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Appunti presi a lezione del prof Marcheselli
Tipologia: Appunti
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Lezione 25 febbraio 2019 – Diritto Finanziario Preappello riservato ai frequentanti scritto: libro Marcheselli ultima edizione. Il diritto finanziario è quella disciplina dei mezzi che lo stato e gli enti pubblici si procurano ciò che serve per amministrare le risorse e per funzionare. Ampio ventaglio di strumenti: alcuni sono comuni agli enti pubblici e ai soggetti di diritto privato. Guadagnare per mettere a frutto i propri beni. L’elemento finanziario che viene ottenuto vendendo è il corrispettivo (strumenti di finanza patrimoniale). Secondo elemento comune al soggetto privato è prendere i mezzi nel mercato dei capitali. Il ricorso di debito pubblico. Tributi: prelievi. Il ricorso da indebitamento non è coattivo. L’Italia dagli anni 70 ha fatto ampiamente ricorso a questo strumento. L’indebitamento non essendo coattivo ha valore essenzialmente positivo, ma vi è anche un valore negativo, ovvero che il prestito costa. LUNEDÌ: LEZIONE AULA 15 Albergo dei Poveri. Solo la spesa di pagare gli interessi sul debito vale più di tutta la spesa di tutta la sanità italiana. Tutt’ora l’indebitamento è altissimo. Una soluzione potrebbe essere quella di ricorrere agli strumenti di finanza coattiva, ricorrere alle tasse. Se non posso reperire fondi sul mercato, c’era un altro modo per rientrare nel debito. I governi italiani pre unione monetaria di fatto e non in maniera trasparente hanno aumentato la moneta circolante, è aumentata la moneta per rappresentarla e ha perso valore (inflazione dipende dalla moneta circolante). Moneta che diminuisce il valore del denaro, quindi ti sto pagando meno, io ti dico che ti sto dando il 10% di interesse con moneta nuova e con questo sto ingannando. Lo stato emetteva moneta però prometteva il tasso di interesse al 10%, ma con una inflazione del 9%, in realtà effettivamente pagava un tasso di interesse equivalente all’1%. Lo strumento principe, fondamentale è la cosiddetta finanza coattiva. I tributi sono gli strumenti di finanziamento coattivi. All’interno del diritto finanziario ci sta il diritto tributario che è il diritto che disciplina i mezzi di strumento coattivi. Norma all’articolo 23 della costituzione: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Quando una prestazione patrimoniale è imposta? Quando le forme giuridiche sono forme coattive, quando non sono negoziabili. Fine anni 60: servizi gestiti in regime di monopolio. Ci può essere coazione anche in assenza di forme coattive. Quando c’è comunque coazione sostanziale? Quando si tratta di un servizio essenziale e non c’è possibilità di scelta. Prestazione patrimoniale imposta: è imposta alle forme coattive, oppure a questo meccanismo di coazione sostanziale. È la prima nozione nella quale ci imbattiamo, alla quale applichiamo una regola giuridica. I tributi sono tutti prestazioni patrimoniali imposte. Tutte le prestazioni patrimoniali imposte sono tributi? No, perché dipende dalla definizione che diamo di tributo. Una definizione di tributo è il tributo definito come descrizione di categorie: deve corrispondere a una delle quattro categorie (imposta, tassa, contributo speciale e monopolio). Oppure l’altra strada più ambiziosa non va per elencazioni, ma dice le caratteristiche del tributo: imposta in modo formalmente coattivo (no sostanziale), attuare principi di solidarietà generale. Le sanzioni sono qualcosa a cui sono costretto in maniera formale. Non rientra nel tributo l’espropriazione per pubblico interesse. Prestazione imposta in modo formale che viene imposta per interesse generale, non a fine sanzionatorio.