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Appunti diritto internazionale (introduzione al diritto internazionale, questione arabo-israeliana, Kosovo, formazione di uno stato, questione crimea, caso Abu Omar, immunità degli stati e degli organi di stato, caso Italia vs Germania 2012, caso Enrica Lexie, caso Rainbow Warrior, caso Lozano, soggettività dell'individuo in ambito internazionale)
Tipologia: Appunti
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Diritto internazionale – professor Gattini Pasquale Stanislao Mancini (1860) è un risorgimentale del quale analizzeremo ora il pensiero. Egli sostenva che il legislatore non fosse libero di scegliere i criteri che preferiva ma che fosse tenuto a riferirsi a quelli del diritto internazionale. Mancini sostiene che tutti debbano seguire gli stessi principi in quanto norme di diritto internazionale (=concetto della nazionalità/cittadinanza nel matrimonio dove uno tra i nubendi è straniero -> nel regno unito il criterio non è la cittadinanza ma il domicilio). Il legame tra il diritto internazionale privato e il diritto internazionale è rimasto solamente nel sistema universitario italiano e in altri organi non governativi come l’accademia di diritto internazionale all’AIA ( sessioni -> DI e DIP) e l’Institut de droit internationale (2 sessioni -> DI e DIP). Convenzioni di diritto internazionale uniformi: trattato per cui i giudici si mettono d’accordo sull’applicare tutti la stessa legge in quanto tutti scelgono il medesimo criterio di collegamento (=cittadinanza, domicilio etc). L’UE ha proceduto mediante regolamenti -> non si sono più rese necessarie le convenzioni di diritto internazionale. Soggetti: Stati: enti sovrani posti tutti sullo stesso piano. Sono coloro che creano il diritto internazionale (coloro che lo creano e coloro che lo recepiscono sono gli stessi soggetti). Altri soggetti sono le organizzazioni internazionali intergovernative -> soggetti giuridici creati attraverso trattati voluti dagli stati. Domanda: anche le persone fisiche e giuridiche possono essere intese come soggetti di diritto internazionale? Fonti: Consuetudine: diritto internazionale generale per tutti gli stati Trattati: solo tra alcuni stati -> diritto internazionale pattizio Altre fonti: principi generali del diritto Risoluzione controversie internazionali Corte internazionale di giustizia dell’AIA -> è la corte delle Nazioni Unite (è la corte più importante del mondo) ma non è competente per tutte le controversie. Essa ha giurisdizione solamente nel momento in cui entrambi gli stati accettano la giurisdizione della corte -> questo si fa in diversi modi: Art. 36.2 dello statuto della Corte -> accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia (IT nel 2013) Compromesso Clausola compromissoria (gli stati hanno concluso un trattato con clausola compromissoria. Se dovesse sorgere una controversia si stabilisce che questa dovrà essere risolta dalla corte)
Trattato generale ad arbitrato (lo scopo del trattato è quello di trovare soluzioni a controversie. Il trattato è completo quando indica già quale sarà l’organismo competente a risolvere la questione; è invece incompleto quando le parti non hanno ancora deciso quale sarà l’organismo competente a risolvere la questione) Accettazione tacita (quando una volta convenuto in giudizio la parte non dice nulla/non obietta) I soggetti primi del diritto internazionale sono gli Stati (a questi si aggiungono: soggetti internazionali privati come le organizzazioni internazionali governative e che nascono in forza di trattati stipulati tra stati; individui (possono essere considerati tali? Sembrerebbe una contraddizioni rispetto a quanto detto finora)) Stati: Ci sono due teorie Stato = soggetto di diritto internazionale inteso come stato organizzazione -> significa l’apparato dello stato con un potere di governo strutturato e che viene esercitato rispetto ad una determinata popolazione che vive in un territorio. In questa definizione ad essere rilevante è l’dea di stato come “apparato organizzato”. Stato = soggetto di diritto internazionale inteso come stato comunità -> ci sono 3 elementi essenziali: potere di governo, popolazione e territorio. Lo stato non necessita della consacrazione/approvazione da parte degli altri stati. Il riconoscimento da parte degli altri stati ha quindi un valore meramente cognitivo e non costitutivo -> uno stato accetta e manifesta la sua disponibilità ad entrare in relazione con questo stato con gli stessi suoi diritti e doveri. Ci sono delle avvisaglie relative ad un’inversione di tendenza in questo senso -> paesi e organizzazioni molto importanti che non riconoscono il paese X finché non soddisfa determinati requisiti fa sì che per quest’ultimo sia difficile riuscire ad inserirsi nell’ambito delle relazioni internazionali. Es. unione europea nel 1991 ha chiarito le condizioni sulla base delle quali riconoscerà dei paesi: costituzione che garantisce diritti delle minoranze, democrazia, rispetto dei diritti umani etc. Ci sono altri esempi di riconoscimenti che prevedono delle condizioni? Es. Nazioni Unite -> l’accettazione della richiesta di accesso alle nazioni unite spetta all’assemblea generale che decide a maggioranza di 2/3. A richiederne l’accesso deve essere uno stato, amante della pace. Laddove i 2/3 accolgono la richiesta vuol dire che siamo in presenza di uno stato, è la prova del nove. L’assemblea, di fronte alla richiesta di adesione da parte di uno “stato” dove aspetti quali stabilità della popolazione residente e dei confini non erano garantiti, ha comunque accettato la richiesta di accesso. Questo è successo ad esempio con ex colonie portoghesi nonostante le proteste del Portogallo. Un altro precedente lo abbiamo con la risoluzione dell’ex Jugoslavia nel 1991. Alcune come la Slovenia e la Croazia avevano tutte le caratteristiche di “stato”, altre come la Bosnia – Erzegovina ne erano sprovviste. Nonostante ciò anche la B-E fu accettata dall’ONU e di conseguenza deve essere considerata “stato” a tutti gli effetti. Trump ha spostato l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme C’è stato un conflitto nel 1948 per cui Gerusalemme era da intendersi come una città internazionale che non faceva parte né di Israele né della Palestina -> nel 1967 Israele occupa Gerusalemme e ne fa la sua capitale. Nel 1980 risoluzione del consiglio di sicurezza per cui si impedisce agli stati di spostare le proprie ambasciate a Gerusalemme. Se la decisione del consiglio di sicurezza non dovesse essere seguita c’è la possibilità che esso agisca in modo coercitivo -> non in questo caso però -> non ci sono sanzioni in caso di
Obbligo di non riconoscimento -> affermato nella prima volta nel 1932 -> aveva proposto questa politica in relazione alla creazione di uno stato fantoccio da parte del Giappone -> non bisognava riconoscere questo stato fantoccio -> stato creato in modo artificiale -> mancano gli “elementi dello stato”. C’è una quarta categoria di popoli che hanno diritto all’autodeterminazione perché i loro diritti umani vengono sistematicamente violati? Non è un’occupazione in senso tecnico. Questione KOSOVO K. è diventato parte della SERBIA nel 1912 nonostante la maggioranza della popolazione fosse albanese, al momento della creazione dell’Albania il K. non venne inglobato dalla stessa ma rimase parte della serbia. Dopo guerra ex Jugoslavia la pop. Kosovara [manca una parte] Movimento indipendentista del KOSOVO contro il governo centrale serbo di Belgrado. La reazione fu molto dura -> repressione del movimento. Nel 1999 si costrinse Belgrado a negoziare con il movimento un regime di autonomia per questa regione. I rappresentanti del Kosovo volevano l’indipendenza, condizione che la Serbia non volle accettare. Allora 10 paesi della NATO intervennero bombardando la Serbia costringendola a riconoscere l’indipendenza del Kosovo -> questo perché nella guerra jugoslava erano stati commessi episodi di inaudita violenza e la NATO credeva che questo potesse ripetersi (es. genocidio del 1995). Ci furono 100 giorni di bombardamenti finché la Serbia cedette. Con la mediazione del ministro finlandese si decide che ad amministrare il Kosovo sia una missione delle Nazioni Unite. Mentre gli aspetti di sicurezza militare sarebbe stati garantiti da contingenti internazionali (non sono NATO ma anche della Federazione Russa). Risoluzione 1244 del 1999 prevedeva quindi un inizio di forma di auto-governo dei Kosovari. Il Kosovo dichiara poi l’indipendenza e la Serbia chiede alla corte internazionale la legittimità della stessa con il diritto internazionale -> la corte risponde che la dichiarazione di indipendenza unilaterale del Kosovo è del tutto indifferente per il diritto internazionale. Ma la dichiarazione di indipendenza è anche legittima anche rispetto alla risoluzione 1244 del 1999? La corte dice che non si tratta di violazione perché chi ha fatto la dichiarazione non agiva in quanto rappresentanti istituiti mediante la risoluzione 1244 (in quel caso avrebbero violato la risoluzione) ma agivano e sedevano nel parlamento kosovaro in quanto rappresentanti del popolo Kosovaro -> essi non hanno violato ma si sono posti al di fuori della risoluzione. In questo caso la corte avrebbe fatto meglio a non rispondere -> sembra una presa in giro. Ci sarebbe anche stato un motivo tecnico -> la questione non faceva parte delle “questioni all’ordine del giorno”. Differenze tra violare la legge e “mettersi fuori dalla legge” -> “non ho violato il codice civile, mi sono posto fuori dalla legge” -> non ha senso questa cosa! La corte chiarisce che la domanda che è stata posta dal Consiglio di Sicurezza non è stata posta in merito al diritto di autodeterminazione (questo non c’è) ma se la dichiarazione è legittima o no rispetto al diritto internazionale. La corte non ha voluto dirlo in termini espressi ma ha fatto capire che non essendoci una condivisione generale (il diritto internazionale generale e anche quello speciale non regolano questo ambito), non c’è nessuna “remedial secession” -> non c’è quindi una 4 motivazione alla base della autodeterminazione. Il Kosovo non è ancora membro delle Nazioni Unite perché non si sono raggiunti i 2/3 dei riconoscimenti necessari. Ad oggi ancora metà degli stati non riconoscono il Kosovo, tra cui 5 europei -> Spagna (paese che ha al suo interno una parte che vuole rendersi indipendente es. Catalogna), Cipro etc
Autodeterminazione non è un fatto lecito -> è un diritto a chi spetta, altrimenti non esiste. L’autodeterminazione è un assenza di norme nel diritto internazionale. Oggi il Kosovo non può far parte delle Nazioni Unite perché serve la maggioranza dei 2/3 -> solo la metà dei paesi riconosce il Kosovo come stato. Kosovo ha un governo, un territorio delimitato, esercitata il suo potere nel territorio -> ha le caratteristiche dello stato. Ma il modo in cui è nato crea disturbo nella comunità internazionale. La Federazione Russa ha sempre protestato contro questi fatti illeciti riguardanti il Kosovo ma “chi la fa l’aspetti” -> Questione Crimea. Referendum per indipendenza della Crimea -> Dichiarazione di indipendenza dall’Ucraina -> successivamente richiesta adesione alla Federazione Russa. Ci sono violazioni del diritto internazionale? La differenza sarebbe che nel caso del Kosovo si tratta di una remedial secession, nel caso della Crimea no. Non è provato che i diritti della pop. crimea siano stati violati -> non ci sono prove di violenze sistematiche operate dall’Ucraina nei confronti della Crimea -> è tutta una fandonia -> non si può parlare di remedial secession. E nel caso del Kosovo? Non si sa. Si ebbe però il timore che potesse essere compiuto un genocidio in Kosovo -> era stato sospeso il regime di autonomia del Kosovo. Thaci -> capo UCK (movimento armato del Kosovo) -> donatori di reni -> erano serbi catturati in Kosovo. Come viene a costituirsi uno stato? L’unico territorio emerso non soggetto alla sovranità di nessuno stato -> Antartide. Nel 1959 accordo di Washington dove le pretese di sovranità di varie paesi sono state congelate. Essi non hanno rinunciato ma si sono messi d’accordo di congelare le loro pretese e permettere questo regime di libertà da parte di tutti ma solo per esplorazioni scientifiche. (L’autodeterminazione come fatto lecito non ha senso) Lo stato può costituirsi in forza di una secessione concordata? -> senza scontri, conflitti o guerre. Nell’ipotesi di una secessione non concordata -> intervengono le norme di diritto internazionale sulla regolamentazione dei conflitti -> norme diritto internazionale bellico nella prospettiva particolare di diritto internazionale umanitario -> norme che hanno per principale focus la popolazione, le persone. 4° convenzione AIA del 1907: determinate norme si applicassero non solo ai conflitti armati internazionali ma anche ai conflitti interni. 4 convenzioni di Ginevra del 1949: determinate condotte sono proibite anche nei conflitti armati interni 2 protocolli addizionali del 1977: maggiore tutela alle persone -> prigionieri di guerra, malati di guerra, civili in situazione di occupazione militare. Il primo protocollo si applica ai conflitti internazionali, il secondo a quelli interni. Questa distinzione è venuta meno e si definisce come distinzione di dettaglio in quanto il diritto umanitario si applica a tutti. Tribunale dell’AIA (1993) -> creato dal consiglio di sicurezza in relazione ai conflitti in Jugoslavia -> è un tribunale penale internazionale per perseguire e condannare i crimini di guerra nel territorio dell’ex Jugoslavia (anche ciò che è successo in Kosovo rientra nella competenza di questo tribunale). La giurisprudenza di questo tribunale fa venire meno la distinzione tra conflitti internazionali e interni -> lo
È il caso più delicato tra i tre (quali?) perché la controversia era sorta nel 1999 ma non c’era ancora una sentenza sulle obiezioni preliminari che arriverà solo nel 2008 -> la Serbia era convinta che la corte le desse ragione ma la corte dice che ha giurisdizione perché quando la Croazia ha presentato la domanda la Serbia non era parte delle NU ma nel diritto internazionale queste questioni di procedura non sono cosi ferree come nel diritto interno quindi nulla avrebbe impedito alla Croazia di ovviare a questo difetto e presentare la domanda qualche mese dopo -> è importante che la giurisdizione ci sia non nel momento della proposizione della domanda ma nel momento della pronuncia della corte. La Serbia sperava di poter utilizzare l’obiezione di non essere membro delle NU ma così non accadde. Precedente: caso del 1924 nel quale la corte aveva detto che questi formalismi procedurali tipici del diritto interno non sono necessariamente così rigidi nel diritto internazionale -> difetti di forma possono essere ovviati mediante atti compiuti dalla stessa parte. Si è arrivati alla sentenza di merito del 2015 -> non era stato commesso il genocidio né da parte della Serbia nei confronti della Croazia né viceversa. La Serbia aveva proposto una domanda riconvenzionale -> la Serbia accusa del genocidio la Croazia (dopo che quest’ultima aveva accusato dello stesso la Serbia) Alla luce di tutto ciò si capisce la strategia processuale della corte internazionale di giustizia -> dire che non era stato commesso un genocidio -> eliminare quest’accusa che i paesi balcanici si rivolgevano l’uno contro l’altro. 1993-2007 Bosnia vs Serbia Srebrenica è stato un genocidio secondo tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (istituito dal Consiglio di Sicurezza) -> la corte internazionale non ha potuto che confermare che è stato un genocidio -> non commesso dalla Serbia però -> non ci sono prove -> è stato compiuto dalle milizie Serbo Bosniache. La Serbia aveva però commesso un illecito -> non prevedere il genocidio Cos’hanno fatto gli altri paesi per impedire il genocidio di Srebrenica? Allora perché condannare solo la Serbia per aver violato l’obbligo di prevenzione? Si ma i legami tra la Serbia e i serbobosniaci erano sicuramente forti. Ma alla fine l’argomento convincente della corte fu una misura cautela del 1993 -> La corte aveva detto alla parte di non aggravare la situazione -> la Serbia è venuta meno a questa misura cautelare che la corte aveva dato a entrambi i paesi (Serbia e Croazia). Olanda vs Serbia Co-responsabilità dell’Olanda a Srebrenica? Per proteggere in Bosnia la popolazione doveva intervenire il battaglione militare olandese ma questo si è ritirato senza fare niente Nuhanovic vs Olanda -> l’olanda non ha aiutato delle persone che avevano di fatto chiesto aiuto Il battaglione non c’entra perché è compito delle nazioni unite ma è stato comunque posto il principio della corresponsabilità -> ha dovuto pagare il risarcimento a Nuhanovic Wikipedia: Impegnato per la giustizia e il riconoscimento delle responsabilità dell'ONU, ha perso l'intera famiglia (padre, madre e fratello minore) che sono stati consegnati dalle truppe ONU alle forze dell'esercito serbo-
bosniaco di Ratko Mladić alla base di Potočari in seguito alla caduta di Srebrenica nel luglio del 1995.[3][4] Il giornalista investigativo Dragan Stanimirović lo ha definito l'"Elie Wiesel della Bosnia", collegandolo al superstite del genocidio dell'Olocausto. Il 5 luglio 2011 il tribunale dell'Aja ha riconosciuto che le truppe olandesi del Dutchbat sono state responsabili della morte del padre e del fratello di Hasan Nuhanović e di Rizo Mustafić, un elettricista che lavorava a Potočari per il Dutchbat, avendoli consegnati deliberatamente alle truppe serbo-bosniache che li uccisero a sangue freddo. Mens rea -> La mens rea di un reato è l’elemento psicologico, l’intenzione volontaria e la consapevolezza nel commetterlo; senza questo elemento, una condotta in se, pur apparendo criminale, rende il suo autore innocente. Considerando lo scopo sotteso al crimine di genocidio, è difficile che questo possa essere commesso da un singolo che agisce individualmente, è molto più probabile che, dietro alla commissione dello stesso, vi sia un piano ben preciso organizzato dallo Stato o dallo Stato ed altri organi in contatto con lo stesso. È quindi necessario per la commissione del crimine che esista un piano, infatti anche Raphael Lemkin sostiene che il piano sia la conditio sine qua non del genocidio, senza il quale il crimine non si sostanzia. L’art 2, descrive in maniera analitica il requisito dell’intenzione specifica del crimine, che si sostanzia nel “distruggere del tutto o in parte, un gruppo etnico, nazionale, razziale o religioso”. Il riferimento all’ intenzione, nel testo dell’articolo, indica che affinché possa considerarsi compiuto il reato, si deve andare aldilà il semplice stabilire se l’offensore intendeva impegnarsi in quella condotta, o mirava a causare quella specifica conseguenza. In particolar modo ciò che si chiede è che l’offensore abbia un “dolo speciale”, o “un intento specifico”, ove questo non è ben definito, la condotta, pur rimanendo punibile, non è considerata come genocidio, potendo essere classificato come reato contro l’umanità o un crimine ricadente sotto la giurisdizione penale nazionale. Srebrenica -> genocidio -> 7000 vittime in 3 giorni Tesi difensiva: no genocidio perché uccisi solo uomini in grado di portare armi -> da 14 a 65 anni -> no vecchi, bambini, donne etc. -> era un crimine di guerra in quanto combattenti [si è allontanato dal microfono quindi non si è sentito] Gambia accusa Myanmar di genocidio contro la minoranza etnica dei rohingia (minoranza etnica in Myanmar) -> cosa c’entra il Gambia (Africa) con il Myanmar (Asia)? Gambia vs Myanmar -> perché non è il caso che uno stato terzo si rivolga alla corte? Quali sono gli argomenti per cui uno stato terzo non direttamente interessato non si rivolge alla corte internazionale in caso di genocidio? Non incrinare rapporti economici/diplomatici Processo è molto esoso (argomento di carattere economico) Tu quoque -> chi la fa l’aspetti -> tu mi citi alla corte? La prossima volta lo farò io nei tuoi confronti -
gli stati temono la reciprocità nel futuro Caso Austria vs Nigeria:
Cosa succede dei trattati conclusi da uno stato estinto -> “successione” -> non si sa -> c’è chi dice “tabula rasa” e chi dice “continuità”. Ogni stato fa storia a sé -> es. idea per cui la Federazione russa non sia uno smembramento ma un insieme di svariate secessioni Repubblica federale tedesca -> tutti i trattati con la ddr si sono estinti mentre gli altri paesi che avevano accordi con la ddr non volevano estinguerli. Sulla base della convenzione di Vienna (?) Per i paesi di nuova indipendenza (decolonizzazione) il principio è quello della tabula rasa Paesi non di nuova indipendenza (non decolonizzazione) il principio è quello della continuità Questa convenzione contiene entrambe le ipotesi con l’unica discriminante tra paesi di nuova indipendenza e quelli di NON nuova indipendenza. È stata ratificata da 15 stati. La convenzione è formalmente in vigore anche se non ha trovato larghi consensi. Bosnia vs Serbia La S diceva “io sono la J” quindi sono vincolato, la Bosnia Principio della mobilità delle frontiere dei trattati: se lo stato A cede una parte del territorio a B non si è creato nessun nuovo stato quindi questa regola non ha a che fare con la successione degli stati. I trattati dello stato A non si applicano più sul territorio che ha dato a B e viceversa i trattati di quest’ultimo si applicano al territorio acquistato da A Trattati localizzabili: perché riguarda propriamente la regolamentazione di una certa situazione territoriale -
es. creare una servitù, tutelare una minoranza etnica in un certo territorio, smilitarizzare un territorio -> è indifferente quale sia lo stato che esercita la sovranità sul quel territorio ma il vecchio trattato essendo localizzabile rimane in vigore -> c’è continuità Caso Ungheria vs Slovacchia -> è ancora pendente nonostante ci sia la sentenza nel merito per cui la corte applica l’art. 12 delle convenzione del 1978 -> è un trattato localizzabile -> continuità. I due stati non si mettono d’accordo, per questo è ancora tra i “pending cases” Dionisio Anzilotti diceva che uno stato indipendente e sovrano è quello che non riconosce nessun’altra autorità superiore a lui se non quella del diritto internazionale. Un corollario del principio della sovranità è il rispetto della sovranità altrui -> non interferenza negli affari interni di uno stato -> fa parte del dominio riservato di uno stato il suo regime economico, non ci sono norme internazionali che possono imporre un regime ad es. liberista, comunista etc. Nel campo dei diritti umani -> non è più una materia che fa parte del dominio riservato -> ci sono norme internazionali che tutelano l’individuo -> dagli anni ’40 circa. Qual è il margine in tal senso? Sovranità porta con sé anche un altro corollario -> in parem non habet iurisdictiones -> uno stato non può assurgere un proprio organo a giudice delle attività poste in essere da un altro stato -> bisogna trovare un giudice terzo e imparziale nel caso di controversia -> ci si può rivolgere alla corte internazionale di giustizia.
Uno stato accetta che su un suo territorio accetta la presenza di basi militari di un altro stato -> non sono extraterritorialità -> il comando è sempre dello stato ospitante -> tutto questo si conclude mediante trattato. Il problema potrebbe porsi a livello dell’ordinamento interno di un paese (costituzionale) -> problema che abbiamo con le basi statunitensi in Italia. L’Italia fa parte della NATO e nel 1951 c’è stato un patto chiamato SOFA relativamente allo status delle forze della nato nei diversi paesi facenti parto dell’alleanza -> es. se militari statunitensi in una base in Italia commette una rissa o stupri qualcuno chi è competente? L’art. 8 della convenzione SOFA dice che c’è una giurisdizione concorrente -> sono quasi sempre le autorità statunitensi che sanzionano l’individuo. Nel caso di casi più eclatanti -> aereo militare statunitense aveva tranciato il cavo di una funivia e morirono 25/30 persone -> l’opinione pubblica fu molto scossa -> in base all’ art. 8 la giurisdizione è degli stati uniti. Questo non ha a che fare con limitazioni di sovranità (Vicenza -> NATO) mentre al di fuori del sistema Nato ci sono altre basi (Aviano) sulla base di un accordo bilaterale tra IT e US -> è un patto segreto quindi non sappiamo cosa c’è scritto. In questi casi lo stato rinuncia a delle prerogative su quel territorio, problema non a livello del diritto internazionale ma a livello di costituzionalità. Episodio scatenante i dubbi di costituzionalità: base navale Maddalena in Sardegna -> fa parte del pacchetto dell’accordo del 1954 -> non conosciamo il patto -> non sappiamo a cosa abbiamo rinunciato. Gli USA volevano usare sottomarini a propulsione nucleare -> rischio danno ecosistema marino -> presidente della Sardegna comincia una lotta politica contro la presenza degli USA alla Maddalena -> il presidente e i sardi volevano vederci chiaro -> la questione era diventata una questione politica -> gli USA decidono di andarsene e la base è stata dismessa Secondo Conforti -> Trattato invalido anche già ai sensi del diritto internazionale e non solo costituzionale. Art. 46 Convenzione di Vienna dice: se un trattato è concluso violando norme fondamentali del diritto costituzionale di una delle due parti questo trattato è già invalido anche per il diritto internazionale. Art. 45 Convenzione di Vienna dice che le cause di invalidità non possono essere fatte valere se lo stato che ne avrebbe diritto rinuncia a farlo Esercizio poteri sovrani nel territorio di un altro stato -> violazione sovranità territoriale di un altro paese. Caso: Abu Omar imam a Milano rapito da sconosciuti il 17 febbraio del 2003 -> trasportato nella base aerea di aviano e poi spedito in Egitto -> confessare legame con confessioni terroristiche. La procura di Milano capisce che sono stati 20 agenti statunitensi della CIA -> capo d’accusa -> rapimento e complicità in altri crimini -> sono stati tutti processati in contumacia e i loro avvocati non solo dissero che godevano di immunità dalla giurisdizione ma anche che non avevano commesso illecito perché avevano l’autorizzazione/consenso del governo italiano. A quel punto la procura ha iniziato un procedimento del capo della polizia italiani e agenti segreti italiani. A questo punto il governo fa valere il segreto di stato e impedisce ai giudici di Milano di conoscere i fatti. La corte costituzionale dà ragione allo stato -> c’è segreto di stato. Wikileaks pubblica prove in merito a pressioni USA sul governo italiano per non coinvolgere i 20 agenti CIA. Ulteriore strascico: agenti sono stati condannati e il capo della CIA era il console generale degli stati uniti a Milano. In seguito procedura di estradizione di Sousa Qual è lo spartiacque tra interferenze negli affari interni e opinioni sulla politica degli altri paesi?
art. 2 paragrafo 2 dove si usa il termine “finalità” -> perché in questo modo si indaga sullo scopo del contratto art. 12 -> [non si capisce quello che dice] Alcuni tra i paesi che hanno aderito alla convenzione hanno posto una riserva -> essi saranno vincolati dalla convenzione, quando entrerà in vigore, ma con una specificazione in merito all’art. 12. L’Italia, che ha ratificato nel 2013, pone una riserva (dichiarazione di interpretazione) in merito all’articolo 12 dicendo che questo non si applica alle attività di forza armate compiute durante conflitto armato secondo la definizione di diritto internazionale umanitario o nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Questa riserva è stata posta appunto anche da altri stati es. Norvegia, Svezia etc. C’è dunque la possibilità, il rischio, che i giudici di uno stato parte della convenzione possano riconoscere richieste di risarcimento da parte di individui contro le operazioni militari di uno stato straniero -> non esistono precedenti. Altre norme viste molto velocemente: artt. 13, 14, 15, 16 Norme da vedere: Art. 18, 19, 21 Caso Germania vs Italia 2012 Alla fine anni 90 italiano chiama in giudizio la Germania per danni causati dalla deportazione e lavoro forzato durante la seconda guerra mondiale -> tribunale di Firenze dice che non è competente e lo stesso dice anche la corte d’appello in quanto attività “iure imperi” e dicono che la Germania è immune. La corte di Cassazione dice “NO” perché la G. ha commesso crimini e quindi fa venire meno l’immunità anche se si tratta di attività “iure imperi” -> comportamento Germania violazione norme diritto internazionale cogente che superano qualunque tipo di norme internazionali comprese quelle sull’immunità. Questo sillogismo non ha nessun senso perché ha messo in relazione due elementi che non lo sono -> certo il commettere crimini è una violazione delle norme cogenti ma questo NON significa che in conseguenza alla commissioni di crimini c’è il diritto della vittima di agire in giudizio e che questa è una norma cogente che quindi supera la norma consuetudinaria. Questo comporta invece che gli stati possono avanzare richieste (es. riparazioni) non i singoli individui come in questo caso. La vera comparazione deve essere che l’accesso alla giustizia costituisce anch’esso una norma di diritto cogente e invece non è così -> quello della corte di cassazione è quindi un cortocircuito! L’individuo NON ha un diritto cogente alla riparazione! Nel 2008 altra sentenza della Cassazione penale -> sentenza MILDE -> il fatto che lo stato straniero sia immune dalla giurisdizione non vuol dire che i suoi organi non possano essere sottoposti a procedimenti penali se hanno commesso crimini -> organi = es. soldati. In IT c’è la possibilità che gli aventi causa e aventi diritto presentino un’azione civile all’interno del processo penale -> gli aventi diritto delle vittime hanno presentato un’azione civile nei confronti dello stato tedesco in quanto “responsabile civile” delle azioni poste in essere dai suoi organi -> sentenza del tribunale di Roma condanna a tot anni il sig. MILDE + risarcimento chiesto a Germania. Gattini fu avvocato della Germania la quale gli chiede di scrivere un parere su questa vicenda (tesi di Gattini: è attività iure imperi e alla G. deve essere riconosciuta l’immunità) -> Gli argomenti del prof. Gattini sono senza valore perché il commettere crimini segna il punto di rottura di un esercizio di sovranità accettabile -> cosi dice la cassazione penale.
Germania conviene in giudizio l’Italia -> la corte internazionale dà ragione alla Germania (12 voti vs 3 voti) -
uno dei giudici che dà ragione all’Italia è la giudice GAIA -> giudice ad hoc per l’Italia e l’altro è il giudice brasiliano. Giudice brasiliano in quanto paladino dei diritti umani vota sempre in questa direzione anche se è consapevole di andare contro il diritto internazionale Argomento di Gaia -> Territorial tort exception (art. 12) -> le forze militari tedesche erano presenti sul territorio IT? SI! Hanno causato danni? SI! Argomento: diritto cogente supera quello consuetudinario Altro argomento: estremo rimedio -> se lo stato responsabile non vuole dare ragione alle vittime bisogna almeno permettere il processo nel paese delle vittime La corte ha eliminato ovviamente questi argomenti visto che la sentenza è stata secca (12 vs 3) dicendo che i giudici italiani mettono sullo stesso piano due cose diverse: norma sostanziale che vieta commissione di crimini e norma procedurale di diritto internazionale -> non si possono convenire in giudizio stati stranieri per attività iure imperi. Alla luce di questa sentenza il parlamento adotta la legge 5 del 2013 con cui ordina l’estinzione di tutti i procedimenti italiani in corso contro la Germania. Poi ha autorizzato la ratifica alla convenzione del 2004 -> allora capiamo il perché di quella riserva italiana strampalata posta alla convenzione -> è come darsi la zampa sui piedi. [Chiarire questa parte perché non chiara] La cassazione ha obbedito senonché un giudice del tribunale di Firenze ha sollevato questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale -> ha avviato anche procedura d’emergenza vista l’età (90+) di alcuni dei soggetti coinvolti -> corte costituzionale sentenza 238 del 2014 dice che l’Italia non riconosce quanto detto dalla corte internazionale -> c’è un contro-limite all’art. 10 C. laddove vengono messi in pericolo i principi fondamentali della ns Costituzione -> la dignità umana art. 3 + art. 24 accesso alla giustizia. Alla fine la questione è un rapporto tra ordinamenti -> la legge 5 del 2013 è incostituzionale nella parte in cui estingueva i processi contro la Germania -> e quindi è incostituzionale la legge di ratifica dell’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite dove ci obbliga al rispetto della sentenza di questa sentenza delle Corte Internazionale di Giustizia -> no sense Questa sentenza vale solamente per il processo cognitivo (cosi dice la corte costituzionale) E la cassazione? Sentenza 21/995 dello scorso anno che dice che non c’è l’immunità dalla giurisdizione anche per il processo esecutivo -> la corte costituzionale però parla solamente del processo cognitivo! Come è possibile? C’è un precedente alla sentenza della corte costituzionale -> sentenza cassazione greca Sentenza corte cassazione greca del 2001 -> eccidio commesso in Grecia e gli aventi diritto dei parenti degli uccisi fecero causa alla Germania e la cassazione greca diede loro ragione perché “se uno stato commette crimini non è più uno stato -> si spoglia della sua autorità di stato” -> discorso assurdo preso da chi? Da una Professoressa Californiana -> stato che commette crimini non è più degno di essere considerato tale -> discorso senza senso! Questa sentenza è rimasta unica perché in Grecia c’è una corte costituzionale speciale in ambito internazionale che ha detto che questa teoria “non esiste” e quindi la sentenza greca è rimasta un unicum.
Negli usa sono stati sequestrati beni appartenenti alla banca centrale iraniana Art. 22 convenzione di NY -> beni della banca centrale sono immuni mentre i beni della banca iraniana negli usa sono stati congelati. Una sentenza della corte suprema del 2013 in cui l’iran è stato processato e riconosciuto responsabile di due attentati terroristici avvenuti all’inizio del 2000. Ci sono sentenze che condannano l’Iran come responsabile degli attentati dell’11 settembre del 2001 Il trattato, all’art. 4, prevede la tutela delle imprese commerciali. La posizione dell’Iran è insostenibile perché la corte dirà che la banca Marcazi nella misura in cui commerciava gode della protezione dell’art. 4 ma l’Iran voleva che la banca in quanto tale fosse protetta e che i suoi beni in quanto tali non potessero essere sottoposti ad esecuzione. La posizione dell’Iran è quindi contraddittoria perché da un lato vuole tutelare la banca ma l’art. 4 tutela le attività commerciali -> l’IRAN sperava che la corte riconoscesse con l’art. 4 entrambe queste “protezioni” L’Iran ha ragione solo che non c’è la giusta base di giurisdizione della corte -> la base di giurisdizione è l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni di quel trattato che però tutela si le banche ma solamente dal punto di vista commerciale -> l’Iran quindi non può far valere le proprie ragioni. Un po’ di diplomazia esiste tra i due paesi -> si servono degli uffici della Svizzera per la diplomazia Immunità dei funzionari stato straniero: Immunità diplomatiche regolate dal diritto consuetudinario e anche dalla convenzione di Vienna del 1961 (immunità diplomatiche) e sempre di Vienna del 1963 (funzioni consolari) -> sono entrambe convenzioni delle Nazioni Unite. Ai diplomatici stranieri spetta l’immunità e devono essere cittadini di quel paese. Questo non vale per i consoli (promuovono interessi commerciali del Paese che rappresentano ma non per forza devono essere cittadini di quel paese). I consoli non godono delle immunità delle quali godono i diplomatici. Diplomatici godono di immunità funzionale e personale. Essi sono rappresentati dello stato straniero e non possono essere processati per quello che dicono/fanno nell’esercizio delle loro funzioni in quanto ciò che dicono o fanno lo fanno a nome del paese che rappresentano. A meno che non si tratti di procedimenti di diritto civile riguardanti proprietà private del diplomatico nello stato del foro. L’aspetto dell’immunità personale prevede che essi siano immuni da procedimenti penali anche se abbiano commesso crimini o reati comuni -> lo stato accreditatario può dichiararlo come “persona non grata” e riconsegnare la lettera di accreditamento. L’immunità vale solo per il paese accreditatario. Lo stato accreditante è quello che chiede al Presidente della Repubblica l’accreditamento del diplomatico nel paese. Per i diplomatici vale il principio parum parem applicato anche agli stati -> il diplomatico rappresenta lo stato -> processare il diplomatico è come processare lo stato. Altro principio sempre valido per il diplomatico è “ne impediatur legatio” -> “nessuno stato deve creare ostacoli alle missioni diplomatiche”. E per chi non è diplomatico? Secondo Gattini chi rappresenta in tutto e per tutto lo stato ha diritto di godere gli stessi diritti -> PdR, PdC, Ministro degli Esteri (funzioni apicali di uno stato in ambito internazionale). Questo principio però non è contenuto nella convenzione di Vienna del 1961 Nel caso Hernst Warrent del 12 aprile 2002
Il Belgio aveva una legge del 1999 per cui aveva affermato il principio di giurisdizione penale universale -> in Belgio si può processare penalmente chiunque se ha commesso un crimine internazionale e la legge non precisava “nel rispetto del norme del diritto internazionale” e quindi senza il riconoscimento delle immunità. C’era stato un mandato d’arresto del ministro degli esteri del Congo accusato di genocidio. Il Congo si rivolge alla corte internazionale di Giustizia che ha detto che non esiste e che il Belgio aveva l’obbligo di ritirare il mandato d’arresto. Il problema è che dopo l’inizio del procedimento il ministro degli esteri era orami ex ministro degli esteri -> era diventato ministro dell’educazione -> non ha le immunità personali perché non rappresenta direttamente lo stato. L’illecito commesso dal Belgio era talmente grave che ha dovuto ritirare il mandato d’arresto (sotto sentenza del tribunale) anche se il tipo non era più ministro. Questa sentenza fu molto criticata da coloro che si occupano di diritti umani ma sappiamo che la corte nel riconoscere l’immunità ai diplomatici non può non riconoscerla ai rappresentanti dello stato nelle figure del PdR, PdC e Ministro degli Esteri. La corte allora ha detto che ci possono essere delle eccezioni (non eccezioni), tre eccezioni per la precisione: 1° eccezione: se lo stato rinuncia all’immunità 2° eccezione: se la persona non è più PdR, PdC o Ministro degli Esteri -> l’immunità personale non è a vita. Casomai godono dell’immunità funzionale se se ne fa una questione di crimini commessi quando nel passato ricoprivano suddette cariche. 3° eccezione: è forse l’unica vera eccezione -> se a giudicare ci sono tribunali penali internazionali voluti dalle Nazioni Unite e non la corte penale internazionale e non la corte interna di un altro paese. Es. Tribunale internazionale penale per l’ex Jugoslavia ha incriminato Milosevic quando era ancora capo di stato della Serbia. Milosevic è stato poi trovato morto in cella all’AIA. Corte penale internazionale dell’AIA -> non ha nulla a che fare con le Nazioni Unite (1988 trattato di Roma) Art. 98 si riconoscono le immunità ai sensi dell’art. internazionale -> c’è un apparente contrasto con l’art. 25 che dice che può processare chiunque a prescindere dal grado gerarchico -> in realtà non c’è contraddizione perché l’art. 25 riguarda i cittadini degli stati parti della convenzione (es. Italia dovrà consegnare PdR, PdC, Ministro degli Esteri). L’art. 98 invece riguarda gli stati terzi -> non ci sono due pesi e due misure -> semplicemente se sei uno stato parte hai rinunciato a far valere le immunità. Risoluzione Consiglio di sicurezza -> Art. 13 permette al Consiglio di sicurezza di chiedere alla corte internazionale di fare certe cose -> es. aprire indagini sul Sudan per genocidio -> non c’è stato genocidio -> Sudan diviso in Sudan del Nord e Sudan del Sud. Questo può significare un via libera allo spiccare una mandato d’arresto? No, non si può! Se alla fine delle indagini il procuratore capo ritiene necessario spiccare un mandato d’arresto allora deve farne richiesta al Consiglio di Sicurezza che adotta una risoluzione in cui dice “arrestate tizio”. Ma se la risoluzione è solo “aprite un’inchiesta” allora bisogna rispettare lo statuto e quindi l’art. 98 Se si parla di “ex” questi non hanno immunità personale (caso di riferimento “Pinochet”) 11 set 1973 colpo di stato militare in Cile -> Fine anni ’90 Pinochet amico della Thatcher vuole farsi curare in UK e va in una clinica privata a Londra, senonché un giudice spagnolo spicca un mandato d’arresto nei suoi
si tratti di immunità personale questa è assoluta anche nel caso in cui abbiano commesso crimini internazionali. C’è però un rinvio al paragrafo 18 pag. 339 -> non riguarda gli stati ma riguarda di nuovo gli organi stranieri di uno stato e Salerno se ne occupa nuovamente ma lo vede sotto il profilo dei diritti umani, i diritti degli individui (diritti umani) -> stessa tematica ma sotto il profilo di quelli che sono i diritti degli individui (vittime). Si parla di nuovo del caso Jerodia (Belgio vs Congo) -> conferma quanto detto dalla corte internazionale di giustizia. Poi ce il paragrafo senza senso “tuttavia questa perdurante concezione…etc” Godono di immunità, punto e basta International Law Commission -> si sta occupando del tema delle immunità degli organi di stato straniero dalla giurisdizione penale -> la commissione ha il compito di codificare il diritto internazionale. Problema dell’art 7 -> quali condizioni nel caso di crimini da organo di stato straniero, in quale misura possono godere di immunità? Non è per nulla detto che per il fatto che c’è una convenzione internazionale che prevedere una giurisdizione penale universale questo significhi automaticamente che dunque non c’è immunità funzionale Otto soggetti rilevanti hanno detto NO alla proposta: Proposta era che l’immunità funzionale non si applicasse in relazione ai seguenti crimini: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, tortura, sparizioni forzate, crimine di corruzione, crimini che causano danno alla persona quando questi sono commessi nel territorio dello stato del foro e l’organo dello stato straniero è presente sul territorio al momento della commissione del crimine -> è speculare all’art. 11 (12?) della convenzione di NY sull’immunità dello stato straniero dalla giurisdizione. È un po’ una sovrapposizione perché da un lato si parla di immunità dello stato straniero dalla giurisdizione civile di un altro stato, qui invece parliamo dell’immunità dell’organo dello stato straniero dalla giurisdizione penale di altri stati -> alcuni dicono ci sia una perfetta sovrapposizione, secondo gattini invece non c’è perfetta sovrapposizione (se lo stato immune lo è anche l’organo) e quindi se l’individuo organo di stato ha commesso un crimine può anche doverne rispondere personalmente a titolo penale e se c’è una giurisdizione penale universale anche davanti a giudici diversi dal suo giudice di cittadinanza. L’idea che se c’è l’immunità per uno (stato) allora debba esserci anche per l’altro (organo) si basa sul principio per cui l’organo agisce per conto dello stato. Secondo Gattini questa identità non è così scontata -> l’individuo può sempre opporsi -> dire “ho obbedito agli ordini” è la scusa che utilizzavano i nazisti. Questo è il presupposto ideologico che per Gattini permette di distinguere tra l’atto compiuto dallo stato e l’atto compiuto da un individuo -> se quest’ultimo commette un crimine non può nascondersi dietro l’“ho obbedito agli ordini” -> è la stessa scusa che utilizzavano i nazisti per difendersi dalle accuse -> l’individuo è consapevole di star commettendo un crimine -> più volte nelle sentenze, anche a Norimberga, hanno chiarito come l’aver obbedito agli ordini sia solamente un’attenuante ma non un esimente. In Italia siamo su una posizione estremista -> Non c’è immunità per lo stato straniero, per gli organi dello stato straniero etc. Non godono di immunità funzionale gli organi che operano nell’ambito di operazioni segrete
Nel caso Abu Omar la Cassazione ha detto che gli agenti della CIA non godevano di immunità perché hanno commesso un crimine, in realtà il vero motivo per cui i membri della CIA non potevano godere dell’immunità funzionale era perché la loro era un’azione sotto copertura -> l’organo non agisce apertamente! È per questo motivo che gli avvocati della CIA spingevano sul fatto che lo stato italiano fosse a conoscenza dell’operazione -> lo Stato italiano ha posto il segreto di stato. La Cassazione quindi, non potendo risolvere questo nodo, ha detto che per definizione non c’è immunità perché si tratta di un crimine. La soluzione ci sarebbe stata ai sensi della convenzione sulle sparizioni forzate (2007) che al pari delle altre convenzioni dice che le persone possono essere sottoposte a giudizio anche da parte di giudici diversi dai giudici di cittadinanza. La Corte di Cassazione però non ha potuto utilizzare la convenzione perché l’Italia non l’aveva ancora ratificata e per questo è andata a parare sulla teoria più assurda -> visto che hanno commesso un crimine non sono più organi di stato. Per riassumere: organi di stato che compiono operazioni segrete non godono di immunità Nel conflitto armato le forze armate non godono di immunità -> Partecipante forza armate che viene catturato diventa prigioniero di guerra -> gode di alcune garanzie sulla base delle convenzione di Ginevra del 1949 sulla tutela della popolazione civile in caso di conflitto civile o occupazione militare (le convenzioni sono 4) -> non può essere torturato, seviziato, lavori forzati etc. La posizione di chi invece compie delle missioni segreti in una situazione di conflitto armato come perdono l’immunità perdono anche lo status di combattenti e dunque possono essere anche impiccati -> non sono più legittimi combattenti. CASO ENRICA LEXIE (CASO MARO’) -> permanent court of arbitration -> lodo 21.05. Ottima mossa italiana di non nominare un esperto di diritto del mare perché da quel punto di vista l’Italia aveva torto -> ha nominato Francioni. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare all’art. 92 dice che gli incidenti relative alla navigazione in alto mare c’è giurisdizione esclusiva dello stato di bandiera -> il punto è: sparare a un’altra imbarcazione in alto mare è “incidente relativo alla navigazione”? -> tesi assurda. L’unica ragione con basi solide dell’Italia era l’immunità funzionale in quanto militari che hanno agito in nome del governo dello stato italiano -> verrebbe meno nel caso si dimostrasse avessero commesso un crimine internazionale, un omicidio preterintenzionale non lo è! l’Italia non ha spinto molto su questo tasto perché da un lato in Italia vi è un’opinione pubblica totalmente invasata e un forte populismo e giustizialismo e dall’altro perché hanno tentato di argomentare una tesi sul diritto del mare facendo leva che lì la giurisdizione fosse del tribunale del diritto del mare -> se le parti non si mettono d’accordo su qualche altro mezzo di risoluzione bisogno arrivare al tribunale arbitrale ai sensi dell’allegato 7 -> così è stato. Ovviamente questo fu un rischio da parte dell’Italia -> il tribunale arbitrale poteva dare ragione all’India anche perché la nave italiana si è recata volontariamente al porto dove c’è la giurisdizione territoriale indiana. Precedente celeberrimo a favore dell’INDIA e contro l’Italia -> Caso LOTUS del 1927 -> collisione tra imbarcazione turca e imbarcazione francese -> ci furono delle vittime nella nave turca. La Lotus era entrata volontariamente nel porto di Istanbul per delle avarie e lì il comandante è stato arrestato e accusato di omicidio -> la corte permanente di giustizia internazionale e ha dato ragione alla Turchia perché l’imputato