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La natura delle fonti del diritto internazionale, con un focus particolare su consuetudini e principi generali. La funzione normativa decentralizzata del diritto internazionale è esamina, con riferimento all'Articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Il testo illustra come le consuetudini internazionali, non scritte ma vincolanti per tutti i soggetti della comunità internazionale, siano di enorme importanza e rilevanza, e come i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili possano essere utilizzati come fonti del diritto internazionale.
Tipologia: Appunti
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Testo di riferimento art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia perché indica quali sono le norme di diritto internazionale che la Corte è tenuta ad applicare quando sia chiamata a risolvere controversie tra stati; Ricordiamo che non esiste un legislatore a livello internazionale, la comunità è caratterizzata dalla presenza di soggetti, essenzialmente stati, i quali sono tutti sovrani e indipendenti, enti che e non tollerano al di sopra di sé nessuna autorità di governo; abbiamo così una funzione normativa decentralizzata in quanto gli stati contribuiscono con la loro volontà alla formazione di norme che disciplinano i loro rapporti e si tratta di capire che natura hanno le fonti del diritto internazionale ART 38 STATUTO CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica: a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche. Abbiamo un elenco di quattro fonti, (quelle che ci interessano sono a e b) il fatto che queste fonti vengano menzionate in quest’ordine non vuol dire che ci sia una gerarchia, ma sono di pari grado; sono elencate in questo modo perché le convenzioni internazionale sono di carattere particolare, sono il risultato di una volontà specifica espressa da un gruppo di stati, mentre la consuetudine sono norme non scritte che obbliga la generalità degli stati; anzi si potrebbe dire che il carattere vincolante dei trattati riposa su una norma consuetudinaria che si riassume con un brocardo latino pacta sunt servanda , cioè i trattati devono essere rispettati; ma non c’è una gerarchia bisognerà valutare caso per caso quale sia la norma nel caso specifico, cioè l’applicazione dell’una o dell’altra sarà valutata nel caso specifico.
Sono norme non scritte, sono anche denominate anche norme di diritto internazionale generale , che vincolano tutti i soggetti della comunità internazionale, nel senso non solo di stati ma anche di organizzazioni internazionali (come la lega degli emirati arabi, la lega europea ecc.) e che quindi vincolano tutti gli stati indipendentemente dalla adesione ad un trattato e non solo uno o due stati come il diritto internazionale particolare (infatti vedremo che invece che le norme di internazionale particolare trovano fonte di una volontà specifica manifestata da un gruppo di stati tramite un trattato e si è obbligati solo se si aderisce)
Nel diritto internazionale le consuetudini sono di enorme importanza e rilevanza (a differenza invece di come sia considerata la consuetudine negli ordinamenti statali); Col tempo nel diritto internazionale classico la maggior parte delle norme internazionali contenenti obblighi a carico degli stati erano di carattere consuetudinario, quindi erano regole non scritte, nel mondo contemporaneo la situazione si è ribaltata: oggi la maggior parte degli obblighi internazionali è racchiuso in norme scritte, quindi in trattati internazionali. Questo perché l’epoca classica era caratterizzata dal diritto della coesistenza degli stati che collaboravano solo per curare i propri interessi e c’erano delle regole molto semplici e essenziali per disciplinare i propri rapporti; in epoca contemporanea invece essendosi sviluppata enormemente la situazione internazionale, da un lato sono maggiori le occasioni di collaborazione tra gli stati (es, commerci internazionali, globalizzazione, anche se difficile disciplina per strumenti informatici ma comunicazioni sempre più veloci ecc.). Talvolta si parla di crisi delle consuetudini ma non è vero perché ancora molte consuetudini sono essenziali nel disciplinare rapporti tra stati, ma comunque la società di oggi ha esigenze più complesse e sono state necessarie norme che tutelino determinati valori, ci sono ispirazioni molto più impegnative che si estendono alla tutela dei governati (si pensi alla protezione di minoranze o problemi globali come la tutela dell’ambiente); necessità di accordi internazionali scritti, le norme vengono quindi messe per iscritto obblighi perché sono comunque più precisi ( anche se non è sempre così), ma dovrebbe essere facilitata la loro applicazione.
Le norme consuetudinarie per costituirsi e consolidarsi devono esserci due elementi costitutivi essenziali :
Quindi prova che vari stati riconoscono questo obbligo, ma necessaria oltre alla ripetizione nel tempo anche la dimostrazione della convinzione dell’obbligatorietà di tale obbligo appunto. Ma come dimostrare elemento psicologico in rapporto ad enti astratti? E certamente più sfuggente e difficile da dimostrare ma già quando vi sono diverse leggi nazionali del medesimo contenuto è chiaro l’affermarsi di un obbligo internazionale in questo senso. La prassi deve essere diffusa presso la generalità degli stati, in questa operazione di rilevazione della prassi , di osservazione e raccolta delle prove nella prassi, non si è obbligati a dimostrare che TUTTI gli stati della comunità internazionale mostrino elementi a supporto di questa tesi, l’importante è dimostrare che la generalità degli stati riconosca la vincolatività di tale obbligo. Quindi si osservano il comportamento di stati importanti, quindi le grandi potenze sia mondiali che regionali, come gli stati dell’America latina, Africa, in Europa; quindi non si deve necessariamente guardare tutti gli stati, l’operazione è quindi facilitata. OBIETTORE PERMANENTE Questione obiettore permanente: ipotesi in cui uno stato tiene comportamenti in palese contrasto con obbligo internazionale , è una contraddizione in termini, che senso ha uno stato obiettore a fronte di consuetudine internazionale? È semplicemente uno stato che viola tale norma. Ci sono varie tesi a proposito, fra cui:
NB: nel caso di comportamento contrario ad una norma consuetudinaria tenuto da una pluralità di stati si è di fronte ad una evoluzione che porta all’affermazione di una nuova norma consuetudinaria, la precedente decade in forza di una nuova norma non scritta. Esempio: anni ’60 stati in America latina hanno cominciato ad esercitare prerogative di governo non solo nelle acque territoriali, ma hanno proclamato una cosiddetta zona economica esclusiva (anche di 200 miglia dalla costa), in cui stati si riservavano di esercitare la possibilità di esercitare in via prioritaria determinate attività come la pesca, attività di trivellazione con ricerca e sfruttamento di idrocarburi, eppure diritto internazionale classico riconosce solo stretta fascia di mare come acque territoriali. Ma tale è piaciuta molto e ha portato prima a numerose norme pattizie che riconoscevano il diritto di estendere la propria giurisdizione di acque territoriali fino a 200 miglia dalla costa, poi affermatasi una norma consuetudinaria che riconosce tale area economica esclusiva. (quindi esempio di norma alla regola che abbiamo detto) Altro caso: Iran-Stati Uniti, funzionari diplomatici americani catturati da gruppo di studenti islamici che prima protestano davanti all’ambasciata americana in Iran e poi fanno irruzione nell’ambasciata e rubano documenti e tengono in ostaggio funzionari per un anno, tale controversia viene portata davanti a corte internazionale di giustizia. In virtù di regola consuetudinaria antichissima i funzionari diplomatici hanno tutele precise, non possono essere arrestati, giudicati dal tribunale dello stato in cui svolgono funzioni, ed incarcerati, a maggior ragione non possono essere sequestrati perché si tutela non solo la loro persona, ma anche e soprattutto la funzione e ciò che rappresentano (cioè il loro stato di appartenenza). Giustificazione dell’imam tali funzionari in realtà compivano attività di spionaggio su territorio iraniano. (erano considerati come spie); ma la Corte stabilisce che il principio di tutela di tali soggetti è antichissimo e sicuramente può essere derogato, ma se c’è il sospetto di attività di spionaggio il diritto internazionale pone già dei rimedi, ovvero in particolare quello di dichiarare tali persone come persone non gradite dando tempo 24 ore per uscire dal territorio dello stato. Ma ovviamente non è ammessa in alcun modo la presa in ostaggio perché non vi è alcuna norma consuetudinaria che si sia affermata in deroga alla precedente. Quindi bisogna osservazione la prassi in senso ampio, le prove concordanti a favore della nostra testi e anche gli elementi discordanti che vanno contro la nostra testi relativa alla formazione di tale norma consuetudinaria generale. Quante condotte servono? Si guarderà alla generalità degli stati, anche a livello regionale; se si afferma un nuovo stato sarà vincolato alle norme consuetudinarie esistenti anche se con i suo comportamento non ha contributo al formarsi di tale obbligo. Quanto tempo occorre per affermare una norma consuetudinaria? Ci sono norme che impiegano anni per affermarsi, a ma non dimentichiamo che c’è stata un’evoluzione del diritto internazionale e ci sono nuove esigenze e può capitare che una nuova norma possa affermarsi in tempi rapidissimi
Ad esempio agli stati è vietato provare gravi inquinamenti transfrontaliero incidendo sull’ambiente e creando danno agli altri stati limitrofi; questa norma non scritta in realtà la troviamo recepita in numerosi trattati internazionali. La necessità è quella di mettere per iscritto una norma che non è scritta e sovente può capitare che questa norma venga ulteriormente precisata stabilendo ulteriori limiti o dettagli. Sarà nostro compito quando ci troviamo di fronte ad un trattato internazionale di capire s quella norma non sia in realtà una norma che ha natura consuetudinaria che provocherà conseguenze particolari Ad esempio la tortura è vietata da molti trattati e accordi internazionali che vietano la tortura a tutti gli stati, accordi regionali come la Convenzione Europea sulla prevenzione della tortura, la Convenzione degli Stati Uniti sul divieto degli atti di tortura Questa è una palese conferma che esiste una norma di diritto internazionale che obbliga tutti gli stati anche a coloro che non siano vincolati da questi trattati da astenersi dalla tortura, consentono di riportare gli stati al rispetto di determinati obblighi anche se hanno deciso di non stipulare determinati trattati internazionali; La corte sottolinea che: “In quel determinato periodo di tempo, per quanto possa essere breve, guardando soprattutto alla posizione degli che gli stati, i cui interessi son particolarmente compiti, occorre che questo periodo di tempo sia stato sufficientemente ampio e uniforme ne senso della disposizione invocata e occorrerebbe inoltre dimostrare che vi è un generale riconoscimento che una regola di diritto coinvolto in questo comportamento è un obbligo giuridico” Quindi non importa quanto tempo ci ha messo lai affermarsi al regalo consuetudinaria, ciò che conta è l’uniformità dei comportamenti; si guarda alle grandi potenze ma giustamente la Corte ricorda di andare a vedere anche la condotta di stati che eventualmente possono essere colpiti dalla nuova norma e i cui diritti sono risultati pregiudicati dalla sua applicazione (ad esempio se non protestano, quindi silenzio rilevante, si può considerare affermata)
77. Non solo gli atti che vengono presi in considerazione ai fini della dimostrazione dell’esistenza della norma consuetudinaria devono corrispondere ad una prassi consolidata, ma devono essere compiuti in modo tale da costituire la prova della convinzione che questa prassi e’ resa obbligatoria dall’esistenza di una regola di diritto che richieda tale condotta. la necessita’ di tale convinzione (l’esistenza di un elemento soggettivo) e’ implicita nella stessa nozione di opinio iuris sine necessitatis. gli stati interessati devono quindi sentire che si stanno conformando a quello che costituisce un obbligo giuridico. la frequenza e il carattere abituale degli atti non e’ sufficiente. ci sono molti atti internazionali, per esempio nel campo del cerimoniale e del protocollo, che sono rispettati in modo invariabile, ma che sono motivati solo da considerazioni di cortesia, convenienza o tradizione e non sono dettati da un senso di obbligo giuridico.
Diverso il discorso per i principi generali del diritto internazionale , quindi principi generali (elaborati sempre più da giudici e giurisprudenza internazionale) che non vengono desunti da altri ordinamenti giuridici ma dallo stesso ordinamento giuridico internazionale.