: o la gestione dell’impresa nel corso della procedura è una gestione che non presenta perdite (= in equilibrio), o addirittura in utile; oppure, pur di fronte ad una prospettiva di perdite, può comunque esserci un vantaggio alla continuità aziendale (per la conservazione di importanti valori dell’azienda)  e chiaramente, se affitto l’azienda, il problema proprio me lo tolgo perché le perdite saranno a carico del terzo affittuario. E bisogna dimostrare anche la SOSTENIBILITA’  quindi bisogna presentare anche un prospetto dei flussi di cassa, con indicazione delle fonti di copertura. [Il legislatore ha previsto varie norme per favorire il finanziamento ad hoc delle imprese in concordato] 2^ prescrizione: riguarda l’attestatore  deve attestare la fattibilità del piano di concordato e la veridicità dei dati esposti dal debitore; nel caso di concordato di continuità deve anche attestare che la continuità aziendale è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. L’attestatore è l’unico dei professionisti coinvolti nel concordato preventivo che rischia, non solo sotto il profilo della responsabilità per aver male attestato, anche la responsabilità penale. QUESTI ERANO I FAMOSI PALETTI ALL’AMMISSIONE DEI CONCORDATO DI CONTINUITA’ Norme con le quali il legislatore favorisce la continuità aziendale nel concordato: esiste una disciplina speciale per quanto riguarda i contr. in corso di esecuzione  a) regola molto simile a quella prevista dall’art. 72 per il fallimento: l’assoggettamento del debitore a concordato di continuità

aziendale comporta l’inefficacia delle clausole contrattuali che dall’assoggettamento a concordato fanno discendere il diritto della controparte di recedere o la risoluzione del contratto. Questa norma serve a tutelare la consistenza ed il valore dell’azienda; b) disciplina speciale per i contratti pubblici: NB! Vedi dal manuale quali parti di questa disciplina dell’art. 186bis sono abrogate e sostituite dal codice dei Contratti pubblici (che ha modificato questa disciplina). Un beneficio importante è la possibilità di avere una moratoria (cioè una dilazione ex lege dei crediti muniti di prelazione: questi andrebbero normalmente pagati per intero e subito  anche se la giuri interpreta elasticamente questo ‘subito’, cioè non all’omologa del concordato ma al momento in cui viene liquidato il bene); il piano può prevedere una moratoria fino ad 1 anno dall’omologa per coloro che hanno un diritto di prelazione (anche privilegio generale qui!!). Cioè in sostanza si auspica che con la continuità d’impresa si potranno ripagare quei creditori con il beneficio di questa dilazione (beneficio importante). NORME CHE RIGUARDANO IL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA IN CONCORDATO Art. 182quater e 182quinquies (inseriti nel 2012, ma poi il secondo è stato integrato fortemente nel 2015): sono norme lunghissime, ma molto importanti. Ci sono 3 tipi di finanziamenti: siamo in concordato, quindi non c’è una capacità dell’impresa di auto- finanziarsi.

  1. “Finanziamenti ponte” -ante-concordato- (art. 182quater,2)  finanziamenti che servono per arrivare da qualche parte; di solito servono per arrivare ad un certo punto nel quale verranno sostituiti da altri finanziamenti. Questi sono i finanziamenti che servono ad arrivare alla presentazione della domanda di concordato. Se non ci fosse questa norma specifica, essi sarebbero considerati ‘crediti concorsuali’: invece, così, viene loro riconosciuto il beneficio della prededucibilità, a certe condizioni:
  • purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provv. con cui il tribunale ammette il concordato preventivo

formalità i principali creditori (che presumibilmente saranno l’Erario, delle banche, forse qualche fornitore importante). 4° comma  importante aggiunta: il fatto d’esser prededucibili potrebbe non bastare! Per questi finanziamenti il tribunale può autorizzare delle garanzie… questi sarebbero allora creditori super-prededucibili (ipotecari o pignoratizi).

  1. Finanziamenti post (in esecuzione): dopo l’omologa del concordato! (art. 182quater,1): ‘in esecuzione’ del piano di concordato nel senso che potrebbe prevedere l’erogazione di questi finanziamenti nel corso della procedura (com’è scritta non si capisce bene cosa voglia dire). Anche qui non esistono particolari presupposti per la prededucibilità di questi finanziamenti: ma per essere prededucibili in teoria, è sufficiente che siano previsti dal piano di concordato. ASPETTI PROCEDURALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO Presupposti per essere assoggettati a procedura: -debitore fallibile (ex art. 1 l. fall.) -stato di crisi Contenuto della domanda (art. 160) La domanda si fa con ricorso che si presenta al tribunale (quello che sarebbe competente a dichiarare il fallimento); il ricorso dovrebbe essere accompagnato da una relazione (art. 161,2) aggiornata sulla situa… vediti bene art. 161 comma 2 e 3: veridicità dei dati aziendali  la modalità con cui sono stati redatti e presentati i dati aziendali è corretta! Fattibilità del piano  giudizio che può essere molto complesso in certi casi; è un problema che non si pone tanto adesso, in fase di ingresso nella procedura, ma si pone poi, quando il debitore dev’essere ammesso alla procedura e dev’essere omologato il concordato. C’è stato un annoso dibattito su quali siano i poteri del tribunale di giudicare officiosamente la fattibilità del concordato (merito della proposta, che dovrebbe spettare solo ai creditori secondo alcuni, non al

giudice! Salvo che uno poi proponga opposizione: allora poi sì che il giudice deve valutare). La domanda di concordato va al tribunale, e contemporaneamente al PM e la cancelleria deve assicurarsi che questa domanda vada iscritta nel registro delle imprese (e solo da tale momento decorreranno gli effetti della procedura) NB. Tribunale: o dichiara inammissibile la domanda, o la dichiara ammissibile e apre la procedura di concordato nominando il g.d. ed un commissario giudiziale (che non sarà come il curatore, perché il commissario si limita a vigilare su ciò che fa il debitore ed informare creditori e tribunale: ma egli non gestisce mai). DOMANDA DI CONCORDATO IN BIANCO (PRENOTATIVO) Ha avuto un successo enorme. Questo si fa quando si ha l’acqua alla gola. Si chiede al tribunale la concessione di un termine per presentare tutta la documentazione che abbiamo detto: bisogna solo allegare subito i bilanci degli ultimi 3 esercizi. Attenzione che alcuni tribunali richiedono anche il bilancio dell’esercizio in corso, che ovviamente non è stato approvato ancora  progetto di bilancio senza deliberazione assembleare. Questo concordato produce gli stessi effetti per i creditori di quelli che produce il concordato pieno, completo: -spossessamento attenuato del tribunale, con una variante leggera  qui (concordato in bianco) questo spossessamento fa sì che il debitore sia privato della possibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo che siano urgenti e allora per compierli può farsi autorizzare dal tribunale. I tribunali, nel provv. che concede il termine richiesto, molto spesso (visto che il concetto di ordinaria/straordinaria amministrazione nelle imprese è un concetto abbastanza elastico) fissano dei LIMITI DI VALORE DEGLI ATTI.

che godono di pegno e ipoteca si soddisfano sulla vendita del bene gravato). Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (art. 51), che qui è anche più rigido che nel fallimento: qui non subisce eccezioni. Perché no? Perché il legislatore ha voluto valorizzare al massimo l’esigenza di assicurare il mantenimento della consistenza aziendale per tutta la durata della procedura. Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori all’iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese … NB!!!! Prima di questa norma, casini. A quel punto, l’ipoteca è sterilizzata e lo sarà anche per il fallimento eventuale successivo. L’art. 167 (effetti dell’ammissione al concordato) disciplina uno spossessamento attenuato che nel concordato in bianco si verifica sin dal principio. Attenuato perché nel fallimento lo spossessamento è completo (artt. 42 e 44); nel concordato il debitore continua ad amministrare il suo patrimonio liberamente, salvo per gli atti di straordinaria amministrazione che vanno autorizzati dal g.d. 2° comma dell’art. 167: menziona una serie di atti che devono essere autorizzati: … ‘comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione’ ( alcuni sono specificamente indicati comunque: tra questi, anche la concessione di ipoteche o di pegno  evidentemente si tratta di un creditore anteriore! Allora si diceva che, se si presenta l’esigenza di pagare il creditore anteriore interamente fuori concorso per conservare valori aziendali che altrimenti si perdono, il g.d. può autorizzare la concessione di tali prelazioni. -Es. contratto pendente: il contraente in bonis ha il potere di sospendere la propria prestazione se l’altro non adempie, e la sua prestazione è necessaria per assicurare la continuità aziendale…- Dunque il debitore, anche se il concordato è in bianco, può essere autorizzato a pagare i creditori anteriori fuori concorso! Quello che prima si poteva fare liberamente in tutti i concordati con l’autorizzazione del g.d., ora si può fare solo per il concordato in bianco, solo con continuità aziendale, solo col consenso del collegio……. ALTRI REQUISITI ?!?=!?!? (ipotesi limitata dell’art. 182quinquies!). DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO SUI CONTRATTI PENDENTI Art. 169bis  senza fare distinzioni come fa il fallimento, l’imprendiotre può chiedere al tribunale (se lo fa nella domanda introduttiva) o al g.d.

(se lo fa dopo l’ammissione alla procedura) l’autorizzazione a sospendere i contratti (per max 60 gg?) o sciogliersi da essi. C’è un contraddittorio anche qui: “sentito l’altro contraente e assunte ove occorra sommarie info” … autorizza lo scioglimento. Ha effetto dal … CAZZO BRAN TI ODIO BASTARDO Inoltre, a differenza del fallimento, qui dallo scioglimento del contratto è previsto un indennizzo a favore del contraente in bonis (= risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento). Come verrà determinato l’indennizzo? È prededucibile, quindi nel fallimento (indennizzo ex recesso straordinario) viene determinato dal g.d. in sede di ammissione al passivo. Qui non c’è una fase di ammissione al passivo, perciò questa somma viene determinata in sede ordinaria! Questa facoltà di sospensione o scioglimento non si applica a determinati contratti (ex art. 169bis credo); leasing  si applica per la determinazione del credito una regola sostanzialmente = a quella del fallimento.