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Il Diritto Internazionale: Caratteristiche, Funzioni e Soggetti - Prof. Cadin, Appunti di Diritto Internazionale

Il diritto internazionale, noto anche come 'diritto delle genti', è la branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale. le caratteristiche, la classificazione e i principali soggetti di questo diritto, distingue tra diritto internazionale pubblico e privato, e discute la struttura e le differenze rispetto al diritto interno. Vengono inoltre presentate le forme di formazione del diritto convenzionale e il riconoscimento di soggettività internazionale di individui, organizzazioni e governi in esilio.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 21/06/2020

francescotopuz6
francescotopuz6 🇮🇹

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Il diritto internazionale, chiamato anche "diritto delle genti" (ius gentium), è quella branca del diritto che regola la vita
della comunità internazionale. Può essere definito come il diritto della Comunità degli Stati, quindi un diritto al di sopra
di essi e dei loro ordinamenti giuridici interni. Meno corretta la definizione di diritto del rapporto tra stati, perché se è
vero in senso formale che viene posto in essere tra i vari Stati, in senso materiale non è sempre indirizzato ai rapporti tra
questi, ma può anche incidere all'interno delle comunità.
Caratteristiche e classificazione
Il diritto internazionale infatti è talvolta scolasticamente suddiviso in Diritto internazionale pubblico e Diritto
internazionale privato; secondo tale partizione scolastica il Diritto internazionale pubblico si occupa dei rapporti tra
Stati sovrani e tra essi e le Organizzazioni di diritto internazionale; il Diritto internazionale privato si occupa invece dei
rapporti tra lo Stato italiano e cittadini privati stranieri ovvero dei rapporti tra cittadini italiani e Stati stranieri od
Organizzazioni internazionali. Questa voce si occupa di quel che viene definito diritto internazionale pubblico.
L'essenza del diritto internazionale è il suo essere internazionale, quindi con giurisdizione su una pluralità di Stati o nei
luoghi non regolati dalle legislazioni nazionali, ad esempio il mare e il cosmo. Spesso per diritto privato internazionale
si intende la discussione su questioni economiche e commerciali che possono ricadere nel diritto commerciale
internazionale, regolato da appositi trattati internazionali e da organi preposti delle Nazioni Unite e degli organismi
sovranazionali quali la Commissione europea e il Parlamento europeo.
Operare una distinzione netta tra diritto privato e diritto pubblico in ambito internazionale è piuttosto complicato in
quanto si parla principalmente del dibattimento di questioni che richiedono la disamina di un complesso di norme più o
meno ascrivibili al diritto nazionale ma generalmente riferite al complesso delle norme e dei trattati internazionali che
regolano i rapporti tra Stati, le questioni relative ad organizzazioni sovranazionali, le dispute 'extraterritoriali' e le
relazioni tra società che agiscono in ambito internazionale, ovvero in più nazioni.
Tra le varie tipologie di diritto internazionale si annoverano, ad esempio, la lex mercatoria, e il diritto internazionale
privato.
La suddivisione tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato è però contestata da numerosa
dottrina[1]. Il Diritto internazionale privato, nonostante l'appellativo di internazionale, è infatti l'insieme delle norme di
diritto interno (quindi, proprie di un ordinamento statale, e promulgate con le modalità previste dall'ordinamento dello
Stato stesso) che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo
rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale. Si applicano quindi per il diritto
internazionale privato le apposite norme interne (per l'Italia una legge specifica ha riordinato la materia, in precedenza
dispersa sui quattro codici). Ne risulta che le due tipologie si riferiscono a rami dell'ordinamento completamente
differenti, il cosiddetto pubblico all'ordinamento della Comunità degli Stati (o internazionale), mentre quello privato
all'ordinamento interno di ciascuno Stato.
Per quanto sopra, anche l'appellativo pubblico per il Diritto Internazionale in senso proprio viene criticato, in quanto la
definizione di pubblico può afferire soltanto ad un ordinamento statuale.
La comunità internazionale
All'interno di un ordinamento statale il riconoscimento della personalità giuridica in favore di enti collettivi e
organizzazioni, comporta che a questi nuovi soggetti si applichi una disciplina speciale, ovvero differente da quella
comune destinata a tutelare e promuovere gli interessi degli individui. Nell'ambito dell'ordinamento internazionale, al
contrario, la disciplina di diritto comune riguarda invece enti ed organizzazioni, in modo particolare gli Stati.
Mentre il diritto interno determina i requisiti che enti ed organizzazioni devono aver per ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica, il diritto internazionale semplicemente "prende atto di questa personalità": l'ordinamento
internazionale, infatti, non prescrive con che modalità debba essere costituito uno Stato, bensì ne accerta l'esistenza.
Fatte queste premesse, possiamo dire che la principale differenza tra la struttura del diritto internazionale e quella del
diritto interno è l'assenza di un'autorità centrale che emani la legge e ne assicuri il rispetto (è questa la cosiddetta
"anarchia" della comunità internazionale), inoltre a partire dalla fine del XIX secolo e soprattutto dalla fine della Prima
guerra mondiale agli Stati si sono affiancate le Organizzazioni Internazionali, mentre con l'inizio della decolonizzazione
hanno progressivamente assunto personalità giuridica internazionale i movimenti insurrezionali, purché esercitino il
controllo effettivo su una popolazione ed un territorio.
Alcuni internazionalisti ritengono che i recenti sviluppi della materia stiano facendo lentamente emergere una
soggettività giuridica internazionale degli individui, posizione contrastata dalla maggior parte della dottrina, che ritiene
che la scena internazionale sia ancora dominata dagli Stati e dalle Organizzazioni sovranazionali, malgrado il ruolo
sempre più importante svolto dai singoli e dalle ONG. Il riconoscimento della personalità internazionale degli individui
si appoggia sul crescente numero di diritti e obblighi internazionali che spettano ai singoli in quanto tali e non in quanto
cittadini di uno Stato, come i diritti umani e la responsabilità internazionale individuale (crimini internazionali).
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Il diritto internazionale , chiamato anche "diritto delle genti" ( ius gentium ), è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale. Può essere definito come il diritto della Comunità degli Stati, quindi un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti giuridici interni. Meno corretta la definizione di diritto del rapporto tra stati, perché se è vero in senso formale che viene posto in essere tra i vari Stati, in senso materiale non è sempre indirizzato ai rapporti tra questi, ma può anche incidere all'interno delle comunità. Caratteristiche e classificazione Il diritto internazionale infatti è talvolta scolasticamente suddiviso in Diritto internazionale pubblico e Diritto internazionale privato ; secondo tale partizione scolastica il Diritto internazionale pubblico si occupa dei rapporti tra Stati sovrani e tra essi e le Organizzazioni di diritto internazionale; il Diritto internazionale privato si occupa invece dei rapporti tra lo Stato italiano e cittadini privati stranieri ovvero dei rapporti tra cittadini italiani e Stati stranieri od Organizzazioni internazionali. Questa voce si occupa di quel che viene definito diritto internazionale pubblico. L'essenza del diritto internazionale è il suo essere internazionale, quindi con giurisdizione su una pluralità di Stati o nei luoghi non regolati dalle legislazioni nazionali, ad esempio il mare e il cosmo. Spesso per diritto privato internazionale si intende la discussione su questioni economiche e commerciali che possono ricadere nel diritto commerciale internazionale, regolato da appositi trattati internazionali e da organi preposti delle Nazioni Unite e degli organismi sovranazionali quali la Commissione europea e il Parlamento europeo. Operare una distinzione netta tra diritto privato e diritto pubblico in ambito internazionale è piuttosto complicato in quanto si parla principalmente del dibattimento di questioni che richiedono la disamina di un complesso di norme più o meno ascrivibili al diritto nazionale ma generalmente riferite al complesso delle norme e dei trattati internazionali che regolano i rapporti tra Stati, le questioni relative ad organizzazioni sovranazionali, le dispute 'extraterritoriali' e le relazioni tra società che agiscono in ambito internazionale, ovvero in più nazioni. Tra le varie tipologie di diritto internazionale si annoverano, ad esempio, la lex mercatoria , e il diritto internazionale privato. La suddivisione tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato è però contestata da numerosa dottrina[1]. Il Diritto internazionale privato, nonostante l'appellativo di internazionale, è infatti l'insieme delle norme di diritto interno (quindi, proprie di un ordinamento statale, e promulgate con le modalità previste dall'ordinamento dello Stato stesso) che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale. Si applicano quindi per il diritto internazionale privato le apposite norme interne (per l'Italia una legge specifica ha riordinato la materia, in precedenza dispersa sui quattro codici). Ne risulta che le due tipologie si riferiscono a rami dell'ordinamento completamente differenti, il cosiddetto pubblico all'ordinamento della Comunità degli Stati (o internazionale), mentre quello privato all'ordinamento interno di ciascuno Stato. Per quanto sopra, anche l'appellativo pubblico per il Diritto Internazionale in senso proprio viene criticato, in quanto la definizione di pubblico può afferire soltanto ad un ordinamento statuale. La comunità internazionale All'interno di un ordinamento statale il riconoscimento della personalità giuridica in favore di enti collettivi e organizzazioni, comporta che a questi nuovi soggetti si applichi una disciplina speciale, ovvero differente da quella comune destinata a tutelare e promuovere gli interessi degli individui. Nell'ambito dell'ordinamento internazionale, al contrario, la disciplina di diritto comune riguarda invece enti ed organizzazioni, in modo particolare gli Stati. Mentre il diritto interno determina i requisiti che enti ed organizzazioni devono aver per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, il diritto internazionale semplicemente "prende atto di questa personalità": l'ordinamento internazionale, infatti, non prescrive con che modalità debba essere costituito uno Stato, bensì ne accerta l'esistenza. Fatte queste premesse, possiamo dire che la principale differenza tra la struttura del diritto internazionale e quella del diritto interno è l'assenza di un'autorità centrale che emani la legge e ne assicuri il rispetto (è questa la cosiddetta "anarchia" della comunità internazionale), inoltre a partire dalla fine del XIX secolo e soprattutto dalla fine della Prima guerra mondiale agli Stati si sono affiancate le Organizzazioni Internazionali, mentre con l'inizio della decolonizzazione hanno progressivamente assunto personalità giuridica internazionale i movimenti insurrezionali, purché esercitino il controllo effettivo su una popolazione ed un territorio. Alcuni internazionalisti ritengono che i recenti sviluppi della materia stiano facendo lentamente emergere una soggettività giuridica internazionale degli individui, posizione contrastata dalla maggior parte della dottrina, che ritiene che la scena internazionale sia ancora dominata dagli Stati e dalle Organizzazioni sovranazionali, malgrado il ruolo sempre più importante svolto dai singoli e dalle ONG. Il riconoscimento della personalità internazionale degli individui si appoggia sul crescente numero di diritti e obblighi internazionali che spettano ai singoli in quanto tali e non in quanto cittadini di uno Stato, come i diritti umani e la responsabilità internazionale individuale (crimini internazionali).

Diritto consuetudinario e diritto convenzionale (o pattizio) Lo stesso argomento in dettaglio: Consuetudine (diritto internazionale). Vista l'assenza di un legislatore universale ,in grado di legiferare validamente e in modo vincolante, il diritto internazionale universalmente valido è per lo più diritto consuetudinario, anche se la politica delle organizzazioni internazionali come l'ONU può influenzarne lo sviluppo (ad esempio sull'uso della forza nelle relazioni internazionali). Per entrare a far parte del diritto consuetudinario una regola deve essere accettata almeno da una larga maggioranza degli Stati che comprenda gli Stati più influenti a livello internazionale. Il diritto convenzionale si basa invece sugli accordi internazionali liberamente stipulati dagli Stati, che si impegnano a rispettarne le disposizioni. Di norma il diritto pattizio prevale sul diritto consuetudinario (il diritto particolare prevale su quello generale), ma con una importantissima eccezione per quanto riguarda lo ius cogens. Una norma di ius cogens è una norma consuetudinaria che protegge valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare: se due Stati stipulano un trattato in cui si propongono di attuare violazioni dell'integrità di uno Stato terzo o di eseguire azioni considerate crimini internazionali, il trattato stesso è considerato nullo. Forme, contenuti e procedure per la formazione del diritto convenzionale sono state codificate nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati; nel Preambolo di questa Convenzione si precisa che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della Convenzione stessa, anche perché la Convenzione rappresenta solo un punto di riferimento e non coincide necessariamente con le consuetudini internazionali in materia. I Soggetti Sono soggetti del diritto internazionale i seguenti enti:

• Gli Stati che soddisfino i requisiti della effettività e della indipendenza (intendendosi lo Stato nella sua

accezione di Stato-Organizzazione, ossia l'insieme dei governanti e degli apparati di governo);

• Le Organizzazioni Internazionali, tra le quali in particolare l'ONU, i suoi Organi Ausiliari e le Organizzazioni

collegate.

• La Santa Sede (da non confondersi con lo Stato della Città del Vaticano).

• I movimenti che esercitano sostanzialmente il controllo di un territorio e di una popolazione, pur non avendone

il controllo formale, come ad es. gli Insorti. Mentre per quanto attiene ai movimenti di liberazione a questi non è conferita una vera e propria personalità giuridica quanto il diritto di prendere parte alle riunioni internazionali che trattano di autodeterminazione dei popoli. La soggettività di alcuni enti è invece in discussione. Sono generalmente non considerati come soggetti del diritto internazionale:

• Il Sovrano Ordine di Malta: pur avendo intrattenuto con lo Stato italiano uno scambio di lettere di carattere

internazionale e anche se alcuni funzionari dell'ordine godono di immunità diplomatica l'Ordine di Malta non è considerato soggetto di diritto internazionale, anche se a questo ordine è riconosciuta una personalità giuridica internazionale utile allo svolgimento delle sue funzioni assistenziali.[2]

  • I popoli in sé, pur avendo riconosciuto il diritto di autodeterminazione, non sono considerabili soggetti di diritto internazionale. Essi mancano infatti delle caratteristiche proprie di una stabile organizzazione e della presenza di istituzioni governative.

• Le Organizzazioni non governative non sono considerabili soggetti di diritto internazionale anche se molti

trattati attribuiscono loro un ruolo internazionale (ad esempio la Croce Rossa)

• Parte della dottrina riconosce una limitata soggettività internazionale anche agli individui facendo riferimento

al crescente corpo di norme relative al Diritto Internazionale dei Diritti Umani, cioè quelle norme del Diritto Internazionale che tutelano la dignità umana dell'individuo, soprattutto nei confronti dello Stato (da non confondersi col Diritto Internazionale Umanitario che, facendo parte del Diritto Internazionale Bellico, entra in vigore durante i conflitti armati regolando la condotta dei belligeranti), seppure nel moderno diritto penale internazionale è da tener presente che la responsabilità individuale non è collegata ad uno stato di guerra e di conseguenza al diritto bellico. Pertanto non è insensato dire che gli individui sono considerabili soggetti del diritto penale internazionale. Gli Stati Caratteristiche della soggettività Gli stati sono i soggetti principali del diritto internazionale; essi devono presentare tre caratteristiche sostanziali:

• avere un popolo : gli Stati devono esercitare il loro controllo su di una popolazione stanziata in un dato

diritto internazionale. Esempio adducibile è lo Stato di Israele che esercita controllo e governo su di un territorio ed in capo ad una popolazione, pur non essendo riconosciuto dalla quasi totalità dei paesi arabi. Ancora, il riconoscimento può essere espresso (dichiarato da altri stati) o tacito (deducibile dall'inizio di attività di diritto internazionale aventi come controparte il nuovo soggetto, come ad esempio la stipula di un trattato). Limiti alla sovranità interna Pur essendo per uno Stato, in linea di principio, lecito amministrare il proprio territorio a piacimento, organizzando liberamente le istituzioni governative e le leggi che regolino la comunità civile, la sovranità dello stesso sul suo territorio conosce diverse limitazioni. Tali limitazioni si riferiscono in primo luogo al divieto di violare il cosiddetto ius cogens , quell'insieme cioè di consuetudini imperative per ogni stato in particolare riferimento al rispetto dei diritti umani. I limiti alla sovranità interna sono:

  • iniziative volte a promuovere la tutela della dignità umana;
  • norme su punizione dei crimini internazionali (genocidio, crimini contro l'umanità, crimini contro la pace, crimini di guerra);
  • limiti relativi a rapporti economici e sociali (dir. internazionale economico);
  • protezione dell'ambiente;
  • trattamento stranieri;
  • trattamento dei diplomatici e degli organi stranieri (VEDI SOTTO);
  • trattamento degli stati stranieri;
  • trattamento delle organizzazioni internazionali;
  • norme di diritto internazionale marittimo. Immunità diplomatica Altra categoria di limitazioni riguarda l'immunità garantita ai funzionari di altri stati. Il principio sottostante che garantisce una protezione estensiva agli agenti diplomatici di stati esteri è da ricercarsi nella consuetudine che istituzioni di pari grado non possano citarsi in giudizio e giudicarsi l'una con l'altra ( par in parem non habet iudicium ). Questo si riflette nel diritto internazionale nella pratica dell'immunità per i funzionari diplomatici di uno Stato estero, disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1961 entrata in vigore nel 1965. Tale immunità può essere divisa in immunità funzionale o immunità personale. L'immunità funzionale si applica agli atti che il diplomatico compie nello svolgimento delle sue funzioni e comprende:
  • Esenzione fiscale (imposte dirette).
  • immunità giurisdizione penale (esclusa per i consoli in caso di reati gravi).
  • immunità giurisdizione civile (esclusa per beni immobili o attività economiche non possedute per conto dello Stato per cui il funzionario opera, viene altresì esclusa per le controversie riguardanti le successioni ed eredità).
  • inviolabilità personale (da atti coercitivi, es. forze di polizia).
  • inviolabilità domiciliare (non è contemplata l'immunità per violazioni del codice stradale). Differente è il discorso per quanto riguarda l'immunità personale. Quest'ultima ricopre gli atti cosiddetti jure gestiones del diplomatico, ossia gli atti che il funzionario compie come soggetto privato. In tal caso l'immunità coprirà l'intero arco del suo servizio per poi decadere al termine della sua funzione, una volta lasciato il Paese, e quindi renderà processabile il diplomatico per gli eventuali illeciti commessi nell'arco del tempo di svolgimento delle sue funzioni. Trattamento degli Stati stranieri Questa rubrica vuole occuparsi del trattamento riservato allo Stato straniero da parte degli Stati territoriali, soprattutto riguardo alla cosiddetta immunità dalla giurisdizione civile dell'entità statale straniera rispetto ad altri Stati. La teoria che ha preso piede in dottrina è quella dell'immunità assoluta di cui gode uno Stato straniero dalla giurisdizione di qualsiasi altro Stato, nonostante fonti giurisprudenziali italo-belghe abbiamo avanzato una teoria che inquadrerebbe la divisione degli atti che uno Stato compie in atti jure imperii e atti jure gestiones, facendo ricadere un'immunità ristretta soltanto sugli atti che lo Stato compie nello svolgimento delle sue funzioni (pubbliche), ossia gli atti jure imperii. Al riguardo è citabile una Convenzione delle Nazioni Unite datata 2004 adottata dall'Assemblea generale e aperta alla firma degli Stati (nessuno Stato aveva ratificato ancora nel 2005). In tale Convenzione si pone come regola generale, di fondo, quella dell'immunità assoluta dalla giurisdizione civile, ponendo come eccezioni quelle in cui si applicherebbe l'immunità ristretta, ovvero:
  • Transazioni commerciali
  • Danni causati a persone o cose
  • Proprietà possesso e altri diritti reali. Le organizzazioni internazionali Logo delle Nazioni Unite Le Organizzazioni Internazionali sono entrate a far parte della comunità internazionale in tempi relativamente recenti. Le prime organizzazioni erano create per scopi specifici e limitati (Unione Postale Universale creata nel 1875 , Unione per la protezione della proprietà industriale nel 1883 etc.). Il primo tentativo per dare un ordinamento unitario alla comunità internazionale fu la creazione, nel 1919 , della Società delle Nazioni (SDN), fortemente voluta dal presidente statunitense Woodrow Wilson, che aveva cercato anche di far entrare nel diritto internazionale una serie di importanti principi, solo in parte accettati dalle nazioni europee: innanzitutto il pacifismo e l'autodeterminazione dei popoli (i "quattordici punti"). La Società aveva poteri molto deboli: come se non bastasse gli stessi Stati Uniti non entrarono a farne parte per l'opposizione del Congresso. Nel 1945 , l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) prese il posto della SDN. L'ispiratore del progetto era di nuovo un presidente statunitense, Franklin Delano Roosevelt, che morì prima della nascita dell'ONU ma che vide le sue idee portate avanti dai suoi ex collaboratori. L'ONU aveva ed ha grossi limiti, in buona parte legati al sistema dei veti: per molti anni il sistema di sicurezza collettiva disegnato dalla sua Carta restò paralizzato a causa della guerra fredda, ma in ogni caso la sua nascita ha segnato un passo in avanti importante. Lo Statuto delle Nazioni Unite prevedeva inoltre il divieto dell'uso della forza a livello internazionale, a differenza di quello della SDN. Gli individui A seguito del tribunale di Norimberga e di Tokyo, istituiti dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale per perseguire le gravi violazioni della dignità umana durante la guerra, i singoli soggetti sembrano sempre più essere portatori di diritti, dunque soggetti autonomi del DI. Se prima della seconda guerra mondiale erano gli stati che con delle convenzioni si impegnavano a tutelare dei diritti in capo agli individui (che rimanevano l'oggetto della convenzione) in tempi recenti si sta affermando la prassi di considerare gli individui come soggetti che godono di diritti e gli stati come soggetti passivi di obblighi. A fronte di tali diritti vi è la formazione della possibilità di appellarsi a corti internazionali deputate alla loro tutela. Ci si ritrova anche nel diritto internazionale dunque a parlare di diritto soggettivo degli individui e di diritto d'azione degli individui. Diritto soggettivo Come diritto individuale si intende la capacità dei soggetti di essere portatori di diritti. La formazione di consuetudini e di obblighi di origine pattizia che pongono gli stati nel dovere di riconoscere e rispettare alcuni diritti per propri cittadini, indipendentemente dalle regole interne proprie di ogni ordinamento, è marcata da alcune tappe fondamentali

• 1945 Tokyo, Norimberga

• 1993 corte per i crimini in Ex Jugoslavia (istituita dal Consiglio di Sicurezza ONU)

• 1994 corte per i crimini in Ruanda (istituita dal Consiglio di Sicurezza ONU)

• 1998 (in vigore dal 2002) Corte Penale Internazionale (con sede all'Aia).

Diritto d'Azione È la possibilità di appellarsi ad una corte o più in generale di poter reclamare la tutela di un diritto.

La funzione giurisdizionale internazionale

• L'arbitrato fra Stati

• L'arbitrato commerciale internazionale

• I tribunali internazionali

• In particolare: la Corte Penale Internazionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

  • Il ruolo del giudice interno nell'applicazione del diritto internazionale. La corte internazionale di giustizia è uno degli organi principali dell'ONU. Essa opera secondo due procedimenti: quello in sede contenziosa e quello in sede consultiva. La prima prevede la risoluzione di una controversia sorta tra due o più stati mentre la seconda lì emanazione di un parere su qualsiasi questione giuridica. Possono adire la corte per quanto riguarda la sede contenziosa solo gli stati mentre in sede consultiva le organizzazioni internazionali. Gli ultimi sviluppi Gli sviluppi recenti del diritto internazionale, in particolare in materia di protezione dei diritti umani, hanno fatto ritenere ad alcuni studiosi che si stia lentamente affermando una soggettività giuridica internazionale degli individui, in rottura con i dettami del diritto internazionale classico. Mentre tradizionalmente la responsabilità internazionale è collettiva (diretta contro lo Stato nel suo complesso) la fine della seconda guerra mondiale ha visto con il Processo di Norimberga per la prima volta individui che avevano ricoperto alti incarichi governativi venire chiamati a rispondere personalmente dei crimini commessi in nome del loro Stato contro altri popoli davanti a un tribunale internazionale. Con tutti i suoi limiti, Norimberga creò un precedente importante in materia di tutela dei diritti umani a livello mondiale, con la creazione della nozione di crimine contro l'umanità: si afferma l'idea che esistono valori che gli Stati non possono violare coprendosi sotto il mantello della sovranità e dell'indipendenza. Lo Statuto della Corte penale internazionale, recentemente entrato in vigore (ma non ratificato da numerosi Stati, tra cui gli Stati Uniti) fa rientrare nella nozione di crimine internazionale il genocidio, i crimini contro l'umanità (nella definizione rientrano praticamente qualsiasi grave delitto commesso su larga scala e in modo sistematico e la pratica dell'apartheid), i crimini di guerra previsti dal Diritto internazionale umanitario e la guerra di aggressione. Alcuni trattati internazionali, come quello della Corte europea dei diritti dell'uomo prevedono poi la possibilità degli individui di rivolgersi autonomamente a organismi internazionali per far rispettare i propri diritti, senza la mediazione degli Stati.