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Una introduzione alla comprensione delle fonti del diritto internazionale, incluse consuetudini e trattati, e il ruolo dei principi generali riconosciuti dalle nazioni civili. Il diritto internazionale regola i rapporti tra stati e disciplina aspetti commerciali, sociali e economici della vita comunitaria. Le fonti del diritto internazionale sono le consuetudini e i trattati, con la consuetudine costituita da prassi e opinione iuris, e i trattati vincolanti per gli stati. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili vengono applicati dal diritto internazionale quando non si trova una norma di origine convenzionale o consuetudinaria.
Tipologia: Sintesi del corso
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Il diritto internazionale (o "ius gentium" diritto delle genti/popoli) è quel complesso di norme e principi che regolano i rapporti tra gli Stati e disciplinano aspetti commerciali, sociali ed economici della vita della comunità internazionale. Il diritto internazionale nasce dalla collaborazione fra gli Stati aderenti e si colloca al di sopra di ciascuno di essi per adesione spontanea. Le fonti del diritto internazionale sono le consuetudini e i trattati, tradizionalmente accettate sulla base del principio “ pacta sunt servanda ”. Soggetti del diritto internazionale sono gli Stati e le Organizzazioni internazionali. La sua origine viene storicamente fatta risalire alla nascita degli Stati sovrani e, in particolare, si prende come data di riferimento il 1648, anno in cui venne stipulata la Pace di Westfalia, che ha posto le basi per la nascita di un nuovo ordine mondiale portando alla creazione della comunità internazionale odierna. A questo punto, considerata la vastità della materia, è bene soffermarsi brevemente ma quanto più esaustivamente possibile sulle fonti del diritto internazionale e sulla loro gerarchia. Le fonti che per prime devono essere menzionate sono, senza dubbio, le consuetudini e i trattati, a cui seguono i principi generali e le fonti derivanti da decisioni legali e insegnamenti giuridici. Questo sistema di fonti viene sancito dall’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia dove si legge “ La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica: le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.” è utile ricordare l’eccezione alla quale nessun trattato può andare contro e che rappresenta quindi il principio alla base del diritto internazionale e di una possibile violazione di esso, ossia lo jus cogens. Un esempio importante da citare è il caso “ Belgio v. Senegal ” dove la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito il divieto di tortura come una norma con valore di jus cogens****. Va infatti tenuto presente che la categoria di norme di jus cogens a cui si fa più frequentemente riferimento nella giurisprudenza è quella relativa ai “ diritti fondamentali ”, dunque il rispetto dei diritti
umani; ma non tutti i diritti della persona umana sono da tutelare come norme di carattere imperativo. Il concetto di jus cogens nel diritto internazionale venne stabilito nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) dove nella clausola dell’art. 53 leggiamo “ una norma imperativa (jus cogens) del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”.
Riprendendo le fonti del diritto internazionale sancite dall’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia bisogna occuparsi innanzitutto della consuetudine. Il diritto internazionale non scritto rappresenta, infatti, l’elemento caratterizzante dell’impianto internazionale nel suo insieme, dal momento che le regole fondanti della comunità internazionale vedono alla loro base proprio delle norme consuetudinarie, considerate obblighi erga omnes, dunque validi per tutti gli Stati. La consuetudine deve essere, in primis , costituita da due elementi, ben riassunti nella formula prassi + opinio iuris sive necessitatis , dove per prassi si intende il comportamento degli Stati che di fronte a determinate situazioni si comportano sempre nello stesso modo, mentre, con la seconda espressione, si fa riferimento al convincimento da un punto di vista giuridico del comportamento tenuto. Un elemento indispensabile, che emerge, anche in relazione a quanto già detto, è il tempo. Dopo quanto un comportamento può essere considerato prassi? A riguardo ci sono diverse scuole di pensiero, sulle quali sarebbe troppo lungo soffermarsi. In questo ambito è però interessante menzionare il cosiddetto diritto consuetudinario istantaneo, nato nel 1957, in relazione all’uso e all’esplorazione dello spazio extra- atmosferico, che prevede la creazione di diritto consuetudinario in tempi relativamente brevi. Tuttavia, ciò non consente l’esistenza di una consuetudine composta esclusivamente da un elemento, quale l’ opinio iuris. Infatti, anche nel caso di consuetudine istantanea, è necessario il comportamento ripetuto di almeno due Stati, anche se in un breve lasso di tempo.
A questo punto bisogna focalizzare l’attenzione sui trattati. Secondo l’art. 2 della Convenzione di Vienna del 1969 “ l’espressione “trattato” significa un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua