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Il diritto internazionale, noto anche come 'diritto delle genti', è la branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale. le caratteristiche, la classificazione e i principali soggetti di questo diritto, distingue tra diritto internazionale pubblico e privato, e discute la struttura e le differenze rispetto al diritto interno. Vengono inoltre presentate le forme di formazione del diritto convenzionale e il riconoscimento di soggettività internazionale di individui, organizzazioni e governi in esilio.
Tipologia: Appunti
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Il diritto internazionale , chiamato anche "diritto delle genti" ( ius gentium ), è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale. Può essere definito come il diritto della Comunità degli Stati, quindi un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti giuridici interni. Meno corretta la definizione di diritto del rapporto tra stati, perché se è vero in senso formale che viene posto in essere tra i vari Stati, in senso materiale non è sempre indirizzato ai rapporti tra questi, ma può anche incidere all'interno delle comunità. Caratteristiche e classificazione Il diritto internazionale infatti è talvolta scolasticamente suddiviso in Diritto internazionale pubblico e Diritto internazionale privato ; secondo tale partizione scolastica il Diritto internazionale pubblico si occupa dei rapporti tra Stati sovrani e tra essi e le Organizzazioni di diritto internazionale; il Diritto internazionale privato si occupa invece dei rapporti tra lo Stato italiano e cittadini privati stranieri ovvero dei rapporti tra cittadini italiani e Stati stranieri od Organizzazioni internazionali. Questa voce si occupa di quel che viene definito diritto internazionale pubblico. L'essenza del diritto internazionale è il suo essere internazionale, quindi con giurisdizione su una pluralità di Stati o nei luoghi non regolati dalle legislazioni nazionali, ad esempio il mare e il cosmo. Spesso per diritto privato internazionale si intende la discussione su questioni economiche e commerciali che possono ricadere nel diritto commerciale internazionale, regolato da appositi trattati internazionali e da organi preposti delle Nazioni Unite e degli organismi sovranazionali quali la Commissione europea e il Parlamento europeo. Operare una distinzione netta tra diritto privato e diritto pubblico in ambito internazionale è piuttosto complicato in quanto si parla principalmente del dibattimento di questioni che richiedono la disamina di un complesso di norme più o meno ascrivibili al diritto nazionale ma generalmente riferite al complesso delle norme e dei trattati internazionali che regolano i rapporti tra Stati, le questioni relative ad organizzazioni sovranazionali, le dispute 'extraterritoriali' e le relazioni tra società che agiscono in ambito internazionale, ovvero in più nazioni. Tra le varie tipologie di diritto internazionale si annoverano, ad esempio, la lex mercatoria , e il diritto internazionale privato. La suddivisione tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato è però contestata da numerosa dottrina[1]. Il Diritto internazionale privato, nonostante l'appellativo di internazionale, è infatti l'insieme delle norme di diritto interno (quindi, proprie di un ordinamento statale, e promulgate con le modalità previste dall'ordinamento dello Stato stesso) che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale. Si applicano quindi per il diritto internazionale privato le apposite norme interne (per l'Italia una legge specifica ha riordinato la materia, in precedenza dispersa sui quattro codici). Ne risulta che le due tipologie si riferiscono a rami dell'ordinamento completamente differenti, il cosiddetto pubblico all'ordinamento della Comunità degli Stati (o internazionale), mentre quello privato all'ordinamento interno di ciascuno Stato. Per quanto sopra, anche l'appellativo pubblico per il Diritto Internazionale in senso proprio viene criticato, in quanto la definizione di pubblico può afferire soltanto ad un ordinamento statuale. La comunità internazionale All'interno di un ordinamento statale il riconoscimento della personalità giuridica in favore di enti collettivi e organizzazioni, comporta che a questi nuovi soggetti si applichi una disciplina speciale, ovvero differente da quella comune destinata a tutelare e promuovere gli interessi degli individui. Nell'ambito dell'ordinamento internazionale, al contrario, la disciplina di diritto comune riguarda invece enti ed organizzazioni, in modo particolare gli Stati. Mentre il diritto interno determina i requisiti che enti ed organizzazioni devono aver per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, il diritto internazionale semplicemente "prende atto di questa personalità": l'ordinamento internazionale, infatti, non prescrive con che modalità debba essere costituito uno Stato, bensì ne accerta l'esistenza. Fatte queste premesse, possiamo dire che la principale differenza tra la struttura del diritto internazionale e quella del diritto interno è l'assenza di un'autorità centrale che emani la legge e ne assicuri il rispetto (è questa la cosiddetta "anarchia" della comunità internazionale), inoltre a partire dalla fine del XIX secolo e soprattutto dalla fine della Prima guerra mondiale agli Stati si sono affiancate le Organizzazioni Internazionali, mentre con l'inizio della decolonizzazione hanno progressivamente assunto personalità giuridica internazionale i movimenti insurrezionali, purché esercitino il controllo effettivo su una popolazione ed un territorio. Alcuni internazionalisti ritengono che i recenti sviluppi della materia stiano facendo lentamente emergere una soggettività giuridica internazionale degli individui, posizione contrastata dalla maggior parte della dottrina, che ritiene che la scena internazionale sia ancora dominata dagli Stati e dalle Organizzazioni sovranazionali, malgrado il ruolo sempre più importante svolto dai singoli e dalle ONG. Il riconoscimento della personalità internazionale degli individui si appoggia sul crescente numero di diritti e obblighi internazionali che spettano ai singoli in quanto tali e non in quanto cittadini di uno Stato, come i diritti umani e la responsabilità internazionale individuale (crimini internazionali).
Diritto consuetudinario e diritto convenzionale (o pattizio) Lo stesso argomento in dettaglio: Consuetudine (diritto internazionale). Vista l'assenza di un legislatore universale ,in grado di legiferare validamente e in modo vincolante, il diritto internazionale universalmente valido è per lo più diritto consuetudinario, anche se la politica delle organizzazioni internazionali come l'ONU può influenzarne lo sviluppo (ad esempio sull'uso della forza nelle relazioni internazionali). Per entrare a far parte del diritto consuetudinario una regola deve essere accettata almeno da una larga maggioranza degli Stati che comprenda gli Stati più influenti a livello internazionale. Il diritto convenzionale si basa invece sugli accordi internazionali liberamente stipulati dagli Stati, che si impegnano a rispettarne le disposizioni. Di norma il diritto pattizio prevale sul diritto consuetudinario (il diritto particolare prevale su quello generale), ma con una importantissima eccezione per quanto riguarda lo ius cogens. Una norma di ius cogens è una norma consuetudinaria che protegge valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare: se due Stati stipulano un trattato in cui si propongono di attuare violazioni dell'integrità di uno Stato terzo o di eseguire azioni considerate crimini internazionali, il trattato stesso è considerato nullo. Forme, contenuti e procedure per la formazione del diritto convenzionale sono state codificate nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati; nel Preambolo di questa Convenzione si precisa che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della Convenzione stessa, anche perché la Convenzione rappresenta solo un punto di riferimento e non coincide necessariamente con le consuetudini internazionali in materia. I Soggetti Sono soggetti del diritto internazionale i seguenti enti:
accezione di Stato-Organizzazione, ossia l'insieme dei governanti e degli apparati di governo);
collegate.
il controllo formale, come ad es. gli Insorti. Mentre per quanto attiene ai movimenti di liberazione a questi non è conferita una vera e propria personalità giuridica quanto il diritto di prendere parte alle riunioni internazionali che trattano di autodeterminazione dei popoli. La soggettività di alcuni enti è invece in discussione. Sono generalmente non considerati come soggetti del diritto internazionale:
internazionale e anche se alcuni funzionari dell'ordine godono di immunità diplomatica l'Ordine di Malta non è considerato soggetto di diritto internazionale, anche se a questo ordine è riconosciuta una personalità giuridica internazionale utile allo svolgimento delle sue funzioni assistenziali.[2]
trattati attribuiscono loro un ruolo internazionale (ad esempio la Croce Rossa)
al crescente corpo di norme relative al Diritto Internazionale dei Diritti Umani, cioè quelle norme del Diritto Internazionale che tutelano la dignità umana dell'individuo, soprattutto nei confronti dello Stato (da non confondersi col Diritto Internazionale Umanitario che, facendo parte del Diritto Internazionale Bellico, entra in vigore durante i conflitti armati regolando la condotta dei belligeranti), seppure nel moderno diritto penale internazionale è da tener presente che la responsabilità individuale non è collegata ad uno stato di guerra e di conseguenza al diritto bellico. Pertanto non è insensato dire che gli individui sono considerabili soggetti del diritto penale internazionale. Gli Stati Caratteristiche della soggettività Gli stati sono i soggetti principali del diritto internazionale; essi devono presentare tre caratteristiche sostanziali:
diritto internazionale. Esempio adducibile è lo Stato di Israele che esercita controllo e governo su di un territorio ed in capo ad una popolazione, pur non essendo riconosciuto dalla quasi totalità dei paesi arabi. Ancora, il riconoscimento può essere espresso (dichiarato da altri stati) o tacito (deducibile dall'inizio di attività di diritto internazionale aventi come controparte il nuovo soggetto, come ad esempio la stipula di un trattato). Limiti alla sovranità interna Pur essendo per uno Stato, in linea di principio, lecito amministrare il proprio territorio a piacimento, organizzando liberamente le istituzioni governative e le leggi che regolino la comunità civile, la sovranità dello stesso sul suo territorio conosce diverse limitazioni. Tali limitazioni si riferiscono in primo luogo al divieto di violare il cosiddetto ius cogens , quell'insieme cioè di consuetudini imperative per ogni stato in particolare riferimento al rispetto dei diritti umani. I limiti alla sovranità interna sono:
Diritto d'Azione È la possibilità di appellarsi ad una corte o più in generale di poter reclamare la tutela di un diritto.
La funzione giurisdizionale internazionale